CODICE DI PROCEDURA PENALE
LIBRO I
I SOGGETTI
TITOLO I
GIUDICE
CAPO I Giurisdizione
Art. 1 Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di
ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Art. 2 Cognizione del
giudice
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo
che sia diversamente stabilito.
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione
civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro
processo.
Art. 3 Questioni
pregiudiziali
1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo
stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se
l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo
fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione.
La Corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione
sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel
procedimento penale.
CAPO II Competenza
SEZIONE I Disposizione generale
Art. 4 Regole per la
determinazione della competenza
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge
per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione,
della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze
aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
SEZIONE II Competenza per materia
Art. 5 Competenza della
Corte di Assise
1. La Corte di Assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di
tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall'art. 630, comma 1
c.p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685;
b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584, 600, 601 e 602
del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più
persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586 588 e 593 c.p.;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione
finale della Costituzione, dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel Titolo I del
Libro II del Codice Penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Art. 6 Competenza del
tribunale
1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza
della Corte di Assise o del giudice di pace.
Art. 7 Competenza del
pretore(*)
(*) Articolo abrogato
SEZIONE III Competenza per territorio
Art. 8 Regole generali
1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato
consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è
competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui
ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una
o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è
stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Art. 9 Regole suppletive
1. Se la competenza
non può essere determinata a norma dell'art. 8, è competente il giudice
dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene
successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio
dell'imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa
appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero
che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro
previsto dall'art. 335.
Art. 10 Competenza per
reati commessi all'estero
1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è
determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del
domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità
di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.
2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza,
questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel
registro previsto dall'art. 335.
3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è
determinata a norma degli artt. 8 e 9.
Art. 11 Competenza per i
procedimenti riguardanti i magistrati
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta
ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che
secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un
ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il
magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto,
sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede
nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
2. 2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è
venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del
fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto
di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di
persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o
danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a
norma del comma 1.
Art. 11-bis. Competenza
per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia
1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini,
di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato
addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai
sensi dell'articolo 11.
SEZIONE IV Competenza per connessione
Art.12 Casi di
connessione
1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o
cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno
determinato l'evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od
omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o
per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o
assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o
l'impunità.
Art. 13 Connessione di
procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un
giudice ordinario e altri a quella della Corte Costituzionale , è competente
per tutti quest'ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera
soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo
ai criteri previsti dall'art. 16 comma 3. In tale caso la competenza per tutti
i reati è del giudice ordinario.
Art. 14 Limiti alla
connessione nel caso di reati commessi da minorenni
1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento
del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi
quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era
maggiorenne.
Art. 15 Competenza per
materia determinata dalla connessione
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte
di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di
assise.
Art. 16 Competenza per
territorio determinata dalla connessione
1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali
più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice
competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice
competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dall'art. 12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni
sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una
persona , è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.
3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra
contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena
più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più
elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di
queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.
CAPO III
Riunione e separazione dl processi
Art. 17 Riunione di
processi
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al
medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella
definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'art. 12;
b) lettera soppressa dall'art. 1 del D.L. n. 367 del 20 novembre 1991;
c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b).
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri
davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale
in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di
successiva separazione dei processi.
Art. 18 Separazione di
processi
1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione
assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:
a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una
o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei
confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire
ulteriori informazioni a norma dell'art. 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata
ordinata la sospensione del procedimento;
c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità
dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o
per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;
d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per
mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni
l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri
imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti
che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
e bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini
per la mancanza di altri titoli di detenzione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì
disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini
della speditezza del processo.
Art. 19 Provvedimenti
sulla riunione e separazione
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche
di ufficio, sentite le parti.
CAPO IV
Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Art. 20 Difetto di
giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio in ogni stato e
grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini
preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 commi 1 e
2.Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del
processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione
degli atti all'autorità competente.
Art. 21 Incompetenza
1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e
grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 23 comma 2.
2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza,
prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il
termine previsto dall'art. 491 comma 1.Entro quest'ultimo termine deve essere
riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.
3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
Art. 22 Incompetenza
dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria
incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione
degli atti al pubblico ministero.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al
provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la
propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
Art. 23 Incompetenza
dichiarata nel dibattimento di primo grado
1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo
appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria
incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice
competente(*).
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza
inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il
termine stabilito dall'art. 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria
incompetenza, provvede a norma del comma 1.
(*) La Corte costituzionale, con sentenze n. 76 dell'11 marzo 1993 e n. 70 del
15 marzo 1996, ha dichiarato l'illegittimità del comma, nella parte in cui
dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara la propria
incompetenza per materia o per territorio, ordina la trasmissione degli atti al
giudice competente, invece che al pubblico ministero presso quest'ultimo
Art. 24 Decisioni del
giudice di appello sulla competenza
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce
che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'art. 23
comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime
ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'art. 21 e l'eccezione
sia stata riproposta nei motivi di appello(*).
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si
tratti di decisione inappellabile.
(*) La Corte costituzionale, con sentenze n. 214 del 5 maggio 1993 e n. 70 del
15 marzo 1996, ha dichiarato l'illegittimità del comma, nella parte in cui
dispone che, in conseguenza dell'annullamento della sentenza di primo grado per
incompetenza per materia o per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice
competente invece che al pubblico ministero presso quest'ultimo
Art. 25 Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e
sulla competenza
1. La decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione o sulla
competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti
che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione
della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.
Art. 26 Prove acquisite
dal giudice incompetente
1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle
prove già acquisite.
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili,
sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a
norma degli artt. 500 e 503.
Art. 27 Misure cautelari
disposte dal giudice incompetente
1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o
successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere
effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il
giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321.
CAPO V
Conflitti di giurisdizione e di competenza
Art. 28 Casi di conflitto
1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente
prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla
stessa persona;
b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di
prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli
previsti dal comma 1.Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice
dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di
quest'ultimo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto
positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla
connessione.
Art. 29 Cessazione del
conflitto
1. I conflitti previsti dall'art. 28 cessano per effetto del provvedimento di
uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la
propria incompetenza.
Art. 30 Proposizione del
conflitto
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale
rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua
risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.
2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei
giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella
cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e
motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette
immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione nonché
copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione
delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto
sospensivo sul procedimenti in corso.
Art. 31 Comunicazione al
giudice in conflitto
1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste
dall'art. 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione copia degli atti
necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei
difensori e con eventuali osservazioni.
Art. 32 Risoluzione del
conflitto
1. I conflitti sono decisi dalla Corte di Cassazione con sentenza in camera di
consiglio secondo le forme previste dall'art. 127. La Corte assume le
informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in
conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato
alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto
da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del
comma 2.
CAPO VI
Capacità e composizione del giudice
Art. 33 Capacità del
giudice
1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per
costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla
destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla
formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e
giudici.
3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero
dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni
sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.
Art. 33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale
1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati,
consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a),numeri 3)4)e 5)
sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale,
esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,416-ter, 420 comma 3, 428, 429
comma 2, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 440, 449 comma 2, 452 comma 1,
numeri 2, 499, 513-bis, 564, ,da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni 609-bis, 609-quater, 644, del codice
penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile,
nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da
quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dagli articoli 1136, del codice della navigazione;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 , 228 e 234 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne
estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948,
n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII
disposizione transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in
materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in
materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n.
646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1,del decreto legge 8
giugno 1992,n.306,convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4, del decreto legge 26 aprile
1993,n.122 convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in
materia di armamenti ed armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale ,salva la
disposizione dell'articolo 33-ter comma 1, con la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'articolo 4.
Art. 33-ter. Attribuzioni
del tribunale in composizione monocratica
Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti
dall'articolo 73 del testo unico approvato del decreto del Presidente della
Repubblica 1990, n.309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui
all'articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo. *
Art. 33-quater. Effetti
della connessione sulla composizione del giudice
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del
tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione
monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al
giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi
CAPO VI-bis
Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
Art. 33-quinquies.
Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale
o monocratica del tribunale
1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla
cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni
processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della
conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine
previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere
riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
Art. 33-sexies.
Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare
1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che il reato deve procedersi
con citazione diretta a giudizio a pronuncia, nei casi previsti dall'articolo
550, ordinanza di trasmettere gli atti al pubblico ministero per l'emissione
del decreto di citazione a norma dell'articolo 552.
2.Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3 553 e
554.
Art. 33-septies.
Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado.
1. Nel dibattito di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare,
il giudice , se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale
in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice
competente a decidere sul reato contestato.
2.Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il
reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la
trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 420ter, comma 4.
Art. 33-octies.
Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione.
1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di
annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso
il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni
sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione
collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e
l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato
appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
Art. 33-nonies. Validità
delle prove acquisite.
1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o
monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del
procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite.
CAPO VII
Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice
Art. 34 Incompatibilità
determinata da atti compiuti nel procedimento
1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un
grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri
gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio
per revisione.
2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento
conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha
emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la
sentenza di non luogo a procedere.
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di
giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di
condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi
previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia
giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di
curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha
proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a
deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo
procedimento l'ufficio di giudice .
Art. 35 Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o
diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo
grado.
Art. 36 Astensione
1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un
difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti
private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è
prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del
procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle
parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato
dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di
pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli
artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett.
e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità,
sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della Corte o del
tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.
4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il
presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di
appello decide il presidente della corte di cassazione.
Art. 37 Ricusazione
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli
ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto
dell'imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza
fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta
la ricusazione.
Art. 38 Termini e forme
per la dichiarazione di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza
preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione
delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto
dall'art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da
parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza
dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro
tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la
dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del
termine dell'udienza.
3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è
proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella
cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è
depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può
essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. ell'atto di
procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della
ricusazione.
Art. 39 Concorso di
astensione e di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il
giudice, anche successivamente ad essa dichiara di astenersi (36) e
l'astensione è accolta.
Art. 40 Competenza a decidere
sulla ricusazione
1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale su quella di un giudice
del tribunale o della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello decide
la Corte di Appello; su quella di un giudice della Corte di Appello decide una
sezione della Corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice
ricusato.
2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di Cassazione decide una sezione
della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla
ricusazione.
Art. 41 Decisione sulla
dichiarazione di ricusazione
1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o
della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un
giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa
da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la
Corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni
attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.
3. Sul merito della ricusazione la Corte decide a norma dell'art. 127 dopo aver
assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice
ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.
Art. 42 Provvedimenti in
caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non
può compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di
ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal
giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Art. 43 Sostituzione del
giudice astenuto o ricusato
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello
stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la Corte o
il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per
materia determinato a norma dell'art. 11.
Art. 44 Sanzioni in caso
di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di
ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al
pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 3
milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
CAPO VIII
Rimessione del processo
Art. 45 Casi di
rimessione
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o
l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che
partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da
turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di
Cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di
Appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato,
rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'art. 11.
Art. 46 Richiesta di
rimessione
1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella
cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del
richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo
procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta
con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di
inammissibilità della richiesta.
Art. 47 Effetti della
richiesta
1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può
pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta(*).
2. La Corte di Cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del
processo (18-1 1ett b). La sospensione non impedisce il compimento degli atti
urgenti.
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n.353 del 22 ottobre 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione.
Art. 48 Decisione
1. La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127,
dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice
procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente
gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della
Corte di Cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e
notificata alle parti private.
3. Il giudice designato dalla Corte di Cassazione dichiara, con ordinanza, se e
in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti
a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero
loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato
(492) questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a
favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni.
Art. 49 Nuova richiesta
di rimessione
1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico
ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di
quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le
disposizioni dell'art. 47.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza
la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta
purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per
altri motivi può essere sempre riproposta.
TITOLO II
Pubblico Ministero
Art. 50 Azione penale
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i
presupposti per la richiesta di archiviazione.
2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o
l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.
3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei
casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 51 Uffici del
pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati
della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la
Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono
esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371 bis, sono esercitate dai
magistrati della Direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il giudice competente a norma del Capo II del Titolo I.
3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di
cui agli artt. 416 bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti previsti dall'art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello può, per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il
dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3 quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati
con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo
del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le
disposizioni del comma 3 ter.
Art. 52 Astensione
1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando
esistono gravi ragioni di convenienza.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi
uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore
generale.
3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il
tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello decidono,
rispettivamente, il procuratore generale presso la Corte di Appello e il
procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il
magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato
del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando
viene accolta la dichiarazione di astensione, del procuratore della Repubblica
presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello, può
essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero
appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'art. 11
.
Art. 53 Autonomia del
pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione
1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni
con piena autonomia.
2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di
grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti
dall'art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può
essere sostituito solo con il suo consenso.
3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del
magistrato nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e), il
procuratore generale presso la Corte di Appello designa per l'udienza un
magistrato appartenente al suo ufficio.
Art. 54 Contrasti
negativi tra pubblici ministeri
1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il
reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui
egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba
procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso
la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il
procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale,
esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve
procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della
designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei
modi previsti dalla legge.
3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di
contrasto negativo fra pubblici ministeri .
Art. 54 bis. Contrasti
positivi tra uffici del pubblico ministero
1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono
in corso indagini preliminari, a carico della stessa persona e per il medesimo
fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico
ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma
dell'art. 54 comma 1.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di
aderire, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero,
qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la
Corte di Cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie
informazioni, determina con decreto motivato secondo le regole sulla competenza
dei giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà
comunicazione agli uffici interessati. ll'ufficio del pubblico ministero
designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista
dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione
degli atti a norma dell'art. 54 comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico
ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di
contrasto positivo tra pubblici ministeri.
Art. 54 ter. Contrasti
tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata
1. Quando il contrasto previsto dagli artt. 54 e 54 bis riguarda taluno dei
reati indicati nell'art. 51 comma 3 bis, se la decisione spetta al procuratore
generale presso la Corte di Cassazione, questi provvede sentito il procuratore
nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la Corte di
Appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti
adottati.
Art. 54 quater. Richiesta
di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero
1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai
sensi dell'articolo 335 o dell'art. 369 e la persona offesa dal reato che abbia
conoscenza del procedimento ai sensi dell'art. 369, nonché i rispettivi
difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice
diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le
sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero
presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni
a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.
2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero
che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della
richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio
del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al
richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi
dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o,
qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al
procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte
le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni
dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle
parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati
indicati nell'art. 51, comma 3 bis, il procuratore generale provvede osservando
le disposizioni dell'art. 54 ter.
4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che
sia basata su fatti nuovi e diversi.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli
atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere
utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
TITOLO III
Polizia Giudiziaria
Art. 55 Funzioni della
polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia
dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità
giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria.
Art. 56 Servizi e sezioni
di polizia giudiziaria
1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la
direzione dell'autorità giudiziaria:
a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della
Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli
altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una
notizia dl reato.
Art. 57 Ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della
guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali
l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato
ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie
forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del
servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone
alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'art. 55.
Art. 58 Disponibilità
della polizia giudiziaria
1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura
generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel
distretto.
2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte
dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a
norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo
di polizia giudiziaria.
Art. 59 Subordinazione
della polizia giudiziaria
1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli
uffici presso i quali sono istituite.
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso
il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio
dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale
dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i
compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere
distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del
magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
TITOLO IV
Imputato
Art. 60 Assunzione della
qualità di imputato
1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato
nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale
di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447 comma 1, nel
decreto di citazione diretta a giudizio emesso a norma dell'art. 555 e nel
giudizio direttissimo.
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino
a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere,
sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia
divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non
luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.
Art. 61 Estensione dei
diritti e delle garanzie dell'imputato
1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta
alle indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa
all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito .
Art. 62 Divieto di
testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato
1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o
dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di
testimonianza.
Art. 63 Dichiarazioni
indizianti
1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona
non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende
dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità
procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali
dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a
nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese.
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o
di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere
utilizzate.
Art. 64 Regole generali
per l'interrogatorio
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare
o se detenuta per altra causa interviene libera all'interrogatorio salve le
cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona
interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i
fatti.
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita
che:
a)le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere ad
alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri,
assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le
incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art.197 bis.
3 bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b),
rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In
mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni
eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la
responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona
interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di
testimone.
Art. 65 Interrogatorio
nel merito
1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in
forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi
di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le
indagini, gliene comunica le fonti.
2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa
e le pone direttamente domande.
3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel
verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di
eventuali segni particolari della persona.
Art. 66 Verifica
dell'identità personale dell'imputato
1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a
dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo,
ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le
proprie generalità o le dà false.
2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non
pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente,
quando sia certa l'identità fisica della persona.
3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme
previste dall'art. 130.
Art. 67 Incertezza
sull'età dell'imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che
l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Art. 68 Errore
sull'identità fisica dell'imputato
1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il
giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a
norma dell'art. 129.
Art. 69 Morte
dell'imputato
1. Se risulta la morte dell'imputato (150 c.p.), in ogni stato e grado del processo
il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a
norma dell'art. 129.
2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo
fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la
morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.
Art. 70 Accertamenti
sulla capacità dell'imputato
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta
al fatto(*), l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al
processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.
2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice
assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al
proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra
prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la
perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per
l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini
preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la
partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è
pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nel casi previsti
dall'art. 392.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 20 luglio 1992, ha
dichiarato l'illegittimità di questo comma in relazione ai seguenti termini:
sopravvenuta al fatto.
Art. 71 Sospensione del
procedimento per incapacità dell'imputato
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato
mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al
procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore
speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato
all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e
nei limiti stabiliti dall'art. 70 comma 2.A tale assunzione il giudice procede
anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di
assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui
questi ha facoltà di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si
applicano le disposizioni previste dall'art. 70 comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75 comma
3.
Art. 72 Revoca
dell'ordinanza di sospensione
1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione
del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice
dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato.
Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il
procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato
mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento
ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere.
Art. 73 Provvedimenti
cautelari
1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne
necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa
con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure
previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il
ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento
in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nel comma
1.
3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare (284-286)
dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme
previste dall'art. 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa
prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il
provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.
TITOLO V
Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Art. 74 Legittimazione
all'azione civile
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui
all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al
quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti
dell'imputato e del responsabile civile.
Art. 75 Rapporti tra
azione civile e azione penale
1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel
processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza
di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta
rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese
del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo
penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte
civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la
costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di
primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza
penale non più soggetta ad impugnazione, salve le eccezioni previste dalla
legge (*).
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n.354 del 22 ottobre 1996, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non
prevede che la disciplina in esso contenuta non trovi applicazione in caso di
accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di essere
presente all'udienza, nel caso in cui lo stesso non abbia consentito la
prosecuzione del dibattimento in sua assenza.
Art. 76 Costituzione di
parte civile
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di
procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado
del processo.
Art. 77 Capacità
processuale della parte civile
1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono
costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite
nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono
ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi
lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un
curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve
essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso
di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le
persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico
ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la
costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato
incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal
pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale
spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.
Art. 78 Formalità della
costituzione di parte civile
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella
cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a
pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o
dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale
rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione
civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata a
cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di
esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di
parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'art. 100, commi 1
e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente
alla dichiarazione di costituzione di parte civile.
Art. 79 Termine per la
costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e,
successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti
dall'art. 484.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art.
468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le
liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Art. 80 Richiesta di
esclusione della parte civile
1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre
richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la
richiesta è proposta, a pena di decadenza non oltre il momento degli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o
nel dibattimento.
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento
o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma
dell'art. 491 comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non
impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'art. 484.
Art. 81 Esclusione di
ufficio della parte civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il
giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di
parte civile ne dispone l'esclusione di ufficio con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di
esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
Art. 82 Revoca della
costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado
del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo
procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella
cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le
conclusioni a norma dell'art. 523 ovvero se promuove l'azione davanti al
giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice
penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte
civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa
può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
Art. 83 (*) Citazione del
responsabile civile
1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel
processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'art.
77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato
come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga
prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a
procedere.
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.
3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto
contiene:
a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del
difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica,
ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e
le generalità del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile
civile;
c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'art. 84;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
4. Copia del decreto è notificata a cura della parte civile, al responsabile
civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'art. 77
comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e
all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la
relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che
procede.
5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea
indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato
posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel
giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione.
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di
parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n.112 del 16 aprile 1998, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nella parte in cui non
prevede che l'assicuratore possa essere citato, a richiesta dell'imputato, nel
processo penale, in caso di responsabilità civile conseguente all'assicurazione
obbligatoria prevista dalla L. n. 990 del 24 dicembre 1969.
Art. 84 Costituzione del
responsabile civile
1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado
del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione
depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o
dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall'art. 100 comma 1 è depositata
nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di
costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Art. 85 Intervento
volontario del responsabile civile
1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero
esercita l'azione civile a norma dell'art. 77 comma 4, il responsabile civile
può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore
speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano
compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 presentando una dichiarazione
scritta a norma dell'art. 84 commi 1 e 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se
l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468 comma
1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le
liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del
responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse
dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di
parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.
Art. 86 Richiesta di
esclusione del responsabile civile
1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta
dall'imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne
abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia
intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima
della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a
quanto previsto dagli artt. 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non
oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo
con ordinanza.
Art. 87 Esclusione di
ufficio del responsabile civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il
giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per
l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con
ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di
esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
3. L'esclusione è disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il giudice
accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.
Art. 88 Effetti
dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile
1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la
successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica
l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento
del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta
della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice
civile per il medesimo fatto .
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione
dell'art. 75 comma 3.
Art. 89 Citazione del
civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza
preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o
dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e
alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione
dell'art. 87 comma 3.
TITOLO VI
Persona offesa dal reato
Art. 90 Diritti e facoltà
della persona offesa dal reato
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad
essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del
procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di
cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata
esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati
negli artt. 120 e 121 c.p.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà
e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di
essa.
Art. 91 Diritti e facoltà
degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla
commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di
legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in
ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla
persona offesa dal reato.
Art. 92 Consenso della
persona offesa
1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al
consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle
associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste
dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo
successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.
Art. 93 Intervento degli
enti o delle associazioni
1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'art. 91 l'ente o
l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che
contiene a pena di inammissibilità:
a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla
sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi
lesi, alle generalità del legale rappresentante;
b) l'indicazione del procedimento;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di
consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata
conferita nelle forme previste dall'art. 100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato
alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 94 Termine per
l'intervento
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'art. 484.
Art. 95 Provvedimenti del
giudice
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'art. 93 comma 3,
le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o
dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante
dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei
cinque giorni successivi.
2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale,
sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto
nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della
discussione; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma
dell'art. 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il
giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non
esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti
dall'art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o
dell'associazione.
TITOLO VII
Difensore
Art. 96 Difensore di
fiducia
1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero
consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in
custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da
un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Art. 97 Difensore di
ufficio
1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo
è assistito da un difensore di ufficio.
2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello,
mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività
della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta
dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fin i
della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei
difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede
del procedimento e della reperibilità.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono
compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la
persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso
dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dell'ufficio di cui al
comma 2.
4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di
ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o
ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore
immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell'art.
102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime
circostanze, richiedono un altro nominativo di cui al comma 2, salva, nei casi
di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile,
previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le motivazioni
dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un
difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere
sostituito solo per giustificato motivo.
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un
difensore di fiducia.
Art. 98 Patrocinio dei
non abbienti
1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende
costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi
al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio
dei non abbienti.
Art. 99 Estensione al
difensore dei diritti dell'imputato
1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce
all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.
2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria,
all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia
intervenuto un provvedimento del giudice.
Art. 100 Difensore delle
altre parti private
1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito
di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
dal difensore o da altra persona abilitata.
2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della
dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia
della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del
processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
4. Il difensore può compiere e ricevere nell'interesse della parte
rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa
espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino
disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il
potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto
processuale si intende eletto presso il difensore.
Art. 101 Difensore della
persona offesa
1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad
essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96
comma 2.
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono
a norma dell'art. 93 si applicano le disposizioni dell'art. 100.
Art. 102 Sostituto del
difensore
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un
sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Art. 103 Garanzie di
libertà del difensore
1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite
solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso
ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro
attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose
o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in
relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può
procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa,
salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro
nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa
il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un
consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se
interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori
procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari,
il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del
giudice.
5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni
dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in
relazione al procedimento dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle
tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra
l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte
indicazioni salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere
che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle
ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non
possono essere utilizzati.
Art. 104 Colloqui del
difensore con l'imputato in custodia cautelare
1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il
difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 ha diritto
di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed
eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero
può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque
giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è
esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il
fermato è posto a disposizione del giudice.
Art. 105 Abbandono e rifiuto della difesa
1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni
disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di
ufficio.
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in
cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della
difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la
sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è
esclusa dal giudice.
4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di
abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del
procedimento i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e
di probità nonché del divieto di cui all'art. 106, comma 4 bis.
5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della
persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'art. 91 non
impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non
interrompe l'udienza.
Art. 106 Incompatibilità
della difesa di più imputati nello stesso procedimento
1. Salva la disposizione del comma 4 bis la difesa di più imputati può essere
assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro
incompatibili.
2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la
indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con
ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'art. 97.
4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il
giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e
sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.
4 bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati
che abbiano rese dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato
nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o
collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
Art. 107 Non
accettazione, rinuncia o revoca del difensore
1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà
subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità
procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo
difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine
eventualmente concesso a norma dell'art. 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art. 108 Termine per la
difesa
1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono,
al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa
richiesta è dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per
prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del
procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato
e del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono
determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale
caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il
giudice provvede con ordinanza.
Libro II
ATTI
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 109 Lingua degli atti
1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di
appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica
riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua
richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è
redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del
procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano
salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni
internazionali. 3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di
nullità.
Art. 110 Sottoscrizione degli atti
1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone
altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del
nome e cognome di chi deve firmare.
2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni
diversi dalla scrittura.
3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al
quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata
l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.
Art. 111 Data degli atti
1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il
mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è
necessaria solo se espressamente prescritta.
2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità,
questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con
certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo
connessi.
Art. 112 Surrogazione di copie agli originali mancanti
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o
di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi
causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia
autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale
dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il pretore, anche di
ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria,
salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.
Art. 113 Ricostituzione di atti
1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche
di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza
se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il
tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto
riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con
ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile,
prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che
devono essere rinnovati.
Art. 114 Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o
anche solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal
segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al
termine dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche
parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la
pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico
ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E'
sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento
celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In
tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le
contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi
i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il
termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è
autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può
disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la
pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione
di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto
nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei
testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo
del comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni
testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono
divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo
del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la
pubblicazione.
6 bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della
libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di
manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la
persona vi consenta.
6. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal
segreto.
Art. 115 Violazione del divieto di pubblicazione
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di
pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce
illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di
altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone
indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere
disciplinare.
Art. 116 Copie, estratti e certificati
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia
interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o
certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al
momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del
procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il
provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito
dall'articolo 114.
3 bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità
giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione
dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.
Art. 117 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico
ministero
1.Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per il
compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità
giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329,
copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul
loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le
informazioni anche di propria iniziativa.
2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta
con decreto motivato.
2bis.Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste
dall'articolo 371bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche
dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali
antimafia<1> realizzando se del caso collegamenti reciproci.
Art. 118 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro
dell'interno
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia
giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia
appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente,
anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di
procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute
indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio
l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le
informazioni anche di propria iniziativa.
1bis.Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti
indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo
335, anche se tenuto in forma automatizzata.
2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta
con decreto motivato.
3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal
segreto di ufficio.
Art. 119 (*) Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del
procedimento
1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al
sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni
ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli
avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si
presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli
risponde per iscritto.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità
procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone
abituate a trattare con lui.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 341 del 22 luglio 1999, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nella parte in cui non
prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, a prescindere dalla circostanza
che sappia leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere da un interprete,
al fine di comprendere l'accusa formulata contro di lui e di seguire il
compimento degli atti cui partecipa direttamente.
Art. 120 Testimoni ad atti del procedimento
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
2. a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da
infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da
sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova
contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di
prevenzione.
Art. 121 Memorie e richieste delle parti
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono
presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella
cancelleria.
2. 2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e
comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.
Art. 122 Procura speciale per determinati atti
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un
procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere
rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere,
oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione
dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura
è unita agli atti
2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia
sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede
e sia munita del sigillo dell'ufficio.
3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui
senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.
Art. 123 Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di
sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con
atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono
immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se
fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è
custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni,
dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia
giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente.
Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se
fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni,
dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona
offesa.
Art. 124 Obbligo di osservanza delle norme processuali
1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali
giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a
osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa
nullità o altra sanzione processuale.
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini
della responsabilità disciplinare.
TITOLO II
Atti e provvedimenti del giudice
Art. 125 Forme dei provvedimenti del giudice
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la
forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono
motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente
prescritta dalla legge.
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario
designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del
collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario
verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle
questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dallo stesso,
succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del
collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del
presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di
particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.
Art. 126 Assistenza al giudice
1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario
a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.
Art. 127 Procedimento in camera di consiglio
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente
del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle
altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato
almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di
difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in
cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori
sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo
posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere
sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o
del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia
detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai
soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice
che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal
giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia
altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma
dell'articolo 140 comma 2 (*).
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha
dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui dopo la parola
"redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola".
Art. 128 Deposito dei provvedimenti del giudice
1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e
nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati
in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di
provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del
dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui
la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
Art. 129 Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non
punibilità
1.In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è
estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con
sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta
evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice
pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula
prescritta.
Art. 130 Correzione di errori materiali
1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da
errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non
comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio,
dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e
l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal
giudice competente a conoscere dell'impugnazione.
2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.Dell'ordinanza
che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.
Art. 131 Poteri coercitivi del giudice
1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento
della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo
tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali
procede.
Art. 132 Accompagnamento coattivo dell'imputato
1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con
decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla
sua presenza, se occorre anche con la forza.
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a
disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli consequenziali
per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona
non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Art. 133 Accompagnamento coattivo di altre persone
1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode
di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il
giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con
ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a
favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata
comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
TITOLO III
Documentazione degli atti
Art. 134 Modalità di documentazione
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o
altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali
mezzi, con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la
riproduzione fonografica.
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute
insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente
indispensabile.
Art. 135 Redazione del verbale
1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico,
il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a
farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello
Stato.
Art. 136 Contenuto del verbale
1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno
e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle
persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata
presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto
l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza
nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli
assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa
domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è
stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a
consultare note scritte, ne è fatta menzione.
Art. 137 Sottoscrizione del verbale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura,
è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha
redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni
non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne
è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
Art. 138 Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i
caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il
giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti
del processo, insieme con la trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la
trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione
dello Stato.
Art. 139 Riproduzione fonografica o audiovisiva
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico,
anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione
dell'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il
momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non
ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto
in forma riassuntiva.
4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico
giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea
estranea all'amministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia
effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se
effettuate, sono unite agli atti del procedimento.
Art. 140 Modalità di documentazione in casi particolari
1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del
verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto
semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente
indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila
affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale
delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese
se queste possono servire a valutarne la credibilità.
Art. 141 Dichiarazioni orali delle parti
1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni
orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il
giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma
degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura
speciale.
2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione
ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
Art. 141 bis Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in
stato di detenzione
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato
integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione
fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti
di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia,
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in
forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se
richiesta dalle parti.
Art. 142 Nullità dei verbali
1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è
incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del
pubblico ufficiale che lo ha redatto.
TITOLO IV
Traduzione degli atti
Art. 143 Nomina dell'interprete
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere
gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di
lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La
conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia
cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorità
procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua
straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la
persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana.
La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita
nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o
l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del
dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.
Art. 144 Incapacità e incompatibilità dell'interprete
1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
2. a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di
mente;
3. b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è
interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
4. c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
5. d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal
testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito
ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un
procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la
qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona
sorda, muta o sordomuta.
Art. 145 Ricusazione e astensione dell'interprete
1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144,
dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice,
anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi
sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di
dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a
che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si
tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che
l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con
ordinanza.
Art. 146 Conferimento dell'incarico
1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se
versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.
2. 2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico
affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di
mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua
presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.
Art. 147 Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata,
l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato
per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non
presenta entro il termine la traduzione scritta.
2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un milione.
TITOLO V
Notificazioni
Art. 148 Organi e forme delle notificazioni
1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono
eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni
siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del
presente titolo.
2 bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai
difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto
attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
2 ter. Nei procedimenti avanti il tribunale per il riesame il giudice può
disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni
della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime
modalità di cui al comma 2.
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha
valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono
dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le
notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
Art. 149 Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte,
che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del
telefono a cura della cancelleria.
2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero
telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona
che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e
l'ora della telefonata.
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente
ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è
ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente
col medesimo.
4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal
momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma
al destinatario mediante telegramma.
5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la
notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.
Art. 150 Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere,
anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione
a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi
tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.
2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a
conoscenza del destinatario.
Art. 151 Notificazioni richieste dal pubblico ministero
1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale
giudiziario.
2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha
valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono
dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza
sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
4. soppresso.
Art. 152 Notificazioni richieste dalle parti private
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle
parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto
effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art. 153 Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente
dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella
segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia
dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa
è avvenuta.
2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero
sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico
ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale
addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui
questa è avvenuta.
Art. 154 Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al
responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma
dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati,
la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.
Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora
all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di
ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se
nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene
effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è
insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito
dell'atto nella cancelleria.
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite
per la prima notificazione all'imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti
privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme
stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite
presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il
proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla
cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o
elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono
eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Art. 155 Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne
alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti
difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto
da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel
decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la
notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi
che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in
cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita
una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi
dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.
Art. 156 Notificazioni all'imputato detenuto
1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione
mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di
notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a
chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile
consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente.
In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa
immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti
penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta
che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve
eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono
essere eseguite con le forme dell'articolo.
Art. 157 Prima notificazione all'imputato non detenuto
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione
all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona.
Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è
eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita
abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva
anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione
è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante
consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato
e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o
in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la
copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare
probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto
notificato.
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è
effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è scritta
all'esterno del plico stesso.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano
di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato,
tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è
depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in
mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività
lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di
abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente
esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre
comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione
decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Art. 158 Prima notificazione all'imputato in servizio militare
1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato
risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di
servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile,
l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa
immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più
celere.
Art. 159 Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità
1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo
157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato,
particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica,
dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività
lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche
non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di
irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che
ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di
copia al difensore.
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto.
L'irreperibile è rappresentato dal difensore.
Art. 160 Efficacia del decreto di irreperibilità
1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel
corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del
provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,
con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli
atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità
emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del
provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la
pronuncia della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello
di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei
luoghi indicati nell'articolo 159.
Art. 161 Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto
compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei
luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le
notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle
indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio
dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di
rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite
mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di
domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere
domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto
notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito
che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in
caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della
elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto
è stato notificato.
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal
proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto
per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della
dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con
atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma
del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e
trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la
scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene
impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la
dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o
inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore,
l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo
dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
Art. 162 Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono
comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a
verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione
autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del
luogo nel quale l'imputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente
all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi
in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel
frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la
comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio
precedentemente dichiarato o eletto.
Art. 163 Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto 1.Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 157.
Art. 164 Durata del domicilio dichiarato o eletto
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato
e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma
2.
Art. 165 Notificazioni all'imputato latitante o evaso
1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante
consegna di copia al difensore.
2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un
difensore di ufficio.
3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.
Art. 166 Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli
articoli precedenti e presso il tutore [ 424 c.c. ]; se l'imputato si trova
nelle condizioni previste dall'art. 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a
norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Art. 167 Notificazioni ad altri soggetti
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli
precedenti si eseguono a norma dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi
di urgenza previsti dall'art. 149.
Art. 168 Relazione di notificazione
1. Salvo quanto previsto dall'art. 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che
procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia
notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata
richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è
stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o
le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo
la propria sottoscrizione.
2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e
quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le
attestazioni contenute nella copia notificata.
3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della
sua esecuzione.
Art. 169 Notificazioni all'imputato all'estero
1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora
all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il
pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente
l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il
luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio
nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione
della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di
domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le
notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita
all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma
dell'art. 159.
3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero
quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere
risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere
a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare
decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello
Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti
risulti che la persona è detenuta all'estero.
Art. 170 Notificazioni col mezzo della posta
1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici
postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale
diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del
destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi
ordinari.
Art. 171 Nullità delle notificazioni
1. La notificazione è nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge
consente la notificazione per estratto;
b)se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente
ovvero sul destinatario;
c)se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha
eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere
consegnata la copia;
e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1,
2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;
f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione
prescritta dall'art. 157 comma 8;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona
indicata nell'art. 157 comma 3;
h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto
previsto dall'art. 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.
TITOLO VI
Termini
Art. 172 Regole generali
1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato
di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o
il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o
l'ultimo giorno.
5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite
per il termine si computano intere e libere.
6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri
atti in ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i
regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.
Art. 173 Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi
previsti dalla legge.
2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere
prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o
consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o
nella segreteria dell'autorità procedente.
Art. 174 Prolungamento dei termini di comparizione
1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio
dichiarato o eletto a norma dell'art. 161 è fuori del comune nel quale ha sede
l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del
numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni
cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici
di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso
prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune
predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a
tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine è
stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi
di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito
per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente
emette ordine o invito.
Art. 175 Restituzione nel termine
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel
termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto
osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna può
essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od
opposizione anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva
conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già
proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la
sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei
casi previsti dagli art. 159, 161 comma 4 e 169, l'imputato non si sia
sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
3. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di
decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto
costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma
2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La
restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in
ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della
presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il
giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o
decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla
impugnazione o sulla opposizione.
5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione
della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la
sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può
essere proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre
impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato
detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti
determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene
conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la
notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la
notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la
restituzione.
Art. 176 Effetti della restituzione nel termine
1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e
in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva
diritto di assistere.
2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla Corte di cassazione, al
compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice
competente per il merito.
TITOLO VII
Nullità
Art. 177 Tassatività
1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è
causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.
Art. 178 Nullità di ordine generale
1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni
concernenti:
2. a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario
per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la
sua partecipazione al procedimento;
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre
parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e
del querelante.
Art. 179 Nullità assolute
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento le nullità previste dall'art. 178 comma 1 lettera a), quelle
concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione
penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza
del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
Art. 180 Regime delle altre nullità di ordine generale
1. Salvo quanto disposto dall'art. 179, le nullità previste dall'art. 178 sono
rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo
la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate
nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Art. 181 Nullità relative
1. Le nullità diverse da quelle previste dagli artt. 178 e 179 comma 2
sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti
nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell' udienza
preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento
previsto dall' art. 424. Quando manchi l' udienza preliminare, le nullità
devono essere eccepite entro il termine previsto dall' art. 491 comma 1.
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti
preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto
dall' art. 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l' impugnazione
della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità
eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate
dal giudice.
4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con
l'impugnazione della relativa sentenza.
Art. 182 Deducibilità delle nullità
1. Le nullità previste dagli artt. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi
vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza
della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima
del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli
altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli art.
180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di
decadenza.
Art. 183 Sanatorie generali delle nullità
Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate;
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha
accettato gli effetti dell'atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o
nullo è preordinato.
Art. 184 Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle
notificazioni
1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative
comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha
rinunciato a comparire.
2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo
intento di far rilevare l' irregolarità ha diritto a un termine per la difesa
non inferiore a cinque giorni.
3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il
termine non può essere inferiore a quello previsto dall'art. 429.
Art. 185 Effetti della dichiarazione di nullità
1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da
quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione,
qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato
causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo
stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia
diversamente stabilito.
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le
prove.
Art. 186 Inosservanza di norme tributarie
1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa,
l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto né
impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla
legge.
Libro III
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 187 Oggetto della
prova
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla
punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di
norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti
inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.
Art. 188 Libertà morale
della persona nell'assunzione della prova
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona
interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i
fatti.
Art. 189 Prove non
disciplinate dalla legge
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può
assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l' accertamento dei fatti e non
pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione,
sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
Art. 190 Diritto alla
prova
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza
ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che
manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite
le parti in contraddittorio.
Art. 190 bis. Requisiti
della prova in casi particolari
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3bis,
quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate
nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente
probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui
confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i
cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo
se riguarda fatti o circostanze diverse da quelli oggetto delle precedenti
dichiarazioni ovvero se il giudice o talune delle parti lo ritengano necessarie
sulla base di specifiche esigenze.
1 bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati
previsti dagli artt. 600 bis, primo comma, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies,
609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, se
l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.
Art. 191 Prove
illegittimamente acquisite
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non
possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento.
Art. 192 Valutazione
della prova
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati
acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi
siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona
imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate
unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da
persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso
previsto dall'art. 371 comma 2 lettera b).
Art. 193 Limiti di prova
stabiliti dalle leggi civili
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi
civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di
cittadinanza.
TITOLO II
Mezzi di prova
CAPO I
Testimonianza
Art. 194 Oggetto e limiti
della testimonianza
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non
può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti
specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla
pericolosità sociale.
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che
intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle
circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La
deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona
offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell' imputato deve essere
valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato sui fatti determinati. Non può deporre sulle voci
correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia
impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Art. 195 Testimonianza
indiretta
1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre
persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a
deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel
comma 1.
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le
dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da
altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte,
infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul
contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui
agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano
le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone
abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle
persone indicate negli artT. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste
nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli
stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in
grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti
oggetto dell'esame.
Art. 196 Capacità di
testimoniare
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario
verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice
anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti
dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati
disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della
testimonianza.
Art. 197 Incompatibilità
con l'ufficio di testimone
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a)i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento
connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro
confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di
condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444;
b) salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), le persone imputate
in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un
reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro
confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di
condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444;
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di
giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia
svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la
documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi
dell'art. 391 ter..
Art. 197 bis. Persone
imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che
assumono l'ufficio di testimone
1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o di un reato
collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito
come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza
irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444.
2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1,
lettera c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b),
può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'art. 64,
comma 3, lettera c).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore.
In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a
deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di
condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria
responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto
dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che
concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si
è proceduto nei suoi confronti.
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento
a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in
qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei
procedimenti e delle sentenze suddette.
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai
sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'art. 192,
comma 3.
Art. 198 Obblighi del
testimone
1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle
prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere
secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe
emergere una sua responsabilità penale.
Art. 199 Facoltà di
astensione dei prossimi congiunti
1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono
tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero
essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di
astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato
all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai
fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
4. a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia
convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
l'imputato.
Art. 200 Segreto
professionale
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno
l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'
ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente
una professione sanitaria;
b) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la
facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali
persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti
necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti
professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle
persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario
nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro
veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue
informazioni.
Art. 201 Segreto di
ufficio
1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i
pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico
servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per
ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi 2 e 3.
Art. 202 Segreto di Stato
1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico
servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto
di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il
Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la
definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la
esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il
Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice
ordina che il testimone deponga.
Art. 203 Informatori
della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la
sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se
questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non
possono essere acquisite né utilizzate.
1 bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse del dibattimento, se
gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.
Art. 204 Esclusione del
segreto
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203
fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione
dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del
reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede
il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 205 Assunzione della
testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui
egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o
del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi
possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro
ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui
sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la
comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di
ricognizione o di confronto o per altra necessità.
Art. 206 Assunzione della
testimonianza di agenti diplomatici
1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una
missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio
dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del Ministero di
grazia e giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle
forme ordinarie nei casi previsti dall'art. 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede
accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato
estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le
convenzioni e le consuetudini internazionali.
Art. 207 Testimoni
sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti
1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie,
incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il
giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l' avvertimento previsto
dall'art. 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone
rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il
testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al
pubblico ministero perché proceda a norma di legge.
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha
prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto
dall'art. 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero
trasmettendogli i relativi atti.
CAPO II
Esame delle parti
Art. 208 Richiesta
dell'esame
1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata
come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
Art. 209 Regole per
l'esame
1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194,
198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle
previste dall'art. 195.
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel
verbale.
Art. 210(*) Esame di
persona imputata di un procedimento connesso
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma
dell'art.12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente,
sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195,
anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne
ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei
testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha
diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è
designato un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel
comma 1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, esse hanno facoltà di
non rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 195, 498,
499 e 500.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone
imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che non
hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato.
Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3,
lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere,
assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre
alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli artt. 197
bis e 497.
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n.361 del 2 novembre 1998, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non
è prevista la sua applicazione all'esame dell'imputato nel medesimo
procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto di
sue dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su
delega del pubblico ministero.
CAPO III
Confronti
Art. 211 Presupposti del
confronto
1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o
interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
Art. 212 Modalità del
confronto
1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali
deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano,
invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle
dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto
durante il confronto.
CAPO IV
Ricognizioni
Art. 213 Ricognizione di
persone. Atti preliminari
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi
deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che
ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il
riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto,
anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se
la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze
che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.
2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle
dichiarazioni rese.
3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di
nullità della ricognizione.
Art. 214 Svolgimento
della ricognizione
1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la
presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche
nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi
quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si
presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe
stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta
quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso
affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne
sia certa.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla
ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di
quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l' atto sia compiuto
senza che quest' ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di
svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento
della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o
cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
Art. 215 Ricognizione di
cose
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre
cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni
dell'art. 213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere,
il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno
tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia
riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 214 comma 3.
Art. 216 Altre
ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere
oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni
dell'art. 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 214 comma 3.
Art. 217 Pluralità di
ricognizioni
1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima
persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo
ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono
ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più
oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l' oggetto
sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
CAPO V
Esperimenti giudiziali
Art. 218 Presupposti
dell'esperimento giudiziale
1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia
o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della
situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella
ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
Art. 219 Modalità
dell'esperimento giudiziale
1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta
enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un
provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione
di determinate operazioni.
2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle
operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con
altri strumenti o procedimenti.
3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice
può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 471 al fine di assicurare il regolare
compimento dell'atto.
4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà le
opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere
sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone
o la sicurezza pubblica.
CAPO VI
Perizia
Art. 220 Oggetto della
perizia
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o
valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o
artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di
sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la
professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la
personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da
cause patologiche.
Art. 221 Nomina del
perito
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi
albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica
disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove
possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le
indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono
distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei
motivi di astensione previsti dall'art. 36.
Art. 222 Incapacità e
incompatibilità del perito
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di
mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è
interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal
testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un
procedimento connesso.
Art. 223 Astensione e
ricusazione del perito
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l' obbligo di
dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall' art. 36 a
eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a
che non siano esaurite le formalità di conferimento dell' incarico e, quando si
tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il
perito abbia dato il proprio parere .
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il
giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
Art. 224 Provvedimenti
del giudice
1. Il giudice dispone anche d'ufficio la perizia con ordinanza motivata,
contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle
indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la
comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti
per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti
gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle
operazioni peritali(*).
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui consente
che il giudice, nel contesto delle perizie, disponga misure che incidono sulla
libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, oltre quelle
previste dalla legislazione vigente.
Art. 225 Nomina del
consulente tecnico
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà
di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna
parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul
patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un
consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni
indicate nell'art. 222 comma 1 lettere a), b), c), d).
Art. 226 Conferimento
dell'incarico
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in
una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi
e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la
seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilità morale e
giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere
al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a
mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali".
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti
tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
Art. 227 Relazione
peritale
1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede
immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere
raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare
immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla
sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni,
nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne
venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il
termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito,
anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il
termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei
mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito
può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine
stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
Art. 228 Attività del
perito
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A
tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei
documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede
l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti
e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo
svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie
all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo
acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e
sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la
decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle
operazioni stesse.
Art. 229 Comunicazioni
relative alle operazioni peritali
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni
peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà
comunicazione senza formalità alle parti presenti.
Art. 230 Attività dei
consulenti tecnici
1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al
perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è
fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito
specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi
atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti
tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere
autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non
può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività
processuali.
Art. 231 Sostituzione del
perito
1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel
termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge
negligentemente l'incarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione,
salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non
imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui
appartiene il perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi,
può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle
ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di
astensione o di ricusazione.
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice
la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.
Art. 232 Liquidazione del
compenso al perito
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la
perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Art. 233 Consulenza
tecnica fuori dei casi di perizia
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero
non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al
giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121.
1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente
tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui
esse sin trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto
delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima
dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione disposta dal pubblico ministero
a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il
difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui
all'art. 127.
1 ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la
conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto
delle persone.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta
perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le
facoltà previsti dall'art. 230, salvo il limite previsto dall'art. 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'art. 225 comma 3.
CAPO VII
Documenti
Art. 234 Prova
documentale
1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che
rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia,
la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi
causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può
esserne acquisita copia.
3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle
voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o
sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e
dei periti.
Art. 235 Documenti
costituenti corpo del reato
1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti
qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
Art. 236 Documenti
relativi al giudizio sulla personalità
1. E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale,
della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli
enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze
irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere
riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della
persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere
valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale
possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un
testimone.
Art. 237 Acquisizione di
documenti provenienti dall'imputato
1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento
proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri
prodotto.
Art. 238 Verbali di prove
di altri procedimenti
1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale
se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile
definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.
2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i verbali di dichiarazioni possono
essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato
all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono
ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o
circostanze sopravvenute, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o
circostanze imprevedibili.
4. Al di fuori di casi previsti dai commi 1, 2, 2 bis e 3, i verbali di
dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti
dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono
essere utilizzati per le contestazioni previste dagli artt. 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 190 bis, resta fermo il diritto delle parti
di ottenere a norma dell'art. 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni
sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2 bis e 4 del presente articolo.
Art. 238 bis Sentenze irrevocabili
1. Fermo quanto
previsto dall'art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere
acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a
norma degli artt. 187 e 192, comma 3.
Art. 239 Accertamento
della provenienza dei documenti
1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il
riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
Art. 240 Documenti
anonimi
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere
acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o
provengano comunque dall'imputato.
Art. 241 Documenti falsi
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 537, il giudice, se ritiene la falsità di
un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne
informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
Art. 242 Traduzione di
documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella
italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'art. 143 se ciò è
necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se
necessario, la trascrizione a norma dell'art. 268 comma 7.
Art. 243 Rilascio di
copie
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto,
il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la
cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'art. 116.
TITOLO III
Mezzi di ricerca della prova
CAPO I
Ispezioni
Art. 244 Casi e forme
delle ispezioni
1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto
motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del
reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono
scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità
giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello
preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali
modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.
Art. 245 Ispezione
personale
1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della
facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente
reperibile e idonea a norma dell'art. 120.
2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del
possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso
l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.
Art. 246 Ispezione di
luoghi o di cose
1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in
cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e
sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale
accertamento.
2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare,
enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani
prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul
posto il trasgressore.
CAPO II
Perquisizioni
Art. 247 Casi e forme
delle perquisizioni
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il
corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale.
Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un
determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o
dell'evaso, è disposta perquisizione locale.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che
l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso
decreto.
Art. 248 Richiesta di
consegna
1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità
giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede
alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza
delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre
circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli
ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare atti,
documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, l'autorità
giudiziaria procede a perquisizione.
Art. 249 Perquisizioni
personali
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del
decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da
persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell'art. 120.
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del
possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
Art. 250 Perquisizioni
locali
1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione
locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale
disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o
assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e
idonea a norma dell'art. 120.
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso
è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza,
al portiere o a chi ne fa le veci.
3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può
disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o
sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato
o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i
motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni
siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul
posto.
Art. 251 Perquisizioni
nel domicilio. Limiti temporali
1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non
può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che
la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
Art. 252 Sequestro
conseguente a perquisizione
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro
con l'osservanza delle prescrizioni degli artt. 259 e 260.
CAPO III
Sequestri
Art. 253 Oggetto e
formalità del sequestro
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei
fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è
stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o
il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un
ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
Art. 254 Sequestro di
corrispondenza
1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di
lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza
che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti
dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona
diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve
consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati,
senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la
corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto
e non possono comunque essere utilizzati.
Art. 255 Sequestro presso
banche
1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche [ 248 c. 2 ]
di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni
altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato
motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano
all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
Art. 256 Dovere di
esibizione e segreti
1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente
all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti,
anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di
esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte,
salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di
segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale,
l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e
ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose
indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione
risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria
ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data
conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la
definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per
l'esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il
Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità
giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell'art. 204.
Art. 257 Riesame del
decreto di sequestro
1. Contro il decreto di sequestro, l'imputato, la persona alla quale le cose
sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione
possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 258 Copie dei
documenti sequestrati
1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti
sequestrati, restituendo gli originali e, quando il sequestro di questi è
mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare
gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei
documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma
devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro
esistente.
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha
diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui
non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne
estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il
pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria,
rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle
parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del
sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.
Art. 259 Custodia delle
cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla
segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità
giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il
modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120.
2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e
di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle
pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.
Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna,
dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale.
La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella
segreteria.
Art. 260 Apposizione dei
sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e
con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la
assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a
indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire
fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o
che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in
cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle
cose, in conformità dell'art. 259.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne
ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
Art. 261 Rimozione e
riapposizione dei sigilli
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli,
ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario.
Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose
sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità
giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo
la data e la sottoscrizione.
Art. 262 Durata del
sequestro e restituzione delle cose sequestrate
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose
sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza.
Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le
cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice
dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle
cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il
sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini
preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321.
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono
restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.
Art. 263 Procedimento per
la restituzione delle cose sequestrate
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza
se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non
può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera
di consiglio con le forme previste dall'art. 127.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice
ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo
grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose
sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o
respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione
sulla quale il giudice provvede a norma dell'art. 127.
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice
dell'esecuzione.
Art. 264 Provvedimenti in
caso di mancata restituzione
1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la
richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice
dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore,
quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di
bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi,
ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o
all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali
cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è
ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia.
2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine
indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono
essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale
nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso
l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'art. 265, sono devoluti
dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.
Art. 265 Spese relative
al sequestro penale
1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose
sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo
all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle
somme e sui valori indicati nell'art. 264.
CAPO IV
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art. 266 Limiti di
ammissibilità
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre
forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti
reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art.
4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria molestia o
disturbo alle persone col mezzo del telefono.
f bis) delitti previsti dall'art. 600 ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra
presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614
del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo
di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
Art. 266 bis.
Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266, nonché a quelli
commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è
consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi
informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
Art. 267 Presupposti e
forme del provvedimento
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266.
L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di
reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della
prosecuzione delle indagini.
1 bis. Nella valutazione di gravi indizi di reato si applica l'art. 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone
l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e
comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1.Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con
decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato
nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i
risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le
modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici
giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi
successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel
comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero
avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero
sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono,
autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna
intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
Art. 268 Esecuzione delle
operazioni
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto
verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle
comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli
impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali
impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di
urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il
compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in
dotazione alla polizia giudiziaria.
3bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o
telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano
compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico
ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono
depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal
pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il
giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura
delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine
fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e
ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice
dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano
manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle
registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico
ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la
stampa in forma intelleggibile delle informazioni contenute nei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i
modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o
le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la
trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i
difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati,
ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.
Art. 269 Conservazione
della documentazione
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il
pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 271 comma 3, le registrazioni sono
conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli
interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento,
possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che
ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di
consiglio a norma dell'art. 127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo
del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
Art. 270 Utilizzazione in
altri procedimenti
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in
procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che
risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è
obbligatorio l'arresto in flagranza.
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le
registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità
competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'art.
268 commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di
esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel
procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
Art. 271 Divieti di
utilizzazione
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le
stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non
siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e
3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o
comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200 comma 1, quando hanno a oggetto
fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo
che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro
modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle
intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca
corpo del reato.
LIBRO IV
Misure cautelari
TITOLO I
Misure cautelari
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 272 Limitazioni alle
libertà della persona
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari
soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
Art. 273 Condizioni
generali di applicabilità delle misure
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non
sussistono gravi indizi di colpevolezza.
1 bis. Nella valutazione di gravi indizi di colpevolezza si applicano le
disposizioni degli artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto
in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste
una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che
si ritiene possa essere irrogata.
Art. 274 Esigenze
cautelari
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle
indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di
concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova,
fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena
di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale
pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta
alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata
ammissione degli addebiti;
b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli
si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una
pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità
della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da
comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il
concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri
mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero
delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si
procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie
di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte
soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni.
Art. 275 Criteri di
scelta delle misure
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di
ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto.
1 bis. Contestualmente a una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari
è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del
fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito
della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma1,
lettere b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione
che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2 bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice
ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale
della pena.
2 ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono
sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame
condotto a norma del comma 1 bis. Risultano sussistere esigenze cautelari
previste dall'art. 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti
dall'art. 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei
cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni
altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale o ai delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano
donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente,
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta
anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili
con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in
caso di detenzione in carcere.
Art. 275 bis. Particolari
modalità di controllo
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della
custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel
caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o
altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte
della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede
l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora
l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero
nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa
all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto
la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed
al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'art. 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al
comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le
altre prescrizioni impostegli.
Art. 276 Provvedimenti in
caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare,
il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto
conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si
tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva,
il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura
coercitiva.
1 bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'art. 275, comma 4
bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia
cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni
inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della
custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato
venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e
l'assistenza necessaria.
1 ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle
prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il
giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia
cautelare in carcere.
Art. 277 Salvaguardia dei
diritti della persona sottoposta a misure cautelari
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della
persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le
esigenze cautelari del caso concreto.
Art. 278 Determinazione
della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto
della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta
eccezione della circostanza aggravante prevista al n.5 dell'art. 61 del codice
penale e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n.4 del codice
penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Art. 279 Giudice
competente
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle
loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
CAPO II
Misure coercitive
Art. 280 Condizioni di
applicabilità delle misure coercitive
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391,
le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si
procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti,
consumati, tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia
trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
Art. 281 Divieto di
espatrio
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice
prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza
l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del
provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli
altri documenti di identità validi per l'espatrio.
2bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste
dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.
Art. 282 Obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato
ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto
dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
Art. 282 bis.
Allontanamento dalla casa familiare
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive
all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi
rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
L'eventuale autorizzazione può prescrive determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della
persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere
all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della
famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia
necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le
relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il
pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per
effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il
giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei
redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità e i termini del versamento. Può
ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario
da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a
lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche
successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia
stato revocato o non abbia perduto efficacia. Essi, anche se assunti
successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il
provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a
favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l'ordinanza prevista dall'art. 708 del codice di procedura civile ovvero altro
provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra
i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le
condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza
riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli artt. 570, 571, 600
bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609, quater, 609 quinquies e 609
octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall'art. 280.
Art. 283 Divieto e
obbligo di dimora
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive
all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza
l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive
all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che
procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di
assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non
è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto
comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di
quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali
la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari
previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio
di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e
comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia
alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove
fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di
dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà
quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare
preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli
orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato
di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice
considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di
assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero
nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione
all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al
pubblico ministero di ogni infrazione.
Art. 284 Arresti
domiciliari
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice
prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro
luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà
dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano
o che lo assistono.
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze
di vita ovvero versa in una situazione di assoluta indigenza, il giudice può
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il
tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per
esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa,
possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia
cautelare.
5 bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia
stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto
per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide
le relative notizie.
Art. 285 Custodia
cautelare in carcere
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina
agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia
catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a
disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia
cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con
le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa
a norma dell'art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita
all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di
rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 del codice penale.
Art. 286 Custodia
cautelare in luogo di cura
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di
infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di
intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può
disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico
ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di
fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è
più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 285 commi 2 e
3.
Art. 286 bis. Divieto
di custodia cautelare
1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di
chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità
con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice,
nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi
l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del
periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità
del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di
accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal
suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di
incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare ovvero gli
arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di
grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e
medico legali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza
delle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4 bis, ovvero esigenze
terapeutiche nei confronti di persone che si trovino in tali condizioni, se
tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il
giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio
sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i
provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di
ricovero, il giudice provvede a norma dell'art. 275
CAPO III
Misure interdittive
Art. 287 Condizioni di
applicabilità nelle misure interdittive
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in
questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i
quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore
nel massimo a tre anni.
Art. 288 Sospensione
dall'esercizio della potestà dei genitori
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà
dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte,
dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno
dei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 del codice penale, commesso in danno
di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei
limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1.
Art. 289 Sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un
pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato,
in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la
misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di
un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art.
287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla
richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico
ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le
modalità indicate agli artt. 64 e 65.
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta
investitura popolare.
Art. 290 Divieto
temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate
professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in
parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti
previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli
artt. 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta
anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1.
CAPO IV
Forma ed esecuzione dei provvedimenti
Art. 291 Procedimento
applicativo
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al
giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli
elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive
già depositate.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando
ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle
esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo
stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si
applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 27.
2 bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al
giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali
provvisorie di cui all'art. 282 bis. Il provvedimento perde efficacia qualora
la misura cautelare sia successivamente revocata.
Art. 292 Ordinanza del
giudice
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che
si assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che
giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi
di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza,
tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti
gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche
ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte
con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle
indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire
l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
e)la data e la sottoscrizione del giudice.
2bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che
assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del
luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.
2ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a
carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché all'art. 327 bis.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la
persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti
incaricati dal darvi esecuzione.
Art. 293 Adempimenti
esecutivi
1. Salvo quanto previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di
eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna
all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un
difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'art. 97
e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente
trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare, sono
notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o
esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse
insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la
stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa
all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
Art. 294 Interrogatorio
della persona sottoposta a misura cautelare personale
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha
deciso in ordine alla applicazione della misura cautelare se non via ha
proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di
indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni
dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia
assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che
interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve
avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa
istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato
e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il
giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque
accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di
applicabilità e le esigenze cautelari previste, dagli artt. 273, 274 e 275.
Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca
o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal
giudice con le modalità indicate negli artt. 64 e 65. Al pubblico ministero e
al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del
compimento dell'atto.
4 bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal
tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei
componenti da lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale,
il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga
di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del
luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del
pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.
Art. 295 Verbale di vane
ricerche
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata
e non è possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293, l'ufficiale o
l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini
svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti
dall'art. 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico
ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 266 e 267, può
disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni
degli artt. 268, 269 e 270.
3bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5
dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre
l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare
le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art.
51, comma 3bis, nonché dell'articolo 407,comma 2, lett a), n.4.
Art. 296 Latitanza
1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli
arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un
ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un
difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata
in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura
rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel
procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.
4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato
causa sia stato revocato a norma dell'art. 299 o abbia altrimenti perso
efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è
stato emesso.
5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.
Art. 297 Computo dei
termini di durata delle misure
1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura,
dell'arresto o del fermo.
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che
le dispone è notificata a norma dell'art. 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la
medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o
qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione
della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi
per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita
o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.
La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non
desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il
quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni
in cui sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della
sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai
fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma
dell'art. 303 comma 4.
5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di
sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata
l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di
internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti
del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera
compatibile con lo stato di detenzione per l'esecuzione di pena o di
internamento per misura di sicurezza.
Art. 298 Sospensione
dell'esecuzione delle misure
1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti
di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per
un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura
disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure
alternative alla detenzione.
CAPO V
Estinzione delle misure
Art. 299 Revoca e
sostituzione delle misure
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole
misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275 comma 3, quando le esigenze cautelari
risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata
all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il
giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalità meno gravose.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione
delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni
dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando
assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è
richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o
dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza
preliminare o al giudizio.
3bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione
delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta
dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione
delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona
sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su
elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve
assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano
aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la
misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con
modalità più gravose.
4bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la
revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua
applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è
presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei
due giorni successivi, formula le proprie richieste.
4ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere
allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità,
accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità
personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e
comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al
giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della
custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui
all'art. 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal
servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi,
se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con
immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli
accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'art. 220 e
seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e
riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata
urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso
tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per
gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.
4 quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 286 bis, comma
3.
Art. 300 Estinzione delle
misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono
immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima
persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo
a procedere o di proscioglimento.
2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma
dell'art. 312.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna,
le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero
condizionalmente sospesa.
4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza
di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia
già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.
5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa
sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso
fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando
ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma 1 lettere b) o c).
Art. 301 Estinzione di
misure disposte per esigenze probatorie
1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma 1
lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine
previsto dall'art. 292 comma 2 lettera d) non ne è ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del
pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli
artt. 305 e 308(*).
2 bis. Salvo il disposto dell'art. 292 comma 2, lettera d), quando si procede
per reati diversi sia da quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a),
numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste
investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro
collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di
persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il
compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere
disposta per il compimento delle indagini previste dall'art. 274, comma 1,
lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed
entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su
richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le
ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la
misura era stata disposta previo interrogatorio dell'imputato.
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 219 dell'8 giugno 1994, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non
prevede che, per adottare il provvedimento di rinnovazione della misura
cautelare personale, debba essere prima sentito il difensore del soggetto da
sottoporre a tale misura.
Art. 302 (*) Estinzione
della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare
1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde
immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il
termine previsto dall'art. 294. Dopo la liberazione, la misura può essere
nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo
interrogatorio, allorché valutati i risultati di questo, sussistono le
condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede
nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a
rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'art. 294 commi 3, 4 e
5.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in riferimento ai
termini: "disposta nel corso delle indagini preliminari".
Art. 303 Termini di
durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che
sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, ovvero senza
che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto
previsto dal n. 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407 comma 2, lettera
a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni;
a) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dal numero 1);
3) un anno e 6 mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
3 bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente
utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente
residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti;
b bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi
dell'art. 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti
anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza
che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a
tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a
dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti
dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, salvo le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3 bis). Tuttavia, se
vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta
esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del
comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte
di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un
grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del
provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal
comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i
termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato
e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia
cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le
proroghe previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni,
salvo quanto previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
Art. 304 Sospensione dei
termini di durata massima della custodia cautelare
1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o
rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore, sempre che a sospensione o il rinvio non
siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o
rinviato a causa della mancata presentazione dell'allontanamento o della
mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza
uno o più imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art.
544, commi 2 e 3.
c bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la
pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.
2. I termini previsti dall'art. 303 possono altresì essere sospesi, nella fase
del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'art. 407, comma 2,
lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il
tempo in cui sono tenute l'udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su
richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art.
310.
4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con
ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è sospesa
o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del
presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite
al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai
quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda
nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei
termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto
dell'ulteriore termine previsto dall'art.303, comma 1, lettera b), numero 3
bis) e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero,
se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per
il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è
equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo
alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei
periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b).
Art. 305 Proroga della
custodia cautelare
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia
sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono
prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia.
La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico
ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per
cassazione nelle forme previste dall'art. 311(*).
2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì
chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a
scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad
accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi
dell'art. 415 bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia.
Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con
ordinanza appellabile a norma dell'art. 310. La proroga è rinnovabile una sola
volta. I termini previsti dall'art. 303 comma 1 non possono essere comunque
superati di oltre la metà.
(*)La Corte Costituzionale, con sentenza n. 434 del 15 settembre 1995, ha
interpretato questo comma, laddove si limita a stabilire che sulla richiesta di
proroga dei termini di custodia cautelare, il giudice, sentiti il pubblico
ministero ed il difensore, provvede con ordinanza, nel senso che il giudice non
possa essere esonerato dal rispetto del contraddittorio, ma semplicemente che
non debba essere vincolato all'obbligo di determinate forme, e lasciato libero
di scegliere caso per caso, quelle più opportune per assicurare sia pure in
modo celere e semplificato una effettiva dialettica tra accusa e difesa.
Art. 306 Provvedimenti
conseguenti alla estinzione delle misure
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del
presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della
persona sottoposta alla misura.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta
con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle
misure medesime.
Art. 307 Provvedimenti in
caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice
qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare,
dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti, solo se
sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.
1 bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2,
lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli artt. 281,
282 e 283 anche cumulativamente.
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'art. 275, è
tuttavia ripristinata:
a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una
misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla
natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste
dall'art. 274;
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di
secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 comma
1 lett. b).
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il
procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine
previsto dall'art. 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia
anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo
dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura
cautelare disposta a norma del comma 1, si è dato alla fuga. Del fermo è data
notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di
delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini
preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza,
quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e
trasmette gli atti al giudice competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro
venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma
2 lett. a).
Art. 308 Termini di
durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia
quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al
doppio dei termini previsti dall'art. 303.
2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi
dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state
disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche
al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti
dal comma 1.
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge
attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene
accessorie o di altre misure interdittive.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo VI
Impugnazioni
Art. 309 (*) Riesame
delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento,
l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza
che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a
seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione
eseguita a norma dell'art. 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della
misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver
avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci
giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone
la misura.
3 bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i
quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'art. 104,
comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria
procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto
giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma
1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta
alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha
proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della
discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale
del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della
corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che
ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle
forme previste dall'art. 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è
comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione
della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato
ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8 bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può
partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve
dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma
l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il
provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per
motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse
da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o
se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine
prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n.71 del 15 marzo 1996, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui
non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza nel caso in cui sia stato emesso il decreto che dispone il
giudizio ai sensi dell'art. 429 dello stesso codice.
Art. 310 (*) Appello
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 309 comma 1, il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in
materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7.
Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che,
entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli
atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge
in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno
dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti
giorni dalla ricezione degli atti.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo
l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a
che la decisione non sia divenuta definitiva.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n.71 del 15 marzo 1996, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui
non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il
giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.
Art. 311 Ricorso per
cassazione
1.Contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310, il pubblico
ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo
difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7 dell'art. 309.
2. Entro i termini previsti dall'art. 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo
difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione
di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La
proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la
decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha
emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla
Corte di cassazione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati
contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi
motivi davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
osservando le forme previste dall'art. 127.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo VII
Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
Art. 312 Condizioni di
applicabilità
1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di
sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in
qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di
commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'art. 273
comma 2.
Art. 313 Procedimento
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'art. 292, previo accertamento
sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere
all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia
del provvedimento, si applica la disposizione dell'art. 294.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 299 comma 1, ai fini dell'art. 206 comma 2
del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità
sociale dell'imputato nei termini indicati nell'art. 72.
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'art. 312 è equiparata
alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta
detenzione.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo VIII
Ripartizione per l' ingiusta detenzione
Art. 314 Presupposti e
modalità della decisione
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non
sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato
o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per
la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi
causa per dolo o colpa grave.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato
che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando
con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha
disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le
condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a
favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di
archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia
cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una
pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione
della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato
affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione
della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per
quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.
Art. 315 Procedimento per
la riparazione
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità,
entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è
divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta
inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di
archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del
comma 3 dell'art. 314.
2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore
giudiziario.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo II
Misure cautelari reali
Capo I
Sequestro conservativo
Art. 316 Presupposti ed
effetti del provvedimento
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni
altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato
e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni
mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti
in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il
sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile,
secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla
parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano
privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore
e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a
garanzia del pagamento dei tributi.
Art. 317 Forma del
provvedimento. Competenza
1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del
pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che
procede.
2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non
luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che
gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha
pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere
sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che
gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le
indagini preliminari.
3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte
dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui
beni mobili o immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della
trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico
ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre
incidente di esecuzione.
Art. 318 Riesame
dell'ordinanza di sequestro conservativo
1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può
proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 319 Offerta di
cauzione
1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i
crediti indicati nell'art. 316, il giudice dispone con decreto che non si
faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la
cauzione deve essere prestata.
2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il
sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle
cose sequestrate.
3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile
civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione
idonea.
Art. 320 Esecuzione sui
beni sequestrati
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa
irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero
quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile
civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione
non estingue il privilegio previsto dall'art. 316 comma 4.
2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme
che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo
nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato
dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di
cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le
somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese
processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma
dovuta all'erario dello Stato.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo II
Misure cautelari reali
Capo II
Sequestro preventivo
Art. 321 Oggetto del
sequestro preventivo
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al
reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la
commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto
motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le
indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita
la confisca.
2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il
sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o
dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini
preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è
notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è
richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che
essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste
specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella
segreteria.
3bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la
situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è
disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima
dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di
polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il
verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.
Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al
giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro
quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa
dalla polizia giudiziaria.
3 ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti
dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro
dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è
immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate.
Art. 322 Riesame del
decreto di sequestro preventivo
1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che
avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame,
anche nel merito, a norma dell'art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 322 bis. Appello
1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore,
la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe
diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in
materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro
emesso dal pubblico ministero.
1 bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del
capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310.
Art. 323 Perdita di
efficacia del sequestro preventivo
1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché
soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano
restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma
dell'art. 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa
presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero,
ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la
restituzione degli altri esemplari.
3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono
quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del
pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei
crediti indicati nell'art. 316.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo II
Misure cautelari reali
Capo III
Impugnazioni
Art. 324 Procedimento di
riesame
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del
provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui
l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582. Se la
richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non
abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma
dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende
ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato
mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona
e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato
mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che,
entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il
provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha
proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della
discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale
del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle
forme previste dall'art. 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data
fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al
difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli
atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309 commi 9 e 10. La revoca del
provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei
casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la
decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il
sequestro.
Art. 325 Ricorso per
cassazione
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono
state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono
proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dall'art. 324 comma 1, contro il decreto di
sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per
cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di
riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 326 Finalità delle
indagini preliminari
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti
all'esercizio dell'azione penale.
Art. 327 Direzione delle
indagini preliminari
1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della
polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato,
continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate
nei successivi articoli.
Art. 327 bis. Attività
investigativa del difensore
1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il
difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare
elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità
stabilite nel titolo VI bis del presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del
diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione
penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del
difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono
necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.
Art. 328 Giudice per le
indagini preliminari
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle
parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le
indagini preliminari.
1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51
comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono
esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
1 ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo
51, comma 3-quater, le funzioni del giudice per le indagini preliminari sono
esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
Art. 329 Obbligo del
segreto
1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa
avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico
ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con
decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico
ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1,
il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini,
può disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o
quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre
persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche
relative a determinate operazioni.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo II
Notizia di reato
Art. 330 Acquisizione
delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di
propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a
norma degli articoli seguenti.
Art. 331 Denuncia da
parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati
di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del
loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale
il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a
un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse
possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto
nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che
procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
Art. 332 Contenuto della
denuncia
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e
indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già
note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e
quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è
attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Art. 333 Denuncia da
parte di privati
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne
denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da
un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto
dall'art. 240.
Art. 334 Referto
1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o,
se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a
qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la
propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia
giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è
possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro
valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze
dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze
del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o
può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione,
sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un
unico atto.
Art. 334 bis. Esclusione
dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva
1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'art. 391 bis non hanno obbligo
di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel
corso delle attività investigative da essi svolte.
Art. 335 Registro delle
notizie di reato
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro
custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha
acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui
risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del
fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero
cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a
nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono
comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e
ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3 bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il
pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e
non rinnovabile.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo III
Condizioni di procedibilità
Art. 336 Querela
1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine
a un fatto previsto dalla legge come reato.
Art. 337 Formalità della
querela
1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'art. 333
comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un
agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autenticata, può essere
anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui
essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una
persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la
indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del
luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e
alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
Art. 338 Curatore
speciale per la querela
1. Nel caso previsto dall'art. 121 del codice penale, il termine per la
presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore
speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini
preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del
pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura,
l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse
della persona offesa.
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la
presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o
il giudice che procede.
Art. 339 Rinuncia alla
querela
1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata
all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere
fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali,
accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce
effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione
civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
Art. 340 Remissione della
querela
1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da
un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla
predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le
forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
3. Il curatore speciale previsto dall'art. 155 comma 4 del codice penale è
nominato a norma dell'art. 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto
di remissione sia stato diversamente convenuto.
Art. 341 Istanza di
procedimento
1. L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della
querela.
Art. 342 Richiesta di
procedimento
1. La richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero con atto
sottoscritto dall'autorità competente.
Art. 343 Autorizzazione a
procedere
1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne
fa richiesta a norma dell'art. 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di
disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona
rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a
perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione],
a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di
comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo
richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta
di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti
indicati nell'art. 380 commi 1 e 2.Tuttavia, se la necessità
dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte
costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle
perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso
di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati
nell'art. 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonché lettere c), f), g), h)
se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
dieci anni.
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non
possono essere utilizzati.
5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.
Art. 344 Richiesta di
autorizzazione a procedere
1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio
direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il
decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La
richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla
iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la
quale è necessaria l'autorizzazione.
2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata arrestata
in flagranza, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere
immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida.
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza
ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che
si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le
richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo,
il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali
soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si
può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione
non è necessaria.
Art. 345 Difetto di una
condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale
1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata
dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o
dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale
per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la
querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è
venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di
una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1.
Art. 346 Atti compiuti in
mancanza di una condizione di procedibilità
1. Fermo quanto disposto dall'art. 343, in mancanza di una condizione di
procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di
indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è
pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'art. 392.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo IV
Attività a iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 347 Obbligo di
riferire la notizia del reato
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo,
riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del
fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova
e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto
altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2 bis.Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del
difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la
comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto
ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono
termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera
a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la
comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma
orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con
le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui
ha acquisito la notizia.
Art. 348 Assicurazione
delle fonti di prova
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia
giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo
in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla
individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla
conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per
la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli
atti a essa specificamente delegati a norma dell'art. 370, esegue le direttive
del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone
prontamente il pubblico ministero, tutte le attività di indagine per accertare
i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove
fonti di prova.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega
del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono
rifiutare la propria opera.
Art. 349 Identificazione
della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici,
fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere
il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre le
disposizioni dell'art. 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare
ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali
sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia
giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo
strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici
ore.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data
immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono
le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona
accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona
accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.
Art. 350 Sommarie
informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste
dall'art. 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di
arresto o di fermo a norma dell'art. 384.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di
fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'art. 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del
difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore
ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia
giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'art. 97
comma 4.
5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in
flagranza o fermata a norma dell'art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini
della immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore
sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni
documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è
consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art.
503 comma 3.
Art. 351 Altre sommarie
informazioni
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 362.
1 bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento
connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si
procede nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lettera b), procede un
ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore,
è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno
di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di
assistere all'atto.
Art. 352 Perquisizioni
1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia
giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato
motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce
pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali
cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona
sottoposta alle indagini o l'evaso.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la
custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di
persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'art. 380 ovvero
al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se
ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di
urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di
perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti
temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le
quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata
eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne
ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
Art. 353 Acquisizione di
plichi o di corrispondenza
1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi,
l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero
per l'eventuale sequestro.
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla
ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a
causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più
rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata.
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti
di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro a norma dell'art. 254,
gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è
preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore
dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il
sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
Art. 354 Accertamenti
urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le
cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle
cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si
alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non
può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione, gli
ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi
sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia
giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi
dalla ispezione personale.
Art. 355 Convalida del
sequestro e suo riesame
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia
nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza
ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del
luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto
motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la
restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è
immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state
sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono
proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa
data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro,
richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.
4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 356 Assistenza del
difensore
1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha
facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli
atti previsti dagli artt. 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico
autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'art. 353 comma 2.
Art. 357 Documentazione
dell'attività di polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini
delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle
dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei
seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte a norma dell'art. 351;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che
il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle
indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle
forme e con le modalità previste dall'artt. 373.
4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a
disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le
istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e
le cose pertinenti al reato.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo V
Attività del pubblico ministero
Art. 358 Attività di
indagine del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati
nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore
della persona sottoposta alle indagini.
Art. 359 Consulenti
tecnici del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici,
descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono
necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che
non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a
singoli atti di indagine.
Art. 360 Accertamenti
tecnici non ripetibili
1. Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano persone, cose o
luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa,
senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato
e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento
dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto
di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e
di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle
indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico
ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se
differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla
persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate
nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli
accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel
dibattimento.
Art. 361 Individuazione
di persone e di cose
1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il
pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto
altro può essere oggetto di percezione sensoriale.
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in
immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla
individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di
quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele
previste dall'art. 214 comma 2.
Art. 362 Assunzione di
informazioni
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire
circostanze utili ai fini delle indagini.Alle persone già sentite dal difensore
o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande
formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli artt. 197,
197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
Art. 363 Interrogatorio
di persona imputata in un procedimento connesso
1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono
interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme
previste dall'art. 210 commi 2, 3, 4 e 6.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un
reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 comma
2 lett. b).
Art. 364 Nomina e
assistenza del difensore
1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a
ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini,
la invita a presentarsi a norma dell'art. 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata
che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di
fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato
avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel
comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle
indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei
commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'art. 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il
ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova,
il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto
anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e
comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico
ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o
gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva,
in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve
specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità
dell'avviso.
7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione
o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può
presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è
fatta menzione nel verbale.
Art. 365 Atti ai quali il
difensore ha diritto di assistere senza avviso
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione
o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se
è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un
difensore di ufficio a norma dell'art. 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto
previsto dall'art. 249.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 364 comma 7.
Art. 366 Deposito degli
atti cui hanno diritto di assistere i difensori
1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti
compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore
ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico
ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà
per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.
Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è
immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal
ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose
sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di
estrarne copia.
2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi,
che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà
indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza
pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni.
Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed
il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi
dell'art. 127.
Art. 367 Memorie e
richieste dei difensori
1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di
presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
Art. 368 Provvedimenti
del giudice sulla richiesta di sequestro
1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene
che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette la
richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.
Art. 369 Informazione di
garanzia
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di
assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato
con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona
offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si
assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la
facoltà di nominare un difensore di fiducia.
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il
piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre
che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'art. 151.
Art. 369 bis. Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto
di difesa
1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e,
comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi
del combinato disposto degli artt. 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero,
a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle
indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo
penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge
alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito
telefonico;
c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con
l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assisto da quello nominato
d'ufficio;
d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non
sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e
l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Art. 370 Atti diretti e
atti delegati
1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può
avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e
di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti
cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di
libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le
disposizioni degli artt. 364, 365 e 373.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il
pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può
delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero
presso il tribunale o la pretura del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico
ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria
iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli
specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.
Art. 371 Rapporti tra
diversi uffici del pubblico ministero
1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini
collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia
delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di
informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente
impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente,
al compimento di specifici atti.
Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12 ovvero si tratta di
reato continuato o di reati commessi da più persone in danno reciproco le une
dalle altre;
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione
degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il
profitto, il presso, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più
persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o
di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra
circostanza;
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha
effetto sulla competenza.
Art. 371 bis. Attività di
coordinamento del procuratore nazionale antimafia
1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai
procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis.A tal fine dispone
della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a
regolarne l'impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei
confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il
coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità
dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di
assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore
nazionale antimafia, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il
collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione
nazionale antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione
nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità
e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o
processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati
provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati
attinenti alla criminalità organizzata;
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali
attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo
le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i
contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno
impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la
corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis quando non hanno dato esito le
riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e
questo non è stato possibile a causa della:
1)perdurante e ingiustificata inerzia nelle attività di indagine;
2)ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'art. 371 ai
fini del coordinamento delle indagini;
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver
assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un
magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi
particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui
designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri
uffici del pubblico ministero.
Art. 372 Avocazione delle
indagini
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto
motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione
delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato
non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla
tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi
previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e).
1 bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le
necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione
delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli art. 270 bis,
280, 285, 286, 289 bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto
in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate,
non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'art. 371
comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o
promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali
interessati.
Art. 373 Documentazione
degli atti
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'art. 362;
d bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'art. 363;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'art. 360.
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro
II.
3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da
quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del
verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto
semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero
immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi
specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.
5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle
indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico
ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma
dell'art. 357.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia
giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la
disposizione dell'art. 142.
Art. 374 Prestazione
spontanea
1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di
presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta
spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così
compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si
applicano le disposizioni previste dagli artt. 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure
cautelari.
Art. 375 Invito a
presentarsi
1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a
presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
2. L'invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la
persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti
alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'art.
132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia
stato addotto legittimo impedimento.
3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene
altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a
quel momento compiute. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto
previsto dall'art. 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di
prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio
immediato.
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello
fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico
ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo
necessario per comparire.
Art. 376 Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto 1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.
Art. 377 Citazioni di
persone informate sui fatti
1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve
procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle
persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti
alla quale la persona deve presentarsi;
c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'art.
133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia
stato addotto legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del
consulente tecnico, dell'interprete e del custode delle cose sequestrate.
Art. 378 Poteri
coercitivi del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri
indicati nell'art. 131.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo VI
Arresto in flagranza e fermo
Art. 379 Determinazione
della pena
1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a
norma dell'art. 278.
Art. 380 Arresto
obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di
chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di
uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II
del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice
penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del
codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di
prostituzione minorile previsto dall'art. 600 bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'art. 600 ter, commi primo e secondo, e
delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile previsto dall'art. 600 quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall'art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'art. 625,
primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in
quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62 primo
comma, numero 4), del codice penale;
e bis) delitti di furto previsti dall'art. 624 bis del codice penale, salvo che
ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione
previsto dall'art. 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di
armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3
della L. 18 aprile 1975 n. 110<2>;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma
dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo
che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle
associazioni segrete previste dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956
n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e
2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all'art. 3 comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della
associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione
per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti
dal comma 1 o dalle lett. a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è
eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se
l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto
immediatamente in libertà.
Art. 381 Arresto
facoltativo in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare
chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo
a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di
arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del
codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli artt.
319 comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 comma 2
del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari
nocive previsti dagli artt. 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma 2 del codice penale;
i) i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste
dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può
essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa
oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.
Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto
immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in
flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero
dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle
circostanze del fatto.
4 bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire
informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati
concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
Art. 382 Stato di
flagranza
1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato
ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla
persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle
quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata
la permanenza.
Art. 383 Facoltà di
arresto da parte dei privati
1. Nei casi previsti dall'art. 380 ogni persona è autorizzata a procedere
all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare
l'arrestato o le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria
la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
Art. 384 Fermo di
indiziato di delitto
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che,
anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno
ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo
della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le
armi da guerra e gli esplosivi.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia
assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa
qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano
specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per
darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del pubblico ministero.
Art. 385 Divieto di
arresto o di fermo in determinate circostanze
1. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze
del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non
punibilità.
Art. 386 Doveri della
polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o il fermo e hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata
notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato
eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare
un difensore di fiducia.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente
nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma
dell'art. 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 389 comma 2, gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione
del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore
dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo
verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il
verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e
l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il
fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa
circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato
eseguito.
5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito,
se in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'art. 284 ovvero, se ne possa
derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o
mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di
fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello
indicato nel comma 1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini
previsti dal comma 3.
Art. 387 Avviso
dell'arresto o del fermo ai familiari
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve
senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.
Art. 388 Interrogatorio
dell'arrestato o del fermato
1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del
fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza,
al difensore di ufficio.
2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'art. 64, il
pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si
procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli
inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le
indagini, le fonti.
Art. 389 Casi di
immediata liberazione dell'arrestato o del fermato
1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di
persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del
fermo è divenuta inefficace a norma degli artt. 386 comma 7 e 390 comma 3, il
pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato
sia posto immediatamente in libertà.
2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico
ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito
il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
Art. 390 Richiesta di
convalida dell'arresto o del fermo
1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero,
qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del
fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari
competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le
quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero
e al difensore.
3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva
le prescrizioni del comma 1.
3 bis.Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice,
per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con
gli elementi su cui le stesse si fondano.
Art. 391 Udienza di
convalida
1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è
comparso, il giudice provvede a norma dell'art. 97 comma 4.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo
e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede
quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non
abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo
difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e
sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386 comma 3 e 390 comma 1,
il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide
sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono
proporre ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e taluna
delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando l'arresto
è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381 comma 2, ovvero per
uno dei delitti per i quali e consentito anche fuori dai casi di flagranza,
l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti di
pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la
immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in
udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre
impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico
ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini
per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero
dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere
efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle
quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato
posto a disposizione del giudice.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo VI bis
Investigazioni difensive
Art. 391 bis Colloquio,
ricezione di dichiarazioni e assunzioni di informazioni da parte del difensore
1. Salve le incompatibilità previste dall'art. 197, comma 1, lettere c) e d),
per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati
autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di
riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso,
l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al
comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare
secondo le modalità previste dall'art. 391 ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati
autorizzati o il consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o
assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di
documentazione;
c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello
stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia
giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero
non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte
date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona
sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento
connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore
prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di
difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle
investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art.
97.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una
delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La
violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è
comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona
detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che
procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico
ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal
giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede
il magistrato di sorveglianza.
8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta
alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da
parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad
indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità
a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro
la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività
investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3,
il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che
fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si
applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello
stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o
imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'art. 210.
L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le
domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si
applicano le disposizioni dell'art. 362.
11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere
che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o
all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d)
del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 392, comma 1.
Art. 391 ter
Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 391 bis, sottoscritta dal
dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una
relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la
dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3
dell'art. 391 bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 391 bis sono documentate dal
difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale
redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni
contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
Art. 391 quater Richiesta
di documentazione alla pubblica amministrazione
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in
possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le
disposizioni degli artt. 367 e 368.
Art. 391 quinquies Potere
di segregazione del pubblico ministero
1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il
pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di
comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno
conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle
persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità
penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.
Art. 391 sexies Accesso
ai luoghi e documentazione
1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e
delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici,
grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e
gli ausiliari indicati nell'art. 391 bis possono redigere un verbale nel quale
sono riportati:
a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici,
fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono
allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
Art. 391 septies Accesso
ai luoghi privati o non aperti al pubblico
1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi
è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del
difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le
concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di
farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile
e idonea a norma dell'art. 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo
che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Art. 391 octies Fascicolo
del difensore
1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il
giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il
difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del
proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un
procedimento penale può presentare gi elementi difensivi di cui al comma 1
direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba
adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte
assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne
richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che
è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini
preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed
estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre
parti o con loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo
del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'art. 433.
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli
elementi di prova a favore del proprio assistito.
Art. 391 nonies Attività
investigativa preventiva
1. L'attività investigativa prevista dall'art. 327 bis, con esclusione degli
atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria,
può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per
l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina
del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Art. 391 decies
Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive
1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono
servirsi a norma degli artt. 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'art. 234, la documentazione di atti
non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso
delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo
previsto dall'art. 431.
3. Quando si ratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve
darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per 'esercizio delle facoltà
previste, in quanto compatibili, dall'art. 360. Negli altri casi di atti non
ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante
delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il
pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione
degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del
difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di
cui all'art. 431, comma 1, lettera c).
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo VII
Incidente probatorio
Art. 392 (*) Casi
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente
probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato
motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento
per infermità o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e
specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a
violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la
responsabilità di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero
hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze
previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una
persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non
evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di
rinviare l'atto al dibattimento.
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 600 ter, 600
quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice
penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della
testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle
ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì
chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe
determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.
(*) La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui
non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni,
l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase
dell'udienza preliminare.
Art. 393 (*) Richiesta
1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini
preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima
della scadenza dei medesimi termini e indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni
della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della
prova;
c) le circostanze che, a norma dell'art. 392, rendono la prova non rinviabile
al dibattimento.
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle
persone interessate a norma del comma 1 lett. b), la persona offesa e il suo
difensore.
2 bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'art. 392, comma 1
bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere
la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione
dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo
la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando
risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere
formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine
per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente
probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore
generale presso la corte di appello.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., nella
parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali
disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche
nella fase dell'udienza preliminare.
Art. 394 Richiesta della
persona offesa
1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un
incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto
motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Art. 395 Presentazione e
notificazione della richiesta
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del
giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti,
ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico
ministero e alle persone indicate nell'art. 393 comma 1 lett. b). La prova
della notificazione è depositata in cancelleria.
Art. 396 Deduzioni
1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero
ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni
sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose,
produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto
della prova e altre persone interessate a norma dell'art. 393 comma 1 lett. b).
2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini
alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice
le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini
può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.
Art. 397 Differimento
dell'incidente probatorio
1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento
dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini
quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine
preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe
l'assunzione della prova.
2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella
cancelleria del giudice entro il termine previsto dall'art. 396 comma 1 e
indica:
a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio
pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente
probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie,
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L'ordinanza di
inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero.
4. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per
l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al
compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2,
lett. a). L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e
notificata per estratto alle persone indicate nell'art. 393 comma 1, lett. b).
La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate all'udienza.
Art. 398 Provvedimenti
sulla richiesta di incidente probatorio
1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la
scadenza del termine previsto dall'art. 396 comma 1, il giudice pronuncia
ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta
di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è
immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone
interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base
della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può
intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona
offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve
procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata
con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere
cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da
esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.
3 bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno
diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2
bis.
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla
medesima udienza, semprechè non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere
svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare
il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere
assunta.
5 bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli
artt. 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater e
609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate
all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di
cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari
attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del
minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi
anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di
strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello
stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate
integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si
verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale
tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza
tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La
trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti(*).
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 262 del 9 luglio 1998, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non
prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 quinquies (corruzione di
minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, nel caso in
cui fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di
anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, tempo e modalità particolari per
procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono
necessario.
Art. 399 Accompagnamento
coattivo della persona sottoposta alle indagini
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per
compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza
addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento
coattivo.
Art. 400 Provvedimenti
per i casi di urgenza
1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere
con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato
che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura
necessaria.
Art. 401 Udienza
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria
del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini.
Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle
indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'art. 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di
assistere all'incidente probatorio quando si debba esaminare un testimone o
un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del
giudice.
4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su
questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il
difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande
alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 402, è vietato estendere l'assunzione della
prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano
all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni
riguardanti tali soggetti.
7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il
giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo
svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono
trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione
ed estrarne copia.
Art. 402 Estensione
dell'incidente probatorio
1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle
indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti
dall'art. 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le
necessarie notifiche a norma dell'art. 398 comma 3 rinviando l'udienza per il
tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non
è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova.
Art. 403 Utilizzabilità
nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio
1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono
utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno
partecipato alla loro assunzione.
1 bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti
dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi
di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo
che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia
divenuta impossibile.
Art. 404 Efficacia
dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente
probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di
partecipare non produce gli effetti previsti dall'art. 652, salvo che il
danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo VIII
Chiusura delle indagini preliminari
Art. 405 Inizio
dell'azione penale. Forme e termini
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita
l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II,
III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415 bis, il pubblico ministero richiede il
rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla
quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il
termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art.
407 comma 2, lett. a).
3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il
termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è
sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene
al pubblico ministero.
Art. 406 Proroga del
termine
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per
giusta causa, la proroga del termine previsto dall'art. 405. La richiesta
contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la
giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi
di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di
concluderle entro il termine prorogato.
2 bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non
superiore a sei mesi.
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della
facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla
persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che,
nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia
dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera
di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga,
il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la
data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico
ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista
dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle
forme previste dall'art. 127.
5 bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per
taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis e nell'art. 407, comma 2,
lett. a), numeri 4 e 7 bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza
entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione
al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza
con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il
termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non
superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico
ministero a norma dell'art. 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di
proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque
utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano
successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.
Art. 407 Termini di
durata massima delle indagini preliminari
1. Salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4, la durata delle indagini
preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari
riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291
ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lett. a), d) ed e) del
comma 2, e 291 quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629,
secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del
codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti
di cui agli artt. 270, terzo comma, 270 bis, secondo comma, e 306, secondo
comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di
armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni:
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio
l'arresto in flagranza;
7 bis) dei delitti previsti dagli artt. 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1,
601, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609 ter, 609 quater,
609 octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per
la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di
persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più
uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415 bis, qualora il pubblico ministero non
abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
Art. 408 Richiesta di
archiviazione per infondatezza della notizia di reato
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero,
se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di
archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti
compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla
persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua
presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale
archiviazione.
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa
può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata
di prosecuzione delle indagini preliminari.
Art. 409 Provvedimenti
del giudice sulla richiesta di archiviazione
1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'art.
410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto
motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che
dispone l'archiviazione è notificata alla persona sottoposta alle indagini se
nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della
custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in
camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si
svolge nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al
procuratore generale presso la corte di appello.
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori
indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la
richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il
pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione
dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 418 e 419.
6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di
nullità previsti dall'art. 127 comma 5.
Art. 410 Opposizione alla
richiesta di archiviazione
1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal
reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di
inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi
elementi di prova.
2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il
giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al
pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'art.
409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per
l'udienza è notificato al solo opponente.
Art. 411 Altri casi di
archiviazione
1. Le disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta
che manca una condizione di procedibilità, che il reato è estinto o che il
fatto non è previsto dalla legge come reato.
Art. 412 Avocazione delle
indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto
motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non
esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito
dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal
decreto di avocazione.
2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della
comunicazione prevista dall'art. 409 comma 3.
Art. 413 Richiesta della
persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può
chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'art. 412
comma 1.
2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla
richiesta proposta a norma del comma 1.
Art. 414 Riapertura delle
indagini
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli
precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle
indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove
investigazioni.
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero
procede a nuova iscrizione a norma dell'art. 335.
Art. 415 Reato commesso
da persone ignote
1. Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi
dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice
richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a
proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli
atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona
già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle
notizie di reato.
3. Si osservano in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente
titolo.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 107 bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del
giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con
riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale
indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono
escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.
Art. 415 bis Avviso
all'indagato della conclusione delle indagini preliminari
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'art. 405, anche
se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di
archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411, fa notificare alla persona
sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini
preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si
procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo
del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini
espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che
l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne
copia.
3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il
termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare
documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico
ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per
rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il
pubblico ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato,
dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per
le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola
volta e per non più di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed
i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono
utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia
decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per
l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo IX
Udienza preliminare
Art. 416 Presentazione
della richiesta del pubblico ministero
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella
cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è
preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415 bis, nonché dall'invito a
presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3,
qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta
ad interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415 bis, comma 3.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la
documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose
pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere
custoditi altrove.
Art. 417 Requisiti
formali della richiesta di rinvio a giudizio
1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne
sia possibile l'identificazione;
b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze
aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di
sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
e) la data e la sottoscrizione.
Art. 418 Fissazione
dell'udienza
1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con
decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio,
provvedendo a norma dell'art. 97 quando l'imputato è privo di difensore di
fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può
intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
Art. 419 Atti
introduttivi
1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale
risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e
del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal
pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato
in contumacia.
2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al
difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione
degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416 comma 2 e di presentare
memorie e produrre documenti.
3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa
alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data
dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio
immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.
L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal
reato a cura dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio
immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.
Art. 420 Costituzione
delle parti
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria
del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e
delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice provvede a norma
dell'art. 97 comma 4.
4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva
a norma dell'art. 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la
riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la
stenotipia.
Art. 420 bis Rinnovazione
dell'avviso
1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso
dell'udienza preliminare a norma dell'art. 419, comma 1, quando è provato o
appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre
che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione
mediante consegna al difensore a norma degli artt. 159, 161, comma 4, e 169.
2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è
liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di
discussione successiva né motivo di impugnazione.
Art. 420 ter Impedimento
a comparire dell'indagato o del difensore
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta
che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia
rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'art. 419, comma 1.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare
probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluto impossibilità di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente
valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né
motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive
udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche
d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne
dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza
sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono
considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore,
quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato. Tale
disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e
l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha
designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del
difensore impedito.
Art. 420 quater
Contumacia dell'imputato
1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le
condizioni indicate negli artt. 420, comma 2, 420 bis e 420 ter, commi 1 e 2,
il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo
difensore.
3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al
comma 1 dell'art. 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la
contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e
chiedere di essere sottoposto al interrogatorio.
4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia
vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza
dell'avviso a norma dell'art. 420 bis ovvero ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento
5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia
dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1
dell'art. 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è
comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti
compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la
prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione
o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di
cui al comma 1 dell'art. 424.
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni
dell'art. 18, comma 1, lettere c) e d).
7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone
il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o
assente.
Art. 420 quinquies
Assenza e allontanamento volontario dell'imputato
1. Le disposizioni degli art. 420 bis e 420 ter non si applicano quando
l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare
avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in
tali casi è rappresentato dal difensore.
2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è
considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
Art. 421 Discussione
1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice
dichiara aperta la discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini
preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a
giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere
sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli
artt. 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio
sia reso nelle forme previste dagli artt. 498 e 499. Prendono poi la parola,
nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che
espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare
una sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive
conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma
dell'art. 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima
dell'inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara
chiusa la discussione.
Art. 421 bis Ordinanza
per l'integrazione delle indagini
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'art. 421, il giudice, se le
indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il
termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del
provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte
d'appello.
2. Il procuratore generale presso al corte d'appello può disporre con decreto
motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal
comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'art. 412,
comma 1.
Art. 422 Attività di
integrazione probatoria del giudice
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'art. 421, ovvero a norma
dell'art. 421 bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle
prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non
luogo a procedere.
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle
prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni,
dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 di
cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono
condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre
domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'art. 421, comma 2.
Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le
rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio,
per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 64 e 65. Su richiesta di
parte il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste
dagli artt. 498 e 499.
Art. 423 Modificazione
dell'imputazione
1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto
nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1
lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica
l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è
presente, la modificazione dell'imputazione è comunicata al difensore, che
rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.
2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella
richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il
giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta
e vi è il consenso dell'imputato.
Art. 424 Provvedimenti
del giudice
1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede
alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che
dispone il giudizio.
2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a
notificazione per le parti presenti.
3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno
diritto di ottenerne copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi
della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il
trentesimo giorno da quello della pronuncia.
Art. 425 Sentenza di non
luogo a procedere
1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale
non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è
previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che
si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene
conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 69
del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi
acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a
sostenere l'accusa in giudizio.
4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene
che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di
sicurezza diversa dalla confisca.
5. Si applicano le disposizioni dell'art. 537.
Art. 426 Requisiti della
sentenza
1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione dell'autorità che
l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata;
e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal
presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'art. 125 comma 3, la sentenza è nulla se
manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se
manca la sottoscrizione del giudice.
Art. 427 Condanna del
querelante alle spese e ai danni
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona
offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento
delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda,
condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute
dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle
sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti
motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i
danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle
spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dell'art. 428, il
querelante, l'imputato e il responsabile civile.
5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la
disposizione dell'art. 340 comma 4.
Art. 428 Impugnazione
della sentenza di non luogo a procedere
1. Salvo quanto previsto dall'art. 593 comma 3, contro la sentenza di non luogo
a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme
previste dall'art. 127.
3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità
previsti dall'art. 419 comma 7.
4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato
possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'art. 569.
5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore
della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione.
6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore
generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto
che dispone il giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere con formula
meno favorevole all'imputato.
7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la
sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più
favorevole all'imputato.
8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello
possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale.
9. In ogni caso la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le
forme previste dall'art. 611.
Art. 429 Decreto che
dispone il giudizio
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze
aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di
sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si
riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1
lett. c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere
un termine non inferiore a venti giorni.
4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla
persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al
comma 1 dell'art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il
giudizio.
Art. 430 Attività
integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore
1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il
pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al
giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta
eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o
del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente
depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di
prenderne visione e di estrarne copia.
Art. 430 bis Divieto di
assumere informazioni
1. E' vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore
assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'art. 507 o indicata
nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'art. 422, comma 2,
ovvero nella lista prevista dall'art. 468 e presentata dalle altre parti
processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono in
utilizzabili.
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e
nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.
Art. 431 Fascicolo per il
dibattimento
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il
giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo
per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una
nva udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del
fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio
dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal
difensore;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i
verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti
all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono
stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite
dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti
indicati nell'art. 236;
g) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere
custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento
di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
Art. 432 Trasmissione e
custodia del fascicolo per il dibattimento
1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il
fascicolo previsto dall'art. 431 e con l'eventuale provvedimento che abbia
disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice
competente per il giudizio.
Art. 433 Fascicolo del
pubblico ministero
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'art. 431 sono trasmessi al pubblico
ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale
dell'udienza.
2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella
segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a
norma del comma 1.
3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì
inserita la documentazione dell'attività prevista dall'art. 430 quando di essa
le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del
dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.
Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo X
Revoca della sentenza di non luogo a procedere
Art. 434 Casi di revoca
1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono
o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già
acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini
preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della
sentenza.
Art. 435 Richiesta di
revoca
1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di
prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire
e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura
delle indagini.
2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti
relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore
all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore
e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art.
127.
Art. 436 Provvedimenti
del giudice
1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il
pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l'udienza
preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli
altri la notificazione, altrimenti ordina la riapertura delle indagini.
3. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il
loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.
4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei
nuovi atti di indagine non debba chiedere l'archiviazione, trasmette alla
cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.
Art. 437 Ricorso per
cassazione
1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di
revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per
i motivi indicati all'art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e).
Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo I
Giudizio abbreviato
Art. 438 Presupposti del
giudizio abbreviato
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare
allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e all'art. 441, comma 5.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non
siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore
speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'art. 583,
comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il
giudizio abbreviato.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti
indicati nell'art. 442, comma 1 bis, può subordinare la richiesta ad una
integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone
il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria
ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale
proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed
utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di
prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'art. 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta
fino al termine previsto dal comma 2.
Art. 439 Richiesta di
giudizio abbreviato
1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso del
pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.
2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso
dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma
degli artt. 421 e 422.
Art. 440 Provvedimenti
del giudice
1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il
giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato
degli atti.
2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno
tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'art. 439 comma
2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine
previsto dall'art. 439 comma 2.
Art. 441 Svolgimento del
giudizio abbreviato
1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli artt. 422 e
423.
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza
dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del
rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone
che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti
gli imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la
disposizione di cui dell'art. 75 comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere alo stato degli atti assume,
anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in
tale caso l'applicabilità dell'art. 423.
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e
all'art. 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'art. 422, commi 2,
3 e 4.
Art. 441 bis
Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio
abbreviato
1. se, nei casi disciplinati dagli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, il
pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1,
l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dell'art. 438,
comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non
superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1
e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo
corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il
giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e
fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti
ai sensi degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli
atti compiuti ai sensi dell'art. 422. La richiesta di giudizio abbreviato non
può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'art. 303, comma 2.
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato
può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai
sensi dell'art. 423, anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5, ed
il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.
Art. 442 Decisione
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli artt. 529 e
seguenti.
1 bis Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel
fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419,
comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte
le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita
quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento
diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita
quella dell'ergastolo.
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'art. 426 comma 2.
Art. 443 Limiti
dell'appello
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa
formula.
2. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di
condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599.
Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo II
Applicazione della pena su richiesta delle parti
Art. 444 Applicazione della pena su richiesta
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a
un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro
che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza,
o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e
non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129,
il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica
del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti, nonché congrua a pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
L'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte
civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla
concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa,
rigetta la richiesta.
Art. 445 Effetti
dell'applicazione della pena su richiesta
1. La sentenza prevista dall'art. 444 comma 2 non comporta la condanna al
pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e
di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'art. 240 comma 2, del codice penale. Salvo quanto previsto dall'art. 653,
anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non
ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di
legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza
concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una
contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione
della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è
stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione
non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena.
Art. 446 Richiesta di applicazione
della pena e consenso
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1,
fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3, e
422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio
immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite
dall'art. 458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli
altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore
speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'art. 583
comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal
comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta
o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
Art. 447 Richiesta di
applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una
richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte,
fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione,
assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione
all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico
ministero è depositato nella segreteria del giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un
termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che
la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della
scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e
in caso di consenso si procede a norma del comma 1.
Art. 448 Provvedimenti
del giudice
1. Nell'udienza prevista dall'art. 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio
direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ne ricorrono le
condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1,
pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico
ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini
preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata,
pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile
dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la
chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della
richiesta.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri
casi la sentenza è inappellabile.
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice
decide sull'azione civile a norma dell'art. 578.
Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo III
Giudizio direttissimo
Art. 449 Casi e modi del
giudizio direttissimo
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico
ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente
l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano
al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando
l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo
quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l'imputato è
presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.
5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei
confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.
L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al
quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato.
L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è
presentato all'udienza entro il medesimo termine.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta
connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la
scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei
confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito
ordinario.
Art. 450 Instaurazione
del giudizio direttissimo
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa
condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato
di custodia cautelare.
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire
all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può
essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'art. 429 comma 1, lett. a),
b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la
data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 429
comma
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'art. 431, formato dal
pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il
giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero
l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella
segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini
espletate.
Art. 451 Svolgimento del
giudizio direttissimo
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli artt.
470 e seguenti.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un
ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel
dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450 comma 2,
contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale
di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine.
Art. 452 Trasformazione
del rito
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti
dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al
pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia
dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del
giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
degli artt. 438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e 443: nel caso di cui all'art.
441 bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto
il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.
Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo IV
Giudizio immediato
Art. 453 Casi e modi di
giudizio immediato
1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il
giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata
sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a
presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'art. 375 comma 3
secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato
addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso
con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di
tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli
altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la
riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'art. 419 comma 5.
Art. 454 Presentazione
della richiesta del pubblico ministero
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro
previsto dall'art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di
giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la
documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose
pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere
custoditi altrove.
Art. 455 Decisione sulla
richiesta di giudizio immediato
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio
immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al
pubblico ministero.
Art. 456 Decreto di
giudizio immediato
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni
dell'art. 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e
alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il
giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la
richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il
giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
Art. 457 Trasmissione
degli atti
1. Decorsi i termini previsti dall'art. 458 comma 1, il decreto che dispone il
giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'art. 431,
al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al
pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 433 comma 2.
Art. 458 Richiesta di
giudizio abbreviato
1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato
depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la
richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro
quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza
dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato,
al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli artt. 438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e
443; nel caso di cui all'art. 441 bis, comma 4, il giudice, revocata
l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza
per il giudizio immediato.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio
immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5.
Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo V
Procedimento per decreto
Art. 459 Casi di
procedimento per decreto
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili
a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha
nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che
si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in
sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale
il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa
trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale
di condanna, indicando la misura della pena.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino
alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, restituisce gli atti al
pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di
applicare una misura di sicurezza personale.
Art. 460 Requisiti del
decreto di condanna
1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge
violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la
decisione, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di
sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla
notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione
il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena
a norma dell'art. 444;
f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta
dal pubblico ministero indicando l'entità della eventuale diminuzione della
pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi
previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione
delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei
casi previsti dagli artt. 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la
responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il
precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia
eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità
dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce
gli atti al pubblico ministero(*).
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto
esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un
delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione,
l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è
comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 504 del 18 novembre 2000, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non
prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti
al pubblico ministero, anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione
nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 c.p.p.
Art. 461 Opposizione
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e
la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo
del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante
dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini
preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o
del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità,
gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo
ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione
l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso
il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2,
quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il
giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per
cassazione.
Art. 462 Restituzione nel
termine per proporre opposizione
1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono
restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'art. 175.
Art. 463 Opposizione
proposta soltanto da alcuni interessati
1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone
imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non
hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente
all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia
irrevocabile.
2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a
quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
Art. 464 Giudizio conseguente all'opposizione
1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a
norma dell'art. 456 commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio
abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque
giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona
offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
artt. 438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e 443; nel caso di cui all'art. 441
bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente
all'opposizione. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma
dell'art. 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il
pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il
decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il
pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero
l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il
giudice emette decreto di giudizio immediato.
2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale
all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a
norma del comma
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare
domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di
condanna.
4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di
quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non
è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di
giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti
degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo I
Atti preliminari al dibattimento
Art. 465 Atti del
presidente del tribunale o della corte di assise
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che
dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza
o differirla non più di una volta.
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti
private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi
restando i termini previsti dall'art. 429 commi 3 e 4, il provvedimento è
comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
Art. 466 Facoltà dei
difensori
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà
di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di
esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il
dibattimento e di estrarne copia.
Art. 467 Atti urgenti
1. Nei casi previsti dall'art. 392, il presidente del tribunale o della corte
di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non
rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è
dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona
offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento.
Art. 468 Citazione di
testimoni, periti e consulenti tecnici
1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti
tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 devono, a pena di
inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della
data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze
su cui deve vertere l'esame.
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta
richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o
consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210, escludendo le
testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il
presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti
tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 sia effettuata per la data
fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne
sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la
decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'art. 495.
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere
presentati direttamente al dibattimento.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può
chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti
tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.
4 bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di
altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito
delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la
stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente
solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art.
495.
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito
nominato nell'incidente probatorio a norma dell'art. 392 comma 2.
Art. 469 Proscioglimento
prima del dibattimento
1. Salvo quanto previsto dall'art. 129 comma 2, se l'azione penale non doveva
essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se
per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in
camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non
si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere
enunciandone la causa nel dispositivo.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo I
Disposizioni generali
Art. 470 Disciplina
dell'udienza
1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate
dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina
dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero.
2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il
pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà
immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
Art. 471 Pubblicità
dell'udienza
1. L'udienza è pubblica a pena di nullità.
2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni
diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che
appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.
3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone, è
fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.
4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione
per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti
atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza
sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico
ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.
5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che
l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di
persone.
6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza
formalità.
Art. 472 Casi in cui si
procede a porte chiuse
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a
porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è
richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la
diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte
chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla
riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non
costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o
estraneo al processo, il giudice provvede d'ufficio.
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si
svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene,
quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare
svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza
di testimoni o di imputati.
3 bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli artt. 600 bis, 600
ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter e 609 octies del codice penale si svolge a
porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte
chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse
quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse
domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono
necessarie alla ricostruzione del fatto.
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.
Art. 473 Ordine di
procedere a porte chiuse
1. Nei casi previsti dall'art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con
ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di
esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme
quando sono cessati i motivi del provvedimento.
2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun
motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno
il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'art. 472 comma 3,
il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.
3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l'ordine
in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario
trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente
necessario.
Art. 474 Assistenza
dell'imputato all'udienza
1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto,
salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di
fuga o di violenza.
Art. 475 Allontanamento
coattivo dell'imputato
1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo
da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con
ordinanza del presidente.
2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal
difensore.
3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni
momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente
allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso
dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento se non per
rendere le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523 comma 5.
Art. 476 Reati commessi
in udienza
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a
norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il
contenuto della deposizione.
Art. 477 Durata e
prosecuzione del dibattimento
1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola
udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente
non festivo.
2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta
necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non
oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa
menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni
per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.
Art. 478 Questioni
incidentali
1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento
il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi
previsti dall'art. 491.
Art. 479 Questioni civili
o amministrative
1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, qualora la decisione sull'esistenza del
reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di
particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso
il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla
prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del
dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata
in giudicato.
2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto
ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine
di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione.
Art. 480 Verbale di
udienza
1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale
sono indicati:
a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le
generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità delle altri parti e dei loro rappresentanti,
i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
Art. 481 Contenuto del
verbale
1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente
le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.
2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo
integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura
sono allegati al verbale.
Art. 482 Diritto delle
parti in ordine alla documentazione
1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti
strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non
contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno
delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura
di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la
completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle
questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con
ordinanza.
Art. 483 Sottoscrizione e
trascrizione del verbale
1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il
verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha
redatto, è presentato al presidente per l'apposizione del visto.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 528, i nastri impressi con i caratteri della
stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro
formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo II
Atti introduttivi
Art. 484 Costituzione
delle parti
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione
delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa
come sostituto altro difensore a norma dell'art. 97 comma 4.
2 bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 420
bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies.
Art. 485 Rinnovazione
della citazione (*)
(*) Articolo abrogato
Art. 486 Impedimento a
comparire dell'imputato o del difensore (*)
(*) Articolo abrogato
Art. 487 Contumacia
dell'imputato (*)
(*) Articolo abrogato
Art. 488 Assenza e
allontanamento volontario dell'imputato (*)
(*) Articolo abrogato
Art. 489 Dichiarazioni
del contumace
1. L'imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del
procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste
dall'art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese
al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui
l'imputato si trova.
2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore al
quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per
l'audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se
l'imputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono
essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in
cui è pervenuta la richiesta.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato
nel corso del giudizio di revisione o nella fase della esecuzione. In tal caso
le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato
di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.
4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è
trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione o alla corte di appello
davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono
state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo
verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'art.
677.
Art. 490 Accompagnamento
coattivo dell'imputato assente o contumace
1. Il giudice, a norma dell'art. 132, può disporre l'accompagnamento coattivo
dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per
l'assunzione di una prova diversa dall'esame.
Art. 491 Questioni
preliminari
1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le
nullità indicate nell'art. 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la
citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni
previsti dall'art. 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto
per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise
immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il
contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei
giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del
dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un
difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei
limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non
sono ammesse repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al
fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
Art. 492 Dichiarazione di
apertura del dibattimento
1. Compiute le attività indicate negli artt. 484 e seguenti, il presidente
dichiara aperto il dibattimento.
2. L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.
Art. 493 Richieste di
prova
1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato
nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione
delle prove.
2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista
dall'art. 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute
indicare tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento
di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni
lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini
preliminari.
Art. 494 Dichiarazioni
spontanee dell'imputato
1. Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che
egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che
ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e
non intralcino l'istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni
l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo
ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.
2. L'ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma
1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma
riassuntiva.
Art. 495 Provvedimenti
del giudice in ordine alla prova
1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle
prove, a norma degli artt. 190, comma 1, e 190 bis. Quando è stata ammessa
l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede
in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo
l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro
procedimento.
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui
fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al
pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti
oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di
esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza
sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove.
Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove
che risultano superflue o ammettere prove già escluse.
4 bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può
rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove
ammesse a sua richiesta.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo III
Istruzione dibattimentale
Art. 496 Ordine
nell'assunzione delle prove
1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste
dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre
parti, nell'ordine previsto dall'art. 493 comma 2.
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
Art. 497 Atti preliminari
all'esame dei testimoni
1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle
parti che li hanno indicati.
2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone
dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli
anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle
responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e
lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della
responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno
a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia
conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.
3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.
Art. 498 (*) Esame
diretto e controesame dei testimoni
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore
che ha chiesto l'esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non
hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496.
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni
proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un
familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente,
sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere
alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua
nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel
corso dell'esame.
4 bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo
ritiene necessario, le modalità di cui all'art. 398, comma 5
bis.
4 ter. Quando si
procede per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600
quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, l'esame
del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo
difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 30 luglio 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo, nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, in caso ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.
Art. 499 Regole per
l'esame testimoniale
1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla
sincerità delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e
da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a
suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il
rispetto della persona.
5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto
della memoria, documenti da lui redatti.
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare
la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame
e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del
verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le
contestazioni.
Art 500 Contestazioni
nell'esame testimoniale
1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in
tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle
dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del
pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e
sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini
della credibilità del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle
parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo
consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni
penali eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi
concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero
deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico
ministero precedentemente resa dal testimone sono acquisite al fascicolo del
dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo,
svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che
può fornire gli elementi con concreti per ritenere che il testimone è stato
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra
utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'art.
422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della
prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se
sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo.
Fuori del caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni
contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal
testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.
Art. 501 Esame dei periti
e dei consulenti tecnici
1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni
sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare
documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di
ufficio.
Art. 502 Esame a
domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un
consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a
richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando
comunicazione, a norma dell'art. 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo
dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa
la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono
rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta,
ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.
Art. 503 Esame delle
parti private
1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o
che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile,
responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
imputato.
2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con le
domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con
le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte
civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può
rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i
difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione,
possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata
e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere
esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia
già deposto.
4. Si applica la disposizione dell'art. 500 comma 3.
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte
dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state
utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni
rese a norma degli artt. 294, 299 comma 3 ter, 391 e 422.
Art. 504 Opposizioni nel
corso dell'esame dei testimoni
1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel
corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle
parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.
Art. 505 Facoltà degli
enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'art. 93
possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai
consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono
altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili
all'accertamento dei fatti.
Art. 506 Poteri del
presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private
1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base
ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a
seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513, può indicare
alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può
rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone
indicate nell'art. 210 ed alle pari già esaminate, solo dopo l'esame e il
controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo
l'ordine indicato negli artt. 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.
Art. 507 Ammissione di
nuove prove
1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente
necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.
1 bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi
di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma
degli artt. 431, comma 2, e 493, comma 3.
Art. 508 Provvedimenti
conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento
1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il
perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello
stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice
pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e
fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.
2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per
l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma
dell'art. 501.
Art. 509 Sospensione del
dibattimento per esigenze istruttorie
1. Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non
sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per
il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
Art. 510 Verbale di
assunzione dei mezzi di prova
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti
tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'art. 497
comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento
dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti
private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle
parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma
riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'art. 140 comma 2 sono
esercitati dal presidente.
Art. 511 Letture
consentite
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o
parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della
persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.
3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita
ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di
procedibilità.
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare
specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione
degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura,
integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte
ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla
richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di
essi.
6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai
commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a
norma dell'art. 93.
Art. 511 bis Lettura di
verbali di prove di altri procedimenti
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli
atti indicati nell'art. 238. Si applica il comma 2 dell'art. 511.
Art. 512 Lettura di atti
per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti
assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle
parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per
fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.
Art. 512 bis Lettura di
dichiarazioni rese da persona residente all'estero
1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri
elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni
rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria
internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in
cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.
Art. 513 Lettura delle
dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare
1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi
all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali
delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle
indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non
possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo
che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210,
comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi,
l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria
internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le
garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del
dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la
disposizione dell'art. 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o
circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il
dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la
lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo
delle parti (*).
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state
assunte ai sensi dell'art. 392 ,si applicano le disposizioni di cui all'art.
511.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 361 del 2 novembre 1998, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma, nella
parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta
di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto
delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla
lettura si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4, del codice di procedura penale.
Art. 514 Letture vietate
1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512 bis e 513, non può essere
data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone
indicate nell'art. 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico
ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza
preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state
rese nelle forme previste dagli artt. 498 e 499, alla presenza dell'imputato o
del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'art. 511, è vietata la lettura dei verbali e
degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia
giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come
testimone può servirsi di tali atti a norma dell'art. 499, comma 5.
Art. 515 Allegazione di
atti al fascicolo per il dibattimento
1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a
norma dell'art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel
fascicolo per il dibattimento.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo IV
Nuove contestazioni
Art. 516 Modifica della
imputazione
1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come
è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla
competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica
l'imputazione e procede alla relativa contestazione.
1 bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione
del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza
delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena
di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi
indicati dagli artt. 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni
altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
1 ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista
l'udienza preliminare, questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative
disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal
comma 1 bis.
Art. 517 Reato
concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a
norma dell'art. 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non
ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero
contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non
appartenga alla competenza di un giudice superiore.
1 bis. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 516, commi 1 bis e 1
ter.
Art. 518 Fatto nuovo
risultante dal dibattimento
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 517, il pubblico ministero procede nelle
forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un
fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si
debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta,
può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso
dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei
procedimenti.
Art. 519 Diritti delle
parti
1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la
contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato
che può chiedere un termine per la difesa.
2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un
tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429, ma
comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere
l'ammissione di nuove prove a norma dell'art. 507.
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un
termine non inferiore a cinque giorni.
Art. 520 Nuove
contestazioni all'imputato contumace o assente
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516
e 517 all'imputato contumace o assente, il pubblico ministero chiede al
presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che
il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza
per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e
3.
Art. 521 Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica
diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua
competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione
collegiale anziché monocratica, ovvero non risulti tra quelli per i quali è
prevista l'udienza preliminare e questa non sia tenuta.
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che
dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt.
516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato
una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517
e 518 comma 2.
Art. 521 bis. Modifiche
della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni
1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni
previste dagli artt. 516, comma 1 bis e 1 ter, 517, comma 1 bis, e 518, il
reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è
prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita,
a pena di decadenza, nei motivi d'impugnazione.
Art. 522 Nullità della
sentenza per difetto di contestazione
1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato
concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le
disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al
fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo V
Discussione finale
Art. 523 Svolgimento
della discussione
1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i
difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le
rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'art. 533,
comma 3 bis.
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando
sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro
ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione,
ripetizione e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare;
la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti
strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la
parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se
non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a
norma dell'art. 507.
Art. 524 Chiusura del
dibattimento
1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo I
Deliberazione
Art. 525 Immediatezza
della deliberazione
1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi
giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono
concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i
provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente
revocati.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 528, la deliberazione non può essere sospesa
se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal
presidente con ordinanza.
Art. 526 Prove utilizzabili
ai fini della deliberazione
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da
quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
1 bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.
Art. 527 Deliberazione
collegiale
1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le
questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al
processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della
votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto
concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle
pene e delle misure di sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità
civile.
2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su
ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente
raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e
vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i
giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.
3. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si
manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di
maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente
inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso,
qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole
all'imputato.
Art. 528 Lettura del
verbale in camera di consiglio
1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la
stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o
audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e
procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza
dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo II
Decisione
Sezione I
Sentenza di proscioglimento
Art. 529 Sentenza di non
doversi procedere
1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita
il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel
dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una
condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
Art. 530 Sentenza di
assoluzione
1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è
stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa del
dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è
insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che
l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è
stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di
giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio
sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a
norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla
legge, le misure di sicurezza.
Art. 531 Dichiarazione di
estinzione del reato
1. Salvo quanto disposto dall'art. 129 comma 2, il giudice, se il reato è
estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel
dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di
una causa di estinzione del reato.
Art. 532 Provvedimenti sulle
misure cautelari personali
1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione
dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle
altre misure cautelari personali eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che
concede la sospensione condizionale della pena.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo II
Decisione
Sezione II
Sentenza di condanna
Art. 533 Condanna
dell'imputato
1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice
pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di
sicurezza.
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per
ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in
osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione.
Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o
contravventore abituale o professionale o per tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale
della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3 bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'art.
407, comma 2, lett. a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può
disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche
con riferimento allo stesso condannato quando taluni dei condannati si trovi in
stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di
altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.
Art. 534 Condanna del
civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 c. 3 del codice penale e nelle leggi
speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il
condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo
inflitta.
Art. 535 Condanna alle
spese
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle
spese processuali relative ai reati di cui la condanna si riferisce.
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in
solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati
non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati
per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la
custodia cautelare, a norma dell'art. 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è
rettificata a norma dell'art. 130.
Art. 536 Pubblicazione
della sentenza come effetto della condanna
1. Nei casi previsti dall'art. 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel
dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e
designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.
Art. 537 Pronuncia sulla
falsità dei documenti
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna,
è dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale,
secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o
la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve
essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la
riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi
non intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo
previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di
sentenza di proscioglimento.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo II
Decisione
Sezione III
Decisione sulle questioni civili
Art. 538 Condanna per la
responsabilità civile
1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per
le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e
seguenti.
2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice
provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di un
altro giudice.
3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la
condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche
contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.
Art. 539 Condanna
generica ai danni e provvisionale
1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno,
pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono
condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene
già raggiunta la prova.
Art. 540 Provvisoria
esecuzione delle disposizioni civili
1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata
provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono
giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
Art. 541 Condanna alle
spese relative all'azione civile
1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento
del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al
pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che
ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve
l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è
fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese
processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto
dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la
compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla
al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.
Art. 542 Condanna del
querelante alle spese e ai danni
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non
lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano
le disposizioni dell'art. 427 per ciò che concerne la condanna del querelante
al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla
rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del
responsabile civile.
2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.
Art. 543 Ordine di
pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'art. 186 del codice
penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa
sentenza.
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del
responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in
giornali indicati dal giudice.
3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la
sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere
le spese dall'obbligato.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo III
Atti successivi alla deliberazione
Art. 544 Redazione della
sentenza
1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il
dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto
e di diritto su cui la sentenza è fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in
camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello
della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il
numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice,
se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma
2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il
novantesimo giorno da quello della pronuncia.
3 bis. Nelle ipotesi previste dall'art. 533, comma 3 bis, il giudice provvede
alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati,
accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato
di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato
per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.
Art. 545 Pubblicazione
della sentenza
1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del
collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 544 comma 1 segue
quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della
sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.
Art. 546 Requisiti della
sentenza
1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione
dell'autorità che l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e
l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le
prove contrarie;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
a) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e
dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può
sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento,
il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore,
alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo
presidente.
3. Oltre che nel caso previsto dall'art. 125 comma 3, la sentenza è nulla se
manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se
manca la sottoscrizione del giudice.
Art. 547 Correzione della
sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 546 comma 3, se occorre completare la
motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri
requisiti previsti dall'art. 546, si procede anche di ufficio alla correzione
della sentenza a norma dell'art. 130.
Art. 548 Deposito della
sentenza
1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione
ovvero entro i termini previsti dall'art. 544 commi 2 e 3. Il pubblico
ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il
diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544 comma 3, l'avviso di
deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui
spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresì a chi risulta
difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.
3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato
all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di
appello.
Parte seconda
Libro ottavo
Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Titolo I
Disposizione generale
Art. 549 Norme
applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto
ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano
le norme contenute nei libri che precedeono, in quanto applicabili.
Titolo II
Citazione diretta a giudizio
Art. 550 Casi di
citazione diretta a giudizio
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a
giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la
pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa,
sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 415 bis. Per la determinazione
della pena si osservano le disposizioni dell'art. 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei
seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 del
codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343,
secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, secondo comma, del
codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, con
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia
riportato lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta
per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare,e la relativa
eccezione è proposta entro il termine indicato dall'art. 491, comma 1, il
giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art. 551 Procedimenti
connessi
1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è
ammessa solo per alcuni di essa, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta
di rinvio giudizio a norma dell'art. 416.
Art. 552 Decreto di
citazione a giudizio
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e preecisa, delle circostanze
aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di
sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del
giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia e
che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le
richieste previste dagli artt. 438 e 444 ovvero presentare domanda di
oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato
nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno
facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo
assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lett.
c), d), e), ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto
dall'avviso previsto dall'art. 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per
rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona
sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3
del medesimo art. 415 bis.
3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla
parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di
comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il
termine è ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria
unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose
indicati nell'art. 416, comma 2.
Art. 553 Trasmissione
degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette
al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
Art. 554 Atti urgenti
1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti
urgenti a norma dell'art. 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando
il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al
giudice a norma dell'art. 553, comma 1.
Art. 555 Udienza di
comparizione a seguito della citazione diretta
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione,
le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste
dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate
nell'art. 210 di cui intendono chiedere l'esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il
pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1;
l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda
di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il
querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la
remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura
del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono
l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione
al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione
difensiva.
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni
contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.
Titolo III
Procedimenti speciali
Art. 556 Giudizio
abbreviato e applicazione della pena su richiesta
1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si
osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro VI, in
quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le
disposizioni degli artt. 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì,
in quanto applicabile, la disposizione dell'art. 441 bis; nel caso in cui al
comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato
disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio.
Art. 557 Procedimento per
decreto
1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il
decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 o presenta domanda di
oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare
domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di
condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI, in quanto
applicabili.
Art. 558 Convalida
dell'arresto e giudizio direttissimo
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto
e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico
ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e
avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza quello designato di ufficio a
norma dell'art. 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato gliene danno immediatamente notizia e presentano l'arrestato
all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si
applica la disposizione prevista dall'art. 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o
l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente
l'arrestato per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione a norma dell'art. 386, lo può presentare direttamente all'udienza,
in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro
quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a
richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive
quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni
dell'art. 391, in quanto compatibili.
5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando
l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto è convalidato e norma dei commi precedenti, si procede
immediatamente al giudizio.
7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore
a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è
sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di
giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso
il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si
applicano le disposizioni dell'art. 452, comma 2.
9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei
casi previsti dall'art. 449, commi 4 e 5.
Titolo IV
Dibattimento
Art. 559 Dibattimento
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento
davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'art. 140, il verbale di udienza è redatto
soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non
ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti
tecnici, delle persone indicate nell'art. 210 e delle parti private sono svolti
dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti,
l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e
contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal
presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
Art. 560 Giudizio abbreviato
Art. 561 Udienza per il giudizio abbreviato
Art. 562 Trasformazione del rito
Art. 563 Applicazione della pena su richiesta
Art. 564 Tentativo di conciliazione
Art. 565 Procedimento per decreto
Art. 566 Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo
Art. 567 Dibattimento
Gli articoli da 560 a 567 sono stati abrogati dall'art. 44 della L. 16 dicembre
1999,n.479.
Parte seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 568 Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono
soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti
impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà
personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a
un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge
espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti,
tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa
data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice
incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
Art. 569 Ricorso
immediato per cassazione
1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre
direttamente ricorso per cassazione.
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la
disposizione dell'art. 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici
giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello
dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per
cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono
presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se
l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'art. 606
comma 1, lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si
converte in appello.
4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la
sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone
che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.
Art. 570 Impugnazione del
pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore
generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi
stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante
del pubblico ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione
nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il
giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico
ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e
che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di
giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello.
La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di
appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al
procuratore generale.
Art. 571 Impugnazione
dell'imputato
1. L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un
procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.
2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per
l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono
proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del
deposito del provvedimento ovvero il difensore, nominato a tal fine.
4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto
all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della
dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del
tutore o del curatore speciale.
Art. 572 Richiesta della
parte civile o della persona offesa
1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e
gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli artt. 93 e 94, possono
presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a
ogni effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto
motivato da notificare al richiedente.
Art. 573 Impugnazione per
i soli interessi civili
1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con
le forme ordinarie del processo penale.
2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle
disposizioni penali del provvedimento impugnato.
Art. 574 Impugnazione
dell'imputato per gli interessi civili
1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che
riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e
contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della
sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il
risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali
della sentenza.
4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di
assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle
restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese
processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
Art. 575 Impugnazione del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni
della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle
relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni,
al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali.
L'impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le
disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per
il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
Art. 576 Impugnazione
della parte civile e del querelante
1. La parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il
pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano
l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la
sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e
negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a
norma dell'art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'art. 542.
Art. 577 Impugnazione
della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche
agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i
reati di ingiuria e diffamazione.
Art. 578 Decisione sugli
effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche
generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a
favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel
dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza
che concernono gli interessi civili.
Art. 579 Impugnazione di
sentenze che dispongono misure di sicurezza
1. Contro le sentenze di condanna o di proscioglimento è data impugnazione
anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione è proposta
per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi
civili.
2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le
misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680 comma 2.
3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è
proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Art. 580 Conversione del
ricorso in appello
1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione
diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.
Art. 581 Forma
dell'impugnazione
1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il
provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e
sono enunciati:
a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Art. 582 Presentazione
dell'impugnazione
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato
personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone
l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta,
lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto,
attestazione della ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione
anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si
trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento,
ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene
immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il
provvedimento impugnato.
Art. 583 Spedizione
dell'atto di impugnazione
1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero
con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata
nell'art. 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta
contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del
giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.
2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della
raccomandata o del telegramma.
3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere
autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
Art. 584 Notificazione
della impugnazione
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il
medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.
Art. 585 Termini per
l'impugnazione
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in
camera di consiglio e nel caso previsto dall'art. 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'art. 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del
provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la
motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi
presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice
per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548
comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione
dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione
dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per l'imputato
contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai
provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione
diverso dalla corte di appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera
per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella
cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie
necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende
ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
Art. 586 Impugnazione di
ordinanze emesse nel dibattimento
1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le
ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può
essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro
la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è
impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.
2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la
sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione
immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.
Art. 587 Estensione
dell'impugnazione
1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione
proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente
personali, giova anche agli altri imputati.
2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione
proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi
riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente
personali.
3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e
alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali,
purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.
Art. 588 Sospensione
della esecuzione
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino
all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento
impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non
hanno in alcun caso effetto sospensivo.
Art. 589 Rinuncia
all'impugnazione
1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato
può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura del
dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere
effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico ministero presso il
giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da
altro pubblico ministero.
2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di
procuratore speciale.
3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere
l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583
ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la
dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal
pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal
pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è
stata proposta da altro pubblico ministero.
Art. 590 Trasmissione di
atti in seguito all'impugnazione
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento
impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Art. 591 Inammissibilità
dell'impugnazione
1. L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e
586;
c) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza
l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a
ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente
dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore.
4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può
essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 592 Condanna alle
spese nei giudizi di impugnazione
1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la
parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'art. 587 sono
condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è
condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato
prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata
soccombente è condannata alle spese.
Parte seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo II
Appello
Art. 593 Casi di appello
1. Salvo quanto previsto dagli artt. 443, 448 comma 2, 469, il pubblico
ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di
proscioglimento.
2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il
fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la
sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
pena alternativa.
Art. 594 Appello del
pubblico ministero (*)
(*)Articolo abrogato
Art. 595 Appello
incidentale
1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale
entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la
notificazione previste dall'art. 584].
2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli
artt. 581, 582, 583 e 584.
3. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti
dall'art. 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del
coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si
osservano le disposizioni previste dall'art. 587.
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità
dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.
Art. 596 Giudice
competente
1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la
corte di appello.
2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la
corte di assise di appello.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 428, sull'appello contro le sentenze
pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente,
la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di
reato di competenza del tribunale o della corte di assise.
Art. 597 Cognizione del
giudice di appello
1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del
procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i
motivi proposti.
2. Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i
limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una
definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della
pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e
adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può
pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a)
ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza
appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare
o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure
di sicurezza.
3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena
più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più
grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella
enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà,
entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica
più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o
a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena
complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione
condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì
effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69
del codice penale.
Art. 598 Estensione delle
norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello
1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli
seguenti.
Art. 599 Decisioni in
camera di consiglio
1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della
pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o
l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni
sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in
camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127.
2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che
ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume
le prove in camera di consiglio, a norma dell'art. 603, con la necessaria
partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono
presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza
e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori.
4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera
di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589, ne
fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in
parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i
motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova
determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena
sulla quale sono d'accordo.
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta,
ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e
la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
Art. 600 Provvedimenti in
ordine all'esecuzione delle condanne civili
1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di
provvisoria esecuzione proposta a norma dell'art. 540 comma 1 ovvero l'ha
rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza
di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte,
provvede con ordinanza in camera di consiglio.
2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la
revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le
forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al
pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile
danno.
Art. 601 Atti preliminari
al giudizio
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 591, il presidente ordina senza ritardo la
citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato
non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei
casi previsti dall'art. 587 o se l'appello è proposto per i soli interessi
civili.
2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne è
fatta menzione nel decreto di citazione.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti
previsti dall'art. 429 comma 1 lettere a), f), g) nonché l'indicazione del
giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti
giorni.
4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è
citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di
proscioglimento.
5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è
notificato avviso ai difensori.
6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo
certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti
previsti dall'art. 429 comma 1 lettera f).
Art. 602 Dibattimento di
appello
1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione
della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte,
dei motivi di appello a norma dell'art. 599 comma 4, il giudice, quando ritiene
che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti
dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi
non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del
giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli artt. 511 e
seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'art. 523.
Art. 603 Rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale
1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma
dell'art. 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel
dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se
ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo
grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei
limiti previsti dall'art. 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il
giudice la ritiene assolutamente necessaria.
4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non
essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere
avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non
sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di
primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti
dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla
conoscenza degli atti del procedimento.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il
dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
Art. 604 Questioni di
nullità
1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'art. 522, dichiara la nullità
in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli
atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso
o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza
aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o
equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o
sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal
comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se
occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il
giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la
pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al
pubblico ministero per le sue determinazioni.
4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'art. 179,
da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o
della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al
giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il
giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell'art. 180 che non
sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone
il giudizio o della sentenza di primo grado.
5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di
appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la
nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce
elementi necessari al giudizio.
6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che
l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello,
se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione
del dibattimento e decide nel merito.
7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il
giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e
sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci
giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel
termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise
o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli
atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in
mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del
tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la
trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere
diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
Art. 605 Sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 604, il giudice di appello pronuncia
sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente
esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa
senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando
questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per
cassazione.
Parte seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo III
Ricorso per cassazione
Capo I
Disposizioni generali
Art. 606 Casi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi
legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di
inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto
richiesta a norma dell'articolo 495 comma 2;
e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta
dal testo del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari
disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di
appello o inappellabili.
3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli
consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi
previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte
con i motivi di appello.
Art. 607 Ricorso
dell'imputato
1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di
proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a
procedere.
2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che
riguardano le spese processuali.
Art. 608 Ricorso del
pubblico ministero
1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per
cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in
grado di appello o inappellabile.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per
cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di
proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale.
3. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il
tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da
altre disposizioni di legge.
Art. 609 Cognizione della
corte di cassazione
1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del
procedimento limitatamente ai motivi proposti.
2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e
grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di
appello.
Parte seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo III
Ricorso per cassazione
Capo II
Procedimento
Art. 610 Atti preliminari
1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di
inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente
della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La
cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza
al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso
contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il
comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti
sono rimessi al presidente della corte.
1 bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei
ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di
ordinamento giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle
parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le
questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere
contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il
presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in
udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la
separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.
4. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà
avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà
deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.
Art. 611 Procedimento in
camera di consiglio
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in
camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti
non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma
dell'articolo 442.Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto
dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore
generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino
a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi
nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di
replica.
Art. 612 Sospensione
dell' esecuzione della condanna civile
1. A richiesta dell' imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione
può sospendere, in pendenza del ricorso, l' esecuzione della condanna civile,
quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta
di sospensione della condanna civile è adottata dalla corte di cassazione con
ordinanza in camera di consiglio.
Art. 613 Difensori
1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l' atto di ricorso, le
memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità,
da difensori iscritti nell' albo speciale della corte di cassazione. Davanti
alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il
domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto
dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o
successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito
la parte nell' ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.
3. Se l' imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio
provvede a norma dell' articolo 97.
4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'
imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne
fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non
abbienti.
Art. 614 Dibattimento
1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze
e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si
osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
3. Nell' udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della
costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a
verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione
della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile,
del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell' imputato espongono nell' ordine le loro difese. Non sono
ammesse repliche.
Parte seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo III
Ricorso per cassazione
Capo III
Sentenza
Art. 615 Deliberazione e
pubblicazione
1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito
dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'
importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile
differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante
lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui
delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.
Art. 616 Spese e sanzione
pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del
procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è
inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.
Art. 617 Motivazione e
deposito
1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato
redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel
giudizio di primo grado, in quanto applicabili.
2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall' estensore, è depositata in
cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di
consiglio per la lettura e l' approvazione del testo della motivazione. Sulle
proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza
formalità.
Art. 618 Decisioni delle
sezioni unite
1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al
suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su
richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle
sezioni unite.
Art. 619 - Rettificazione
di errori non determinanti annullamento
1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di
legge non producono l' annullamento della sentenza impugnata, se non hanno
avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella
sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.
2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la
quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di
cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.
3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'
imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non
siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
Art. 620 - Annullamento
senza rinvio
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia
sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o
se l' azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri
della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla
legge;
e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell' articolo 522 in relazione
a un reato concorrente;
f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell' articolo 522 in relazione
a un fatto nuovo;
g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;
h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l' ordinanza impugnata e un' altra
anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata
dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale
non è ammesso l' appello;
j) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può
essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti
necessari.
Art. 621 - Effetti dell'
annullamento senza rinvio
1. Nel caso previsto dall' articolo 620 comma 1 lettera b), la corte dispone
che gli atti siano trasmessi all' autorità competente, che essa designa; in
quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la
corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per
le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l'
esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza
di condanna, ordina l' esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna
meno grave determinata a norma dell' articolo 669; in quello previsto dalla
lettera i), ritiene il giudizio qualificando l' impugnazione come ricorso; in
quello previsto dalla lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i
provvedimenti che occorrono.
Art. 622 - Annullamento
della sentenza ai soli effetti civili
1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne
annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l' azione civile
ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di
proscioglimento dell' imputato, rinvia quando occorre al giudice civile
competente per valore in grado di appello, anche se l' annullamento ha per
oggetto una sentenza inappellabile.
Art. 623 - Annullamento
con rinvio
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se è annullata un' ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti
siano trasmessi al giudice che l' ha pronunciata, il quale provvede
uniformandosi alla sentenza di annullamento;
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall' articolo 604
comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice
di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte
di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione
collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un' altra sezione della
stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale
più vicini;
d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per
le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano
trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il pretore o il giudice deve essere
diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
Art. 624 - Annullamento
parziale
1. Se l' annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della
sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno
connessione essenziale con la parte annullata.
2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti
della sentenza diventano irrevocabili. L' omissione di tale dichiarazione è
riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve
trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa
posteriormente rilasciata. L' ordinanza può essere pronunciata di ufficio
ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero
presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si
propone senza formalità.
3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l' osservanza
delle forme previste dall' articolo 127.
Art. 624 bis - Cessazione
delle misure cautelari
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello,
dispone la cessazione delle misure cautelari.
Art. 625 - Provvedimenti
conseguenti alla sentenza
1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte di cassazione
trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al
giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la
cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che
ha emesso la decisione impugnata.
3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria trasmette
al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.
4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata
esegue annotazione, in margine o in fine dell' originale, della decisione della
corte.
Art. 625 bis. - Ricorso
straordinario per errore materiale o di fatto
1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione
dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla
corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con
ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal
deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli
effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte
provvede, con ordinanza, alla sospensione.
3. l'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di
cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o,
quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine
previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche
d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in
camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta,
adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.
Art. 626 - Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale
1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una
misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la
cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale
presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti.
Art. 627 - Giudizio di
rinvio dopo annullamento
1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita
con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall' articolo 25.
2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la
cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se
è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice
dispone la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale per l' assunzione delle
prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per
ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o
inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini
preliminari.
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva
proposto ricorso, l' annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova
anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell' annullamento sia
esclusivamente personale. L' imputato che può giovarsi di tale effetto
estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di
rinvio.
Art. 628 - Impugnabilità
della sentenza del giudice di rinvio
1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per
cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge
se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto
per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero
per inosservanza della disposizione dell' articolo 627 comma 3.
Parte seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo IV
Revisione
Art. 629 - Condanne
soggette a revisione
1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla
legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di
condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è
estinta.
Art. 630 - Casi di
revisione
1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di
condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un' altra sentenza
penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza
del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice
civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle
questioni pregiudiziali previste dall' articolo 3 ovvero una delle questioni
previste dall' articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, solo o
unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere
prosciolto a norma dell' articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità
in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Art. 631 - Limiti della
revisione
1.Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'
inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il
condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.
Art. 632 - Soggetti
legittimati alla richiesta
1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul
condannato l' autorità tutoria e, se il condannato è morto, l' erede o un
prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu
pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a)
possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Art. 633 - Forma della
richiesta
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un
procuratore speciale. Essa deve contenere l' indicazione specifica delle
ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente
a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello
individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.
2. Nei casi previsti dall' articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta
devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di
condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall' articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve
essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il
reato ivi indicato.
Art. 634 - Declaratoria
d' inammissibilità
1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli
629 e 630 o senza l' osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631,
632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello
anche di ufficio dichiara con ordinanza l' inammissibilità e può condannare il
privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle
ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
2. L' ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la
richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento
del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra
corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.
Art. 635 - Sospensione
dell' esecuzione
1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la
sospensione dell' esecuzione della pena o della misura di sicurezza,
applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli
281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di
appello revoca l' ordinanza e dispone che riprenda l' esecuzione della pena o
della misura di sicurezza.
2. Contro l' ordinanza che decide sulla sospensione dell' esecuzione, sull'
applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per
cassazione il pubblico ministero e il condannato.
Art. 636 - Giudizio di
revisione
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma
dell' articolo 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in
quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di
revisione.
Art. 637 - Sentenza
1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526,
527 e 528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la
sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il
proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base
di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che
l' ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la
sospensione, dispone che riprenda l' esecuzione della pena o della misura di
sicurezza.
Art. 638 - Revisione a
favore del condannato defunto
1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di
revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale
esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al
condannato.
Art. 639 - Provvedimenti
in accoglimento della richiesta
1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito
di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'
articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della
condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per
le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei
danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina
altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di
quelle previste nell' articolo 240 comma 2, numero 2 del codice penale.
Art. 640 - Impugnabilità
della sentenza
1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per
cassazione.
Art. 641 - Effetti dell'
inammissibilità o del rigetto
1. L' ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la
rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su
elementi diversi.
Art. 642 - Pubblicazione
della sentenza di accoglimento della richiesta
1. La sentenza di accoglimento [ 637 ], a richiesta dell' interessato, è
affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza
di condanna era stata pronunciata e in quello dell' ultima residenza del
condannato. L' ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato
delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dell' interessato, il presidente della corte di appello dispone
con ordinanza che l' estratto della sentenza sia pubblicato a cura della
cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della
pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende [ 694 ].
Art. 643 - Riparazione
dell' errore giudiziario
1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o
colpa grave all' errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata
alla durata dell' eventuale espiazione della pena o internamento e alle
conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero,
tenuto conto delle condizioni dell' avente diritto e della natura del danno,
mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L' avente diritto, su sua
domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.
3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva
che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato
diverso, a norma dell' articolo 657 comma 2.
Art. 644 - Riparazione in
caso di morte
1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il
diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai
fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da
vincolo di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione
una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La
somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'
errore a ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella
situazione di indegnità prevista dall' articolo 463 del codice civile.
Art. 645 - Domanda di
riparazione
1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due
anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per
iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di
procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha
pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell' articolo 644 possono presentare la domanda nello
stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell' articolo 638 ovvero
giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata
soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l' indicazione
degli altri aventi diritto.
Art. 646 - Procedimento e
decisione
1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio
osservando le forme previste dall' articolo 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l' udienza, è comunicata al
pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del
tesoro presso l' avvocatura dello stato che ha sede nel distretto della corte e
a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la
domanda.
3. L' ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al
pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono
ricorrere per cassazione.
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma
2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'
articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di
riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all' interessato una
provvisionale a titolo di alimenti.
Art. 647 - Risarcimento
del danno e riparazione
1. Nel caso previsto dall' articolo 630 comma 1 lettera d), lo Stato, se ha
corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma
pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo I
Giudicato
Art. 648 - Irrevocabilità
delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è
ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l' impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l' ordinanza
che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la
sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l' ordinanza o la
sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il
termine per proporre opposizione o quello per impugnare l' ordinanza che la
dichiara inammissibile.
Art. 649 - Divieto di un
secondo giudizio
1. L' imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti
irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il
medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo,
per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69
comma 2, e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in
ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Art. 650 - Esecutività
delle sentenze e dei decreti penali
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno
forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono
più soggette a impugnazione.
Art. 651 - Efficacia
della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all' accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all' affermazione che l'
imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le
restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel
processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a
norma dell' articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia
accettato il rito abbreviato.
Art. 652 - Efficacia
della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di
danno
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all' accertamento che il fatto
non sussiste o che l' imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato
compiuto nell' adempimento di un dovere o nell' esercizio di una facoltà
legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso,
sempre il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di
costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal
reato abbia esercitato l' azione in sede civile a norma dell' articolo 75 comma
2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a
norma dell' articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
Art. 653 - Efficacia della
sentenza penale nel giudizio disciplinare
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all' accertamento che il
fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l' imputato non
lo ha commesso.
Art. 654 - Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi
1. Nei confronti dell' imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall' accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo II
Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
Art. 655 - Funzioni del
pubblico ministero
1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice
indicato nell' articolo 665 cura di ufficio l' esecuzione dei provvedimenti.
2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene
in tutti i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli
atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. abrogato.
5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente
titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro
trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall' interessato o,
in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell' articolo 97,
senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell' esecuzione.
Art. 656 - Esecuzione
delle pene detentive
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il
pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato
non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell' ordine è consegnata
all' interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al
Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. Se il condannato è
già detenuto, l' ordine di esecuzione è comunicato al ministro di grazia e
giustizia e notificato all' interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui
confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla,
l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste
dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è
superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi in cui agli articoli 90 e
94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di
esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al
difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che
lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni
può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla
documentazione necessaria, volta ad ottenere la concessione di una delle misure
alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1,
della L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso
testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia stata presentata
l'istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91,
comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena avrà corso
immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al
comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la
trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico
ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro 45 giorni dal ricevimento
dell'istanza. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o
necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di
sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art.
666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di
informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'art. 666, comma 5.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere
disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova sia in ordine
a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente
motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui
all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8 bis, qualora l'istanza non sia
tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari
inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione.
8 bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto
effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può
assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle
quali può disporre la rinnovazione della notifica.
La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da
eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in
cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli
arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il
pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e
trasmette gli atti senza ritardi al tribunale di sorveglianza perché provveda
alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5.
Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come
pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47
ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in
ogni caso il magistrato di sorveglianza.
Art. 657 - Computo della
custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire,
computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro
reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso
di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non
è stata applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata
per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per
il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei
limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico
ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata,
operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena
pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal
comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano
computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene
espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la
pena da eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al
condannato e al suo difensore.
Art. 658 - Esecuzione
delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca,
ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'
articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di
sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall' articolo 679. Le
misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l' applicazione provvisoria a
norma dell' articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice
che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell' articolo 659
comma 2.
Art. 659 - Esecuzione di
provvedimenti del giudice di sorveglianza
1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere
disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico
ministero che cura l' esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di
esecuzione con le modalità previste dall' articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei
casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha
adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto
fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca
sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li
ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'
autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di
esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'
interessato.
Art. 660 - Esecuzione
delle pene pecuniarie
1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e
dai regolamenti.
2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di
una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo
accertamento dell' effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata
rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.
3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può
disporre la rateizzazione della pena a norma dell' articolo 133ter del codice
penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può
differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza
del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo
differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione
della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il
quale l' esecuzione è stata differita.
4. Con l' ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza
determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme
vigenti.
5. Il ricorso contro l' ordinanza di conversione ne sospende l' esecuzione.
Art. 661 - Esecuzione
delle sanzioni sostitutive
1. Per l' esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il
pubblico ministero trasmette l' estratto della sentenza di condanna al
magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in
osservanza delle leggi vigenti.
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'
articolo 660.
Art. 662 - Esecuzione
delle pene accessorie
1. Per l' esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei
casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l' estratto
della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene
accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice
penale, il pubblico ministero trasmette l' estratto della sentenza al giudice
civile competente.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste
dagli articoli 28, 30, 32bis e 34 del codice penale, per la determinazione
della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto
corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.
Art. 663 - Esecuzione di
pene concorrenti
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti
penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi,
in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico
ministero presso il giudice indicato nell' articolo 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo
difensore.
Art. 664 - Esecuzione di
altre sanzioni pecuniarie
1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla
perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità
o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche
quando ciò non sia espressamente stabilito.
2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta
dell' interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase
del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia
vietata.
3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il
recupero delle spese processuali anticipate dallo stato.
4. Per l' esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative
accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l' estratto
della sentenza esecutiva all' autorità amministrativa competente.
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo III
Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo I
Giudice dell' esecuzione
Art. 665 - Giudice
competente
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell' esecuzione
di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o
riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle
disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è
competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato
inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il
provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso
fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell' articolo
569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato
pronunciato l' annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è
competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e
giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
4 bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in
composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso
al collegio.
Art. 666 - Procedimento
di esecuzione
1. Il giudice dell' esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
dell' interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni
di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata,
basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito
il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è
notificato entro cinque giorni all' interessato. Contro il decreto può essere
proposto ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio,
designato il difensore di ufficio all' interessato che ne sia privo, fissa la
data dell' udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai
difensori. L' avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della
data predetta. Fino a cinque giorni prima dell' udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L' udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del
pubblico ministero. L' interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente;
tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione
del giudice, è sentito prima del giorno dell' udienza dal magistrato di
sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le
informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in
udienza nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza
ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e
quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di
cassazione.
7. Il ricorso non sospende l' esecuzione dell' ordinanza, a meno che il giudice
che l' ha emessa disponga diversamente.
8. Se l' interessato è infermo di mente, l' avviso previsto dal comma 3 è
notificato anche al tutore o al curatore; se l' interessato ne è privo, il
giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore
e al curatore competono gli stessi diritti dell' interessato.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'
articolo 140 comma 2(*).
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 529 del 3 dicembre 1990, ha
dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui dopo l'espressione
"redatto" prevede la parola "soltanto" anziché " di
regola".
Art. 667 - Dubbio sull'
identità fisica della persona detenuta
1. Se vi è ragione di dubitare dell' identità della persona arrestata per
esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice
dell' esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua
identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve
compiersi l' esecuzione, nei ordina immediatamente la liberazione. Se l'
identità rimane incerta, ordina la sospensione dell' esecuzione, dispone la
liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori
indagini.
3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile
provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere
ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del
luogo dove l' arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha
effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti
sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell' esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con
ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all' interessato.
Contro l' ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l' interessato e il difensore; in tal caso si procede a
norma dell' articolo 666. L' opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro
quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell' ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l' ordinanza è
comunicata all' autorità giudiziaria procedente.
Art. 668 - Persona
condannata per errore di nome
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un' altra per errore di nome,
il giudice dell' esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'
articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata
citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si
provvede a norma dell' articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l'
esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.
Art. 669 - Pluralità di
sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
1. 1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate
contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l' esecuzione
della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre.
2. Quando le pene irrogate sono diverse, l' interessato può indicare la
sentenza che deve essere eseguita. Se l' interessato non si avvale di tale
facoltà prima della decisione del giudice dell' esecuzione, si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4.
3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena
pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si
esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue
rispettivamente l' arresto o l' ammenda. Se si tratta di pena detentiva o
pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà
controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e,
in caso di pena pecuniaria, quest' ultima.
4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale
applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti
penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta
irrevocabile per prima.
5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'
esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.
6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali o di
sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale
con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove
necessaria, la determinazione della pena corrispondente.
7. Se più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze di proscioglimento
sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo
fatto, il giudice, se l' interessato entro il termine previsto dal comma 2 non
indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l' esecuzione della
sentenza più favorevole revocando le altre.
8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una
sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto
penale, il giudice ordina l' esecuzione della sentenza di proscioglimento
revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato
pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in
cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest' ultima.
9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata
in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l' esecuzione della
sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.
Art. 670 - Questioni sul
titolo esecutivo
1. Quando il giudice dell' esecuzione accerta che il provvedimento manca o non
è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l' osservanza delle garanzie
previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e
sospende l' esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'
interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In
tal caso decorre nuovamente il termine per l' impugnazione.
2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell' esecuzione,
dopo aver provveduto sulla richiesta dell' interessato, trasmette gli atti al
giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell' esecuzione non
pregiudica quella del giudice dell' impugnazione o dell' opposizione, il quale,
se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l' esecuzione che non
sia già stata sospesa.
3. Se l' interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non
esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti
e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell' articolo 175, e
la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell' impugnazione,
il giudice dell' esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del
provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di
restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'
impugnazione. Si applicano le disposizioni dell' articolo 175 commi 7 e 8.
Art. 671 - Applicazione
della disciplina del concorso formale e del reato continuato
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in
procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico
ministero possono chiedere al giudice dell' esecuzione l' applicazione della
disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa
non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
2. Il giudice dell' esecuzione provvede determinando la pena in misura non
superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun
decreto.
3. Il giudice dell' esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale
della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della
continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.
Art. 672 - Applicazione
dell' amnistia e dell' indulto
1. Per l' applicazione dell' amnistia o dell' indulto il giudice dell'
esecuzione procede a norma dell' articolo 667 comma 4.
2. Quando, in conseguenza dell' applicazione dell' amnistia o dell' indulto,
occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell' articolo
210 del codice penale, il giudice dell' esecuzione dispone la trasmissione
degli atti al magistrato di sorveglianza.
3. Il pubblico ministero che cura l' esecuzione della sentenza di condanna può
disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la
cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che
essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l' amnistia
o l' indulto.
4. L' amnistia e l' indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne
faccia richiesta, anche se è terminata l' esecuzione della pena.
5. L' amnistia e l' indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'
esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine
stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla
scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'
amnistia e l' indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza
del termine, è dimostrato l' adempimento delle condizioni o degli obblighi ai
quali la concessione del beneficio è subordinata.
Art. 673 - Revoca della
sentenza per abolizione del reato
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma incriminatrice, il giudice dell' esecuzione revoca la sentenza di
condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla
legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di
imputabilità.
Art. 674 - Revoca di
altri provvedimenti
1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'
amnistia o dell' indulto condizionati e della non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell' esecuzione,
qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
1 bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della
sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni
di cui al terzo comma dell'art. 168 del codice penale.
Art. 675 - Falsità di
documenti
1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell' articolo
537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata
proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice
dell' esecuzione che la dichiari.
2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione
o dell' esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'
ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale
adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere
alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di
questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o
lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo
interesse.
3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla
cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è
inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è
restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui
deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la
cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è
richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni
effetto giuridico.
4. Per l' osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del
collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
Art. 676 - Altre
competenze
1. Il giudice dell' esecuzione è competente a decidere in ordine all'
estinzione del reato dopo la condanna, all' estinzione della pena quando la
stessa non consegue alla liberazione condizionale [ 176 c.p. ] o all'
affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla
confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice
dell' esecuzione procede a norma dell' articolo 667 comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica
la disposizione dell' articolo 263 comma 3.
3. Quando accerta l' estinzione del reato o della pena, il giudice dell'
esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo III
Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo II
Magistratura di sorveglianza
Art. 677 - Competenza per
territorio
1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di
sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno
giurisdizione sull' istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'
interessato all' atto della richiesta, della proposta o dell' inizio d' ufficio
del procedimento.
2. Quando l' interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge
non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l' interessato ha la
residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo
il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di
proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di
condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del
luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
2 bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di
fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale
chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito
dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha
altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o
eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art.
161.
Art. 678 - Procedimento di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il
magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla
conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti
dall' articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza, alla esecuzione
della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di
abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a
richiesta del pubblico ministero, dell' interessato, del difensore o di
ufficio, a norma dell' articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare
della identità fisica di una persona, procedono a norma dell' articolo 667.
2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione
scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione
e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza,
dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di
sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede
dell' ufficio di sorveglianza.
Art. 679 - Misure di
sicurezza
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei
casi previsti nell' articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata
successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, accerta se l' interessato è persona socialmente
pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la
dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su
richiesta del pubblico ministero, dell' interessato, del suo difensore o di ufficio,
su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza
a delinquere.
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di
sicurezza personali.
Art. 680 - Impugnazione
di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure
di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di
tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il
pubblico ministero, l' interessato e il difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall' articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di
sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di
proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di
sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l' appello non
ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.
Art. 681 - Provvedimenti
relativi alla grazia
1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta
dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o
dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al
ministro di grazia e giustizia.
2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al
magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio
utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del
distretto ove ha sede il giudice indicato nell' articolo 665, la trasmette al
ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o
internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale,
il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le
proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di
disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma
del comma 2.
4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso
il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'
articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione
del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'
articolo 672 comma 5.
Art. 682 - Liberazione
condizionale
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della
liberazione condizionale.
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento,
la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal
giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Art. 683 - Riabilitazione
1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell' interessato, decide sulla
riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali,
quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora
essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la
sussistenza delle condizioni previste dall' articolo 179 del codice penale. Il
tribunale acquisisce la documentazione necessaria.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta,
essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in
cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Art. 684 - Rinvio dell'
esecuzione
1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'
esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della
semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146
e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall' articolo 147 comma 1
numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e
giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e
adotta gli altri provvedimenti conseguenti(*).
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il
tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il
differimento dell' esecuzione o, se la protrazione della detenzione può
cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il
provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il
magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 274 del 31 maggio 1990, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui attribuisce
al Ministro di grazia e giustizia, e non al tribunale di sorveglianza, la
competenza in merito a provvedere sull'istanza di differimento della pena
proposta ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 1, c.p..
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo IV
Casellario giudiziale
Art. 685 - Uffici del
casellario giudiziale
1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della
Repubblica, l' ufficio del casellario raccoglie e conserva l' estratto dei
provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l' iscrizione, concernenti
le persone nate nel circondario.
2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate
all' estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel
territorio dello stato, si conservano nell' ufficio del casellario presso il
tribunale di Roma.
Art. 686 - Iscrizioni nel
casellario giudiziale
Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari
disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1)le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili,
salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione
in via amministrativa o l' oblazione ai sensi dell' articolo 162 del codice
penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena;
2)i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell' esecuzione non più
soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli
effetti penali della condanna, l' applicazione dell' amnistia e la
dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a
delinquere;
3)i provvedimenti che riguardano l' applicazione di pene accessorie;
4)le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l' imputato
o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una
misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni
sostitutive su richiesta dell' imputato;
b)nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l' interdizione o l'
inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
2) le sentenze con le quali l' imprenditore è stato dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno
dichiarato la riabilitazione del fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
a) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della
cittadinanza<4> o all' espulsione dello straniero;
b) i provvedimenti definitivi che riguardano l' applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di
soggiorno.
2. Quando sono state riconosciute dall' autorità giudiziaria, sono pure
iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze pronunciate da
autorità giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la
menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell' eventuale
applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non
fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione
condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti
che dichiarano o revocano la riabilitazione.
Art. 687 - Eliminazione
delle iscrizioni
1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale
dell' accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando
sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'
articolo 673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di
imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di
contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se
trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l'
impugnazione;
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è
stata inflitta la pena dell' ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei
benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci
anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo
estinta.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal
comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se
questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza,
anche la relativa iscrizione è eliminata.
3bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell' articolo 686 comma 1 lettera b) i numeri 2)
e 4), quando il fallimento è stato revocato<1> con sentenza passata in
giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell' articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono
stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in
giudicato.
Art. 688 - Certificati
del casellario giudiziale
1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per
ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al
nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le
amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il
certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in
relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il
predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l'
imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresì
chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo
concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati
nell' articolo 236.
3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle
condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto
elettorale.
Art. 689 - Certificati
richiesti dall' interessato
1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto
di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti
ad eccezione:
1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel
certificato a norma dell' articolo 175 del codice penale, purché il beneficio
non sia stato revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle
condanne per reati estinti a norma dell' articolo 167 comma 1 del codice
penale;
3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di
estinzione prevista dall' articolo 556 del codice penale;
4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'
amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza
che questa sia stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste dall' articolo 445 e delle sentenze che hanno
dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su
richiesta dell' imputato nonché dei decreti penali;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati,
quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state
revocate;
8) dei provvedimenti indicati nell' articolo 686 comma 1 lettera b) numero 1),
quando l' interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato
riabilitato con sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti
ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6)
e 7) e di quelle indicate nell' articolo 686 comma 1 lettere b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'
articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri
8) e 9) della lettera a) del presente comma nonché i provvedimenti concernenti
le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.
3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'
eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l' avvenuta
estinzione della pena per una delle cause indicate nell' articolo 686 comma 3.
Art. 690 - Questioni
concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, con le
forme stabilite dall' articolo 666, il tribunale del luogo dove ha sede l'
ufficio del casellario giudiziale.
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo V
Spese
Art. 691 - Anticipazione
delle spese
1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di
quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio
statale dei non abbienti.
2. Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in
esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l' obbligo, secondo le
forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 692 - Spese della
custodia cautelare
1. Quando l' imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale
fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il
mantenimento durante il periodo di custodia.
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese
relative alla maggiore durata.
3. All' esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese
conseguenti alla carcerazione per l' esecuzione della condanna.
Art. 693 - Provvedimenti
in caso d' insolvibilità
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna alla
rifusione delle spese anticipate dallo stato comunica, per le necessarie
informazioni, le generalità dell' obbligato dichiarato insolvibile all' ufficio
provinciale di polizia tributaria, indicando il titolo e l' ammontare del
credito.
2. L' ufficio di polizia tributaria assume informazioni sulle reali condizioni
economiche della persona dichiarata insolvibile e su ogni mutamento in esse
avvenuto. Quando gli risulta la solvibilità, comunica senza ritardo le
informazioni alla cancelleria che le ha richieste, la quale procede al recupero
del credito.
Art. 694 - Spese per la
pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione
1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve
pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più
tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'
autorità competente per l' esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile
pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo
giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l' inserzione di una sentenza penale in un
giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del
giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico
ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa
anticipazione delle spese per l' importo e nei modi stabiliti dalle
disposizioni sulla tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere
eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere
della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di
questo e in unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle
disposizioni precedenti, è condannato in solido con l' editore e con il
proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende
di una somma fino a lire tre milioni.
Art. 695 - Questioni
sulle spese processuali
1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente titolo decide
il giudice dell' esecuzione, che procede con le forme indicate nell' articolo
666.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 696 - Prevalenza
delle convenzioni e del diritto internazionale generale
1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze
penali straniere, l' esecuzione all' estero delle sentenze penali italiane e
gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi alla amministrazione
della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle
convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto
internazionale generale.
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme
che seguono.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo II
Estradizione
Capo I
Estradizione per l' estero
Sezione I
Procedimento
Art. 697 - Estradizione e
poteri del ministro di grazia e giustizia
1. La consegna a uno stato estero di una persona per l' esecuzione di una
sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento
restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante
estradizione.
2. Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro di grazia e
giustizia ne stabilisce l' ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di
tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle
domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della
nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di
una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.
Art. 698 - Reati
politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona
1. Non può essere concessa l' estradizione per un reato politico né quando vi è
ragione di ritenere che l' imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti
persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di
nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o
sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque
ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della
persona.
2. Se per il fatto per il quale è domandata l' estradizione è prevista la pena
di morte dalla legge dello stato estero, l' estradizione può essere concessa
solo se il medesimo stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'
autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non
sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita(*).
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 27 giugno 1996, ha
dichiarato l'illegittimità del comma.
Art. 699 - Principio di
specialità
1. La concessione dell' estradizione, l' estensione dell' estradizione già
concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa
che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'
estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la
riestradizione è stata concessa, l' estradato non venga sottoposto a
restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di
sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale
né consegnato ad altro stato.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l' estradato, avendone
avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello stato al quale è
stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva
liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell' estradizione ad
altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l' osservanza della condizione di specialità e delle
altre condizioni eventualmente apposte.
Art. 700 - Documenti a
sostegno della domanda
1. L' estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale
sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o
della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda
stessa.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'
estradizione, con l' indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti
stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l' indicazione se per
il fatto per cui è domandata l' estradizione è prevista dalla legge dello stato
estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo stato
richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che
non sarà eseguita;
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'
identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'
estradizione.
Art. 701 - Garanzia giurisdizionale
1. L' estradizione di un imputato o di un condannato all' estero non può essere
concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'
imputato o il condannato all' estero acconsente all' estradizione richiesta. L'
eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è
fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona
non rendono obbligatoria l' estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell' ordine, alla corte di appello nel
cui distretto l' imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il
domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro di
grazia e giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l' arresto
provvisorio previsto dall' articolo 715 o alla corte di appello il cui
presidente ha provveduto alla convalida dell' arresto previsto dall' articolo
716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è
competente la corte di appello di Roma.
Art. 702 - Intervento
dello stato richiedente
1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di
intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di
cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio
davanti all' autorità giudiziaria italiana.
Art. 703 - Accertamenti
del procuratore generale
1. Quando riceve da uno stato estero una domanda di estradizione, il ministro
di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al
procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'
articolo 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell' articolo 717, il procuratore
generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'
interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l'
eventuale consenso all' estradizione. L' interessato è avvisato che è assistito
da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore
ha diritto di assistere all' atto del cui compimento gli è dato avviso almeno
ventiquattro ore prima.
3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del
ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene
necessarie.
4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di
estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello,
unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la
notificazione dell' avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l'
estradizione, al suo difensore e all' eventuale rappresentante dello stato
richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e
di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose
sequestrate e di presentare memorie.
Art. 704 - Procedimento
davanti alla corte di appello
1. Scaduto il termine previsto dall' articolo 703 comma 5, il presidente della
corte fissa l' udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al
procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l'
estradizione, al suo difensore e all' eventuale rappresentante dello stato
richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a
designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a cinque
giorni prima dell' udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio sull' esistenza delle
condizioni per l' accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto
le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver
sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della
quale è richiesta l' estradizione e il rappresentante dello stato richiedente.
3. Quando la decisione è favorevole all' estradizione, la corte, se vi è
richiesta del ministro di grazia e giustizia, dispone la custodia cautelare in
carcere della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al
sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, stabilendo
quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo stato
richiedente.
4. Quando la decisione è contraria all' estradizione, la corte revoca le misure
cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose
sequestrate.
Art. 705 - Condizioni per
la decisione
1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di
appello pronuncia sentenza favorevole all' estradizione se sussistono gravi
indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e
se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'
estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata
sentenza irrevocabile nello stato.
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all' estradizione:
a) se, per il reato per il quale l' estradizione è stata domandata, la persona
è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei
diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l' estradizione
contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell' ordinamento
giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle
pene o ai trattamenti indicati nell' articolo 698 comma 1.
Art. 706 - Ricorso per
cassazione
1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per
cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore,
dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente.
2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni
dell' articolo 704.
Art. 707 - Rinnovo della
domanda di estradizione
1. La sentenza contraria all' estradizione preclude la pronuncia di una
successiva sentenza favorevole a seguito di un' ulteriore domanda presentata
per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su
elementi che non siano già stati valutati dall' autorità giudiziaria.
Art. 708 - Provvedimento
di estradizione. Consegna
1. Il ministro di grazia e giustizia decide in merito all' estradizione entro
quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'
estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'
impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la
persona della quale è stata chiesta l' estradizione, se detenuta, è posta in
libertà.
3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell' estradizione.
4. Il ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo stato
richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la
data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise
indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall' estradando
ai fini dell' estradizione.
5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma
del comma 4 e, a domanda motivata dello stato richiedente, può essere prorogato
di altri venti giorni.
6. Il provvedimento di concessione dell' estradizione perde efficacia se, nel
termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'
estradando; in tal caso quest' ultimo viene posto in libertà.
Art. 709 - Sospensione della
consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all' estero
1. L' esecuzione dell' estradizione è sospesa se l' estradando deve essere
giudicato nel territorio dello stato o vi deve scontare una pena per reati
commessi prima o dopo quello per il quale l' estradizione è stata concessa.
Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l' autorità giudiziaria
competente per il procedimento in corso nello Stato o per l' esecuzione della
pena, può procedere alla consegna temporanea allo stato richiedente della
persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo
IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.
Art. 710 - Estensione
dell' estradizione concessa
1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'
estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello
per il quale l' estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere
allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice
dello stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'
estradizione.
2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l' estradato,
con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all' estensione
richiesta.
Art. 711 - Riestradizione
1. Le disposizioni dell' articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo
stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla
riestradizione della stessa persona verso un altro stato.
Art. 712 - Transito
1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da
uno ad altro stato è autorizzato, su domanda di quest' ultimo, dal ministro di
grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il transito non può essere autorizzato:
a) se l' estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla
legge italiana;
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall' articolo 698 comma 1 ovvero
l' ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo stato richiedente
non dia assicurazione che la pena di morte non sarà inflitta o, se già
inflitta, non sarà eseguita;
c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che
ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con
dichiarazione resa davanti all' autorità giudiziaria dello stato che ha
concesso l' estradizione, l' autorizzazione non può essere data senza la
decisione favorevole della corte di appello. A tal fine il ministro di grazia e
giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale
presso la corte di appello. La corte procede in camera di consiglio in assenza
della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall' articolo
704 commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall' articolo
706 comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di
appello di Roma.
4. L' autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e
non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si
verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi
precedenti e quelle della sezione II del presente capo.
Art. 713 - Misure di
sicurezza applicate all' estradato
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato,
che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per
qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità
sociale.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo II
Estradizione
Capo I
Estradizione per l' estero
Sezione II
Misure cautelari
Art. 714 - Misure
coercitive e sequestro
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l' estradizione può essere
sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure
coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del
ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose
pertinenti al reato per il quale è domandata l' estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro
IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli
273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'
applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'
esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l' estradizione
non si sottragga all' eventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se
vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza
favorevole all' estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dall' inizio della loro esecuzione è
trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza
favorevole all' estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro
tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento
davanti all' autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti
termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo
complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad
accertamenti di particolare complessità.
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla
corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di
cassazione, alla corte medesima.
Art. 715 - Applicazione
provvisoria di misure cautelari
1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del ministro di grazia
e giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura
coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.
2. La misura può essere disposta se:
a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso
provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a
pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del
reato e gli elementi sufficienti per l' esatta identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga.
3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell' ordine, alla corte di
appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio
ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si
trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è
competente la corte di appello di Roma.
4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e
delle cose pertinenti al reato.
5. Il ministro di grazia e giustizia dà immediata comunicazione allo stato
estero dell' applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'
eventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta
comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello di
grazia e giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'
articolo 700.
Art. 716 - Arresto da
parte della polizia giudiziaria
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all' arresto della
persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto
provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall' articolo 715 comma 2.
Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti
al reato.
2. L' autorità che ha proceduto all' arresto ne informa immediatamente il
ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre
quarantotto ore, pone l' arrestato a disposizione del presidente della corte di
appello nel cui distretto l' arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del
relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell' arrestato, il presidente della
corte di appello, entro novantasei ore dall' arresto, lo convalida con
ordinanza disponendo l' applicazione di una misura coercitiva. Dei
provvedimenti dati informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia.
4. La misura coercitiva è revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne
chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni dell' articolo 715 commi 5 e 6.
Art. 717 - Audizione
della persona sottoposta a una misura coercitiva
1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714,
715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro
cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista
dall' articolo 716, provvede all' identificazione della persona e ne raccoglie
l' eventuale consenso all' estradizione facendone menzione nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente
della corte di appello invita l' interessato a nominare un difensore di fiducia
designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'
articolo 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore
prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di
assistervi.
Art. 718 - Revoca e
sostituzione delle misure
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti
sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del
procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.
2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne fa
richiesta.
Art. 719 - Impugnazione
dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla
corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata [
148 s. ], dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di
appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo II
Estradizione
Capo II
Estradizione dall' estero
Art. 720 - Domanda di
estradizione
1. Il ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno stato
estero l' estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti
debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A
tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto
si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al
ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti
necessari.
2. L' estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di
grazia e giustizia.
3. Il ministro di grazia e giustizia può decidere di non presentare la domanda
di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all'
autorità giudiziaria richiedente.
4. Il ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in ordine all'
accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per
concedere l' estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali
dell' ordinamento giuridico italiano. L' autorità giudiziaria è vincolata al
rispetto delle condizioni accettate.
5. Il ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di estradizione, le
ricerche all' estero dell' imputato o del condannato e domandarne l' arresto
provvisorio.
Art. 721 - Principio di
specialità
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà
personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad
altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla
consegna diverso da quello per il quale l' estradizione è stata concessa, salvo
che vi sia l' espresso consenso dello Stato estero o che l' estradato, avendone
avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi
quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo
lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 722 - Custodia
cautelare all' estero
1. La custodia cautelare all' estero in conseguenza di una domanda di
estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata
complessiva stabilita dall' articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall'
articolo 304 comma 4.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo III
Rogatorie internazionali
Capo I
Rogatorie dall' estero
Art. 723 - Poteri del
ministro di grazia e giustizia
1. Il ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di
un' autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di
acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano
la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello stato.
2. Il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti
richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi
fondamentali dell' ordinamento giuridico italiano. Il ministro non dà altresì
corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che
considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità,
alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali
possano influire negativamente sullo svolgimento o sull' esito del processo e
non risulta che l' imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla
rogatoria.
3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di
un perito o di un imputato davanti all' autorità giudiziaria straniera, il
ministro di grazia e giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo stato
richiedente non offre idonea garanzia in ordine all' immunità della persona
citata.
4. Il ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo
stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.
Art. 724 - Procedimento
in sede giurisdizionale
1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 726, non si può dare esecuzione alla
rogatoria dell' autorità straniera senza previa decisione favorevole della
corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.
2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e
giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello.
3. Il presidente della corte fissa la data dell' udienza e ne dà comunicazione
al procuratore generale.
4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
5. L' esecuzione della rogatoria è negata:
6. a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi
dell' ordinamento giuridico dello stato;
7. b) se il fatto per cui procede l' autorità straniera non è previsto come
reato dalla legge italiana e non risulta che l' imputato abbia liberamente
espresso il suo consenso alla rogatoria;
8. c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla
razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni
politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo
svolgimento o sull' esito del processo e non risulta che l' imputato abbia
liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
5bis. L' esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini
o procedimenti penali in corso nello Stato.
Art. 725 - Esecuzione
delle rogatorie
1. Nell' ordinare l' esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi
componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli
atti devono compiersi.
2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo
codice, salva l' osservanza delle forme espressamente richieste dall' autorità
giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell' ordinamento
giuridico dello Stato.
Art. 726 - Citazione di
testimoni a richiesta dell' autorità straniera
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello stato,
richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore
della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per
la notificazione a norma dell' articolo 167.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo III
Rogatorie internazionali
Capo II
Rogatorie all' estero
Art. 727 - Trasmissione
di rogatorie ad autorità straniere
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette,
nell' ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per
comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono
trasmesse al ministro di grazia e giustizia, il quale provvede all' inoltro per
via diplomatica.
2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della
rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere
compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il ministro comunica all' autorità giudiziaria richiedente la data di
ricezione della richiesta e l' avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il
decreto previsto dal comma 2.
4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni
dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'
autorità giudiziaria può provvedere all' inoltro diretto all' agente
diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro di grazia e
giustizia.
5. Nei casi urgenti, l' autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del
comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal ministro di grazia e
giustizia. Resta salva l' applicazione della disposizione del comma 2 sino al
momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell' agente diplomatico o
consolare, all' autorità straniera.
Art. 728 - Immunità
temporanea della persona citata
1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di
un perito o di un imputato davanti all' autorità giudiziaria italiana, la
persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della
libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né
assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti
anteriori alla notifica della citazione.
2. L' immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'
imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello
Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più
richiesta dall' autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto
volontariamente ritorno.
Art. 729 - Utilizzabilità
degli atti assunti per rogatoria
1. Qualora lo stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli
atti richiesti, l' autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali
condizioni.
2. Si applica la disposizione dell' articolo 191 comma 2.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo IV
Effetti delle sentenze penali straniere.
Esecuzione all' estero di sentenze penali italiane
Capo I
Effetti delle sentenze penali straniere
Art. 730 - Riconoscimento
delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
1. Il ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di
condanna o di proscioglimento pronunciata all' estero nei confronti di
cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di
persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo
al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale
ha sede l' ufficio del casellario competente ai fini dell' iscrizione, una
copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli
atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso.
Trasmette inoltre l' eventuale richiesta indicata nell' articolo 12 comma 2 del
codice penale.
2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza
straniera per gli effetti previsti dall' articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3
del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte
di appello. A tale scopo, anche per mezzo del ministero di grazia e giustizia,
può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene
opportune.
3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti
per i quali il riconoscimento è domandato.
Art. 731 - Riconoscimento
delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
1. Il ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un accordo
internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale
pronunciata all' estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri
effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al
procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha
sede l' ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione, una copia
della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che
vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili.
Trasmette inoltre l' eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello
stato estero ovvero l' atto con cui questo stato acconsente all' esecuzione.
1bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'
esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'
autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna.
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte
di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia
deliberato anche agli effetti previsti dall' articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e
3 del codice penale.
Art. 732 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili 1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l' ufficio del casellario competente ai fini dell' iscrizione.
Art. 733 - Presupposti
del riconoscimento
1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in cui è
stata pronunciata;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'
ordinamento giuridico dello Stato;
c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale
ovvero l' imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'
autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere
interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un
difensore;
d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza,
alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni
politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo
svolgimento o sull' esito del processo;
e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come
reato dalla legge italiana;
f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata
nello Stato sentenza irrevocabile;
g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello
Stato procedimento penale.
1bis. Salvo quanto previsto nell' articolo 735bis, la sentenza straniera non
può essere riconosciuta ai fini dell' esecuzione di una confisca se questa ha
per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge
italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.
Art. 734 - Deliberazione
della corte di appello
1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme
previste dall' articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente
gli effetti che ne conseguono.
2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore
generale presso la corte di appello e dell' interessato.
Art. 735 - Determinazione
della pena ed ordine di confisca
1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'
esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere
eseguita nello Stato.
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una
delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per
quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la
sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente
conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di
quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può
accedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana.
Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la
corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133bis e
133ter del codice penale.
3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella
stabilita nella sentenza straniera.
4. Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l' esecuzione
della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la
sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del
codice penale; se in detto stato il condannato è stato liberato sotto
condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione
condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni
relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio
complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
5. Per determinare la pena pecuniaria l' ammontare stabilito nella sentenza
straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in
cui il riconoscimento è deliberato.
6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell' esecuzione di una
confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.
Art. 735 bis - Confisca
consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente
nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore
del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le
disposizioni sull' esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella
concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall' articolo 735
comma 2.
Art. 736 - Misure
coercitive
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il
riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell' esecuzione di una pena
restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei
confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro
IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell' articolo
273.
3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque
giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione
della persona. Si applica la disposizione dell' articolo 717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se
dall' inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la corte di
appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di
ricorso per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia
intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera
di consiglio dalla corte di appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo
la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo
difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge.
Art. 737 - Sequestro
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il
riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell' esecuzione di una
confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può
essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale.
Contro l' ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per
cassazione per violazione di legge da parte dell' interessato. Il ricorso non
ha effetto sospensivo.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'
esecuzione del sequestro preventivo.
Art. 737 bis - Indagini e
sequestro a fini di confisca
1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il ministro di grazia e
giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un' autorità straniera di
procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva
richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
2. A tal fine il ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta,
unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'
appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della
successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla
corte d' appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'
articolo 724.
3. L' esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
4. a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell' ordinamento
giuridico dello stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti
che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello stato per gli stessi
fatti;
5. b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la
successiva esecuzione della confisca.
6. Per l' esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell' articolo
725.
7. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'
articolo 737, commi 2 e 3.
8. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte
d' appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia
diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo stato
estero non richiede l' esecuzione della confisca. Il termine può essere
prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta
decide la corte d' appello che ha ordinato il sequestro.
Art. 738 - Esecuzione
conseguente al riconoscimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell' esecuzione della sentenza
straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite
secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata
ai fini dell' esecuzione.
2. All' esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte
di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni
effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento
penale ordinario.
Art. 739 - Divieto di
estradizione e di nuovo procedimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell' esecuzione della sentenza straniera
salvo che si tratti dell' esecuzione di una confisca, il condannato non può
essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per
lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il
titolo, per il grado o per le circostanze.
Art. 740 - Esecuzione
della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
1. La somma ricavata dall' esecuzione della pena pecuniaria è versata alla
cassa delle ammende; è invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta,
qualora quest' ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al
versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a
sua richiesta, allo stato nel quale è stata pronunciata la sentenza
riconosciuta qualora quest' ultimo stato nelle medesime circostanze
provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
Art. 741 - Procedimento
relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali
straniere
1. A domanda dell' interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa
sentenza prevista dall' articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le
disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle
restituzioni o al risarcimento del danno.
2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di
appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale
straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli
articoli 733 e 734.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo IV
Effetti delle sentenze penali straniere.
Esecuzione all' estero di sentenze penali italiane
Capo II
Esecuzione all' estero di sentenze penali italiane
Art. 742 - Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti
dell'esecuzione all' estero
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall' articolo 709 comma 2, il
ministro di grazia e giustizia domanda l' esecuzione all' estero delle sentenze
penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo stato estero.
2. L' esecuzione all' estero di una sentenza penale di condanna a pena
restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il
condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di
acconsentirvi e l' esecuzione nello stato estero è idonea a favorire il suo
reinserimento sociale.
3. L' esecuzione all' estero di una sentenza penale di condanna a pena
restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le
condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio
dello stato richiesto e l' estradizione è stata negata o non è comunque
possibile.
Art. 743 - Deliberazione
della corte di appello
1. La domanda di esecuzione all' estero di una sentenza di condanna a pena
restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione
favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna.
A tale scopo il ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al
procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di
appello.
2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall' articolo
127.
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato
davanti all' autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'
estero, il consenso può essere prestato davanti all' autorità consolare
italiana ovvero davanti all' autorità giudiziaria dello stato estero.
4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore
generale presso la corte di appello e dell' interessato.
Art. 744 - Limiti dell'
esecuzione della condanna all' estero
1. In nessun caso il ministro di grazia e giustizia può domandare l' esecuzione
all' estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà
personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad
atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso,
di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o
sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Art. 745 - Richiesta di
misure cautelari all' estero
1. Se è domandata l' esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale
e il condannato si trova all' estero, il ministro di grazia e giustizia ne
richiede la custodia cautelare.
2. Nel domandare l' esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di
richiedere il sequestro.
2bis. Il ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi
internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l' identificazione
e la ricerca di beni che si trovano all' estero e che possono divenire oggetto
di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro
sequestro.
Art. 746 - Effetti sull'
esecuzione nello Stato
1. L' esecuzione della pena nello stato è sospesa dal momento in cui ha inizio
l' esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi
dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
Legge 248 del 07/11/2002 - Modifica degli articoli 45, 47 48 e 49 del codice di procedura penale
LEGGE 7 novembre 2002, n. 248
Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale
(G.U. n. 261, 7 novembre 2002, Serie Generale)
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. 2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile. 3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304".
3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 48. - (Decisione). - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. 3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede. 4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. 2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. 3. E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato. 4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta".
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Legge 72 del 19/04/2002 - Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello
Legge 19 aprile 2002, n. 72 - "Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002)
Art. 1.
1. Il ricorso per
cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna
per delitto per il quale e' stata applicata la sola pena della multa o contro
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti
puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in
appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale, su
richiesta della parte che lo ha presentato.
2. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata, anche a
mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza
successiva all'entrata in vigore della presente legge, per la quale vi sia
stata regolare notifica a tutte le parti.
3. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti
possono essere presentati nuovi motivi di merito.