CODICE PENALE
MINORI
669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
1.Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire ventimila (€ 10,33) a lire cinquecentomila (€ 258,23).
2. Alla stessa sanzione soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
671 Impiego di minori nell’accattonaggio
1. Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o comunque, non imputabile (c.p.85), la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.
2. Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (c.p.34) o dall’ufficio di tutore.