Pagine professionali

CORSO SUL COMMERCIO

(a cura di Alessandro Marchetti)

agg.to al gennaio 2007

 

L’ATTIVITA’ DI VENDITA PUO’ ESSERE ESERCITATA IN DUE MODI:

DECRETO LEGISLATIVO 114/1998

 -         COMMERCIO ALL’INGROSSO

Acquisto di merci in nome e per conto proprio e rivendita ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali (artigiani, ristoranti, comunità, industrie)

o       non occorre autorizzazione o comunicazione al comune

o     Legge 248/2006: Non occorre piu' l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;

o       E’ vietato, sebbene si tratti di un divieto non sanzionato dalla legge nazionale, svolgere attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio nello stesso locale, salvo deroghe previste dalle leggi regionali, eventuali diritti acquisiti prima del Dlvo 114/1998 (la legge 426/1971, prevedeva una deroga per alcuni prodotti, quali ad esempio materiale elettrico, colori, vernici,…)

 

-         COMMERCIO AL DETTAGLIO

Acquisto di merci in nome e per conto proprio e rivendita su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

- Il Commercio al dettaglio viene svolto in forma ordinaria:

o       su aree private in sede fissa tramite:

Attività

Superficie di vendita (area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili. Non quindi magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi)

Comuni

con popolazione

DESCRIZIONE

ESERCIZI DI VICINATO

< 150 mq

< 250 mq

< 10.000

> 10.000

L’apertura, il trasferimento, l’ampliamento sono soggetti a PREVENTIVA COMUNICAZIONE  all’Ente Locale su un modulo predisposto dove viene dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali, di aver rispettato i regolamenti locali, i/il settore merceologico, l’ubicazione, la superficie di vendita.

L’attività può essere iniziata solo 30 giorni dopo dalla data di ricevimento del Comune.

La vendita di prodotti di gastronomia per il consumo immediato è concessa purché non vi siano tavoli e sedie. (Ai sensi della legge 248/2006  è stato eliminato il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie)

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Da 150 a 1500 mq

Da 1500 a 2500 mq

< 10.000

> 10.000

L’apertura, il trasferimento, l’ampliamento sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE rilasciata dal Comune competente dietro presentazione della domanda su apposito modulo.  L’autorizzazione è sottoposta alla disciplina del silenzio assenso (Legge 241/1990) trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda.

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Superfici superiori alle medie strutture di vendita

per medie e grandi strutture di vendita le regioni individuano le aree da destinare agli insediamen-ti commerciali

L’apertura, il trasferimento, l’ampliamento sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE rilasciata dal Comune competente dietro presentazione della domanda su apposito modulo.  L’autorizzazione è sottoposta alla disciplina del silenzio assenso (Legge 241/1990) trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda. L’autorizzazione viene sottoposta ad una conferenza dei servizi alla presenza di un rappresentate regionale, provinciale e comunale. Alle riunioni partecipano rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli imprenditori, senza diritto di voto. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al voto favorevole del rappresentante della regione.

La regione adotta norme sul procedimento concernenti le domande.

CENTRI COMMERCIALI

Medie e grandi strutture di vendita dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con la relativa gestione unitaria del centro e dei servizi.

 

Anche uno solo dei promotori del Centro commerciale presenta la domanda di attivazione secondo la procedura delle Grandi strutture di vendita (ma non sono richiesti requisiti morali e professionali).

Il Comune rilascerà l’autorizzazione ai singoli esercizi commerciali secondo le regole suindicate.

q       su aree pubbliche (o private a disponibilità però dell’ente locale):

§         su posteggi dati in concessione per 10 anni;

§         su area in forma itinerante;

 

-         Il Commercio al dettaglio viene svolto anche in forme speciali di vendita:

q       negli spacci interni, si rivolge solo a specifici utenti (dipendenti di aziende, circoli privati, soci, …)

q       per mezzo di apparecchi automatici;

q       per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

q       presso il domicilio dei consumatori

 

LE SUDDETTE NORMATIVE NON SI APPLICANO:

-         FARMACISTI, per queste figure è prevista una tabella speciale

-         GENERI DI MONOPOLIO

-         ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI

-         PRODUTTORI AGRICOLI

-         VENDITE DI CARBURANTI E DI OLII MINERALI, è prevista una tabella speciale (DM 375/1988), inoltre i soggetti titolati della licenza rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza possono (Legge 496/1999) porre in vendita i prodotti relativi al settore alimentare e non (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie)

-         ARTIGIANI  O INDUSTRIALI (x vendita di prodotti propri in locali di produzione o adiacenti)

-         PESCATORI, CACCIATORI di prodotti provenienti dall’esercizio della loro attività

-         A CHI VENDE O ESPONE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

-         VENDITA DI BENI DEL FALLIMENTO

-         VENDITA DURANTE LE FIERE CAMPIONARIE E LE MOSTRE di prodotti riguardanti l’oggetto della manifestazione non oltre lo svolgimento delle stesse

-         ENTI PUBBLICI o persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali di pubblicazioni o altro materiale informativo

 

 Commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale o professionale. (Dlvo 84/2000)

 Consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale o professionale. (Dlvo 84/2000)

 

I SETTORI MERCEOLOGICI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI SONO:

     -         ALIMENTARE

    -         NON ALIMENTARE

 

Un commerciante puo’ chiedere di essere autorizzato a  vendere prodotti alimentari e non, oppure prodotti di un solo settore merceologico, in quest’ultimo caso non può vendere prodotti dell’altro settore non autorizzato. 

Ai sensi della Legge 248/2006 non sono più limiti o prescrizioni:

     b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

     c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare. 

PER ESERCITARE L’ATTIVITA’ COMMERCIALE ALL’INGROSSO, AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE O PUBBLICHE E NELLE FORME SPECIALI DI VENDITA OCCORRE POSSEDERE REQUISITI:

-         MORALI (coloro che NON hanno riportato condanne penali riferiti a taluni  tipi di reati) 

-         PROFESSIONALI (aver seguito corsi professionali o alcuni tipi di esperienze lavorative nell’attività di vendita). SONO RICHIESTI OBBLIGATORIAMENTE SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE

Ai sensi della Legge 248/2006 non sono più limiti o prescrizioni:

    a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;

Attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica al di fuori delle farmacie

Ai sensi della legge 248/2006, gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo.  La vendita e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

 

IL SUBINGRESSO

trasferimento di gestione o della proprieta’ , e’ soggetto a comunicazione al Comune, l’inizio attività è immediata. Il subentrante deve dichiarare i requisiti morali e/o professionali

 

        LA GESTIONE DI REPARTO

Il titolare di un esercizio commerciale può affidare in gestione un reparto posto all’interno dell’esercizio commerciale, purchè l’altro soggetto sia in possesso dei requisiti morali e/o professionali prescritti, li gestisca in proprio e abbia inviato la comunicazione al Comune

 

 GLI ORARI DI VENDITA

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei criteri emanati dai Comuni,sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Il Comune, sentite le citate organizzazioni rappresentative, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

Nei Comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura

Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco.

Le regioni, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura.

Gli orari stabiliti dal Sindaco non si applicano:

alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi,ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali;alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette,videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e alle sale cinematografiche.

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo.

I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

  

IL PREZZO (Dlvo 84/2000)

       -         Prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unita' di prodotto o per una determinata quantita' del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;

-         Prezzo per unita' di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantita' di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unita' di quantita' diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

-         Prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla presenza del consumatore; va indicato soltanto il prezzo per unita' di misura.

-         Prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo' essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprieta';

-         Prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

-         Prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;

 

           LA PUBBLICITA’ DEI PREZZI

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

I prodotti oltre alla indicazione del prezzo di vendita devono contenere l'indicazione del prezzo per unita' di misura, che però non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita.

Sono esclusi dall’indicazione dei prezzi: i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico; i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande; i prodotti offerti nelle vendite all'asta; gli oggetti d'arte e d'antiquariato.

  

LE VENDITE STRAORDINARIE

Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento,la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

 

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di vendere in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

a)        cessazione dell'attività commerciale,

b)        cessione dell'azienda,trasferimento dell'azienda in altro locale,

c)        trasformazione o rinnovo dei locali

possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

 

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

 

Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

 Ai sensi della Legge 248/2006 non sono più limiti o prescrizioni all'attività commerciale:

   a) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

   b) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

 

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell' I.V.A. e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

 

LE FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

 

Spacci interni

La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati,di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione

Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali e professionali della persona preposta alla gestione dello spaccio,il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico,l'ubicazione e la superficie di vendita.

 

Apparecchi automatici

La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e professionali, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e/ professionali e il settore merceologico.

Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal Dlvo 114/1998 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni a tutela dei consumatori  (Dlvo 59/1992) in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

 

VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI

La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali e/o professionali e il settore merceologico.
Incaricato: Il soggetto che effettua la comunicazione al Comune per le vendite presso il domicilio dei consumatori, che intenda avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali

Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
Alle vendite si applicano altresì le disposizioni di tutela del consumatore (Dlvo 50/1992) in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

PROPAGANDA A FINI COMMERCIALI

L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento previsto per le vendita effettuata presso il domicilio del consumatore


COMMERCIO ELETTRONICO

E’ lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica riferite a :

q       commercializzazione di beni e servizi;

q       distribuzione on-line di contenuti digitali;

q       effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa;

q       procedure di tipo transattivi delle P.A. (apalti pubblici per via elettronica).

-         Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in attuazione della direttiva 2000/31/CE ha regolato taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico

-         L'accesso all'attività' di un prestatore di un servizio della societa' dell'informazione (ovvero la persona fisica o giuridica che presta un servizio della societa' dell'informazione)  e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente. Nonostante ciò vi è parte della dottrina che ritiene invece necessaria la comunicazione al Comune quando è svolta nei confronti del consumatore finale (vendita diretta) ed è quindi considerata assoggettabile alla normativa per la vendita tramite corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione. Ne restano comunque esclusi commercio all’ingrosso, intermediari e agenti di affari, commercio elettronico occasionale. (fatte salvo le norme che regolano le professioni al di fuori del commercio on.line)

-         Il commerciante che vuole effettuare sia vendita al dettaglio che all’ingrosso può mantenere un solo sito, ma deve tenere distinte le due aree web di vendita.

 

VENDITE A DISTANZA

(Dlvo 50/1992; Dlvo 185/99)

Le vendite a distanza (per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione) sono regolate da due decreti che hanno recepito altrettante direttive europee. In attesa di un testo unico sulla materia si applicano le condizioni più favorevoli ai consumatori :

-         Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 regola i contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

-         Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 si occupa della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Si intende per:

ü      contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

ü      consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività' professionale eventualmente svolta;

ü      fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;

ü      tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti: stampati con o senza indirizzo; lettera circolare; pubblicita' stampa con buono d'ordine; catalogo; telefono con intervento di un operatore; telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext); radio; videotelefono (telefono con immagine); teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto; posta elettronica; fax; televisore, (teleacquisto, televendita).

ü      operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a distanza.

Le norme di tutela per il consumatore si applicano ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

q       durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;

q       durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;

q       in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;

q       per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale

Sono esclusi:

q       i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;

q       i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

q       i contratti di assicurazione;

q       i contratti relativi ai valori mobiliari;

q       i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo con indicazione della relativa causale.

Si applicano comunque le disposizioni sulla tutela del consumatore nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.

Informativa al Consumatore: Prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni, per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni prima od al momento della esecuzione del contratto
a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;
g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica

Diritto di recesso: Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:

-         per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi informativi o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

-         per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi informativi, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo' esercitare il diritto di recesso per i contratti:

-         di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni;

-         di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare;

-         di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

-         di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

-         di fornitura di giornali, periodici e riviste;

-         di servizi di scommesse e lotterie

-         ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

-         ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalita' ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non puo' comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.

Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.

Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente, il fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.

E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.

L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.

Tecniche di comunicazione a distanza, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal decreto legislativo 185/1999

 

LE VENDITE NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE

Nelle sale cinematografiche possono essere venduti o somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo, i seguenti prodotti:

a) stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale;

b) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione;

c) dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivati da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari; pastigliaggi;

d) bevande.

La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori e comunque devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi previste dalle leggi.

 

LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

ü      punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione (secondo gli indirizzi emanati dalla regione), sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

ü      punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

ü      le rivendite di generi di monopolio;

ü      le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;

ü      i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

ü      le strutture di vendita con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

ü      gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

ü      gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

 

Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densita' della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entita' delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonche' dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

 

Non e' necessaria alcuna autorizzazione:

a)      per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b)      per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c)      per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d)      per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e)      per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f)        per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g)      per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

 

Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parita' di trattamento alle diverse testate.

I punti vendita non esclusivi assicurano parita' di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalita':

a)        il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b)        le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c)        i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d)        e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

 

 I PANIFICI (Legge 248/2006)

L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio 

La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

E' comunque consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sarà emanato (entro dodici mesi dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) per disciplinare:

    a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

    b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

    c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE:

-         PECUNARIE

q       Chiunque viola le disposizioni previste per l’apertura di esercizi commerciali in forma ordinaria e in forme speciali di vendita è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 5.164 euro;

q       Chiunque viola le disposizioni inerenti: Orario di apertura e di chiusura; Pubblicità nei prezzi e vendite straordinarie; mancata comunicazione al comune competente per territorio del trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00

-         ACCESSORIE

q       Sospensione della attività di vendita: In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

q       L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

§         non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

§         sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

§         non risulta più provvisto dei requisiti morali;

§         nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

q       Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

§         sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

§         non risulta più provvisto dei requisiti morali;

§         nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

§         In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

L'autorità competente ad adottare le sanzioni  e a ricevere scritti difensivi è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.

Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento

L’Autorità competente a ricevere l’opposizione all’ordinanza ingiunzione (in caso di mancato pagamento) è il Giudice di Pace

.  

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

 Commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

Posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

Mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

Fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

Presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

Presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

 

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a)       su posteggi dati in concessione per dieci anni; 

a.       L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

b.      I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

b)      su qualsiasi area purché in forma itinerante.  

a.       L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Questa autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

 

Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.


    Nella domanda l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali; il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

FIERE:    L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

PRODOTTI ALIMENTARI: L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
AREE DEMANIALI MARITTIME: L'esercizio del commercio disciplinato nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
AEROPORTI, STAZIONI, AUTOSTRADE: Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
COMPITI DELLE REGIONI E DEI COMUNI:

-         Le Regioni stabiliscono le norme relative alle modalità di esercizio del commercio nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi; gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi; i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.
- Il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere. Nella deliberazione comunale vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
   Questa normativa non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
   E’ vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti;  di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

 

IL SUBINGRESSO

Trasferimento di gestione,  e’ soggetto ad autorizzazione del Comune.

 

GLI ORARI

Sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza (in caso di violazione si applica la normativa sulle violazioni delle ordinanze sindacali, l’art. 7 bis della legge 267/2000 cosiddetto TUEL)

 

 SANZIONI AMMINISTRATIVE

-         PECUNARIE

q       Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di euro 5164,00.

q       Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00

 

-         ACCESSORIE

q       La confisca delle attrezzature e della merce (senza la prescritta autorizzazione)

q       In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

q       L'autorizzazione è revocata:

§         nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

§         nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

§         nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali.

 

-         L'autorità competente ad adottare le sanzioni e a ricevere scritti difensivi è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

 

-         L’Autorità competente per opposizione all’ordinanza ingiunzione è il Giudice di Pace.

  

GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

(Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 )

 

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali: sono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Attività connesse: le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.

Le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi si considerano imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' suindicate, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. (articolo 2135 del codice civile)

E’ imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. (art. 1 Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

 

 

 

 

Esercizio dell'attivita' di vendita

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Tutta la disciplina amministrativa suindicata si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli (Dlvo 99/2004)

Alla vendita diretta degli imprenditori agricoli continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a euro 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero a euro 1.032.913,80 per le societa', si applicano invece le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

 

SANZIONI

Il Dlvo 228/2001 non prevede sanzioni da applicare nell’ipotesi di vendita effettuata senza aver presentato la prescritta comunicazione.

La disciplina generale del commercio non si applica ai produttori agricoli, singoli o associati, nei casi di vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, salvo le disposizioni concernenti la concessione dei posteggi e le soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.

Parte della dottrina ritiene che se l’imprenditore non rispetta le disposizioni indicate dal Dlvo 228/2001 vada allora applicato il Dlvo 114/1998.

 

 

GLI ARTIGIANI

(Legge 483/1985)

 

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Impresa Artigiana E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa (e previo rilascio dell’autorizzazione di cui alla legge 287/1991).

E' altresì artigiana l'impresa che è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa.

Tutte le imprese artigiane sono tenute ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli artigiani, quando pongono in vendita i loro prodotti, sono soggetti alla disciplina del Dl.vo 84/2000 in materia di prezzi per unità di misura.

 

LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Fonti:

Le disposizioni statali che disciplinano la somministrazione di alimenti e bevande sono contenute nella legge 25 agosto 1991, n. 287. Il regolamento attuativo di questa legge non è mai stato approvato.

La Corte Costituzionale ha stabilito con la sentenza 206 del 6 giugno 2001 che in materia di somministrazione di alimenti e bevande il potere di emanare norme attuative appartiene alle regioni ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

In attesa di regolamentazioni regionali continua ad applicarsi la legge 287/1991.

Nella Regione Lazio la legge 287/1991 è stata disapplicata dalla L.R. 29 Novembre 2006, n. 21. (VEDI A PARTE, IL RELATIVO CORSO)

 

La somministrazione di alimenti e bevande

Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati, ivi compresa quella effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

Requisiti: L'esercizio delle attività in questione e' subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio e al rilascio dell'autorizzazione.

 

Le Autorizzazioni

L'apertura e il trasferimento di sede (non dunque l’ampliamento della superficie) degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione comunale competente

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, e' automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni.

I comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

Criteri e Parametri per il rilascio delle autorizzazioni: Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

            Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri regionale, sentita la commissione competente comunale (non obbligatoria nei comuni sopra i 10 mila abitanti, obbligatoria nei comuni sotto i 10 mila abitanti, che però è di livello provinciale), stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

I limiti numerici determinati non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

a)      al domicilio del consumatore;

b)      negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c)      negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d)      negli esercizi in cui sia prevalente l’attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

e)      nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f)        esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g)       in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h)      nei mezzi di trasporto pubblico.

Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Le autorizzazioni stagionali e temporanee non sono previste dalla legge 287/1991, ma ciò non significa siano vietate.

 

Le autorizzazioni temporanee (Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"). Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

 

Subingresso: Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro degli esercenti.

 

LA REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione e' revocata:

a)       qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b)      qualora il titolare dell'autorizzazione non sia piu' iscritto nel registro degli esercenti;

c)       qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno

 

LA SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE

Per fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza (prefetto e questore) adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non può avere durata superiore a quindici giorni; e' fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

A questo proposito vi sono pareri della giurisprudenza amministrativa discordi, taluni ritengono debba essere il Sindaco e non il Questore a sospendere l’autorizzazione, altri invece ritengono possano essere indifferentemente entrambe le figure istituzionali.

 

TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI:

Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a)      esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b)      esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c)      esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d)      esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

 

Limitazione alla somministrazione di bevande alcoliche:

Secondo la legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”:

-         per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol

-         per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

(L. 287/1991) La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente (non obbligatoria nei comuni sopra i 10 mila abitanti, obbligatoria nei comuni sotto i 10 mila abitanti, che però è di livello provinciale), può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.

(Artt. 689-691 Codice Penale) E’ vietato e punito penalmente:

-         per un esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, somministrare, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata  La condanna importa la sospensione dall’esercizio.

-         somministrare bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza. Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio 

(L. 125/2001): Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi (individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanita') e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. La violazione è punita da una sanzione amministrativa (art. 15).

E' inoltre vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6. La violazione e' punita con una sanzione amministrativa (art. 14).

(Art. 176 Reg. TULPS - R.D. 635/1940) Non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ed a litri 0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo

(Articolo 181 Reg. TULPS -R.D. 635/1940) Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora (art. 221- e 221 bis Tulps, la violazione prevede una sanzione amministrativa)

 

Vendita di alimenti e bevande da asporto: Gli esercizi suindicati hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonche', per quanto riguarda gli esercizi di cui alla suindicato lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla medesima lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita e' sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

Negli esercizi suddetti il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino), e vengano osservate le norme della medesima.

E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione.

 

   Ai sensi della Legge 248/2006 non sono più limiti o prescrizioni:

 f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

 

LA SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI

(D.M. (Interni) 17 dicembre 1992, n. 564)
Sorvegliabilità esterna:
I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Caratteristiche delle vie d'accesso: Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno

Sorvegliabilità interna: Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Circoli privati: I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Applicazione ai locali già autorizzati prima del dicembre 1992: I locali per i quali era già autorizzata  al dicembre 1992 la somministrazione di alimenti e bevande, dovevano essere resi conformi entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno.
Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

 

GLI ORARI

Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonche' le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

Turni estivi: Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonche' le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

La chiusura settimanale: (L. 425/1971) Gli esercizi di caffè, bar latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie, sale da gioco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo turni predisposti annualmente

Secondo parte della dottrina la norma della legge 425/1971 non è più applicabile dopo l’entrata in vigore della legge 287/1991 e che pertanto gli esercizi pubblici avrebbero la facoltà e non l’obbligo di restare chiusi.

 

 ALTRI DIVIETI:

 

Art. 101 TULPS (R.D. 773/1931)

É vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle

mercedi agli operai

 

Articolo 186 Reg. TULPS (R.D. 635/1940)
Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale  (La violazione prevede sanzione amministrativa, art. 221 bis Tulps)

 

L’AUTORIZZAZIONE SANITARIA

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. L’eventuale modifiche ai locali e agli impianti sono soggetti a nuova autorizzazione.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 283/1962, dovevano, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.  La violazione è punita con una sanzione amministrativa.

L’autorizzazione sanitaria è soggetta al silenzio-assenso (L. 241/1990 in rif.to DPR 407/1994) nel termine di 60 giorni dalla presentazione della medesima autorizzazione all’Autorità Sanitaria competente.

 

IL LIBRETTO SANITARIO: Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti. é vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.  La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, che si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

L’art. 92 comma 14 della legge 388/2000 ha disposto che non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

Alcune regioni hanno abrogato l’obbligo del libretto sanitario prevedendo appositi corsi per il personale addetto agli esercizi suddetti.

 

 

LE SANZIONI

Sanzioni amministrative pecuniarie

-         A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1032,00 (pagamento in misura ridotta da 516 a 3098 euro) nonche' la chiusura dell'esercizio, disposta dal sindaco.

-         A chiunque violi le altre disposizioni della legge 287/1991 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1032,00 (pagamento in misura ridotta da 516 a 3098 euro).

 

Sanzioni amministrative accessorie

-         Per i casi di particolare gravità delle infrazioni nonche' alla seconda e alle successive applicazioni delle relative sanzioni, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni.

-         Per il mancato rispetto dei turni estivi il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

-         I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni

 

Misure interdettive cautelari:

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità (Comune) che ha rilasciato l’autorizzazione ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

 

I CIRCOLI PRIVATI

Si ritiene fondamentale, ancora prima di esaminare il DPR 235/2001 la conoscenza del testo dell’art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di poter poi comprendere perchè e quando le associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali possono somministrare alimenti o bevande senza autorizzazione (fatte salve quelle edilizie e sanitarie) e con una mera dichiarazione di inizio attività e per quali motivi contrariamente le associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali invece devono chiedere l’autorizzazione all’ente locale per la somministrazione di alimenti e bevande.

 

Art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

 

attività non commerciali

Comma 3.Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

 

Associazioni di promozione sociale le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno – somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni

4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese

tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25

agosto 1991, n. 287, (nelle mense aziendali e negli spacci

 annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale

 le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno)

le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero  dell'interno,

non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di

corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,

presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi

similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche' le

predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in

diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti

degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
 

associazioni politiche, sindacali e di categoria, e associazioni riconosciute dalle confessioni religiose – organizzazione di viaggi e soggiorni

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
di cui al comma 4-bis non e' considerata commerciale anche
se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
 

organizzazioni sindacali e di categoria

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di
categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di
attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni,
anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti in materia di applicazione degli stessi
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso
pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non
eccedano i costi di diretta imputazione.
 

Condizioni statutarie delle associazioni suddette per l’applicazione delle norme che non considerano le loro attività quali “commerciali”

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fui di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo
comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei
soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1o gennaio 1997, preveda tale
modalita' di voto al sensi dell'art. 2532, ultimo comma,
del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza
a livello nazionale e siano prive di organizzazione a
livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.)

 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATE ADA ASSOCIAZIONI O CIRCOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. 235

ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITÀ ASSISTENZIALI

Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

b) il tipo di attività di somministrazione;

c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla  somministrazione;

d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico  delle imposte sui redditi;
e) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e' conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico - sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti con decreto dal Ministero dell'interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Alla denuncia e' allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Se l'attività' di somministrazione e' affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio.

Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività' di somministrazione di alimenti e bevande e' pertanto subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione  prevista dalla legge 287/1991.

Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e' obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni. 

 

ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITÀ ASSISTENZIALI

Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, NON aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività', domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 287/1991. Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:

a) il tipo di attività di somministrazione;

b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;

c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;

d) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e' conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia,igienico -sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Se l'attività di somministrazione e' affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione, preveda modalità volte a garantire l'effettività' del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività' istituzionale.

Il Comune deve tener conto dei limiti generali stabiliti per il rilascio delle autorizzazioni anche nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni a queste associazioni  e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga riferita alle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'interno

La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività' di somministrazione di alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.

Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e' obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.