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1. Principio di legalità. - Nessuno può essere assoggettato
a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto
nei casi e per i tempi in esse considerati.
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2. Capacità di intendere e di volere. - Non può essere
assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva,
in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di
intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi
da sua colpa o sia stato da lui preordinato. - Nessuno può
essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima della commissione della
violazione.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma,
della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza
dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
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3. Elemento soggettivo. - Nelle
violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione,
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul
fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è
determinato da sua colpa.
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4. Cause di esclusione della
responsabilità. - Non risponde delle violazioni
amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un
dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in
stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità,
della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato
l'ordine.
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5. Concorso di persone. - Quando
più persone concorrono in una violazione amministrativa,
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta,
salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
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6. Solidarietà. - Il proprietario della cosa che servi
o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece,
l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare
di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata
contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e
di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o
vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata
della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo
dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo
dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione.
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7. Non trasmissibilità dell'obbligazione. La
obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non
si trasmette agli eredi.
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8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative. - Salvo che sia diversamente stabilito
dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette
più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino
al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace
anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi
diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di
legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche
alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore
della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688,
per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in
giudicato.
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9. Princìpio di specialità. - Quando uno stesso fatto
è punito da una disposizione penale e da una disposizione che
prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità
di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si
applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione
amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione
penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in
mancanza di altre disposizioni penali .
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della L. 30 aprile
1962, n. 283 , modificata con L. 26 febbraio 1963, n. 441,
sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni
caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche
quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni
amministrative che hanno sostituito disposizioni penali
speciali.
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10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra
limite minimo e limite massimo. - La sanzione
amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma
non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti
milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite
massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per
ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.
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11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie. - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un
limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle
sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità
della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche.
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12. Ambito di applicazione. - Le disposizioni di questo
Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia
diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali
è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista
in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle
violazioni disciplinari.
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13. Atti di accertamento.
- Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono,
per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose
che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei
modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale
consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del
natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il
documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono
procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati
nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia
possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano
le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo
e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura
penale. (ora 250 e 251 del CPP sulla perquisizione
amministrativa )
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.
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14. Contestazione e notificazione. - La violazione,
quando è possibile, deve essere contestata immediatamente
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in
solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per
alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli
estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorità competente con provvedimento dell'autorità
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere
effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura
civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha
accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o
il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e
resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino
alla scadenza del termine previsto nel secondo comma
dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.
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15. Accertamenti mediante analisi di campioni. - Se per
l'accertamento della violazione sono compiute analisi di
campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare
all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la
partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta
è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato
i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla
comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere
allegato all'istanza medesima (3/a).
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data
comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha
eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono
alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed
il termine per il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della
prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione
dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione
all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma,
si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo
comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro
che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a
versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle
vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della
stessa analisi (3/b).
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16. Pagamento in misura ridotta. - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte
del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della
sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e
provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art.
138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393 , con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14
febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle
leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934,
n. 383).
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in
cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente
legge non consentivano l'oblazione.
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17. Obbligo del rapporto. - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con
la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia
alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al
prefetto (5/b).
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393 (4), dal testo unico per la tutela delle strade, approvato
con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (4), e dalla L. 20 giugno
1935, n. 1349 (6), sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi,
per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto
è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il
rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della
giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in
cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare
l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti
commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge,
in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407 , saranno
indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti
nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite
le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o
distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la
destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie
di loro competenza, provvederanno con legge nel termine
previsto dal comma precedente.
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18. Ordinanza-ingiunzione. - Entro il termine di trenta
giorni dalla data della contestazione o notificazione della
violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità
competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17
scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere
sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e
gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene
fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la
somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,
insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle
persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola
integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle
cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso
provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è
altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non
ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al
diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione di detto
provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14;
del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo
giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità
che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia
l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il
decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in
cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato
della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando
l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile
l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene
inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso
proposto avverso la stessa.
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19. Sequestro. - Quando si è proceduto a sequestro,
gli interessati possono, anche immediatamente, proporre
opposizione all'autorità indicata nel primo comma
dell'articolo 18, con atto esente da bollo.
Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza
motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua
proposizione. Se non è rigettata entro questo termine,
l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,
l'autorità competente può disporre la restituzione della
cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a
chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si
tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il
sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa
ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la
confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il
rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è
avvenuto il sequestro.
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20. Sanzioni amministrative accessorie. - L'autorità
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale
con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo
24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle
previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come
sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella
privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da
provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili
fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il
provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui
all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia
divenuto esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca
amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a
commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle
cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette
appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se
non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica
se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione
amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante
autorizzazione amministrativa.
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21. Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.
- Quando è accertata la violazione del primo comma
dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è
sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante
che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se
entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene
pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il
premio di assicurazione per almeno sei mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero
l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa
inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata
inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento
opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso
proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma
dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, è sempre disposta la confisca del veicolo .
Quando è accertata la violazione del secondo comma
dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre
disposta la sospensione della licenza per un periodo non
superiore a dieci giorni.
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22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. - Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che
dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre
opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata
commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è
allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non
abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede
il pretore adito.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le
comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei
suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di
procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga
diversamente con ordinanza inoppugnabile
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23. Giudizio di opposizione. - Il pretore, se il
ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma
dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza
ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa
l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al
ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli
atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o
notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono
notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel
caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità
che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma
dell'articolo 313 del codice di procedura civile. L'opponente
e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in
giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza
può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il
pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida
il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente
anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i
mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la
citazione di testimoni anche senza la formulazione di
capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza
alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la
sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la
precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario,
concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per
il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo
depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa
e imposta.
Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o
accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o
modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione
dovuta.
Il pretore ( ora Giudice di Pace ) accoglie l'opposizione ( ed
anche il ricorso immediato quando possibile ) quando
non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente.La sentenza è inappellabile ma è
ricorribile per cassazione.
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24. Connessione obiettiva con un reato. - Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato, e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato è pure competente a decidere
sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di
condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione
stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma
dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il
reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria,
dispone la notifica degli estremi della violazione
amministrativa agli obbligati per i quali essa non è
avvenuta.
Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura
ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il
pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione
deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su
richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di
ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei
propri interessi, spettano i diritti e le garanzie
riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore
d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso
decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del
giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del
reato e per difetto di una condizione di procedibilità.
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26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria. -
L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la
sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta
dell'interessato che si trovi in condizioni economiche
disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate
mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere
inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può
essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine
fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa,
l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della
sanzione in un'unica soluzione.
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27. Esecuzione forzata. - Salvo quanto disposto
nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme
dovute in base alle norme previste per la esazione delle
imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di
finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione
in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come
riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede
l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e
comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari
dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste
per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un
decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si
procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul
recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel
pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni
semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta
esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso
all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi
eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si
applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle
imposte dirette.
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28. Prescrizione. - Il diritto a riscuotere le somme
dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del
codice civile.
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