Articolo 125
TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali
Validità della patente di guida
1 Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche
per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e
per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e
C.
1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli
di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw,
B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i
quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo
116. (3)
2 La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati
o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le
caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. (1)
3 Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli
di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw,
B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria
diversa da quella della patente di cui è in possesso, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155,00 ad Euro 624,00. (2) (4)
4 Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D
guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione
alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle
categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o
motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di
categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 78,00 ad Euro 311,00. (1) (2)
5 Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
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Vedi art. 87 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma modificato dall'art. 63 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia
17/12/2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303).
(3) Comma aggiunto dall'art. 2 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito,
con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(4) Comma modificato dall'art. 2 DL 27/06/03, n. 151, successivamente
convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(a cura di Maurizio Marchi)