Articolo 34 bis
TITOLO II - Della costruzione e tutela delle strade
Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Decoro delle strade (1)
1 Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli
in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 1.000.
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(1) Articolo inserito dall'art. 3, L 5/7/2009, n. 94, in vigore dall'8/8/2009.
(a cura di Maurizio Marchi)