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CODICE PENALE

INCENDI

Art. 423 Incendio 
Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica.

Art. 423-bis. Incendio boschivo
(articolo introdotto dall'articolo 11, legge 353 del 2000)

1. Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

2. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

Art. 424. Danneggiamento seguito da incendio
(articolo introdotto dall'articolo 11, legge 353 del 2000)

1.Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

3. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.

Art. 425. Circostanze aggravanti
(articolo introdotto dall'articolo 11, legge 353 del 2000)

1. Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2. su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3. su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4. su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
5. (abrogato)