Articolo 185
TITOLO V - Norme di comportamento
Circolazione e sosta delle auto-caravan
1 I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m) ai fini della circolazione
stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli
articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri
veicoli.
2 La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non
costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul
suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del
propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente
l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3 Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto- caravan si applicano
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in
analoghi parcheggi della zona.
4 É vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su
strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento
igienico-sanitario.
5 Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di
appositi impianti interni di raccolta.
6 Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78,00 ad Euro 311,00. (2)
7 Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade
e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i
residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti
interni di detti veicoli le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari,
nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree
attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale
col quale deve essere indicato ogni impianto. (1)
8 Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'ambiente sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze
chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e
luride fatti defluire negli impianti igienico- sanitari di cui al comma 4. (3)
(4)
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Cfr. art. 378 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall'art. 98 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia
17/12/2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303).
(3) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione
"Ministro e Ministero della sanità" è sostituita dalla seguente:
"Ministro e Ministero della salute".
(4) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione
"Ministro e Ministero dell'ambiente" è sostituita dalla seguente:
"Ministro e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
(a cura di Maurizio Marchi)