Articolo 218 bis
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie
Applicazione della sospensione della patente per i
neo-patentati.
1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del
titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di
categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un
terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di
categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si
applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente
titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la
patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita
successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui
ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di
categoria B.
(a cura di Maurizio Marchi)