Articolo 129
TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali
Sospensione della patente di guida
1. La patente di guida è sospesa per la durata stabilita nel provvedimento di
interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria,
quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da
ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di
accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta
ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che
l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. [Dei suddetti
provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C]. (2) (6)
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C..
Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di
residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal
prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli
articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità
competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile,
sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata
comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente
tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della
Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale
del Ministero dell'interno. (3)
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto
definitivo. (1) (4) (5) (6) (7)
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Vedi art. 91 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. DPR 16/12/92, n. 495
(1) Articolo modificato dall'art. 67 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Periodo abrogato a far data dall'1 aprile 1995 ai sensi dell'art.
15 del DPR 19/04/94, n. 575
(3) Comma così sostituito dall'art. 10, del DPR 19/04/94, n. 575
(4) Comma così sostituito dall'art. 2 DL 27/06/03, n. 151, successivamente
convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(5) Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° settembre 2003, a
norma dell'art. 7 DL 27/06/03 n. 151, successivamente convertito, con
modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(6) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione
"ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente:
"ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri".
(7) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "la o
della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente:
"il o del Dipartimento per i trasporti terrestri".
(a cura di Maurizio Marchi)