IL DIRETTORE GENERALE
dei farmaci e dei dispositivi medici
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni, recante il recepimento delle direttive della Comunita'
economica europea in materia di specialita' medicinali e, in particolare, l'art.
16 attinente alle prescrizioni di carattere
generale relative ai medicinali;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 425, recante la conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
Vista la vigente normativa in materia di rimborsabilita' dei prodotti medicinali
e, in particolare, l'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;
Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, e successive integrazioni, con
il quale e' stato attribuito il codice di autorizzazione all'immissione in
commercio ai farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui al decreto
ministeriale 8 novembre 1993, e successive integrazioni;
Ritenute superate le esigenze che avevano determinato l'adozione del codice «/G»
quale complemento del codice A.I.C.;
Considerato che non risulta comunque piu' giustificata, anche alla luce della
normativa comunitaria sopra citata, alcuna differenziazione nell'ambito dei
medicinali generici;
Decreta:
Art. 1.
1. Il codice «\G» deve essere eliminato dall'etichettatura o da altro
materiale informativo di prodotti medicinali, ove attualmente riportato.
2. Le confezioni prodotte successivamente al novantesimo giorno dall'entrata in
vigore del presente decreto non possono essere commercializzate se non conformi
al disposto del precedente comma 1.
3. E' consentito l'esaurimento delle scorte delle confezioni prodotte
anteriormente al termine indicato al precedente comma 2.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 luglio 2004
Il direttore generale: Martini