Pagine professionali

Corso sul Commercio - LE FARMACIE

Nelle farmacie  possono essere venduti oltre naturalmente ai prodotti terapeutici (medicinali) anche quelli non terapeutici (sanitari e salutari).

La loro dispensazione è collegata alla concessione sanitaria ovvero all'autorizzazione commerciale connaturata o compatibile con l’esercizio della farmacia, che sono rilasciate ai titolari delle farmacie in funzione della tutela della salute pubblica che si vuole garantita loro tramite.

In questa prospettiva le farmacie  sono abilitate alla preparazione e/o alla dispensazione di medicinali e di ben individuati prodotti a questi complementari (nell’area farmaceutica e nell’area sanitaria e salutare) sulla scorta della (sola) concessione sanitaria all’esercizio della farmacia (articolo 1, Legge n. 475/68, già in relazione all’articolo 45, n.2, Legge n. 426/71 ora in relazione all’articolo 4, comma 2, lettera a), D.L.vo n. 114/98),mentre per la vendita di altri prodotti (dell’area sanitaria e salutare) devono ottenere il rilascio della (specifica) autorizzazione commerciale connessa alla tipologia di tali prodotti connaturati all’esercizio della farmacia e ricompresi nel settore merceologico riservato alle farmacie (articolo 24, L. n. 426/71, in relazione all’art. 56 comma 9 ed allegato 9, D.Min.ind. n. 375/88 operanti a norma dell’articolo 25, comma 1 e dell’articolo 26, comma 6, D.L.vo n. 114/98) ovvero compatibili (nell’ambito di una necessaria autoregolamentazione) con l’esercizio della farmacia e ricompresi nel settore merceologico alimentare e non alimentare (articolo 5 , D.L.vo n. 114/98).

Non a caso è stato individuato il contenuto di una tabella merceologica speciale concedibile (e dovuta) solo ai titolari di farmacia, ma non è stato escluso che agli stessi titolari possa essere non solo confermata tale autorizzazione commerciale a questa complementare, ma possa essere loro concessa ex novo l’autorizzazione al commercio di prodotti compresi in un altro settore merceologico, alimentare e non alimentare.

L’una e l’altra autorizzazione commerciale (riconducibili anche in un unico provvedimento) può essere ottenuta da ciascun titolare di farmacia per silenzio-assenso (previa comunicazione dell’inizio dell’attività) se la farmacia rientra tra gli “esercizi di vicinato” con superficie fino a 150 mq. e nei comuni fino a 10.000 abitanti e fino a 250 mq. nei comuni superiori a 10.000 abitanti: articolo 7, D.L.vo n.114/98 ovvero con provvedimento formale, se la farmacia rientra tra le “medie strutture” con superficie superiore ai 150 mq. e inferiore ai 1.500 mq. nei comuni sino a 10.000 abitanti e con superficie superiore ai 250 mq  e inferiore ai 2.500 mq. nei comuni superiori a 10.000 abitanti: articolo 8, D.L.vo n.114/98.

In relazione ai relativi provvedimenti amministrativi, ha accesso in farmacia, per essere qui dispensata/venduta, una diversificata tipologia di prodotti.

Sulla scorta della (sola) concessione sanitaria per l’esercizio farmaceutico (articolo 3, Legge n.362/1991 che viene rilasciata quando ne ricorrano le condizioni fissate ex legge (per assegnazione a concorso o per trasferimento), possono essere dispensati:

  • i prodotti farmaceutici a finalità terapeutica (articolo 4, comma 2 lettera a), D.L.vo n. 114/98) per uso umano o veterinario

  • i medicinali preconfezionati di origine industriale autorizzati all’immissione in commercio (specialità medicinali e medicinali generici) e i medicinali galenici (magistrali o multipli) allestiti in farmacia (articolo 1, D.L.vo 178/91);

  • i medicinali omeopatici (articolo 3, D.L.vo 185/95)

  • i prodotti di erboristeria medicinale (articolo 1, D.L.vo n.178/91), che sono tipici della riserva di legge (articolo 122, T.U. n. 1265/34) prevista in favore del farmacista che opera nelle farmacie;

  • i prodotti complementari ai prodotti farmaceutici - già individuati tra i prodotti affini ai medicinali (articolo 61, comma 2, D. Min. Ind. n. 375/88 abrogato dall'articolo 26, comma 6, D.L.vo n. 114/98) - che costituiscono una categoria il cui preciso contenuto rimane indeterminato, ma la cui dispensazione è collegata a una specifica autorizzazione sanitaria, come è per i fitofarmaci e i presidi sanitari (articolo 5, D.P.R. n. 1255/68) i diagnostici non sistemici e i prodotti medicati per uso veterinario (articolo 3, D.L.vo n. 119/92) ovvero la cui dispensazione è connessa a una loro erogazione per conto delle strutture del SSN (art. 8, comma 2 lettera a), D.L.vo n. 502/92 come modificato dall'art. 9, D.L.vo n. 517/93), come è per i prodotti dietetici classificati come alimenti (allegato 1, D.L.vo n. 111/92);

  • i presidi medico-chirurgici (art. 4, comma 2, lettera a), D.L.vo n. 114/98 in relazione al D.P.R. n. 128/86), nella cui categoria possono essere classificati alcuni articoli sanitari differenziati da quelli comuni;

  • dispositivi medici (art. 4, comma 2, lettera a), D.L.vo n. 114/98 in relazione al D.L.vo n. 46/97), nella cui categoria possono essere compresi altri articoli sanitari differenziati da quelli comuni la cui dispensazione non richiede il rilascio di una specifica autorizzazione commerciale (art. 4, comma 2 lettera a), D.L.vo n. 114/98.

Sulla scorta di una "generica" autorizzazione commerciale (art. 26, L. n. 426/1971 in relazione all'articolo 54, comma 9 e allegato 9, D. Min. Ind. n. 375/88, operanti a norma dell'art. 25, comma 1 e dell'art. 26, comma 6, D.L.vo n.114/98) che non può essere negata per la valenza di tali prodotti connaturati all'esercizio della farmacia, possono essere venduti:

  • prodotti di cui alla Tabella merceologica speciale per i titolari di farmacia (allegato 9, D. Min. Ind. n. 375/88 operante a norma dell'art. 25, comma 1 e dell'art. 26, comma 6, D.L.vo n.114/98)

  • gli alimenti dietetici o destinati a un'alimentazione particolare,

  • i prodotti igienici,

  • gli articoli di puericoltura,

  • gli articoli sanitari,

  • i prodotti cosmetici,

  • i liquori e i pastigliaggi medicati,

  • i prodotti chimico-farmaceutici (art. 56, comma 9 e allegato 9, D. Min. Ind. n. 375/88 operanti a norma dell'art. 25, comma 1 e dell'art. 26, comma 6, D.L.vo n.114/98).

Sulla scorta di una specifica autorizzazione commerciale (art. 5, D.L.vo n. 114/98), il cui rilascio è soggetto alla valutazione discrezionale delle esigenze dell'utenza e della pianificazione commerciale, che vincolano anche il contenuto del relativo provvedimento nonché, per quanto riguarda il settore merceologico alimentare, al possesso dei prescritti requisiti professionali e all'iscrizione del titolare o del preposto alle vendite nel Registro degli Esercenti il Commercio: R.E.C. (art. 5, D.L.vo n. 114/98) possono essere venduti:

  • prodotti di altro genere dei settori merceologici,

  • alimentare e non alimentare (art. 5, D.L.vo, n.114/98) compatibili (nell'ambito di una necessaria autoregolamentazione) con l'esercizio della farmacia.

In sintesi: ciascun titolare della concessione sanitaria per l'esercizio della farmacia nell'area salute può richiedere e ottenere, con provvedimento espresso o per tacito consenso (art. 7, D.L.vo n. 114/98) il rilascio delle due autorizzazioni commerciali per l'esercizio dell'attività nell'area del sanitario e salutare: l'una dovuta e l'altra discrezionale.

Riepilogo dei prodotti: 

A) nell'area terapeutica (concessione sanitaria)  
  I Prodotti farmaceutici a finalità terapeutica  
  - specialità medicinali soggette a prescrizione medica (R.M. - R.R - R.N.R. - R.M.S. - R.L.)  
  - specialità medicinali non soggette a prescrizione medica (S.O.P. - F.C.)  
  - specialità medicinali di automedicazione (S.O.P. - O.T.C. rectius F.A.)  
  - sieri e vaccini, radiofarmaci ed emoderivati  
  - specialità medicinali odontoiatriche  
  - specialità medicinali veterinarie  
  - galenici industriali (medicinali preconfezionati senza denominazione)  
  - medicinali generici  
  - medicinali galenici (individuali e multipli) allestiti in farmacia)  
  - medicinali omeopatici per uso umano e per uso veterinario  
  - prodotti e preparazioni fitoterapiche (erboristeria medicinale)  
B) nell'area sanitaria-salutare (concessione sanitaria-autorizzazione commerciale)  
  II Prodotti complementari ai prodotti farmaceutici  
  - acque minerali  
  - diagnostici non sistemici  
  - prodotti fitosanitari  
  - prodotti medicati per uso veterinario  
  - alimenti speciali e prodotti sanitari (erogati dal S.S.N.)  
  III Presidi medico-chirurgici (presidi chimici e biocidi)  
  IV Dispositivi medici e diagnostici in vitro  
C) nell'area salutare (autorizzazioni commerciali)  
  V Prodotti connaturati all'esercizio della farmacia  
    (tabella merceologica speciale)  
  - alimenti destinati a una alimentazione particolare (non erogati dal S.S.N.)  
  · integratori alimentari  
    dietetici o di regime  
    alimenti speciali: per lattanti, di proseguimento, per la prima infanzia
  - prodotti e preparazioni di erboristeria salutare  
  - edulcoranti sintetici  
  - liquori e pastigliaggi medicati  
  - prodotti igienici  
  - articoli di puericoltura  
  - articoli sanitari (comuni)  
  - prodotti cosmetici  
  - prodotti chimici per la farmacia  
  VI Prodotti di altro genere alimentare e non alimentare compatibili con l'esercizio della farmacia  
    (tabella merceologica eventuale)  
  - alimenti comuni  
  - eccetera

 

Attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica al di fuori delle farmacie

Ai sensi della legge 248/2006, gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo.  La vendita e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.