SULPM

Le Polizie Provinciali

Responsabile: Alessandro Moscini
 tel.3283283391 e-mail: aovdav@tin.it     
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.DUE PAROLE SULLA POLIZIA PROVINCIALE
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data notizie
26/01/11
18/12/10
MALTEMPO:POLIZIA PROV. RIETI, IERI INTERVENTO TEMPESTIVO 'RITARDI NON SONO DIPESI DA NOÌ (ANSA) - RIETI, 18 DIC - «Già dalla scorsa settimana le ditte incaricate del servizio sono state allertate, e dalle prime ore del pomeriggio di ieri erano sulle strade provinciali per rimuovere la neve e spargere il sale. I ritardi negli interventi sono da imputare, esclusivamente, alla presenza di veicoli sulla carreggiata, che hanno impedito a lungo il transito dei mezzi spargisale». Lo ha detto oggi il comandante della Polizia provinciale di Rieti, in merito alle polemiche sui ritardi nell'intervento in seguito all'emergenza neve di ieri. «La tempestività e l'efficacia degli interventi - ha aggiunto - hanno consentito di dare ausilio a mezzi del 118 rimasti bloccati sulla strada regionale 313, di garantire la percorribilità della Strada regionale 578 'Salto-Cicolanà che ha dovuto sopportare il traffico 'rifiutatò dall'Autostrada A24». Secondo Tulumello, nonostante l'emergenza che ha coinvolto il territorio nazionale, «la Provincia di Rieti, a differenza di altre, non è sulle cronache nazionali per i disagi o inefficienze: non abbiamo chiuso strade e, con i geometri responsabili della viabilità, abbiamo passato il pomeriggio e la notte a rispondere a tutti e a coordinare il lavoro delle ditte. E per di più l'amministrazione provinciale ha messo a disposizione degli uomini della Forestale di Rieti, in queste ore impegnati a fronteggiare l'emergenza fuori provincia, il sale per ripristinare la normale viabilità sulle alcune delle principali arterie stradali nazionali». «È privo di senso - ha concluso - pensare che una situazione di emergenza come questa potesse essere affrontata diversamente. La Provincia non ha l'esercito di mezzi e cantonieri che si vuole far pensare e affidare queste attività all'esterno è l'unica soluzione possibile per avere le necessarie garanzie di servizio. Oggi la Provincia lavora con trenta ditte esterne che hanno, in media, due mezzi ciascuna mentre i mezzi della Provincia non arrivano nemmeno alla metà». (ANSA) YJ5-PGL

 

04/06/10
12/04/10
31/12/09 PRECARIATO: INCONTRO TRA IL SULPM E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO
11/12/09
31/03/09
09/01/09 Viterbo, 9 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Nei prossimi giorni verranno firmati i contratti per la stabilizzazione dei cantieristi della polizia provinciale di Viterbo. Lo comunica l'amministrazione provinciale di Viterbo, che respinge le polemiche, sottolineando che ''le critiche sorte intorno alla vicenda sono immotivate e del tutto strumentali''. La procedura di stabilizzazione, espletato l'iter dell'esame della documentazione presentata dai candidati e la definizione dei vari profili, portera' a breve alla sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato per i cantieristi. La provincia di Viterbo ricorda che ''nonostante le difficolta' economiche e in una fase in cui il mercato occupazionale risulta particolarmente in crisi, ha dato seguito agli impegni presi per la stabilizzazione, con serieta' e onesta'''.

 

02/12/05 Con ordinanza 6856/2005 la sezione seconda bis del TAR Lazio ha sospeso il D.M. Ambiente del 25 marzo 2005 "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)"
Questa la motivazione: "Considerato che il ricorso, ad una sommaria delibazione consentita in sede cautelare, appare assistito da sufficiente fumus boni juris, laddove sostanzialmente si contesta la logicità del presupposto della "conflittualità intepretativa" richiamata nel provvedimento  impugnato che avrebbe, se mai, legittimato interventi diversi da quelli del mero annullamento della deliberazione 2-12-1996 del Comitato delle aree naturali protette; Considerato che sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile in quanto non risulta contestato che le misure di tutela introdotte nel provvedimento impugnato appaiono
meno incisive di quelle conseguenti alla ricomprensione delle ZPS e ZSC nella categoria delle riserve naturali protette di cui alla legge n.394/1991"

16/11/05

02/09/05 Prosegue l'attività di prevenzione e repressione della Polizia Provinciale: Un cacciatore è stato denunciato dalla Polizia Provinciale di Roma dopo essere stato trovato a cacciare nella riserva Naturale Statale del litorale romano, in un'area protetta in cui è vietata l'attività venatoria.
24/08/05 Corte di Giustizia delle Comunità europee: Con sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20/3/2003 - causa C-378/01 la Repubblica italiana è stata condannata per non aver "classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e superficie, alla conservazione delle specie di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979 79/409/CEE". L'Italia, pertanto, è venuta meno all'obbligo dell'art. 228, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, ed è stata invitata dalla Commissione europea, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, a conformarsi a quanto prescritto dal parere motivato emesso dalla stessa Commissione il 14/12/2004. L'eventuale inadempimento comporterebbe l'applicazione delle sanzione di almeno 100.000 Euro al giorno da attuarsi attraverso il taglio dei finanziamenti europei.
18/08/05 MINISTERO AMBIENTE CHIARISCE REGIME ZONE SPECIALI Il Ministero dell'ambiente ha stabilito regole piu' certe per la gestione e la conservazione delle zone di protezione speciale (Zps) e per le Zone speciali di conservazione (Zsc), annullando la deliberazione 2 dicembre 1996 del comitato per le aree naturali protette, ora soppresso poiche' le sue competenze rientrano tra quelle attribuite alla Conferenza Stato-Regioni. Il provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/Cee del 21 maggio 1992 del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e in particolare l'articolo 7 della direttiva che stabilisce che gli obblighi derivanti per le Zsc, circa l'adozione di opportune misure di conservazione, debbano essere applicati anche alle Zps. La deliberazione annullata dal decreto ministeriale, includeva nella classificazione delle aree protette le Zone di protezione speciale (Zps)
ai sensi della direttiva 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e le Zone speciali di conservazione (Zsc) ai sensi della direttiva 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ovvero quelle aree che costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 di cui all'articolo 3 della citata direttiva 92/43/Cee. Secondo la diversa attribuzione delle funzioni spetta ora alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano assicurare per i proposti Siti di importanza comunitaria (di seguito Sic) opportune misure per evitare il degrado degli
habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate; e l'adozione per le Zsc entro sei mesi dalla loro designazione delle misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali presenti nei siti. La precedente deliberazione, ora annullata e che includeva Zps e Zsc nella classificazione delle aree naturali protette, con la conseguente  necessita' di applicazione anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
aveva, secondo il Ministero, alimentato una conflittualita' interpretativa che ha ostacolato la realizzazione gli obiettivi previsti dalla direttiva 79/409/Cee e dalla direttiva 92/43/Cee e dalla relativa normativa di recepimento. Le misure di conservazione previste dalla direttiva 79/409/Cee e dalla direttiva 92/43/Cee e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 si applicano alle Zsc entro sei mesi dalla loro designazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e alle Zps dalla loro istituzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della direttiva 79/409/Cee, cosi' come recepito dall'articolo 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 che estende i medesimi
obblighi anche alle Zps. Le Zps si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dei formulari e delle cartografie delle medesime Zps individuate dalle Regioni, ovvero dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle Zps da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di designazione delle Zsc, adottati d'intesa
con ciascuna Regione interessata, sono indicate le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli  habitat e le specie per il quale il sito e' stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto 3 settembre 2002 recante le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. Entro sei mesi dalla designazione delle Zsc le Regioni definiscono le modalita' di attuazione delle misure di conservazione e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio il soggetto affidatario della gestione e si impegnano a definire le misure di conservazione per le Zps di propria competenza, per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, e per evitare la perturbazione delle specie per cui dette Zps sono state classificate ovvero istituite.
17/07/05 il calendario venatorio 2005-06 
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