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TITOLO I
DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE
CAPO I
DELLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLE LORO ATTRIBUZIONI
Articolo 1
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.
È autorità locale, in ciascun comune, il funzionario preposto
all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei comuni dove non esiste un
ufficio di pubblica sicurezza, è autorità locale il Podestà
(1) o chi ne fa le veci.
(1) Ora, Sindaco.
Articolo 2
Il Prefetto sopraintende alla pubblica sicurezza ed, in
particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite
dalle leggi alla sua competenza.
Articolo 3
Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione
tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella
provincia. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite
dalle leggi alla sua competenza.
Articolo 4
L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita nell'ambito
della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi
deferiscono alla sua competenza.
Il Prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti
ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di vigilare
sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei
comuni vicini a quello di loro residenza.
Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od
il Questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare
funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere la
direzione dei servizi di polizia.
Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa
la competenza dei Podestà (1) relativamente ai servizi di
polizia.
(1) Ora, Sindaco.
Articolo 4/bis
In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico
della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto,
in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a
richiesta delle amministrazioni interessate, provvede
all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza
alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di
cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e
integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed
all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:
a) essere maggiorenni;
b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) avere il godimento dei diritti civili e politici.
Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso
allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di
agente di pubblica sicurezza.
All'atto dell'attribuzione della qualità di agente di pubblica
sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in
deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente
formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e
al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle
regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e
diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico
interesse .
L'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza è
revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti
prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la
sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti
dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della
libertà personale.
Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i
casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono
all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di
agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in
vigore per la polizia municipale. (1)
(1) Articolo inserito dall'art. 5, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
CAPO II
DELLA COMPOSIZIONE DEI PRIVATI DISSIDI
Articolo 5
Per la composizione dei privati dissidi di cui all'art. 1 della
legge (1), l'autorità di pubblica sicurezza invita le parti a
comparire dinanzi ad essa in un termine congruo pel tentativo di
conciliazione.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 6
L'autorità di pubblica sicurezza chiarisce alle parti la
questione di fatto e i principii di diritto ad essa applicabili
senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali
provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, adotta,
ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di
soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equità
che valga a prevenire eventuali incidenti.
Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e
si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.
Il processo verbale, firmato dalle parti e dal funzionario, può
essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di
scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono
sottoscrivere, se ne fa menzione.
CAPO III
DEI RILIEVI SEGNALETICI
Articolo 7
I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per
coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la
propria identità, giusta l'art. 4 della legge (1), sono
descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.
La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o
sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al
modello allegato al presente regolamento, senza particolari
rilievi od annotazioni.
Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi
presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica
sicurezza.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
CAPO IV
DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
Articolo 8
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono
eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'art.
5 della legge (1).
I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica
emanati dal Podestà (2) [sulle materie di cui all'art. 55 della
legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383,
seguono col procedimento di cui all'art. 55 stesso] (3).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Ora, Sindaco.
(3) Vedi, ora, art. 54, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 9
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, quando
riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante
consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti
della forza pubblica o del messo comunale.
La relazione della notifica, redatta in doppio originale, è
datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal
consegnatario. Se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne
è fatta menzione.
La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona
interessata, o chi la rappresenti legalmente, rilasci ricevuta
dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in
qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del
provvedimento.
Articolo 10
Il Ministro dell'interno può, in qualunque tempo, sia sopra
denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto,
la nullità degli atti e dei provvedimenti delle autorità di
pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di
regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra
una causa di pubblico interesse.
CAPO V
DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA
Articolo 11
Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai
fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o
diminuire la responsabilità civile o penale in cui i
concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto
della loro attività.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le
autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui
durata non sia già stabilita da altre leggi statali o
regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano
ad attività da svolgersi per un tempo determinato. (1)
Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al
titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali
l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali
modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di
legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività
alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali
medesimi. (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
Articolo 12
Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel
richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre
condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con
provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività
e la rimozione dei suoi effetti.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio
di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve
contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al
dipendente competente a ricevere la documentazione. (1)
(1) Articolo sostituito dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articolo 12/bis
Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta
del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui
che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova
autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi
alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può
ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato
o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi
di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior
termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo
17-ter della legge. (1)
(1) Articolo inserito dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articolo 13
La domanda è presentata all'autorità locale di pubblica
sicurezza, la quale, quando il provvedimento richiesto non sia
di sua competenza, la trasmette al Questore con informazioni e
proposte.
Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle
autorizzazioni.
La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della
scadenza del provvedimento.
La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello
della scadenza.
Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la
rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.
Sullo stesso atto può apporsi l'approvazione del
rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita
dalla legge.
Articolo 14
La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o
disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può
essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni
regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con
ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in
materia di contabilità pubblica. (1)
(1) Articolo sotituito dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articolo 15
Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo
dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere
presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme
alla legge sul bollo, se prescritto. (1)
L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte
con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli
atti di ufficio.
(1) Comma modificato dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
Articolo 16
In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di
determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la
tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente
bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni
pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che
attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli
ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali
appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro
esame.
I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con
modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il
Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità
tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di
bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma,
predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione,
archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti
informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi
che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano
resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante
specifiche convenzioni. (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articolo 17
L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di
determinate merci o la prestazione di determinati servizi, di
dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria
identità personale, mediante l'esibizione della carta di
identità, riguarda le operazioni che si svolgono con
l'intervento personale dei committenti.
Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal
commissionario, essere dato immediato avviso alle autorità di
pubblica sicurezza dei luoghi donde è partita la commissione e
dove si spedisce la merce, quando il committente non sia
conosciuto.
Articolo 18
Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine
esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad
autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana.
È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla
lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più
appariscenti.
L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca
dell'autorizzazione (1).
(1) Sull'uso della lingua tedesca nel Trentino-Alto Adige,
vedi artt. 84-87, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, mentre per
l'uso della lingua francese nella Valle d'Aosta, art. 38, l.
cost. 26 febbraio 1948, n. 4.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITÀ
PUBBLICA
CAPO I
DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI
PUBBLICI
Articolo 19
Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni
pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della legge (1), deve
contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e
dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono
designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma
dei promotori.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di
quello fissato per la riunione.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 20
Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto
per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al
pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone
del locale destinato alla riunione.
È vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per
manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non
attinenti al culto.
Articolo 21
Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine
pubblico, di moralità o di sanità pubblica ovvero imponga
speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18
della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per
mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza.
L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.
Articolo 22
L'autorità di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per
mezzo dei suoi funzionari ed agenti.
Articolo 23
L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio
impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza
pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad
essi gli obbiettivi da conseguire.
Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo
ordine.
Articolo 24
Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il
funzionario di pubblica sicurezza, ove non indossi l'uniforme di
servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.
L'ufficiale od il sottufficiale dei CC. RR. deve essere in
divisa.
L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno «in nome della
legge».
Articolo 25
Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità
di cui all'art. 23 della legge (1), lo scioglimento della
riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 26
Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento,
a termini dell'art. 24 della legge (1), non si può adoperare la
forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il
sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia
dato ordine.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 27
Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento,
l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei
carabinieri preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi
della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori
di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine.
Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro
ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione
penale.
Articolo 28
Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge (1),
l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente
il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria
responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a
vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli
ulteriori provvedimenti.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
CAPO II
DELLE CERIMONIE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI
ECCLESIASTICHE E CIVILI
Articolo 29
L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della legge (1), deve
esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente
regolamento e deve contenere:
a) le generalità e la firma dei promotori;
b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la
cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o
civile;
c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò
destinati;
d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della
località in cui le funzioni si compiono.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di
quello fissato per la cerimonia o per la processione
ecclesiastica o civile.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 30
Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto
dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche
ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.
Articolo 31
Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre
manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge (1), si
applicano le disposizioni degli art. 21 a 28 del presente
regolamento.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 32
Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal
secondo comma dell'art. 27 della legge (1), per quanto riguarda
i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del
presente regolamento.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
CAPO III
DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI DA GUERRA
Articolo 33
Sono «armi da guerra», ai sensi dell'articolo 28 della legge
(1), le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo,
destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle
truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi «tipo guerra» quelle che presentano caratteristiche
analoghe alle armi da guerra.
Sono «munizioni da guerra» le cartucce, i proiettili, le
bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al
caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego
bellico (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) vedi art. 1, l. 18 aprile 1975, n. 110.
Articolo 34
La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno
per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati
dall'art. 28 della legge (1), oltre alle generalità complete e
alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni
relative:
a) all'ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende
fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone
di portare a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da
fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al
Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo
devono essere riportate sulla licenza.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 35
Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono
sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la
esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal
Ministero della difesa, i cui delegati, tecnici o militari,
hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
Articolo 36
È in facoltà del Ministero per l'interno di determinare la
specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta
produttrice può tenere in deposito; di sospendere la
produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso
di fabbricazione.
Articolo 37
La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere
materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e
alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie
e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove
sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è
necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni
da guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita
o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra
anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle
munizioni da guerra (1).
(1) vedi art. 8, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110.
Articolo 38
La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da
guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente,
deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta,
persona od ente, che li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il
luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo
devono essere riportate sulla licenza.
Articolo 39
Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si
deve indicare, con le generalità del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona
od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo
devono essere riportate sulla licenza.
Articolo 40
Le domande per il transito nel territorio dello Stato di
materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le
indicazioni di cui agli artt. 38 e 39 del presente regolamento.
Articolo 41
La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il
transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni
singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.
CAPO IV
DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE
Articolo 42
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui
all'art. 29 della legge, è subordinato al possesso della
licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia
altrimenti autorizzato ad andare armato.
Articolo 43
È considerata passeggiata in forma militare con armi l'adunata,
anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi (1),
nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in
luoghi pubblici od aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi
munizioni.
(1) Vedi il d.lg. 14 febbraio 1948, n. 43.
CAPO V
DELLE ARMI COMUNI E DEGLI STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE
Articolo 44
Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 30
della legge (1):
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese
le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare
cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata
oppure due canne liscie ed una rigata), purché non idonei ad
impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;
d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare
cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una
gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di
metri 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso,
calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia
superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da
bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa, siano lunghe che
corte (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Vedi art. 2, l. 18 aprile 1975, n. 110.
Articolo 45
Per gli effetti dell'art. 30 della legge (1), sono considerati
armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione
naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e
simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso
articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo
occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e
diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli
destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo,
industriale e simili (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) La competenza al rilascio della licenza di vendita ambulante
di strumenti da punta e da taglio, appartiene al Comune, ex art.
163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 46
Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare,
introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel
territorio dello Stato armi comuni devono contenere: per la
fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle
lettere a), b), c), dell'art. 34, per l'introduzione
dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b),
c), dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo
comma ed alle lettere a), b), c), dell'art. 39; per il transito,
quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.
Articolo 47
Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine
di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita,
devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei
richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità
delle armi, nonché ai locali dove le armi sono raccolte,
esposte in vendita o detenute per la vendita.
La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e
può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo
quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di
detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso,
previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la
collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza
deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le
armi. (1)
(1) Comma sostituito dall'art. 3, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articolo 48
La licenza di cui all'art. 31 della legge (1), per la
introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è
rilasciata dal Questore della provincia nella quale si trova il
comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della provincia
di confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il
disposto dell'art. 41 del presente regolamento.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 49
È vietata l'introduzione nel territorio dello Stato di armi, di
cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia
richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito
di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a
termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge (1).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 50
L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno dello Stato,
di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34
della legge (1), deve essere presentato al Questore della
provincia donde le armi sono spedite.
Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto
sull'avviso.
L'avviso col visto deve accompagnare le armi.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 51
La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione
delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'esatta ubicazione dell'officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo di riparazioni per cui l'officina è attrezzata.
Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al
Questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima
dichiarazione.
Articolo 52
I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle
riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi
di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I
commessi devono essere muniti di apposita tessera di
riconoscimento, che è vidimata dall'autorità locale di
pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo avvenuta la
consegna delle armi (1).
Non può essere dato incarico a persone che non diano
affidamento per età e per condotta.
(1) Vedi art. 18, comma 4, l. 18 aprile 1975, n. 110.
Articolo 53
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di stabilire
speciali condizioni per il trasporto delle armi.
È vietato il trasporto di armi da sparo cariche.
Articolo 54
Nel registro di cui all'art. 35 della legge (1), si prende nota
della data dell'operazione; della persona o della ditta con la
quale l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e
quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e
del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità
personale.
È permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che
esibisca la licenza di porto d'armi.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 55
La licenza pel trasporto di un campionario di armi non può
essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si
muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la
quantità strettamente necessaria ad uso campionario.
La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella
licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle province
che si intende percorrere.
La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia
munito del permesso di porto d'armi, a portare armi per uso
personale.
Articolo 56
Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da
punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37
della legge (1), è tenuto a far vidimare la licenza dai
Questori delle province che intende percorrere, col pagamento
delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni
dalle leggi finanziarie (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti
da punta e da taglio è ora di competenza dei comuni, ex art.
163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 57
L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle
materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge (1), non
incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione,
all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie
esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla
denuncia.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 58
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del
presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa
le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie
esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi
modificazione nella specie e nella quantità.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una località
all'altra del territorio dello Stato, salvo l'obbligo di cui
all'art. 34, secondo comma, della legge (1) il possessore deve
ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge (1), nella
località dove il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di
cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono
state precedentemente denunciate.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 59
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere
al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con
l'indicazione delle generalità e della residenza degli
aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per
persona da nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al comune in cui ha luogo
l'asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore
trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza competente per
territorio.
Articolo 60
L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie
esplodenti, di cui all'art. 40 della legge (1), può essere dato
con pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto,
all'autorità di pubblica sicurezza o presso determinati
depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono
temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell'autorità di
pubblica sicurezza o dell'autorità militare, che rilascia
ricevuta.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 61
La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva
competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui
il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione
europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito
libretto personale, formato: (1)
a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente
regolamento, contenente la fotografia e la firma del
richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei
connotati;
b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art.
30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti
i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per
il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o
del bastone animato.
Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è
soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi
per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo
bisogno di portare l'arma. (2)
(1) Comma modificato dall'art. 3, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
(2) Comma aggiunto dall'art. 3, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
Articolo 62
La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere
presentata alla autorità di pubblica sicurezza e corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziario, di data non
anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo
ove ha sede l'autorità di pubblica sicurezza che deve
rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di
concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del prezzo
della copertina.
Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e
abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo
scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza
cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze
armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento
delle condizioni di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 16
dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n.
1143, sul tiro a segno nazionale.
Articolo 63
La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto
d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti
l'avvenuta emancipazione.
Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto
d'armi lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dell'art. 44
della legge (1), deve esibire anche un certificato della società
di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla società
stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel
comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non
funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo
constare a mezzo di attestazione del Podestà (2), il quale
dichiarerà altresì che il richiedente è esperto nel maneggio
delle armi da fuoco.
Per la rinnovazione della licenza per il porto d'armi lunga da
fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno
in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a
segno, ovvero l'attestazione del Podestà (2), come al comma
precedente.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Ora, Sindaco.
Articolo 64
L'autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso,
sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto
dall'art. 12 della legge (1), e assunte le opportune
informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed
invia gli atti al Questore.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 65
L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla
domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il
quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la
licenza.
Articolo 66
Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza
sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai
sensi dell'art. 608 del codice di procedura penale, e che
produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di
pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte
le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini
dell'art. 606 dello stesso codice.
Articolo 67
L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve
apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi
al funzionario di pubblica sicurezza o al Podestà (1).
Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.
(1) Ora, Sindaco.
Articolo 68
La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la
sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura
dell'autorità competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.
Articolo 69
Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'armi
presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del
casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne
faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il
certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di
domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di
porto d'armi di diversa specie, non scaduta.
La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'armi
deve essere corredata dell'atto di consenso di cui all'art. 44
della legge (1).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 70
Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorità
di pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le
iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini
dell'art. 606 del codice di procedura penale.
Articolo 71
Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle
guardie particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi
ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le
indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente,
nonché quelle relative al decreto di nomina;
b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da
rinnovarsi annualmente.
Articolo 72
L'autorità di pubblica sicurezza trasmette al procuratore del
registro il foglio contemplato alla lettera b)dell'articolo
precedente e il vaglia per l'importo della tassa speciale di
concessione e della tassa di bollo.
Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo,
e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione,
restituendolo alla autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 73
Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli
ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica
sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico
Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a
portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge
(1).
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e
18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza,
le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi
regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art.
43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali
(2), possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso
precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo
ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre
quando non ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita
soltanto ai fini della difesa personale.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Vedi artt. 7, comma 3 e 13, comma 2, l. 7 dicembre 1959, n.
1083.
Articolo 74
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei
regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che,
nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile,
dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad
un determinato servizio, vadano armate, la relativa
autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal
Prefetto della provincia, sulla motivata proposta
dell'amministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui
si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli artt. 11
e 43 della legge (1).
L'autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso
al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare
le armi di cui all'art. 42 della legge (1), soltanto per difesa
personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove
esercita le proprie mansioni e farne ritorno.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 75
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate
dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza
gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano
l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve
essere corredata da un certificato del comandante del corpo o
del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante
che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.
(1) Comma da ritenersi abrogato in virtù del r.d.l. 6 dicembre
1943, n. 16-B che ha sciolto la Milizia volontaria per la
sicurezza nazionale.
Articolo 76
I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono
autorizzati a portare l'arma da tiro esclusivamente per i giorni
stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di
una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della
società e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza,
che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine
pubblico.
Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in
corpo di una società di tiro a segno a termini dell'art. 29
della legge (1).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 77
Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili
municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente
approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro
come guardia di onore in occasione di feste o funzioni
pubbliche.
Articolo 78
Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale,
istituite a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n.
2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere
le armi occorrenti per le esercitazioni.
Articolo 79
Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi
gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati
esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
Articolo 80
Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere,
che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma
dell'art. 42 della legge (1): i coltelli e le forbici con lama
eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i
ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i
potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i
chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati
nel secondo comma dell'art. 45 del presente regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur
eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i
centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza
centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola
lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non
tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non
superi i dieci centimetri di lunghezza.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
CAPO VI
DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DEI DISASTRI
Articolo 81
Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della
legge (1) tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia
che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che
possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi
altro modo disposti o adoperati.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 82
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono
classificati nelle seguenti categorie:
1) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
Articolo 83
I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati dal Ministero
dell'interno, agli effetti dell'art. 53 della legge (1), sono
indicati nell'allegato A al presente regolamento.
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e
dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché
le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento,
ripristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di
materiale da guerra.
L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi
per le vie ordinarie e ferrate, per mare, pei laghi, nonché pei
fiumi e i canali navigabili.
L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le
scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si
lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o
esplosive.
Il Ministro dell'interno, sentito il parere della commissione
consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà
di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 84
La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal
Ministero dell'interno, e si compone di un presidente e di
undici membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'amministrazione
dell'interno, di grado non inferiore al 6º; due possono essere
scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno
deve rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi
del Ministero dell'interno; quattro sono designati dal ministro
della difesa; uno per ciascuno dai ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della
navigazione; uno è designato dal comitato centrale
interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro della difesa è scelto fra gli
ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare;
l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o
genio in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione sono
designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente
del corpo delle miniere e della direzione generale delle
ferrovie dello Stato.
Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione
generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di
segretario della commissione.
Articolo 85
Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica
un triennio, e possono essere sempre riconfermati.
In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita
le funzioni uno dei membri della commissione delegato dal
presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati
tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in
occasione della designazione degli effettivi.
Articolo 86
La commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al
suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla
potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle
misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità
pubblica, e, in special modo, su quanto concerne la
fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso
delle materie infiammabili ed esplosive.
Articolo 87
Ai componenti della commissione consultiva che sono funzionari
dello Stato, non designati in dipendenza della carica o
dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di
adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di
presenza a norma dell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924,
n. 843 (1).
Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di
lire 30 (1).
Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e
compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai
funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennità a
norma delle vigenti disposizioni.
Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei
privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di
quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di
viaggio.
(1) Vedi, ora, d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 5.
Articolo 88
La commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro
dell'interno, disciplina lo esercizio delle sue attribuzioni e
il suo funzionamento.
Articolo 89
La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della
legge (1), è composta di un ufficiale dell'esercito, o della
marina, o dell'aeronautica; del comandante provinciale dei
vigili del fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di
finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in
materia di esplosivi, nonché di un funzionario di pubblica
sicurezza.
Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono
depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave,
l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere
quello delle miniere.
Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della
commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del
presente regolamento.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 90
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato
B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si
distinguono in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.
Articolo 91
Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il
deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l'impianto di
cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono
contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e
devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici
indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o
il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici
medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi di acqua, gli
abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente
regolamento.
Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di
esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto
trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti
i prescritti documenti e con la relazione della commissione
tecnica provinciale.
Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali
da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente,
sono dal Prefetto trasmesse alla direzione d'artiglieria
competente per territorio la quale le rimette al Ministero
dell'interno munite del proprio parere. Il Ministero
dell'interno provvede sentita la commissione consultiva per le
sostanze esplosive ed infiammabili.
Articolo 92
Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi
di prima e quarta categoria devono contenere le generalità
complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative
alla ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel
quale s'intende esercitare la vendita.
La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è
consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi
forniti di licenza di vendita.
Articolo 93
Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e
ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano
rispettivamente le disposizioni degli artt. 38 e 39 del presente
regolamento.
Articolo 94
Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono stese in
calce all'avviso di spedizione.
Articolo 95
Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei
quali sia richiesta la licenza del Ministero dell'interno e
quella del Prefetto, a termini degli artt. 46 e 47 della legge
(1), il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua
competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano
collocati in zone attigue.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 96
Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di
prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o
trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta
l'art. 47 della legge (1), s'intendono le materie e le sostanze
che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella
fabbricazione degli esplosivi.
Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi
industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i
nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie
o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli
esplosivi.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 97
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel territorio dello
Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità
non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in
quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo,
escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento
cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché
duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero
illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere
condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in
pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al
presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima
categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella
indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt.
50 e 51 della legge (1).
Agli effetti dell'art. 50 della legge (1), il Prefetto è
autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto
degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non
superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda
categoria e a numero cinquanta detonanti.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 98
Per la fabbricazione, deposito e vendita delle munizioni di
sicurezza occorre la licenza del Prefetto.
La licenza non è necessaria per il trasporto delle munizioni
stesse.
Articolo 99
È in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto
l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere
della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84,
licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o
l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche
non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni
micidiali o incendiari.
Articolo 100
Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un
regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può
rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite
nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere
limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non
superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo
adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possono cadere in
altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o
consegnarli ad altri.
Articolo 101
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi
d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato
dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica
prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in
ingegneria o chimica e l'altro in medicina.
L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la
conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei
fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e
dell'accensione dei fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo
articolo il certificato di idoneità rilasciato da un
laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di
esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.
Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico
dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella
misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la
licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore
dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, la somma di L. 3000 (1).
(1) Articolo così modificato dal d.p.r. 12 gennaio 1973, n.
145.
Articolo 102
Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi
specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi
indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente
e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.
Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità del
richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto
sufficiente a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza
competente a rilasciare la licenza.
Articolo 103
Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della legge
(1) è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese,
l'assicurazione individuale o collettiva degli operai e
guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di
assicurazioni obbligatorie a norma di legge.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 104
Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non possono essere
ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o
depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno
nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia
garanzia di non abusarne.
Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato
dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che deve essere
trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve
annotare la quantità e qualità delle materie vendute o
consegnate nell'apposito registro.
Articolo 105
Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in
deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:
1) non lavorare di notte.
È in facoltà del Ministero dell'interno consentire, previo
parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed
infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle
fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate
con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato
B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma (1);
2) non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati
pericolosi dalla commissione tecnica provinciale per gli
esplosivi e le materie infiammabili.
Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade
situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali
stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione
elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;
3) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei
magazzini di deposito;
4) tenere quel numero di guardiani che la commissione tecnica
ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.
I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte
dagli artt. 133 e 138 della legge (2).
(1) Numero così sostituito dal d.p.r. 5 giugno 1976, n. 676.
(2) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 106
La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza
categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per
via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più
guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della
forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle
materie.
Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al
quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al
numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto senza
vincolo di scorta.
Articolo 107
I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico,
anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che
devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono
rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore
dall'entrata in porto, e i secondo almeno 24 ore prima di
ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del
porto.
Articolo 108
Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge (1) si prende
nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con
la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità
dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale
l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia
al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 109
In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da
una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere
fatta immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della
denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio
delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.
Articolo 110
È soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della legge
(1) la costruzione di impianti provvisori elettrici per
straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività
civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la
propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle
contemplate al primo comma del presente articolo non possono
compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in
modo da prevenire danni o infortuni.
È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
CAPO VII
DEI PORTIERI E DEI CUSTODI
Articolo 111
[L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui
all'art. 62 della legge (1), incombe:
a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati
dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;
b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria,
o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei
locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché
di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di
chiusura;
c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle
fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei
magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie,
degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di
chiusura;
d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di
sua famiglia.
Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di
custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione] (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Il procedimento previsto dal presente articolo è stato
soppresso ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3 e dell'allegato B
alla l. 24 novembre 2000, n. 340.
Articolo 112
(Omissis) (1).
(1) Articolo da considerarsi abrogato in virtù dell'art. 47,
d.p.r. 25 giugno 1953, n. 492.
Articolo 113
[L'autorità di pubblica sicurezza, nel provvedere sulle domande
per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con
criterio discrezionale, la idoneità morale e politica (1) dello
aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni
di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la
necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla
consumazione di azioni delittuose.
Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della
autorità di pubblica sicurezza e a riferire ogni circostanza
utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei
reati] (2).
(1) La valutazione, da parte dell'autorità di pubblica
sicurezza, dell'idoneità politica dello aspirante portiere, è
da ritenersi non più richiesta in virtù del principio
fondamentale di cui all'art. 3 della Costituzione
(2) Il procedimento previsto dal presente articolo è stato
soppresso ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3 e dell'allegato B
alla l. 24 novembre 2000, n. 340.
Articolo 114
[Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al
modello annesso al presente regolamento.
L'autorità di pubblica sicurezza, accertata la identità del
richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo
precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso]
(1).
(1) Il procedimento previsto dal presente articolo è stato
soppresso ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3 e dell'allegato B
alla l. 24 novembre 2000, n. 340.
CAPO VIII
DELLE INDUSTRIE INSALUBRI E PERICOLOSE E DEI MESTIERI RUMOROSI E
INCOMODI
Articolo 115
Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli
artt. 64 e 65 della legge (1), occorra una visita sopralluogo,
questa è eseguita, a spese della parte richiedente o
ricorrente, da uno a da tre periti incaricati dal Prefetto o dal
Podestà (2), secondo la rispettiva competenza.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Ora, Sindaco.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI,
AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E
DOMESTICI
CAPO I
DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI
Articolo 116
Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è
ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza
deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di
trattenimento e il periodo delle rappresentazioni. (1)
Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle
sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo
pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per
rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i
certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle
rappresentazioni.
La licenza è concessa per un numero determinato di
rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.
La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli
cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle
licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del
Ministero della cultura popolare, a termini dei regi
decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n.
1946.
(1) Comma sostituito dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
Articolo 117
Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche
è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli
operatori da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui
al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia
sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la
sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un
principio d'incendio possa essere prontamente represso.
Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un
dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità
d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione
automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.
Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal
Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le
sostanze esplosive ed infiammabili.
Articolo 118
La licenza di cui all'art. 68 della legge (1) deve richiedersi
anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con
biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone
invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere
privato della rappresentazione o del trattenimento.
Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i
trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni
artistiche, industriali e simili.
Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la
licenza di cui all'art. 68 della legge (1); però gli esercenti
cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia,
una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della legge
(1), possono esercitare la loro attività in base a semplice
visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà
imporre speciali modalità per lo spettacolo (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) La competenza al rilascio della licenza di cui al presente
articolo, appartiene al Comune, ex art. 163, d.lg. 31 marzo
1998, n. 112.
Articolo 119
Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per
altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia
provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità
degli spettatori.
Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso,
l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati
dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il
luogo di partenza e il traguardo.
Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere
sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del
concessionario, la indennità nella misura determinata dai
rispettivi regolamenti.
Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa
quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei
casi di infortunio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse
indette da società debitamente costituite o autorizzate.
Articolo 120
Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili,
si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e
dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che
l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse necessario di
imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.
Articolo 121
Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di
trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del
pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di
lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato
all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del
giuoco (1).
(1) Vedi gli artt. 33 e 38, l. 24 novembre 1981, n. 689, che ha
depenalizzato le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo stabilendone l'entità della relativa
sanzione.
Articolo 122
Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi
esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute
garanzie per il pubblico e per gli attori.
Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve
collocare una rete adatta ad evitare sinistri.
Articolo 123
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere
educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di
speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica
sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la
manifestazione.
L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la
manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento
pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza
prescritta dall'articolo 68 della legge (1) e ne informa
tempestivamente il Questore.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 124
È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a
termine dell'art. 69 della legge (1), per i piccoli
trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente,
in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da
commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di
altalene, bersagli e simili.
Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi
specie che si dànno nei pubblici esercizi contemplati dall'art.
86 della legge (1).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 125
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere la
licenza di cui è parola nell'articolo 69 della legge (1), deve
vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o
che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si
abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità
di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione
di animali feroci.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
ArticolI 126-129
(Omissis) (1).
(1) ArticolI abrogatI dall'art. 13, d.lg. 13 luglio 1994, n.
480.
Articolo 130
L'avviso di cui è parola nell'art. 75 della legge (1) dev'essere
dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente
regolamento, e deve contenere:
a) le generalità e la firma di chi gestisce la produzione,
importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;
b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le
pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate
o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso, del
titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta
ministeriale.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 131
I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che
esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono
obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle
pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del
proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i
divieti, con l'indicazione della data e del numero.
Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta
relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo
respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella
presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara
annotazione nel registro.
(Omissis) (12).
(1) Questo comma deve ritenersi superato a seguito dello
scioglimento dell'Istituto nazionale Luce.
(2) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
Articolo 132
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 13 luglio 1994, n.
480.
Articolo 133
[Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel
territorio dello Stato se prima non abbia ottenuto il nulla osta
del Ministero della cultura popolare] (1).
(1) Vedi, ora, l. 21 aprile 1962, n. 161 e il d.p.r. 11 novembre
1963, n. 2029.
Articolo 134
La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di
pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli
esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la
rappresentazione in pubblico nel territorio dello Stato , siano
esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il
nulla osta.
Articolo 135
Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve
assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le
quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le
condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.
Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di
pubblica sicurezza, per esibirli, poi, ad ogni richiesta degli
ufficiali e degli agenti della forza pubblica (1).
(1) Vedi, anche, art. 14, d.p.r. 11 novembre 1963, n. 2029.
Articolo 136
Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare
il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire i
quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non
alterare in qualsiasi modo l'ordine.
Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del
possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per
la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa
riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla
osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni
comminate dalla legge.
Articolo 137
Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione
dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di
approvazione di determinate pellicole di genere passionale o
poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni
sedici.
L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.
Articolo 138
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 13 luglio 1994, n.
480.
Articolo 139
L'autorità di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi
dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese
pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale
e di cultura varia, a norma del regio decreto-legge 3 aprile
1926, n. 1000, e del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414
(1).
L'autorità di pubblica sicurezza deve, inoltre, assicurarsi
dell'osservanza delle norme relative alla proporzione delle
pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi
del citato regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414,
convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e modificato
dalla legge 13 giugno 1935, n. 1083 (1).
(1) Vedi, ora, la l. 4 novembre 1965, n. 1213.
Articolo 140
Qualora non siano osservate le disposizioni del § 14 del
presente regolamento, il Questore può sospendere, per un
periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui
all'art. 68 della legge (1), salvo le sanzioni penali.
Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a
concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno
dal giorno della revoca.
La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere
concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del
titolare della licenza revocata.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 141
Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite
commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri
locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di
sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di
igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure
e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene
che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la
visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico
prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8
gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di
altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di
sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di
cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le
cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino
regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali
provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o
inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui
al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni
sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista
iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che
attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole
tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per
l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e
salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli
allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle
condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli
allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i
quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella
stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis,
nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data
non anteriore a due anni. (1)
(1) Articolo sostituito dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001,
n. 311.
Articolo 141/bis
Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di
vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere
svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni
dal sindaco competente ed è composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo
delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base
competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo
delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più
esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione
alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante
degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra
persone dotate di comprovata e specifica qualificazione
professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni
o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque
richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla
quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche
di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995,
n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di
attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti
uno o più supplenti.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere
adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario
del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante
proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo
comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione,
individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un
medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario
pubblico di base competente per territorio, il comandante dei
Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico
del luogo. (1)
(1) Articolo inserito dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articolo 142
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente
articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le
sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti
di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione
provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre
anni dal prefetto ed è composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la
presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere
realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base
competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione
regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo
delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in
acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle
dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante
degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra
persone dotate di comprovata e specifica qualificazione
professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o più
supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla
composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di
avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale
di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di
polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del
genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio
tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto
e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo
comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il
sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il
locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del
personale specificamente indicato dall'ottavo comma
dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo
141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della
commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre
prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente
integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali
cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di
capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o
gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma,
per i parchi di divertimento e per le attrezzature da
divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano
sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico
partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
sanità. (1)
(1) Articolo sostituito dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001,
n. 311.
Articolo 143
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di
un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere
presentato al Prefetto per l'approvazione.
Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e
osservate le norme dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n.
419, e 10 settembre 1936, n. 1946.
Articolo 144
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico
spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali
ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o
dall'interessato.
Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per
la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma,
lettera e) del presente regolamento. (1)
(1) Comma modificato dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
Articolo 145
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere,
durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte,
oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le
porte.
Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte
verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione
provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).
ArticolI 146-147
(Omissis) (1).
(1) ArticolI abrogatI dall'art. 9, d.lg. 23 aprile 1998, n. 134.
Articolo 148
Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza del servizio
di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono
verificare ripetutamente, durante la rappresentazione,
l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonché
di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal
regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge (1) e
dalla licenza.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 149
Per gli effetti di cui all'art. 83 della legge (1), è richiesto
il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che assiste
allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli
attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli
spettatori.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 150
[L'autorità locale di pubblica sicurezza può rifiutare il
rilascio della licenza, di cui all'art. 113 della legge (1), per
l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti
pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la
relativa rappresentazione.
Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che
formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto
all'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
Sono soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art. 113
della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici,
anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a
scene, o di ritratti di artisti e simili.
Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o
manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche,
l'autorità competente deve accertare che nei manifesti
concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione
di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16,
venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale
esclusione.
L'autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi
a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che,
distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di
crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e
suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche ed in genere
scene che possano essere di incentivo al delitto] (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n.
1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113,
commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del t.u.l.P.S. approvato con r.d. 18
giugno 1931, n. 773 al quale il presente articolo fa
riferimento; pertanto le disposizioni ivi contenute devono
ritenersi inapplicabili.
Articolo 151
Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85
della legge (1) per l'uso della maschera nei teatri e negli
altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di
portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie
imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché
l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
I progetti di mascherate collettive ed allegoriche devono essere
preventivamente approvati dall'autorità di pubblica sicurezza.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
CAPO II
DEGLI ESERCIZI PUBBLICI
Articolo 152
Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento,
la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati
all'art. 86 della legge (1) deve contenere le indicazioni
relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e
all'insegna.
Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86
della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento,
disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale,
la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque
denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge
anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni
previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del
predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del
titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo
comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente
regolamento non incompatibili con altre disposizioni che
disciplinano specificamente la materia. (2)
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Comma sostituito dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
Articolo 153
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di
igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere
convenientemente sorvegliate.
Articolo 154
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articolo 155
Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione
dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza
prescritta dall'art. 86 della legge (1).
Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità
sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.
Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione
dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte
del Questore, è subordinata all'accertamento delle condizioni
di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese
dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità
di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone
condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria
competente.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 156
L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di
provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che
saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica
sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria (1).
(1) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 6.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
Articolo 157
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articolo 158
Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i
noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono
soggetti alla disciplina dell'art. 86 della legge (1); ne sono
esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola
macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece,
essere muniti del certificato di iscrizione di cui all'art. 121
della legge (1).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 159
Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta
vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termini
dell'art. 86 della legge (1), possono esercitare la vendita al
pubblico senza bisogno di altra licenza.
L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la
legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua
qualità.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 160
Non è considerata vendita ambulante di bevande alcooliche, ai
sensi dell'art. 87 della legge (1), quella che si compie dagli
esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni
ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni
o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle
autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di
automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o
della partenza degli aeromobili o dei veicoli.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 161
La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle
regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare,
di cui all'art. 88 della legge (1), è subordinata
all'approvazione, da parte del Questore, delle norme che le
regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo
da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.
Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta a sola
negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della
licenza.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articoli 162-175
(Omissis) (1).
(1) Articoli da ritenersi superati a seguito dell'abrogazione
degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del
t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n.
524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto
1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974.
Articolo 176
Agli effetti dell'art. 86 della legge (1), non si considera
vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in
recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da
trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità
contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200
per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge (1), ed
a litri 0,33 per le altre (2).
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto
esclusivamente quella congiunta al consumo.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Comma così modificato dall'art. 7, l. 11 maggio 1981, n.
213.
Articolo 177
Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole
superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano
ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela
all'atto della vendita al minuto.
Articoli 178-179
(Omissis) (1).
(1) Articoli da ritenersi superati a seguito dell'abrogazione
degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del
t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n.
524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto
1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974.
Articolo 180
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale
dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e
l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico
l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della
legge (1) che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la
riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge (1) e
173 176 a 181 e 186 del presente regolamento (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
Articolo 181
Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di
qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne
vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora (1).
(1) Per la depenalizzazione delle violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo vedi gli artt. 33 e 38,
l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 182
Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di
accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere
hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei
campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali
sulla materia.
Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie,
che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della
bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate
all'autorità richiedente.
Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado
di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato
dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale
disposizione dell'autorità giudiziaria.
I campioni non utilizzati si restituiscono allo esercente.
Articolo 183
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando
l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente
contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono
sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.
Articolo 184
La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di
essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi
genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto,
quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle
essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.
La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti
deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il
termine di quindici giorni.
Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che
occorresse apportare all'elenco.
Articolo 185
Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla
porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura
(1).
(1) Le violazioni previste nel presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
Articolo 186
Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve
cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed
effettuarsi lo sgombero del locale (1).
(1) Per la depenalizzazione delle violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo vedi gli artt. 33 e 38,
l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 187
Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale,
gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare
le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne
corrisponda il prezzo.
Articolo 188
I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla
somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi
pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al
minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca
prestazione unica od essenziale dell'esercizio.
(Omissis). (1)
(Omissis). (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 6, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articolo 189
L'avviso di cui all'art. 99 della legge (1) deve contenere
l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarrà
chiuso.
I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99,
ultimo capoverso, della legge (1), possono giustificare la
chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a
tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel mese di dicembre,
invia al Questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99
della legge (1); l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato
l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di
chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle
quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva
competenza.
Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi
all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data
della riapertura.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
ArticolI 190-192
Omissis). (1)
(1) Articoli abrogati dall'art. 6, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articolo 193
La disposizione dell'art. 109 della legge (1) circa l'obbligo
della esibizione della carta d'identità non si applica alle
case od istituti di cura.
I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno
speciale registro ed alla notifica all'autorità di pubblica
sicurezza delle persone ricoverate.
S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali
vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e,
perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 194
Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne
sia stata data espressa autorizzazione.
Articolo 195
La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della
legge (1), deve essere tenuta esposta in luogo visibile
nell'esercizio.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma,
della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo
delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre
a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di
giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno. (2)
Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a
disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Comma sostituito dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
Articolo 196
Gli esercenti autorimesse hanno l'obbligo della tenuta di un
registro in cui siano annotate, all'atto del ricovero
dell'autoveicolo: nome, cognome e paternità (1) del conducente,
data, numero e autorità che ha rilasciata a questi la patente
di abilitazione, targa, marca, tipo, colore dell'autoveicolo,
ora dell'entrata ed uscita di esso.
Detti esercenti hanno altresì l'obbligo di notificare con
apposita scheda i dati di cui sopra all'autorità locale di
pubblica sicurezza entro ore dodici dall'arrivo, specificandone
la provenienza.
Per i registri si applicano le disposizioni di cui all'art. 16
del presente regolamento (2).
(1) L'annotazione della paternità non è più richiesta
conseguentemente al disposto di cui alla l. 31 ottobre 1955, n.
1064.
(2) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
CAPO III
DELLE TIPOGRAFIE E DELLE ARTI AFFINI, E DELLA ESPOSIZIONE DI
MANIFESTI E AVVISI AL PUBBLICO
ArticolI 197-199
(Omissis) (1).
(1) Articoli abrogati dall'art. 16, d.lg. 31 marzo 1998, n.
112.
Articolo 200
Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti
indicati nell'art. 112 della legge (1) può essere disposto
anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.
Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si può
procedere alla distruzione del materiale sequestrato (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) A norma dell'art. 4, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 561, il
presente articolo ha cessato di avere efficacia nei confronti
dei giornali, delle pubblicazioni e degli stampati in generale,
a far data dal 5 luglio 1946. Vedi, anche, l. 8 febbraio 1948,
n. 47.
Articolo 201
[Per l'esecuzione dell'art. 113 della legge, ogni stampato o
manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o
aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in
duplice esemplare all'autorità locale di pubblica sicurezza,
che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.
Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone
la firma sull'altro da conservarsi in ufficio] (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n.
1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113,
commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, al quale
il presente articolo fa riferimento. Pertanto le disposizioni
ivi contenute sono da ritenersi inapplicabili.
Articolo 202
[Per amministrazioni pubbliche, a termine dell'art. 113 della
legge, s'intendono le amministrazioni dello Stato, quelle degli
enti ausiliari dello Stato, enti pubblici locali e parastatali,
e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente
agli atti inerenti al proprio ufficio.
Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 113 per gli
avvisi la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene
eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità
giudiziaria o di un'amministrazione dello Stato, come, ad
esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le
situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi
per la pubblicità di cui all'art. 201 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265] (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n.
1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113,
commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, al quale
il presente articolo fa riferimento. Pertanto le disposizioni
ivi contenute sono da ritenersi inapplicabili.
Articolo 203
[La licenza di cui all'art. 113 della legge è richiesta per
tutti i comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere
affisso o distribuito, ancorché il richiedente sia già munito
del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di
stampe.
Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da
distribuirsi in più comuni è sufficiente la licenza
dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi
sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in
ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione dell'autorità
locale di pubblica sicurezza e deve essere comunicato alla
autorità di pubblica sicurezza dei comuni dove si vuole
distribuire o affiggere, almeno ventiquatt'ore prima
dell'affissione o della distribuzione.
È in facoltà dei Questori, cui deve essere data immediata
notizia dalla autorità di pubblica sicurezza predetta, di
vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o
di sicurezza pubblica] (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n.
1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113,
commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, al quale
il presente articolo fa riferimento. Pertanto le disposizioni
ivi contenute sono da ritenersi inapplicabili.
CAPO IV
DELLE AGENZIE PUBBLICHE E DEGLI UFFICI PUBBLICI DI AFFARI
Articolo 204
La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un
ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge
(1), deve contenere l'indicazione della natura degli affari a
cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della
sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del
recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori
girovaghi.
Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è
subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge
30 dicembre 1937, n. 2650.
Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio
delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma terzo,
della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei monti di
credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e
degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di
custodia, assicurazione, di asta e simili che l'agente intende
di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende
seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché
l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione
della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre
produrre, a norma dell'art. 61 del regio decreto 25 maggio 1939,
n. 1279, recante norme per la attuazione della predetta legge 10
maggio 1938, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli
che ritiene di stabilire l'ispettorato per la difesa del
risparmio e per l'esercizio del credito (2).
Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate
sulla licenza.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Le funzioni che espletava il soppresso Ispettorato per la
difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma
dell'art. 2, d.lg.c.p.s. 17 luglio 1947, n. 691, istitutivo del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono
state devolute alla Banca d'Italia.
Articolo 205
Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici
di affari» usata dall'articolo 115 della legge (1), si
comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono
come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari
altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia
richiesta.
Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari,
i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di
clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le
agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le
agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità,
e simili.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 206
Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della legge
(1) le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di
cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349 e, in genere, le agenzie
e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di
autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i
cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito
di corrispondenza, di pacchi e simili.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 207
Non può essere concessa licenza per lo esercizio della
mediazione per le professioni liberali.
Articolo 208
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge
(1), chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in
qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo
di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle
cose esposte.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 209
Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando
si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge
esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti
organizzazioni sindacali.
Articolo 210
Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il
collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza
tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere
speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità
pubblica.
Articolo 211
Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività
previste dell'art. 115 della legge (1) sono tenuti ad esibire la
licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni
che percorrono.
L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla
licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga
opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni
di tempo e di ambiente (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
Articolo 212
L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per
ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite
massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti
accessori in ragione d'anno che l'agente può percepire,
facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da
tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini
dell'art. 120 della legge (1).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 213
Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza
del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme
contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura
civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e
approvato dall'autorità di pubblica sicurezza (1).
(1) Articolo così sostituito dal comma 4, art. 156, d.lg. 1º
settembre 1993, n. 385, aggiunto dall'art. 36, d.lg. 4 agosto
1999, n. 342.
Articolo 214
Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto
presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza
furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità
di pubblica sicurezza.
Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono
essere subito denunciati alla autorità medesima.
Articolo 215
Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili,
corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i
commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di
equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i
paramenti sacri e gli oggetti di culto.
È vietato di accettare pegni da persone di età minore o in
stato di ebrietà, e da persone evidentemente o notoriamente
prive di discernimento.
È altresì vietata ogni operazione di soppegno.
Articolo 216
L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera,
all'autorità di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di
pegno fatte nella giornata.
Articolo 217
Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura
dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del
fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse
attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di
un quarto.
Articolo 218
Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono
tenere, a termini dell'art. 120 della legge (1), è a madre e
figlia, stampato, e deve contenere:
a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;
b) la data della operazione;
c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
d) il valore di stima degli oggetti suddetti;
e) l'importo e la durata del prestito;
f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da
corrispondersi;
g) la data della spegnorazione;
h) la data della vendita del pegno;
i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.
La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la
firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazioni della
madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 219
Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di
affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito
e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del
committente, la data e la natura della commissione, il premio
pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione (1).
(1) Le violazioni previste nel presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
Articolo 220
I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere
conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione
dell'autorità di pubblica sicurezza (1).
(1) Le violazioni previste nel presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
Articolo 221
Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta
d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare
all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun
bollettino o altro simile mezzo di divulgazione (1).
(1) Le violazioni previste nel presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
Articolo 222
Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere
campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al
Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita (1).
(1) Le violazioni previste nel presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
Articolo 223
Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite
dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto iscritte
come case di spedizione nel registro della Camera di commercio,
ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.
All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato
della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.
(114) Gli uffici provinciali delle corporazioni sono stati
soppressi a norma del disposto di cui all'art. 1, d.lg.lgt. 21
settembre 1944, n. 315, l'articolo 2 del quale, ricostituita in
ogni capoluogo di provincia una Camera di commercio industria e
agricoltura, ha ad essa attribuito l'esercizio delle funzioni e
dei poteri che erano degli uffici soppressi.
CAPO V
DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI ALCUNE CLASSI DI RIVENDITORI
Articoli 224-229
(Omissis). (1)
(1) Articoli abrogati dall'art. 6, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articolo 230
Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande
musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal
Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino
in triplice esemplare.
Il Prefetto provvede, sentito il comando della divisione
militare.
Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere
sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto.
È in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma (1).
(1) Le violazioni previste nel presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
Articolo 231
Sotto la denominazione di «mestiere di ciarlatano», ai fini
dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della legge (1),
si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui
credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio,
come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro
che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o
millantano o affettano in pubblico grande valentìa nella
propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici,
cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 232
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.p.r. 28 maggio 2001, n.
311.
Articoli 233-241
(Omissis) (1).
(1) Articoli abrogati dall'art. 46, d.lg. 31 marzo 1998, n.
112.
Articolo 242
La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di
chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere
l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del
commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti
aventi valore storico od artistico oppure di commercio di
oggetti usati di nessun pregio.
In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la
dichiarazione deve essere rinnovata. L'autorità locale di
pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione,
indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi
valore storico od artistico, oppure di oggetti usati (1).
(1) Le violazioni previste nel presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
Articolo 243
L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della
legge (1) incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori
di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente,
quanto occasionalmente (2).
Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i
rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi
di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome,
il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del
rappresentante di commercio.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli
institori e ai rappresentanti di case estere.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Comma così modificato dall'art. 16, d.lg. 31 marzo 1998, n.
112.
Articolo 244
Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della
legge (1) i fabbricanti ed i commercianti di articoli con
montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i
cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o
commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei
metalli preziosi sia limitato al pennino.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 245
La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di
oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla
medesima ditta, ancorché siti in località diverse.
In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della
licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.
Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede
dell'esercizio per la quale è rilasciata. Ove si tratti di
succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che
rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore
nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.
Articolo 246
La licenza è stesa sul modello allegato al presente
regolamento.
La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante
vidimazione.
Articolo 247
Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di
chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti
dell'art. 128 della legge (1), indicare, di seguito e senza
spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e
dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce
comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione
del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della
legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti
d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al
commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore,
comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli
preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si
applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di
valore esiguo. (2)
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
CAPO VI
DEI PRESTATORI D'OPERA E DEI DIRETTORI DI STABILIMENTI
Articolo 248
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 13 luglio 1994, n.
480.
TITOLO IV
DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI
INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I
DELLE GUARDIE PARTICOLARI
Articolo 249
Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia
dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al
Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da
custodire.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante
dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere
corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei
guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge
(1).
Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle
guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto,
in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le
generalità e le firme dei consociati, la durata della
consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione
e di recesso dei soci.
Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo
articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione
rilasciato dal Prefetto.
La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è
esercitata dal Questore, a norma del regio decreto-legge 26
settembre 1935, n. 1952.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 250
Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138
della legge (1), il Prefetto rilascia alle guardie particolari
il decreto di approvazione.
Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi
al pretore giuramento con la seguente formula:
«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo
Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere
le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e l'unico
intento di perseguire il pubblico interesse» (2).
Il pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del
prestato giuramento.
La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue
funzioni dopo la prestazione del giuramento.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Tale formula di giuramento è stata modificata dall'art. 5,
l. 23 dicembre 1946, n. 478.
Articolo 251
Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia
particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà
appartenenti a persona od enti diversi.
Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare
giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà
che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.
Articolo 252
Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni, che le
guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel
territorio di province diverse, è necessario il decreto di
approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia.
Il giuramento è prestato presso uno dei pretori, nei cui
mandamenti siano i beni da custodire.
Articolo 253
Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata
la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso
proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede
mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in
possesso.
Articolo 254
Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in
mancanza portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro,
dal Prefetto su domanda del concessionario.
Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata
sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando
sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione.
Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni
dell'art. 230 del presente regolamento.
Articolo 255
Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed
immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del
servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio
fino a prova contraria.
Articolo 256
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della
licenza prescritta dall'articolo 42 della legge (1) e dall'art.
71 del presente regolamento.
La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere
rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia
particolare giurata.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
CAPO II
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
Articolo 257
La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134
della legge deve contenere l'indicazione del Comune o dei Comuni
in cui l'istituto intende svolgere la propria azione, della
tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento,
dell'organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste
assegnate, del turno di riposo settimanale, dei mezzi per
provvedere ai soccorsi in caso di malattia, dell'orario e di
tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito.
Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante
l'assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul
lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia.
Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o
ricerche per conto di privati, occorre specificare, nella
domanda, anche le operazioni all'esercizio delle quali si chiede
di essere autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la
propria idoneità.
L'atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni
prescritte per la domanda e l'approvazione delle tariffe,
dell'organico, delle mercedi, dell'orario e dei mezzi per
provvedere ai soccorsi in caso di malattia.
Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto
deve essere autorizzata dal Prefetto.
Articolo 258
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza
prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge (1), non
possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere
informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata
dall'art. 134 della legge stessa (1).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 259
Salvo quanto dispone il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.
2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della legge (1),
e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di
ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a
comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a
dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione
intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che
avessero cessato dal servizio.
Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le
relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro
proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano
i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 260
Nel registro di cui all'art. 135 della legge (1) devono essere
indicati:
a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le
operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la
propria identità personale.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni
commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di
abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le
generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha
dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480).
TITOLO V
DEGLI STRANIERI
CAPO I
DEL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI (1)
(1) Le disposizioni di cui al presente paragrafo devono
ritenersi abrogate a far data dall'entrata in vigore del
regolamento di attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286
recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero (art. 47, d.lg. 286/1998 cit.).
Articolo 261
[La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale è
parola nell'art. 142 della legge (1), dev'essere fatta in
iscritto, mediante scheda, conforme all'annesso modello, munita
della firma del dichiarante.
In essa lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età
non superiore ai sedici anni, che lo accompagnano;
b) la nazionalità e il luogo di sua provenienza;
c) la data e il valico d'ingresso nel territorio dello Stato;
d) lo scopo della sua venuta in Italia;
e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterrà;
f) il luogo dove ha preso abitazione;
g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a
qualunque titolo, nel territorio dello Stato;
h) se e quale professione, industria o commercio o lavoro
eserciti o intenda esercitare nel territorio dello Stato, in
nome proprio, o in società con altri o per conto altrui;
i) la religione professata] (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi
abrogate a far data dall'entrata in vigore del regolamento di
attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art.
47, d.lg. 286/1998 cit.).
Articoli 262-264
(Omissis) (1).
(1) Articoli abrogati dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n.
416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39.
Articolo 265
[È parimenti esonerato dal presentarsi personalmente lo
straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da
comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la
dichiarazione, deve pervenire all'autorità di pubblica
sicurezza nel termine prescritto, a mezzo di persona di fiducia
dello straniero o di chi l'assista] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo devono
ritenersi abrogate a far data dall'entrata in vigore del
regolamento di attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286
recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero (art. 47, d.lg. 286/1998 cit.).
Articolo 266
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 11, l. 29 marzo 2001, n. 135.
CAPO II
DEGLI STRANIERI DA ESPELLERE E DA RESPINGERE DAL TERRITORIO
DELLO STATO (1)
(1) Le disposizioni di cui al presente paragrafo devono
ritenersi abrogate a far data dall'entrata in vigore del
regolamento di attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286
recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero (art. 47, d.lg. 286/1998 cit.).
Articolo 267
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n.
416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39.
Articolo 268
[Nel decreto di espulsione sono ricordate le disposizioni
dell'art. 151 della legge (1)] (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi
abrogate a far data dall'entrata in vigore del regolamento di
attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art.
47, d.lg. 286/1998 cit.).
Articolo 269
[Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale
non si abbiano gli estremi per l'espulsione, il Prefetto ne
avverte il rispettivo console per gli eventuali provvedimenti,
o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al
confine con foglio di via obbligatorio, riferendone al Ministero
dell'interno] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo devono
ritenersi abrogate a far data dall'entrata in vigore del
regolamento di attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286
recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero (art. 47, d.lg. 286/1998 cit.).
Articolo 270
[In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno
straniero, l'autorità di pubblica sicurezza ne dà subito
notizia al Prefetto che ne riferisce al Ministero dell'interno.
Lo straniero è sottoposto a rilievi segnaletici e ad
interrogatorio particolarmente sulla sua provenienza e sui
motivi del suo espatrio.
In attesa delle eventuali istruzioni ministeriali, lo straniero
fermato, che non sia indigente, dedito al meretricio, vagabondo,
diffamato per i delitti, o recidivo in contravvenzione alle
disposizioni sul soggiorno degli stranieri o sospetto in linea
politica, può essere rilasciato sotto l'osservanza delle
condizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di
imporgli.
Le disposizioni dei primi due comma del presente articolo si
applicano anche quando lo straniero debba essere deferito, per
qualsiasi reato, alla autorità giudiziaria] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi
abrogate a far data dall'entrata in vigore del regolamento di
attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art.
47, d.lg. 286/1998 cit.).
Articolo 271
[Devono, in ogni caso, essere respinti dal confine, in
applicazione dell'art. 152 della legge (1), od espulsi gli
stranieri indigenti o che esercitino il meretricio o mestieri
dissimulanti l'ozio, o il vagabondaggio o la questua] (2).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi
abrogate a far data dall'entrata in vigore del regolamento di
attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art.
47, d.lg. 286/1998 cit.).
TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETÀ
CAPO I
DEI MALATI DI MENTE E DEGLI INTOSSICATI
ArticolI 272-276
(Omissis) (1)
(1) Articoli da ritenersi non più in vigore a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180.
CAPO II
DEGLI INABILI AL LAVORO
Articolo 277
Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i
fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che,
per infermità cronica o per gravi difetti fisici o
intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.
Per i fanciulli in istato di abbandono materiale o morale si
applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, e
sul funzionamento del tribunale dei minorenni.
Articolo 278
Ai fini di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo,
l'autorità di pubblica sicurezza provvede a che la persona, che
la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.
Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa
pervenire all'autorità stessa la sua relazione.
Il termine può essere prorogato.
Articolo 279
La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di
mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti
e in grado di fornirli, è, dall'autorità di pubblica
sicurezza, proposta agli istituti di assistenza e beneficenza
pubblica, esistenti nel Comune, per il ricovero o per il
soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri degli
enti (1).
Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza,
l'autorità di pubblica sicurezza, richiesti al procuratore
delle imposte e all'esattore dei Comuni di origine, di domicilio
e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per
legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui
risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli
alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle
tasse erariali, provinciali o comunali, trasmette la proposta di
ricovero al Prefetto, pei provvedimenti di competenza del
Ministro per l'interno.
Nel frattempo l'autorità locale di pubblica sicurezza adotta i
provvedimenti che, per l'urgenza, potessero essere richiesti.
(1) Vedi artt. 433 e seguenti c.c.
Articolo 280
L'autorità locale di pubblica sicurezza cura l'esecuzione
dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al Comune del
domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede
all'accompagnamento dell'inabile.
Il Prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente di
finanza.
Articolo 281
Non si provvede al ricovero quando una o più persone assumano
per iscritto, in confronto dell'autorità di pubblica sicurezza,
l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'inabile, prestando,
se richiesti, idonea cauzione.
Se la persona, a favore della quale l'obbligazione è stata
assunta, è colta a mendicare, viene deferita all'autorità
giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto
di ricovero.
Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua
assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore
dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento
del ricoverato.
Articolo 282
Qualora l'inabile, di cui sia stato ordinato il ricovero, non
intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani
arbitrariamente vi è accompagnato con la forza.
Articolo 283
Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono
promuovere la revoca della ordinanza, quando, per qualsiasi
causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali
venne emessa l'ordinanza di ricovero.
Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato,
diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termine del
codice penale, ove sia colto a mendicare.
Articolo 284
La disposizione dell'art. 155 della legge (1) si applica anche
nel caso in cui l'inabile al lavoro o i congiunti di lui possono
provvedere solo parzialmente alla spesa per mantenimento.
Copia dell'atto di diffida è trasmessa al procuratore della
Repubblica nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 155
della legge (1).
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
CAPO III
DELLE QUESTUE O COLLETTE
Articoli 285-286
(Omissis) (1).
(1) Articoli abrogati dall'art. 3, l. 18 novembre 1981, n.
659.
CAPO IV
DELLE PERSONE SOSPETTE.
Articolo 287
[Con la locuzione «fuori del proprio comune», usata dall'art.
157 della legge, s'intende il comune di domicilio o della dimora
abituale] (1).
(1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'entrata in
vigore della l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
CAPO V
DELLA CARTA DI IDENTITÀ
Articolo 288
La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai
fini di polizia.
Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria
identità personale.
Articolo 289
La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari,
assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal
Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello
annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi
ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto
Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla
distribuzione ai comuni (1).
I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità alle
prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le
attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che
provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22
dicembre 1927, n. 2609 (1).
Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano,
anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i
comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei
documenti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di
tessera, delle persone alle quali il documento è stato
rilasciato nel bimestre stesso (1).
Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto
del Ministro dell'interno.
Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del
titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la
indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni
salienti.
Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare
riservatezza sotto la responsabilità del sindaco.
La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi
accertamenti sulla identità della persona richiedente, da
eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.
Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata
la cittadinanza del richiedente.
È vietato di apporre sulla carta di identità indicazioni
diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente
articolo.
L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso,
facoltativa (2).
(1) Gli attuali primi tre commi così sostituiscono l'originario
primo comma per effetto del d.p.r. 4 aprile 1973, n. 369.
(2) Il modello della carta d'identità è stato sostituito dal
d.m. 27 gennaio 1994.
Articolo 290
Insieme colla carta d'identità, l'ufficio comunale compila, sia
all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due
cartellini conformi all'annesso modulo, che è riprodotto su
cartoncino di color bianco.
Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del Comune in
apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli
eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro è
trasmesso, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, al
Questore della provincia, che ne cura la conservazione, per
ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi
sempre al corrente.
Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, è
compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del Prefetto, è
trasmesso al Ministero dell'interno.
Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa
comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per
ricordare che le carte di identità hanno la validità di tre
anni, a norma dell'art. 3 della legge di pubblica sicurezza e
che pertanto coloro che posseggono carte di identità scadute
non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione
(1).
(1) Per effetto delle modifiche apportate all'art. 3 del
t.u.l.P.S. la validità della carta di identità è ora di
cinque anni.
Articolo 291
La carta d'identità è esente da tassa di bollo.
All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati
ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui
all'allegato n. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge
comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una
esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri.
In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è
soggetto al pagamento di doppio diritto.
Articolo 292
Nei casi in cui la legge consente che l'identità personale
possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di
identità, è considerato come tale ogni documento munito di
fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come
ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli
impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di
riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di
quadri; le patenti di cui sono muniti i conducenti di
autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di
porto d'armi e i passaporti per l'estero.
L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e
militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del
libretto ferroviario.
(Omissis) (1).
(1) Comma da ritenersi abrogato conseguentemente alla
soppressione del Partito nazionale fascista, disposta con r.d.l.
2 agosto 1943, n. 704.
Articolo 293
Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario
sono considerate titoli equipollenti alla carta di identità,
quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state
rilasciate previo accertamento dell'identità personale dei
titolari.
Si considerano equipollenti alla carte di identità le tessere
di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da
chiunque rilasciate, quando l'identità del titolare risulti
convalidata da dichiarazione scritta da un organo
dell'amministrazione dello Stato.
Articolo 294
La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere
esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di
pubblica sicurezza.
CAPO VI
DEL RIMPATRIO OBBLIGATORIO
Articolo 295
Il rimpatrio obbligatorio, di cui all'articolo 157 della legge
(1), è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese
dello Stato.
L'autorità di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio
obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di
sicurezza e di moralità.
Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso al
presente regolamento.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Il comma primo
di tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno
1956, n. 2, per quanto concerne il rimpatrio obbligatorio o per
traduzioni di persone sospette, e nei commi secondo e terzo, per
quanto riguarda il rimpatrio per traduzione.
Articolo 296
Quando sia da rimpatriare un liberato dal carcere, che debba
essere sottoposto allo stato di libertà vigilata o ad altre
misure di sicurezza o all'ammonizione, e vi sia ragione di
ritenere che possa rendersi latitante, il Questore può ordinare
il rimpatrio per traduzione.
Articolo 297
L'autorità di pubblica sicurezza che intenda vietare, a chi sia
rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di
tornare nel Comune dal quale venne allontanato senza preventiva
autorizzazione dall'autorità stessa, redige apposito verbale in
confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via
obbligatorio e ne informa l'autorità di pubblica sicurezza del
luogo ove il rimpatriando è diretto.
L'autorizzazione per tornare nel Comune dal quale il
rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta per mezzo
dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove egli si
trova.
Questa ne informa l'autorità cui la richiesta è diretta, e
formula le eventuali proposte.
CAPO VII
DEL RIMPATRIO DEGLI INDIGENTI
Articolo 298
I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere
accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi
eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente
nell'interno del territorio dello Stato e soltanto a scopo di
effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro.
Fuori dei casi accennati nell'art. 295, e quando non trattisi di
indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai
consoli o da società di beneficienza o dimessi, dagli ospedali
o da altri istituti di ricovero, l'autorità di pubblica
sicurezza deve richiedere l'autorizzazione al Ministero
dell'interno.
Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello
annesso al presente regolamento.
CAPO VIII
DEI LIBERATI DAL CARCERE
Articolo 299
L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all'art. 161
della legge (1), deve essere fatto sul modello stabilito con
istruzioni del Ministero per l'interno, e contenere notizia
della condotta tenuta in carcere dal liberando, l'indicazione
del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia
stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile
ai fini di polizia.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 300
L'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a prestare ai
liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo
d'accordo con le società di patronato o con altre istituzioni
di beneficenza.
CAPO IX
DEL BOLLETTINO DELLE RICERCHE
Articolo 301
Un ufficio speciale istituito presso il Ministero dell'interno
provvede alla diramazione delle ricerche a mezzo di apposito
bollettino periodico, che è inviato agli uffici di pubblica
sicurezza, ai comandi dei carabinieri ed a quegli altri uffici e
comandi che possano interessarsi del relativo servizio.
CAPO X
DELLA CARTELLA BIOGRAFICA E DEL REGISTRO DEI PREGIUDICATI
Articolo 302
In ogni ufficio di pubblica sicurezza sono tenuti un registro
nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i
confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli
altri pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione,
nelle forme stabilite con istruzioni del Ministero dell'interno.
Dei pregiudicati minori degli anni diciotto è tenuto un
registro nominativo separato.
In ogni fascicolo individuale è tenuta una cartella biografica,
in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le
condanne.
Articolo 303
L'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo
delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della
libertà divenute esecutive, al Questore del domicilio o
dell'ultima dimora del condannato, a termine dell'art. 160 della
legge (1), incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari,
e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o
speciale.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 304
Il dispositivo delle sentenze di condanna è dai cancellieri
trascritto in foglio a parte per ciascun condannato.
Il Questore annota la sentenza nella cartella biografica, ne
informa l'autorità locale di pubblica sicurezza e conserva
l'estratto nel fascicolo individuale della persona cui si
riferisce.
CAPO XI
DELLA DIFFIDA
Articolo 305
(Omissis) (1)
(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
CAPO XII
DELL'AMMONIZIONE
Articoli 306-311
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
CAPO XIII
DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO
Articolo 312
La denuncia del minore di anni diciotto che sia da considerare
ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell'art. 177 della
legge (1), è fatta dal Questore al presidente del Tribunale dei
minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui
si fonda e, in ogni caso, dal certificato medico, dalla cartella
biografica e dalle informazioni dell'arma dei Carabinieri.
Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di ricovero sono
comunicate ai comitati di patronato per la protezione e
l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 313
I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di
essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono
sottoposti a visita medica di controllo.
I minorenni riconosciuti affetti da infermità fisiche e
psichiche, sono segnalati ai comitati di patronato per la
protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, pei
provvedimenti ai sensi del testo unico 24 dicembre 1934, n.
2316, e del relativo regolamento.
Articolo 314
I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di
ricovero e quelli fermati per misura di pubblica sicurezza sono
provvisoriamente ricoverati presso i centri di osservazione per
minorenni ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, o dove questi mancano, presso istituti pii o
religiosi disposti ad assumerne la custodia.
Ove non sia possibile provvedere nei sensi di cui al comma
precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza
o nelle carceri in appositi locali distinti da quelli per gli
adulti.
Di ogni singolo ricovero in istituti pii o religiosi deve essere
data immediata telegrafica comunicazione all'opera nazionale per
la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia,
indicando la data, i motivi del provvedimento e la presumibile
durata della degenza del ricoverando.
CAPO XIV
DELL'ASSEGNAZIONE AL CONFINO DI POLIZIA
Articoli 315-325
(Omissis) (1)
(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
CAPO XV
DEL TRATTAMENTO DEI CONFINATI E DELLA DISCIPLINA DEL CONFINO
Articoli 326-340
(Omissis) (1)
(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
CAPO XVI
DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE E DEFINITIVA DEI CONFINATI (1)
Articoli 341-344
(Omissis) (1)
(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
TITOLO VII
DEL MERETRICIO
CAPO I
DELLE DICHIARAZIONI DI LOCALE DI MERETRICIO
Articoli 345-352
(Omissis) (1).
(1) Articoli da ritenersi abrogati a seguito dell'entrata in
vigore della l. 20 febbraio 1958, n. 75.
CAPO II
DELLA VIGILANZA SUL MERETRICIO
Articoli 353-360
(Omissis) (1).
(1) Articoli da ritenersi abrogati a seguito dell'entrata in
vigore della l. 20 febbraio 1958, n. 75.
CAPO III
DELL'UFFICIO CENTRALE ITALIANO PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA
DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Articolo 361
Presso il Ministero dell'interno, direzione generale della
pubblica sicurezza, è costituito l'ufficio centrale italiano
per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
Tale ufficio ha per compito:
a) (Omissis) (1);
b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti
alla convenzione internazionale contro la tratta, conchiusa a
Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di
condanna pronunciate nel territorio dello Stato per i delitti
contemplati nel R.D.L. 25 marzo 1923, n. 1207, che riguardano
stranieri;
c) di vegliare affinché le autorità e gli agenti di P.S.
esercitino specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o
durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di
rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente
destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle
competenti autorità estere;
d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne
straniere dedite alla prostituzione, in Italia, allo scopo di
stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le
abbia indotte a lasciare il rispettivo paese di origine a scopo
di prostituzione; nei confronti di tali donne sarà provveduto
ai sensi dell'art. 271 del presente regolamento;
e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano
affidate, a titolo provvisorio in attesa dell'eventuale
rimpatrio, ad istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero
a privati che ne offrano le necessarie garanzie, le vittime
della tratta sprovviste di mezzi;
f) di disporre perché siano rinviate ai paesi di origine le
persone suindicate che richieggano il rimpatrio, o che siano
richieste da persone le quali esercitano sopra di loro potestà
o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale;
g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici che si
occupano del collocamento di donne;
h) di curare quanto altro sia necessario per provvedere alla
repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto
pubblico, interno o internazionale.
(1) Lettera da considerarsi abrogata a seguito dell'entrata in
vigore della l. 20 febbraio 1958, n. 75.
TITOLO VIII
DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI
DELLA CONFISCA DEI BENI
Articolo 362
Quando il Prefetto ritenga di dover ordinare la confisca dei
beni delle associazioni disciolte, vi provvede, di regola, con
lo stesso decreto di scioglimento.
Articolo 363
I beni confiscati passano in proprietà dello Stato.
I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il
ricavato in conto entrate eventuali del tesoro.
È in facoltà del Prefetto di disporre la cessione dei beni
mobili ad istituti di beneficenza, con preferenza a quelli per
la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
Articolo 364
I beni immobili sono assunti in consistenza dall'amministrazione
finanziaria dello Stato.
A tale fine, il Prefetto comunica copia del decreto di
scioglimento delle associazioni, all'intendente di finanza, per
la esecuzione nella parte di competenza.
Ove il Prefetto ritenga di dover proporre la cessione dei beni
agli istituti di beneficenza, di cui all'articolo precedente, o
di dare ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato
rapporto al Ministro per l'interno, non appena decretato lo
scioglimento dell'associazione.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 365
L'approvazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari,
ai sensi degli artt. 44 del T.U. di L. 31 agosto 1907, n. 690, e
82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non può essere
rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel
possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge (1).
E, tuttavia, in facoltà del Prefetto di rinnovare
l'approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per
reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82, n. 3 del
citato regolamento.
(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è
stato approvato il t.u.l.P.S.
Articolo 366
Rimangono in vigore le disposizioni degli artt. 135 e seguenti
del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n.
62, concernenti la materia della revisione cinematografica e del
nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, in
quanto applicabili, fino a quando tale materia non sarà
riordinata con norme da emanarsi su proposta del Ministro per la
cultura popolare di concerto col Ministro per l'interno (1).
I modelli contenuti nell'allegato E al presente regolamento
possono essere modificati con decreto del Ministro per
l'interno.
(1) Comma da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in
vigore della l. 21 aprile 1962, n. 161.
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