Corso sul Commercio - LE FARMACIE
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Nelle farmacie possono essere venduti oltre naturalmente ai prodotti terapeutici (medicinali) anche quelli non terapeutici (sanitari e salutari). La loro dispensazione è collegata alla concessione sanitaria ovvero all'autorizzazione commerciale connaturata o compatibile con l’esercizio della farmacia, che sono rilasciate ai titolari delle farmacie in funzione della tutela della salute pubblica che si vuole garantita loro tramite. In questa prospettiva le farmacie sono abilitate alla preparazione e/o alla dispensazione di medicinali e di ben individuati prodotti a questi complementari (nell’area farmaceutica e nell’area sanitaria e salutare) sulla scorta della (sola) concessione sanitaria all’esercizio della farmacia (articolo 1, Legge n. 475/68, già in relazione all’articolo 45, n.2, Legge n. 426/71 ora in relazione all’articolo 4, comma 2, lettera a), D.L.vo n. 114/98),mentre per la vendita di altri prodotti (dell’area sanitaria e salutare) devono ottenere il rilascio della (specifica) autorizzazione commerciale connessa alla tipologia di tali prodotti connaturati all’esercizio della farmacia e ricompresi nel settore merceologico riservato alle farmacie (articolo 24, L. n. 426/71, in relazione all’art. 56 comma 9 ed allegato 9, D.Min.ind. n. 375/88 operanti a norma dell’articolo 25, comma 1 e dell’articolo 26, comma 6, D.L.vo n. 114/98) ovvero compatibili (nell’ambito di una necessaria autoregolamentazione) con l’esercizio della farmacia e ricompresi nel settore merceologico alimentare e non alimentare (articolo 5 , D.L.vo n. 114/98). Non a caso è stato individuato il contenuto di una tabella merceologica speciale concedibile (e dovuta) solo ai titolari di farmacia, ma non è stato escluso che agli stessi titolari possa essere non solo confermata tale autorizzazione commerciale a questa complementare, ma possa essere loro concessa ex novo l’autorizzazione al commercio di prodotti compresi in un altro settore merceologico, alimentare e non alimentare. L’una
e l’altra autorizzazione commerciale (riconducibili anche in un unico
provvedimento) può essere ottenuta da ciascun titolare di farmacia per
silenzio-assenso (previa comunicazione dell’inizio dell’attività)
se la farmacia rientra tra gli “esercizi di vicinato” con superficie
fino a 150 mq. e nei comuni fino a 10.000 abitanti e fino a 250 mq. nei
comuni superiori a 10.000 abitanti: articolo 7, D.L.vo n.114/98 ovvero
con provvedimento formale, se la farmacia rientra tra le “medie
strutture” con superficie superiore ai 150 mq. e inferiore ai 1.500
mq. nei comuni sino a 10.000 abitanti e con superficie superiore ai 250
mq e inferiore ai 2.500 mq.
nei comuni superiori a 10.000 abitanti: articolo 8, D.L.vo n.114/98. In
relazione ai relativi provvedimenti amministrativi, ha accesso in
farmacia, per essere qui dispensata/venduta, una diversificata tipologia
di prodotti. Sulla
scorta della (sola) concessione sanitaria per l’esercizio farmaceutico
(articolo 3, Legge n.362/1991 che viene rilasciata quando ne ricorrano
le condizioni fissate ex legge (per assegnazione a concorso o per
trasferimento), possono essere dispensati:
Sulla scorta di una "generica" autorizzazione commerciale (art. 26, L. n. 426/1971 in relazione all'articolo 54, comma 9 e allegato 9, D. Min. Ind. n. 375/88, operanti a norma dell'art. 25, comma 1 e dell'art. 26, comma 6, D.L.vo n.114/98) che non può essere negata per la valenza di tali prodotti connaturati all'esercizio della farmacia, possono essere venduti:
Sulla scorta di una specifica autorizzazione commerciale (art. 5, D.L.vo n. 114/98), il cui rilascio è soggetto alla valutazione discrezionale delle esigenze dell'utenza e della pianificazione commerciale, che vincolano anche il contenuto del relativo provvedimento nonché, per quanto riguarda il settore merceologico alimentare, al possesso dei prescritti requisiti professionali e all'iscrizione del titolare o del preposto alle vendite nel Registro degli Esercenti il Commercio: R.E.C. (art. 5, D.L.vo n. 114/98) possono essere venduti:
In sintesi: ciascun titolare della concessione sanitaria per l'esercizio della farmacia nell'area salute può richiedere e ottenere, con provvedimento espresso o per tacito consenso (art. 7, D.L.vo n. 114/98) il rilascio delle due autorizzazioni commerciali per l'esercizio dell'attività nell'area del sanitario e salutare: l'una dovuta e l'altra discrezionale. Riepilogo dei prodotti:
Attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica al di fuori delle farmacie Ai sensi della legge 248/2006, gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. La vendita e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
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