Decreto n. T0344 del 16/08/2005
Decreto del Presidente REGIONE LAZIO
Oggetto: Stagione venatoria 2005/2006. Esercizio della caccia nel giorno 1 settembre 2005.
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1
del 6 settembre 2002;
VISTO l’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
VISTO l’articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, che consente, tra l’altro di
anticipare la caccia, "per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse
realtà provinciali";
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente:
"L.R. n. 17/95, art. 10. Approvazione Piano Faunistico venatorio regionale";
VISTO il proprio decreto n. T0280 del 12 luglio 2005, concernente: "Calendario Venatorio e
Regolamento per la stagione venatoria 2005/2006", che all’art.8, comma 2, prevede la facoltà per il
Presidente della Giunta Regionale di modificare i periodi di caccia e di addestramento cani;
CONSIDERATO che, in conformità con la procedura di cui all’articolo 34, comma 2 della
legge regionale n. 17 del 1995,
- è stato richiesto parere all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- è stato sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;
PRESO ATTO che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, nella
seduta del 10 giugno 2005
, è emersa la richiesta di prevedere una seppur limitata aperturaanticipata alla specie tortora (
Streptopelia turtur turtur);PRESO ATTO che, l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota prot. n. 4508 del 6
luglio 2005, si è espresso in senso favorevole per l’anticipazione dell’apertura della stagione
venatoria alla specie tortora (
Streptopelia turtur turtur);RITENUTO opportuno, sulla scorta del parere dell’INFS ed al fine di una migliore
distribuzione dei flussi venatori, anticipare all’1 settembre 2005 l’inizio della stagione venatoria
consentendo l’esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo alla sola specie tortora
(
Streptopelia turtur turtur);CONSIDERATO che, l’anticipazione dell’apertura dell’esercizio venatorio alla predetta
specie comporta una variazione del periodo di addestramento e allenamento dei cani rispetto alle
previsioni di cui all’articolo 5 del D.P.G.R n. T0280 del 12 luglio 2005;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare una parziale modifica all’articolo 5 del D.P.G.R.
n. T0280 del 12 luglio 2005 con l’anticipazione del periodo di addestramento e allenamento dei cani
al 25 agosto 2005;
segue decreto n. T0344 del 16/08/2005
DECRETA
Articolo 1
(giornate di caccia)
1. Nel territorio della Regione Lazio, nel giorno 1 settembre 2005, è consentito l’esercizio
venatorio da appostamento fisso e/o da appostamento temporaneo senza l’ausilio del cane, alla
sola specie di fauna selvatica tortora (
Streptopelia turtur turtur);2. Nel rispetto dell’arco temporale previsto dall’articolo 34, comma 2, della legge regionale 2
maggio 1995, n. 17, a modifica di quanto previsto dall’articolo 7, del Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. T0280 del 12 luglio 2005 la caccia, per le specie tortora (
Streptopeliaturtur turtur
), è consentita fino al 29 dicembre 2005 compreso.3. Nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 34, comma 10, della legge regionale 2 maggio
1995, n. 17, ed a parziale modifica dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. T0280 del 12 luglio 2005, l’addestramento e l’allenamento dei cani sul territorio
della Regione Lazio, è consentito dal 25 agosto 2005 fino al 16 settembre 2005 con esclusione
del 1° settembre 2005.
Articolo 2
(orario)
1. L’esercizio venatorio nel giorno 1 settembre 2005, è consentito dalle ore 5,40. alle ore 19,30.
Articolo 3
(carniere)
1. Nel giorno 1 settembre 2005, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare
il limite massimo di cinque capi della specie tortora (
Streptopelia turtur turtur).Articolo 4
(Norme finali)
1 Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui
alla legge n. 157/92, alla legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni, alla deliberazione
del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. T0280 del 12 luglio 2005;
2 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione,
ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
3 Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Attività
della Presidenza, l’altro per i successivi adempimenti del Dipartimento Economico ed
Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura.
4 Il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.Roma addi 16 Agosto 2005
IL PRESIDENTE
(Pietro Marrazzo)