TITOLO V - Norme di comportamento
Art. 186-bis. - (Guida sotto
l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i
neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di
persone o di cose). - 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche
e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre
anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli
articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli
articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva
totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e
di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande
alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0
(zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il
conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un
incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli
illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste
sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo
186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un
terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla
lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri
conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2
dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo
186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è
punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo,
aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo
precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca
del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo
186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale
è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del
citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due
anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e
non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di
guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il
conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del
compimento del ventunesimo anno di età
(a cura di Maurizio Marchi)