Articolo 203
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime
Ricorso al prefetto
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di
giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono
proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi
agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono
essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al
prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso,
per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (2)
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo
accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di
sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al
comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al
comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o
notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche
dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del
ricorso. (3)
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni
di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento. (1)
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Vedi art. 142 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 388 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall'art. 105 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito,
con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(3) Comma sostituito dall'art. 4 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente
convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(a cura di Maurizio Marchi)