CHIARIMENTI SULLA
QUESTIONE ARMAMENTO
Mi è stato inviato a mezzo fax un documento su
carta bianca e non firmato che sarebbe presente su un sedicente sito di un
sindacato di Categoria, in polemica sulla questione dell’armamento sollevata
dal Sulpm e riferita all’applicabilità dell’art. 20 comma 2 del D.M.
145/1987.
Dopo averle lette mi sono chiesto se valeva o meno rispondere,
un po’ raffigurandomi quelle cento volte in cui in mezzo alla strada ci
siamo chiesti se valesse la pena o meno rispondere ad un “180”.
Lasciando a loro le polemiche che non servono certamente alla
Categoria per ristabilire il diritto all’armamento (ma a questo punto ci
chiediamo: lo vogliono si o no ? Io credo che importi il fine e non
l’invidia verso le strategie sindacali degli altri comunque indirizzate
chiaramente ed indiscutibilmente allo stesso scopo) non entrerò neanche nel
merito delle personali idee o interpretazioni, mi limiterò, per fare doverosa
chiarezza ai lavoratori, solo a citare le norme e i tempi.
D.M. 4-3-1987 n. 145
ART. 20 COMMA 2
“Qualora non risulti determinata o determinabile
l’indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di
cui all’art.1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta
per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e
protezione della casa comunale e dell’armeria del Corpo o Servizio, per
quelli notturni e di pronto intervento.”
Mi sembra che non ci vogliano spiegazioni, ma occorre dire che
a Roma il Regolamento dell’Armamento non è stato approvato, ciò
significando che non risulta “determinata o determinabile l’indicazione
dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui
all’art.1”, cioè quelli in possesso della qualità di agenti di pubblica
sicurezza, “espletano il servizio muniti di armi”
Diffide del SULPM al Comune di Roma
- Il Sulpm nel Dicembre 2005 fa partire delle diffide dei
lavoratori ai Dirigenti di Gruppo inerenti la mancata applicazione dell’art.
20 comma 2.
Risposta del Comune di Roma
- Il Comandante del Corpo di P.M. di Roma Dr. Aldo Zanetti con
nota prot. 7416 del 06/02/2006 scrive “è stato modificato il disposto comma
2 dell’art. 20 DM 145/1987 dall’art. 17 della legge 127/1987 (Legge
Bassanini) demandando ai Consigli Comunali la facoltà di decidere se gli
appartenenti alla Polizia Municipale possano portare senza licenza le armi, di
cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio da svolgere”.
Ordinanza del Tribunale di Campobasso
- Il Presidente del Tribunale di Campobasso, su un ricorso
presentato da questa Sigla, nell’Ordinanza del 10/2/04 ha scritto “..
rinvia ai regolamenti comunali (art. 2 e 6) l’individuazione degli altri
servizi svolti in via continua ed occasionale con armi, stabilendo (art. 20)
peraltro, che in difetto di normazione locale detti servizi restano
individuati in quelli esterni di vigilanza, protezione della casa comunale e
dell’armeria del Corpo o servizio, in quelli notturni e di pronti
intervento.”...”Al Consiglio comunale, in altri termini, è stata
accordata la facoltà discrezionale di stabilire se gli addetti al servizio di
polizia municipale che siano agenti di pubblica sicurezza possano portare
l’arma senza licenza quando non sono in servizio”
Nota Ministero dell’Interno
- Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale con nota prot.
557/PAS.9400.12982(10)8 dell’11/10/2006 “Quindi, per quanto concerne
l’impiego del personale nei servizi notturni, non vi sono dubbi che
l’espletamento degli stessi debba essere effettuato da coloro che abbiano in
dotazione l’arma, rientrando nelle ipotesi previste dal 2° comma
dell’art. 20 del citato D.M. 145/1987, proprio perché si tratta sempre di
esigenze essenzialmente di prevenzione, il cui svolgimento può concretamente
porre in pericolo l’incolumità di chi li espleta. Si sottolinea, infine,
che, a parere di questo ufficio, i servizi armati di cui al riportato art. 20
‘servizi esterni di vigilanza, servizi di vigilanza e protezione della casa
comunale ed all’armeria, servizi notturni e di pronto intervento’ sono
stati definiti indicativi proprio per lasciare a ciascun comune la possibilità
di individuare a livello locale, ulteriori specifiche tipologie di servizi
armati, in aggiunta a quelli suindicati che devono essere previsti nel
regolamento comunale, debitamente approvato ai sensi di legge. E’ evidente
che tale autonomia va considerata anche sotto i profili di spesa connessi
all’armamento, tanto che l’art. 4 nel definire in via generale la
tipologia delle armi da utilizzare lascia all’ente territoriale un ampio
margine di autonomia relativamente alle altre scelte”
Prosecuzione causa presso il Tribunale di Roma
Il SULPM, trascorsi i tempi obbligatori della conciliazione,
sta predisponendo la presentazione degli atti, successive alle diffide, al
Tribunale del Lavoro.
Posizioni diverse
Da quanto su scritto si rileva che vi erano due interpretazioni
circa la vigenza dell’art. 20 comma 2 DM 145/1987:
1) una del Comandante Zanetti che, abbiamo scoperto, essere
stata la stessa di questa presunta organizzazione sindacale contraria
all’armamento in mancanza del regolamento;
2) l’altra del SULPM e del Presidente del Tribunale di
Campobasso che invece ritengono la norma cogente e che quindi in mancanza del
regolamento, i servizi esterni di vigilanza, pronto intervento e gli altri
menzionati dal comma 2 art. 20 DM 145/1987 debbano comunque essere svolti
armati.
Interpretazione autentica
A chiarire la diatriba dottrinale ci ha pensato il Ministero
dell’Interno che è l’organo che ha emesso l’atto e quindi è l’unico
a poter dare “l’interpretazione autentica” dell’atto da esso stesso
emanato dando ragione alla posizione del SULPM.
C’è chi insiste ancora e allora che dobbiamo dire ?
Ognuno valuti le parole dalla bocca da cui escono !!
Il Segretario di Roma
Alessandro Marchetti
http://www.poliziamunicipale.it/aree/stampa.asp?s=4&idt=3&id=2824