Articolo 213
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede
al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone
menzione nel verbale di contestazione della violazione. (1)
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1,
il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o
altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di
custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di
appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo
deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità
stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. (3)
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi
anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i
termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è
effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva
l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si
configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono
contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale
che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il
Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità
di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo. (4)
2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie
spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685,00 a
euro 6.741,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia
indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito
l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla
depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta
all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del
provvedimento da parte del prefetto. (4) (9)
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede
con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la
mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in
sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore
della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al
custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento
o deterioramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede
al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni
decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario
del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso
inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al
prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli
atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al
custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a
carico dello Stato. L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le
disposizioni dell’articolo 214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è
stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria
dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in
ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le
altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la
distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per
comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di
sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al presente comma, la notifica
si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione
dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria. (4)
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia
che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le
modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia,
individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, dove è custodito
per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto
trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento
in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma
2-quater, si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è
stato sottoposto a sequestro amministrativo. (7)
2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia
che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato
commesso da un conducente minorenne. (8)
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi
dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è
confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla
misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i
presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza-ingiunzione di
cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso,
le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto
dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato
alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di confisca
costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di
custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento
o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca
sia proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del
giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della
proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio. (3)
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro,
circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.842,00 a 7.369,00 (2) (9). Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre mesi.
[5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al
prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al
prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo
prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di
dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel
regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione
pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto
e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente
diritto.
Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la
distruzione.] (5)
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a
persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito
mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
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Cfr. art. 394 e 395 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall'art. 112 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Periodo modificato dall'art. 19, DLGS 30/12/99, n. 507.
(3) Comma sostituito dall'art. 38 DL 30/9/2003, n. 269, successivamente
convertito, con modificazioni, dalla L 24/11/03, n. 326.
(4) Comma aggiunto dall'art. 38 DL 30/9/2003, n. 269, successivamente
convertito, con modificazioni, dalla L 24/11/03, n. 326.
(5) Comma abrogato dall'art. 38 DL 30/9/2003, n. 269, successivamente
convertito, con modificazioni, dalla L 24/11/03, n. 326.
(6) Comma modificato dall'art. 5 bis DL 30/6/2005, n. 115 successivamente
convertito con modificazioni dalla L 17/8/2005, n. 168.
(7) Comma aggiunto dall'art. 5 bis DL 30/6/2005, n. 115 successivamente
convertito con modificazioni dalla L 17/8/2005, n. 168.
(8) Comma aggiunto dall'art. 5 bis DL 30/6/2005, n. 115 successivamente
convertito con modificazioni dalla L 17/8/2005, n. 168 e successivamente
sostituito dall'art. 2, DL 3/10/2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla
legge di conversione 24/11/2006 n. 286.
(9) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia
17/12/2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303).
(a cura di Maurizio Marchi)