Articolo 219 bis
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie
Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida (1)
1. Nell'ipotesi in cui, ai
sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione
da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni
amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai
sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai
sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli
216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione
delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli
articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo
126-bis. (2)
2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in
cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative
accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida,
le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le
violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta
la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni
dell’articolo 126-bis.
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni
dell’articolo 128, commi 1-ter e 2.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 48, L 15/7/2009, n. 94, in vigore
dall'8/8/2009.
(2) Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dalla legge__________, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(a cura di Maurizio Marchi)