Articolo 8
TITOLO I - Disposizioni generali
Circolazione nelle piccole isole
1 Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di
cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le
difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente
intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni
interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso
movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti. (3)
2 Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 389,00 ad Euro 1.559,00. (1) (2)
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(1) Articolo modificato dall'art. 6 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia
17/12/2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303).
(3) A norma dell'art. 17 DGLS 15/01/02 n. 9, la denominazione "Ministro e
Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente:
"Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
(a cura di Maurizio Marchi)