PAGINE PROFESSIONALI

 

CODICE DELLA STRADA

 

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE

DELLA LEGGE DI CONVERSIONE (indicate in neretto)

1° agosto 2003, n. 214

del D.L. 27 giugno 2003, n.151

(G.U.186 Suppl. Ord. N. 133 del 12/08/2003)

testo in vigore dal: 13/08/2003

ED INOLTRE CON LE MODIFICHE APPORTATE

dall’art. 38 del D.L. 269/2003

(GU n. 229 del 2-10-2003- Suppl. Ordinario n.157)

Decreto di accompagnamento alla legge finanziaria C.d.m. 29.9.2003

testo in vigore dal: 2/10/2003

 

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 9

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 - Definizione e classificazione delle strade

Art. 3 – Definizioni stradali e di traffico

Art. 4 – Delimitazione del centro abitato

Art. 5 – Regolamentazione della circolazione in generale

Art. 6 – Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati

Art. 7 – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

Art. 8 – Circolazione nelle piccole isole

Art. 9 – Competizioni sportive su strada

Art. 10 – Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

Art. 11 – Servizi di polizia stradale

Art. 12 – Espletamento dei servizi di polizia stradale

Titolo II

DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE. . . . . . . . . . . . . . .Pag. 20

Capo I

COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 13 – Norme per la costruzione e la gestione delle strade

Art. 14 – Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

Art. 15 – Atti vietati

Art. 16 – Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri

abitati

Art. 17 – Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

Art. 18 – Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

Art. 19 – Distanze di sicurezza nelle strade

Art. 20 – Occupazione della sede stradale

Art. 21 – Opere, depositi e cantieri stradali

Art. 22 – Accessi e diramazioni

Art. 23 – Pubblicità sulle strade e sui veicoli

Art. 24 – Pertinenza delle strade

Art. 25 – Attraversamenti ed uso della sede stradale

Art. 26 – Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

Art. 27 – Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

Art. 28 – Obblighi dei concessionari di determinati servizi

Art. 29 – Piantagioni e siepi

Art. 30 – Fabbricati, muri e opere di sostegno

Art. 31 – Manutenzione delle ripe

Art. 32 – Condotta delle acque

Art. 33 – Canali artificiali e manufatti sui medesimi

Art. 34 – Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle

infrastrutture stradali

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. . . . . . .Pag. 28

Art. 35 – Competenze

Art. 36 – Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana

Art. 37 – Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

Art. 38 – Segnaletica stradale

Art. 39 – Segnali verticali

Art. 40 – Segnali orizzontali

Art. 41 – Segnali luminosi

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 4

Art. 42 – Segnali complementari

Art. 43 – Segnalazioni degli agenti del traffico

Art. 44 – Passaggi a livello

Art. 45 – Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

Titolo III

DEI VEICOLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 34

Capo I

DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 46 – Nozioni di veicolo

Art. 47 – Classificazione dei veicoli

Art. 48 – Veicoli a braccia

Art. 49 – Veicoli a trazione animale

Art. 50 – Velocipedi

Art. 51 – Slitte

Art. 52 – Ciclomotori

Art. 53 – Motoveicoli

Art. 54 – Autoveicoli

Art. 55 – Filoveicoli

Art. 56 – Rimorchi

Art. 57 – Macchine agricole

Art. 58 – Macchine operatrici

Art. 59 – Veicoli con caratteristiche atipiche

Art. 60 – Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico

Art. 61 – Sagoma limite

Art. 62 – Massa limite

Art. 63 – Traino veicoli

Capo II

DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI. . . . . . . . . . . Pag. 40

Art. 64 – Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Art. 65 – Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Art. 66 – Cerchioni alle ruote

Art. 67 – Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Art. 68 – Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei

velocipedi

Art. 69 – Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione

animale, delle slitte e dei velocipedi

Art. 70 – Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

Capo III

VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

SEZIONE I

NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 71 – Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

Art. 72 – Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

Art. 73 – Veicoli su rotaia in sede promiscua

Art. 74 – Dati di identificazione

Art. 75 – Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

Art. 76 – Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità

Art. 77 – Controlli di conformità al tipo omologato

Art. 78 – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e

aggiornamento della carta di circolazione

Art. 79 – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

Art. 80 – Revisioni

Art. 81 – Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della

M.C.T.C

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 5

SEZIONE II

DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47

Art. 82 – Destinazione ed uso dei veicoli

Art. 83 – Uso proprio

Art. 84 – Locazione senza conducente

Art. 85 – Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

Art. 86 – Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

Art. 87 – Servizio di linea per trasporto di persone

Art. 88 – Servizio di trasporto di cose per conto terzi

Art. 89 – Servizio di linea per trasporto di cose

Art. 90 – Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

Art. 91 – Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con

patto di riservato dominio

Art. 92 – Estratto dei documenti di circolazione o di guida

SEZIONE III

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE. . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50

Art. 93 – Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Art. 94 – Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

Art. 95 – Carta provvisoria di circolazione,duplicato ed estratto della carta di circolazione

Art. 96 – Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

Art. 97 – Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori

Art. 98 – Circolazione di prova

Art. 99 – Foglio di via

Art. 100 – Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

Art. 101 – Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

Art. 102 – Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

Art. 103 – Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei

rimorchi

Capo IV

CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE

OPERATRICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58

Art. 104 – Sagome e masse limite delle macchine agricole

Art. 105 – Traino di macchine agricole

Art. 106 – Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

Art. 107 – Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole

Art. 108 – Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di

circolazione delle macchine agricole

Art. 109 – Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole

Art. 110 – Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla

circolazione delle macchine agricole

Art. 111 – Revisione delle macchine agricole in circolazione

Art. 112 – Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e

aggiornamento del documento di circolazione

Art. 113 – Targhe delle macchine agricole

Art. 114 - Circolazione su strada delle macchine operatrici

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE ANIMALI. . . . . . . . . . . Pag. 62

Art. 115 – Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

Art. 116 – Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e

autoveicoli

Art. 117 – Limitazioni nella guida

Art. 118 – Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

Art. 119 – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Art. 120 – Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida

Art. 121 – Esame di idoneità

Art. 122 – Esercitazioni di guida

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 6

Art. 123 – Autoscuole

Art. 124 – Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Art. 125 – Validità della patente di guida

Art. 126 – Durata e conferma della validità della patente di guida

Art. 126 bis – Patente a punti

TABELLA PUNTEGGI PREVISTI DALL’ART. 126 bis

Art. 127 – Permesso provvisorio di guida

Art. 128 – Revisione della patente di guida

Art. 129 – Sospensione della patente di guida

Art. 130 – Revoca della patente di guida

Art. 131 – Agenti diplomatici esteri

Art. 132 – Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

Art. 133 – Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

Art. 134 – Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti

all'estero o a stranieri

Art. 135 – Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri

Art. 136 – Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità

Europea

Art. 137 – Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi

internazionali di guida

Art. 138 – Veicoli e conducenti delle Forze armate

Art. 139 – Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 78

Art. 140 – Principio informatore della circolazione

Art. 141 – Velocità

Art. 142 – Limiti di velocità

Art. 143 – Posizione dei veicoli sulla carreggiata

Art. 144 - Circolazione dei veicoli per file parallele

Art. 145 - Precedenza

Art. 146 - Violazione della segnaletica stradale

Art. 147 - Comportamento ai passaggi a livello

Art. 148 - Sorpasso

Art. 149 - Distanza di sicurezza tra veicoli

Art. 150 - Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

Art. 151 - Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e

dei rimorchi

Art. 152 - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

Art. 153 - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e

dei rimorchi

Art. 154 - Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

Art. 155 - Limitazione dei rumori

Art. 156 - Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Art. 159 - Rimozione e blocco dei veicoli

Art. 160 - Sosta degli animali

Art. 161 - Ingombro della carreggiata

Art. 162 - Segnalazione di veicolo fermo

Art. 163 - Convogli militari, cortei e simili

Art. 164 - Sistemazione del carico sui veicoli

Art. 165 - Traino di veicoli in avaria

Art. 166 - Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

Art. 167 - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Art. 169 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

Art. 170 - Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

Art. 171 - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

Art. 172 - Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 7

Art. 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Art. 174 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

Art. 175 - Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade

extraurbane principali

Art. 176 - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane

principali

Art. 177 - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o

antincendio e delle autoambulanze

Art. 178 - Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di

cronotachigrafo

Art. 179 - Cronotachigrafo e limitatore di velocità

Art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida

Art. 181 - Esposizione dei contrassegni per la circolazione

Art. 182 - Circolazione dei velocipedi

Art. 183 - Circolazione dei veicoli a trazione animale

Art. 184 - Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

Art. 185 - Circolazione e sosta delle autocaravan

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell’alcool

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Art. 188 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Art. 189 - Comportamento in caso di incidente

Art. 190 - Comportamento dei pedoni

Art. 191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Art. 192 - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

Art. 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE. . . . . . . . . . .Pag. 104

Capo I

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

SEZIONE I

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 194 - Disposizioni di carattere generale

Art. 195 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 196 - Principio di solidarietà

Art. 197 - Concorso di persone nella violazione

Art. 198 - Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 199 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

Art. 200 - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

Art. 201 - Notificazione delle violazioni

Art. 202 - Pagamento in misura ridotta

Art. 203 - Ricorso al prefetto

Art. 204 - Provvedimenti del prefetto

Art. 204 bis - Ricorso al giudice di pace

Art. 205 - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria

Art. 206 - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 207 - Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 209 - Prescrizione

SEZIONE II

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

PECUNIARIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 111

Art. 210 - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in

generale

Art. 211 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di

opere abusive

Art. 212 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 8

Art. 213 - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Art. 214 - Fermo amministrativo del veicolo

Art. 214 bis - Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca

Art. 215 - Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

Art. 216 - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della

patente di guida

Art. 217 - Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

Art. 218 - Sanzione accessoria della sospensione della patente

Art. 219 - Revoca della patente di guida

Capo II

DEGLI ILLECITI PENALI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI REATI E RELATIVE SANZIONI

Art. 220 - Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

Art. 221 - Connessione obiettiva con un reato

SEZIONE II

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI

Art. 222 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

Art. 223 - Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato

Art. 224 - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della

sospensione e della revoca della patente

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 119

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 225 - Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

Art. 226 - Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale

Art. 227 - Servizio e dispositivi di monitoraggio

Art. 228 - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle

prescrizioni contenute nelle norme del presente codice

Art. 229 - Attuazione di direttive comunitarie

Art. 230 - Educazione stradale

Art. 231 - Abrogazione di norme precedentemente in vigore

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122

Art. 232 - Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione

Art. 233 - Norme transitorie relative al titolo I

Art. 234 - Norme transitorie relative al titolo II

Art. 235 - Norme transitorie relative al titolo III

Art. 236 - Norme transitorie relative al titolo IV

Art. 237 - Norme transitorie relative al titolo V

Art. 238 - Norme transitorie relative al titolo VI

Art. 239 - Norme transitorie relative al titolo VII

Art. 240 - Entrata in vigore delle norme del presente codice

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 9

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Principi generali.

1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità' primarie di ordine sociale ed economico

perseguite dallo Stato.

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai

provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme

e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi

economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità' della vita dei cittadini

anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della

Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed

economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni

sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo

prevenzionale ed educativo.

Art. 2. - Definizione e classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla

circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A. Autostrade;

B. Strade extraurbane principali;

C. Strade extraurbane secondarie;

D. Strade urbane di scorrimento;

E. Strade urbane di quartiere;

F. Strade locali.

F-bis. Itinerari ciclopedonali

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A. AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,

ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina

pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza

all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da

appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con

accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B. STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,

ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle

proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune

categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere

attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione

e di accelerazione.

C. STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e

banchine.

D. STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con

almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e

marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali

esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E. STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e

marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F. STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte

degli altri tipi di strade.

F-bis. ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente

alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza

debole della strada

4. È denominata <<strada di servizio>> la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale,

strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà

laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale

stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come

classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade <<statali>>, <<regionali>>, <<provinciali>>, <<comunali>>,

secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia,

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 10

il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate <<strade militari>>, ente proprietario è

considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A. Statali, quando:

a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;

b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;

c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero

costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;

d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale,

turistica e climatica;

e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B. Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero

allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di

carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più

capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia

particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono

il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o

fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la

collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri

abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non

superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali

ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio

di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità

indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle

classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale

delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero

dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la

procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle

opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Art. 3. - Definizioni stradali e di traffico.

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di

traffico.

2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i

velocipedi al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i

veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In

particolare situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni

alla circolazione su aree pedonali

3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla

quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi

longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei

rilevati.

5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. Ramo di intersezione.

6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in

determinate direzioni.

7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di

marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o

simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali

sulla strada.

9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di

esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 11

cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la

strada è in trincea.

11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si

muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata

traiettoria.

12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla

carreggiata.

14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in

modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei

veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli

stessi.

16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di

veicoli.

18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali

svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse

velocità o altro.

19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato

longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare

condizioni di limitata visibilità.

21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E’ parte della

proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla

realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante

striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di

linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che

consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26) INTERSEZIONE A RASO (o a LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo

smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a

incanalare le correnti di traffico.

28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. Isola di canalizzazione.

29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. Salvagente.

30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. Spartitraffico.

31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi

internazionali.

32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai

pedoni.

34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei

veicoli.

34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto

pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità.

35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra

una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante

una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso

espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata

alla sosta dei veicoli.

39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei

velocipedi.

40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si

intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano

al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.

43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 12

44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in

taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta

dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di

pertinenza.

47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei

tram e dei veicoli assimilabili.

48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di

pedoni o di animali.

49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.

51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.

52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

53-bis) UTENTE DEBOLE DELLA STRADA: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino

una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite

o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato

all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce

longitudinali continue.

56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia

affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico

parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e

dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

Art. 4. - Delimitazione del centro abitato.

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni

consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Art. 5. - Regolamentazione della circolazione in generale.

1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle

norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i

relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori

pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei

confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi

competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i

provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa .

Art. 6. - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per

esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere

temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei

giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori

pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed

eventuali deroghe.

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando,

quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per

motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad

esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per

determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 13

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a

determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o

ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto

tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario,

previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la

preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione

delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale

competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in

conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o

società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti

gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare,

per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga diversamente in particolari

intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita

dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio

decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese

dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con

ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la

precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti

diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide

con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 Se la violazione è commessa dal

conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del paga- mento di una somma da Euro

343,35 a Euro 1.376,55. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrati- va accessoria della

sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione

del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 19.95 a Euro 81.90.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55; qualora la

violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di

ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non

spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce

intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto

sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane

al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente è da due a sei mesi .

Art. 7. - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli

inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal

Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi

delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla

classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti,

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 14

prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola

su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei

servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del

contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al

pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del

veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto

con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di

competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario

della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li

adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze

di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente,

possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata

vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a

servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché

dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei

dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il

Ministro per i problemi delle aree urbane.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli

parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione,

costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme

eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga

l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra

parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o

senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area

pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2

aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza

urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di

traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo

conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e

culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di

modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari

di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche

al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro

un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale

facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono

condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza

del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate

rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. La violazione del divieto di circolazione nelle

corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è

applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 15

regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90 e la sanzione stessa è

applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

15-bis. Salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone,

ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 652 a Euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati

minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite,

secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

Art. 8. - Circolazione nelle piccole isole.

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi

50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici,

sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i

veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con

medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55 .

Art. 9. - Competizioni sportive su strada.

1. 1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo

autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con

animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per

le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare

con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva

informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade

che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali;

dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della

manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse

previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro

effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la

formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere

sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i

promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I.

non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta

sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della

federazione di competenza.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta,

almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e

di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un

tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei

trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso

quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente

50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico;

il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima

di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta

di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a

spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate

necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un

contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive

modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati

per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni

ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro

vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la

scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica

effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad

eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta

nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 16

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono

all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata

dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della

predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze

rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei

partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza

di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi

dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza

esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 ad

Euro 550,20 , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da Euro 687,75 ad

Euro 2.754,15, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone

l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8-bis. Abrogato.

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una

competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 68,25 a Euro 275,10, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una

somma da Euro 137,55 a Euro 550,20, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

Art. 9-bis. - Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una

competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la

reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 25.000 a Euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque

prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della

reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino a un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro

o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni

diciotto.

4.Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la

multa da Euro 5.000 a Euro 25.000.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo

VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o

gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei

partecipanti, salvo che appartengono a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme

di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 9-ter. - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la

reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da Euro 5.000 a Euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della

reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a

tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della

competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di

condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al

reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

Art. 10. - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di

sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma

stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono

essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i

limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi

prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 17

grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici

autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva

posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel

rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera

superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa

eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali

complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva

non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro

assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati

limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.

2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con

sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un

indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro

assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata.

L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle

società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata

del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i

veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5

dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.

3.È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo

stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico,

superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,

caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati

esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;

e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché

trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le

masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;

f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;

f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;

g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;

g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle

masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la

sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto

eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà

avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6.I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario

o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al

comma 2, lettera b).

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non

eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61 (4); tale eccedenza può essere anteriore e

posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli

autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente

strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le

altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto

verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate

nell'articolo 167, comma 4;

b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non

eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli

altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi

esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti

nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo

restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso art. 226;

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 18

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno

carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita

autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può

eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

1. due assi: 20 t;

2. tre assi: 33 t;

3. quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

1. quattro assi: 44 t;

2. cinque o più assi: 56 t;

3. cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa

massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un

servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista

la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare

l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la

stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza

stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione

del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere

determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17.

L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e

alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento

necessarie.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza

superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di

ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria

non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli

rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a

raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero

autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse

stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di

propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza

rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e

l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il

trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni

di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16.Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al

trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17.Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi

comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la

imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli

adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.

18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite

nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla

consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o

tecnica, nonchè superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima,

esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma

1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 631,05 a Euro 2.548,35.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza

osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 127,05 a Euro 509,25. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di

eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate

al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorchè maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli

elementi del carico autorizzato.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 19

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione;

questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che

ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al

trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55, e

alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di

circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della

Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un

periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade

non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

343,35 a Euro 1.376,55.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al

committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di

norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria

della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonchè la sospensione

della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel

caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei

limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa

complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di

cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti

indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico

non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione

dell'obbligo della scorta.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio,

fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite

nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al

fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario.

Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si

applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia

provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore

procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo

idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la

sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto,

allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento

previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 270,90 a Euro

1.083,60. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui

al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione

da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere

amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici

eccezionali .

Art. 11. - Servizi di polizia stradale.

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono,

inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i

centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità

dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di

questi ultimi.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 20

Art. 12. - Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

f-bis) alla Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia

giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle

strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal

regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e

periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione appartenente al Ministero dei trasporti e della navigazione e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle

violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle

violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di

vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello

dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito delle

aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito

delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di

cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte

tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il

rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle

richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali,

sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità

militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis quando non siano in uniforme, per espletare i

propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel

regolamento.

Titolo II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 13. - Norme per la costruzione e la gestione delle strade.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche,

emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme

funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione

di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della

strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le

strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la

riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del

Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni

locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la

sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità

di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e

funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 21

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere,

per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali,

salvo comprovati problemi di sicurezza.

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al

comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non

possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro

pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio

superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti

e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano

validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza

stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli

annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle

direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

Art. 14. - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e

servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

d) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

e) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso

attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a

realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo

comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati

dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal

comune.

Art. 15. - Atti vietati.

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed

invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli

animali;

f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi

acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della

violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 16. - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle

strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 22

particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli

strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi

aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui

lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel

regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di

rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle

che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della

violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 17. - Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita

a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in

relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della

violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 18. - Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate

dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle

strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di

visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata

a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a

seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione

all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa

e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore

importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno

comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la

sicurezza della circolazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20

6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della

violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

Art. 19. - Distanze di sicurezza dalle strade.

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o

liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la

sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in

difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.

3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della

violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 20. - Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con

veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a

condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a

condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri

abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 23

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di

marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro

larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non

meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui

all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche

geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la

circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative

prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della

violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 21. - Opere, depositi e cantieri stradali.

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o

depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e

sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve

adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di

giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al

traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla

realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per

la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle

autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle

opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 22. - Accessi e diramazioni.

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove

diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle

prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva

autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la

sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di

parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità,

nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi

stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non

garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per

l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a

livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi

obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in

funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli

accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute

a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a

raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente

proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria

dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo

I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante

autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 24

Art. 23. - Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni

orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori,

disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la

comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne

l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire

ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi

pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di

traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. è consentita quella di scritte o insegne

pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento

o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di

edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad

autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la

competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o

provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente

diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti

lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro

collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade,

le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente

alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere

deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto

delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7.è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade

extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se

autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o

indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con

esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della

strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

8.è parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in

contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli

utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni

possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice,

provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni

del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo

dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di

contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della

strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in

contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o

il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci

giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la

rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra

loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al

comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 4.000 a Euro 16.000; nel caso

in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza

gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle

leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto,

i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono

individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 25

ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio.

Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono

alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su

suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo

le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute

nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa,

l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale

ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 24. - Pertinenze delle strade.

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di

esercizio e pertinenze di servizio.

3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede

stradale.

4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di

parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in

modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo

le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la

visibilità.

5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere

anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le

condizioni stabilite dal regolamento.

6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento

dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito

in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.

7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere

realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del

titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività

esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione

successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

Art. 25. - Attraversamenti ed uso della sede stradale.

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede

stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in

cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri

impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto

possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle

strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente

di cui all'art. 26.

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare

pericolo od intralcio alla circolazione.

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.

5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza

concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della

violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del

titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività

fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

Art. 26. - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo

delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al

Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le

strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 26

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a

diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente

proprietario della strada.

4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte

comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli

impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con

decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione, se trattasi di linea ferroviaria, e

l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 27. - Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o

autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente

concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di

concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente

proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese

di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza

pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e

dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano

le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per

l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità

competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della

sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque

stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario

della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la

concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione

o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito

cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative

pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del

deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o

agenti indicati nell'art. 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le

norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello

stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria

dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II,

del titolo VI.

Art. 28. - Obblighi dei concessionari di determinati servizi.

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che

sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi

di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le

prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si

tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti e della

navigazione o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed

autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga .

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a

disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti esercìti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere

relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei

lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo

ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle

specifiche convenzioni.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 27

Art. 29. - Piantagioni e siepi.

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o

l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che

ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni

laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 137,55 a Euro 550,20

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della

stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del

titolo VI.

Art. 30. - Fabbricati, muri e opere di sostegno.

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere

l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica

incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese

dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia

provveduto a compiere le opere necessarie.

3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione

o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.

4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a

difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la

conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto

del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli

altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.

6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di

costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi

l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la

procedura di cui ai commi 2 e 3.

8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

Art. 31. - Manutenzione delle ripe.

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da

impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del

terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla

strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che

possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 137,55 a Euro 550,20

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a

proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 32. - Condotta delle acque.

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in

difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione

degli eventuali danni non causati da terzi.

2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno

l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì,

eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per

l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono

essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente

proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque

intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A

tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto,

ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In

caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 28

5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente

dall'obbligato.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 137,55 a Euro 550,20

Art. 33. - Canali artificiali e manufatti sui medesimi.

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le

misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo

stradale e alle fasce di pertinenza.

2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e

degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di

ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le

prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono

comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di

provvedere diversamente.

4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei

proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:

a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;

b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.

5. é, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.

6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo

è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di

manutenzione dell'intero manufatto.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 137,55 a Euro 550,20

Art. 34. - Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali).

1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito

contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da

corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad

integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni

normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione

dell'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari

delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.

5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal

medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e

successive modificazioni, a carico del proprietario.

Capo II – ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 35. - Competenze.

1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa

segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di

esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la

pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi

previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del

presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti e

della navigazione è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art.

44.

3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per

la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono

demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici

di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 29

Art. 36. - Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del

traffico.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i

quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di

pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da

congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura

del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari

delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla

redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città

metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la

riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici

vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli

interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di

regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al

fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da

perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le

condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel

sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando

sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori

pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni

formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (1). Il piano urbano del traffico

viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi

dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal

comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i

rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8.È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante

concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della

redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti

specializzati inclusi nell'albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere

entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua

realizzazione.

Art. 37. - Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno

carico:

a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;

b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non

comunali;

c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;

d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti,

agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche

della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.

2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di

avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno

carico agli esercenti.

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune,

lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.

3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso,

entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.

Art. 38. - Segnaletica stradale.

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

a) segnali verticali;

b) segnali orizzontali;

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 30

c) segnali luminosi;

d) segnali ed attrezzature complementari.

2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità

con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui

all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni

dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui

all'art. 43.

3.È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga

a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali,

anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche

nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro

denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,

illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego,

i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono

esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in

modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del

Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.

7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua

posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più

rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.

8.È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è

previsto dal regolamento.

9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o

prossimità delle intersezioni stradali.

10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di

proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della

segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica

stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle

strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per

la circolazione dei propri veicoli.

12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo

che sia diversamente disposto dalle presenti norme.

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al

regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere

a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori

pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo

esecutivo.

15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.

Art. 39. - Segnali verticali.

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un

comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si

suddividono in:

a) segnali di precedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e

per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

a) segnali di preavviso;

b) segnali di direzione;

c) segnali di conferma;

d) segnali di identificazione strade;

e) segnali di itinerario;

f) segnali di località e centro abitato;

g) segnali di nome strada;

h) segnali turistici e di territorio;

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 31

i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di

apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del

regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

Art. 40. - Segnali orizzontali.

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire

prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2. I segnali orizzontali si dividono in:

a) strisce longitudinali;

b) strisce trasversali;

c) attraversamenti pedonali o ciclabili;

d) frecce direzionali;

e) iscrizioni e simboli;

f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;

g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;

h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;

i) altri segnali stabiliti dal regolamento.

3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie

di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di

marcia o la carreggiata.

4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti

alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.

5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per

rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero

un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.

6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se

necessario, per rispettare il segnale "dare precedenza".

7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali

orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.

8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che

siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte

dove è eventualmente affiancata una discontinua.

9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai

veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.

10.È vietata:

a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;

b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;

c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno

iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in

corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle

persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali

di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

Art. 41. - Segnali luminosi.

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;

b) segnali luminosi di indicazione;

c) lanterne semaforiche veicolari normali;

d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;

e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;

f) lanterne semaforiche pedonali;

g) lanterne semaforiche per velocipedi;

h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;

i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;

l) lanterne semaforiche speciali;

m) segnali luminosi particolari.

2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:

a) rosso, con significato di arresto;

b) giallo, con significato di preavviso di arresto;

c) verde, con significato di via libera.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 32

3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e

verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella

direzione indicata dalla freccia.

4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero,

orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente

diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.

5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle

lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;

b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello

attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la

carreggiata;

c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita

dalla luce verde.

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso,

giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da

una pista ciclabile.

7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la

corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia

o ad impegnare il varco sottostante la luce.

8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei

lavori pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di

idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative.

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla

segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non

hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza

ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la

precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto,

di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più

arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con

opportuna prudenza.

11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale

striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in

modo da poterne osservare le indicazioni.

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso

significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono

proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi

alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.

13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il

pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano

accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso

comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il

comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono

percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il

varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi

alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata

velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni

anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla

possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette

sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di

impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

Art. 42. - Segnali complementari.

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciato stradale;

b) particolari curve e punti critici;

c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 33

2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e

le modalità di impiego e di apposizione.

Art. 43. - Segnalazioni degli agenti del traffico.

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del

traffico.

2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della

segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.

3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:

a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano

più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone

l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;

b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: "arresto" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia,

provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro "via libera" per coloro che

percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.

4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa

ugualmente "arresto" per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e "via libera" per coloro che si

trovano di fianco.

5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o

rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a

risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.

6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché

modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla

regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.

Art. 44. - Passaggi a livello.

1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce

rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere,

integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di

barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli

e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.

2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese

dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per

avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le

semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico

invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera

carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.

3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei

passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle

barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.

4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno

carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per

causa di pubblica utilità.

Art. 45. - Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni.

1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente

codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in

modo diverso da quello prescritto.

2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle

province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,

rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche,

modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei

decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere

alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti

vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento,

ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati

dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori

delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministero dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza

che costituisce titolo esecutivo.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 34

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può

intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci

giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più

corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso

inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il

prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione

del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i

materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero

dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto

altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la

sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnicoprofessionali

e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì,

stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non

omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15. A tale violazione consegue la

sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione

II, del titolo VI.

9-bis. è vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la

presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6,

utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.

9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca

reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 656.25 a Euro 2.628,15. Alla violazione consegue

la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione

II, del Titolo VI

Titolo III - DEI VEICOLI

Capo I – DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 46. - Nozione di veicolo.

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle

strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite

da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.

Art. 47. - Classificazione dei veicoli.

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in

base alle categorie internazionali:

a)

- categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui

velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui

velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui

velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 35

- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si

tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di

propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si

tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di

propulsione) supera i 50 km/h;

b)

- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del

conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e

massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e

massa massima superiore a 5 t;

c)

- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d)

- categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t .

Art. 48. - Veicoli a braccia.

1. I veicoli a braccia sono quelli:

a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

Art. 49. - Veicoli a trazione animale.

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;

b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;

c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

Art. 50. - Velocipedi.

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di

pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le

biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW

la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il

ciclista smette di pedalare.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Art. 51. - Slitte.

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade

sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.

Art. 52. - Ciclomotori.

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche (1):

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono

stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, o,

in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti

emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei

trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario. (2)

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 36

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri

per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni

tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati

motoveicoli.

(1) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.M. 5 aprile 1994, in

SOGU 30/4/1994 n. 99, Recepimento della Direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei

veicoli a motore a due o tre ruote:

3. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue: - ciclomotori: veicoli a due o a tre ruote muniti di un

motore con cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna e aventi una velocità massima per costruzione non

superiore a 45 km/h;

- motocicli: veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione

interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

- tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o

aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

4. Le presenti norme si applicano anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche:

a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui

velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per

i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 KW per gli altri tipi di motore),

considerati come ciclomotori:

b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli

destinati al trasporto di merci). esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del

motore è inferiore o uguale a 15 KW, considerati come tricicli.

(2) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dal D.M. 3 novembre 1194, in SOGU 5/12/1994 n.

284, Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse ed alle dimensioni dei

veicoli a motore a due o a tre ruote.

Art. 53. - Motoveicoli.

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: (1)

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti

compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al

massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella

di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a

ciascun mototrattore;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari

condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli

stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle

attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente

nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione

della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80

km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei

limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un

semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli

per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a

pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. (2)

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. (2)

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al

trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

(1) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.M. 5 aprile 1994, in

SOGU 30/4/1994 n. 99, Recepimento della Direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei

veicoli a motore a due o tre ruote:

3. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue:

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 37

- ciclomotori: veicoli a due o a tre ruote muniti di un motore con cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna e

aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;

- motocicli: veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione

interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

- tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o

aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

4. Le presenti norme si applicano anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche:

a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui

velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per

i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 KW per gli altri tipi di motore),

considerati come ciclomotori:

b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli

destinati al trasporto di merci). esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del

motore è inferiore o uguale a 15 KW, considerati come tricicli.

(2) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dal D.M. 3 novembre 1194, in SOGU 5/12/1994 n.

284, Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse ed alle dimensioni dei

veicoli a motore a due o a tre ruote.

Art. 54. - Autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se

a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti

compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,

caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati

prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col

ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della

applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da

particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le

dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i

compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la

libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere

effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e

all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di

impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano,

durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli

possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art.

10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì,

idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da

immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Art. 55. - Filoveicoli.

1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per

l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e

l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli

autoveicoli.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 38

Art. 56. - Rimorchi.

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad

essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli

autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed

attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore

ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni,

alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte

notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui

all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti

nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

Art. 57. - Macchine agricole.

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e

possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e

forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature

destinate alla esecuzione di dette attività.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) Semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla

trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati

strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della

trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali

apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate

con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare

0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di

accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di

quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di

apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono

considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non

devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi

pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con

carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con

un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere

adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

Art. 58. - Macchine operatrici.

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei

cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio

trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e

con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del

traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti,

per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 39

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la

velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare,

su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

Art. 59. - Veicoli con caratteristiche atipiche.

1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o

elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti

negli articoli dal 52 al 58.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della

circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli

previsti per una o più delle categorie succitate.

Art. 60. - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca,

nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro

conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche

della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni

stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della

Direzione generale della M.C.T.C.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati,

limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per

poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione

generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale

sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.

Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione

alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per

l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti

l'iscrizione in uno dei seguenti registri : ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per

questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5

sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da Euro 33,60 a Euro 137,55 se si tratta di

motoveicoli.

Art. 61. - Sagoma limite.

1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico

deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai

retrovisori, purché mobili;

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani

circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli

isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio,

da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in

deroga alla predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della

navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m,

sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per

il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli

autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite

dal Ministro dei trasporti e della navigazione e della navigazione.

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei

trasporti e della navigazione.

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può

raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 40

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da

soddisfare e le modalità di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei

precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite

norme contenute nel regolamento.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal

presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute

nell'articolo 164, comma 9.

Note: Per effetto del recepimento, con d. m. 6/4/1998 (in G. Uff. 5/5/1998), della direttiva 96/53/CE, le dimensioni massime

delle autocaravan sono 12 m. in lunghezza, 2,55 m. in larghezza, 4 m. in altezza; per le caravan ad 1 asse i limiti sono

6,50 m. di lunghezza, 2,30 m. di larghezza, altezza pari ad 1,8 volte la carreggiata minima; per le caravan a più assi, 8

m. di lunghezza, larghezza ed altezza come caravan ad 1 asse.

Art. 62. - Massa limite.

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del

presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t

per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di

impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse,

con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico

unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o

più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non

può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si

tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni

pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi

destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare

24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un

autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m;

nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in

cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa

stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

Art. 63. - Traino veicoli.

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei

trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per

mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta

e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con

autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e

procedure per l'agganciamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 68,25 a Euro 275,10.

Capo II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI

Art. 64. - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da

poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 41

Art. 65. - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali

anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del

veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un

catadiottro arancione su ciascun lato.

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.

3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei

casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo

e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 66. - Cerchioni alle ruote.

1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici,

sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso

i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.

2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada

devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della

larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.

3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.

4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni

veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 67. - Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del

comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della

massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.

2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni

stesse non siano più chiaramente leggibili.

3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal

comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito

con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le

disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro

137,55.

6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente

fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

68,25 a Euro 275,10.

7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non

rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 68. - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive

ruote;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre,

sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi

previsti dall'art. 152, comma 1.

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante

competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di

omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono

stabilite nel regolamento.

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione

acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 42

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo

omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

Art. 69. - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei

velocipedi.

1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le

modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi

di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei

dispositivi di segnalazione acustica.

Art. 70. - Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.

1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge

nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e

culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di

altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo

stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;

c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;

d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Se la licenza è stata

ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. In

tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo,

secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Capo III – VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

SEZIONE I – NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI PER LA

CIRCOLAZIONE

Art. 71. - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti

della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di

frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di

sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e

funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli

blindati.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati,

stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il

loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche

sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il

diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei

regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per

l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di

unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Se i veicoli e i rimorchi

sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da Euro 137,55 a Euro 550,20

Art. 72. - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 43

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia.

Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di

attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione;

b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per

uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,

devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce

sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal

regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

(*) Le disposizioni in neretto di cui al presente comma hanno effetto con decorrenza 1° luglio 2004

2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con

massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la

nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° Gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di

cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro

275,10.

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani,

oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il

segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di

rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera

z), della legge 22 marzo 2001, n.85, possono trainare fino a tre rimorchi.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di

veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1

riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi

supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare

destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di

equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione

generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto

previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda

di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche

relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la

conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche

sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto

prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche

contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione

economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a

condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di

unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di

cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non

sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 44

Art. 73. - Veicoli su rotaia in sede promiscua.

1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione

visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al

conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve

essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei

dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.

3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente

articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o

modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

Art. 74. - Dati di identificazione.

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto

in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che

normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia

illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo,

preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le

targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del

numero di ufficio di cui al comma 3.

5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche

sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione,

l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate

dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti e della

navigazione.

6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di

identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 2.168,25 a Euro 8.676,15

Art. 75. - ccertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti

all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche

costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un

motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale

della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è

indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del

tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità

stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che

l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a

servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti

all'accertamento di cui al comma 2.

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere

riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato

ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.

Art. 76. - Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità.

1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75,

comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.

2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore.

Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità Europee che, a termine dell'art. 75, comma

4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla

dichiarazione di conformità di cui al comma 6.

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3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano

presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.

5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3,

rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che

caratterizzano il veicolo.

6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di

conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in

Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il

costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva

delle dichiarazioni di conformità rilasciate.

7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore

rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di

conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni

sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite

dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto.

8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è

soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro

2.754,15.

Art. 77. - Controlli di conformità al tipo omologato.

1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo

omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di

conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare

l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo

omologato.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità

per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare

dell'omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce

reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.

Art. 78. - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di

circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione

generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai

dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta

giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai

competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che

possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono

stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di

omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia

sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio

in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le

norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 79. - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza,

comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di

equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti,

la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni

inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche

sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero

circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 46

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. La misura della sanzione è da Euro 1.000 a

Euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

Art. 80. - Revisioni.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione

della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in

essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti

superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici

provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il

controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza

stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle

contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non

superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di

prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive

comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli

autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi

di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con

conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno

in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,

qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in

qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono

emanati sentito il Ministero dell'ambiente.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali

possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi

1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la

adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative

degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei

veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a

pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le

suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica,

carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino

altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro

delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette

revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa,

appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da

garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei

al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in

sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento.

Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione

definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al

comma 8.

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di

cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle

officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1°

dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed

inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica,

individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed

affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene

conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature,

oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di

revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le

tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8,

nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti -

Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 47

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei

trasporti e della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta

di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli

interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa

annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta

stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale

della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione

sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di

circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 Tale sanzione è raddoppiabile in caso di

revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si

circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione

amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della

Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della

navigazione ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35

a Euro 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della

Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria

del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 81. - Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati

da dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o

dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico,

geometra o maturità scientifica.

2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica,

vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale,

secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi

precedenti.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso

di qualificazione previsto dal comma 2.

SEZIONE II – DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 82. - Destinazione ed uso dei veicoli.

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario

della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di linea per trasporto di persone;

d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose;

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via

eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga

autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di

noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei

trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può

essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da

quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25

a Euro 275,10.

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di

cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 48

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di

circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da

sei a dodici mesi.

Art. 83. - Uso proprio.

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso

proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento

di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della

M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione con

decreti ministeriali.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della

licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza

per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive

modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico

non superiore a 6 t.

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le

disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i

limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

137,55 a Euro 550,20

5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo

da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti

contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n.

298

Art. 84. - Locazione senza conducente.

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro

corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2.È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità Europee,

l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali

risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità Europee, a condizione che i suddetti veicoli

risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare

autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante

contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di

autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia

superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli

per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e

sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a

stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da

Euro 33,60 a Euro 137,55 se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per

un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 85. - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- le motocarrozzette;

- le autovetture;

- gli autobus;

- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

- i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di

autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 49

vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 e, se si tratta di autobus, da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. La violazione medesima

importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le

norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle

norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 70 a Euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del

ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 86. - Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 adibisce un veicolo a

servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 1.500 a Euro 6.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo e

della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del

titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte,

all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai

quali è stata sospesa o revocata la licenza.

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle

condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 70 a

Euro 280.

Art. 87. - Servizio di linea per trasporto di persone.

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato,

effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se

questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli

autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le

relative concessioni.

4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha

ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo

di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio.

A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono

indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e

in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per

trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da

quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a

Euro 1.376,55.

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto

mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 88. - Servizio di trasporto di cose per conto terzi.

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando

l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata

dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta

di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa

complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati

nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni previste dall'articolo 46, primo e secondo comma,

della legge 6 giugno 1974, n. 298

Art. 89. - Servizio di linea per trasporto di cose.

1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

Art. 90. - Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di

circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 50

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

Art. 91. - Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato

dominio.

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con

specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In

tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione

che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime

ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella

iscrizione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in

solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.

3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con

specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse

indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di

riservato dominio l'art. 196, comma 1.

Art. 92. - Estratto dei documenti di circolazione o di guida.

1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale,

ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per

esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti

prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264,

sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo

stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione

dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.

3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

343,35 a Euro 1.376,55. Alla contestazione di tre violazioni nel- l'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione

di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 68,25 a Euro 275,10.

SEZIONE III – DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 93. - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati

presso la Direzione generale della M.C.T.C.

2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione

intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del

locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove

richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione,

il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per

consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà immediata

comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9

luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato

dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura

dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data

comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. I tempi e le modalità di tale comunicazione

sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere

accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle

macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Alla medesima sanzione è sottoposto

separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di

riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le

norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 51

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella

carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la

violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi

equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati

dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i

servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della

M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,

l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le

caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in

aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e

dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico

Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di

interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal

regolamento.

Art. 94. - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di

residenza dell'intestatario.

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di

stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro

sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla

trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di

proprietà.

2. L'ufficio della Direzione generale della MCTC, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1,

provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo

comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 576,45 a Euro 2.884,35

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o

il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da Euro 287,70 a Euro 1.441,65.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste dal comma 4 ed è inviata all'ufficio

della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in

vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle

necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla

titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti,

è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per

l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale , gli uffici di cui al comma

1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori

Art. 95. - Carta provvisoria di circolazione,duplicato ed estratto della carta di circolazione.

1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della

Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione

della validità massima di novanta giorni.

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il

rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l’obiettivo della

massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.

264

2. Abrogato (1)

3. Abrogato (1)

4. Abrogato (1)

5. Abrogato (1)

6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione

amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme

di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 52

7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.

(1) Commi abrogati, con decorrenza 13 maggio 2000 dal DPR 9 marzo 2000 n. 105, in G.U. 28 aprile 2000, il quale all'art. 2

così stabilisce:

Art. 2. - Procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, entro quarantotto ore dalla constatazione,

l'intestatario deve farne denuncia, compilando, altresì, apposito modulo, agli organi di polizia i quali rilasciano,

contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del

suddetto permesso provvisorio la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.

2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno

comunicazione all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al

comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.

3. L'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a:

a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 nell'archivio nazionale dei veicoli;

b) dare comunicazione per via telematica al Ministero dell'interno dell'avvenuta registrazione;

c) predisporre il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta;

d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del

locatario del veicolo cui si riferisce, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di

circolazione di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga, entro il termine stabilito, al domicilio dell'interessato la

validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.

4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile

estrarre il duplicato della carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato provvedono, entro

trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell'intestatario di apposita domanda, gli uffici provinciali della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli

organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni.

5. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del

duplicato provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,

entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell'intestatario.

6. Nei confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di circolazione trova applicazione l'articolo 95, comma 6, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 96. - Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il

mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi

dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la

cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione

generale della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le

modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.

Art. 97. (*) - Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione

generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di approvazione di cui all'art.

76;

b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione.

2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo Stato.

3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti già registrato

nell'archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato,

unitamente alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il

quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.

4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicità e di

procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua

applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonché le procedure per i passaggi di

proprietà.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella

prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Alla

stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art.

52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o

nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 53

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un

ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 1.626,45 a Euro 6.506,85.

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente

visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.

11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire

all'intestatario responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

68,25 a Euro 275,10. Alla stessa sanzione è oggetto l'intestatario del contrassegno.

12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le

norme e le sanzioni previste dall'art. 102.

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore,

secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione

amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui

al capo I, sezione II, del titolo VI. Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un

ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del

veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

(*) N.B. Le disposizioni di questo articolo saranno valide fino al 30 giugno 2004, mentre entreranno in vigore dal 1°

luglio 2004 quelle di seguito indicate:

Art. 97. - Circolazione dei ciclomotori.

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e

dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto

1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito

di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo

Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda

elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli

di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione

d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti

terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe

sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di

massima semplificazione.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella

prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Alla

stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti

dall'art. 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o

nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un

ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 54

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per

trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.

Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione e'

ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti

terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non

provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione è soggetto chi non

provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del

ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla

distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la

violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche

costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata

illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo

amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della

confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

Art. 98. - Circolazione di prova.(1)

1. Abrogato (2)

2. Abrogato (2)

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 68,25 ad Euro 275,10. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di

esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da

Euro 137,55 ad Euro 550,20; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del

veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) La materia è ora regolata dal DPR 474/2001, che si riporta di seguito.

(2) Commi abrogati dal citato DPR 474/2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

24 novembre 2001, n.474

Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

(in G.U. 30 gennaio 2002)

Art. 1. - Autorizzazione alla circolazione di prova

1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o

trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla

circolazione di prova ai sensi del presente articolo:

a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di

vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada

di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli

istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora

l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi

dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro

rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali

sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità

annuale.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo

dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è

presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in

rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea

documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98,

commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2. - Targhe di prova

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 55

1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone

posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di

caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è

applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100,

comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle

targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto

1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. È

consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.

3. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo

della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati

mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di

1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente

regolamento. Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto

l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in

cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 3. - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro

quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione

della relativa targa.

2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una

nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.

4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare.

Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa

smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.

Art. 4. - Abrogazioni

Omissis. Le modifiche sono già riportate nei testi

Art. 99. - Foglio di via.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità

tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o

a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un

foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque

eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati,

l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di

via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del

pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca

del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 100. - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa

ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. Abrogato

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per

le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 56

Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i

trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e

rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine

di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo

102, comma 3

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per

l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella

identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da Euro 68,25 ad Euro 275,10.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da 1.626,45 ad 6.506,85.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 19.95 ad Euro 81.90.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è

punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non

rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo

del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La

durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro

della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

Art. 101. - Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro

dei trasporti e della navigazione con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il

prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare

esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,

di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di

maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella

misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di

bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto

dell'immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale

della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento

stesso.

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su

apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di

circolazione.

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non

costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 ad Euro 1.376,55.

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le

norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 102. - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di

circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne

rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe,

senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova

immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura

dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la

dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non

siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale

della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base

della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 57

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe

di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1,

ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 103. - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al

competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non

avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta

di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della

M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il

regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale

della M.C.T.C..

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la

consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai

sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario

dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del

P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 137,55 a Euro 550,20.

La materia è ora regolata dall'art. 46 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato dall'art. 6 del D.lgs. 8 novembre 1997,

n. 389, il quale dispone:

ART. 46 - Veicoli a motore.

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di

raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli

articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali

delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per

acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi

degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure

determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la

demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le

generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché l'assunzione da parte del gestore del centro

stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di

cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).

5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a

demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della

succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla

consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare

della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il

certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli

effetti dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e

amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non

possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva

riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono

essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di

custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del

veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle

che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 58

8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di

autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola

previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve

risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche relative alle

caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio

attinenti la sicurezza di cui al comma 8.

Capo IV – CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE

OPERATRICI

Art. 104. - Sagome e masse limite delle macchine agricole.

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme

stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non

può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso

dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra

due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6

t, 14 t e 20 t.

4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m

non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.

5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida

in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non

deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole

semicingolate.

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti

prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve

superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;

d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;

e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto

delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;

f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi

oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente

orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e

le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono

considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un

anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la

rimanente rete stradale.

9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli

e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel

regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.

10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi,

sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite

nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20

12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la

esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25

dell'art. 10.

Art. 105. - Traino di macchine agricole.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 59

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la

lunghezza di 16,50 m.

2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine

operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste

di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 137,55 a Euro 550,20

Art. 106. - Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione

stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia,

infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio

tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di

visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con

attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi

adeguatamente agibili.

2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere

munite di:

a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;

b) dispositivi per la frenatura;

c) dispositivo di sterzo;

d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;

e) dispositivo per la segnalazione acustica;

f) dispositivo retrovisore;

g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;

i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;

l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.

3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento

all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi

di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla

lettera b).

4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al

comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa

complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici

trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole

trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.

5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse

devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei

trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, fatte salve le competenze del Ministro

dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche,

numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.

6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi

di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di

inquinamento.

7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione

delle Comunità Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva

la facoltà, per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti

o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, accettati

dal Ministero competente per la materia.

8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei

commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 107. - Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza

del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il

regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione generale della

M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri per

le politiche agricole e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di

emissioni inquinanti e di rumore.

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene

effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 60

della navigazione, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del

Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione

totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.

Art. 108. - Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine

agricole.

1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere

munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.

2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono

rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a

stabilire l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di

idoneità tecnica e della carta di circolazione.

3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato

di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora

gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la

documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia

all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione,

attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore

assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio,

ha anche valore di certificato di origine.

5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione

vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.

6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano

ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.

Art. 109. - Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti

di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati

al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emesso

di concerto con i Ministri per le politiche agricole e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del

Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti

e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla

revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità

della serie al tipo omologato.

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità

non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 110. - Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine

agricole).

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi

agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su

strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma

2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa

complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono

soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale

della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle

macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei

rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome

di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni

agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.

3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero

di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta

documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo

titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 61

stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso

ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo

titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.

4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al

comma 2.

5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica,

nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il

certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

137,55 a Euro 550,20

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione

ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25

a Euro 275,10.

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. Dalla violazione consegue

la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla

circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 111. - Revisione delle macchine agricole in circolazione).

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, può disporre, con decreto

ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al

fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di

efficienza.

2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1,

possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove

ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in

circolazione e del loro stato di efficienza.

4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emesso di concerto con il Ministro per le politiche agricole, può

modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della

Comunità economica Europea.

5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Da tale violazione discende la sanzione

amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo

I, sezione II, del titolo VI.

Art. 112. - Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento

di circolazione.

1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto

alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né

alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.

2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova

di accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche

oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i

predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.

3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni

contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.

4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i

dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la

sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 113. - Targhe delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere

munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina

agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa

contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione,

distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 62

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,

stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto

previsto al comma 4.

Art. 114. - Circolazione su strada delle macchine operatrici.

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e

62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale

della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109,

111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli

61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di

immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del

veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e

della navigazione.

6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle

accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole

Titolo IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE ANIMALI

Art. 115. - Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,

greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;

c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente;

macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non

superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre

persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare:

1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso

speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino

altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa

complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei

semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente

ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato

di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus,

autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale

limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico

attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel

regolamento.

3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo

quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro

275,10. Qualora trattisi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che

trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che

trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si

trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 63

da Euro 33,60 a Euro 137,55 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

19.95 a Euro 81.90 se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria

del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Sulla materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti

di guida).

Art. 116. - Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli.

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente

ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità

alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con

prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è

esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio

provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il

duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati

di abilitazione professionale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei

medici di cui all’articolo 119, dei comuni delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto

1991, n.264.

3. La patente di guida conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli

indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere,

escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che

non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due

veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli

per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del

conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia

abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie;

autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per

i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli

autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B,

C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di

veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui

all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove

ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di

noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto

di merci pericolose.

Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di

persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della

patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già

lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da

dodici mesi - non più applicabile -.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.,

previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con

conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età

inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), n. 3),

i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus,

autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di

scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione

generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente

di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 64

noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal

comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti

professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di

abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della

M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei

certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento.

Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare

rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello

stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per

posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di

guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica

o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto

trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli

ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata,

previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°

dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente

dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati

dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore

del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria

possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno della scuola, nell’ambito dell’autonomia scolastica. Ai fini

dell’organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province

e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni,

autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi

sono tenuti prevalentemente da personale insegnate delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito

scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall’operatore responsabile

della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

prevista dall’articolo 208, comma 2 lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca, stabilisce con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa

comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia

conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.168,25 a Euro 8.676,15; la stessa sanzione si applica ai conducenti

che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

13-bis. (*) Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al

comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 2.065.

(*) questo comma entra in vigore il 1° luglio 2004

14. (abrogato da D.L. 9/2003).

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di

abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della

Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla

predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

137,55 a Euro 550,20

16. (Abrogato).

17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del

veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo

di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della

sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui

al capo I, sezione II, del titolo VI.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 65

Sulla materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti

di guida.

Art. 117. - Limitazioni nella guida.

1. Al titolare di patente italiana, per i "due" anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque

prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza

specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100

km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui

all'articolo 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver

raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. La violazione importa la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I,

sezione II, del titolo VI.

Vedi anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti di guida),

art. 6, comma 2.

Art. 118. - Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione

professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente

ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della azienda interessata.

2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i

conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella

condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un

funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto

certificato di idoneità.

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo

che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore

di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione

professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del

comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga

conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità

deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad

esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei

requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano

anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al

Ministro dei trasporti e della navigazione.

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano

munite della patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, o del certificato di

idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale,

quando richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le

norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 119. - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto

da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre

con sicurezza veicoli a motore.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 66

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità

sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato

può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico

appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un

medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da

un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis.L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la

revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità

sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è

subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della

domanda per sostenere l'esame di guida.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso

le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli

accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari

esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva,

a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a

pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico

di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e

sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli

accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e

della navigazione. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale

commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle

Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il

parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività

delle commissioni mediche locali.

6. (*) I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i

trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il

difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

(*) Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° settembre 2003.

7.Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione si

avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte

un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti

di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione

generale della M.C.T.C. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi

associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per

lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e

patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo

ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica

effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito

comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico

che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

Art. 120. - Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.

1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono

stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 67

come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente

modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva,

non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa

natura.

2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata

comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i

sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per

gli affari del personale del Ministero dell'interno.

3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta

giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e della navigazione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 354 del 21 ott. 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 120, per

violazione della legge delega n. 190/91, nella parte in cui consente la revoca della patente anche nei confronti di chi ha subito

una misura di sicurezza già esaurita

Art. 121. - Esame di idoneità.

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle

capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei

trasporti e della navigazione sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi,

questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli

istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno

titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi

di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal

competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e

legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione

per l'esercitazione di guida.

9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di

categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della

prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito

ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della

Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.

Sulla materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti

di guida).

Art. 122. - Esercitazioni di guida.

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad

altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi

alla guida.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o

l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a

sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la

categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed

efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per

l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al

comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera

alfabetica "P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di

tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore

sono consentite in luoghi poco frequentati.

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista

di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

343,35 a Euro 1.376,55. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 68

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente

valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro

1.376,55. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le

norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 68,25 a Euro 275,10.

Art. 123. - Autoscuole.

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da

parte degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.

3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di

apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo

uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla

popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al

comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo

regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a

persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.

5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata

capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di

guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve

essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da

questi delegata.

6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono

sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti

idonei dal Ministero dei trasporti e della navigazione, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più

scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale

della Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal

competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del

regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'autorizzazione è revocata quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i

requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e

sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i

programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il

conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata

chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo

I, sezione II, del titolo VI.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed

autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso

regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza,

secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 124. - Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore,

che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 69

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma

1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B,

previste dall'art. 116, comma 5.

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche

dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.168,25 a Euro 8.676,15. All'incauto affidamento si applica la

disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.

4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo

di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si

osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

Art. 125. - Validità della patente di guida.

1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta

la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.

1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza

massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è

richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116.

2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida

dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.

3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di

potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa

da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

137,55 a Euro 550,20

4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e

specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e

B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una

patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a

Euro 275,10.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da

uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 126. - Durata e conferma della validità della patente di guida.

1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato

il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per

tre anni.

2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono

valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per

cinque anni.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate

categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti

fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art.

116, comma 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della

patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i

sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,

autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e

macchine operatrici.

4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono

effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.

5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che

trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A

tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della

Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,

ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma

della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero

dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non

dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per

la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso

pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità.

5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità

della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico -

consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti

psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 70

tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia,

il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.

6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per

la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della

patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 126-bis - Patente a punti.

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella

allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è

prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento

di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal

verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere

decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista

la sospensione o la revoca della patente

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro

trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione

si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i

procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei

medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto

pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei

ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel

caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo

che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della

patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il

suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che

procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma

8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun

conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i

trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento,

organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,

consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,

C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti (*). A tale fine, l'attestato

di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per

l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di

una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio

iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due

anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina

l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128.

A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo

le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti

accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo

indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di

sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al

ritiro ed alla conservazione del documento.

(*) N.B.: la Direzione Generale della D.T.T. in tal senso ha emesso una circolare esplicativa, che di seguito si allega:

Direzione Generale della Motorizzazione

e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Circolare del 20/08/2003 PROT N MOT3/3021/M330

Oggetto: Recupero di nove punti per la patente di guida, a seguito della frequenza di specifici corsi.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 71

A seguito dall'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto legge 30 giugno 2003, n 151, sono

state diffuse alcune interpretazioni, a mezzo organi di stampa, secondo le quali talune categorie di conducenti, seppure professionali, sarebbero penalizzate per quanto attiene la possibilità di recuperare 9 punti a seguito della frequenza di

specifici corsi In particolare, la locuzione "unitamente" aggiunta in sede di conversione all'art 7, lettera c), del decreto legge

citato darebbe luogo, per taluni, ad un'interpretazione in base alla quale il recupero dei nove punti è possibile solo quando

concorrono congiuntamente le due condizioni del possesso della patente e del possesso del certificato di abilitazione

professionale AI riguardo è opportuno evidenziare che una interpretazione siffatta, oltre a risultare restrittiva, appare anche

incoerente, in quanto creerebbe, all'interno della categoria dei conducenti professionali, discriminazioni assolutamente

ingiustificate ed in controtendenza con 10 spirito della norma che ha evidentemente voluto porre una particolare attenzione

a tutti coloro che, a qualunque titolo, esercitano un attività professionale attraverso l'uso di veicoli a motore

A parere dello scrivente Dipartimento, quindi, la locuzione "unitamente" non va interpretata nel senso

sopradescritto, ma si riferisce esclusivamente alla contemporaneità del possesso del CAP di tipo KB e della patente B che,

solo se congiunti, consentono una guida professionale, mentre non va riferita ai titolari di patenti di categoria C, C+E, D e

D+E che consentono una guida professionale anche se non collegate con il relativo certificato di abilitazione professionale

In conclusione, quindi, la possibilità di recupero dei nove punti è consentita ai titolari di patente C, C+E, D, D+E

anche se gli stessi non siano titolari del relativo certificato di abilitazione professionale

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott. Ing. Amedeo FUMERO

La Legge di conversione 214/2003 a proposito di patenti aggiunge:

Art. 6-ter. (Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero).

1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che

commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni è istituita presso il Centro Elaborazioni Dati (CED) del Dipartimento per i Trasporti terrestri del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici

dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le

modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED

dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 dei 1992.

2. Ai soggetti di cui ai comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti

punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno

venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno

venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei

mesi.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità

straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dai presente decreto.

Allegato all’art. 126-bis

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’Art. 126-BIS (*)

Norma violata Punti

Art. 141 Comma 8 5

Comma 9, 3° periodo 10

Art. 142 Comma 8 2

Comma 9 10

Art. 143 Comma 11 4

Comma 12 10

Comma 13, con rif. al comma 5 4

Art. 145 Comma 5 6

Comma 10 con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5

Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di

fermata

2

Comma 3 6

Art. 147 Comma 5 6

Norma violata Punti

Art. 148 Comma 15 con riferimento ai commi 2 3

Comma 15 con riferimento al comma 3 5

Comma 15 con riferimento al comma 8 2

Comma 16, terzo periodo 10

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 72

Art. 149 Comma 4 3

Comma 5, secondo periodo 5

Comma 6 8

Art. 150 Comma 5 con riferimento all’art.149 comma 5 5

Comma 5 con riferimento all’art.149 comma 6 8

Art. 152 Comma 3 1

Art. 153 Comma 10 3

Comma 11 1

Art. 154 Comma 7 8

Comma 8 2

Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2

Art. 161 Commi 1 e 3 2

Comma 2 4

Art. 162 Comma 5 2

Art. 164 Comma 8 3

Art. 165 Comma 3 2

Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con rif. a:

a) eccedenza non superiore a 1t 1

b) eccedenza non superiore a 2t 2

c) eccedenza non superiore a 3t 3

d) eccedenza superiore a 3t 4

Art. 167 Commi 3, 5 e 6, con rif. a:

a) eccedenza non superiore al 10% 1

b) eccedenza non superiore al 20% 2

c) eccedenza non superiore al 30% 3

d) eccedenza superiore al 30% 4

Comma 7 3

Art. 168 Comma 7 4

Comma 8 10

Comma 9 10

Comma 9-bis 2

Art. 169 Comma 8 4

Comma 9 2

Comma 10 1

Art. 170 Comma 6 1

Art. 171 Comma 2 5

Art. 172 Commi 8 e 9 5

Art. 173 Comma 3 5

Art. 174 Comma 4 2

Comma 5 2

Comma 7 1

Art. 175 Comma 13 4

Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) 2

Comma 16 2

Art. 176 Comma 19 10

Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) 10

Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d) 10

Norma violata Punti

Art. 176 Comma 21 2

Art. 177 Comma 5 2

Art. 178 Comma 3 2

Comma 4 1

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 73

Art. 179 Commi 2 e 2 bis 10

Art. 186 Commi 2 e 7 10

Art. 187 Commi 7 e 8 10

Art. 189 Comma 5 primo periodo 4

Comma 5 secondo periodo 10

Comma 6 10

Art. 189 Comma 9 2

Art. 191 Comma 1 5

Comma 2 2

Comma 3 5

Comma 4 3

Art. 192 Comma 6 3

Comma 7 10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari

di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni

singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni

dal rilascio.

(*) Così modificata dalla l. 214 del 12/08/2003.

N.B. In merito alla decurtazione dei punti è bene precisare che con circolare n.300/A/1/44248/109/16/1 del 12/08/2003

il Ministero dell’Interno al punto 2.1, recita testualmente:

“La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è

prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.

A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di

un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con

una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.”

Art. 127. - Permesso provvisorio di guida.

- Abrogato: dal DPR 9 marzo 2000 n. 104, pubblicato con G.U. 28 aprile 2000

NOTA: lo stesso D.P.R. all'art. 2 , con decorrenza 13/05/2000 così stabilisce:

Art. 2. – (Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida)

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia

agli organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i

quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso

provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.

2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio

centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche

indicate dal Ministero medesimo.

3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, conseguentemente, provvede a:

a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno dell'avvenuta registrazione;

c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta; d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno

all'indirizzo di residenza del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di guida di cui

al comma 1. Ove il duplicato non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato la validità del permesso provvisorio

si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.

4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente, che è impossibile estrarre il duplicato

della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di

presentazione, da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso

provvisorio di guida della validità di novanta giorni.

5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1, rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua

distruzione.

6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato

provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di

apposita domanda da parte del titolare.

Art. 128. - Revisione della patente di guida.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 74

1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono

disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di

idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici

prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici

provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli

nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente

inidoneo alla guida.

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del

Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

Art. 129. - Sospensione della patente di guida.

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione

amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o

richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità

o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In

tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale

attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della

M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti

rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e

seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota,

ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti

uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente

tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e

per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. (*) Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

(*) (Le disposizioni del comma 4 hanno effetto dal 1° settembre 2003).

Art. 130. - Revoca della patente di guida.

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C:

a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;

c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può

direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida

di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art.

116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento

alla data di rilascio della patente revocata.

2-bis. (*) Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita,

con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al

comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è

comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la

patente è restituita all’interessato.

(*) Le disposizioni del comma 2-bis, primo periodo hanno effetto dal 1° settembre 2003.

Art. 131. - Agenti diplomatici esteri.

1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da

altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità

spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al

Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 75

2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di

carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione, su richiesta del Ministero

degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e

provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli

indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del

titolare dell'autoveicolo.

4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al

momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo

non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le

organizzazioni internazionali.

Art. 132. - Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità

doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in

Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di

immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel

regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 68,25 a Euro 275,10.

Art. 133. - Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti

posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.

2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da

quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 68,25 a Euro 275,10.

Art. 134. - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.

1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che

abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e

una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.

1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o

acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero

(A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed

appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a

richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario

dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto

1991, n. 264.

2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria

della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 1996, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in

cui prevede la confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al

sequestro del veicolo. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga

rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93.

Art. 135. - Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.

1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia

veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 76

2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in

convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua

italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di

determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi,

oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei

necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

68,25 a Euro 275,10.

5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando

prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20

6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla

osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le

sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

Art. 136. - Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità Europea.

1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica Europea, che abbiano

acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di

guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La

patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro

che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere

al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da

Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del

richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti

psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire,

emessa da uno Stato membro della Comunità Europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti

a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada

oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in

sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria,

per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro

prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni

amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato

di abilitazione professionale.

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario

documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal

giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le

sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

Sulla materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti

di guida), che stabilisce la equivalenza delle patenti rilasciate da Stati della UE con le patenti italiane. Per il d. m. 8 agosto

1994, la conversione di patenti comunitarie anche oltre il decorso annuale della residenza è puramente facoltativa.

Art. 137. - Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida.

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle

convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della

M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa

esibizione della patente

Art. 138. - Veicoli e conducenti delle Forze armate.

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici,

all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle

strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti,

conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al

rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze

armate;

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 77

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi

all'addestramento di cui alla lettera a).

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per

veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con

il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il

servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di

abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli

interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti

requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono

stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte

le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti

alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di

finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle

province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali

operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale,

della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano (1).

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo

immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa

dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli

delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali

dell’amministrazione dello Stato.

Art. 139. - Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale.

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai

commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di

veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.

2.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i

requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.

Titolo V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 140. - Principio informatore della circolazione.

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che

sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Art. 141. - Velocità.

1.È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al

carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi

natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre

necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e

dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle

intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei

passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre

cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri

veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a

scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di

spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della

circolazione.

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7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

68,25 a Euro 275,10.

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a

qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e

con l'ammenda da Euro cinquecentosedici a Euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il

quale è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una

somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 142. - Limiti di velocità.

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h

per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le

strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un

massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa

segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade

e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di

limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada

hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti

particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando

siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche

disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro

dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti

dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato

all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri

abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti

gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei

centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle

autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:

80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori

dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82,

comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate

le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi

ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i)

del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138,

comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature

debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come

precisato dal regolamento.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è

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commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a

sei mesi.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 19.95 a Euro 81.90.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f),

g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9,

la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo

I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre

anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.

Per l'art. 1, d.m. 29 ottobre 1997, nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere

applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto

2002, con decorrenza 7 agosto 2002, il quale stabilisce:

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le

direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o

installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al

rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto

legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o

installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,

individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli

organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse

dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso

di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo

senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei

soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle

strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con

analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare,

anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di

immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di

accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono

essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di

contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 143. - Posizione dei veicoli sulla carreggiata.

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche

quando la strada è libera.

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un

raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per

ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre

carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia

più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai

veicoli lenti.

7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si

deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti,

qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono

prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a

svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la

manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le

esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.

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9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra

della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di

circolazione.

10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i

veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a

destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e

purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.

11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a

Euro 550,20.

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata

visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 270,90 a Euro 1083,60. Dalla violazione prevista dal presente

comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,

sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 144. - Circolazione dei veicoli per file parallele.

1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la

densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono

ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la

autorizzano È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o

manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.

2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di

non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.

3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la

prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una

riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I

conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un

veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 145. - Precedenza.

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per

intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli

circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità

competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione,

quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la

precedenza a chi circola sulla strada.

7.È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la

possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli

provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la

precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata

prossimità dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno

due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre

mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 146. - Violazione della segnaletica stradale.

1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a

norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

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2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero

dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico

vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno

due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre

mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 147. - Comportamento ai passaggi a livello.

1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare

incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44.

2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in

prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso

affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.

3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;

b) siano in movimento di apertura le semibarriere;

c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui

al comma 3 dello stesso articolo;

d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.

4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il

conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile

per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo

utile dell'esistenza del pericolo.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 68,25 a Euro 275,10.

6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte,

all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre

mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 148. - Sorpasso.

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o

fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla

propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della

differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono

dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto

l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata

distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata

sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si

intende superare.

4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia,

lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso

contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un

limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile,

per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i

conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia

indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la

manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che

intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette

manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza

della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può

effettuare su ambo i lati.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 82

9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un

salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in

tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno

due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento

movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia

necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato

detta manovra;

b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo

stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;

c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della

carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione

stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di

un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti,

anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le

disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro

275,10. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso,

in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,

del titolo VI.

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la

sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 270,90 a Euro 1.083,60. Dalle violazioni di cui al presente

comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi

delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della

patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di

tre anni, la sospensione della stessa è da tre mesi a sei mesi.

Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto

2002, con decorrenza 7 agosto 2002, il quale stabilisce:

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le

direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o

installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al

rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto

legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o

installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,

individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli

organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse

dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso

di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo

senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei

soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle

strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con

analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare,

anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di

immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di

accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono

essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di

contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 149. - Distanza di sicurezza tra veicoli.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 83

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in

ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve

essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più

corsie per senso di marcia.

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La

distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso

opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 33,60 a Euro 137,55.

5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e

tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di

una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due

volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria

della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni

colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI.

Art. 150. - Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.

1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è

ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che

provengono in senso inverso.

2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il

conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o

spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su

di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.

3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli;

i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5

t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette,

la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente

più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una

piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 33,60 a Euro 137,55.

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.

Art. 151. - Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;

b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;

c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di

nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli

altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della

strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;

g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;

h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la

presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;

i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte

posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;

l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal

caso sostituisce le luci di posizione;

m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le

particolari dimensioni del suo ingombro;

n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;

o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;

p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare

particolari categorie di veicoli;

p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo

durante la circolazione diurna;

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 84

p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in

prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che

può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa

del proiettore anabbagliante;

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli

autoveicoli di cui all’articolo 177;

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli

eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli utilizzati per la raccolta

di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero

operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.

Art. 152. - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico

Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori

anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli

è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in

luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.

1-bis. (abrogato)

1-ter. (abrogato)

2. (abrogato)

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 153. - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di

nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei

veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta

a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i

proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dai centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia

insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere

usati i proiettori anabbaglianti.

2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di

nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere

sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi

i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se

l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i

conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo

intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli

circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.

4.È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per

segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e,

in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati.

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei

dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso

pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il

veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a

motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere

segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

a) nei casi di ingombro della carreggiata;

b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce

posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

9.È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 85

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 68,25 a Euro 275,10.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione

luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 154. - Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o

corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o

per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della

posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali

segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli

stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il

conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo,

lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.

3. I conducenti devono, altresì:

a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;

b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse

della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra

di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il

più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada

contromano e devono usare la massima prudenza;

c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia

normale.

4.È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 68,25 a Euro 275,10.

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 155. - Limitazione dei rumori.

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a

motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere

alterato.

3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori

massimi di accettabilità fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti

dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 156. - Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza

stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.

2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o

del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne

ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza

mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.

3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne,

in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.

4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare

divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 86

Art. 157. - Arresto, fermata e sosta dei veicoli.

1. Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per

consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non

deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte

del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero

deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere

collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.

Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non

inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per

velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono

essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di

marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché

rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente

visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di

porlo in funzione.

7.È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte,

senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 158. - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da

intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in

corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal

prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle

medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in

sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove

questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo

stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli

scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla

apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro

prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 87

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del

veicolo senza il suo consenso.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Art. 159. - Rimozione e blocco dei veicoli.

1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli

costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito

pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi

di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità

nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel

regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può provvedersi all'aggiornamento delle

caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione

della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a

chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite

nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca

intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni

amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I,

sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato

motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada,

sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10

settembre 1982, n. 915 (1).

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro

conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività

delle strutture portuali.

(1) Il DPR 915/82 è stato abrogato dall'art. 56 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22.

Il riferimento è ora all'art. 46 di quest'ultimo, il quale così dispone:

Art. 46 (Veicoli a motore)

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di

raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli

articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali

delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per

acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi

degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure

determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la

demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le

generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché l'assunzione da parte del gestore del centro

stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di

cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del

concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e

amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle

che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di

autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola

previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 88

9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve

risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche relative alle

caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio

attinenti la sicurezza di cui al comma 8.

Art. 160. - Sosta degli animali.

1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in

sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e

legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli

animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali

sulla carreggiata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 19.95 a Euro 81.90.

Art. 161. - Ingombro della carreggiata.

1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il

conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto

possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è

possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.

2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare

pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la

circolazione e libero il transito.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il

segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo

di polizia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 162. - Segnalazione di veicolo fermo.

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i

motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci

posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente

distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli

devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno

che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere

conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a

presegnalare efficacemente l'ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono

essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di

approvazione di tali dispositivi.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal

veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo

sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta Con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle

bretelle.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 163. - Convogli militari, cortei e simili.

1.È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato

altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2.È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 89

Art. 164. - Sistemazione del carico sui veicoli.

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la

visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da

non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col

braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte

anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10

della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono

lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di

posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non

possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono

strisciare sul terreno.

5.È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo

agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali

pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare

costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere

conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 68,25 a Euro 275,10.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità

stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della

sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con

tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di

contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità

delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

Art. 165. - Traino di veicoli in avaria.

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro

deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo,

barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente

percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui

all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il

pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve

mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 68,25 a Euro 275,10.

Art. 166. - Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella

targa.

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra

alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 19.95 a Euro 81.90.

Art. 167. - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per

cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma:

a) da Euro 33,60 a Euro 137,55, se l'eccedenza non supera 1t;

b) da Euro 68,25 a Euro 275,10, se l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da Euro 137,55 a Euro 550,20, se l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da Euro 343,35 a Euro 1.376,55, se l'eccedenza supera le 3 t.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2

sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per

cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 90

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico

soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che

garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma

3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che

garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre

il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella

prevista nel comma 2.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci

sia eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle

carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare

arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo,

nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione

del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10,

commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata

nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali,

definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo

caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del

viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di

legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di

legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

Art. 168. - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati

all'accordo Europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n.

1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla

sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono

stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può altresì

prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto

di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di

incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con

esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il

Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

presente codice, le necessarie misure applicative.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere

trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le

merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e

dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada,

materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono

indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci

assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto,

precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,

modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie

riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa

complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni

amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni

imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da 1.626,45 a 6.506,85 (1).

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 91

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e

della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue

anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del

titolo VI (2).

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di

trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci

pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei

pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che

contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle

operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I,

sezione II, titolo VI.

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni

di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o

dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

9-ter. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni

di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da Euro 137,55 a Euro

550,20.

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.

Art. 169. - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la

guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione

all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di

persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori

massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di

detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del

conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il

conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in

soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno

un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.

320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire

impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché

custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro

analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della

Direzione generale della M.C.T.C.

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico

complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore

a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

137,55 a Euro 550,20

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55, nonché la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

Art. 170. - Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe,

deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di

necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

2. (*) Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia

espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con

regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi

per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 92

(*) Le disposizioni del comma così come modificato (in neretto) ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione

determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4.È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente

rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano

o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita

gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa

consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 171. - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di

tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti.

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motocicli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e

di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a

Euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta

giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per

motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di

cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 172. (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta).

1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:

a) M1;

b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile

superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,

c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta

previsti nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.

2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.

3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;

c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con

conducente, durante il servizio nei centri abitati;

e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità

sanitarie di altro Stato membro delle Comunità Europee, affette da patologie particolari che costituiscono

controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve

recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di

polizia di cui all'articolo 12;

g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di

rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.

4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema

di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.

5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta

se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero

di età non inferiore ai sedici anni.

6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al

trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando

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circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati

da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei

trasporti.

8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde

il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il

conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte,

all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due

mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.

10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza

o sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

687,75 a Euro 2.754,15.

11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla

relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

NB: all’allegato n. 2 della circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 7 agosto 2003 in merito alle

note interpretative della tabella del punteggio al punto 4 afferma:

4. Note alla voce relativa alla violazione dell’art. 172 comma 8 CdS.

Il riferimento al comma 8, che prevede la decurtazione di 5 punti, quando la violazione riguarda il mancato utilizzo delle

cinture di sicurezza o dei dispositivi di ritenuta da parte del passeggero trasportato, deve essere inteso nel senso che la

decurtazione si applica al conducente solo se il passeggero è minorenne e se a bordo del veicolo non è presente chi è tenuto

alla sorveglianza del minore stesso. La violazione commessa dal passeggero maggiorenne, perciò, non comporta sanzione a

carico dei conducenti ma a carico dello stesso passeggero, senza tuttavia, decurtazione dei punti nei confronti di quest’ultimo.

Art. 173. - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le

proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha

l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta

eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché

per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È

consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad

entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 68,25 a Euro 275,10.

Art. 174. - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle

norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.

2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere

esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.

3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il

controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento

CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della

copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.

5-bis.(soppresso)

6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.

7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di

servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90, salva

l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti

periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove

dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle

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violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.

Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.626,45 a Euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della

carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti

ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo

stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal

presente articolo.

8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si

riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non

tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle

sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di

persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al

trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a

regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una

costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella

decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le

sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo

che abilita al trasporto.

14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai

sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della navigazione, il quale

decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

Art. 175. - Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade

extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente

proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

2.È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata

inferiore a 250 cc se a motore termico;

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici;

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada

o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate

dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade

extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi

restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o

tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove

si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti

e della navigazione mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6.È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali

possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per

raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è

vietato:

a) trainare veicoli che non siano rimorchi;

b) richiedere o concedere passaggi;

c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di

parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;

d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

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8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione,

svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle

autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per

un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito

autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui

all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato

motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono

incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche

preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo

amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da Euro 19.95

a Euro 81.90.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli

stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la

norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

Art. 176. - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o

parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree

di servizio o di parcheggio;

c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2.è fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in

circolazione su quest'ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di

decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di

emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia

e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di

sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a

partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a

malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel

più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di

marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve,

comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le

disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.

7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre

essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola

d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato,

posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe

al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano

inefficienti le luci di posizione.

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9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al

trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale

superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella

stessa corsia.

11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono

arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle

segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso,

sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario,

sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al

divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di

emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano

in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di

autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e

cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli

autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il

dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con

l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera

impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per

la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la

sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del

pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

343,35 a Euro 1.376,55.

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero

che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

137,55 a Euro 550,20 è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o

legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si

applicano le norme dell'art. 214.

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli

svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da 1.626,45 a 6.506,85.

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un

periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione

delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del

veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del

comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi

Art. 177. - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle

autoambulanze.

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo

supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli

adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino

Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e

Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di

servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte

della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere

immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il

dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a

osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme

di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di

comune prudenza e diligenza.

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3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi

sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario,

di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

33,60 a Euro 137,55.

Art. 178. - Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere

esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il

controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento

ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del

registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che

non osservano le dette prescrizioni.

3-bis. (soppresso).

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di

servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a

Euro 550,20, salvo che il fatto costituisca reato.

4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi

di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà

permanere per il periodo necessario. Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni

accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque

circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da Euro 1.626,45 a Euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di

circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati

deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che

vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente

articolo.

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si

riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti

prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 137,55 a Euro 550,20 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di

persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al

trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a

regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio

di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato

l'autorizzazione.

11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della

navigazione, il quale decide entro sessanta giorni.

Art. 179. - Cronotachigrafo e limitatore di velocità.

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di

cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite dal regolamento stesso. Nei casi e con le modalità

previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con

autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non

funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione

riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di

un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma di Euro 800 a Euro 3.200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata

nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 98

3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo

sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità

o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della

Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al

veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni

pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su

strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più

grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione

generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia il fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi

ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo

trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’istallazione o riparazione, possono disporre

che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della

funzionalità del limitatore della velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del

titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la

circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o manomesso o non funzionante diffida il

conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il

conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di

ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo

16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il

veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

9. Alle violazione di cui al comma 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione

relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la

sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13

novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di

violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le

necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

Art. 180. - Possesso dei documenti di circolazione e di guida.

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di

cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se

trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti

dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia

in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico

di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita

da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. (*) Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità

alla guida ove previsto ed e un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 33,60 a Euro 137,55. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da Euro 19.95 a Euro 81.90.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito

medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni

amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

343,35 a Euro 1.376,55. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal

quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con

decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

(*) Le disposizioni del comma 6, così come è stato modificato, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 99

Art. 181. - Esposizione dei contrassegni per la circolazione.

1.È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il

contrassegno [attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello] relativo all'assicurazione obbligatoria.

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni

stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 19.95 a Euro 81.90. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.

Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall'1 gennaio 1998 l'obbligo di esposizione,

per autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto

contrassegno, con la stessa disposizione cessa l'obbligo per i conducenti di motocicli di portarlo con sé.

Art. 182. - Circolazione dei velocipedi.

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai

affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo

che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono

essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza

e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro

veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per

i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5.È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È

consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato

con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere

condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito

anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi,

con le modalità stabilite nel regolamento.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 19.95 a Euro 81.90. La sanzione è da Euro 33,60 a Euro 137,55 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

Art. 183. - Circolazione dei veicoli a trazione animale.

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la

marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di

quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.

3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono

essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario

della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.

4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 19.95 a Euro 81.90.

Art. 184. - Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o

pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da

evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi

una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.

3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i

conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni,

esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci

di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste

per il veicolo a cui sono legati.

5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un

guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 100

6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata.

Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine

di assicurare la regolarità della circolazione.

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un

guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce

arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 33,60 a Euro 137,55.

Art. 185. - Circolazione e sosta delle autocaravan.

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e

limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se

l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e

non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle

praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4.È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi

impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 68,25 a Euro 275,10.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla

sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le

acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari,

nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito

segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei

liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli

impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

Art. 186. - Guida sotto l'influenza dell’alcool.

1.È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e

con l’ammenda da Euro 258 a Euro 1.032. Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale. All’accertamento del

reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici a tre mesi, ovvero da un

mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del

titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno

carico a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi

del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il

veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato

dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali

garanzie per la custodia.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi

di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della

riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi

non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso di incidente ovvero quando si

abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante

dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più

vicino ufficio o comando, hanno facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene

effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di

base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la

relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base

alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono

reperiti nell' ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17

maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore

a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui

al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3,4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave

reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 101

conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta

giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la

sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

9. Qualora dall' accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5

grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la

sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di

Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della

riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi

non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di

ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope gli

agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,

accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero

presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni

di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o

psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le

attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,

effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati

dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni

accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per

l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano

nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario

positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto

del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a

visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di

revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove

il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del

comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave

reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.

N.B.: - La Legge di conversione 214/2003 inserisce a tal proposito anche:

Art. 6-bis. (Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade).

1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all’articolo 2,

comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285, e successive modificazioni, è vietata la somministrazione di

bevande superalcoliche.

Art. 188. - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad

allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse,

secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei

casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti

di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso

improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati

nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro

33,60 a Euro 137,55.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 102

Art. 189. - Comportamento in caso di incidente.

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di

prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della

circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le

tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,

ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale,

in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta

urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini

risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi

sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle

sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 1000. In tale caso, se

dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo

80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2

mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di

fermarsi è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al

presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale,

anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi

dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone

ferite è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai

sensi del capo II, sezione II, del titolo VI

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi

immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo

o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a

disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

Art. 190. - Comportamento dei pedoni.

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi

manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia

dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo

di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro

rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il

tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati,

prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei

sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono

attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per

sé o per altri.

3.È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori

degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4.È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui

marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la

precedenza ai conducenti.

6.È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle

fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo

46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9.È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai

pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri

utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 19.95 a Euro 81.90.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 103

Art. 191. - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e

all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in

un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza

fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato

l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di

bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque

altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di

pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole

prevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 137,55 a Euro 550,20.

Art. 192. - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta

l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il

documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di

circolazione stradale, devono avere con sé.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:

- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e

all'equipaggiamento del veicolo medesimo;

- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di

illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui

sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di

proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro

servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto

dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le

condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei

lavori pubblici e di grazia e giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia

stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.083,60 a Euro 4.337,55

Art. 193. - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla

strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la

responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo

comma, del codice civile. La sanzione di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta

giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e

provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del

veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo

versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal

comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione,

decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la

circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,

trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo

accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il

pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno

sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro,

l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone

comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 104

in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso

costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’art. 213.

Titolo VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE

Capo I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

SEZIONE I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE

PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 194. - Disposizioni di carattere generale.

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione

amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24

novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

Art. 195. - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite

massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di Euro 19.95 ed il limite massimo generale di

Euro novemiladuecentonovantasei. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni

proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un

limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle

conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata

dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni

precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del

tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti

delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare

quelli massimi di cui al comma 1.

Art. 196. - Principio di solidarietà.

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece,

l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in

solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo

è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori,

l'intestatario del contrassegno di identificazione .

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o

vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore

della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi

di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona

giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della

somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei

confronti dell'autore della violazione stessa.

Art. 197. - Concorso di persone nella violazione.

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna

soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 198. - Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono

sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per

la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il

trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni

singola violazione.

Art. 199. - Non trasmissibilità dell'obbligazione.

1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 105

Art. 200. - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.

1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia

obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che

vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto

2002, con decorrenza 7 agosto 2002, il quale stabilisce :

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le

direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o

installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al

rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto

legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o

installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,

individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli

organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse

dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso

di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo

senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei

soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle

strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con

analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare,

anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di

immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di

accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono

essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di

contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 201. - Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della

violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta

giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di

violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale

risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta

all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti

dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la

notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale

dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato

successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro

centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione

del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica

amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve

essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento (1).

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli

interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1.

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia

stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo

oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o

nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.168, e successive modificazioni;

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 106

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi

previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale

notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione

immediata. Nei casi previsti alle lette b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di Polizia

qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica

stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario

dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo

della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale (2). Nelle medesime forme si effettua la

notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di

circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o

sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione

generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa

pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei

confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di

accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante

apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della

motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro

dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatorio per comunicare al soggetto

intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende

il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni

previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità,

il colmando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazioni. In caso

contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1;

dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini

per la notifica.

(1) Modificato decreto legge n. 151 del 27 giugno 2003 pubblicato con G.U. 149 del 30/06/2003.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8,

secondo e terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse

con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del

destinatario, del deposito dell'atto presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso

di ricevimento, e nella parte in cui prevede che l'atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto deposito.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del

combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 890/82

(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella

parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del

destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Alla luce di quanto prima, la notifica

di una multa, quando viene fatta a mezzo posta, si perfeziona nel momento in cui si consegna alla posta per la spedizione (per

intenderci alla data del bollo postale posto sulla busta) anziché all’arrivo del plico al destinatario.

Art. 202. - Pagamento in misura ridotta.

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando

l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla

contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di

versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo,

nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui

versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,

trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o

qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della

violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma

3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma

8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al

prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 107

Art. 203. - Ricorso al prefetto.

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla

notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre

ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo

accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i

documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento. In tale caso per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui

appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni

dalla sua ricezione.

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al

prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal

ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta

contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a

confutare o confermare le risultanze del ricorso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in

deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma

pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Art. 204. - Provvedimenti del prefetto.

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti

allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni

decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2

dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore

al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione

comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai

sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza

motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il

quale ne dà notizia ai ricorrenti.

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si

cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti

termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la

notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di

espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per

l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della

sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.

2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nel termine

di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e

delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al

diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla

sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo

esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Art. 204-bis. - Ricorso al giudice di pace.

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati

nell’articolo 196, qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono

proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel

termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il

procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente

articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

3.(*) All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, una somma

pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di

accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203.

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell’importo della sanzione, assegna, con

sentenza immediatamente eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la somma determinata,

autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l’amministrazione cui

appartiene l’organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall’articolo 208. La

eventuale somma residua è restituita al ricorrente.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 108

6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte

dal giudice di pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso.

7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non

può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la

decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2,5,6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205.

(*)N.B. per tale modifica si è espresso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia con la circolare che di seguito si allega:

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Circolare del 13082003

Ai Sigg. Presidenti delle Corti D'Appello

Loro sedi

Oggetto: Legge 01/08/2003 n. 214 di conversione del D.L. 151/2003 (modifiche al nuovo codice della strada). Versamento

della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.

La legge n. 214/2003 di conversione del decreto legge n 151/2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.133/L alla GU

Serie Generale n 186 del 12/08/2003 ha modificato, tra le altre, anche l'art 204 bis del Nuovo Codice della Strada.

La nuova formulazione dell'articolo, che disciplina il ricorso (davanti al giudice di pace) avverso l'ordinanza ingiunzione che

impone il pagamento della sanzione pecuniaria, introduce alcune innovazioni procedurali che incidono in modo rilevante

sull'attività delle cancellerie Si invitano pertanto gli uffici in indirizzo a voler diffondere, presso gli uffici interessati, le

istruzioni che seguono

1. VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: ADEMPIMENTI DEL RICORRENTE

Secondo la nuova formulazione dell'art 204 bis del Nuovo Codice della Strada, "il ricorrente deve versare presso la

cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della

sanzione inflitta dall'organo accertatore" Poiché, ai sensi dell'art 4 del RD 10 marzo 1910 n 149, tutt'ora in vigore, le

cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro, é evidente che la formulazione letterale del testo

("deve versare presso la cancelleria una somma") deve necessariamente essere interpretata alla luce della vigente

normativa, individuando modalità alternative di versamento presso altri organismi abilitati a ricevere e gestire il deposito

Considerate anche le diverse fasi conseguenti al versamento della cauzione, previste dalla nuova formulazione dell'articolo,

questa Direzione Generale ritiene che 10 strumento più idoneo per la gestione dell'importo versato, sia il LIBRETTO DI

DEPOSITO GIUDIZIARIO aperto presso l'Ente Poste Tale strumento, infatti, oltre ad assicurare all'utenza uniformità da parte

degli uffici, presenti sul territorio, ha il pregio della gratuità, senza penalizzare il ricorrente relativamente agli interessi, in

quanto anche quello postale è ormai deposito fruttifero Tale strumento è peraltro individuato anche dall'art 2 del citato RD

149/1910, ("tutti i depositi in denaro che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le

cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti

o dai loro procuratori nell'ufficio postale incaricato") Pertanto, ai sensi dell'art 5 del citato decreto, il ricorrente dovrà

effettuare il versamento della cauzione presso l'ufficio postale, e allegare al ricorso il libretto rilasciato dall'ufficio postale

come ricevuta 111ibretto dovrà essere intestato al ricorrente e dovrà riportare come causale la natura del versamento

(cauzione), gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre e l'indicazione dell'autorità che ha

stilato il verbale

2. RICEVIMENTO DEL LIBRETTO DI DEPOSITO POSTALE: ADEMPIMENTI DEL CANCELLIERE

Il cancelliere che riceve il libretto, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine

(numero di RG), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art 6 del R.D. 10 marzo 1910 nr. 149, annotando gli

estremi del libretto nel registro cd. Mod I, di cui gli uffici dovranno dotarsi e di cui, per comodità si allega alla presente copia

del modello ufficiale (Allegato A). Allo stesso modo gli uffici dovranno dotarsi del registro Mod. IV, necessario per la

restituzione o l'assegnazione della somma al termine del procedimento (art 17 R.D. cit.)

3. VALUTAZIONE SULL’ENTITA' DELL'IMPORTO VERSATO E DECISIONE SULLA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

L'importo della cauzione, da versare a pena di inammissibilità del ricorso, é "una somma pari alla metà del massimo edittale

della sanzione inflitta dall'organo accertatore" Il provvedimento con cui il giudice - all'esito della preliminare valutazione a

lui demandata in ordine alla correttezza dell'importo versato dichiara, rigettandolo, l'inammissibilità del ricorso, dovrà anche

disporre in merito alla destinazione della somma

4. ACCOGLIMENTO DEL RICORSO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE

In caso di accoglimento del ricorso, la somma depositata è integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà quindi

provvedere a richiedere all'ufficio postale che ha ricevuto il deposito la chiusura del libretto ed il relativo conteggio degli

interessi maturati Ricevuto tale conteggio, la cancelleria emetterà quindi il mandato a favore del ricorrente per l'importo

complessivo Nel raccomandare l'urgenza, si rappresenta che sarà cura di questa Direzione Generale impartire ulteriori e

diverse istruzioni in merito alle altre problematiche connesse all'entrata in vigore ed all'applicazione della legge di cui

all'oggetto

Il Direttore Generale

Francesco Mele

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 109

Art. 205. - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre

opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se

l'interessato risiede all'estero.

2. Soppresso

3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui

appartiene l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito

dall’articolo 208.

Art. 206. - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma

dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa

pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della

commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende

l'organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico

all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

Art. 207. - Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da

cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani

dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio

il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale

che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli

deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria

prevista per la violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all’Accordo sullo spazio

economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il

pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del

veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta

giorni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di

Campione d'Italia.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da

conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione Europea.

Comunitaria 2002

Pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2003

Legge 3 febbraio 2003, n. 14

Articolo 25 – modifiche all’articolo 207 C.d.S.

L'Italia, mantenendo in vigore, nell'art. 207 del codice della strada, un trattamento differenziato e non proporzionato dei trasgressori in base

al luogo di immatricolazione dei veicoli, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6 del Trattato CE. Lo ha stabilito

la Corte di Giustizia UE sez. VI, sentenza n° C-224/00 del 19/03/2002.

…(omissis)…

Giudizio della Corte

14. Si deve preliminarmente ricordare che l'art. 6 del Trattato, espressione specifica del principio generale di uguaglianza, vieta ogni

discriminazione basata sulla cittadinanza.

15. Per giurisprudenza costante le norme relative alla parità di trattamento fra cittadini dello Stato membro considerato e cittadini di altri

Stati membri vietano non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che,

basandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato (sentenza Pastoors e Trans-Cap, citata, punto 16).

16. Nel caso in esame la normativa italiana riserva ai trasgressori del codice della strada un trattamento differenziato in funzione del luogo

di immatricolazione del loro veicolo. In particolare, in caso di infrazione commessa con un veicolo immatricolato in Italia, il trasgressore

dispone di un termine di sessanta giorni, decorrenti dalla contestazione o dalla notificazione dell'infrazione, per il pagamento del minimo

edittale; entro tale termine può anche presentare ricorso al prefetto, se non ha già pagato il suddetto minimo. Invece dall'art. 207 del codice

della strada risulta che, in caso di infrazione commessa con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro o munito di targa EE, il

trasgressore deve o versare immediatamente il minimo edittale oppure, in particolare se intende contestare l'infrazione dinanzi al prefetto,

costituire una cauzione pari al doppio del minimo, a pena di ritiro della patente o di fermo amministrativo del veicolo.

17. Risulta così che l'art. 207 del codice della strada introduce una disparità di trattamento a scapito dei trasgressori in possesso di un

veicolo immatricolato in un altro Stato membro.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 110

18. E' ben vero che tale disparità di trattamento non è direttamente basata sulla cittadinanza. Tuttavia, è pacifico che, in Italia, la grande

maggioranza dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro non è di cittadinanza italiana, mentre lo è la

grande maggioranza dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in Italia.

19. Ne consegue che la disparità di trattamento introdotta con l'art. 207 del codice della strada a scapito dei trasgressori in possesso di un

veicolo immatricolato in un altro Stato membro comporta, di fatto, il medesimo risultato di una discriminazione basata sulla cittadinanza.

20. Tuttavia questa considerazione non è sufficiente, ai sensi della giurisprudenza della Corte, per concludere nel senso dell'incompatibilità

di siffatta disposizione nazionale con l'art. 6 del Trattato. A tal fine va accertato se l'art. 207 del codice della strada non sia giustificato da

ragioni obiettive (v., in tal senso, la citata sentenza Pastoors e Trans-Cap, punto 19) e non sia proporzionato allo scopo perseguito. Se non è

così, la disposizione nazionale di cui trattasi dev'essere considerata come vietata dall'art. 6 del Trattato.

21. Per quanto riguarda le circostanze atte a giustificare una disparità di trattamento fra trasgressori, dai punti 21 e 22 della citata sentenza

Pastoors e Trans-Cap risulta che la mancanza di strumenti pattizi che consentano di assicurare l'esecuzione di una condanna in uno Stato

membro diverso da quello in cui è stata pronunciata giustifica oggettivamente una disparità di trattamento fra trasgressori residenti e

trasgressori non residenti e che l'obbligo, imposto ai soli trasgressori non residenti, di versare una somma a titolo di cauzione è atto ad

impedire che essi possano sottrarsi a una sanzione effettiva semplicemente dichiarando che non intendono accettare la riscossione

immediata della sanzione.

22. Benché la considerazione contenuta nel punto 21 della presente sentenza sia stata fatta dalla Corte nell'ambito di una causa in cui la

disparità di trattamento fra trasgressori era operata in funzione della loro residenza, essa resta valida al fine di valutare se la disparità di

trattamento introdotta dall'art. 207 del codice della strada a scapito dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato

membro sia o meno compatibile con l'art. 6 del Trattato. Il governo italiano ha infatti ammesso nel controricorso che la disparità di

trattamento di cui si tratta nel caso in esame corrisponde di fatto ad una disparità di trattamento fra trasgressori residenti e non residenti.

23. Considerato quanto precede, si deve rilevare che, come ha giustamente sostenuto il governo italiano senza essere contestato dalla

Commissione, in mancanza di strumenti internazionali o comunitari che assicurino che una sanzione pecuniaria per un'infrazione al codice

della strada irrogata in uno Stato membro possa essere eseguita, eventualmente, in un altro Stato membro, esiste il rischio che tale sanzione

non sia riscossa. Inoltre la Commissione non ha contestato l'affermazione del suddetto governo secondo la quale non esistono neanche

convenzioni bilaterali tra la Repubblica italiana ed altri Stati membri atte ad assicurare tale esecuzione.

24. Tali circostanze giustificano il trattamento differenziato introdotto dall'art. 207 del codice della strada nei limiti in cui esso consiste nel

richiedere ai soli trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro il versamento di una cauzione o la

presentazione di un documento fideiussorio.

25. Tuttavia, nei limiti in cui l'importo stabilito per tale cauzione o tale documento di garanzia è pari al doppio del minimo previsto in caso

di pagamento immediato, il che ha l'effetto di indurre i trasgressori di cui all'art. 207 del codice della strada ad effettuare il pagamento

immediato del minimo e perciò a rinunciare al termine per il ripensamento che la legge concede loro per decidere se intendono contestare

l'infrazione dinanzi al prefetto, il trattamento differenziato introdotto da tale articolo appare come sproporzionato rispetto allo scopo

perseguito da questa disposizione.

26. Tale scopo infatti consiste nel garantire il pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dai trasgressori in possesso di un veicolo

immatricolato in un altro Stato membro. Orbene, come giustamente la Commissione ha dichiarato, tale obiettivo potrebbe essere parimenti

conseguito qualora i trasgressori di cui all'art. 207 del codice della strada fossero tenuti a versare a titolo di cauzione una somma pari al

minimo edittale e tale cauzione potesse venir incamerata dalle autorità italiane alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art.

202 del suddetto codice.

27. Il governo italiano sostiene tuttavia che una simile disposizione non sarebbe atta ad assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria

prevista dall'art. 204 del codice della strada nel caso in cui il trasgressore di cui all'art. 207 di tale codice presentasse dinanzi al prefetto, nel

termine di sessanta giorni, un ricorso che finisse per essere respinto. In tal caso, infatti, il trasgressore è tenuto al pagamento di una

sanzione che non può essere inferiore al doppio del minimo edittale.

28. Questo argomento del governo italiano non può rimettere in discussione la considerazione effettuata al punto 25 della presente sentenza

e dev'essere, di conseguenza, respinto. Come giustamente ha rilevato la Commissione, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista

dall'art. 204 del codice della strada potrebbe essere assicurato da altre misure che sarebbero imposte in una fase successiva.

29. Viste tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore, nell'art. 207 del codice

della strada, un trattamento differenziato e non proporzionato dei trasgressori in base al luogo di immatricolazione dei veicoli, è venuta

meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6 del Trattato.

Art. 208. - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato,

quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle

Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni,

quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei

comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta

per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi,

ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle

informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556,

per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del

personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e

ricerche sulla sicurezza del veicolo.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei

proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie

variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 111

4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al

miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione

dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla

realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per

la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti

determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono

comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore

a cinquemila abitanti.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione

dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 209. - Prescrizione.

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste

dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal

codice civile.

SEZIONE II – DELLE SANZIONI AMMINIUSTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 210. - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale.

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione

accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:

a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;

b) sanzioni concernenti il veicolo;

c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento

in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione

deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche

l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura

in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo

competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

Art. 211. - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria

dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel

verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale

così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le

disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente

accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla

scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo

di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed

allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal

prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle

opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario

della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per

adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o

concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente

proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza

costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione

accessoria.

6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore,

l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre

l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.

7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 112

Art. 212. - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.

1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria

dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di

contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto

costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere

adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua

notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le

disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione

accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla

sanzione accessoria.

3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando

summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa notifica al

trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene

redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione

coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo

esecutivo. 5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può

successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma

1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data

comunicazione al prefetto.

Art. 213. -Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che

accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel

processo verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro

soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la

disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al

trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso

l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione

visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di

contestazione della violazione.

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o

decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del

veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo

individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il

trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale

denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose

confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro.

Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di

comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di

trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonché la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia

indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la

rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis.

La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto

definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla

data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso

scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua

vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato

trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o

deterioramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di

sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del

veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore

trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il

trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa

di custodia a carico dello Stato. L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo

214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è

stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa

ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le altre

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 113

cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della

notificazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate

difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al presente

comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’albo del

comune dov’è situata la depositeria.

3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto

del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura

cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con

l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie

prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo

sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo

anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di

accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione

innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni,

della proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.626,45 a 6.506,85. Si applica la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi .

5. abrogato

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa

e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione

nei propri registri.

N.B. Le parti in neretto dell’art. 213 sono state modificate o aggiunte dal Decreto legge 30/09/2003 n. 269

Art. 214. - Fermo amministrativo del veicolo.

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della

sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il

conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un

luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico

passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto

del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui

dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’art.

12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di

contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di

trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonché la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede

al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle

disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di

contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese

quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità,

e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è

immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata

all'interessato.

2. Il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne

fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione

accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il

provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7.è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è

previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui

all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali per la

violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Euro 656,25 a Euro 2.628,15. E’ disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 114

N.B.: le parti in neretto sono state modificate o aggiunte con l’art. 38 del decreto legge del 30/09/2003 n. 269

214–bis (*)(Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca).

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo

periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati a

seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi

riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato

apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare

ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la

custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad

acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e

214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell’aggiudicazione delle gare le

amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l’erario, con particolare

riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all’ammontare delle tariffe

per la custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente

comma, sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal Ministero dell’interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al

trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati

l’alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento

dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è

comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro

amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

Nota:(*) questo articolo è stato aggiunto con l’art. 38 del Decreto legge del 30/09/2003 n. 269; si riporta il resto (a

partire dal comma 2 in poi) per quanto concerne i veicoli sequestrati o soggetti a fermo amministrativo.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà

dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la notifica al custodeacquirente,

individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia

del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle

iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga

alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.".

2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché

immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla

data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto

titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato

di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio.

3. All’alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell’interno e l’Agenzia del

demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.

4. Il corrispettivo dell’alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono

oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell’ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate

secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare

sul medesimo depositario-acquirente.

5. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione

all’alienazione da parte dell’Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è

comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un

importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i

motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le

macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli

importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva

l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque

ratei costanti annui; la prima rata è corrisposta nell’anno 2004.

7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al

recupero delle spese di custodia liquidate.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa,

nonché il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile.

9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di

qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l’annotazione nei pubblici registri.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 115

10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle

singole prefetture – uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In

questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una

autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per

l’erario.

11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del

presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell’applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal

decreto legislativo n. 285 del 1992, l’organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l’avviso previsto dal

comma 2-quater dell’articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con

l’esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procederà, altresì, all’applicazione della

sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto articolo

213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il

trasferimento della proprietà del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell’avviso. La somma ricavata dall’alienazione è

depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto

fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma

depositata; è restituita all’avente diritto.

12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992,

rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall’articolo 214-bis del medesimo

decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l’alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle

disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ed ancora in merito al Fermo amministrativo è bene precisare che con circolare n.300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12/08/2003 il Ministero

dell’Interno al punto 4, recita testualmente:

“Le modifiche apportate all’art. 214 CdS dalla legge 1° agosto 2003, n.214 hanno previsto che il veicolo sottoposto alla sanzione

accessoria del fermo amministrativo possa essere affidato in custodia all’avente diritto (proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene).

L’attuazione della nuova norma richiede, da parte dell’organo di polizia stradale che applica la sanzione accessoria, la valutazione della

concreta possibilità, da parte del soggetto nominato custode, di conservare il bene che gli è consegnato in condizioni tali da garantire

l’effettivo valore affittivo della sanzione.

Pertanto, sulla base dei requisiti soggettivi minimi richiesti dalla vigente normativa per la nomina a custode amministrativo (art. 7 DPR 22

luglio 1982, n.571), si potrà procedere all’affidamento del veicolo al proprietario o ad altro soggetto avente diritto, anche in un momento

successivo rispetto all’accertamento, solo quando questi non sia manifestatamene in stato di ebbrezza o di alterazione psichica e non sia

sottoposto a misure di prevenzione detentive o di sicurezza. Inoltre, secondo la previsione del comma 1 dell’art. 214 CdS, appare

indispensabile che il custode sia anche persona maggiorenne.

Parimenti, è necessaria una valutazione dell’idoneità del luogo in cui il veicolo sia custodito in modo di acclarare che offra tutte le garanzie

atte ad impedire che il veicolo stesso possa circolare e che l’organo di polizia stradale possa controllare, in ogni momento, l’effettiva

osservanza degli obblighi di custodia. In particolare, l’affidamento al proprietario o ad altro soggetto avente diritto potrà essere realizzato

solo se questi attesta, anche con dichiarazione resa nelle forme previste per l’autocertificazione, di avere la disponibilità di un luogo non

soggetto a pubblico passaggio, situato nel territorio italiano ove possa esercitare concretamente gli obblighi di custodia che gli competono e

nel quale il veicolo può essere ricoverato per tutto il periodo di durata del fermo amministrativo.

Quando esistono le condizioni sopra indicate, in mancanza delle quali si applicano le disposizioni generali che prevedono la custodia

presso depositerie autorizzate, l’organo di polizia che provvede a disporre il fermo, ritira i documenti di circolazione, annotando la

circostanza nel verbale di contestazione con l’espressa previsione che, trascorso il periodo di fermo amministrativo, il veicolo potrà

circolare senza gli stessi solo per il tragitto necessario per raggiungere il posto di polizia presso il quale dovranno essere ritirati e che potrà

anche essere concordato con il custode al momento dell’affidamento del veicolo.

In occasione dell’affidamento dovrà essere redatto apposito verbale, aggiornato successivamente al momento della riconsegna, con il quale

la persona nominata custode sarà resa edotta dei doveri e delle responsabilità che assume con la custodia, richiamando le disposizioni del

codice penale che puniscono il custode che non vi adempia correttamente.

Art. 215. - Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è

operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al

regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata

nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione

e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756

del codice civile.

3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione,

secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai

sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di

intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il

comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione

della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati

all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o

demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della

sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene

restituito all'avente diritto.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 116

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a

norma dell'articolo 203.

Art. 216. - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida.

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di

circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono

previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della

violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale

della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle

autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è

determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei

provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale

di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di

custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa.

La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le

macchine agricole, o nella patente.

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso,

la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione

accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il

ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da 1.626,45 a 6.506,85. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in

caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo

amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

Art. 217. - Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di

circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale

di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo

necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni,

all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di

sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola

norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che

l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di

sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia

emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio provinciale della Direzione

generale della M.C.T.C. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della

Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato

periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha

rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.

3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale

della M.C.T.C. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri.

Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.

4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato

l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.626,45 a 6.506,85. Si applica la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca

amministrativa del veicolo.

Art. 218. - Sanzione accessoria della sospensione della patente.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida

per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta

menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida

limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul

verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla

prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione,

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 117

indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola

norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al

pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata

al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre

dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della

patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a

seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle

iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel

verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2.

Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza

informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene

comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da 1.626,45 a 6.506,85. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della

patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del

fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Art. 219. - Revoca della patente di guida.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente

ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo

della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti

dall'art. 120, comma 1.

2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta

l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al

prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di

revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione.

Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130,

comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto

definitivo.

3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui

è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.

Capo II – DEGLI ILLECITI PENALI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI REATI E RELATIVE SANZIONI

Art. 220. - Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.

1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al

pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il

decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.

3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore

deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.

4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o

comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I

del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o

comando suddetti.

Art. 221. - Connessione obiettiva con un reato.

1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato

effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere

sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per

estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.

SEZIONE II – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 118

Art. 222. - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la

sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della

sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando

dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di

omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata

specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

Art. 223. - Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.

1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o

l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della

violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello

stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve

esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente

responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario

di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è

iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca

della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette,

unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa

violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un

massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della

M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio,

al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione

dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.

4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del

codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e

della navigazione, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei

quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della

Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di

sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

Art. 224. - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca

della patente.

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena

condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne

dà comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla

comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca

comunicandolo all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa

accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle

condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219

nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla

applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la

comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata

all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 225. - Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e

degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade;

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 119

b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti

e violazioni.

Art. 226. - Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per

categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al

traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi

dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti

nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale

per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di

percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti

dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al

suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di

massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non

percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei

dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali,

dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione,

l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di

cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di

identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche

e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della

M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di

assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione

generale della M.C.T.C.

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza

stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della

patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati

relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle

sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati

durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione

generale della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12,

dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al

C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di

tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.

Art. 227. - Servizio e dispositivi di monitoraggio.

1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della

circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art.

226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto

necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive

impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici.

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a

provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di

monitoraggio.

Art. 228. - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle

norme del presente codice.

1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.

870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici della Direzione generale

della M.C.T.C.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 120

2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d)

fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui

all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di

cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci

contemplate nei richiamati articoli 16 e 19

3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori

pubblici sono destinati alle seguenti spese:

a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero dei lavori pubblici, nonché per il

funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del

suindicato dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai

corsi anzidetti;

c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e

stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici,

magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;

d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di

cui all'art. 226.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli

importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.

5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnicoamministrative,

nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle

strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:

a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle

attrezzature stesse;

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito

all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti

della circolazione.

Art. 229. - Attuazione di direttive comunitarie.

1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive

comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo

le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Art. 230. - Educazione stradale.

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e

della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori

pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente,

avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero

dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e

associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica

individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano

finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione

artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della

relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e

delle regole di comportamento degli utenti.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi

nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente

alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che

collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla

sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui

risultati ottenuti.

Art. 231. - Abrogazione di norme precedentemente in vigore.

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del

capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:

- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

- regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 121

- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;

- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);

- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;

- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;

- legge 3 febbraio 1963, n. 74;

- legge 11 febbraio 1963, n. 142;

- legge 26 giugno 1964, n. 434;

- legge 15 febbraio 1965, n. 106;

- legge 14 maggio 1965, n. 576;

- legge 4 maggio 1966, n. 263;

- legge 1° giugno 1966, n. 416;

- legge 20 giugno 1966, n. 599;

- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;

- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;

- legge 9 luglio 1967, n. 572;

- legge 4 gennaio 1968, n. 14;

- legge 13 agosto 1969, n. 613;

- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;

- legge 10 luglio 1970, n. 579;

- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;

- legge 31 marzo 1971, n. 201;

- legge 3 giugno 1971, n. 437;

- legge 22 febbraio 1973, n. 59;

- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;

- legge 27 dicembre 1973, n. 942;

- legge 14 febbraio 1974, n. 62;

- legge 15 febbraio 1974, n. 38;

- legge 14 agosto 1974, n. 394;

- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;

- legge 10 ottobre 1975, n. 486;

- legge 25 novembre 1975, n. 707;

- legge 7 aprile 1976, n. 125;

- legge 5 maggio 1976, n. 313;

- legge 8 agosto 1977, n. 631;

- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;

- legge 24 marzo 1980, n. 85;

- legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione

stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

- legge 10 febbraio 1982, n. 38;

- legge 16 ottobre 1984, n. 719;

- legge 11 gennaio 1986, n. 3;

- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;

- legge 14 febbraio 1987, n. 37;

- legge 18 marzo 1988, n. 111;

- legge 24 marzo 1988, n. 112;

- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;

- legge 22 aprile 1989, n. 143;

- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;

- legge 23 marzo 1990, n. 67;

- legge 2 agosto 1990, n. 229;

- legge 15 dicembre 1990, n. 399;

- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;

- legge 14 ottobre 1991, n. 336;

- legge 8 novembre 1991, n. 376;

- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I,

capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge

24 gennaio 1978, n. 27.

Note ed elaborazione SULPM  Pag. 122

CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 232. - Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.

1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme

regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel

termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.

2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano

in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.

3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari

previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.

Art. 233. - Norme transitorie relative al titolo I.

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore

del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994.

Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

Art. 234. - Norme transitorie relative al titolo II.

1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il

quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti.

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli

articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati

nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati

entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi

disciplinari di autorizzazione o di concessione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6;

entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso

articolo, da attuare nell'anno successivo.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere

adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso

di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è

consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere

necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.

5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista

dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si

applicano le previgenti disposizioni in materia.

Art. 235. - Norme transitorie relative al titolo III.

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al

capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I

decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva

la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.

2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere

dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati

entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono

più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per

l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in

vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti

interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle

disposizioni stabilite dalle presenti norme.

4. Il Ministro per i trasporti e la navigazione può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche

tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza

di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.

5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1°

ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in

vigore.

6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità

relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli

93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal

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1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro

il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso,

secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti

conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente

alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice.

Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.

7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le

targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (circolazione su strada delle macchine

agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione,

alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già

rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della

immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per

le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei

predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere

immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate,

fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i

complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in

circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.

Art. 236. - Norme transitorie relative al titolo IV.

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo

che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate

a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le

patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già

rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell'art.

126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente

alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al

26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua

entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

Art. 237. - Norme transitorie relative al titolo V.

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in

vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193

decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di

assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in

relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre.

2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative

principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione,

rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.

Art. 238. - Norme transitorie relative al titolo VI.

1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993.

2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati

commessi dopo la sua entrata in vigore.

3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di

entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di

pace.

Art. 239. - Norme transitorie relative al titolo VII.

1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data

inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe

dovrà essere completato nell'anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere

completati nel triennio successivo.

Art. 240. - Entrata in vigore delle norme del presente codice.

1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.