Articolo 33
TITOLO II - Della costruzione e tutela delle strade
Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1 I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine
stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere
tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni
conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2 Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti
sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di
questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo
o possesso in contrario.
3 I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali
che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti
con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le
indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in
relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese
in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù
militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4 La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le
prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti
delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali
artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano
condizioni di insufficiente sicurezza.
5 É, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti.
6 In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo
all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente
proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori
o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155,00 ad Euro
624,00. (1)
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Vedi art. 18 RD 08/12/33, n. 1740
Cfr. art. 71 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia
17/12/2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303).
(a cura di Maurizio Marchi)