SULPM

CHIARIMENTI SULLA QUESTIONE ARMAMENTO

Mi è stato inviato a mezzo fax un documento su carta bianca e non firmato che sarebbe presente su un sedicente sito di un sindacato di Categoria, in polemica sulla questione dell’armamento sollevata dal Sulpm e riferita all’applicabilità dell’art. 20 comma 2 del D.M. 145/1987.

Dopo averle lette mi sono chiesto se valeva o meno rispondere, un po’ raffigurandomi quelle cento volte in cui in mezzo alla strada ci siamo chiesti se valesse la pena o meno rispondere ad un “180”.
Lasciando a loro le polemiche che non servono certamente alla Categoria per ristabilire il diritto all’armamento (ma a questo punto ci chiediamo: lo vogliono si o no ? Io credo che importi il fine e non l’invidia verso le strategie sindacali degli altri comunque indirizzate chiaramente ed indiscutibilmente allo stesso scopo) non entrerò neanche nel merito delle personali idee o interpretazioni, mi limiterò, per fare doverosa chiarezza ai lavoratori, solo a citare le norme e i tempi.
 
D.M. 4-3-1987 n. 145
ART. 20 COMMA 2
“Qualora non risulti determinata o determinabile l’indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all’art.1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell’armeria del Corpo o Servizio, per quelli notturni e di pronto intervento.”
Mi sembra che non ci vogliano spiegazioni, ma occorre dire che a Roma il Regolamento dell’Armamento non è stato approvato, ciò significando che non risulta “determinata o determinabile l’indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all’art.1”, cioè quelli in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, “espletano il servizio muniti di armi”
 
Diffide del SULPM al Comune di Roma
- Il Sulpm nel Dicembre 2005 fa partire delle diffide dei lavoratori ai Dirigenti di Gruppo inerenti la mancata applicazione dell’art. 20 comma 2.
 
Risposta del Comune di Roma
- Il Comandante del Corpo di P.M. di Roma Dr. Aldo Zanetti con nota prot. 7416 del 06/02/2006 scrive “è stato modificato il disposto comma 2 dell’art. 20 DM 145/1987 dall’art. 17 della legge 127/1987 (Legge Bassanini) demandando ai Consigli Comunali la facoltà di decidere se gli appartenenti alla Polizia Municipale possano portare senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio da svolgere”.
 
Ordinanza del Tribunale di Campobasso
- Il Presidente del Tribunale di Campobasso, su un ricorso presentato da questa Sigla, nell’Ordinanza del 10/2/04 ha scritto “.. rinvia ai regolamenti comunali (art. 2 e 6) l’individuazione degli altri servizi svolti in via continua ed occasionale con armi, stabilendo (art. 20) peraltro, che in difetto di normazione locale detti servizi restano individuati in quelli esterni di vigilanza, protezione della casa comunale e dell’armeria del Corpo o servizio, in quelli notturni e di pronti intervento.”...”Al Consiglio comunale, in altri termini, è stata accordata la facoltà discrezionale di stabilire se gli addetti al servizio di polizia municipale che siano agenti di pubblica sicurezza possano portare l’arma senza licenza quando non sono in servizio”
 
Nota Ministero dell’Interno
- Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale con nota prot. 557/PAS.9400.12982(10)8 dell’11/10/2006 “Quindi, per quanto concerne l’impiego del personale nei servizi notturni, non vi sono dubbi che l’espletamento degli stessi debba essere effettuato da coloro che abbiano in dotazione l’arma, rientrando nelle ipotesi previste dal 2° comma dell’art. 20 del citato D.M. 145/1987, proprio perché si tratta sempre di esigenze essenzialmente di prevenzione, il cui svolgimento può concretamente porre in pericolo l’incolumità di chi li espleta. Si sottolinea, infine, che, a parere di questo ufficio, i servizi armati di cui al riportato art. 20 ‘servizi esterni di vigilanza, servizi di vigilanza e protezione della casa comunale ed all’armeria, servizi notturni e di pronto intervento’ sono stati definiti indicativi proprio per lasciare a ciascun comune la possibilità di individuare a livello locale, ulteriori specifiche tipologie di servizi armati, in aggiunta a quelli suindicati che devono essere previsti nel regolamento comunale, debitamente approvato ai sensi di legge. E’ evidente che tale autonomia va considerata anche sotto i profili di spesa connessi all’armamento, tanto che l’art. 4 nel definire in via generale la tipologia delle armi da utilizzare lascia all’ente territoriale un ampio margine di autonomia relativamente alle altre scelte”
 
Prosecuzione causa presso il Tribunale di Roma
Il SULPM, trascorsi i tempi obbligatori della conciliazione, sta predisponendo la presentazione degli atti, successive alle diffide, al Tribunale del Lavoro.
 
Posizioni diverse
Da quanto su scritto si rileva che vi erano due interpretazioni circa la vigenza dell’art. 20 comma 2 DM 145/1987:
1) una del Comandante Zanetti che, abbiamo scoperto, essere stata la stessa di questa presunta organizzazione sindacale contraria all’armamento in mancanza del regolamento;
2) l’altra del SULPM e del Presidente del Tribunale di Campobasso che invece ritengono la norma cogente e che quindi in mancanza del regolamento, i servizi esterni di vigilanza, pronto intervento e gli altri menzionati dal comma 2 art. 20 DM 145/1987 debbano comunque essere svolti armati.
 
Interpretazione autentica
A chiarire la diatriba dottrinale ci ha pensato il Ministero dell’Interno che è l’organo che ha emesso l’atto e quindi è l’unico a poter dare “l’interpretazione autentica” dell’atto da esso stesso emanato dando ragione alla posizione del SULPM.
 
C’è chi insiste ancora e allora che dobbiamo dire ?
Ognuno valuti le parole dalla bocca da cui escono !!

Il Segretario di Roma
Alessandro Marchetti

http://www.poliziamunicipale.it/aree/stampa.asp?s=4&idt=3&id=2824