TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime
Ricorso al giudice di pace
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito,
possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del
luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni
dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite dall'articolo 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo
23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal
presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. Il ricorso e il decreto con
cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della
cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e
ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica
all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono
intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della
notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero.
Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato,
l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal
deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il
giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella
prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il
provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con
ricorso in tribunale
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
4-bis. La legittimazione
passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello
Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie
e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni,
quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando
i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il
prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della
prefettura-ufficio territoriale del Governo
5. In caso di rigetto del
ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il
pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della
somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della
sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa
determinate
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo
per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino
l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione
della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare una sanzione inferiore al
minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo' escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla
patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di
cui all'articolo 205. (1)
9-bis. La sentenza con cui è
accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a
cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende
l'organo accertatore.
---------
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 DL 27/6/2003, n. 151, successimente
convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(a cura di Maurizio Marchi)