DECRETO
LEGISLATIVO 18 luglio 2005 n. 171
CODICE
DELLA NAUTICA DA DIPORTO ED ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/44/CE, A NORMA
DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 2003, N. 172.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 - S.O. n. 148)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante
norme sulla navigazione da diporto;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della
direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in
commercio di unità da diporto;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante
regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante
disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare
l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle
disposizioni legislative sulla nautica da diporto;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1°
luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la
funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Regime della navigazione da diporto
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione
Le
disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da
diporto.
Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella
effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza
fine di lucro.
Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da
diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in
mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini
dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da
diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque
tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza,
fino al limite di ventiquattro metri.
Art.
2.
Uso commerciale delle unità da diporto
L'unità
da diporto é utilizzata a fini commerciali quando:
é oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
é utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
é utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità
di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto é
annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività
svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società,
esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro
iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono
riportati sulla licenza di navigazione.
Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto
battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta
all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo
in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le
caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della
stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone
imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di
sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla
predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.
Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate
esclusivamente per le attività a cui sono adibite.
Art.
3.
Unità da diporto
Le
costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque
mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a
ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la
misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore
a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate
di cui alla lettera b);
natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di
lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate
di cui alla lettera b).
CAPO
II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
Art.
4.
Ambito di applicazione
Le
disposizioni del presente capo si applicano:
per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza
compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;
moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario
separatamente e sono destinati ad essere installati;
per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere
installati su o in unità da diporto e moto d'acqua;
motori di propulsione installati su o in tali unità oggetto di una modifica
rilevante del motore;
per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando
a poppa senza scarico integrato;
unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando
a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante
dell'unità e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque
anni successivi alla trasformazione;
moto d'acqua;
motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato
destinati ad essere installati su unità da diporto.
Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità
per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
canoe e kayak, gondole e pedalò;
tavole a vela;
tavole da surf, comprese le tavole a motore;
originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell'anno
1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in
tale senso dal costruttore;
unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato
comunitario;
unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva
immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare
passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per
noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare
quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982,
che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna,
indipendentemente dal numero di passeggeri;
sommergibili;
veicoli a cuscino d'aria;
aliscafi;
unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna,
petrolio o gas;
per quanto riguarda il comma 1, lettera b):
motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere
installati, su: unità destinate unicamente alle regate e identificate in tale
senso dal costruttore, unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva
immissione sul mercato comunitario, unità specificamente destinate ad essere
dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le
unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione
da diporto, in particolare quelle definite nella citata direttiva 82/714/CEE,
indipendentemente dal numero di passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino
d'aria e aliscafi;
originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un
progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità
di cui al comma 2, lettera a), numeri 5) e 7);
motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una
successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità di cui alla
lettera b) del presente comma, le unità costruite per uso personale, sempre che
non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo
di cinque anni.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e alle
emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla
prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata
in vigore del presente codice.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità da diporto
utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della navigazione da diporto o
come unità appoggio per le immersioni subacquee, purché immesse sul mercato
per finalità di diporto.
Art.
5.
Definizioni
Ai
fini del presente capo, si intende per:
unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e
da uno o più altri componenti;
moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che
utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come
fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più
persone non collocate al suo interno;
motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a
scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i
motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando
a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;
modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore
stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti
del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate
una modifica rilevante del motore;
che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale
del motore;
trasformazione rilevante dell'unità: la trasformazione di un'unità che:
modifica il mezzo di propulsione dell'unità;
comporta una modifica rilevante del motore;
altera l'unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità;
mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unità é mossa in
particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;
famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori
che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas
di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di
gas di scarico stabiliti dal presente capo;
costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto
cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto
con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;
mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione
europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome
per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.
Art.
6.
Requisiti essenziali di sicurezza
I
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti
essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei
consumatori indicati nell'allegato II.
I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di
petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza
alla normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformità dei prodotti di cui
all'articolo 4, comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto
dall'articolo 12.
I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi ai requisiti
indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate
in applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea.
Art.
7.
Immissione in commercio e messa in servizio
Possono
essere immessi in commercio e messi in servizio per uso conforme alla loro
destinazione i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che soddisfano i
requisiti di sicurezza indicati all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di
cui all'articolo 8.
Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i motori entrobordo
e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di
petrolio liquido, derivati da motori aventi le specifiche CE.
Possono essere immesse in commercio le unità da diporto parzialmente completate
che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 6, destinate, per la
dichiarazione del costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea
o della persona responsabile dell'immissione sul mercato, ad essere completate
da altri.
La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:
nome e indirizzo del costruttore;
nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio
comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
descrizione dell'unità da diporto parzialmente completata;
dichiarazione attestante che l'unità da diporto é destinata ad essere
completata da altri e che essa é conforme ai requisiti essenziali previsti, in
questa fase di costruzione, dall'allegato II.
Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui
all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di cui all'articolo 8,
accompagnati da una dichiarazione di conformità, di cui all'allegato VIII, che
sono destinati ad essere incorporati nelle unità da diporto, conformemente alla
dichiarazione del costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario,
ovvero, in caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i
componenti sul mercato comunitario.
La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:
nome e indirizzo del costruttore;
nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio
comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
descrizione dei componenti;
dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti
essenziali di cui all'allegato II.
Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori di propulsione
entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, i motori
omologati a norma del provvedimento di recepimento della direttiva 97/68/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, conformi alla fase II
di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della medesima, nonché i motori omologati
a norma della direttiva 88/77/CE, del Consiglio, del 3 dicembre 1987, se il
costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea dichiara, ai sensi
dell'allegato VIII, punto 3, che il motore soddisfa i requisiti relativi alle
emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato
in un'unità da diporto o in una moto d'acqua secondo le istruzioni fornite dal
costruttore.
In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni
del presente capo, purché sia indicato espressamente e in modo visibile che
detti prodotti non possono essere immessi in commercio o messi in servizio finché
non siano resi conformi.
Art.
8.
Marcatura CE di conformità
Quando
sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di
conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea,
secondo le modalità di cui all'allegato III;
unità da diporto, moto d'acqua e componenti di cui all'allegato I, considerati
conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all'allegato II;
motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui
all'allegato II, paragrafi B e C;
motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato considerati conformi
ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C.
La marcatura CE di conformità, come indicato nell'allegato III, deve essere
apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulle unità da diporto e sulle
moto d'acqua di cui al punto 2.2 dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti
di cui all'allegato I o sul loro imballaggio e sui motori fuoribordo ed
entrobordo con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1
dell'allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata dal numero
di identificazione dell'organismo responsabile dell'attuazione delle procedure
di cui agli allegati X, XI, XII, XIII e XIV.
E' vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati dal presente
capo che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della
marcatura CE. Sui prodotti contemplati nel presente capo o sul loro imballaggio
può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la visibilità
e la leggibilità della marcatura CE.
Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati da altre
direttive relative ad aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della
marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi si presumono conformi anche
alle disposizioni di tali direttive. La marcatura CE indica che il prodotto é
conforme alle direttive applicabili o alle pertinenti parti delle stesse. In
tale caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati
nei documenti, nelle dichiarazioni di conformità o istruzioni per l'uso che, in
base a queste direttive, accompagnano tali prodotti.
Art.
9.
Valutazione della conformità
Prima
di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea
espletano le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4. Per le unità da diporto, in
caso di valutazione della conformità successiva alla costruzione, se né il
costruttore né il mandatario stabilito nella Comunità assumono la
responsabilità per la conformità del prodotto al presente capo, questa può
essere assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che
immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria
responsabilità. In tale caso la persona che immette il prodotto sul mercato o
lo mette in servizio deve presentare una domanda a un organismo notificato ai
fini di una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il
prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve fornire all'organismo
notificato tutti i documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla prima
immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismo notificato
esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per
assicurarne la conformità equivalente ai pertinenti requisiti di cui
all'articolo 6. In tale caso la targhetta del costruttore descritta all'allegato
II, punto 2.2, deve contenere la dizione «certificazione successiva alla
costruzione». L'organismo notificato redige la dichiarazione di conformità
concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto
sul mercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona
redige la dichiarazione di conformità di cui all'allegato VIII e appone o fa
apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero distintivo del pertinente
organismo notificato.
Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), il costruttore di unità o il suo
mandatario stabilito nella Comunità espletano le seguenti procedure per le
categorie di progettazione A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II,
paragrafo A:
per le categorie A e B:
per le unità con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici
metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui
all'allegato V o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato
dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei
seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del
tipo (modulo B), di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo
(modulo C), di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B +
E, B + F, G, H;
per la categoria C:
per le unità con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici
metri: in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3
dell'allegato II, paragrafo A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di
cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di
cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI,
completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; in caso di inosservanza
delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II paragrafo
A: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V,
o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla
conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del
tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo
(modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B +
E, B + F, G, H;
per la categoria D:
per le unità con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e
ventiquattro metri: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui
all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui
all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI,
completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
per le moto d'acqua:
controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV, o
controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o
esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformità
al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B +
D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
per i componenti di cui all'allegato I:
uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui agli allegati VI, VII,
X, XI, XII, XIII.
Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per i prodotti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), il costruttore dei motori o il suo
mandatario stabilito nella Comunità applicano l'esame CE del tipo (modulo B) di
cui all'allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui
all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di
cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
Per quanto riguarda le emissioni acustiche:
per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), il
costruttore dell'unità o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano:
se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate per la misurazione
del rumore: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui
all'allegato V o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato
XII ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto
potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A)
di cui all'allegato IV, o il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo
AA) di cui all'allegato V, o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui
all'allegato XII, ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui
all'allegato XIII;
se per la valutazione sono utilizzati dati certificati relativi all'unità di
riferimento, stabiliti conformemente al numero 1): il controllo di fabbricazione
interno, modulo A, di cui all'allegato IV o il controllo di fabbricazione
interno e i requisiti supplementari, modulo AA, di cui all'allegato V o la
verifica di un unico prodotto, modulo G, di cui all'allegato XII o la garanzia
qualità totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 3) e 4), il
costruttore della moto d'acqua o del motore o il suo mandatario stabilito nella
Comunità applicano il controllo di fabbricazione interno e i requisiti
supplementari di cui all'allegato V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli
allegati XII e XIII.
Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi
di attestazione di conformità, devono essere redatte anche nella lingua
italiana.
Gli organismi di cui all'articolo 10 trasmettono al Ministero delle attività
produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle
approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sui
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1.
Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente.
Art.
10.
Organismi di certificazione
Possono
essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di
cui all'articolo 9, nonché i compiti specifici per i quali sono stati
autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento
adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso regolamento é
disciplinato il procedimento di autorizzazione.
I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero delle attività
produttive che provvede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti.
L'autorizzazione é rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza; decorso tale termine,
si intende negata.
L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere
rinnovata. L'autorizzazione é revocata ove i requisiti di cui al comma 1
vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate
irregolarità da parte dell'organismo.
All'aggiornamento delle prescrizioni, nonché all'aggiornamento dei requisiti in
attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento adottato con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti vigilano sull'attività degli organismi autorizzati. Il Ministero
delle attività produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri,
notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli
organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni
successiva variazione.
In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui
al comma 1, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui
all'articolo 11, che, entro sessanta giorni, procedono di intesa al riesame,
comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.
Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese
relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati.
Art.
11.
Vigilanza e verifica della conformità
La
vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo é demandata al
Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento
fra loro.
Al fine di verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma
1, alle prescrizioni del presente capo, le amministrazioni vigilanti di cui al
comma 1 hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri
uffici centrali o periferici.
Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso
il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli
importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A tale fine é
consentito:
l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per
l'esecuzione di esami e prove.
Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche le amministrazioni di cui al
comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori
conformi alle norme della serie EN 45000, specificatamente autorizzati con
provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante, o
il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, predispongono e
mantengono a disposizione degli organi di vigilanza, per dieci anni, la
documentazione indicata nell'allegato IX.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, le
amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformità dei prodotti di
cui all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni del presente capo, ordinano al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, o al
responsabile dell'immissione in commercio, di adottare tutte le misure idonee a
far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine non
superiore a trenta giorni.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti
ordinano l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
Nel caso di mancato adeguamento, il Ministero delle attività produttive, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta le misure
atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il
ritiro dal commercio, a spese del costruttore o del suo mandatario stabilito nel
territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.
Art.
12.
Clausola di salvaguardia
Le
amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualora ritengano, a seguito
di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli
organismi di cui all'articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo,
ancorché recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro
destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle
persone, i beni o l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in
servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti stessi, a
cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, ed adottano di intesa ogni
altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in
servizio, informandone immediatamente la Commissione europea.
Art.
13.
Disposizioni transitorie
Possono
essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma
1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con le seguenti modalità:
fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), nonché per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a
quattro tempi;
fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.
Art.
14.
Rinvio
Alla
progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni
del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo
I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte
navigazione marittima.
TITOLO
II
Regime amministrativo delle unità da diporto
CAPO I
Iscrizione delle unità da diporto
Art. 15.
Registri di iscrizione
Le
navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le
imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di
porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali
del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
modello dei registri é approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione
provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.
Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale
e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore
professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da
diporto, purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo
notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
Il proprietario dell'unità da diporto può richiedere all'ufficio d'iscrizione
l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di furto,
presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e
restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unità sia stato
riacquistato, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione,
che rilascia una nuova licenza di navigazione.
Art.
16.
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
Le
unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di
acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul
registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo
dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto
Art.
17.
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
Per
gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o
estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto
soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi
pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla
data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed
annotazione sulla licenza di navigazione.
La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità,
rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per
la durata massima di venti giorni.
Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne é data
immediata notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità che, previa
presentazione da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri
documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data
dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda
nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di
navigazione.
Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri
diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta
dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
Art.
18.
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti
all'estero
Gli
stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione
delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15,
se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare
dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia
domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna
possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile
organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia
marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere
regolarmente soggiornante in Italia.
I cittadini italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere
l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui
all'articolo 15 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio
in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
Art.
19.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
Per
ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario
deve presentare all'autorità competente il titolo di proprietà, la
dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto
dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonché
la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a
bordo.
Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di
marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 é aggiunto il certificato di
cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati
tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la
legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda
l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione é sostituito da
apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale
rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di
marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 é sostituita da una
attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, e successive modificazioni.
Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei
registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione nei registri
nazionali, in luogo del titolo di proprietà é sufficiente presentare il
certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le
generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.
Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite,
immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area
economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica é
sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
Art.
20.
Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto
Il
proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'assegnazione del
numero di immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in servizio,
presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda é
allegata:
copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali
e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo
e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità
stessa;
dichiarazione di conformità CE unitamente a copia dell'attestazione CE del
tipo, ove prevista;
dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo;
dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della
fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino
alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.
L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità
condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da
effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi
dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono
rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia
stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta,
la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio
che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di
iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
Art.
21.
Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri
Per
trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali
trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve
presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità.
La cancellazione delle unità da diporto dai registri di iscrizione può
avvenire:
per vendita o trasferimento all'estero;
per demolizione;
per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
per passaggio ad altro registro;
per perdita effettiva o presunta.
CAPO
II
Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
Art. 22.
Documenti di navigazione e tipi di navigazione
I
documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che
detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in
quelle marittime senza alcun limite;
il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati
dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle
caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di
conformità, rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel
territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata
da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di
navigazione:
imbarcazioni senza marcatura CE:
senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle
acque interne;
imbarcazioni con marcatura CE:
senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri,
mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare
molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza
significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D
di cui all'allegato II.
Art.
23.
Licenza di navigazione
La
licenza di navigazione per le unità da diporto é redatta su modulo conforme al
modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione,
il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il
nome del proprietario, il nome dell'unità se richiesto, l'ufficio di iscrizione
e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto.
Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti
costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti
reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso
commerciale dell'unità stessa.
La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a
bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti
dello Stato.
La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti,
unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa,
costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per
la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza
dell'unità sia in corso di validità.
Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono
essere inviati al competente ufficio su supporto informatico o per via
telematica.
Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora
concluso possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di
iscrizione con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a
sei mesi.
Art.
24.
Rinnovo della licenza di navigazione
La
licenza di navigazione é rinnovata in caso di cambio del numero e della sigla
dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche
principali dello scafo e dell'apparato motore e del tipo di navigazione
autorizzata.
La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo
sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
Art.
25.
Bandiera nazionale e sigle di individuazione
Le
imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera
nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono
iscritte e dal numero di iscrizione.
Dopo il numero di iscrizione é apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da
diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da
diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già
registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unità da diporto é tenuto
a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.
Art.
26.
Certificato di sicurezza
Il
certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo
stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il
rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono
disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art.
27.
Natanti da diporto
I
natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo
dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di
navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui
all'articolo 26.
I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle
imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
I natanti senza marcatura CE possono navigare:
entro sei miglia dalla costa;
entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun
limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico
notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve
essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa
dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal
predetto organismo;
entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non
superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi
similari.
I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla
categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera
c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione
interna.
L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per
finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di
appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo é
disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della
competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli
enti locali.
Art.
28.
Potenza dei motori
Per
potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita
dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o
rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione
di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.
Art.
29.
Apparati ricetrasmittenti di bordo
Su
tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro
metri é fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in
radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a
ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla
costa, é fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente
ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi
alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie,
salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle
quali é effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un
suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità
dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente
da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione
europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al
collaudo da parte dell'autorità competente.
L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della
dichiarazione di conformità, é presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità,
che provvede:
all'assegnazione del nominativo internazionale;
al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio
della licenza definitiva di esercizio.
La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza
definitiva; la licenza é riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed é
sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di
conformità, é presentata all'ispettorato territoriale del Ministero delle
comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria
residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di
chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui
l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la
licenza di esercizio.
Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non
effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di
affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione
del relativo canone.
I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società
concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti.
Copia della disdetta é inviata all'autorità competente, unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di
responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare
l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha
validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della
navigazione.
Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su
richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i
costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia
dalla costa é altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato
elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.
Art.
30.
Manifestazioni sportive
In
occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità
competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o
da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non
iscritte nei registri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a
parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al
comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3,
lettera c), dell'articolo 27, per i quali é necessaria apposita autorizzazione
rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che
partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla
Lega navale italiana.
Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del
circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata
dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del
circolo, da cui risulti che l'unità é destinata ad attività agonistica e che
si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere
osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle
federazioni di cui al comma 1.
Art.
31.
Navigazione temporanea
Per
navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati
all'acquisto;
trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la
partecipazione a saloni nautici internazionali.
Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il
capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede
principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea
per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti
ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto
vendita o per riparazioni ed assistenza.
La navigazione temporanea é effettuata sotto la responsabilità del titolare
dell'autorizzazione.
L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla
navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità
da diporto.
L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal
titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto
intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di
quella unità.
Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle
dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per
garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità
del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
Art.
32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea
L'autorizzazione
alla navigazione temporanea é rilasciata previa presentazione dei seguenti
documenti:
copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti
di terzi e delle persone trasportate;
certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività
di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita
di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.
L'autorizzazione é rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento
originale.
Art.
33.
Condizioni per la navigazione temporanea
Le
unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle
dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per
garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità
del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere
superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità.
CAPO
III
Persone trasportabili ed equipaggio
Art. 34.
Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
Per
le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di
navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili
sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il
numero massimo delle persone trasportabili é quello previsto dal costruttore
per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione
effettuata.
Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili é
documentato come segue:
per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal
manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
per le unità non munite di marcatura CE:
se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di
conformità del costruttore;
se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.
Art.
35.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
E'
responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto
verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e
sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione
che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine
previste e alla distanza da porti sicuri.
Art.
36.
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
A
giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni
da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di
ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di
coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di
macchina.
I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto
nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti
dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione
interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto
avvalendosi della patente nautica, non é riconosciuta la navigazione compiuta
solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai
relativi regolamenti di esecuzione.
Art.
37.
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e
le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di
imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.
Art.
38.
Ruolino di equipaggio
Qualora
si intenda imbarcare sulle unità da diporto, quali membri dell'equipaggio,
marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione
interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario all'autorità
competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini
dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri
dati indicati nello stesso documento.
CAPO
IV
Obbligo di patente
Art. 39.
Patente nautica
La
patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro
metri é obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione
effettivamente svolta:
per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque
marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia
installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione
a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a
iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o
a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai
ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o
inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a
bordo delle quali é installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a
quelle indicate al comma 1, lettera b), é richiesto il possesso dei seguenti
requisiti, senza obbligo di patente:
aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie
velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che
navigano oltre un miglio dalla costa.
Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione
all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici
gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi
allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si
svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti
dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone
imbarcate ed a terzi.
I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813,
convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini
dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.
La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o
alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive
categorie:
Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
Categoria B: comando di navi da diporto;
Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
CAPO
V
Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto
Art. 40.
Responsabilità civile
La
responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità
da diporto, come definite dall'articolo 3, é regolata dall'articolo 2054 del
codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma
2, dello stesso codice.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il
locatario dell'unità da diporto é responsabile in solido con il proprietario
e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto é
responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
Art.
41.
Assicurazione obbligatoria
Le
disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si
applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione
delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.
L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori
muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso
all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
TITOLO
III
Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto e
sulla mediazione
CAPO I
Locazione di unità da diporto
Art. 42.
Locazione e forma del contratto
La
locazione di unità da diporto é il contratto con il quale una delle parti si
obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un
periodo di tempo determinato.
Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne
assume la responsabilità ed i rischi.
Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto é redatto
per iscritto a pena di nullità ed é tenuto a bordo in originale o copia
conforme.
La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione é regolata dal
comma 3.
Art.
43.
Scadenza del contratto
Salvo
espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché,
spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità
da diporto.
Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per
fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata
del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al
locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, é dovuto
un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art.
44.
Prescrizione
I
diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un
anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al
comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.
Art.
45.
Obblighi del locatore
Il
locatore é tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze,
in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei
documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Art.
46.
Obblighi del conduttore
Il
conduttore é tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche
tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità
di diporto.
CAPO
II
Noleggio
Art. 47.
Noleggio di unità da diporto
Il
noleggio di unità da diporto é il contratto con cui una delle parti, in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra
l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo
in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle
condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella
disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da
diporto é redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo
in originale o copia conforme.
Art.
48.
Obblighi del noleggiante
Il
noleggiante é obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in
perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte
le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta
dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli
infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di
noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la
responsabilità civile.
Art.
49.
Obblighi del noleggiatore
Nel
noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il
noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari
per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo,
per la durata del contratto.
CAPO
III
Mediatore per le unità da diporto
Art. 50.
Ruoli dei mediatori per le unità da diporto
Le
regioni disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione nel ruolo dei
mediatori per le unità da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le
cause di cancellazione e le norme disciplinari.
Art.
51.
Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore
L'iscrizione
nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita all'esercizio della
professione in tutto il territorio della Repubblica; non é ammessa l'iscrizione
in più di un ruolo.
L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della
professione, se non ad altro mediatore iscritto.
TITOLO
IV
Educazione marinara
Art. 52.
Cultura nautica
Il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle
prerogative costituzionali delle regioni, può inserire, nell'ambito dei piani
formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza
pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione
di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi,
avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela,
delle Amministrazioni locali interessate, nonché attraverso gli istituti
tecnici nautici.
TITOLO
V
Norme sanzionatorie
Illeciti amministrativi
Art. 53.
Violazioni commesse con unità da diporto
Chiunque
assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una
unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei
euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi
assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una
unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione é raddoppiata nel caso di
comando o condotta di una nave da diporto.
Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica
di una unità da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in
regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
duecentosette euro a milletrentatre euro.
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine
protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione
di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità
competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e
delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione
di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a
milletrentatre euro. Se il fatto é commesso con l'impiego di un natante da
diporto la sanzione é ridotta alla metà.
Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una
disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità
competente in base al presente decreto é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.
In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono
sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria é
obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la navigazione é avvenuta contro la sua volontà.
Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della
sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di
sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.
Art.
54.
Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea
Chiunque
utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei
casi previsti dall'articolo 31, comma 1, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro
ottomiladuecentosessantatre.
Art.
55.
Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le
immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto
Chiunque
esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni
subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle
formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da
diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a
euro ottomiladuecentosessantatre.
Alla stessa sanzione é soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui
all'articolo 2, comma 3.
Art.
56.
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da
diporto
Il
costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il
responsabile dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in
servizio prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni
del titolo I, capo II o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi
dell'articolo 12, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro
centoventitremilanovecentoquarantanove.
Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il
responsabile dell'immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini delle
amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemilaottocentoventidue
a euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la
marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 8, é punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle
disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la
pericolosità ai sensi dell'articolo 12, é punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto
a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal
titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi
dell'articolo 12, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro
euro.
Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della
documentazione di cui all'articolo 11 é punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a
quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le amministrazioni vigilanti di cui
all'articolo 11 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione
dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, fino alla produzione della
documentazione.
Art.
57.
Rapporto delle violazioni
Per
gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione
marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo
17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.
Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e
progettazione di unità da diporto, l'autorità competente emette l'ordinanza di
cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere
delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre
indagini supplementari.
TITOLO
VI
Disposizioni complementari, transitorie e finali
Art. 58.
Durata dei procedimenti
I
procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere
portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della
documentazione prescritta.
Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del
certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici
installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta
tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre
1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23
febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto
certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.
Art.
59.
Arrivi e partenze delle unità da diporto
Le
unità da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di
informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle
spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
Art.
60.
Denuncia di evento straordinario
Se
nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati
eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il
comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o
consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone, il
termine di cui al comma 1 é ridotto a ventiquattro ore.
Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni
sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
Art.
61.
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
In
caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad
uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale,
l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione é
disposta soltanto ad istanza degli interessati.
Art.
62.
Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle
acque interne
I
proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri
delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle
acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine,
qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può
essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con
sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato
esclusivamente in acque interne.
Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la
documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità
rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora
l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati
membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai
registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte
presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica
agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese
dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un
organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
Art.
63.
Tariffe per prestazioni e servizi
Alle
procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei
loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi
abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi,
nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, da
richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei
diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI,
nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata
alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano
relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la
nautica da diporto.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti
e dei compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due
anni precedenti.
Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta
nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite
del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art.
64.
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
L'ammissione
agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche é subordinata al
pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per
la gestione delle relative procedure.
L'ammontare del predetto diritto é stabilito annualmente con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art.
65.
Regolamento di attuazione
Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le
amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di
disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti
amministrativi, le materie di seguito indicate:
modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e
delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla
iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità
da diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da
diporto;
disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e
delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle
navi da diporto;
disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la
direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi
criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente
nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di
dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre
alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e
l'arresto dei motori;
sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle
impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla
distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli
uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di
petrolio liquido;
disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla
navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la
predetta navigazione;
organizzazione dello sportello telematico del diportista.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni regolamentari vigenti.
Art.
66.
Disposizioni abrogative
A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le
seguenti disposizioni:
gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;
l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni;
i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 647.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7
dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice é soppresso il n. 4
dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.
Art.
67.
Disposizioni transitorie e finali
Dall'attuazione
del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.