Articolo 9
TITOLO I - Disposizioni generali
Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le
gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione
animale. Essa e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con
animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per
le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono
la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali
le gare sono subordinate.(2)
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di
competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono
essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. (3)
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori
devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e' richiesto per le
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui
all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità
alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (2)
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta almeno trenta giorni
prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al
rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito
favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature
relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada,
assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi
sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso
quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità
per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte
da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre
necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai
detti limiti. (3)
4-bis.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che
partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente
articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del
percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli
stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può
concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata
nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. (2)
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è
altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto
di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati
alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono
previsti dalla normativa vigente. (3)
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può
essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo
12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica
effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia
prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli
organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta
tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità
ed imponendo le relative prescrizioni.(4)
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di
abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai
sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli
adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di
svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero dell'interno.(4)
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri
veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del
territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo
accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale
coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
sensi del comma 6-ter. (4)
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al
Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma
per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le
eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti. (5)
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia
necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione e'
subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei
partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di
centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.(4)
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una
competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 155,00 ad Euro 624,00, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una
somma da Euro 779,00 ad Euro 3.119,00, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa
dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1)(4)
[8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con
veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato
nei modi previsti e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con
l'ammenda da Euro cinquecento ad Euro cinquemila. Alla stessa pena
soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non
autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei
mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli
dei partecipanti.(4)] (6)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il
presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva,
e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78,00 ad Euro 311,00, se
si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da Euro 155,00 ad Euro 624,00, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. (1)
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Vedi art. 9 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia
17/12/2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303).
(2) Comma sostituito dall'art. 2, DLGS 15/01/02, n. 9.
(3) Comma modificato dall'art. 2, DLGS 15/01/02, n. 9.
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, DLGS 15/01/02, n. 9.
(5) A norma dell'art. 17 DLGS 15/01/02 n. 9, la denominazione
"Ministro e Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla
seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti".
(6) Comma abrogato dall'art. 03 DL 27/6/2003, n. 151 aggiunto in sede di
conversione dalla L 1/8/2003, n. 214.
(a cura di Maurizio Marchi)