L' attività di somministrazione di alimenti e bevande
dopo
la
(Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 dicembre 2006, n. 34, s.o. n. 10)
PUBBLICI ESERCIZI, LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E PRIVATA
La legge regionale
21/2006, in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina
lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande,
ponendo a base il principio della libertà di iniziativa economica privata e
perseguendo le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, l’incremento dei livelli di concorrenza nel
settore, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la promozione di forme e stili di consumo responsabile;
c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza
dell’informazione sui prezzi e sulle condizioni del servizio, alla sicurezza e
alla qualità dei prodotti, alla salvaguardia della salute e alla qualificazione
dei consumi;
d) l’efficienza e la modernizzazione del settore della somministrazione di
alimenti e bevande, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla
capacità competitiva, anche al fine del contenimento dei prezzi e
dell’inflazione;
e) il pluralismo tra le diverse forme di esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, con particolare riguardo al ruolo delle piccole imprese;
f) lo sviluppo delle relazioni con i settori turistico, agricolo, artigianale e
della distribuzione commerciale, al fine di promuovere e sostenere azioni di
filiera finalizzate alla valorizzazione degli ambiti territoriali nonché alla
diffusione e alla conoscenza dei prodotti tipici regionali;
g) lo sviluppo di un sistema di formazione finalizzato alla valorizzazione del
lavoro in tutte le sue forme, all’incremento dei livelli di qualità nel
servizio, alla sicurezza alimentare ed all’aggiornamento costante dei titolari
degli esercizi di somministrazione e dei loro dipendenti;
h) la prevenzione del fenomeno dell’alcolismo soprattutto nei confronti dei
minori;
i) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con
particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e
degli accordi integrativi territoriali;
l) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della partecipazione
amministrativa come principali metodi di relazione e collaborazione tra gli enti
locali e le categorie economiche, anche ai fini della programmazione del
settore;
m) il monitoraggio costante del settore della somministrazione di alimenti e
bevande, la raccolta di dati relativi alla consistenza ed alle variazioni
quantitative e qualitative della rete, lo scambio e la collaborazione a tali
fini tra l’Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi, le
rappresentanze di settore e gli enti locali;
n) il giusto equilibrio tra gli obblighi di tutela dei contesti ambientali,
artistici ed architettonici e l’esigenza di occupazione di suolo pubblico per
le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare
riferimento alle piazze e alle vie dei centri storici ed ai centri commerciali
naturali, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali e salvaguardare
l’occupazione;
o) la salvaguardia dei locali storici;
p) il corretto equilibrio tra la necessità di sviluppo economico ed
occupazionale e quella di tutela dei cittadini con particolare riferimento alla
riduzione dell’inquinamento acustico.
La
presente legge regionale si applica allo svolgimento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione di quelle rientranti nel
campo di applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per
l’artigianato) e successive modifiche.
DEFINIZIONI
Si intende:
a) per somministrazione di alimenti e bevande:
- la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei
locali dell’esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico,
ivi comprese le aree pubbliche come definite dall’articolo 36 della l. r.
33/1999;
- l’organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande
rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui
invitate nel domicilio del consumatore stesso;
b) per domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i
locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo
svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;
c)
per esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione;
d)
per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a
livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di
confederazioni rappresentate nei consigli delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura (CCIAA);
e)
per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a
livello nazionale, le organizzazioni datoriali firmatarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
f)
per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore dei
pubblici esercizi firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
di categoria;
g)
per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
provinciale, le organizzazioni dei lavoratori del settore dei pubblici
esercizi le cui organizzazioni sindacali nazionali sono firmatarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
h)
per organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni dei
consumatori rappresentate in seno al Comitato regionale degli utenti e dei
consumatori (CRUC) istituito con la legge regionale 10 novembre 1992, n.44
(Norme per la tutela dell’utente e del consumatore);
i)
per autorizzazione stagionale, l’autorizzazione rilasciata per
un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi
e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell’anno
successivo a quello in cui ha inizio;
l)
per superficie di somministrazione, l’area destinata alla
vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione
dell’area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli
uffici ed ai servizi;
m)
per recidiva, la commissione della medesima violazione nell’arco
di centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e successive modifiche;
n)
per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di
pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore
di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre
aziende convenzionate in forma diretta o tramite l’opera di altro soggetto con
il quale abbia stipulato apposito contratto;
o)
per occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo
oneroso, da parte dell’ente proprietario, di aree pubbliche o private
sottoposte a servitù pubblica, contigue all’esercizio di somministrazione
concessionario, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti
e bevande.
COMPITI
DELLA REGIONE
Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione
consiliare competente, sono definiti gli indirizzi per la determinazione da
parte dei comuni dei criteri volti ad assicurare la migliore funzionalità
e produttività degli esercizi di somministrazione, a garantire uniformità e
coerenza al comparto ed a perseguire il più equilibrato rapporto tra domanda e
offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra domestico di alimenti,
alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle diverse
vocazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle socio-economiche,
ambientali, artistiche ed alle tradizioni locali. I suddetti indirizzi sono
soggetti a revisione tenuto conto, in particolare, del monitoraggio periodico
del settore e dell’analisi dei dati relativi alle variazioni della consistenza
strutturale e della domanda forniti dall’Osservatorio regionale nonché
delle esigenze di sviluppo del settore manifestate dalle amministrazioni locali
e dalle organizzazioni dei pubblici esercizi e dei consumatori.
Gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
a) previa acquisizione del parere dei rappresentanti regionali delle
organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale e le organizzazioni dei consumatori.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta, decorsi
inutilmente i quali si può prescindere dallo stesso.
COMPITI DEI COMUNI
I Comuni, nel
rispetto degli indirizzi regionali determinano i criteri per lo sviluppo
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande indicando, anche per
singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio di nuove
autorizzazioni, ivi comprese quelle a carattere stagionale, e di quelle relative
al trasferimento di sede, Nella determinazione dei criteri i comuni possono
utilizzare anche parametri numerici o indici di servizio.
L’eventuale ricorso a parametri numerici o indici di servizio non deve,
comunque, costituire ostacolo alla libera concorrenza tra gli operatori ed alla
diversificazione delle forme e delle modalità dell’offerta sul territorio,
con particolare riferimento all’evoluzione della domanda e delle esigenze ed
abitudini di consumo alimentare extra domestico.
In conformità al principio di differenziazione il Comune di Roma, in
considerazione dell’alta rilevanza artistico-monumentale, del crescente
livello dei flussi turistici e delle particolari caratteristiche demografiche e
strutturali, può determinare i criteri ed utilizzare gli indici o parametri
numerici anche in deroga agli indirizzi regionali, con particolare
riferimento alla città storica così come definita nel proprio piano regolatore
urbanistico.
I criteri comunali sono soggetti a revisione in base all’evoluzione del
settore, alle esigenze della domanda nonché allo sviluppo e alla qualificazione
del territorio e sono determinati:
a) previa acquisizione del parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
provinciale e le organizzazioni dei consumatori.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta, decorsi
inutilmente i quali si può prescindere dallo stesso.
ATTIVITA' ESCLUSE DAI CRITERI DEI COMUNI
Non
rientrano nei criteri dei Comuni le attività di somministrazione di
alimenti e bevande che vengono svolte:
a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo,
intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o
stagionale; l’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la
superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della
superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento
delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non
costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di
accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
b) in locali situati all’interno delle aree di servizio delle strade
extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di
somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi
regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
c) al domicilio del consumatore;
d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all’interno
degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro
ospiti;
e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli
alloggiati ed ai loro ospiti;
f) in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e
imprese pubbliche e private;
h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze
di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento
per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e
sostegno;
i) nei mezzi di trasporto pubblico;
l) in locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui
all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 33/1999 e successive
modifiche;
m) in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso;
n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente
destinati;
o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.
- Il Comune di Roma può far
rientrare nei criteri attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui
alla lettera a), nonché, limitatamente alle medie strutture di vendita, le
attività di cui alla lettera l) dello stesso comma.
REGOLAMENTI
Regionale: Con regolamento regionale sono dettate, nel rispetto
della potestà normativa dei comuni e sentiti i rappresentanti regionali
delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a
livello nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale e le organizzazioni dei consumatori, disposizioni attuative
della legge regionale 21/2006 ed integrative, con particolare riguardo agli
aspetti la cui disciplina è espressamente rinviata al regolamento stesso, nonché:
a) alle indicazioni generali cui devono conformarsi le aziende unità sanitarie
locali nelle attività di controllo nonché gli esercizi di somministrazione
qualora optino per l’adozione del sistema di analisi dei rischi e di controllo
dei punti critici HACCP (hazard analysis and critical control points);
b) ai criteri generali per l’adozione da parte dei comuni degli strumenti
normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle
concessioni di occupazione di suolo pubblico e per la fissazione dei relativi
canoni concessori;
c) agli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni degli orari di
apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e
danzanti congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande;
d) al contenuto essenziale dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione,
delle comunicazioni e della dichiarazione di inizio attività;
e) alle modalità di attuazione dei procedimenti di concertazione e di
partecipazione amministrativa ad ogni livello territoriale;
f) alle previsioni di salvaguardia per gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, con riferimento alle norme in materia di destinazione
d’uso e ai regolamenti urbanistici ed edilizi, nell’ambito di contesti
urbani di particolare pregio artistico ed architettonico.
Comunale: I comuni, con propri regolamenti, nel rispetto degli
istituti di concertazione e partecipazione amministrativa, disciplinano in
particolare:
a) le modalità di presentazione dell’istanza volta ad ottenere le
autorizzazioni, nonché le modalità relative al rilascio, alla sospensione ed
alla revoca delle autorizzazioni stesse;
b) le modalità per la comunicazione e per la dichiarazione di inizio attività
nonché per l’invio delle comunicazioni;
c) l’orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi
di somministrazione e l’orario di apertura dei locali che svolgono
attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla
somministrazione di alimenti e bevande;
d) l’utilizzo, da parte dei locali in cui si svolge attività di
somministrazione di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente idonei
strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza
senza immissione in atmosfera, e per la diminuzione dell’inquinamento
acustico, con particolare riferimento ai centri storici.
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
Lo
svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è
subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi , denominati
percorsi integrati assistiti (I percorsi integrati assistiti
consistono in azioni combinate di assistenza e consulenza in materie
tecnico-economiche attinenti all’attività di somministrazione e vendita di
alimenti e bevande, alla salute, alla sicurezza e all’informazione dei
consumatori, accompagnate contestualmente da una formazione volta a garantire
l’acquisizione di competenze sulla conservazione, trasformazione e
manipolazione di alimenti freschi e conservati) analoghi a quelli previsti
dall’articolo 5 della l. r. 33/1999, come da ultimo modificato dall’articolo
111 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, ovvero un corso professionale
per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da
un’altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere
in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equipollente legalmente
riconosciuto;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi
nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di
alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo
grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata
dall’iscrizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o, se
trattasi di socio di società a responsabilità limitata, aver prestato la
propria opera, per almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio, in
ambito aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge
11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modifiche, per
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla
sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.
Con il regolamento regionale sono stabiliti la durata e le materie dei percorsi
formativi indicati, i requisiti di accesso alle prove finali nonché le modalità
per la realizzazione dei percorsi stessi mediante affidamento in convenzione
alle associazioni del settore del commercio rappresentative a livello regionale,
che vi provvedono attraverso i centri di assistenza tecnica (CAT)
Il requisito dei percorsi integrati assistiti è valido anche ai fini
dell’attività commerciale nel settore alimentare.
Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti devono
essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente
delegata all’attività di somministrazione.
Ai cittadini membri degli Stati dell’Unione europea ed alle società
costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità
europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di
attività principale all’interno dell’Unione europea si applica quanto
previsto sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.
ESCLUSIONI DALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
Non
possono svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo
che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della
libertà personale superiore a tre anni;
b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al
libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi in stato
di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati
concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di
competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di
frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di
cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive
modifiche o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla
legge 31 maggio 1965, n.575 (Disposizioni contro la mafia) e successive
modifiche, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o
contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione.
- Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande dall’emanazione del decreto di chiusura
del fallimento.
- Nelle ipotesi previste alle lettere a), b), c) ed e), il divieto di svolgere
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche
altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le
disposizioni di esclusione si applicano:
a) ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
b) a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
c) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell’organo di
amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;
d) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell’organo di
amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche
consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di
cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;
e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate,
in caso di consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile;
f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in
caso di società di cui all’articolo 2508 del codice civile.
TIPOLOGIA DI ESERCIZI
Lo
svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell’unica tipologia di
esercizio di somministrazione.
Gli esercizi, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendita per asporto degli
alimenti e bevande somministrati.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel
rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di
destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione
degli incendi e, qualora trattasi di somministrazione al pubblico, di
sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo
livello relative al personale dipendente impiegato.
APERTURA, AMPLIAMENTO E TRASFERIMENTO DI SEDE DEGLI ESERCIZI
L’apertura ed il
trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad
autorizzazione del comune.
La richiesta di autorizzazione al trasferimento di sede dell’esercizio di
somministrazione può essere presentata solo nel caso in cui l’attività che
si trasferisce è già stata effettivamente avviata da almeno sessanta giorni.
L’autorizzazione è rilasciata previa istanza dell’interessato presentata con le modalità disciplinate dal regolamento comunale.
Nell’istanza, a
pena d’improcedibilità, deve essere indicato il locale nel quale si intende
esercitare l’attività di somministrazione.
Le istanze di
rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di
presentazione. Qualora, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza
per il rilascio dell’autorizzazione, attestata dal protocollo del comune, il
richiedente non riceve alcuna comunicazione, la domanda si intende accolta.
L’esame della domanda ed il rilascio dell’autorizzazione non sono
subordinati:
a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l’attività di
somministrazione;
b) alla presentazione preventiva del sistema HACCP e del certificato prevenzione
incendi se richiesto dalla legge;
c) all’indicazione dell’eventuale delegato in possesso dei requisiti.
L’autorizzazione è
rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai
locali in essa indicati.
L’autorizzazione abilita all’installazione ed all’uso di apparecchi
radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini,
nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Il Comune può stabilire, nell’ambito della disciplina regolamentare le
condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande in forma stagionale.
L’ampliamento dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande è soggetto a previa comunicazione al comune e può essere
effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
del comune stesso.
Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i
regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le
norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d’uso e alle
condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per
l’ampliamento strutturale.
Al fine di monitorare la consistenza della rete dei pubblici esercizi il Comune
trasmette copia dell’autorizzazione, entro trenta giorni dal rilascio, alla
CCIAA competente e comunica semestralmente all’Osservatorio regionale le
variazioni di consistenza della rete dei pubblici esercizi, con particolare
riferimento alle nuove aperture, alle cessazioni, ai subingressi ed alle
tipologie aziendali..
Le attività escluse dai criteri dei Comuni sono sottoposte a dichiarazione di
inizio di attività al comune. Per le attività di distributori automatici posti
in locali non a ciò esclusivamente destinati è sufficiente una mera
comunicazione al Comune. Relativamente alle attività i cui locali non aventi
accesso diretto dalla pubblica via situati all’interno degli alberghi,
relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti; in altri
complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai
loro ospiti;nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione
vigente, nonché agli stabilimenti balneari si applica la specifica
normativa regionale vigente in materia.
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l’autorizzazione ad uno o più soggetti per lo svolgimento temporaneo dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
L’autorizzazione
rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande da parte di suoi preposti da indicare al
momento della richiesta del titolo.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da
parte del soggetto richiedente dei requisiti professionali nonché
all’accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del
rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della
manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui
si svolge la manifestazione.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma
occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di
legge, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
AFFIDAMENTO ALLA GESTIONE DI REPARTI
Il
titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o
più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei
requisiti professionali, dandone comunicazione al comune.
Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al
reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di
lavoro.
Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione, risponde in
proprio dell’attività esercitata dal gestore.
Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con
l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.
SUBINGRESSO
Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di somministrazione è
soggetto a comunicazione, entro trenta giorni dall’avvenuto subingresso, al
comune in cui ha sede l’esercizio stesso e determina la reintestazione con
efficacia immediata dell’autorizzazione nei confronti del subentrante, a
condizione che sia provato l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia
in possesso dei requisiti professionali
Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda
proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, può
chiedere la reintestazione dell’autorizzazione, continuando a svolgere
l’attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti professionali,
entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in
comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa
di morte non intenda continuare l’attività e la ceda ad altri, il Comune
provvede alla reintestazione dell’autorizzazione a favore del subentrante.
SOSPENSIONE E
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
Le autorizzazioni
all’esercizio di somministrazione sono sospese:
a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici
giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti
eventualmente nei programmi di apertura per turno predisposti dal Comune ;
b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in
caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario stabiliti dal
Comune (limiti minimi e massimo e rispetto diritto riposo settimnale)
c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso
di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 16.
- Le autorizzazioni
all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:
a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro un anno dalla
data del rilascio dell’autorizzazione stessa o sospenda l’attività per un
periodo superiore a un anno;
b) quando il titolare dell’autorizzazione non risulti più in possesso dei
requisiti professionali;
c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle
norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
d) quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si
esercita l’attività e non venga richiesta, da parte del titolare,
l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi,
salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l’attività
secondo le modalità previste per il subingresso.
L’autorizzazione temporanea decade nei casi previsti dalle lettere b) e
c)
La proroga di cui alle precedenti lettere a) e d) non è concessa nel caso di
mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria o della
mancata adozione dell’apposito sistema HACCP, ovvero del mancato rilascio
delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di
ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione
edilizia dei locali.
PUBBLICITA' DEI PREZZI
I prezzi dei prodotti
destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico con le
seguenti modalità:
a) mediante esposizione, all’interno del locale, di apposita tabella in tutti
i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di
ristorazione;
b) mediante esposizione della tabella anche all’esterno del locale o comunque
in maniera tale che sia leggibile dall’esterno dello stesso, limitatamente
alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini.
Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fisso è
vietata l’applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le
bevande e quant’altro non sia compreso nell’offerta al pubblico ed
appositamente pubblicizzato nell’offerta medesima.
Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od
il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima
dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio con
modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al
pubblico. E’ inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il
coperto.
Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i
prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati,
mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i
prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente
visibile sui prodotti stessi.
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI
I Comuni, previo
parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni
sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle
organizzazioni dei consumatori, determinano l’orario minimo e massimo di
apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione nell’ambito
di una fascia oraria compresa tra un minimo di sei ore ed un massimo di diciotto
ore.
Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione,
compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di
beni e servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro il
limite minimo e massimo stabilito dal comune, che può differenziarlo in ragione
delle caratteristiche e specificità delle zone considerate, nel rispetto dei
contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello relativi al personale
dipendente impiegato, con particolare riguardo alla salvaguardia del diritto al
riposo settimanale contrattualmente sancito.
Gli
esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con
espressa indicazione nel cartello esposto al pubblico
I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare al
comune l’orario adottato e renderlo pubblico con l’esposizione di un
apposito cartello ben visibile.
Nell’ambito della fascia oraria i titolari degli esercizi di
somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia a condizione che
l’orario di attività non sia inferiore all’orario minimo stabilito dal
comune.
Il Comune, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio ed in
ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, o con riferimento
ad eventi di particolare rilievo per il territorio comunale, previo parere delle
organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali,
maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni
dei consumatori, può predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni
anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione. Gli
esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante esposizione, con
anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.
Le disposizioni di apertura, chiusura, riposo e di esposizione del cartello non
si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (al
domicilio del consumatore; in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica
via situati all’interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese
agli alloggiati ed ai loro ospiti; in altri complessi ricettivi,
relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti; in locali
situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e
marittime; nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni,
enti e imprese pubbliche e private; in scuole, ospedali, comunità religiose,
stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili
del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed
altre simili strutture di accoglienza e sostegno; nei mezzi di trasporto
pubblico; in locali situati all’interno delle strutture di vendita e
successive modifiche; in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso)
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali situati
all’interno delle strutture devono osservare gli orari di apertura e chiusura
delle strutture medesime.
Il Comune, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle
organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale,
nonché delle organizzazioni dei consumatori e nel rispetto degli indirizzi
definiti nel regolamento determina, altresì, la durata minima e massima
di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e
danzante congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.
Il Comune di Roma, nella determinazione degli orari di apertura e chiusura degli
esercizi di somministrazione, può derogare alla fascia oraria.
DISPOSIZIONE PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI
L’installazione
di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in
locali esclusivamente destinati a tale attività e all’uopo attrezzati è
soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione all’esercizio di
somministrazione.
È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
mediante distributori automatici.
SANZIONI PECUNIARIE
Attivita' senza Autorizzazioni o decadute o sospese
Chiunque svolga
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte
autorizzazioni, o quando queste siano decadute o sospese, ovvero violi ogni
altra disposizione della presente legge, salvo quanto previsto sotto
specificamente, è
soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 17 bis,
comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche.(Art.
17-bis comma 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75,
75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87,
101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da
quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.)
Pubblicità dei prezzi
Chiunque violi le disposizioni
inerenti la pubblicità dei prezzi (art.16
L.R.Lazio 21/2006; mediante esposizione, all’interno del locale, di apposita tabella in tutti
i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di
ristorazione; mediante esposizione della tabella anche all’esterno del locale o comunque
in maniera tale che sia leggibile dall’esterno dello stesso, limitatamente
alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini.
Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fisso è
vietata l’applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le
bevande e quant’altro non sia compreso nell’offerta al pubblico ed
appositamente pubblicizzato nell’offerta medesima.
Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od
il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima
dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio con
modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al
pubblico. E’ inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il
coperto.
Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i
prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati,
mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i
prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente
visibile sui prodotti stessi.)
Comunicazione all'Autorità
Nelle ipotesi sopra previste si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931 e successive modifiche.("Art. 17-ter - 1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore. 2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato. 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Art.
17-quater - 1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art.
221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o
impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione,
l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un
periodo non superiore a tre mesi. 2. La sanzione accessoria è disposta dal
giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva
della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689. 3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa
l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.")
Programmi di apertura per turno
Fermo restando quanto disposto per la sospensione dell'autorizzazione (articolo 15, comma 1, lettera a)), per il mancato rispetto dei programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione, il comune, in caso di recidiva, commina la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931 e successive modifiche
Limiti orario
Fermo restando quanto previsto per la sospensione dell'autorizzazione (articolo 15, comma 1, lettera b)), il comune, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all’articolo 17, comma 2, commina la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 del presente articolo.
Il comune provvede all’irrogazione e alla riscossione delle sanzioni di cui
al presente articolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Disapplicazione di norme statali
Dalla data di
entrata in vigore della legge regionale cessano di avere applicazione nella
Regione Lazio la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) e successive
modifiche e l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività
produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).
Disposizioni transitorie
Sono fatti salvi i
diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al registro esercenti il commercio
di cui all’articolo 1 della l. 426/1971 e successive modifiche.
Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale, sono
titolari di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e
dei regolamenti statali per l’esercizio di somministrazione hanno diritto ad
estendere la relativa attività previo aggiornamento dell’autorizzazione
sanitaria o adozione del sistema HACCP. Il comune provvede alla conversione
d’ufficio delle autorizzazioni senza obbligo di comunicazione da parte del
titolare.
Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991, attivate in uno
stesso locale, dalla data di entrata in vigore della presente legge si
considerano un unico titolo autorizzatorio.
Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991 non attivate
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
decadono.
I requisiti professionali si intendono
riconosciuti:
a) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
avanzato istanza di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui alla
l. 426/1971 e successive modifiche, per l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per
la gestione di impresa turistica, purché in possesso dei requisiti ai fini
dell’iscrizione stessa;
b) ai soggetti che abbiano frequentato con esito positivo il corso per
l’iscrizione al registro di cui alla lettera a).
6. Fino alla definizione degli indirizzi della Regione e
alla determinazione dei criteri dei comuni non possono
essere autorizzati nuovi esercizi di somministrazione, ad eccezione dei casi di
subingresso e di trasferimento di sede nonché di procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge relativi all’avvio di nuove attività di somministrazione di
alimenti e bevande, a subingresso o a trasferimento di sede, il comune provvede
in ogni caso al rilascio di un’unica tipologia autorizzatoria.
8. La Giunta regionale adotta la deliberazione e il
regolamento entro e non oltre novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Nelle more dell’adozione
dei suddetti atti regionali e dei criteri e regolamenti comunali continuano ad avere efficacia i provvedimenti comunali
adottati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 1998,
n. 475 (Criteri e parametri atti a determinare il numero di autorizzazioni
rilasciabili dai comuni nelle aree interessate in materia di pubblici esercizi),
nonché i provvedimenti comunali adottati per disciplinare gli orari di
svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.