Regolamento
recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(GU
n. 169 del 23-7-2003)
Art.
1.
1.
Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dall'articolo 26, comma 2, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed
integrazioni, le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche,
urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e
dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e
quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque
superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici
recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle
acque reflue.
2.
Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando
alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonchè rischi
igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona
prassi industriale e agricola.
3.
Il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il
medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.
4.
Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento le regioni
adottano le norme e le misure previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n.
36 del 1994 per il conseguimento degli obiettivi di qualità di cui al decreto
legislativo n. 152 del 1999, con particolare riferimento alle aree sensibili di
cui all'articolo 18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far
fronte in modo strutturale a situazioni permanenti di scarsità della risorsa
idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani
di tutela di cui al capo I del titolo IV del decreto legislativo n.152
del 1999 e sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato
decreto legislativo.
Art.
2.
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante deguato trattamento
depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici
riutilizzi;
b)
impianto di recupero: le strutture destinate al trattamento depurativo di cui
alla lettera a), incluse le eventuali strutture di equalizzazione e di
stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti all'interno dell'impianto,
prima dell'immissione nella rete di distribuzione delle acque reflue recuperate;
c)
rete di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione delle acque reflue
recuperate, incluse le eventuali strutture per la loro equalizzazione,
l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle di cui alla lettera
b);
d)
riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per
specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in
parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea.
Art.
3.
1.
Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le
seguenti:
a)
irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti
per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonchè per
l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;
b)
civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei
sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di
adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione
dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad
eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
c)
industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli
termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un
contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici
e cosmetici.
Art.
4.
1.
Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al presente regolamento,
le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono
possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualità
chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del
medesimo allegato. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le
parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei
cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei
valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3
dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999.
2.
In applicazione e per le finalità di cui all'articolo 12-bis del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 23, comma 3, del
decreto legislativo n. 152 del 1999, il riutilizzo delle acque reflue è
liberamente consentito, previo trattamento di recupero diretto ad assicurare il
rispetto dei requisiti di qualità di cui al comma 1.
3.
L'autorità sanitaria può disporre, ai sensi della vigente legislazione,
divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attività di
recupero o di riutilizzo.
Art.
5.
1. Le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definiscono un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui all'articolo 4. Le regioni definiscono, in particolare, gli impianti di depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le reti di distribuzione.
2.
Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, le regioni
identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per ciascun impianto
di depurazione, il soggetto titolare, la portata attuale e a regime dello
scarico e le caratteristiche dello scarico.
Art.
6.
1.
Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo e, nel
caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione dei
progetti ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono
dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i
valori limite e le norme del presente regolamento e della normativa regionale di
attuazione.
Art.
7.
1.
L'impianto di recupero delle acque reflue è soggetto al controllo da parte
dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.
152 del 1999, per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione di cui all'articolo 6. Il controllo, su disposizione
dell'autorità competente e sulla base del programma di controllo di cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, può essere
effettuato dal titolare dell'impianto di recupero.
2.
Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un
sufficiente numero di autocontrolli all'uscita dell'impianto di recupero,
comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in rapporto
alle specifiche utilizzazioni. I risultati delle analisi devono essere messi a
disposizione delle autorità di controllo.
Art.
8.
1.
Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata,
l'impianto di recupero delle acque reflue deve prevedere uno scarico alternativo
delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve assicurare al corpo
recettore gli usi legittimi e gli obiettivi di qualità di cui al Titolo II,
Capo I del decreto legislativo n. 152 del 1999 e, come minimo, deve essere
conforme alle disposizioni del Titolo III, Capo III del medesimo decreto
legislativo.
Art.
9.
1.
Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate sono separate e
realizzate in maniera tale da evitare rischi di contaminazione alla rete di
adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. I punti di
consegna devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da
quelli delle acque destinate al consumo umano.
2.
Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere
adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali a cielo aperto,
anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono essere adeguatamente
indicate con segnaletica verticale colorata e ben visibile.
3.
Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici
devono essere adeguatamente contrassegnate mediante apposita colorazione o altre
modalità di segnalazione.
Art.
10.
1. Il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve essere realizzato con modalità che assicurino il risparmio idrico e non può comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in relazione al metodo di distribuzione impiegato. Il riutilizzo irriguo è comunque subordinato al rispetto del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di azoto derivanti dal riutilizzo di acque reflue concorrono al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale, e alla determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi dell'allegato VII, parte AIV del decreto legislativo n. 152 del 1999.
2.
Nel caso di riutilizzi multipli, ossia per usi diversi quali quelli irrigui,
civili e industriali come definiti dall'articolo 3, o con utenti multipli, il
titolare della distribuzione delle acque reflue recuperate cura la corretta
informazione degli utenti sulle modalità di impiego, sui vincoli da rispettare
e sui rischi connessi a riutilizzi impropri.
Art.
11.
1.
Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della
verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate
che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del
riutilizzo. L'autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione
di propria competenza e in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, comma
2, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle
acque reflue recuperate.
2.
I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza annuale.
Art.
12.
1.
Le regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i titolari degli
impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti di
distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni ed incentivazioni al
riutilizzo, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 26 del decreto legislativo
n. 152 del 1999.
2.
L'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al
titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel
caso di destinazione d'uso industriale di acque reflue urbane recuperate, sono a
carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di
trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli
previsti dalla tabella allegata al presente regolamento, al fine di rendere le
acque idonee alla predetta destinazione d'uso.
3.
Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso
esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di
distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire
valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato
5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 ovvero stabiliti dalle regioni ai
sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.
4.
Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla
distribuzione delle acque reflue recuperate.
Art.
13.
1.
Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela el territorio i
dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente
regolamento, anche sulla base dei monitoraggi effettuati ai sensi dell'articolo
7, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 152 del 1999.
Art.
14.
1.
Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, le autorizzazioni di cui all'articolo 6 possono prevedere,
in caso di riutilizzo irriguo, per il solo parametro Escherichia coli, una
deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al presente regolamento, fino a
100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 1000
UFC/100 ml. Il presente comma si applica esclusivamente a condizione che nelle
aree di origine delle acque reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo
non sia riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie
riconducibili a contaminazione fecale.
2.
I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso, rispettare le
seguenti condizioni:
a)
il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei prodotti edibili
crudi con le acque reflue recuperate;
b)
il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico.
3.
L'autorità competente è tenuta a dare comunicazione delle autorizzazioni che
prevedano la deroga di cui al comma 1 all'autorità sanitaria.
Art.
15.
1.
Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del
presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme
di attuazione.