Articolo 223
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo II - Degli illeciti penali
Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
Nelle ipotesi di reato per le
quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o
della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della
violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al
rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità
della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i
fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle
ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della
patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di
contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al
rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove
sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre
anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale,
nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto
indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205
(a cura di Maurizio Marchi)