Articolo 126 bis

TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Patente a punti

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima (2). L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.(4)
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 263 a euro 1.050. (4) (8) La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. (3)
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. (5) A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. (1)

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 7 DLGS 15/01/02, n. 9, come modificato dall'art. 7 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(2) Si riporta la tabella allegata al D.Lgs. 9/2002.
(3) Comma modificato dall'art. 2, DL 3/10/2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24/11/2006 n. 286.
(4) Periodo sostituito dall'art. 2, DL 3/10/2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L 24/11/2006, n. 286.

(5) I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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(a) In ottemperanza alla sentenza n. 27 della Corte Costituzionale depositata in data 24 gennaio 2005, il periodo deve intendersi: "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione".

Allegato

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS (3)

Norma violata  
Punti
Art. 141 Comma 8

5

  Comma 9, terzo periodo
10
Art. 142 Comma 8

3

  Comma 9 e 6
  Comma 9 bis 10
Art. 143 Comma 11

4

  Comma 12

10

  Comma 13, con riferimento al comma 5
4
Art. 145 Comma 5
6
  Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
5
Art. 146 Comma 2, ad eccezionedei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata
2
  Comma 3
6
Art. 147 Comma 5
6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2
3
  Comma 15, con riferimento al comma 3
5
  Comma 15, con riferimento al comma 8
2
  Comma 16, terzo periodo
10
Art. 149 Comma 4
3
  Comma 5, secondo periodo
5
  Comma 6
8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'art.149, comma 5
5
  Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6
8
Art. 152 Comma 3
1
Art. 153 Comma 10
3
  Comma 11
1
Art. 154 Comma 7
8
  Comma 8
2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h)
2
Art. 161 Commi 1 e 3
2
  Comma 2
4
Art. 162 Comma 5
2
Art. 164 Comma 8
3
Art. 165 Comma 3
2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
  a) eccedenza non superiore a 1t
1
  b) eccedenza non superiore a 2t
2
  c) eccedenza non superiore a 3t
3
  d) eccedenza superiore a 3t
4
  Commi 3,5 e 6,con riferimento a:
  a) eccedenza non superiore al 10%
1
  b) eccedenza non superiore al 20%
2
  c) eccedenza non superiore al 30%
3
  d) eccedenza superiore al 30%
4
  Comma 7
3
Art. 168 Comma 7
4
  Comma 8
10
  Comma 9
10
  Comma 9-bis
2
Art. 169 Comma 8
4
  Comma 9
2
  Comma 10
1
Art. 170 Comma 6
1
Art. 171 Comma 2
5
Art. 172 Commi 10 e 11 (4)
5
Art. 173 Commi 3 e 3-bis (6)
5
Art. 174 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 

2

  Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

5

  Comma 6

10

  Comma 7 primo periodo

1

  Comma 7 secondo periodo

3

  Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

2

  Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

5

  Comma 8

2

Art. 175 Comma 13
4
  Comma 14,con riferimento al comma 7,lettera a)
2
Art. 176 Comma 19
10
  Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)
10
  Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)
10
  Comma 21
2
Art. 177 Comma 5
2
Art. 178 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2
  Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5
  Comma 6 10
  Comma 7 primo periodo 1
  Comma 7 secondo periodo 3
  Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2
  Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5
  Comma 8 2
Art. 179 Comma 2 e 2 bis
10
Art. 186 Commi 2 e 7
10
Art. 186-bis  Comma 2 (9)

5

Art. 187 Commi 1 e 8 (7)
10
Art. 188 Comma 4

2

Art. 189 Comma 5, primo periodo
4
  Comma 5, secondo periodo
10
  Comma 6
10
  Comma 9
2
Art. 191 Comma 1 8
  Comma 2 4
  Comma 3 8
  Comma 4
3
Art. 192 Comma 6
3
  Comma 7
10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti (5)

(3) Tabella sostituita dall'art. 7 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(4) Parole modificate dall'art. 2, DLGS 13/3/2006 n. 150.
(5) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(6) Parole modificate dall'art. 4, DL 3/8/2007 n. 117, convertito in legge 2/10/2007, n. 160.
(7) Parole modificate dall'art. 4, DL 23/5/2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24/7/2008, n. 125.
(8) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 17/12/2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303).

(9) Le disposizioni di cui al capoverso “art. 186-bis” della tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero)

1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.         

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.         3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto. 

2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni.

 

(a cura di Maurizio Marchi)