TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie
Sanzione accessoria della sospensione della patente
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato,
la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la
violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida
limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la
patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni
dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il
termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la
patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un
incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di
guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno,
adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti
impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi
pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che
avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la
sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni
singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla
gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle
motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa
documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta
istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di
un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata
autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente
reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e
numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve
esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì
comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli
abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del
ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da
parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della
patente può essere concesso una sola volta
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della
sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni
della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima
violazione e che dall'interrogazione
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle
precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel
verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni
precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza
delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne
viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del
comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita
dal prefetto. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione
ai sensi dell'art. 205. (2)
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente,
circola abusivamente, anche avvalendosi del
permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti
dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.842,00 ad euro 7.369,00. Si applicano le sanzioni accessorie
della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo (3). (5)
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Cfr. art. 400 DPR 16/12/92, n. 495
(1)
(2) Comma aggiunto dall'art. 117 DLGS 10/09/93, n. 360.
(3) Comma sostituito dall'art. 19, DLGS 30/12/99, n. 507.
(4)
(5) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia
17/12/2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303).
(a cura di Maurizio Marchi)