Articolo 9 ter
TITOLO I - Disposizioni generali
Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis,
chiunque gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di
una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci
anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da
due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna
e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia
affidati a questo scopo. (1)
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(1) Articolo inserito dall'art. 03 DL 27/6/2003, n. 151 aggiunto in sede
di conversione dalla L 1/8/2003, n. 214.
In riferimento a quanto stabilito dal comma
3, si procede al sequestro ex art. 214 ter primo comma cds con
affidamento del veicolo al soggetto di cui all'art. 214 bis (custode
acquirente)