CODICE DELLA STRADA
DELLA
LEGGE DI CONVERSIONE (indicate in neretto)
1°
agosto 2003, n. 214
del D.L.
27 giugno 2003, n.151
(G.U.186 Suppl. Ord. N. 133 del 12/08/2003)
testo in
vigore dal: 13/08/2003
ED INOLTRE
CON LE MODIFICHE APPORTATE
dall’art.
38 del D.L. 269/2003
(GU n. 229 del 2-10-2003-
Suppl. Ordinario n.157)
Decreto di accompagnamento
alla legge finanziaria C.d.m. 29.9.2003
testo in
vigore dal: 2/10/2003
INDICE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 9
Art. 1 – Principi
generali
Art. 2 - Definizione e
classificazione delle strade
Art. 3 – Definizioni
stradali e di traffico
Art. 4 – Delimitazione
del centro abitato
Art. 5 –
Regolamentazione della circolazione in generale
Art. 6 –
Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati
Art. 7 –
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
Art. 8 – Circolazione
nelle piccole isole
Art. 9 – Competizioni
sportive su strada
Art. 10 – Veicoli eccezionali
e trasporti in condizioni di eccezionalità
Art. 11 – Servizi di
polizia stradale
Art. 12 – Espletamento
dei servizi di polizia stradale
Titolo II
DELLA COSTRUZIONE E
TUTELA DELLE STRADE. . . . . . . . . . . . . . .Pag. 20
Capo I
COSTRUZIONE E TUTELA
DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 13 – Norme per la
costruzione e la gestione delle strade
Art. 14 – Poteri e
compiti degli enti proprietari delle strade
Art. 15 – Atti vietati
Art. 16 – Fasce di
rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei
centri
abitati
Art. 17 – Fasce di
rispetto nelle curve fuori dai centri abitati
Art. 18 – Fasce di
rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
Art. 19 – Distanze di
sicurezza nelle strade
Art. 20 – Occupazione
della sede stradale
Art. 21 – Opere,
depositi e cantieri stradali
Art. 22 – Accessi e
diramazioni
Art. 23 – Pubblicità
sulle strade e sui veicoli
Art. 24 – Pertinenza
delle strade
Art. 25 –
Attraversamenti ed uso della sede stradale
Art. 26 – Competenza
per le autorizzazioni e le concessioni
Art. 27 – Formalità
per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
Art. 28 – Obblighi dei
concessionari di determinati servizi
Art. 29 – Piantagioni
e siepi
Art. 30 – Fabbricati,
muri e opere di sostegno
Art. 31 – Manutenzione
delle ripe
Art. 32 – Condotta
delle acque
Art. 33 – Canali
artificiali e manufatti sui medesimi
Art. 34 – Oneri
supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle
infrastrutture
stradali
Capo II
ORGANIZZAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. . . . . . .Pag. 28
Art. 35 – Competenze
Art. 36 – Piani urbani
del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
Art. 37 – Apposizione
e manutenzione della segnaletica stradale
Art. 38 – Segnaletica
stradale
Art. 39 – Segnali
verticali
Art. 40 – Segnali
orizzontali
Art. 41 – Segnali
luminosi
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 4
Art. 42 – Segnali
complementari
Art. 43 – Segnalazioni
degli agenti del traffico
Art. 44 – Passaggi a
livello
Art. 45 – Uniformità
della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
Titolo III
DEI VEICOLI. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 34
Capo I
DEI VEICOLI IN
GENERALE
Art. 46 – Nozioni di
veicolo
Art. 47 –
Classificazione dei veicoli
Art. 48 – Veicoli a
braccia
Art. 49 – Veicoli a
trazione animale
Art. 50 – Velocipedi
Art. 51 – Slitte
Art. 52 – Ciclomotori
Art. 53 – Motoveicoli
Art. 54 – Autoveicoli
Art. 55 – Filoveicoli
Art. 56 – Rimorchi
Art. 57 – Macchine
agricole
Art. 58 – Macchine
operatrici
Art. 59 – Veicoli con
caratteristiche atipiche
Art. 60 – Motoveicoli
e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico
Art. 61 – Sagoma
limite
Art. 62 – Massa limite
Art. 63 – Traino
veicoli
Capo II
DEI VEICOLI A TRAZIONE
ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI. . . . . . . . . . . Pag. 40
Art. 64 – Dispositivi
di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
Art. 65 – Dispositivi
di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
Art. 66 – Cerchioni
alle ruote
Art. 67 – Targhe dei
veicoli a trazione animale e delle slitte
Art. 68 –
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei
velocipedi
Art. 69 –
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a
trazione
animale, delle slitte
e dei velocipedi
Art. 70 – Servizio di
piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
Capo III
VEICOLI A MOTORE E
LORO RIMORCHI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42
SEZIONE I
NORME COSTRUTTIVE E DI
EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE
Art. 71 –
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
Art. 72 – Dispositivi
di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
Art. 73 – Veicoli su
rotaia in sede promiscua
Art. 74 – Dati di
identificazione
Art. 75 – Accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
Art. 76 – Certificato
di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
Art. 77 – Controlli di
conformità al tipo omologato
Art. 78 – Modifiche
delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della
carta di circolazione
Art. 79 – Efficienza
dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
Art. 80 – Revisioni
Art. 81 – Competenze
dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 5
SEZIONE II
DESTINAZIONE ED USO DEI
VEICOLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47
Art. 82 – Destinazione
ed uso dei veicoli
Art. 83 – Uso proprio
Art. 84 – Locazione
senza conducente
Art. 85 – Servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone
Art. 86 – Servizio di
piazza con autovetture con conducente o taxi
Art. 87 – Servizio di
linea per trasporto di persone
Art. 88 – Servizio di
trasporto di cose per conto terzi
Art. 89 – Servizio di
linea per trasporto di cose
Art. 90 – Trasporto di
cose per conto terzi in servizio di piazza
Art. 91 – Locazione
senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con
patto di riservato
dominio
Art. 92 – Estratto dei
documenti di circolazione o di guida
SEZIONE III
DOCUMENTI DI
CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE. . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50
Art. 93 – Formalità
necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Art. 94 – Formalità
per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
e per il trasferimento
di residenza dell'intestatario
Art. 95 – Carta
provvisoria di circolazione,duplicato ed estratto della carta di circolazione
Art. 96 – Adempimenti
conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
Art. 97 – Formalità
necessarie per la circolazione dei ciclomotori
Art. 98 – Circolazione
di prova
Art. 99 – Foglio di
via
Art. 100 – Targhe di
immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
Art. 101 – Produzione,
distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
Art. 102 –
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
Art. 103 – Obblighi
conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei
rimorchi
Capo IV
CIRCOLAZIONE SU STRADA
DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE
OPERATRICI. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58
Art. 104 – Sagome e
masse limite delle macchine agricole
Art. 105 – Traino di
macchine agricole
Art. 106 – Norme costruttive
e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
Art. 107 –
Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
Art. 108 – Rilascio
del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di
circolazione delle
macchine agricole
Art. 109 – Controlli
di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
Art. 110 –
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla
circolazione delle
macchine agricole
Art. 111 – Revisione
delle macchine agricole in circolazione
Art. 112 – Modifiche
dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e
aggiornamento del
documento di circolazione
Art. 113 – Targhe
delle macchine agricole
Art. 114 -
Circolazione su strada delle macchine operatrici
Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLI E
CONDUZIONE ANIMALI. . . . . . . . . . . Pag. 62
Art. 115 – Requisiti
per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
Art. 116 – Patente e
certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
autoveicoli
Art. 117 – Limitazioni
nella guida
Art. 118 – Patente e
certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
Art. 119 – Requisiti
fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
Art. 120 – Requisiti
morali per ottenere il rilascio della patente di guida
Art. 121 – Esame di
idoneità
Art. 122 –
Esercitazioni di guida
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 6
Art. 123 – Autoscuole
Art. 124 – Guida delle
macchine agricole e delle macchine operatrici
Art. 125 – Validità
della patente di guida
Art. 126 – Durata e
conferma della validità della patente di guida
Art. 126 bis – Patente
a punti
TABELLA PUNTEGGI
PREVISTI DALL’ART. 126 bis
Art. 127 – Permesso
provvisorio di guida
Art. 128 – Revisione
della patente di guida
Art. 129 – Sospensione
della patente di guida
Art. 130 – Revoca
della patente di guida
Art. 131 – Agenti
diplomatici esteri
Art. 132 –
Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
Art. 133 – Sigla
distintiva dello Stato di immatricolazione
Art. 134 –
Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani
residenti
all'estero o a
stranieri
Art. 135 –
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
Art. 136 – Conversioni
di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità
Europea
Art. 137 – Certificati
internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi
internazionali di
guida
Art. 138 – Veicoli e
conducenti delle Forze armate
Art. 139 – Patente di
servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale
Titolo V
NORME DI
COMPORTAMENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 78
Art. 140 – Principio
informatore della circolazione
Art. 141 – Velocità
Art. 142 – Limiti di
velocità
Art. 143 – Posizione
dei veicoli sulla carreggiata
Art. 144 - Circolazione
dei veicoli per file parallele
Art. 145 - Precedenza
Art. 146 - Violazione
della segnaletica stradale
Art. 147 -
Comportamento ai passaggi a livello
Art. 148 - Sorpasso
Art. 149 - Distanza di
sicurezza tra veicoli
Art. 150 - Incrocio
tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna
Art. 151 - Definizioni
relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi
Art. 152 -
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
Art. 153 - Uso dei
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi
Art. 154 - Cambiamento
di direzione o di corsia o altre manovre
Art. 155 - Limitazione
dei rumori
Art. 156 - Uso dei
dispositivi di segnalazione acustica
Art. 157 - Arresto,
fermata e sosta dei veicoli
Art. 158 - Divieto di
fermata e di sosta dei veicoli
Art. 159 - Rimozione e
blocco dei veicoli
Art. 160 - Sosta degli
animali
Art. 161 - Ingombro
della carreggiata
Art. 162 -
Segnalazione di veicolo fermo
Art. 163 - Convogli
militari, cortei e simili
Art. 164 -
Sistemazione del carico sui veicoli
Art. 165 - Traino di
veicoli in avaria
Art. 166 - Trasporto
di cose su veicoli a trazione animale
Art. 167 - Trasporti
di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
Art. 168 - Disciplina
del trasporto su strada dei materiali pericolosi
Art. 169 - Trasporto
di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
Art. 170 - Trasporto
di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote
Art. 171 - Uso del
casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
Art. 172 - Uso delle
cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 7
Art. 173 - Uso di
lenti o di determinati apparecchi durante la guida
Art. 174 - Durata
della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
Art. 175 - Condizioni
e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali
Art. 176 -
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane
principali
Art. 177 -
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio e delle
autoambulanze
Art. 178 - Documenti
di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di
cronotachigrafo
Art. 179 -
Cronotachigrafo e limitatore di velocità
Art. 180 - Possesso dei
documenti di circolazione e di guida
Art. 181 - Esposizione
dei contrassegni per la circolazione
Art. 182 -
Circolazione dei velocipedi
Art. 183 -
Circolazione dei veicoli a trazione animale
Art. 184 -
Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
Art. 185 -
Circolazione e sosta delle autocaravan
Art. 186 - Guida sotto
l'influenza dell’alcool
Art. 187 - Guida in
stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Art. 188 -
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
Art. 189 -
Comportamento in caso di incidente
Art. 190 -
Comportamento dei pedoni
Art. 191 -
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
Art. 192 - Obblighi
verso funzionari, ufficiali e agenti
Art. 193 - Obbligo
dell'assicurazione di responsabilità civile
Titolo VI
DEGLI ILLECITI
PREVISTI DAL PRESENTE CODICE. . . . . . . . . . .Pag. 104
Capo I
DEGLI ILLECITI
AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
SEZIONE I
DEGLI ILLECITI
AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
ED APPLICAZIONE DI
QUESTE ULTIME
Art. 194 -
Disposizioni di carattere generale
Art. 195 -
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 196 - Principio
di solidarietà
Art. 197 - Concorso di
persone nella violazione
Art. 198 - Più
violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 199 - Non
trasmissibilità dell'obbligazione
Art. 200 -
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
Art. 201 -
Notificazione delle violazioni
Art. 202 - Pagamento
in misura ridotta
Art. 203 - Ricorso al
prefetto
Art. 204 -
Provvedimenti del prefetto
Art. 204 bis - Ricorso
al giudice di pace
Art. 205 - Opposizione
innanzi all'autorità giudiziaria
Art. 206 - Riscossione
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 207 - Veicoli
immatricolati all'estero o muniti di targa EE
Art. 208 - Proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 209 -
Prescrizione
SEZIONE II
DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 111
Art. 210 - Sanzioni
amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in
generale
Art. 211 - Sanzione
accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di
opere abusive
Art. 212 - Sanzione
accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 8
Art. 213 - Misura
cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
Art. 214 - Fermo
amministrativo del veicolo
Art. 214 bis -
Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca
Art. 215 - Sanzione
accessoria della rimozione o blocco del veicolo
Art. 216 - Sanzione
accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della
patente di guida
Art. 217 - Sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione
Art. 218 - Sanzione
accessoria della sospensione della patente
Art. 219 - Revoca
della patente di guida
Capo II
DEGLI ILLECITI PENALI.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
IN TEMA DI REATI E RELATIVE SANZIONI
Art. 220 -
Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
Art. 221 - Connessione
obiettiva con un reato
SEZIONE II
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ACCESSORIE A SANZIONI PENALI
Art. 222 - Sanzioni
amministrative accessorie all'accertamento di reati
Art. 223 - Ritiro
della patente in conseguenza a ipotesi di reato
Art. 224 -
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della
sospensione e della
revoca della patente
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 119
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 225 - Istituzione
di archivi ed anagrafe nazionali
Art. 226 -
Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale
Art. 227 - Servizio e
dispositivi di monitoraggio
Art. 228 -
Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle
prescrizioni contenute
nelle norme del presente codice
Art. 229 - Attuazione
di direttive comunitarie
Art. 230 - Educazione
stradale
Art. 231 - Abrogazione
di norme precedentemente in vigore
CAPO II
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
Art. 232 - Norme
regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
Art. 233 - Norme
transitorie relative al titolo I
Art. 234 - Norme
transitorie relative al titolo II
Art. 235 - Norme
transitorie relative al titolo III
Art. 236 - Norme
transitorie relative al titolo IV
Art. 237 - Norme
transitorie relative al titolo V
Art. 238 - Norme
transitorie relative al titolo VI
Art. 239 - Norme
transitorie relative al titolo VII
Art. 240 - Entrata in
vigore delle norme del presente codice
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 9
Titolo I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
- Principi generali.
1. La
sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità'
primarie di ordine sociale ed economico
perseguite
dallo Stato.
2. La
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata
dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti
emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e
comunitarie in materia. Le norme
e i
provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale,
perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi
economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il
livello di qualità' della vita dei cittadini
anche
attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la
fluidità della circolazione.
3. Al fine
di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione
agli obiettivi ed agli indirizzi della
Commissione
europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano
nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il
Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche
riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici
della circolazione stradale.
5. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i
dati più significativi utilizzando i più moderni
sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il
messaggio pubblicitario di tipo
prevenzionale
ed educativo.
Art. 2.
- Definizione e classificazione delle strade.
1. Ai fini
dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade
sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali, nei seguenti tipi:
A.
Autostrade;
B. Strade
extraurbane principali;
C. Strade
extraurbane secondarie;
D. Strade
urbane di scorrimento;
E. Strade
urbane di quartiere;
F. Strade
locali.
F-bis.
Itinerari ciclopedonali
3. Le strade
di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A.
AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con
almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia
di emergenza o banchina
pavimentata
a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza
all'utente
lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di
veicoli a motore e contraddistinta da
appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio
ed aree di parcheggio, entrambe con
accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B. STRADA
EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile,
ciascuna con
almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle
proprietà
laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune
categorie di
veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere
previsti opportuni spazi. Deve essere
attrezzata
con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi
dotati di corsie di decelerazione
e di
accelerazione.
C. STRADA
EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per
senso di marcia e
banchine.
D. STRADA
URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
ciascuna con
almeno due
corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e
marciapiedi,
con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali
esterne alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E. STRADA
URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,
banchine pavimentate e
marciapiedi;
per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
esterna alla carreggiata.
F. STRADA
LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al
comma 1 non facente parte
degli altri
tipi di strade.
F-bis.
ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale,
destinata prevalentemente
alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell’utenza
debole
della strada
4. È
denominata <<strada di servizio>> la strada affiancata ad una strada
principale (autostrada, strada extraurbana principale,
strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprietà
laterali
alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei
veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le
esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie
dei collegamenti svolti, le strade, come
classificate
ai sensi del comma 2, si distinguono in strade <<statali>>, <<regionali>>, <<provinciali>>, <<comunali>>,
secondo le
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia,
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 10
il comune.
Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate <<strade
militari>>, ente proprietario è
considerato
il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade
extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
A. Statali,
quando:
a)
costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b)
congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati
limitrofi;
c)
congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia
situati in regioni diverse, ovvero
costituiscono
diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d)
allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i
centri di particolare importanza industriale,
turistica e
climatica;
e) servono
traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di
vaste zone del territorio nazionale.
B.
Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra
loro o con il capoluogo di regione ovvero
allacciano i
capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di
carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C.
Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli
comuni della rispettiva provincia o più
capoluoghi
di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se ciò sia
particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo,
turistico e climatico.
D. Comunali,
quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni
fra loro, ovvero congiungono
il capoluogo
con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o
porto marittimo, lacuale o
fluviale,
con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di
essenziali servizi interessanti la
collettività
comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono
assimilate alle strade comunali.
7. Le strade
urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano
situate nell'interno dei centri
abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che
attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a
diecimila abitanti.
8. Il
Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5,
procede alla classificazione delle strade statali
ai sensi del
comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il consiglio
di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le
regioni interessate, nei casi e con le modalità
indicate dal
regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati,
procedono, sentiti gli enti locali, alle
classificazioni
delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono
iscritte nell'archivio nazionale
delle strade
previsto dall'art. 226.
9. Quando le
strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste
sono declassificate dal Ministero
dei lavori
pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri
indicati nel comma 8. I casi e la
procedura
per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le
disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10
agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349,
in ordine all'individuazione delle
opere
sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
Art. 3.
- Definizioni stradali e di traffico.
1. Ai fini
delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti
significati:
1) AREA DI
INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o
più correnti di
traffico.
2) AREA
PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in
servizio di emergenza, i
velocipedi
al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché
eventuali deroghe per i
veicoli
ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In
particolare
situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione,
ulteriori restrizioni
alla
circolazione su aree pedonali
3)
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed
organizzata, sulla
quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza
rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA:
parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino
tra i seguenti elementi
longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio
superiore della scarpata nei
rilevati.
5) BRACCIO
DI INTERSEZIONE: cfr. Ramo di intersezione.
6)
CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di
traffico per guidarle in
determinate
direzioni.
7)
CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è
composta da una o più corsie di
marcia ed,
in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO
ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e fine.
Per insieme
di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da
strade, piazze, giardini o
simili,
costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali
sulla
strada.
9)
CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e
degli animali sulla strada.
10) CONFINE
STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di
acquisizione o dalle fasce di
esproprio
del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno
del fosso di guardia o della
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 11
cunetta, ove
esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la
strada è in
trincea.
11) CORRENTE
DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente
pedonale), che si
muovono su
una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo
una determinata
traiettoria.
12) CORSIA:
parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito
di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA
DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso
ai veicoli sulla
carreggiata.
14) CORSIA
DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da
una carreggiata in
modo da non
provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA
DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di
emergenza, al transito dei
veicoli di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia
ammessa la circolazione degli
stessi.
16) CORSIA
DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da
segnaletica orizzontale.
17) CORSIA
RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo
di alcune categorie di
veicoli.
18) CORSIA
SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare
determinate manovre, quali
svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o
che presentano basse
velocità o
altro.
19) CUNETTA:
manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio,
realizzato
longitudinalmente
od anche trasversalmente all'andamento della strada.
20) CURVA:
raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi
intersecantisi, tali da determinare
condizioni
di limitata visibilità.
21) FASCIA
DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine
stradale. E’ parte della
proprietà
stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della
strada.
22) FASCIA
DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale
esistono vincoli alla
realizzazione,
da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
23) FASCIA
DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da
questa mediante
striscia di
margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa
corsia di manovra.
24) GOLFO DI
FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate
dei mezzi collettivi di
linea ed
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25)
INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi;
sottopassi e rampe) che
consente lo
smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi
livelli.
26)
INTERSEZIONE A RASO (o a LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in
modo da consentire lo
smistamento
delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI
CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non
transitabile, destinata a
incanalare
le correnti di traffico.
28) ISOLA DI
TRAFFICO: cfr. Isola di canalizzazione.
29) ISOLA
SALVAGENTE: cfr. Salvagente.
30) ISOLA
SPARTITRAFFICO: cfr. Spartitraffico.
31)
ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli
itinerari così definiti dagli accordi
internazionali.
32)
LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33)
MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o
altrimenti delimitata e protetta, destinata ai
pedoni.
34)
PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla
sosta regolamentata o non dei
veicoli.
34-bis)
PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate
del trasporto
pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità.
35)
PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata
ai fini della sicurezza, tra
una o più
strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36)
PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla
carreggiata, mediante
una striscia
bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al
transito dei pedoni. Esso
espleta la
funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) PASSO
CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più
veicoli.
38) PIAZZOLA
DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente
alla banchina, destinata
alla sosta
dei veicoli.
39) PISTA
CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) RACCORDO
CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che
si
intersecano
al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento
longitudinale concavo.
41) RACCORDO
CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che
si intersecano
al di sopra
della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
convesso.
42) RAMO DI
INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA
(DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 12
44) RIPA:
zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo
stradale rispettivamente in
taglio o in
riporto sul terreno preesistente alla strada.
45)
SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e
protetta, destinata al riparo ed alla sosta
dei pedoni,
in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) SEDE
STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la
carreggiata e le fasce di
pertinenza.
47) SEDE
TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei
tram e dei
veicoli assimilabili.
48) SENTIERO
(o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del
passaggio di
pedoni o di
animali.
49)
SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla
separazione di correnti veicolari.
50) STRADA
EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA
URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA
VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad
uso pubblico.
53)
SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si
intersecano tra loro.
53-bis)
UTENTE DEBOLE DELLA STRADA: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti
coloro i quali meritino
una
tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
54) ZONA A
TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono
limitati ad ore prestabilite
o a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI
ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di
arresto, destinato
all'accumulo
dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie
specializzate separate da strisce
longitudinali
continue.
56) ZONA DI
PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito
il cambio di corsia
affinché i
veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI
SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il
quale correnti di traffico
parallele,
in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza
doversi arrestare.
58) ZONA
RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a
protezione dei pedoni e
dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel
regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di
specifico rilievo tecnico.
Art. 4.
- Delimitazione del centro abitato.
1. Ai fini
dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del
centro abitato.
2. La
deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è
pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni
consecutivi;
ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i
confini sulle strade di accesso.
Art. 5.
- Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il
Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari
delle strade le direttive per l'applicazione delle
norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art.
2.
2. In caso di
inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare
gli enti proprietari ad emettere i
relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine
indicato, il Ministro dei lavori
pubblici
dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle
opere necessarie, con diritto di rivalsa nei
confronti
degli enti medesimi.
3. I
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti
proprietari, attraverso gli organi
competenti a
norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico
mediante i prescritti segnali. Contro i
provvedimenti
emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso
gerarchico al Ministro della difesa .
Art. 6.
- Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il
prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonché per
esigenze di
carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori
pubblici, sospendere
temporaneamente
la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su
tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei
giorni
festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da
emanarsi con decreto del Ministro dei lavori
pubblici,
può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel
regolamento sono stabilite le condizioni ed
eventuali
deroghe.
2. Il
prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito
periodico di armenti e di greggi determinando,
quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le
strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante
della regione militare territoriale.
4. L'ente
proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre,
per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di
tutte o di alcune categorie di utenti per
motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o ad
esigenze di
carattere tecnico;
b) stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa, o per
determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 13
c) riservare
corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di
rotaie, o a veicoli destinati a
determinati
usi;
d) vietare o
limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei
veicoli;
e)
prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli
speciali pneumatici per la marcia su neve o
ghiaccio;
f) vietare
temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere
tecnico o di pulizia, rendendo noto
tale divieto
con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con
altri mezzi appropriati.
5. Le
ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le
strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.
competente per territorio;
b) per le
strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le
strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le
strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le
strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le
strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della
strada sono esercitati dal concessionario,
previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti
possono essere adottati anche senza la
preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7.
Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree
portuali, la competenza a disciplinare la circolazione
delle strade
interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aeroportuale
competente
per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi
provvedono a mezzo di ordinanze, in
conformità
alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni
siano affidate in gestione a enti o
società, il
potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione
aeroportuale competente per territorio, sentiti
gli enti e
le società interessati.
8. Le
autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1
e 4, lettere a) e b), possono accordare,
per esigenze
gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi,
subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le
strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga
diversamente in particolari
intersezioni
in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o
tratti di strade la precedenza è stabilita
dagli enti
proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In
caso di controversia decide, con proprio
decreto, il
Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i
prescritti segnali da installare a cura e spese
dell'ente
proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente
proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del
traffico lo richiedano, può, con
ordinanza,
prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla
strada a precedenza.
11. Quando
si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente,
l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la
precedenza
ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due
strade a precedenza appartenenti a enti
diversi, gli
obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi.
Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide
con proprio
decreto il Ministro dei lavori pubblici.
12. Chiunque
non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a
norma dei commi 1 e 3 è soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20
Se la violazione è commessa dal
conducente
di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del
paga- mento di una somma da Euro
343,35 a
Euro 1.376,55. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione
amministrati- va accessoria della
sospensione
della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della
sospensione della carta di circolazione
del veicolo
per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
13. Chiunque
viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
Euro 19.95 a
Euro 81.90.
14. Chiunque
viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo
è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
Nei casi di
sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro
33,60 a Euro 137,55; qualora la
violazione
si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata per ogni periodo di
ventiquattro
ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle
ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di
non proseguire il viaggio finché non
spiri il
termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in
cui è stata accertata la violazione costituisce
intralcio
alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino
in cui effettuare la sosta. Di quanto
sopra è
fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità
del veicolo e del relativo carico rimane
al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione
della patente è da due a sei mesi .
Art. 7.
- Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei
centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare
i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare
la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e
motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti
e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal
Ministro dei
lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell'ambiente, il Ministro per i problemi
delle aree
urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire
la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una
determinata intersezione, in relazione alla
classificazione
di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti,
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 14
prima di
immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione
e di dare la precedenza a chi circola
su
quest'ultima;
d) riservare
limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei
servizi di
soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria, munite del
contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire
aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f)
stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al
pagamento di
una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della
sosta, anche senza custodia del
veicolo,
fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del
Ministero dei lavori pubblici, di concerto
con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g)
prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo
scarico di cose;
h) istituire
le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di
cui all'art. 185;
i) riservare
strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto,
al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti
di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia
diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i
tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti
indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di
competenza
del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono
di competenza dell'ente proprietario
della
strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e)
ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta
sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso
di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di
sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni
di carattere temporaneo o permanente,
possono
essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata
vietata o
limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele ai veicoli riservati a
servizi di
polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché
dalle
persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno
speciale.
5. Le
caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i
criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi
di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per
i problemi delle aree urbane.
6. Le aree
destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e
comunque in modo che i veicoli
parcheggiati
non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I
proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari
della strada, sono destinati alla installazione,
costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro
miglioramento e le somme
eventualmente
eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora
il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in
concessione ovvero disponga
l'installazione
dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera
f), su parte della stessa area o su altra
parte nelle
immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o
senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per
le zone definite a norma dell'art. 3 "area
pedonale"
e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite
"A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968,
n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza
urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano
esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni,
con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le
zone a traffico limitato tenendo
conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e
culturale e
sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o
integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente
i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali
sussistono esigenze particolari
di traffico,
di cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni
possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento
di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale entro
un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei
comuni che possono avvalersi di tale
facoltà,
nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli
esentati.
10. Le zone
di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11.
Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni
ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno
facoltà di riservare, con ordinanza
del sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le
città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal
presente articolo sono esercitate
rispettivamente
dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque
non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è
soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
14. Chiunque
viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo,
è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. La
violazione del divieto di circolazione nelle
corsie
riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a
traffico limitato è soggetta alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10
15. Nei casi
di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore,
la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata
per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o
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regolamentata,
la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro
81.90 e la sanzione stessa è
applicata
per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis.
Salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente,
anche avvalendosi di altre persone,
ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con
la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 652 a Euro 2.620. Se
nell’attività sono impiegati
minori
la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della
confisca delle somme percepite,
secondo
le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
Art. 8.
- Circolazione nelle piccole isole.
1. Nelle
piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura,
qualora la rete stradale extraurbana non superi
50 km e le
difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente
intensi, il Ministro dei lavori pubblici,
sentite le
regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi
di più intenso movimento turistico, i
veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti
affluire e circolare nell'isola. Con
medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque
viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55 .
Art. 9.
- Competizioni sportive su strada.
1. 1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o
animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare
atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o
con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per
le gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano più comuni. Per le gare
con veicoli
a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali
sportive competenti e dandone tempestiva
informazione
all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade
che
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province per le strade provinciali;
dai comuni
per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni
alle quali le gare sono subordinate.
2. Le
autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno
quindici giorni prima della
manifestazione
per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre
e possono essere concesse
previo nulla
osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le
autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono
richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la
formulazione
del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere
sportivo
delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto
pubblico, nonché al traffico ordinario, i
promotori
devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I.
non è
richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di
cui all'articolo 60, purché la velocità imposta
sia per
tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in
conformità alle norme tecnico sportive della
federazione
di competenza.
4.
L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma
di cui al comma 3 deve essere richiesta,
almeno
trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al
rispetto delle norme tecnico- sportive e
di sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative, effettuato da un
tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, delle infrastrutture e dei
trasporti,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori.
Tale collaudo può essere omesso
quando,
anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non
sia ammessa una velocità media eccedente
50 km/h
sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico;
il collaudo
stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori
ai detti limiti.
5. Nei casi
in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista
nel programma, i promotori, prima
di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta
di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente
può concedere l'autorizzazione a
spostare la
data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate
necessità,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte
le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla
stipula, da parte dei promotori, di un
contratto di
assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni
e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazione e degli altri obbligati
per i danni
comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia
sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis.
Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento
di autorizzazione di competizioni
ciclistiche
su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui
all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro
vece o in
loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la
scorta di
polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua
vece o in suo ausilio, della scorta tecnica
effettuata a
cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative
prescrizioni.
6-ter. Con
disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con
il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di
abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la
scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei
veicoli adibiti al servizio di scorta
nonché le
relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero
dell'interno.
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elaborazione SULPM Pag. 16
6-quater.
Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a
motore o con pattini, che si svolgono
all'interno
del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo
accordo, la scorta può essere effettuata
dalla
polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale
abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al
termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero
dei lavori pubblici, ai fini della
predisposizione
del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze
rispetto
alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo
che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del
percorso, ovvero al numero dei
partecipanti,
sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è
subordinata, ove necessario, all'esistenza
di un
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi
dell'articolo
6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.
8. Fuori dei
casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva
indicata nel presente articolo senza
esserne
autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 137,55 ad
Euro 550,20
, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da Euro 687,75 ad
Euro
2.754,15, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni
caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
8-bis.
Abrogato.
9. Chiunque
non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo
subordina l'effettuazione di una
competizione
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 68,25 a Euro 275,10, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una
somma da
Euro 137,55 a Euro 550,20, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a
motore.
Art.
9-bis. - Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli
a motore e partecipazione alle gare.
1.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una
competizione
sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell’articolo 9 è punito con la
reclusione
da uno a tre anni e con la multa da Euro 25.000 a Euro 100.000. La stessa pena
si applica a chiunque
prende
parte alla competizione non autorizzata.
2. Se
dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più
persone, si applica la pena della
reclusione
da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della
reclusione da tre a sei anni.
3. Le
pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino a un anno se le manifestazioni
sono organizzate a fine di lucro
o al
fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni
diciotto.
4.Chiunque
effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da
tre mesi ad un anno e con la
multa
da Euro 5.000 a Euro 25.000.
5. Nei
confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento
del reato consegue la sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo
VI. La
patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o
gravissime
o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta
la confisca dei veicoli dei
partecipanti,
salvo che appartengono a persona estranea al reato, e che questa non li abbia
affidati a questo scopo.
6. In
ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare
la competizione, secondo le norme
di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
9-ter. - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
1.
Fuori dai casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con
veicoli a motore è punito con la
reclusione
da sei mesi ad un anno e con la multa da Euro 5.000 a Euro 20.000.
2. Se
dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più
persone, si applica la pena della
reclusione
da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della
reclusione da due a cinque anni.
3.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a
tre
anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre
revocata se dallo svolgimento della
competizione
sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più
persone. Con la sentenza di
condanna
è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al
reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
Art.
10. - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
1. È
eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per
specifiche esigenze funzionali, i limiti di
sagoma o
massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È
considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il
trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti
dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art.
62; insieme con le cose indivisibili possono
essere
trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art.
61, sempreché non vengano superati i
limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il
trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62,
di blocchi di pietra naturale, di elementi
prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti
siderurgici coils e laminati
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grezzi,
eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico
con gli stessi generi merceologici
autorizzati,
e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della
massa eccezionale complessiva
posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti
di cui all'articolo 62, ma nel
rispetto
dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa
natura merceologica, per occupare l'intera
superficie
utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa
eccezionale
a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali
complesse
per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva
non potrà
essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48
tonnellate se autoveicoli isolati a quattro
assi, a 86
tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di
veicoli ad otto assi. I richiamati
limiti di
massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico
pezzo indivisibile.
2-bis. Ove i
veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi
previste, compiano percorsi ripetitivi con
sagome di
carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente
proprietario previo pagamento di un
indennizzo
forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i
medesimi veicoli isolati a tre e quattro
assi e le
combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di
possesso e per la stessa durata.
L'autorizzazione
per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al
pagamento delle tariffe prescritte dalle
società
autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio
dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a
quanto previsto dall'articolo 34 per i
veicoli
classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono
altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5
dell'articolo
34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
3.È
considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato
con veicoli:
a) il cui
carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di
3/10 della lunghezza del veicolo
stesso;
b) che, pur
avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno
lunghezza, compreso il carico,
superiore
alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui
carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o
costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga
anteriormente dal semirimorchio,
caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive
carte di circolazione, destinati
esclusivamente
al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o
costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo
normalizzato allorché
trasportino
esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono
superate le dimensioni o le
masse
stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi
d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti
di massa stabiliti dall'articolo 62;
f-bis) che
effettuano trasporti di animali vivi;
g) con
carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis) che
trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter)
isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e
di macchine agricole.
4. Si
intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le
quali la riduzione delle dimensioni o delle
masse, entro
i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità
delle cose ovvero pregiudicare la
sicurezza
del trasporto.
5. I veicoli
eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai
sensi di legge l'attività del trasporto
eccezionale
ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà
avvenire
solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6.I
trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario
o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per
la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al
comma 2,
lettera b).
Non sono
soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al
comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in
altezza 4,20 m e non
eccedano in
lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61 (4); tale
eccedenza può essere anteriore e
posteriore,
oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e
soltanto posteriore per gli
autoarticolati,
a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente
strade o
tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al
comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano
l'altezza di 4,30 m con il carico e le
altre
dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a
condizione che chi esegue il trasporto
verifichi
che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi
le caratteristiche indicate
nell'articolo
167, comma 4;
b-bis) di
cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non
eccedano l'altezza di 4,30 m. e non
eccedano in
lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a
condizione che siano rispettati gli
altri limiti
stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che
nel percorso siano compresi
esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,
comma 4.
7. I veicoli
di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che
eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo
62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non
superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti
dimensionali dell'art. 61;
b) circolino
nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226
risultino transitabili per detti mezzi, fermo
restando
quanto stabilito al comma 4 dello stesso art. 226;
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c) da parte
di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano
limitazioni di massa totale a pieno
carico o per
asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi
sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
Qualora non
siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi
devono richiedere l'apposita
autorizzazione
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa
massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più
caricato non superi le 13 t, non può
eccedere:
a) veicoli a
motore isolati:
1. due assi:
20 t;
2. tre assi:
33 t;
3. quattro o
più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi
di veicoli:
1. quattro
assi: 44 t;
2. cinque o
più assi: 56 t;
3. cinque o
più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9.
L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per
determinati periodi di tempo nei limiti della massa
massima
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere
imposti percorsi prestabiliti ed un
servizio di
scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi
stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista
la scorta
della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza
stradale lo consentano, può autorizzare
l'impresa ad
avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel
regolamento.
10.
L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilità
dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le
prescrizioni nei riguardi della sicurezza
stradale. Se
il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al
tipo di veicolo, alla distribuzione
del carico
sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è
richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere
determinato
l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le
modalità previste dal comma 17.
L'autorizzazione
è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e
alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del
trasporto nonché alle opere di rafforzamento
necessarie.
11.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali
di cui al comma 1 quando circolano senza
superare
nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il
rispetto della iscrizione nella fascia di
ingombro
prevista dal regolamento.
12. Non
costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa
autorizzazione, il traino di veicoli in avaria
non
eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62,
quando tale traino sia effettuato con veicoli
rispondenti
alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia
limitato al solo itinerario necessario a
raggiungere
la più vicina officina.
13. Non
costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio
è allestito con gruppo frigorifero
autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le
dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I
veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze
funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite
dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I
predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di
propulsione
ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché
presentano un'eccedenza in lunghezza
rispetto
all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo.
L'immatricolazione, ove ricorra, e
l'autorizzazione
all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese
autorizzate ad effettuare il
trasporto di
persone.
15.
L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque
vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni
di esercizio
indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16.Nel
regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti al
trasporto
eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17.Nel
regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per
l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi
comprese le
eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto
eccezionale per massa, e i criteri per la
imposizione
della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle
autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli
adibiti al
trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
18.
Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola
delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione
relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non
prevedibili e funzionali alla
consegna
delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali,
all'obbligo di scorta della Polizia stradale o
tecnica,
nonchè superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa
indicati nell'autorizzazione medesima,
esegua uno
dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei
veicoli eccezionali di cui al comma
1, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 631,05
a Euro 2.548,35.
19. Chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli
con un veicolo eccezionale senza
osservare le
prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 127,05
a Euro 509,25. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti
eccezionali o in condizioni di
eccezionalità
ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le
prescrizioni non comprese fra quelle indicate
al comma 18,
ad esclusione dei casi in difetto, ancorchè maggiori delle tolleranze ammesse
e/o con numero inferiore degli
elementi del
carico autorizzato.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 19
20.
Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. Il viaggio potrà proseguire solo dopo
l'esibizione dell'autorizzazione;
questa non
sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque
adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste
nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che
ciò sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle
rispettive licenze ed autorizzazioni al
trasporto di
cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 343,35 a Euro 1.376,55, e
alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di
circolazione
è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza
ritardo, all'ufficio provinciale della
Direzione
generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla
terza violazione, accertata in un
periodo di
cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica
di mezzo d'opera.
22. Chiunque
transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade
non
percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro
343,35 a
Euro 1.376,55.
23. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si
applicano sia al proprietario del veicolo sia al
committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione
di quelle relative a violazioni di
norme di cui
al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.
24. Dalle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della
sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a
trenta giorni, nonchè la sospensione
della carta
di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo
I, sezione II, del Titolo VI. Nel
caso di cui
al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa
previsti dall'articolo 62, ovvero dei
limiti di
massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni, se la massa
complessiva
a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti
dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di
cui al comma
18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti
dall'articolo 61, ovvero dei limiti
indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione
di sanzioni se le dimensioni del carico
non
risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il
superamento delle dimensioni comporti la prescrizione
dell'obbligo
della scorta.
25. Nelle
ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al
conducente di non proseguire il viaggio,
fino a che
non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme
ed alle cautele stabilite
nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello
stesso, al fine di ottemperare al
fermo
amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto
rimangono a carico del proprietario.
Di quanto
sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come
sopra impartite non sono osservate, si
applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi.
25-bis.
Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il
viaggio se il conducente non abbia
provveduto a
sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni
omesse. L'agente accertatore
procede al
ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele
che il veicolo sia condotto in luogo
idoneo per
la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Durante la
sosta la responsabilità
del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono
restituiti all'avente diritto,
allorché il
carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la
prescrizione omessa.
25-ter. Il
personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le
prescrizioni o le modalità di svolgimento
previste dal
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 270,90 a Euro
1.083,60.
Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due
volte in una delle violazioni di cui
al presente
comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell'abilitazione
da uno a tre
mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater.
Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di
applicare ulteriori sanzioni di carattere
amministrativo
da parte degli enti di cui al comma 6.
26. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole
eccezionali e alle macchine operatrici
eccezionali
.
Art.
11. - Servizi di polizia stradale.
1.
Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la
prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale;
b) la
rilevazione degli incidenti stradali;
c) la
predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta
per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela
e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli
organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso
automobilistico e stradale in genere. Possono,
inoltre,
collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai
servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le
attribuzioni dei comuni per quanto concerne i
centri
abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli
interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le
informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente,
alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei
veicoli e ai dati di individuazione di
questi
ultimi.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 20
Art.
12. - Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1.
L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice
spetta:
a) in via
principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla
Polizia di Stato;
c) all'Arma
dei carabinieri;
d) al Corpo
della guardia di finanza;
d-bis)
ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di
competenza
e) ai Corpi
e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai
funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.
f-bis)
alla Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello stato, in relazione ai
compiti di istituto.
2.
L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta
anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria
indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La
prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle
strade possono,
inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione
secondo quanto stabilito dal
regolamento
di esecuzione:
a) dal
personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, dell'Amministrazione centrale e
periferica
del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione
appartenente al Ministero dei trasporti e della navigazione e dal personale
dell'A.N.A.S.;
b) dal
personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle
province e dei comuni, limitatamente alle
violazioni
commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai
dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le
funzioni di cantoniere, limitatamente alle
violazioni
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal
personale dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in
concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello
dell'amministrazione
di appartenenza;
e) dal
personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, nell'ambito delle
aree di cui
all'art. 6, comma 7;
f) dai
militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, nell'ambito
delle aree
di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis.
I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti
servizi diretti a regolare il traffico, di
cui
all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte
tecniche
ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità,
limitatamente ai percorsi autorizzati con il
rispetto
delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle
richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta
e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne
militari spetta, inoltre, agli ufficiali,
sottufficiali
e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con
specifico attestato rilasciato dall'autorità
militare
competente.
5. I
soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma
3-bis quando non siano in uniforme, per espletare i
propri
compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo,
conforme al modello stabilito nel
regolamento.
Titolo II - DELLA
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I – COSTRUZIONE E
TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art.
13. - Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
1. Il
Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche,
emana entro
un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della
classificazione di cui all'art. 2, le norme
funzionali e
geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei
relativi impianti e servizi ad eccezione
di quelle di
esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della
circolazione di tutti gli utenti della
strada, alla
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli
occupanti gli edifici adiacenti le
strade ed al
rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o
storico. Le norme che riguardano la
riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle
direttive e degli atti di indirizzo del
Ministero
dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti
dalla legge.
2. La deroga
alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche
situazioni allorquando particolari condizioni
locali,
ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il
rispetto, sempre che sia assicurata la
sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme
di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il
Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del
presente codice, emana, con i criteri e le modalità
di cui al
comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle
caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali
di cui all'articolo 2, comma 2.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 21
4-bis. Le
strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F
del comma 2 dell'articolo 2 devono avere,
per l'intero
sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai
programmi pluriennali degli enti locali,
salvo
comprovati problemi di sicurezza.
5. Gli enti
proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla
emanazione delle norme di cui al
comma 4. Gli
stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro
competenza, quando le stesse non
possiedono
più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo
2, comma 2.
6. Gli enti
proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la
cartografia, il catasto delle strade e le loro
pertinenze
secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori
pubblici emana sentiti il Consiglio
superiore
dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto
dovranno essere compresi anche gli impianti
e i servizi
permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti
proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per
l'acquisizione di dati che abbiano
validità
temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti
dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini
dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, di
cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero
territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente,
nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì
che i vari enti ottemperino alle
direttive,
norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
Art.
14. - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità
della circolazione, provvedono:
a) alla
manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo,
nonché delle attrezzature, impianti e
servizi;
b) al
controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla
apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti
proprietari provvedono, inoltre:
d) al
rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
e) alla
segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui
al presente titolo e alle altre norme ad esso
attinenti,
nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli
enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione
straordinaria della sede stradale, a
realizzare
percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo
comprovati
problemi di sicurezza.
3. Per le
strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada
previsti dal presente codice sono esercitati
dal
concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le
strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario
previsti dal presente codice sono esercitati dal
comune.
Art.
15. - Atti vietati.
1. Su tutte
le strade e loro pertinenze è vietato:
a)
danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad
esse appartengono, alterarne la forma ed
invadere od
occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per
la circolazione;
b)
danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni
altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire
il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di
raccolta e di scarico;
d) impedire
il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far
circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle
norme previste sulla conduzione degli
animali;
f) gettare o
depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare
comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare
o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da
accessi e diramazioni;
h)
scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o
cose di qualsiasi genere o incanalare in essi
acque di
qualunque natura;
i) gettare
dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque
viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
da Euro 33,60 a Euro 137,55.
3. Chiunque
viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
4. Dalle
violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della
violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.
16. - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni
fuori dei centri abitati.
1. Ai
proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali
fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire
canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle
strade;
b)
costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di
qualsiasi tipo e materiale;
c)
impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero
recinzioni.
Il
regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla
classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle
strade
vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i
divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 22
particolare
disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come
edificabili o trasformabili dagli
strumenti
urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e
893 del codice civile.
2. In
corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate
nel comma 1, lettere b) e c), devesi
aggiungere
l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui
lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari
al doppio delle distanze stabilite nel
regolamento,
e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In
corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni
genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto da
associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di
strada di minore importanza tra quelle
che si
intersecano.
4. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20
5. La
violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.
17. - Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1. Fuori dei
centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della
proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita
a qualsiasi
tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le
norme determinate dal regolamento in
relazione
all'ampiezza della curvatura.
2.
All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le
strade in rettilineo.
3. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
4. La
violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.
18. - Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1. Nei
centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le
fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate
dal confine
stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel
regolamento in relazione alla tipologia delle
strade.
2. In
corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate
nel comma 1 devesi aggiungere l'area di
visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le
fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata
a partire
dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle
distanze stabilite nel regolamento a
seconda del
tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In
corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
all'interno
dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario,
la funzionalità dell'intersezione stessa
e le fasce
di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla
categoria di strada di minore
importanza
tra quelle che si intersecano.
4. Le
recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani
urbanistici e di traffico e non dovranno
comunque
ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo
visivo necessario a salvaguardare la
sicurezza
della circolazione.
5. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20
6. La
violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI
Art.
19. - Distanze di sicurezza dalle strade.
1. La
distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di
opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o
liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di
stabilimenti che interessino comunque la
sicurezza o
la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita
dalle relative disposizioni di legge e, in
difetto di
esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco.
2. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
687,75 a Euro 2.754,15.
3. La
violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.
20. - Occupazione della sede stradale.
1. Sulle
strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede
stradale, ivi compresi fiere e mercati, con
veicoli,
baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della
carreggiata può essere autorizzata a
condizione
che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle
zone di rilevanza storico-ambientale, a
condizione
che essa non determini intralcio alla circolazione.
2.
L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere
provvisorio, non è consentita, fuori dei centri
abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 23
3. Nei
centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli
ed ai commi precedenti, l'occupazione di
marciapiedi
da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino
ad un massimo della metà della loro
larghezza,
purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la
circolazione dei pedoni larga non
meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di
visibilità delle intersezioni, di cui
all'art. 18,
comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano
particolari caratteristiche
geometriche
della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la
circolazione
dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque
occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione,
non ottempera alle relative
prescrizioni,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
137,55 a Euro 550,20
5. La
violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art.
21. - Opere, depositi e cantieri stradali.
1. Senza
preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui
all'articolo 26 è vietato eseguire opere o
depositi e
aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze,
nonché sulle relative fasce di rispetto e
sulle aree
di visibilità.
2. Chiunque
esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla
sosta di veicoli e di pedoni deve
adottare gli
accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e
mantenerli in perfetta efficienza sia di
giorno che
di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale
addetto ai lavori esposto al
traffico dei
veicoli.
3. Il
regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la
delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilità
della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori,
nonché agli accorgimenti necessari per
la
regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei
cantieri stradali.
4. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le
prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
687,75 a Euro 2.754,15.
5. La
violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo della rimozione delle
opere
realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
22. - Accessi e diramazioni.
1. Senza la
preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono
essere stabiliti nuovi accessi e nuove
diramazioni
dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade
soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli
accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono
essere regolarizzati in conformità alle
prescrizioni
di cui al presente titolo.
3. I passi
carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa
autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono
vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni
nell'uso di questi, salvo preventiva
autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
5. Il
regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque
ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere
sui fossi laterali senza alterare la
sezione dei
medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il
regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e
delle diramazioni.
8. Il
rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi
tipo è subordinato alla realizzazione di
parcheggi
nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso
di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o
modifiche di opere di pubblica utilità,
nei casi di
impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché
in caso di forte densità degli accessi
stessi e
ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale
interessato dagli accessi o diramazioni non
garantiscano
requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario
della strada rilascia l'autorizzazione per
l'accesso o
la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali
innesti attrezzati, intersezioni a
livelli
diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà,
comportino la costituzione di consorzi
obbligatori
per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il
Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o
per ogni tipo di strada da considerare in
funzione del
traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli
accessi e
delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno
dall'ente proprietario essere tenute
a base
dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di
accessi lungo le rampe di intersezioni sia a
raso che a
livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque
apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso
senza l'autorizzazione dell'ente
proprietario,
oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 La violazione importa la
sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo
del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a
proprie spese, secondo le norme del capo
I, sezione
II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate
possono essere regolarizzate mediante
autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque
viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 24
Art.
23. - Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le
strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti,
impianti di pubblicità o propaganda, segni
orizzontali
reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade,
che per dimensioni, forma, colori,
disegno e
ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero
possono renderne difficile la
comprensione
o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne
l'attenzione
con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso,
detti impianti non devono costituire
ostacolo o,
comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì,
vietati i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari
rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre
abbagliamento. Sulle isole di
traffico
delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione
diversa dalla prescritta segnaletica.
2. è vietata
l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. è
consentita quella di scritte o insegne
pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia
escluso ogni rischio di abbagliamento
o di
distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le
strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di
bellezze naturali e paesaggistiche o di
edifici o di
luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri
mezzi pubblicitari.
4. La
collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in
vista di esse è soggetta in ogni caso ad
autorizzazione
da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.
Nell'interno dei centri abitati la
competenza è
dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la
strada è statale, regionale o
provinciale.
5. Quando i
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili
da un'altra strada appartenente ad ente
diverso,
l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti
lungo le
sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle
disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione
viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada.
6. Il
regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade,
le fasce di
pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
Nell'interno dei centri abitati, limitatamente
alle strade
di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i
comuni hanno la facoltà di concedere
deroghe alle
norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli
altri mezzi pubblicitari, nel rispetto
delle
esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7.è vietata
qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali,
delle autostrade e delle strade
extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle
aree di servizio o di parcheggio solo se
autorizzata
dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono
consentiti i cartelli indicanti servizi o
indicazioni
agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade Sono altresì
consentite le insegne di esercizio, con
esclusione
dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché
autorizzate dall'ente proprietario della
strada ed
entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori
pubblici.
8.è
parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che
abbia un contenuto, significato o fine in
contrasto
con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità
fonica sulle strade è consentita agli
utenti
autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per
ragioni di pubblico interesse, i comuni
possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per
l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto
dell'entrata in vigore del presente codice,
provvede il
regolamento di esecuzione.
10. Il
Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade
direttive per l'applicazione delle disposizioni
del presente
articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di
propri organi, il controllo
dell'osservanza
delle disposizioni stesse.
11. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
12. Chiunque
non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente
articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20
13. Gli enti
proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto
delle disposizioni del presente articolo.
Per il
raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore, che ha redatto il verbale di
contestazione
delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al
competente ente proprietario della
strada.
13-bis. In
caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi
pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in
contrasto
con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida
l'autore della violazione e il proprietario o
il
possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci
giorni dalla
data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente
proprietario provvede ad effettuare la
rimozione
del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico
dell'autore della violazione e, in via tra
loro
solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque
viola le prescrizioni indicate al presente comma e al
comma 7
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
4.000 a Euro 16.000; nel caso
in cui
non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione
amministrativa è soggetto chi utilizza
gli
spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
13-ter. Non
è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri
mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle
leggi 1o
giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In
caso di inottemperanza al divieto,
i cartelli,
le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi
del comma 13-bis. Le regioni possono
individuare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
le strade di interesse panoramico ed
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 25
ambientale
nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari
provocano deturpamento del paesaggio.
Entro sei
mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico
ed ambientale i comuni provvedono
alle
rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater.
Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di
altri mezzi pubblicitari sia realizzata su
suolo
demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade,
o nel caso in cui la loro ubicazione lungo
le strade e
le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in
contrasto con le disposizioni contenute
nel
regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo
pubblicitario. Successivamente alla stessa,
l'ente
proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette
ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza
costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
Art.
24. - Pertinenze delle strade.
1. Le
pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al
servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le
pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del
regolamento e si distinguono in pertinenze di
esercizio e
pertinenze di servizio.
3. Sono
pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada
o ineriscono permanentemente alla sede
stradale.
4. Sono
pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il
rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio,
le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati
dall'ente proprietario della strada in
modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le
pertinenze di servizio sono determinate, secondo
le modalità
fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non
intralcino la circolazione o limitino la
visibilità.
5. Le
pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da
fabbricati destinate al ristoro possono appartenere
anche a
soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente
proprietario in concessione a terzi secondo le
condizioni
stabilite dal regolamento.
6. Chiunque
installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio
dello specifico provvedimento
dell'autorità
pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26,
o li trasforma o ne varia l'uso stabilito
in tale
provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.
7. Chiunque
viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
8. La
violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione dell'impianto e delle opere
realizzate
abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell'attività
esercitata
fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. L'attuazione
successiva
non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
Art.
25. - Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1. Non
possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario,
attraversamenti od uso della sede
stradale e
relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e
di telecomunicazione, sia aeree che in
cavo
sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie,
gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri
impianti ed
opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui
sopra devono, per quanto
possibile,
essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non
intralci la circolazione dei veicoli sulle
strade,
garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le
concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo
accertamento tecnico dell'autorità competente
di cui
all'art. 26.
3. I
cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura
devono essere collocati in modo da non arrecare
pericolo od
intralcio alla circolazione.
4. Il
regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede
stradale.
5. Chiunque
realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso
o ne mantiene l'esercizio senza
concessione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75
a Euro 2.754,15.
6. Chiunque
non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del
regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
7. La
violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione
ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione di ogni attività
fino
all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI
Art.
26. - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
1. Le
autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario
della strada o da altro ente da quest'ultimo
delegato o
dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni;
l'eventuale delega è comunicata al
Ministero
dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le
autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza
dell'ente proprietario della strada e per le
strade in
concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 26
3. Per i
tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di
centri abitati con popolazione inferiore a
diecimila
abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del
comune, previo nulla osta dell'ente
proprietario
della strada.
4.
L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie,
tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte
comunque
destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o
relative pertinenze con uno qualsiasi degli
impianti di
cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano
possibili altre soluzioni tecniche, con
decreto del
Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti e della
navigazione, se trattasi di linea ferroviaria, e
l'ente
proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il
Ministro della difesa.
Art.
27. - Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
1. Le
domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al
presente titolo, se interessano strade o
autostrade
statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di
strade in concessione, all'ente
concessionario
che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio
dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di
concessione
non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le
domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti
strade non statali sono presentate all'ente
proprietario
della strada.
3. Le
domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del
richiedente a sostenere tutte le spese
di
sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I
provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo
sono, in ogni caso, accordati senza
pregiudizio
dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni
derivanti dalle opere, dalle occupazioni e
dai depositi
autorizzati.
5. I
provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che
sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano
le
condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali
esse sono assoggettate, la somma dovuta per
l'occupazione
o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli
anni ventinove. L'autorità
competente
può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse o di tutela della
sicurezza
stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata
dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata
in relazione al previsto o comunque
stabilito termine
per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma
dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può
essere stabilita dall'ente proprietario
della strada
in annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel
determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano
alla strada o autostrada, quando la
concessione
costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante
dal provvedimento di autorizzazione
o
concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9.
L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al
presente titolo può chiedere un deposito
cauzionale.
10. Chiunque
intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le
strade o autostrade e le relative
pertinenze
per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel
luogo dei lavori, dell'occupazione o del
deposito, il
relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad
ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o
agenti
indicati nell'art. 12.
11. Per la
mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
12. La
violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dei lavori, secondo le
norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione
del titolo o accertata mancanza dello
stesso, da
effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione
amministrativa accessoria
dell'obbligo,
a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi
secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo
VI.
Art.
28. - Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1. I
concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche,
di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che
sotterranee,
quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua
potabile o di gas, nonché quelli di servizi
di fognature
e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di
osservare le condizioni e le
prescrizioni
imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la
sicurezza della circolazione. Quando si
tratta di
impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono
comunicati al Ministero dei trasporti e della
navigazione
o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di
rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni
all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga .
2. Qualora
per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o
spostare, su apposite sedi messe a
disposizione
dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti esercìti dai
soggetti indicati nel comma 1, l'onere
relativo
allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i
termini e le modalità per l'esecuzione dei
lavori sono
previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi
pubblici perseguiti. In caso di ritardo
ingiustificato,
il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere
le eventuali penali fissate nelle
specifiche
convenzioni.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 27
Art. 29.
- Piantagioni e siepi.
1. I
proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o
l'autostrada
e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e
che nascondono la segnaletica o che
ne
compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione
necessarie.
2. Qualora
per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul
piano stradale alberi piantati in terreni
laterali o
ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a
rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
137,55 a Euro 550,20
4. Alla
violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo
le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.
30. - Fabbricati, muri e opere di sostegno.
1. I
fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere
conservati in modo da non compromettere
l'incolumità
pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i
provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal
sindaco a tutela della pubblica
incolumità,
il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la
demolizione o il consolidamento a spese
dello stesso
proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il
proprietario, nonostante la diffida, non abbia
provveduto a
compiere le opere necessarie.
3. In caso
di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2
provvede d'ufficio alla demolizione
o al
consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La
costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed
autostrade, qualora esse servano unicamente a
difendere ed
a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi;
se hanno per scopo la stabilità o la
conservazione
delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente
proprietario della strada.
5. La spesa
si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il
riparto della spesa è fatto con decreto
del Ministro
dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le
strade statali ed autostrade e negli
altri casi
con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio
tecnico.
6. La
costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a
sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di
costruzione
di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando
a carico dei proprietari dei fondi
l'obbligo e
l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali
opere.
7. In caso
di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti
degli inadempienti la
procedura di
cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque
non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
Art.
31. - Manutenzione delle ripe.
1. I
proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a
valle che a monte delle medesime, in stato tale da
impedire
franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di
cui all'art. 30, lo scoscendimento del
terreno,
l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la
caduta di massi o di altro materiale sulla
strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento
ed evitare di eseguire interventi che
possono
causare i predetti eventi.
2. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
137,55 a Euro 550,20
3. La
violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione
amministrativa accessoria del ripristino, a
proprie
spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.
32. - Condotta delle acque.
1. Coloro
che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a
provvedere alla conservazione del fosso e, in
difetto, a
corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la
manutenzione del fosso e per la riparazione
degli
eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo
quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le
strade con corsi o condotte d'acqua hanno
l'obbligo di
costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la
condotta delle acque; devono, altresì,
eseguire e
mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che
siano o si rendano necessarie per
l'esercizio
della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare
alla strada stessa. Tali opere devono
essere
costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato
all'atto di concessione rilasciato dall'ente
proprietario
della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3.
L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque
non cadano sulla sede stradale né comunque
intersechino
questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo
stradale o pericolo per la circolazione. A
tale
regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali
si effettua l'irrigazione.
4. L'ente
proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non
provvedano a quanto loro imposto,
ingiunge ai
medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle
finalità di cui ai precedenti commi. In
caso di
inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le
relative spese.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 28
5. Parimenti
procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non
siano ottemperati spontaneamente
dall'obbligato.
6. Chiunque
viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
Euro 137,55
a Euro 550,20
Art.
33. - Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1. I
proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine
stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le
misure di
carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale
e ogni conseguente danno al corpo
stradale e
alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri
di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali
artificiali sono a carico dei proprietari e
degli utenti
di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o
possesso in contrario.
3. I
manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che
attraversano la strada devono, nel caso di
ricostruzione,
essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste
secondo le indicazioni e le
prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi
ammissibili per la strada interessata. Non sono
comprese in
questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari
per le quali si ravvisa l'opportunità di
provvedere
diversamente.
4. La
ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni
sopra indicate è obbligatoria da parte dei
proprietari
o utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando
occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
b) quando, a
giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di
insufficiente sicurezza.
5. é,
altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti.
6. In caso
di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento
della sede stradale, il relativo costo
è a carico
dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari,
possessori o utenti delle acque l'onere di
manutenzione
dell'intero manufatto.
7. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
137,55 a Euro 550,20
Art.
34. - Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle
infrastrutture stradali).
1. I mezzi
d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini
della circolazione, di apposito
contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari
alla tassa di possesso, da
corrispondere
contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la
circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle
concessionarie un'ulteriore somma ad
integrazione
dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale
applicata al veicolo in condizioni
normali,
maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle
porte controllate manualmente.
3. I
proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito
capitolo dello stato di previsione
dell'entrata
del bilancio dello Stato.
4. Il
regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di
cui al comma 3 agli enti proprietari
delle strade
a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il
mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Se non è stato corrisposto
l'indennizzo d'usura previsto dal
medesimo
comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della
legge 24 gennaio 1978, n. 27, e
successive
modificazioni, a carico del proprietario.
Capo II –
ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE
Art.
35. - Competenze.
1. Il
Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive per
l'organizzazione della circolazione e della relativa
segnaletica
stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza,
su tutte le strade, eccetto quelle di
esclusivo
uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare
territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la
pianificazione
del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade,
coordinando questi ultimi nei casi e nei modi
previsti dal
regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il
Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri decreti le
norme del regolamento per l'esecuzione del
presente
codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.
Analogamente il Ministro dei trasporti e
della
navigazione è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari
relative alle segnalazioni di cui all'art.
44.
3.
L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume
la denominazione di Ispettorato generale per
la
circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del
Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono
demandate le
attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza
del Ministero dei lavori pubblici
di cui al
presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 29
Art.
36. - Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità
extraurbana.
1. Ai
comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto
obbligo dell'adozione del piano urbano del
traffico.
2.
All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione
residente inferiore a trentamila abitanti i
quali
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica,
risultino interessati da elevati fenomeni di
pendolarismo
o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di
rilevanti problematiche derivanti da
congestione
della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto
dalla regione e pubblicato, a cura
del
Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Le
province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità
extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari
delle strade
interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla
redazione
del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa,
provvedano gli organi della città
metropolitana.
4. I piani
di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di
circolazione e della sicurezza stradale, la
riduzione
degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in
accordo con gli strumenti urbanistici
vigenti e
con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le
priorità e i tempi di attuazione degli
interventi.
Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi
tecnologici, su base informatica di
regolamentazione
e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e
di dissuasione della sosta, al
fine anche
di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano
necessarie in relazione agli obiettivi da
perseguire.
5. Il piano
urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco
metropolitano, ove ricorrano le
condizioni
di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori
pubblici per l'inserimento nel
sistema
informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto
il presidente della provincia quando
sia data
attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La
redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle
direttive emanate dal Ministro dei lavori
pubblici, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree
urbane, sulla base delle indicazioni
formulate
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto
(1). Il piano urbano del traffico
viene
adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
territoriale, fissato dalla regione ai sensi
dell'art. 3,
comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il
perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la
integrale attuazione di quanto previsto dal
comma 3, le
autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
convocano una conferenza tra i
rappresentanti
delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8.È
istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in
materia di piani di traffico, formato mediante
concorso
biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire
dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto
obbligo di conferire l'incarico della
redazione
dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al
proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti
specializzati
inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni
e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal
Ministero dei lavori pubblici a provvedere
entro un
termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione
d'ufficio del piano e alla sua
realizzazione.
Art.
37. - Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
1.
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi
previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno
carico:
a) agli enti
proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai
comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro
abitato, anche se collocati su strade non
comunali;
c) al
comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
d) nei
tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con
popolazione inferiore ai diecimila abitanti,
agli enti
proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le
caratteristiche strutturali o geometriche
della
strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti
di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di
servizio stradali, esclusi i segnali di
avvio ai
posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la
manutenzione di detti segnali fanno
carico agli
esercenti.
2-bis.
Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione
territoriale del confine del comune,
lingue
regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla
denominazione nella lingua italiana.
3. Contro i
provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della
segnaletica è ammesso ricorso,
entro
sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei
lavori pubblici, che decide in merito.
Art.
38. - Segnaletica stradale.
1. La
segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali
verticali;
b) segnali
orizzontali;
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 30
c) segnali
luminosi;
d) segnali
ed attrezzature complementari.
2. Gli
utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della
segnaletica stradale ancorché in difformità
con le altre
regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella
lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'art. 41,
prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che
regolano la precedenza. Le prescrizioni
dei segnali
verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono
le segnalazioni degli agenti di cui
all'art. 43.
3.È ammessa
la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso
di urgenza e necessità in deroga
a quanto
disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali,
anche se
appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto
stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale
fuori dai centri abitati, si applica anche
nei centri
abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari
o superiore a 70 km/h.
5. Nel
regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i
dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro
denominazione,
il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori,
materiali, rifrangenza,
illuminazione),
le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze),
le norme tecniche di impiego,
i casi di
obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le
rispettive didascalie costituiscono
esplicazione
del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I
segnali sono, comunque, collocati in
modo da non
costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La
collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul
territorio nazionale, fissati con decreto del
Ministro dei
lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale
vigente.
7. La
segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da
parte degli enti o esercenti obbligati alla sua
posa in
opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche
parzialmente inefficiente o non sia più
rispondente
allo scopo per il quale è stata collocata.
8.È vietato
apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul
suo sostegno, tutto ciò che non è
previsto dal
regolamento.
9. Il
regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi
segnaletici di direzione, in corrispondenza o
prossimità
delle intersezioni stradali.
10. Il campo
di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di
uso pubblico e tutte le strade di
proprietà
privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico
l'utilizzo e la posa in opera della
segnaletica,
ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le
esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è
ammessa l'installazione di segnaletica
stradale
militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate
dal regolamento. Gli enti proprietari delle
strade sono
tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali
ritenuti necessari dall'autorità militare per
la
circolazione dei propri veicoli.
12. I
conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti
a rispettare la segnaletica stradale, salvo
che sia
diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I
soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai
commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
14. Nei
confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi
di cui al presente articolo o al
regolamento
o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei
lavori pubblici ingiunge di adempiere
a quanto
dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni
dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori
pubblici
ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
15. Le
violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente
articolo sono regolate dall'art. 146.
Art.
39. - Segnali verticali.
1. I segnali
verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali
di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e
impongono ai conducenti di tenere un
comportamento
prudente;
B) segnali
di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti
della strada devono uniformarsi; si
suddividono
in:
a) segnali
di precedenza;
b) segnali
di divieto;
c) segnali
di obbligo;
C) segnali
di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e
per la
individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali
di preavviso;
b) segnali
di direzione;
c) segnali
di conferma;
d) segnali
di identificazione strade;
e) segnali
di itinerario;
f) segnali
di località e centro abitato;
g) segnali
di nome strada;
h) segnali
turistici e di territorio;
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 31
i) altri
segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri
segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il
regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali
verticali e le loro modalità di impiego e di
apposizione.
3. Ai
soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le
disposizioni del presente articolo e del
regolamento
si applica il comma 13 dell'art. 38.
Art.
40. - Segnali orizzontali.
1. I segnali
orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per
guidare gli utenti e per fornire
prescrizioni
od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali
orizzontali si dividono in:
a) strisce
longitudinali;
b) strisce
trasversali;
c)
attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce
direzionali;
e)
iscrizioni e simboli;
f) strisce
di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
g) isole di
traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
h) strisce
di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di
linea;
i) altri
segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le
strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad
eccezione di quelle che delimitano le corsie
di
emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della
carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di
marcia o la
carreggiata.
4. Una
striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal
caso esse indicano ai conducenti, marcianti
alla destra
di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una
striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha
l'obbligo di arrestare il veicolo per
rispettare
le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare
precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero
un segnale
manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.
6. Una
striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente
ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se
necessario,
per rispettare il segnale "dare precedenza".
7. Nel
regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i
simboli e le caratteristiche dei segnali stradali
orizzontali,
nonché le loro modalità di applicazione.
8. Le
strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue
possono essere oltrepassate sempre che
siano
rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce
longitudinali continue, tranne che dalla parte
dove è
eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le
strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in
attività di servizio di pubblico interesse e dai
veicoli che
debbono effettuare una sosta di emergenza.
10.È
vietata:
a) la sosta
sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
b) la
circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
c) la
circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In
corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono
dare la precedenza ai pedoni che hanno
iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli
nei confronti dei ciclisti in
corrispondenza
degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere
sempre accessibili anche alle
persone non
deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati
segnali a pavimento o altri segnali
di pericolo
in prossimità degli attraversamenti stessi.
Art.
41. - Segnali luminosi.
1. I segnali
luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali
luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali
luminosi di indicazione;
c) lanterne
semaforiche veicolari normali;
d) lanterne
semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne
semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne
semaforiche pedonali;
g) lanterne
semaforiche per velocipedi;
h) lanterne
semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna
semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne
semaforiche speciali;
m) segnali
luminosi particolari.
2. Le luci
delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di
colore:
a) rosso,
con significato di arresto;
b) giallo,
con significato di preavviso di arresto;
c) verde,
con significato di via libera.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 32
3. Le luci
delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo
nero; i colori sono rosso, giallo e
verde; il
significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente
ai veicoli che devono proseguire nella
direzione
indicata dalla freccia.
4. Le luci
delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di
barra bianca su fondo nero,
orizzontale
con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con
significato di via libera, rispettivamente
diritto, a
destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di
preavviso di arresto.
5. Gli
attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni
acustiche per non vedenti. Le luci delle
lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori
sono:
a) rosso,
con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo,
con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni
che si trovano all'interno dello
attraversamento
di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul
marciapiede di impegnare la
carreggiata;
c) verde,
con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della
carreggiata nella sola direzione consentita
dalla luce
verde.
6. Le luci
delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata
su fondo nero; i colori sono rosso,
giallo e
verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente ai velocipedi provenienti da
una pista
ciclabile.
7. Le luci
delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con
significato di divieto di percorrere la
corsia o di
impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con
significato di consenso a percorrere la corsia
o ad
impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i
segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei
lavori
pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, cromatiche e di
idoneità
indicati dal regolamento e da specifiche normative.
9. Durante
il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte
le direzioni consentite dalla
segnaletica
verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area
di intersezione se i conducenti non
hanno la
certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i
conducenti devono dare sempre la precedenza
ai pedoni ed
ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in
svolta devono, altresì, dare la
precedenza
ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella
quale vanno ad immettersi.
10. Durante
il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare
gli stessi punti stabiliti per l'arresto,
di cui al
comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione
della luce gialla, che non possano più
arrestarsi
in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare
sollecitamente l'area di intersezione con
opportuna
prudenza.
11. Durante
il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la
striscia di arresto; in mancanza di tale
striscia i
veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento
pedonale, né oltrepassare il segnale, in
modo da
poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci
delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di
trasporto pubblico hanno lo stesso
significato
delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente
ai soli veicoli che devono
proseguire
nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i
conducenti di detti veicoli devono attenersi
alle stesse
disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso
in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta
o presenti indicazioni anomale, il
pedone o il
ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla
possibilità che verso altre direzioni siano
accese luci
che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua
traiettoria di attraversamento.
14. Durante
il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di
bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso
comportamento
dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui
rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In
assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni
semaforizzate devono assumere il
comportamento
dei pedoni.
16. Durante
il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie
reversibili, i conducenti non possono
percorrere
la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X;
possono percorrere la corsia o impegnare il
varco
sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato
ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi
alle luci
delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data
l'indicazione della X rossa.
17. In
presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i
veicoli possono procedere purché a moderata
velocità e
con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora
per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi
tipo sia spenta o presenti indicazioni
anomale, il
conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare
prudenza anche in relazione alla
possibilità
che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se,
peraltro, le indicazioni a lui dirette
sono
ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di
esse.
19. Il
regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei
segnali luminosi, nonché le modalità di
impiego e il
comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie
situazioni segnalate.
Art.
42. - Segnali complementari.
1. I segnali
complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il
tracciato stradale;
b)
particolari curve e punti critici;
c) ostacoli
posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 33
2. Sono,
altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a
rallentare la velocità.
3. Il
regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
complementari, le loro caratteristiche costruttive e
le modalità
di impiego e di apposizione.
Art.
43. - Segnalazioni degli agenti del traffico.
1. Gli
utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni
degli agenti preposti alla regolazione del
traffico.
2. Le
prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni
altra prescrizione data a mezzo della
segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le
segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio
alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per tutti gli
utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano
più in grado
di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in
una intersezione, esso non impone
l'arresto ai
conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;
b) braccio o
braccia tesi orizzontalmente significano: "arresto" per tutti gli
utenti, qualunque sia il loro senso di marcia,
provenienti
da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per
contro "via libera" per coloro che
percorrono
la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le
segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le
braccia; la nuova posizione significa
ugualmente
"arresto" per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o
dietro di lui e "via libera" per coloro che si
trovano di
fianco.
5. Gli
agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della
circolazione, possono altresì far accelerare o
rallentare
la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli
veicoli, nonché dare altri ordini necessari a
risolvere
situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente,
ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel
regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la
regolazione del traffico, nonché
modalità e
mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno
che di notte, gli agenti preposti alla
regolazione
del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.
Art.
44. - Passaggi a livello.
1. In
corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a
destra della strada, un dispositivo ad una luce
rossa fissa,
posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo
utile della chiusura delle barriere,
integrato da
altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico,
sono obbligatori qualora trattasi di
barriere
manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate
barriere le sbarre, i cancelli
e gli altri
dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In
corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato,
sulla destra della strada, a cura e spese
dell'esercente
la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
alternativamente che entra in funzione per
avvertire in
tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di
segnalazione acustica. Le
semibarriere
possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due
sensi di marcia da spartitraffico
invalicabile
di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di
barriere che sbarrano l'intera
carreggiata
solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel
regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di
presegnalazione e di segnalazione dei
passaggi a
livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché
la superficie minima rifrangente delle
barriere,
delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere
necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la
visibilità delle strade ferrate hanno
carattere di
pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione
delle leggi sulle espropriazioni per
causa di
pubblica utilità.
Art.
45. - Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed
omologazioni.
1. Sono
vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non
conforme a quella stabilita dal presente
codice, dal
regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione
dei segnali e dei mezzi segnaletici in
modo diverso
da quello prescritto.
2. Il
Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari
o gestori delle strade, ai comuni e alle
province,
alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della
segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,
rimuovere o
correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non
conforme, per caratteristiche,
modalità di
scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle
presenti norme e del regolamento, dei
decreti e
direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con
altra segnaletica, nonché a provvedere
alla
collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a
livello di cui all'art. 44 i provvedimenti
vengono
presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso
inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione,
l'installazione, lo spostamento,
ovvero la
correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle
norme di cui al comma 2, sono effettuati
dal
Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti
degli enti proprietari, concessionari o gestori
delle
strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese
relative sono recuperate dal Ministero dei lavori pubblici, a carico degli enti
inadempienti, mediante ordinanza
che
costituisce titolo esecutivo.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 34
5. Per i
segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati,
l'ente proprietario della strada può
intimare,
ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere
immediatamente e, comunque, non oltre dieci
giorni, i
segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche
parzialmente deteriorati o non più
corrispondenti
alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di
altra segnaletica stradale. Decorso
inutilmente
il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada
provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il
prefetto su
richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza
che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel
regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli
altri mezzi tecnici di controllo e regolazione
del
traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle
violazioni alle norme di circolazione, ed i
materiali
che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od
omologazione da parte del Ministero
dei lavori
pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
funzionali, di idoneità e di quanto
altro
necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione.
7. Chiunque
viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
8. La
fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza
stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico
servizio, ad accertare i requisiti tecnicoprofessionali
e la
dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel
regolamento sono, altresì,
stabiliti i
casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque
abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o
apparecchiature, di cui al comma 6, non
omologati o
comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15. A
tale violazione consegue la
sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione,
secondo le norme del capo I, sezione
II, del
titolo VI.
9-bis. è
vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che,
direttamente o indirettamente, segnalano la
presenza e
consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di
cui all'articolo 142, comma 6,
utilizzate
dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter.
Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis
è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 656.25 a Euro
2.628,15. Alla violazione consegue
la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione
secondo le norme del Capo I, Sezione
II, del
Titolo VI
Titolo III - DEI
VEICOLI
Capo I – DEI VEICOLI
IN GENERALE
Art.
46. - Nozione di veicolo.
1. Ai fini
delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di
qualsiasi specie, che circolano sulle
strade
guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di
bambini o di invalidi, anche se asservite
da motore,
le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
Art.
47. - Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli
si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a
braccia;
b) veicoli a
trazione animale;
c)
velocipedi;
d) slitte;
e)
ciclomotori;
f)
motoveicoli;
g)
autoveicoli;
h)
filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine
agricole;
m) macchine
operatrici;
n) veicoli
con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli
a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)
sono altresì classificati come segue in
base alle
categorie internazionali:
a)
- categoria
L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) non supera i 50 cc e la cui
velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i
50 km/h;
- categoria
L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) non supera i 50 cc e la cui
velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i
50 km/h;
- categoria
L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore
termico) supera i 50 cc o la cui
velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h;
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 35
- categoria
L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano,
la cilindrata del cui motore (se si
tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di
propulsione)
supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria
L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la
cilindrata del cui motore (se si
tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di
propulsione)
supera i 50 km/h;
b)
- categoria
M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro
ruote;
- categoria
M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del
conducente;
- categoria
M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente e
massa
massima non superiore a 5 t;
- categoria
M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente e
massa
massima superiore a 5 t;
c)
- categoria
N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro
ruote;
- categoria
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore
a 3,5 t;
- categoria
N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria
N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a
12 t;
d)
- categoria
O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria
O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria
O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria
O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria
O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t .
Art.
48. - Veicoli a braccia.
1. I veicoli
a braccia sono quelli:
a) spinti o
trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati
dalla forza muscolare dello stesso conducente.
Art.
49. - Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli
a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si
distinguono in:
a) veicoli
destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli
destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri
agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli
a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Art.
50. - Velocipedi.
1. I
velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di
analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono
altresì considerati velocipedi le
biciclette a
pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza
nominale continua massima di 0,25 KW
la cui
alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo
raggiunge i 25 km/h o prima se il
ciclista
smette di pedalare.
2. I
velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m
di altezza.
Art.
51. - Slitte.
1. La
circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione
animale, è ammessa soltanto quando le strade
sono
ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il
danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque
circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
Art.
52. - Ciclomotori.
1. I
ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche (1):
a) motore di
cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità
di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
2. I
ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto
di merci. La massa e le dimensioni sono
stabilite in
adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, o,
in
alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti
emanati
dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa,
recepiti dal Ministero dei
trasporti,
ove a ciò non osti il diritto comunitario. (2)
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 36
3. Le
caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per
costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri
per la
determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo
delle medesime, nonché le prescrizioni
tecniche
atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti
veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche
indicate nei commi 1 e 2, sono considerati
motoveicoli.
(1) Il comma
deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi
3 e 4, del D.M. 5 aprile 1994, in
SOGU
30/4/1994 n. 99, Recepimento della Direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30
giugno 1992 relativa all'omologazione dei
veicoli a
motore a due o tre ruote:
3. I veicoli
di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue: - ciclomotori:
veicoli a due o a tre ruote muniti di un
motore con
cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna e aventi una velocità
massima per costruzione non
superiore a
45 km/h;
- motocicli:
veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore con cilindrata
superiore a 50 cc se a combustione
interna e/o
aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- tricicli:
veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a
50 cc se a combustione interna e/o
aventi una
velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
4. Le
presenti norme si applicano anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti
quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche:
a) i
quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la
massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui
velocità
massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del
motore è inferiore o pari a 50 cc per
i motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4
KW per gli altri tipi di motore),
considerati
come ciclomotori:
b) i
quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui massa a vuoto è
inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli
destinati al
trasporto di merci). esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici,
la cui potenza massima netta del
motore è
inferiore o uguale a 15 KW, considerati come tricicli.
(2) Il comma
deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dal D.M. 3 novembre
1194, in SOGU 5/12/1994 n.
284,
Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre 1993,
relativa alle masse ed alle dimensioni dei
veicoli a
motore a due o a tre ruote.
Art.
53. - Motoveicoli.
1. I
motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono
in: (1)
a)
motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non
superiore a due compreso il conducente;
b)
motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci
di contenere al massimo quattro posti
compreso
quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c)
motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di persone e cose, capaci di contenere al
massimo
quattro posti compreso quello del conducente;
d)
motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e)
mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale
classificazione deve essere abbinata a quella
di
motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui
al comma 2, che possono essere abbinati a
ciascun
mototrattore;
f)
motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari
condizioni e
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo;
g)
motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari
attrezzature installate permanentemente sugli
stessi; su
tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi
con il ciclo operativo delle
attrezzature;
h)
quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose
con al massimo una persona oltre al conducente
nella cabina
di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non
superi le 0,55 t, con esclusione
della massa
delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada
orizzontale una velocità massima fino a 80
km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli,
qualora superino anche uno solo dei
limiti
stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono,
altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli,
costituiti da un mototrattore e da un
semirimorchio,
destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel
regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come
motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli
per uso
speciale.
4. I
motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e
2,50 m di altezza. La massa complessiva a
pieno carico
di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. (2)
5. I
motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. (2)
6. I
motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con
un numero di posti, per le persone interessate al
trasporto,
non superiore a due, compreso quello del conducente.
(1) Il comma
deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi
3 e 4, del D.M. 5 aprile 1994, in
SOGU
30/4/1994 n. 99, Recepimento della Direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30
giugno 1992 relativa all'omologazione dei
veicoli a
motore a due o tre ruote:
3. I veicoli
di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue:
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 37
-
ciclomotori: veicoli a due o a tre ruote muniti di un motore con cilindrata non
superiore a 50 cc se a combustione interna e
aventi una
velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
- motocicli:
veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore con cilindrata
superiore a 50 cc se a combustione
interna e/o
aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- tricicli:
veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a
50 cc se a combustione interna e/o
aventi una
velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
4. Le
presenti norme si applicano anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti
quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli
leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, la cui
velocità
massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del
motore è inferiore o pari a 50 cc per
i motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4
KW per gli altri tipi di motore),
considerati
come ciclomotori:
b) i
quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui massa a vuoto è
inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli
destinati al
trasporto di merci). esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici,
la cui potenza massima netta del
motore è
inferiore o uguale a 15 KW, considerati come tricicli.
(2) Il comma
deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dal D.M. 3 novembre
1194, in SOGU 5/12/1994 n.
284,
Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre 1993,
relativa alle masse ed alle dimensioni dei
veicoli a
motore a due o a tre ruote.
Art.
54. - Autoveicoli.
1. Gli
autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a)
autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove
posti, compreso quello del conducente;
b) autobus:
veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti
compreso quello del conducente;
c)
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se
a trazione
elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti
compreso
quello del conducente;
d)
autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette
all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori
stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o
semirimorchi;
f)
autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g)
autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente
al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e
dei materiali connessi col
ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione
d'uso delle attrezzature stesse;
h)
autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate,
delle quali una motrice. Ai soli fini della
applicazione
dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni
caratterizzati in modo permanente da
particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le
dimensioni
massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato
eccezionale;
i)
autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un
semirimorchio;
l)
autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una
sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i
compartimenti
viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la
libera
circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione
delle due parti possono essere
effettuate
soltanto in officina;
m)
autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all'alloggio
di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi
d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per
il carico e il trasporto di materiali di
impiego o di
risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali
assimilati ovvero che completano,
durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;
tali veicoli o complessi di veicoli
possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art.
62 e non superiori a quelli di cui all'art.
10, comma 8,
e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi
d'opera devono essere, altresì,
idonei allo
specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel
regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono
muniti, i tipi di autoveicoli da
immatricolare
come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
Art.
55. - Filoveicoli.
1. I
filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati
a una linea aerea di contatto per
l'alimentazione;
sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione,
non necessariamente elettrico, e
l'alimentazione
dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I
filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro
caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli
autoveicoli.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 38
Art.
56. - Rimorchi.
1. Ad
eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2
dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad
essere
trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di
cui all'art. 55, con esclusione degli
autosnodati.
2. I
rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi
per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai
semirimorchi;
b) rimorchi
per trasporto di cose;
c) rimorchi
per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi
ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro,
aventi speciale carrozzeria ed
attrezzati
per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi
per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a
due assi posti a distanza non superiore
ad un metro,
muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e
sportive, quali imbarcazioni,
alianti od
altre.
3. I
semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si
sovrapponga all'unità motrice e che una parte
notevole
della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I
carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli,
attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui
all'art. 54,
comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano
parti integranti di questi purché rientranti
nei limiti
di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
Art.
57. - Macchine agricole.
1. Le
macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attività agricole e forestali e
possono, in
quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il
trasporto per conto delle aziende agricole e
forestali di
prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle
lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature
destinate
alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini
della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a)
Semoventi:
1) trattrici
agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due
assi, prevalentemente atte alla
trazione,
concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonché azionare determinati
strumenti,
eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da
considerare parte integrante della
trattrice
agricola;
2) macchine
agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per
l'applicazione di speciali
apparecchiature
per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine
agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che
possono essere equipaggiate
con carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non può superare
0,7 t
compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine
agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il
trasporto di attrezzature e di
accessori
funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine
agricole semoventi ad eccezione di
quelle di
cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi
agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole;
possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature
per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 1,5 t, sono
considerati
parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini
della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote
pneumatiche o a sistema equivalente non
devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le
macchine agricole a ruote metalliche, semi
pneumatiche
o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine
agricole operatrici ad un asse con
carrello per
il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocità di 15 km/h.
4. Le
macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera
b), numero 1), possono essere attrezzate con
un numero di
posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere
adibiti per
il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non
permanente.
Art.
58. - Macchine operatrici.
1. Le
macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli,
destinate ad operare su strada o nei
cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli
possono circolare su strada per il proprio
trasferimento
e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina
stessa o del cantiere, nei limiti e
con le
modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini
della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine
impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle
infrastrutture stradali o per il ripristino del
traffico;
b) macchine
sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli:
veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le
macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono
essere attrezzate con un numero di posti,
per gli
addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 39
4. Ai fini
della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la
velocità di
40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli
non devono essere atte a superare,
su strada
orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Art.
59. - Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono
considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o
multimodali e i microveicoli elettrici o
elettroveicoli
ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche
caratteristiche non rientrano fra quelli definiti
negli
articoli dal 52 al 58.
2. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri interessati,
stabilisce, con proprio decreto:
a) la
categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli
atipici devono essere assimilati ai fini della
circolazione
e della guida;
b) i
requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli
individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli
previsti per
una o più delle categorie succitate.
Art.
60. - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico.
1. Sono
considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche
i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca,
nonché i
motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano
nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati
dal P.R.A. perché destinati alla loro
conservazione
in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle
originarie caratteristiche tecniche specifiche
della casa
costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite
per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito
elenco presso il Centro storico della
Direzione
generale della M.C.T.C.
3. I veicoli
d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro
circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati,
limitatamente
all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni
o raduni. All'uopo i veicoli, per
poter
circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata
dal competente ufficio della Direzione
generale
della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della
manifestazione o del raduno ed al quale
sia stato
preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco
particolareggiato dei veicoli partecipanti.
Nella
autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e
la velocità massima consentita in relazione
alla
garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il
trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione
generale della M.C.T.C., per
l'aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 2.
4.
Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico e
collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione
in uno dei seguenti registri : ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli
di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché
posseggano i requisiti previsti per
questo tipo
di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque
circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero
con veicoli di cui al comma 5
sprovvisti
dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da Euro
33,60 a Euro 137,55 se si tratta di
motoveicoli.
Art.
61. - Sagoma limite.
1. Fatto
salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico
deve avere:
a) larghezza
massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le
sporgenze dovute ai
retrovisori,
purché mobili;
b) altezza
massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi
pubblici di linea urbani e suburbani
circolanti
su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza
totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei
semirimorchi, per i veicoli
isolati. Nel
computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché
mobili. Gli autobus da noleggio,
da gran
turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli
applicate posteriormente a sbalzo, in
deroga alla
predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del
Ministero dei trasporti e della
navigazione
- Direzione generale della M.C.T.C..
2. Gli
autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, di 16,50 m,
sempre che
siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e
filosnodati adibiti a servizio di linea per
il trasporto
di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la
lunghezza massima di 18 m; gli
autotreni e
filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità
alle prescrizioni tecniche stabilite
dal Ministro
dei trasporti e della navigazione e della navigazione.
3. Le
caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono
stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti e
della navigazione.
4. La
larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP) può
raggiungere
il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 40
5. Ai fini
della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il
regolamento stabilisce le condizioni da
soddisfare e
le modalità di controllo.
6. I veicoli
che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro
carico, i limiti di sagoma stabiliti nei
precedenti
commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti
eccezionali se rispondenti alle apposite
norme
contenute nel regolamento.
7. Chiunque
circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera
i limiti di sagoma stabiliti dal
presente
articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le
disposizioni contenute
nell'articolo
164, comma 9.
Note: Per
effetto del recepimento, con d. m. 6/4/1998 (in G. Uff. 5/5/1998), della
direttiva 96/53/CE, le dimensioni massime
delle
autocaravan sono 12 m. in lunghezza, 2,55 m. in larghezza, 4 m. in altezza; per
le caravan ad 1 asse i limiti sono
6,50 m. di
lunghezza, 2,30 m. di larghezza, altezza pari ad 1,8 volte la carreggiata
minima; per le caravan a più assi, 8
m. di
lunghezza, larghezza ed altezza come caravan ad 1 asse.
Art.
62. - Massa limite.
1. La massa
limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto
nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
presente
articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da
quella del suo carico, non può eccedere 5 t
per i
veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più
assi.
2. Con
esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il
carico unitario medio trasmesso all'area di
impronta
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico
non può eccedere 6 t se ad un asse,
con
esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se
a tre o più assi.
3. Salvo
quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati
muniti di pneumatici, tali che il carico
unitario
medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2
e quando, se trattasi di veicoli a tre o
più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a
pieno carico del veicolo isolato non
può eccedere
18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o
più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si
tratta di
veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di
pneumatici accoppiati e di sospensioni
pneumatiche
ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti
di autobus o filobus a due assi
destinati a
servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno
carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel
rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva
di un autotreno a tre assi non può superare
24 t, quella
di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t,
quella di un autotreno, di un
autoarticolato
o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque
o più assi.
5. Qualunque
sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve
eccedere 12 t.
6. In corrispondenza
di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza
assiale è inferiore a 1 m;
nel caso in
cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il
limite non può superare 16 t; nel caso in
cui la
distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può
eccedere 20 t.
7. Chiunque
circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto
dall'art. 167, i limiti di massa
stabiliti
dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste
dall'art. 10.
Art.
63. - Traino veicoli.
1. Nessun
veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò
risulti necessario per l'effettuazione dei
trasporti
eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un
autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più
atto a circolare per avaria o per
mancanza di
organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità
dell'attacco, le modalità del traino, la condotta
e le cautele
di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo
quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può autorizzare, per
speciali esigenze, il traino con
autoveicoli
di veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel
regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite
rimorchiabile, nonché le modalità e
procedure
per l'agganciamento.
5. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
68,25 a Euro 275,10.
Capo II - DEI VEICOLI
A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
Art.
64. - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli
a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di
frenatura efficace e disposto in modo da
poter essere
in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono
vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto
stradale.
3. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da
Euro 33,60 a Euro 137,55.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 41
Art.
65. - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle
slitte.
1. Nelle ore
e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le
slitte devono esser muniti di due fanali
anteriori
che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro
luce rossa, disposti sui lati del
veicolo.
Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due
catadiottri rossi posteriormente e di un
catadiottro
arancione su ciascun lato.
2. I veicoli
di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque
circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di
dispositivi di segnalazione visiva, nei
casi in cui
l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle
disposizioni stabilite nel presente articolo
e nell'art.
69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
33,60 a Euro 137,55.
Art.
66. - Cerchioni alle ruote.
1. I veicoli
a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono
essere muniti di cerchioni metallici,
sempre che
tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni,
espressa in centimetri. In ogni altro caso
i veicoli
devono essere muniti di ruote gommate.
2. La
larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi
del cerchione a contatto della strada
devono
essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
metallico; nella determinazione della
larghezza si
tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La
superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli,
sporgenze o discontinuità.
4. I comuni
accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno
carico consentita per ogni
veicolo a
trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque
circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti
stabiliti dal presente articolo è soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
Art.
67. - Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli
a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le
indicazioni del proprietario, del
comune di
residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per
quelli destinati al trasporto di cose, della
massa
complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa
deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni
prescritte o quando le indicazioni
stesse non
siano più chiaramente leggibili.
3. La
fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli
interessati complete delle indicazioni stabilite dal
comma 1. Il
modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato
corrisponderà al comune è stabilito
con decreto
del Ministro dei lavori pubblici.
4. I veicoli
a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del
comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque
circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della
targa prescritta, ovvero viola le
disposizioni
del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 33,60 a Euro
137,55.
6. Chiunque
abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte,
ovvero usa targhe abusivamente
fabbricate,
è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro
68,25 a Euro
275,10.
7. Alle violazioni
di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca della targa non
rispondente
ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.
68. - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento
dei velocipedi.
1. I
velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la
frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in
maniera pronta ed efficace sulle rispettive
ruote;
b) per le
segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le
segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di
luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre,
sui pedali
devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono
essere applicati sui lati.
2. I
dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
presenti e funzionanti nelle ore e nei casi
previsti
dall'art. 152, comma 1.
3. Le
disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai
velocipedi quando sono usati durante
competizioni
sportive.
4. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche
costruttive, funzionali nonché le modalità di
omologazione
dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre
persone oltre il conducente.
5. I
velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con
idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono
stabilite
nel regolamento.
6. Chiunque
circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi
di frenatura o di segnalazione
acustica o
visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente
articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
7. Chiunque
circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 42
8. Chiunque
produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di
equipaggiamento non conformi al tipo
omologato,
ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
Art.
69. - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei
veicoli a trazione animale, delle slitte e dei
velocipedi.
1. Nel
regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il
numero, il colore, le caratteristiche e le
modalità di
applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le
modalità di applicazione dei dispositivi
di frenatura
dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai
velocipedi, le caratteristiche dei
dispositivi
di segnalazione acustica.
Art.
70. - Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1. I comuni
sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a
trazione animale. Tale servizio si svolge
nell'area
comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi
sono consentiti per interessi turistici e
culturali. I
veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa
indicata nell'art. 67, devono essere muniti di
altra targa
con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare
speciali aree, delimitate e segnalate, per lo
stazionamento
delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il
regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di
vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di
piazza;
b) le
condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con
vetture a trazione animale;
c) le modalità
per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
d) le
modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle
località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono
essere destinate slitte al servizio di piazza.
Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione
animale.
4. Chiunque
destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza
senza avere ottenuto la relativa licenza
è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro
275,10. Se la licenza è stata
ottenuta, ma
non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma
da Euro 33,60 a Euro 137,55. In
tal caso
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5. Dalla
violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione
accessoria della confisca del veicolo,
secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Capo III – VEICOLI A
MOTORE E LORO RIMORCHI
SEZIONE I – NORME
COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI PER LA
CIRCOLAZIONE
Art.
71. - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi.
1. Le
caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi che interessano sia i vari aspetti
della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di
inquinamento, compresi i sistemi di
frenatura,
sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con
il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di
sua
competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce
periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e
funzionali
cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti
specifici o per uso speciale, nonché i veicoli
blindati.
3. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con
gli altri Ministri quando interessati,
stabilisce
periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai
commi 1 e 2, nonché le modalità per il
loro
accertamento.
4. Qualora i
decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie le prescrizioni tecniche
sono quelle
contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei
richiamati decreti, se a ciò non osta il
diritto
comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti
o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per
l'Europa,
recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con
provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.,
sono approvate tabelle e norme di
unificazione
riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque
circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle
prescrizioni stabilite dal regolamento è
soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro
275,10. Se i veicoli e i rimorchi
sono adibiti
al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da Euro 137,55 a
Euro 550,20
Art.
72. - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I
ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a)
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b)
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 43
c)
dispositivi di segnalazione acustica;
d)
dispositivi retrovisori;
e)
pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli
autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere
muniti del dispositivo per la retromarcia.
Gli
autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a)
dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli
predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di
attacco,
aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con
decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione;
b) segnale
mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c)
contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2-bis.
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti
al trasporto di cose nonché classificati per
uso speciale
o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
devono
altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.
Le caratteristiche tecniche di tali strisce
sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
ottemperanza a quanto previsto dal
regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104.
(*) Le
disposizioni in neretto di cui al presente comma hanno effetto con decorrenza
1° luglio 2004
2-ter.
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti
al trasporto di cose o di persone, con
massa
complessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essere equipaggiati con
dispositivi atti a ridurre la
nebulizzazione
dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° Gennaio 2005, chiunque
viola le disposizioni di
cui al
presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 68,25 a Euro
275,10.
3. Gli
autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento
automatico di pedaggi anche urbani,
oppure per
la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono
altresì essere equipaggiati con il
segnale
mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso
sono stabilite nel regolamento.
3-bis.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati
e omologati dispositivi di
rilevamento
a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati
gli autoveicoli.
3-ter.
I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo
47, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 1, lettera
z),
della legge 22 marzo 2001, n.85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4. I
filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1,
2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di
veicolo.
5. I
rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1,
lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1
riconosciuti
atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con
idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno,
con propri decreti stabilisce i dispositivi
supplementari
di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5
in relazione alla loro particolare
destinazione
o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce
norme specifiche sui dispositivi di
equipaggiamento
dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro
trasporto.
8. I
dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte
del Ministero dei trasporti - Direzione
generale
della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei
trasporti e della navigazione, salvo quanto
previsto
nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda
di
omologazione.
9. Nei
decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati
nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche
relative al
numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
caratteristiche del contrassegno che indica la
conformità
dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le
modalità dell'apposizione.
10. Qualora
le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche
sono quelle
contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al
comma 7; in alternativa a quanto
prescritto
dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute
nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le
Nazioni Unite - Commissione
economica
per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
11.
L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui
sopra può essere riconosciuta valida in Italia a
condizione
di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può essere reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di
unificazione
aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive,
funzionali e di montaggio dei dispositivi di
cui al
presente articolo.
13. Chiunque
circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei
dispositivi ivi prescritti manchi o non
sia conforme
alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da
Euro 68,25 a Euro 275,10.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 44
Art.
73. - Veicoli su rotaia in sede promiscua.
1. I veicoli
su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi
di illuminazione e di segnalazione
visiva e
acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di
dispositivi tali da consentire al
conducente
l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del
conducente, in avanti e lateralmente, deve
essere tale
da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le
caratteristiche e le modalità di installazione dei
dispositivi
di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del
conducente.
3. Chiunque
circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei
dispositivi previsti dal presente
articolo o
nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità,
non sia conforme per caratteristiche o
modalità di
installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
Art.
74. - Dati di identificazione.
1. I
ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono
avere per costruzione:
a) una
targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero
di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura
portante o equivalente, riprodotto
in modo tale
da non poter essere cancellato o alterato.
2. La
targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti
visibili, su una parte del veicolo che
normalmente
non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo
stesso.
3. Nel caso
in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia
contraffatto, alterato, manchi o sia
illeggibile,
deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., un numero distintivo,
preceduto e
seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel
regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le
indicazioni che devono contenere le
targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalità di applicazione del
numero di
ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora
le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche
sono quelle
contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli
interessati di chiedere, per l'omologazione,
l'applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle
raccomandazioni emanate
dall'Ufficio
Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal
Ministro dei trasporti e della
navigazione.
6. Chiunque
contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la
targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione
del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 2.168,25 a Euro 8.676,15
Art.
75. - ccertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
1. I
ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per
essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento
dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche
costruttive
e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori
costituiti da un normale velocipede e da un
motore
ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo
motore.
2.
L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici della Direzione generale
della
M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione. Con lo stesso decreto è
indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
accertamento.
3. I veicoli
indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie,
sono soggetti all'omologazione del
tipo; questa
ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalità
stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso
decreto è indicata la documentazione che
l'interessato
deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli
di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone di cui all'art. 85 o a
servizio di
piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di
cui all'articolo 87, sono soggetti
all'accertamento
di cui al comma 2.
5. Fatti
salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata
da uno Stato estero, può essere
riconosciuta
in Italia a condizione di reciprocità.
6.
L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il
successivo accertamento sul veicolo carrozzato
ha luogo con
le modalità previste nel comma 2.
7. Sono
fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art.
76. - Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di
conformità.
1. L'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole
all'accertamento di cui all'art. 75,
comma 2,
rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla
richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del
veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore.
Quando si
tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità Europee
che, a termine dell'art. 75, comma
4, sono
soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il
certificato di origine è sostituito dalla
dichiarazione
di conformità di cui al comma 6.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 45
3. Il
rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti
qualora emergano elementi che facciano
presumere
che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel
regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di
approvazione e del certificato di origine.
5. La
Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento
sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3,
rilascia al
costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la
descrizione degli elementi che
caratterizzano
il veicolo.
6. Per
ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore
rilascia all'acquirente la dichiarazione di
conformità.
Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti
per i veicoli di tipo omologato in
Italia in
base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il
costruttore
assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve
tenere una registrazione progressiva
delle
dichiarazioni di conformità rilasciate.
7. Nel caso
di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha
costruito l'autotelaio, ogni costruttore
rilascia,
per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di
conformità,
o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione
in più fasi, le relative certificazioni
sono
costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative
per le suddette omologazioni sono stabilite
dal Ministro
dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto.
8. Chiunque
rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non
conformi al tipo omologato è
soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 687,75 a Euro
2.754,15.
Art.
77. - Controlli di conformità al tipo omologato.
1. Il
Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento,
all'accertamento della conformità al tipo
omologato
dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata
rilasciata la relativa dichiarazione di
conformità.
Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e
dei dispositivi o di revocare
l'omologazione
stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformità al tipo
omologato.
2. Con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità
per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi
oneri sono a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Chiunque
produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è
soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro
2.754,15.
4. Sono
fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art.
78. - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di
circolazione.
1. I veicoli
a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i
competenti uffici della Direzione
generale
della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai
dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito
o modificato il telaio. Entro sessanta
giorni
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. ne danno comunicazione ai
competenti
uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel
regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché
i dispositivi di equipaggiamento che
possono
essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono
stabilite,
altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.
3. Chiunque
circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle
caratteristiche indicate nel certificato di
omologazione
o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato
e che non risulti abbia
sostenuto,
con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un
veicolo al quale sia stato sostituito il telaio
in tutto o
in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
4. Le
violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le
norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
79. - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli
a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in
condizioni di massima efficienza,
comunque
tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro
i limiti di cui al comma 2.
2. Nel
regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di
equipaggiamento
cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i
pneumatici e i sistemi equivalenti,
la
frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la
limitazione della rumorosità e delle emissioni
inquinanti.
3. Qualora
le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche
sono quelle
contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque
circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche
costruttive e funzionali prescritte, ovvero
circola con
i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati,
è soggetto alla sanzione
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 46
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. La
misura della sanzione è da Euro 1.000 a
Euro
10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli
9-bis e 9-ter.
Art.
80. - Revisioni.
1. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i
criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione
della
revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in
essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli
stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai
limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici
provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli
elementi su cui deve essere effettuato il
controllo
tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che
hanno rilevanza ai fini della sicurezza
stessa.
2. Le
prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono
mantenute in armonia con quelle
contenute
nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore.
3. Per le
autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale
di massa complessiva a pieno carico non
superiore a
3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere
disposta entro quattro anni dalla data di
prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche
decorrenze previste dalle direttive
comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i
veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove
compreso quello del conducente, per gli
autoveicoli
destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi
di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze,
per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e
per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che
siano stati già sottoposti nell'anno
in corso a
visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in
qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti
contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono
emanati
sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso
di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito
gravi danni in conseguenza dei quali
possono
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, commi
1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. per la
adozione del
provvedimento di revisione singola.
8. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione
a particolari e contingenti situazioni operative
degli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini
previsti per le revisioni periodiche dei
veicoli a
motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente,
ovvero con massa complessiva a
pieno carico
fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare
in concessione quinquennale le
suddette
revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel
campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività
di commercio di veicoli, esercitino
altresì, con
carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro
delle
imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette
revisioni
possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società
consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente
costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da
garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le
imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei
al corretto
esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati
nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento.
Tali
requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione
definisce
con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni
effettuate dalle imprese di cui al
comma 8.
10. Il
Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di
cui al comma
8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sulle
officine
delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui
all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1°
dicembre
1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso
di laurea ad indirizzo tecnico ed
inquadrato
in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche
della ex carriera direttiva tecnica,
individuati
nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere
versati in conto corrente postale ed
affluire
alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei
trasporti, la cui denominazione viene
conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso
in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in
possesso delle necessarie attrezzature,
oppure che
le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di
revisione
sono revocate.
12. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del tesoro, stabilisce le
tariffe per
le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e
dalle imprese di cui al comma 8,
nonché
quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a
campione effettuati dal Ministero dei trasporti -
Direzione
generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 47
13. Le
imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno
stabilite con disposizioni del Ministro dei
trasporti e
della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale competente della
Direzione generale della M.C.T.C. la carta
di
circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione
delle operazioni di controllo eseguite e degli
interventi
prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da
parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione
sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta
giorni dal ricevimento della carta
stessa.
Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione
presso gli uffici della Direzione generale
della
M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla
all'utente. Fino alla avvenuta annotazione
sulla carta
di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione
sostituisce a tutti gli effetti la carta di
circolazione.
14. Chiunque
circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è
soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di
revisione
omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle
disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si
circoli con
un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da
tali violazioni discende la sanzione
amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
15. Le
imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da
parte dei competenti uffici provinciali della
Direzione
generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità
stabiliti dal Ministro dei trasporti e della
navigazione
ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 343,35
a Euro
1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre
violazioni, l'ufficio provinciale della
Direzione
generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16.
L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la
cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque
produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Da tale violazione discende la
sanzione amministrativa accessoria
del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.
81. - Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C.
1. Gli
accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a
motore e di quelli da essi trainati sono effettuati
da
dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della
VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o
dirigenti,
muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di
perito industriale, perito nautico,
geometra o
maturità scientifica.
2. I
dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito
nautico, geometra o maturità scientifica,
vengono abilitati
all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di
qualificazione con esame finale,
secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Il
regolamento determina i profili professionali che danno titolo
all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi
precedenti.
4. Con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono fissate le norme
e le modalità di effettuazione del corso
di
qualificazione previsto dal comma 2.
SEZIONE II –
DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
Art.
82. - Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per
destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle
caratteristiche tecniche.
2. Per uso
del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli
possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha
l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo,
nell'interesse di persone diverse dall'intestatario
della carta
di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di
terzi comprende:
a) locazione
senza conducente;
b) servizio
di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di
persone;
c) servizio
di linea per trasporto di persone;
d) servizio
di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio
di linea per trasporto di cose;
f) servizio
di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa
autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli
autocarri possono essere utilizzati, in via
eccezionale
e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in
base al nulla osta del prefetto. Analoga
autorizzazione
viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli
autobus destinati a servizio di
noleggio con
conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo
direttive emanate dal Ministero dei
trasporti
con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel
regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in
relazione alle destinazioni o agli usi cui può
essere
adibito.
8. Ferme
restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per
una destinazione o per un uso diversi da
quelli
indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 68,25
a Euro
275,10.
9. Chiunque,
senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone
un veicolo destinato al trasporto di
cose è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35
a Euro 1.376,55.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 48
10. Dalla
violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di
circolazione
da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In
caso di recidiva la sospensione è da
sei a dodici
mesi.
Art.
83. - Uso proprio.
1. Per gli
autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico
di persone ugualmente adibiti a uso
proprio, la
carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici,
imprenditori, collettività, per il soddisfacimento
di necessità
strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento
effettuato dalla Direzione generale della
M.C.T.C.
sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero
dei trasporti e della navigazione con
decreti
ministeriali.
2. La carta
di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in
conto proprio è rilasciata sulla base della
licenza per
l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno
essere annotati gli estremi della licenza
per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge
6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni.
Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una
massa complessiva a pieno carico
non
superiore a 6 t.
3. Per gli
altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di
cose in conto proprio restano salve le
disposizioni
stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque
adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo
prescritto oppure violi le condizioni o i
limiti
stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro
137,55 a
Euro 550,20
5. La
violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione
della carta di circolazione per un periodo
da due a
otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque
adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo
prescritto o viola le prescrizioni o i limiti
contenuti
nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art. 46, primo e secondo
comma, della legge 6 giugno 1974, n.
298
Art.
84. - Locazione senza conducente.
1. Agli
effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza
conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo,
si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest'ultimo, il veicolo stesso.
2.È ammessa,
nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra
Stati membri delle Comunità Europee,
l'utilizzazione
di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati
locati senza conducente, dei quali
risulti
locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità Europee,
a condizione che i suddetti veicoli
risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello
Stato membro.
3. L'impresa
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e
titolare di autorizzazioni può utilizzare
autocarri,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione,
acquisiti in disponibilità mediante
contratto di
locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori e titolare di
autorizzazioni.
4. Possono,
inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli
ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia
superiore a
6 t;
b) i
veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati
al trasporto di persone, nonché i veicoli
per il
trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e
sportive.
5. La carta
di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta
licenza.
6. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con
il Ministro dell'interno, è autorizzato a
stabilire
eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di
circolazione.
7. Chiunque
adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è
soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55 se trattasi di
autoveicoli o rimorchi ovvero da
Euro 33,60 a
Euro 137,55 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla
suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione per
un periodo
da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
85. - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
1. Il
servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono
essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone:
- le
motocarrozzette;
- le
autovetture;
- gli
autobus;
- i
motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici
di persone;
- i veicoli
a trazione animale.
3. La carta
di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale
d'esercizio.
4. Chiunque
adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero,
pur essendo munito di
autorizzazione,
guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza
ottemperare alle norme in
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 49
vigore,
ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 137,55 a Euro 550,20 e, se si tratta di autobus, da Euro 343,35 a Euro
1.376,55. La violazione medesima
importa la
sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis.
Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al
comma 2 senza ottemperare alle
norme
in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento
di una somma da Euro 70 a Euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del
ritiro
della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
86. - Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
1. Il
servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano il settore.
2.
Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’art. 8 della legge 15
gennaio 1992, n. 21 adibisce un veicolo a
servizio
di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
Euro
1.500 a Euro 6.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo e
della
sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo
VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte,
all’ultima
di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse
sanzioni si applicano a coloro ai
quali è
stata sospesa o revocata la licenza.
3.
Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle
condizioni
di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 70 a
Euro
280.
Art.
87. - Servizio di linea per trasporto di persone.
1. Agli
effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di
linea quando l'esercente, comunque remunerato,
effettua corse
per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta
indifferenziata al pubblico, anche se
questo sia
costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono
essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli
autosnodati, gli autoarticolati, gli
autotreni, i
filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale
trasporto.
3. La carta
di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso
dalle autorità competenti ad accordare le
relative
concessioni.
4. I
suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le
quali l'intestatario della carta di circolazione ha
ottenuto il
titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il
concedente la linea può autorizzare l'utilizzo
di veicoli
destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non
sia pregiudicata la regolarità del servizio.
A tal fine
la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato
dall'autorità concedente, in cui sono
indicate le
linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere
utilizzati.
5. I
proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto
di persone possono locare temporaneamente e
in via
eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei trasporti,
ad altri esercenti di servizi di linea per
trasporto
persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive
autorità competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque
utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega
un veicolo su linee diverse da
quelle per
le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 343,35 a
Euro
1.376,55.
7. La
violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione
della carta di circolazione da due a otto
mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
88. - Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli
effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di
trasporto di cose per conto terzi quando
l'imprenditore
si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati
dal mittente.
2. La carta
di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per
effettuare il servizio ed è accompagnata
dall'apposito
documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che
costituisce parte integrante della carta
di
circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si
applicano agli autoveicoli aventi una massa
complessiva
a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque
adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o
viola le prescrizioni e i limiti indicati
nell'autorizzazione
o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni previste dall'articolo
46, primo e secondo comma,
della legge
6 giugno 1974, n. 298
Art.
89. - Servizio di linea per trasporto di cose.
1. Il
servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche
che regolano la materia.
Art.
90. - Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1. Il
servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle
norme specifiche di settore; la carta di
circolazione
è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il
servizio.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 50
2. Chiunque
utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli
non adibiti a tale uso è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
Art.
91. - Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di
veicoli con patto di riservato
dominio.
1. I
motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono
immatricolati a nome del locatore, ma con
specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della
data di scadenza del relativo contratto. In
tale
ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il
locatario intende adibire il veicolo e a condizione
che lo
stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti
dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime
ipotesi, si
considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le
indicazioni di cui sopra sono riportate nella
iscrizione
al P.R.A.
2. Ai fini
del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei
veicoli, il locatario è responsabile in
solido con
il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3.
Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è
immatricolato al nome dell'acquirente, ma con
specifica
indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di
pagamento dell'ultima rata. Le stesse
indicazioni
sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini
delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria e all'acquirente con patto di
riservato
dominio l'art. 196, comma 1.
Art.
92. - Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1. Quando
per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il
certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno
degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici
che ne hanno curato il rilascio per
esigenze
inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire,
previo accertamento degli adempimenti
prescritti,
un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per
la durata massima di sessanta giorni.
2. La
ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi dell'art. 7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264,
sostituisce
l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data
di rilascio, che deve corrispondere allo
stesso
giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o
società. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato,
entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.
3. Chiunque
abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
343,35 a
Euro 1.376,55. Alla contestazione di tre violazioni nel- l'arco di un triennio
consegue la revoca dell'autorizzazione
di cui
all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel
rilascio della ricevuta è punita con la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
4. Alla
violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 68,25 a
Euro 275,10.
SEZIONE III – DOCUMENTI
DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Art.
93. - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi.
1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di
una carta di circolazione e immatricolati
presso la
Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e
rilascia la carta di circolazione
intestandola
a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le
generalità dell'usufruttuario o del
locatario
con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta
di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i
requisiti per il servizio o il trasporto, ove
richiesti
dalle disposizioni di legge.
4. Il
Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la
documentazione occorrente per l'immatricolazione,
il contenuto
della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
annotazioni eventualmente necessarie per
consentirne
il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi
previsti dal comma 5, dà immediata
comunicazione
delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. ai sensi della legge 9
luglio 1990,
n. 187.
5. Per i
veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è
previsto il certificato di proprietà, rilasciato
dallo stesso
ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura
dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di
circolazione. Della consegna è data
comunicazione
dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. I tempi e le
modalità di tale comunicazione
sono
definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A.
rilascia ricevuta.
6. Per gli
autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una
speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale
documento è rilasciato alle
macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104,
comma 8.
7. Chiunque
circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di
circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Alla medesima
sanzione è sottoposto
separatamente
il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di
acquisto o l'acquirente con patto di
riservato
dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le
norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 51
8. Chiunque
circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non
siano indicate, ove prescritto, nella
carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 68,25 a Euro 275,10.
9. Chiunque
non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato
di proprietà è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 La carta di circolazione
è ritirata da chi accerta la
violazione;
è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
10. Le norme
suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138,
comma 1, ed a quelli degli enti e corpi
equiparati
ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni
dell'art. 138.
11. I
veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale
indicati nell'art. 11 vanno immatricolati
dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i
servizi di
polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata,
dall'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. che
ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere,
oltre i dati di cui al comma 4,
l'indicazione
che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel
regolamento sono stabilite le
caratteristiche
di tali veicoli.
12. Al fine
di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in
aderenza
agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti
amministrativi previsti dal presente articolo e
dall'art. 94
devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. e del Pubblico
Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili.
La determinazione delle modalità di
interscambio
dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati
e tra essi e il cittadino è disciplinata dal
regolamento.
Art.
94. - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di
residenza
dell'intestatario.
1. In caso
di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel
caso di costituzione dell'usufrutto o di
stipulazione
di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su
richiesta avanzata dall'acquirente entro
sessanta
giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o
giudizialmente accertata, provvede alla
trascrizione
di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al
rilascio del nuovo certificato di
proprietà.
2. L'ufficio
della Direzione generale della MCTC, su richiesta avanzata dall'acquirente
entro il termine di cui al comma 1,
provvede al
rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei
mutamenti di cui al medesimo
comma.
Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non
osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 576,45 a Euro 2.884,35
4. Chiunque
circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine
stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o
il rinnovo
della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da
Euro 287,70 a Euro 1.441,65.
5. La carta
di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste
dal comma 4 ed è inviata all'ufficio
della
Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
6. Per gli
atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
posti in essere fino alla data di entrata in
vigore della
presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione
di sanzioni, alle
necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini
dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative
soprattasse e accessori derivanti dalla
titolarità
di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di
sopravvenuta cessazione dei relativi diritti,
è
sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la
inesistenza del presupposto giuridico per
l'applicazione
della tassa.
8. In tutti
i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente
obbligo fiscale , gli uffici di cui al comma
1 procedono
all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse,
soprattasse e accessori
Art.
95. - Carta provvisoria di circolazione,duplicato ed estratto della carta di
circolazione.
1. Qualora
il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al
rilascio della targa, l'ufficio della
Direzione
generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la
carta provvisoria di circolazione
della
validità massima di novanta giorni.
1-bis.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale,
stabilisce il procedimento per il
rilascio,
attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di
circolazione, con l’obiettivo della
massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n.
264
2. Abrogato
(1)
3. Abrogato
(1)
4. Abrogato
(1)
5. Abrogato
(1)
6. Chiunque circola
con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di
circolazione è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Dalla
violazione consegue la sanzione
amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di
circolazione, secondo le norme
di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 52
7. Chiunque
circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
(1) Commi
abrogati, con decorrenza 13 maggio 2000 dal DPR 9 marzo 2000 n. 105, in G.U. 28
aprile 2000, il quale all'art. 2
così
stabilisce:
Art. 2. -
Procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione
1. In caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, entro
quarantotto ore dalla constatazione,
l'intestatario
deve farne denuncia, compilando, altresì, apposito modulo, agli organi di
polizia i quali rilasciano,
contestualmente,
un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni. Dal
momento del rilascio del
suddetto
permesso provvisorio la carta di circolazione identificata nella denuncia non è
più valida.
2. Entro
sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia
di cui al comma 1 ne danno
comunicazione
all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione
trasmettendo il modulo di cui al
comma 1
secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'ufficio
centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a:
a)
registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 nell'archivio
nazionale dei veicoli;
b) dare
comunicazione per via telematica al Ministero dell'interno dell'avvenuta
registrazione;
c)
predisporre il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta o
distrutta;
d)
trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del
proprietario o dell'usufruttuario o del
locatario
del veicolo cui si riferisce, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di
validità del permesso provvisorio di
circolazione
di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga, entro il termine stabilito,
al domicilio dell'interessato la
validità del
permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del
duplicato.
4. Qualora,
nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia,
facciano presente che è impossibile
estrarre il
duplicato della carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli, al
rilascio del duplicato provvedono, entro
trenta
giorni dalla data di presentazione da parte dell'intestatario di apposita
domanda, gli uffici provinciali della
motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata
l'attestazione di resa denuncia agli
organi di
polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di
circolazione della validità di novanta giorni.
5. Nel caso
in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili
i dati in essa contenuti, al rilascio del
duplicato
provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione,
entro trenta
giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte
dell'intestatario.
6. Nei
confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di circolazione
trova applicazione l'articolo 95, comma 6, del
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art.
96. - Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.
1. Ferme
restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse
automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il
mancato
pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al
proprietario del veicolo la richiesta dei motivi
dell'inadempimento
e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data
di tale notifica, chiede la
cancellazione
d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al
competente ufficio della Direzione
generale
della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di
circolazione tramite gli organi di polizia, con le
modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Avverso
il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al
Ministro delle finanze.
Art.
97. (*) - Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.
1. I
ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un
certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e
costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione
generale
della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del
certificato di approvazione di cui all'art.
76;
b) un
contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario
responsabile della circolazione.
2. La
fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate
allo Stato.
3. Il
trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di
identificazione, qualora non risulti già registrato
nell'archivio
integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.,
deve essere comunicato,
unitamente
alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un
ufficio provinciale della M.C.T.C., il
quale
registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.
4. Nel
regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base
di criteri di economicità e di
procedimenti
al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di
identificazione, le modalità per la sua
applicazione
e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonché
le procedure per i passaggi di
proprietà.
5. Chiunque
fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una
velocità superiore a quella
prevista
dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 68,25 a Euro 275,10. Alla
stessa
sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne
la velocità oltre i limiti previsti dall'art.
52.
6. Chiunque
circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o
prescrizioni indicate nell'art. 52 o
nel
certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a
quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 53
7. Chiunque
circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato
di idoneità tecnica è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
8. Chiunque
circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è
soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
9. Chiunque
abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero
circola con un
ciclomotore
con contrassegno contraffatto o alterato è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
Euro
1.626,45 a Euro 6.506,85.
10. Chiunque
circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui
dati non siano chiaramente
visibili è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95
a Euro 81.90.
11. Chiunque
circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non
permetta di risalire
all'intestatario
responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
68,25 a Euro
275,10. Alla stessa sanzione è oggetto l'intestatario del contrassegno.
12. Chiunque
omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è
soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
13. In caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione
si applicano al suo intestatario le
norme e le
sanzioni previste dall'art. 102.
14. Alle
violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore,
secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal
comma 8 consegue la sanzione
amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del
contrassegno, secondo le norme di cui
al capo I,
sezione II, del titolo VI. Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle
ipotesi di circolazione con un
ciclomotore
con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo
per un
periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del
veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
(*)
N.B. Le disposizioni di questo articolo saranno valide fino al 30 giugno 2004,
mentre entreranno in vigore dal 1°
luglio
2004 quelle di seguito indicate:
Art.
97. - Circolazione dei ciclomotori.
1. I
ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un
certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi
del veicolo, nonché quelli della targa e
dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n.
264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a seguito
di
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226;
b) una
targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa
è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la
vendita delle targhe sono riservate allo
Stato, che
può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. Ciascun
ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226, da una scheda
elettronica,
contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati
costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli
di cui, nel
tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione
della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione.
I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema
informatico del Dipartimento per i trasporti
terrestri a
fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le
procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di
circolazione e per la produzione delle targhe
sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo criteri di economicità e di
massima
semplificazione.
5. Chiunque
fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una
velocità superiore a quella
prevista
dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 68,25 a Euro 275,10. Alla
stessa
sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne
la velocità oltre i limiti previsti
dall'art.
52.
6. Chiunque
circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o
prescrizioni indicate nell'art. 52 o
nel certificato
di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista
dallo stesso art. 52, è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
7. Chiunque
circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato
di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro
cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque
circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque
circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da
euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette
10. Chiunque
circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente
visibili è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
11. Chiunque
fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal
regolamento, ovvero circola con un
ciclomotore
munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove
a euro seimilacentonovantasette.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 54
12. Chiunque
circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto l'aggiornamento
del certificato di circolazione per
trasferimento
della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.
Alla
medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della
circolazione. Il certificato di circolazione e'
ritirato
immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti
terrestri,
che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse.
13.
L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
certificato di circolazione o della targa non
provvede,
entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima
sanzione è soggetto chi non
provvede a
chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla
suddetta denuncia.
14. Alle
violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del
ciclomotore,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti
dai commi 5 e 6, si procede alla
distruzione
del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale
di polizia stradale che ha accertato la
violazione,
di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo
ripristino delle caratteristiche
costruttive,
per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale
risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità
della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo
amministrativo
del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della
confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI
Art.
98. - Circolazione di prova.(1)
1. Abrogato
(2)
2. Abrogato
(2)
3. Chiunque
adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 68,25 ad Euro 275,10. La stessa sanzione si applica se il
veicolo circola senza che su di
esso sia
presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita
delega.
4. Se le
violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da
Euro 137,55
ad Euro 550,20; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del
veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) La
materia è ora regolata dal DPR 474/2001, che si riporta di seguito.
(2) Commi
abrogati dal citato DPR 474/2001
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 novembre
2001, n.474
Regolamento
di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di
prova dei veicoli.
(in G.U. 30
gennaio 2002)
Art. 1. -
Autorizzazione alla circolazione di prova
1. L'obbligo
di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, i
veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche,
sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti,
anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti
soggetti, se autorizzati alla
circolazione
di prova ai sensi del presente articolo:
a) le
fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di
vendita, i
commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che
esercitano attività di trasferimento su strada
di veicoli
non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non
superiori a 100 chilometri, nonché gli
istituti
universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono
sperimentazioni su veicoli;
b) le
fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le
fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a
motore e di rimorchi, qualora
l'applicazione
di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta
di circolazione ai sensi
dell'articolo
236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, i loro
rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di
veicoli allestiti con tali
sistemi o
dispositivi di equipaggiamento;
d) gli
esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio
conto.
2.
L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e ha validità
annuale.
3. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo
dell'autorizzazione.
4.
L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per
volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è
presente il
titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita
delega ovvero un soggetto in
rapporto di
collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale
rapporto sia attestato da idonea
documentazione
e il collaboratore sia munito di delega.
5. A
chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 98,
commi 3 e 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2. -
Targhe di prova
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 55
1. Il
veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo
1, munito dell'autorizzazione, espone
posteriormente
una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa
autorizzazione, recante una sequenza di
caratteri
alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli
autotreni o autoarticolati, la targa è
applicata
posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 100,
comma 13,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza oneri per lo
Stato, la produzione e la distribuzione delle
targhe di
prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto
1991, n.
264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso
Ministero. Il Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la
produzione delle targhe di prova. È
consentito
un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.
3. La targa
è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera
"P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo
della targa
è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero. I
caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati
mediante
imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in
lamiera di alluminio dello spessore di
1,00 ± 0,05
millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
4. Le
dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli
previsti nella figura allegata al presente
regolamento.
Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
5. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia
e delle finanze, determina con decreto
l'importo
della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in
cui la targa
sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
Art. 3. -
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla
circolazione di prova e della targa
1. In caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il titolare
della stessa ne fa denuncia entro
quarantotto
ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano
ricevuta, e provvede alla distruzione
della
relativa targa.
2. Il
titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una
nuova autorizzazione.
3. In caso
di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione della
relativa targa, chiede il rilascio di una
nuova
autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.
4. In caso
di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2.
5. In caso
di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti
dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare.
Allo stesso
modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della
stessa.
6. Il
titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in
possesso dell'autorizzazione o della targa
smarrita o
sottratta, provvede alla sua distruzione.
Art. 4. -
Abrogazioni
Omissis. Le
modifiche sono già riportate nei testi
Art.
99. - Foglio di via.
1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di
accertamento e di controllo della idoneità
tecnica, per
recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte
dall'autorità militare, a mostre o
a fiere
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa
di circolazione, devono essere muniti di un
foglio di
via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il foglio
di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni
tecniche. La durata non può comunque
eccedere i
giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di
veicoli nuovi non ancora immatricolati,
l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla
fabbrica costruttrice uno speciale foglio di
via, senza
limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque
circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
4. Chiunque
circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di
via è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
5. Ove le
violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla
successiva la sanzione amministrativa è del
pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10 e ne consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca
del veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
100. - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi.
1. Gli
autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
2. I
motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati
di immatricolazione.
3. I
rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di
immatricolazione.
4. I
rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono
essere muniti posteriormente di una targa
ripetitrice
dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe
indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. Abrogato
7. Nel
regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di
immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma
restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della
carta di circolazione può chiedere, per
le targhe di
cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101,
comma 1, e con le modalità stabilite dal
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 56
Dipartimento
per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il
competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti
terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata
già utilizzata, immatricola il veicolo e
rilascia la
carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente
l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine
di trenta
giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e'
consentita la circolazione ai sensi dell'articolo
102, comma 3
9. Il
regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri
per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la
collocazione e le modalità di installazione;
c) le
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per
l'accettazione.
10. Sugli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o
sigle che possano creare equivoco nella
identificazione
del veicolo.
11. Chiunque
viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
da Euro 68,25 ad Euro 275,10.
12. Chiunque
circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con
la sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da 1.626,45 ad 6.506,85.
13. Chiunque
viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
Euro 19.95
ad Euro 81.90.
14. Chiunque
falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe
manomesse, falsificate o alterate è
punito ai
sensi del codice penale.
15. Dalle
violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della targa non
rispondente
ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo
del veicolo
o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. La
durata del
fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione
accessoria è applicata a seguito del ritiro
della targa.
Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
Art.
101. - Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.
1. La
produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi
rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro
dei
trasporti e della navigazione con proprio decreto, sentiti il Ministro del
tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il
prezzo di
vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di
maggiorazione da destinare
esclusivamente
alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione, con proprio decreto,
di concerto
con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi
derivanti dalla quota di
maggiorazione
al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla
Direzione generale della M.C.T.C. nella
misura
dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
2. Le targhe
sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. all'atto
dell'immatricolazione
dei veicoli.
3. Le targhe
del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti
all'ufficio della Direzione generale
della
M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro
novanta giorni dal rilascio del documento
stesso.
4. Nel caso
di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., su
apposita
segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia,
al ritiro delle targhe e della carta di
circolazione.
5. Chiunque
abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi è soggetto, se il fatto non
costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35
ad Euro 1.376,55.
6. La
violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle targhe, secondo le
norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
102. - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
1. In caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art.
100, l'intestatario della carta di
circolazione
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne
prendono formalmente atto e ne
rilasciano
ricevuta.
2. Trascorsi
quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione
anche di una sola delle targhe,
senza che
queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione
generale della M.C.T.C. una nuova
immatricolazione
del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
3. Durante
il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa
apposizione sullo stesso, a cura
dell'intestatario,
di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa
originaria; la posizione e la
dimensione
del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a
quelli della targa originaria.
4. I dati di
immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando
per deterioramento tali dati non
siano più
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere
all'ufficio competente della Direzione generale
della
M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate
nell'art. 93.
5. Nei casi
di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario
della carta di circolazione sulla base
della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del
veicolo.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 57
6.
L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe
di
immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non
provvede agli adempimenti di cui al comma 1,
ovvero
circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
7. Chiunque
circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
Art.
103. - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi.
1. La parte
interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o
l'avente titolo deve comunicare al
competente
ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non
avviati alla
demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso,
restituendo il certificato di proprietà, la carta
di
circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione
all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.
provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di
circolazione e delle targhe. Con il
regolamento
di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra
il P.R.A. e la Direzione generale
della
M.C.T.C..
2. Le targhe
ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli
organi di polizia, che ne curano la
consegna
agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla
rimozione del veicolo dalla circolazione, ai
sensi
dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo
stesso non sia stato reclamato dall'intestatario
dei
documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi
dello stesso articolo. L'ufficio competente del
P.R.A. è
tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
Euro 137,55
a Euro 550,20.
La materia è
ora regolata dall'art. 46 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato
dall'art. 6 del D.lgs. 8 novembre 1997,
n. 389, il
quale dispone:
ART. 46 -
Veicoli a motore.
1. Il
proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione
dello stesso deve consegnarlo ad un centro di
raccolta per
la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione, autorizzato ai sensi degli
articoli 27
e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da
parti di veicoli a motore.
2. Il
proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì
consegnarlo ai concessionari o alle succursali
delle case
costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora
intenda cedere il predetto veicolo per
acquistarne
un altro.
3. I veicoli
a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli
acquisiti per occupazione ai sensi
degli
articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta
di cui al comma 1 nei casi e con le procedure
determinate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I centri
di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario
del veicolo consegnato per la
demolizione
un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le
generalità
del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché
l'assunzione da parte del gestore del centro
stesso
ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a
provvedere direttamente alle pratiche di
cancellazione
dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).
5. Dal 30
giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei
veicoli e dei rimorchi avviati a
demolizione
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della
succursale
senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A
tal fine, entro sessanta giorni dalla
consegna del
veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di
raccolta, il concessionario o il titolare
della
succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la
demolizione del veicolo e consegnare il
certificato
di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del
PRA che provvede ai sensi e per gli
effetti
dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
6. Il
possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo
dalla responsabilità civile, penale e
amministrativa
connessa con la proprietà dello stesso.
6-bis. I
gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali
delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non
possono
alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare
allo smontaggio ed alla successiva
riduzione in
rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli
estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei
documenti agli uffici competenti devono
essere
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi
secondo le norme del regolamento di cui al
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quater.
Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i responsabili
dei centri di raccolta o altri luoghi di
custodia di
veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nel caso di demolizione del
veicolo ai
sensi dell'art. 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
7. E'
consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione
dei veicoli a motore ad esclusione di quelle
che abbiano
attinenza con la sicurezza dei veicoli.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 58
8. Le parti
di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti
alle imprese esercenti attività di
autoriparazione,
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola
previste
dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9.
L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle
imprese esercenti attività di autoriparazione deve
risultare dalle
fatture rilasciate al cliente.
10. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme
tecniche relative alle
caratteristiche
degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e
all'individuazione delle parti di ricambio
attinenti la
sicurezza di cui al comma 8.
Capo IV – CIRCOLAZIONE
SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE
OPERATRICI
Art.
104. - Sagome e masse limite delle macchine agricole.
1. Alle
macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si
applicano per la sagoma limite le norme
stabilite
dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo
quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico
delle macchine agricole su ruote non
può eccedere
5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le
macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali
che il carico unitario medio trasmesso
dall'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di
veicoli a tre o più assi, la distanza fra
due assi
contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non
possono superare rispettivamente 6
t, 14 t e 20
t.
4. La massa
massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi
contigui a distanza inferiore a 1,20 m
non può
superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque
sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa
trasmessa alla strada dall'asse di guida
in
condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina
stessa in ordine di marcia. Tale valore non
deve essere
inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al
13% per le macchine agricole
semicingolate.
6. La massa
complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le
trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o
semiportato devono rispondere alle seguenti
prescrizioni:
a) lo sbalzo
anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza
della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo
posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza
della trattrice non zavorrata;
c) la
lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo
della trattrice agricola, non deve
superare il
doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la
sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale
longitudinale della trattrice;
e) la massa
del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa
ammissibile accertata nel rispetto
delle norme
stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il
bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve
impedire, durante il trasporto, qualsiasi
oscillazione
degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia
equipaggiata con una o più ruote liberamente
orientabili
intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le
macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti
quelle previste nei commi dall'1 al 6 e
le trattrici
equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano
nei limiti stabiliti nel comma 7, sono
considerate
macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada,
dell'autorizzazione valida per un
anno e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade
statali e dalla regione di partenza per la
rimanente
rete stradale.
9. Nel
regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli
e
dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle
macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel
regolamento
saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su
strada.
10. Chiunque
circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse
fissate è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
11. Chiunque
circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle
norme sul bloccaggio degli attrezzi,
sui pannelli
e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare
le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
137,55 a Euro 550,20
12. Chiunque
circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. Il
viaggio potrà proseguire solo dopo la
esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta
a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle
violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa
accessoria prevista dai commi 24 e 25
dell'art.
10.
Art.
105. - Traino di macchine agricole.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 59
1. I
convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate
non possono superare la
lunghezza di
16,50 m.
2. Nel
limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo
rimorchio agricolo o non più di due macchine
operatrici
agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle
trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino
di macchine agricole rimorchiate sprovviste
di
dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo
traente.
4. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
137,55 a Euro 550,20
Art.
106. - Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine
agricole.
1. Le
macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in
modo che, ai fini della circolazione
stradale,
garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia
quando effettuano il traino, se previsto, sia,
infine,
quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve
essere garantito il bloccaggio
tridimensionale.
Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da
consentire un idoneo campo di
visibilità,
anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di
protezione del conducente e con
attrezzi
portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente
accessibile e confortevole ed i comandi
adeguatamente
agibili.
2. Le
macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse
quelle di cui al punto 3), devono essere
munite di:
a)
dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b)
dispositivi per la frenatura;
c)
dispositivo di sterzo;
d)
dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e)
dispositivo per la segnalazione acustica;
f)
dispositivo retrovisore;
g) ruote o
cingoli idonei per la marcia su strada;
h)
dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i)
dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici
trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le
macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto
3), devono essere munite, con riferimento
all'elencazione
del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono
inoltre essere munite dei dispositivi
di cui alla
lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere
sprovviste dei dispositivi di cui alla
lettera b).
4. Le
macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono
essere munite dei dispositivi di cui al
comma 2,
lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57,
comma 2, lettera b), punto 1), se di massa
complessiva
inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola
traente per macchine operatrici
trainate
prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera
b) del comma 2. Sulle macchine agricole
trainate,
esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera
a) siano amovibili.
5. Le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine
agricole e ai dispositivi di cui le stesse
devono
essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono
stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, fatte
salve le competenze del Ministro
dell'ambiente
in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono
essere stabilite caratteristiche,
numero e
modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le
macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere
alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi
di difesa
previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la
protezione dell'ambiente da ogni tipo di
inquinamento.
7. Qualora i
decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
del Consiglio o della Commissione
delle
Comunità Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; per l'omologazione si fa salva
la facoltà,
per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
o nelle
raccomandazioni emanate dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, accettati
dal
Ministero competente per la materia.
8. Con gli
stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di
unificazione attinenti alle disposizioni dei
commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6.
Art.
107. - Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1. Le
macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento
dei dati di identificazione, della potenza
del motore
quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche disposte a norma di legge. Il
regolamento
stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono
escluse dall'accertamento di cui sopra.
2.
L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte
degli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C.,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri per
le politiche
agricole e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente in materia di
emissioni
inquinanti e di rumore.
3. Per le
macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche,
prodotti in serie, l'accertamento viene
effettuato
su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti e
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 60
della
navigazione, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole
(C.I.M.A.), fatte salve le competenze del
Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli
accordi internazionali, l'omologazione
totale o
parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in
Italia a condizione di reciprocità.
Art.
108. - Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della
carta di circolazione delle macchine
agricole.
1. Per
essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste
dall'art. 107, comma 1, devono essere
munite di un
certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di
circolazione.
2. Il
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione,
ovvero il certificato di approvazione sono
rilasciati a
seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1,
sulla base di documentazione idonea a
stabilire
l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto
e le caratteristiche del certificato di
idoneità
tecnica e della carta di circolazione.
3. Per le
macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la
documentazione di origine è costituita dal certificato
di origine
dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto
alla costruzione del medesimo. Qualora
gli
accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti
staccate, deve essere inoltre esibita la
documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le
macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo
legale rappresentante rilascia
all'acquirente
una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei
trasporti e della navigazione,
attestante
che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato.
Di tale dichiarazione il costruttore
assume la
piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di
conformità, quando ne sia ammesso il rilascio,
ha anche
valore di certificato di origine.
5. Per le
macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione ovvero la carta di circolazione
vengono
rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori
accertamenti.
6. Chiunque
rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al
tipo omologato è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
7. Il
rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è
sospeso qualora emergano elementi che facciano
ritenere la
possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi
penali.
Art.
109. - Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.
1. Le
macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati
ai sensi dell'art. 74.
2. Il
Ministero dei trasporti e della navigazione ha facoltà di prelevare e di
sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti
di controllo
della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora
immatricolate e i relativi dispositivi destinati
al mercato
nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, emesso
di concerto
con i Ministri per le politiche agricole e del lavoro e della previdenza
sociale, fatte salve le competenze del
Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i
criteri e le modalità per gli accertamenti
e gli eventuali
prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.
3. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione
dell'efficacia dell'omologazione o alla
revoca
dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2
risulti il mancato rispetto della conformità
della serie
al tipo omologato.
4. Chiunque
produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai
tipi omologati è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
5. Chiunque
produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la
relativa dichiarazione di conformità
non munita
dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 33,60 a Euro 137,55.
Art.
110. - Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità
tecnica alla circolazione delle macchine
agricole).
1. Le
macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto
2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi
agricoli di
massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche
fissate dal regolamento, per circolare su
strada sono
soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione.
Quelle invece indicate nello stesso comma
2, lettera
a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107,
comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa
complessiva
non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, per circolare su strada sono
soggette al
rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta
di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono
rilasciati dall'ufficio provinciale
della
Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo
ufficio provvede alla immatricolazione delle
macchine
agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e
lettera b), punto 2), ad esclusione dei
rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, a nome
di colui che
dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa
che effettua lavorazioni
agromeccaniche
o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il
trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero
di residenza
ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni,
unitamente alla prescritta
documentazione
ed alla carta di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo
titolare e
dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative
variazioni sul certificato di circolazione
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 61
stessa.
Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà
consista in un atto unilaterale, lo stesso
ufficio
dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e
provvedere alla comunicazione al nuovo
titolare
secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4.
L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da
parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al
comma 2.
5. Il
regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di
circolazione e del certificato di idoneità tecnica,
nonché le
modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque
circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata
la carta di circolazione; ovvero il
certificato
di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro
137,55 a
Euro 550,20
7. Chiunque
circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni
contenute nella carta di circolazione
ovvero nel
certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 68,25
a Euro
275,10.
8. Chiunque
omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed
abitazione nel termine stabilito è
soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro
137,55. Dalla violazione consegue
la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del
certificato di idoneità tecnica alla
circolazione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
111. - Revisione delle macchine agricole in circolazione).
1. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole, può disporre, con decreto
ministeriale,
la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al
fine di
accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza
della circolazione, nonché lo stato di
efficienza.
2. Gli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla
persistenza dei requisiti di cui al comma 1,
possono
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.
3. Nel
regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni
di cui al presente articolo, nonché, ove
ricorrano, i
criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono
corrispondere le macchine agricole in
circolazione
e del loro stato di efficienza.
4. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emesso di concerto con
il Ministro per le politiche agricole, può
modificare
la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in
materia da disposizioni della
Comunità
economica Europea.
5. Alle
macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80,
comma 7.
6. Chiunque
circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla
revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Da tale violazione
discende la sanzione
amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità
tecnica, secondo le norme del capo
I, sezione
II, del titolo VI.
Art.
112. - Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in
circolazione e aggiornamento del documento
di
circolazione.
1. Le
macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art.
107 non devono presentare difformità rispetto
alle
caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di
idoneità tecnica alla circolazione, né
alterazioni
o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta
dell'interessato, sottopongono alla visita e prova
di accertamento
prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state
modificate una o più caratteristiche
oppure uno o
più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito
favorevole dell'accertamento i
predetti
uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle
macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di
circolazione si applicano le disposizioni
contenute
negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque
circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche
indicate nel comma 1, nonché con i
dispositivi,
prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10, salvo che il fatto costituisca reato. Da
tale violazione discende la
sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
113. - Targhe delle macchine agricole.
1. Le
macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e
2), per circolare su strada devono essere
munite
posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo
elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la
targa ripetitrice della macchina
agricola
traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di
quest'ultima.
3. I
rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t,
devono essere muniti di una speciale targa
contenente i
dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La
targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in
quanto applicabili. Per la produzione,
distribuzione
e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 62
5. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni
amministrative, comprese quelle accessorie,
stabilite
dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione stabilisce, con proprio decreto, le modalità
per l'applicazione di quanto
previsto al
comma 4.
Art.
114. - Circolazione su strada delle macchine operatrici.
1. Le
macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e
masse le norme stabilite negli articoli 61 e
62 e per le
norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite
dall'art. 106.
2. Le
macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso
gli uffici della Direzione generale
della
M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di
essere il proprietario del veicolo.
3. Le
macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109,
111 e 112.
Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa
eccedenti quelle previste dagli articoli
61 e 62 sono
considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme
previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le
macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di
una targa contenente i dati di
immatricolazione;
le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di
immatricolazione.
5. Le
modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli
riguardanti le modificazioni nella titolarità del
veicolo ed
il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti e
della
navigazione.
6. Le
modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni
amministrative, comprese quelle
accessorie,
previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole
Titolo IV - GUIDA DEI
VEICOLI E CONDUZIONE ANIMALI
Art.
115. - Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
1. Chi guida
veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e
aver compiuto:
a) anni
quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro,
da soma o da sella, ovvero armenti,
greggi o
altri raggruppamenti di animali;
b) anni
quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al
conducente;
c) anni
sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino
altre persone oltre al conducente;
macchine
agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso
stabiliti per i motoveicoli e che non
superino la
velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreché non trasportino altre
persone
oltre al conducente;
d) anni
diciotto per guidare:
1)
ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose; autoveicoli per uso
speciale,
con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla
lettera c), ovvero che trasportino
altre
persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2)
autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose la cui massa
complessiva
a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli
di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa
dei rimorchi o dei
semirimorchi,
superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente
ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni
ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il
conducente non sia munito del certificato
di
abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di
piazza o di noleggio con conducente; autobus,
autocarri,
autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti
ai servizi di emergenza.
2. Chi guida
veicoli a motore non può aver superato:
a) anni
sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva
a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni
sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale
limite può
essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente
consegua uno specifico
attestato
sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica
annuale, secondo le modalità stabilite nel
regolamento.
3. Chiunque
guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal
presente articolo è soggetto, salvo
quanto
disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro
275,10.
Qualora trattisi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20
4. Il minore
degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di
cilindrata superiore a 125 cc o che
trasporta
altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. La stessa sanzione si applica al
conducente di ciclomotore che
trasporti un
passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.
5. Chiunque,
avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne
consente la condotta a persone che non si
trovino
nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 63
da Euro
33,60 a Euro 137,55 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
19.95 a Euro
81.90 se si tratta di animali.
6. Le
violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a
motore, importano la sanzione accessoria
del fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
Sulla
materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del
Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti
di guida).
Art.
116. - Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e autoveicoli.
1. Non si
possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di
guida rilasciata dal competente
ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..
1-bis.
Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve
conseguire il certificato di idoneità
alla
guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, a seguito di specifico corso con
prova
finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
1-ter.
A decorrere dal 1° luglio 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di
idoneità per la guida di ciclomotori è
esteso
anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida
2. Per
sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare
apposita domanda al competente ufficio
provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti
fisici e psichici prescritti. Il Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti, con i decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il
duplicato,
attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei
certificati di idoneità alla guida e dei certificati
di
abilitazione professionale, con l’obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
medici di
cui all’articolo 119, dei comuni delle autoscuole di cui
all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991,
n.264.
3. La patente
di guida conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie
ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per
le rispettive categorie:
A -
Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B -
Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non
superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere,
escluso
quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero ovvero un rimorchio che
non ecceda
la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due
veicoli
superiore a 3,5 t;
C -
Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se
trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli
per la cui
guida è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus
ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del
conducente,
è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E -
Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D,
per ciascuna delle quali il conducente sia
abilitato,
quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna
delle precedenti categorie;
autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per
i quali è
richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il
conducente sia abilitato alla guida degli
autoveicoli
per i quali è richiesta la patente della categoria C.
4. I
rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I
mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono
ottenere la patente speciale delle categorie A, B,
C e D anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti
possono essere limitate alla guida di
veicoli di
particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui
all'art.
119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono
precisare quale protesi sia prescritta, ove
ricorra, e/o
quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i
veicoli in servizio di piazza o di
noleggio con
conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze,
nonché i veicoli adibiti al trasporto
di merci
pericolose.
Fanno
eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o
di noleggio con conducente per il trasporto di
persone, qualora
ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione
professionale ai conducenti muniti della
patente di
guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis
6. Possono
essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente
delle categorie C e D solo coloro che già
lo siano per
autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della
categoria B, rispettivamente da sei e da
dodici mesi
- non più applicabile -.
7. La
validità della patente può essere estesa dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.,
previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie
di veicoli diversi.
8. I
titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli,
quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con
conducente e
taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria C, di età
inferiore
agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), n. 3),
i titolari
di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente
di categoria D, per guidare autobus,
autotreni ed
autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio
con conducente o per trasporto di
scolari,
devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione
generale
della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di
esami stabiliti nel regolamento.
8-bis.
Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati
fisici che siano in possesso di patente
di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione
di taxi e di autovetture adibite a
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 64
noleggio,
con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base
alle indicazioni fornite dal
comitato
tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10.
9. Nei casi
previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida
di veicoli adibiti a determinati trasporti
professionali,
i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono
inoltre conseguire il relativo certificato di
abilitazione,
idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente
ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.
Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati
fisici.
10. Nel
regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa
internazionale, saranno stabiliti i tipi dei
certificati
professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi
d'esame per il loro conseguimento.
Nello stesso
regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di
falsificazione.
11.
L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il
cambiamento di abitazione nell'ambito dello
stesso comune,
viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C. che trasmette per
posta, alla
nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di
guida. A tal
fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., per via telematica
o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione
generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto
trasferimento
di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione
della variazione anagrafica. Gli
ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che
sia stata ad essi dimostrata,
previa
consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli
importi dovuti ai sensi della legge 1°
dicembre
1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza
che sia stato ad essi contestualmente
dichiarato
che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono
responsabili in solido dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli
aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono
frequentare appositi corsi organizzati
dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame
finale svolto da un funzionario esaminatore
del
Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni
statali e non statali di istruzione secondaria
possono
partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno della scuola,
nell’ambito dell’autonomia scolastica. Ai fini
dell’organizzazione
dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di
intese sottoscritte dalle province
e dai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite
convenzioni a titolo gratuito con comuni,
autoscuole,
istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate
alla circolazione stradale. I corsi
sono tenuti
prevalentemente da personale insegnate delle autoscuole. La prova finale dei
corsi organizzati in ambito
scolastico è
espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri e dall’operatore responsabile
della
gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei
corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al
Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono assegnati i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie
prevista
dall’articolo 208, comma 2 lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione,
dell’università
e della ricerca, stabilisce con proprio decreto, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative
prove, sulla base della normativa
comunitaria.
12.
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne
consenta la guida a persona che non abbia
conseguito
la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se
prescritto, è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
13. Chiunque
guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è
punito con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 2.168,25 a Euro 8.676,15; la stessa sanzione
si applica ai conducenti
che guidano
senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice.
13-bis.
(*) Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneità di cui al
comma 11-bis
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516
a Euro 2.065.
(*)
questo comma entra in vigore il 1° luglio 2004
14.
(abrogato da D.L. 9/2003).
15.
Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente
di guida ma non del certificato di
abilitazione
professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata dal competente ufficio della
Direzione
generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci
giorni successivi all'esame, alla
predisposizione
del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
137,55 a
Euro 550,20
16.
(Abrogato).
17. Le
violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per
giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle
violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi,
o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo.
Quando non è
possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si
applica la sanzione accessoria della
sospensione
della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici
mesi. Si osservano le norme di cui
al capo I,
sezione II, del titolo VI.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 65
Sulla
materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del
Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti
di guida.
Art.
117. - Limitazioni nella guida.
1. Al
titolare di patente italiana, per i "due" anni successivi alla data
del conseguimento della patente stessa e comunque
prima di
aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di
potenza superiore a 25 kW e/o di potenza
specifica,
riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i
primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito
il superamento della velocità di 100
km/h per le
autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
3. Nel
regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di
circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
Analogamente
sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in
vigore del presente codice.
4. Le
limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data
di superamento dell'esame di cui
all'articolo
121.
5. Il
titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento
della patente e comunque prima di aver
raggiunto
l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di
cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. La
violazione importa la sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi,
secondo le norme del capo I,
sezione II,
del titolo VI.
Vedi anche
d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE
concernente le patenti di guida),
art. 6,
comma 2.
Art.
118. - Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
1. Non si
possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per
autoveicoli, il certificato di abilitazione
professionale
nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato
di idoneità rilasciato dal competente
ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della azienda interessata.
2. La
categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione
professionale di cui devono essere muniti i
conducenti
di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i
corrispondenti autoveicoli.
3. Il
certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da
un periodo di esercitazioni nella
condotta di
un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già
autorizzato e sotto il controllo di un
funzionario
tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di
guidatore di filobus.
4. Nel
regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per
il conseguimento del suddetto
certificato
di idoneità.
5. I
candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono
ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo
che abbiano
ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio
competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di
idoneità alle funzioni di guidatore
di filobus,
che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma
2 e dal certificato di abilitazione
professionale,
qualora prescritto. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture
filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La
validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di
guida in possesso dell'interessato ai sensi del
comma 2.
Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio
competente provvede ad analoga
conferma per
anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene
confermata, il certificato di idoneità
deve essere
ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che
siano sottoposti a visita medica o ad
esame di
idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture
filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti
fisici o psichici prescritti o della idoneità.
9. Le
disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di
cui agli articoli 129 e 130 si applicano
anche ai
certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla
guida degli stessi.
10. Avverso
i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida
di filoveicoli è ammesso ricorso al
Ministro dei
trasporti e della navigazione.
11.
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne
consente la guida a persone che non siano
munite della
patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione
professionale, quando richiesto, o del certificato di
idoneità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55
a Euro 550,20
12. Chiunque
guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato
di abilitazione professionale,
quando
richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 137,55 a Euro 550,20
13.
Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del
certificato di idoneità è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
14. Alle
violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per sei mesi, secondo le
norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
119. - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di
cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto
da malattia
fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o
funzionale tale da impedire di condurre
con
sicurezza veicoli a motore.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 66
2.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel
comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità
sanitaria
locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato
può essere
effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto
sanitario ovvero da un medico
appartenente
al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle
Ferrovie dello Stato o da un
medico
militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale
dei sanitari della Polizia di Stato o da
un medico
del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore
medico del Ministero del lavoro e
della
previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabinetti medici.
2-bis.L'accertamento
dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete
per il conseguimento, la
revisione o
la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato
dai medici specialisti dell'unità
sanitaria
locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui è
subordinata
la conferma o la revisione della patente di guida.
3.
L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non
anteriore a tre mesi dalla presentazione della
domanda per
sostenere l'esame di guida.
4.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni
mediche locali costituite in ogni provincia presso
le unità
sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei
mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa
essere formulato in base ai soli
accertamenti
clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in
relazione alle particolari
esigenze;
b) di coloro
che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare
autocarri di massa complessiva,
a pieno
carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva, a
pieno
carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro
per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro
nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di
laboratorio faccia sorgere al medico
di cui al
comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei
soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma
delle patenti C, D, CE, DE e
sottocategorie.
In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista
diabetologo, sia ai fini degli
accertamenti
relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio
finale.
5. Avverso
il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta
giorni al Ministro dei trasporti e
della
navigazione. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita
presso il Ministero dei trasporti. Tale
commissione
esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli
organi sanitari periferici delle
Ferrovie
dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del
suddetto Ministero, di esprimere il
parere su
particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul
coordinamento e sull'indirizzo della attività
delle
commissioni mediche locali.
6. (*)
I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli
uffici del Dipartimento per i
trasporti
terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei
casi in cui sia accertato il
difetto
con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici
prescritti, sono atti definitivi.
(*) Le
disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° settembre 2003.
7.Per
esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a),
il Ministro dei trasporti e della navigazione si
avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della
riabilitazione.
8. Nel
regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i
requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le
modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la
composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al
comma 4, delle quali dovrà far parte
un medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti
di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un
ingegnere del ruolo della Direzione
generale
della M.C.T.C. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che
manifestano comportamenti o sintomi
associabili
a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la
presenza di un medico dei servizi per
lo
svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
sociale dei soggetti con problemi e
patologie
alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di
sua fiducia;
d) i tipi e
le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti
speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici
di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma
4, possono richiedere, qualora lo
ritengano
opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da
specifica valutazione psico-diagnostica
effettuata
da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo
professionale.
10. Con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro della sanità, è istituito un apposito
comitato
tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali
informazioni sul progresso tecnico-scientifico
che ha
riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati
fisici.
Art.
120. - Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
1. La
patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali
o per tendenza e a coloro che sono o sono
stati
sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 67
come
sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, così come successivamente
modificata e
integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle
persone condannate a pena detentiva,
non
inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa
agevolare la commissione di reati della stessa
natura.
2. A tal
fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
danno al prefetto immediata
comunicazione
del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento
informatico integrato già esistente tra i
sistemi
informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per
gli affari
del personale del Ministero dell'interno.
3. Avverso i
provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno
il quale decide, entro sessanta
giorni, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e della navigazione.
La Corte
costituzionale, con sentenza n. 354 del 21 ott. 1998, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 120, per
violazione
della legge delega n. 190/91, nella parte in cui consente la revoca della
patente anche nei confronti di chi ha subito
una misura
di sicurezza già esaurita
Art.
121. - Esame di idoneità.
1.
L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si
consegue superando una prova di verifica delle
capacità e
dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami
di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi
stabiliti con decreto del Ministro dei
trasporti e
della navigazione sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il
ricorso a sussidi audiovisivi,
questionari
d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami
per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e
per l'idoneità degli insegnanti e degli
istruttori
delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della
Direzione generale della M.C.T.C.
4. Nel
regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della
Direzione generale della M.C.T.C. che danno
titolo
all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono determinate le
norme e modalità di effettuazione dei corsi
di
qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma
4.
6. L'esame
di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa
se dotata di locali riconosciuti dal
competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso
centri di istruzione da questa formati e
legalmente
costituiti.
7. Le prove
d'esame sono pubbliche.
8. Le prove
d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data
del rilascio dell'autorizzazione
per
l'esercitazione di guida.
9. A partire
dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il
conseguimento di patente di
categoria A,
va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una
prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve
trascorrere almeno un mese.
11. Gli
esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il
quinto giorno precedente la data della
prova, entro
il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel
limite di detta validità è consentito
ripetere,
per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.
12.
Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il
competente ufficio provinciale della
Direzione
generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto
richiesta ai sensi dell'art. 116.
Sulla
materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del
Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti
di guida).
Art.
122. - Esercitazioni di guida.
1. A chi ha
fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per
l'estensione di validità della patente ad
altre
categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi
alla guida.
2.
L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle
categorie per le quali è stata richiesta la patente o
l'estensione
di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di
istruttore, persona di età non superiore a
sessantacinque
anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno
dieci anni, ovvero valida per la
categoria
superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del
veicolo, intervenendo tempestivamente ed
efficacemente
in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale
almeno per il freno di servizio e per
l'innesto a
frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli
aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A
non si applicano le norme di cui al
comma 2 ma
quelle di cui al comma 5.
4. Gli
autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di
appositi contrassegni recanti la lettera
alfabetica
"P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole
con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di
tali
contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le
esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al
conducente, altra persona in funzione di istruttore
sono
consentite in luoghi poco frequentati.
6.
L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque
guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in
funzione di istruttore, persona provvista
di patente
di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
343,35 a
Euro 1.376,55. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da
istruttore.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 68
8. Chiunque,
autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente
valida ai
sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 343,35 a Euro
1.376,55.
Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per tre mesi, secondo le
norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue
la sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
9. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
Euro 68,25 a
Euro 275,10.
Art.
123. - Autoscuole.
1. Le scuole
per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono
denominate autoscuole.
2. Le
autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte
delle province ed a vigilanza tecnica da
parte degli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I compiti
delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono svolti sulla base di
apposite
direttive emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, nel rispetto
dei princìpi legislativi ed in modo
uniforme per
la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle
autoscuole in relazione alla
popolazione,
all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.
4. Le
persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere
l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 2 deve
avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo
regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti
l'autorizzazione può essere rilasciata a
persona
delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto
previsto dal regolamento.
5.
L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di
buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacità
finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria o istruttore di
guida. Per
le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione
della capacità finanziaria che deve
essere
posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o,
nel caso di società od enti, alla persona da
questi
delegata.
6.
L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono
sottoposti a
misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dall'art. 120, comma 1.
7.
L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e
disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti
idonei dal
Ministero dei trasporti e della navigazione, che rilascia specifico attestato
di qualifica professionale. Qualora più
scuole
autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale
della
Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto
del Ministro dei trasporti e della
navigazione,
le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere
adeguatamente ridotte.
8.
L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a)
l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b il
titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che
non siano più ritenuti idonei dal
competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il
titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del
regolare
funzionamento dell'autoscuola.
9.
L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano
venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga
meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano
stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
10. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti: i
requisiti minimi di capacità finanziaria; i
requisiti di
idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti;
le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami,
nonché la durata dei corsi; i
programmi di
esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli
istruttori; i programmi di esame per il
conseguimento
della patente di guida.
11. Chiunque
gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 687,75 a Euro 2.754,15. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'immediata
chiusura
dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal
competente ufficio secondo le norme di cui al capo
I, sezione
II, del titolo VI.
12. Chiunque
insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle
autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed
autorizzato,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
137,55 a Euro 550,20
13. Nel regolamento
saranno stabilite le modalità per il rilascio della autorizzazione di cui al
comma 2. Con lo stesso
regolamento
saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non
economici, dell'attività di consulenza,
secondo la
legge 8 agosto 1991, n. 264.
Art.
124. - Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per
guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché
macchine operatrici, escluse quelle a vapore,
che
circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art.
116, comma 3, e precisamente:
a) della
categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma
1, lettera c);
b) della
categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine
operatrici;
c) della
categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 69
2. Con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i tipi e
le caratteristiche dei veicoli di cui al comma
1 che, eventualmente
adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti
speciali delle categorie A e B,
previste
dall'art. 116, comma 5.
3. Qualora
non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2
stabilisce i tipi e le caratteristiche
dei veicoli
di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque
guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente
è punito con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 2.168,25 a Euro 8.676,15. All'incauto
affidamento si applica la
disposizione
di cui all'articolo 116, comma 12.
4-bis. Alle
violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi
o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si
osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
Art.
125. - Validità della patente di guida.
1. Le
patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per
la guida dei veicoli per i quali è richiesta
la patente
della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente
delle categorie B e C.
1-bis. Le
patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di
cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non
superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida
dei veicoli per i quali è
richiesto il
certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116.
2. La
patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o
minorati fisici è valida soltanto per la guida
dei veicoli
aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque,
munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di
cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è
richiesta una patente di categoria diversa
da quella
della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
137,55 a
Euro 550,20
4. Parimenti
chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un
veicolo diverso da quello indicato e
specialmente
adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di
patente speciale delle categorie A e
B quale
mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso
o per la cui guida è prevista una
patente di
categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 68,25 a
Euro 275,10.
5. Dalle
violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
uno a sei
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
126. - Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Le
patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora
siano rilasciate o confermate a chi ha superato
il
cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il
settantesimo anno di età sono valide per
tre anni.
2. La
patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e
minorati fisici e quella della categoria C sono
valide per
cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente
della categoria D è valida per
cinque anni.
3. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, può stabilire
termini di validità più ridotti per determinate
categorie di
patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti,
all'età dei conducenti o ai loro requisiti
fisici e
psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla
sostituzione della patente.
4.
L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei
motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art.
116, comma 8
e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della
conferma di validità della
patente di
guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti
di coloro che abbiano superato i
sessantacinque
anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t,
autotreni e
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 20 t, e
macchine
operatrici.
4-bis. Per i
soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui
all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono
effettuati
ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.
5. La
validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della
Direzione generale della M.C.T.C., che
trasmette
per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da
apporre sulla medesima patente di guida. A
tal fine gli
uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti
a trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione
generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di
effettuazione della visita medica,
ogni
certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma
della
validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4,
nonché i competenti uffici del Ministero
dei
trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non
dimostrano,
previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto
corrente postale degli importi dovuti per
la conferma
di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la
visita è responsabile in solido dell'omesso
pagamento.
La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di
validità.
5-bis. Per i
cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un
periodo di almeno sei mesi, la validità
della
patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119,
commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico -
consolari
italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica
attestazione, previo accertamento dei requisiti
psichici e
fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani,
temporaneamente sostitutiva del
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 70
tagliando di
convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero;
riacquisita la residenza o la dimora in Italia,
il cittadino
dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.
6.
L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi
che siano venute a mancare le condizioni per
la conferma
della validità della patente, comunica al competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
l'esito
dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2,
e 130.
7. Chiunque
guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 137,55 a Euro 550,20. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della
patente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
126-bis - Patente a punti.
1. All'atto
del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale
punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce
decurtazioni, nella misura indicata nella tabella
allegata, a
seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle
norme per le quali è
prevista la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di
una tra le norme di comportamento
di cui al
titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo
ad ogni violazione deve risultare dal
verbale di
contestazione.
1-bis.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui
al comma 1 possono essere
decurtati
un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei casi in cui è prevista
la
sospensione o la revoca della patente
2. L'organo
da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita
di punteggio, ne dà notizia, entro
trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. La contestazione
si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i
procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i
termini per la proposizione dei
medesimi. Il
predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo
di polizia dell'avvenuto
pagamento
della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero
dalla conoscenza dell'esito dei
ricorsi
medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel
caso di
mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a
carico del proprietario del veicolo, salvo
che lo
stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di
polizia che procede, i dati personali e della
patente del
conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo
risulta una persona giuridica, il
suo legale
rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all'organo di polizia che
procede. Se
il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la
sanzione prevista dall'articolo 180, comma
8. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica.
3. Ogni
variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. Ciascun
conducente può
controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità
indicate dal Dipartimento per i
trasporti
terrestri.
4. Fatti
salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la
frequenza ai corsi di aggiornamento,
organizzati
dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal
Dipartimento per i trasporti terrestri,
consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,
C+E, D,
D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9
punti (*). A tale fine, l'attestato
di frequenza
al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per
l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
sono
stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le
modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il
caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il
periodo di due anni, di violazioni di
una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione del completo punteggio
iniziale, entro
il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti
punti, la mancanza, per il periodo di due
anni,
della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio, determina
l'attribuzione
di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla
perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128.
A tale fine,
l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio,
su comunicazione dell'anagrafe
nazionale
degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il
relativo provvedimento, notificato secondo
le procedure
di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della
patente non si sottoponga ai predetti
accertamenti
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente
di guida è sospesa a tempo
indeterminato,
con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Il provvedimento di
sospensione
è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, che provvedono al
ritiro ed
alla conservazione del documento.
(*) N.B.: la
Direzione Generale della D.T.T. in tal senso ha emesso una circolare
esplicativa, che di seguito si allega:
Direzione Generale
della Motorizzazione
e della Sicurezza del
Trasporto Terrestre
Circolare del
20/08/2003 PROT N MOT3/3021/M330
Oggetto: Recupero di nove
punti per la patente di guida, a seguito della frequenza di specifici corsi.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 71
A seguito
dall'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto legge 30
giugno 2003, n 151, sono
state diffuse alcune
interpretazioni, a mezzo organi di stampa, secondo le quali talune categorie di
conducenti, seppure professionali, sarebbero penalizzate per quanto attiene la
possibilità di recuperare 9 punti a seguito della frequenza di
specifici corsi In
particolare, la locuzione "unitamente" aggiunta in sede di
conversione all'art 7, lettera c), del decreto legge
citato darebbe luogo,
per taluni, ad un'interpretazione in base alla quale il recupero dei nove punti
è possibile solo quando
concorrono
congiuntamente le due condizioni del possesso della patente e del possesso del
certificato di abilitazione
professionale AI
riguardo è opportuno evidenziare che una interpretazione siffatta, oltre a
risultare restrittiva, appare anche
incoerente, in quanto
creerebbe, all'interno della categoria dei conducenti professionali,
discriminazioni assolutamente
ingiustificate ed in
controtendenza con 10 spirito della norma che ha evidentemente voluto porre una
particolare attenzione
a tutti coloro che, a
qualunque titolo, esercitano un attività professionale attraverso l'uso di
veicoli a motore
A parere dello
scrivente Dipartimento, quindi, la locuzione "unitamente" non va
interpretata nel senso
sopradescritto, ma si
riferisce esclusivamente alla contemporaneità del possesso del CAP di tipo KB e
della patente B che,
solo se congiunti,
consentono una guida professionale, mentre non va riferita ai titolari di
patenti di categoria C, C+E, D e
D+E che consentono una
guida professionale anche se non collegate con il relativo certificato di
abilitazione professionale
In conclusione, quindi,
la possibilità di recupero dei nove punti è consentita ai titolari di patente
C, C+E, D, D+E
anche se gli stessi non
siano titolari del relativo certificato di abilitazione professionale
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo
FUMERO
La Legge di
conversione 214/2003 a proposito di patenti aggiunge:
Art.
6-ter. (Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato
estero).
1. Per
i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il
sistema della patente a punti, che
commettono
sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni
è istituita presso il Centro Elaborazioni Dati (CED) del Dipartimento per i
Trasporti terrestri del
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente
alimentata con i dati anagrafici
dei
conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i
punti di penalizzazione secondo le
modalità
previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del1992. Le infrazioni sono
comunicate allo stesso CED
dagli
organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285
dei 1992.
2. Ai
soggetti di cui ai comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni
per un totale di almeno venti
punti è
inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di
due anni. Ove il totale di almeno
venti
punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata
ad un anno. Ove il totale di almeno
venti
punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni,
l'inibizione alla guida è limitata a sei
mesi.
3.
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il
registro degli abilitati alla guida di nazionalità
straniera,
al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni
previste dai presente decreto.
Allegato
all’art. 126-bis
TABELLA
DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’Art. 126-BIS (*)
Norma violata Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, 3° periodo 10
Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con rif. al comma 5
4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10 con riferimento ai
commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad
eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di
fermata
2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Norma violata Punti
Art. 148 Comma 15 con
riferimento ai commi 2 3
Comma 15 con riferimento al
comma 3 5
Comma 15 con riferimento al
comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 72
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5 con
riferimento all’art.149 comma 5 5
Comma 5 con riferimento
all’art.149 comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d),
g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con
rif. a:
a) eccedenza non superiore a
1t 1
b) eccedenza non superiore a
2t 2
c) eccedenza non superiore a
3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Art. 167 Commi 3, 5 e 6, con
rif. a:
a) eccedenza non superiore al
10% 1
b) eccedenza non superiore al
20% 2
c) eccedenza non superiore al
30% 3
d) eccedenza superiore al 30%
4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 8 e 9 5
Art. 173 Comma 3 5
Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con rif. al comma
7, lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con rif. al comma
1, lettera b) 10
Comma 20, con rif. al comma
1, lettere c) e d) 10
Norma violata Punti
Art. 176 Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 73
Art. 179 Commi 2 e 2 bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 187 Commi 7 e 8 10
Art. 189 Comma 5 primo
periodo 4
Comma 5 secondo periodo 10
Comma 6 10
Art. 189 Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 5
Comma 2 2
Comma 3 5
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Per le patenti rilasciate
successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari
di altra patente di categoria
B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni
singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni
dal rilascio.
(*)
Così modificata dalla l. 214 del 12/08/2003.
N.B. In
merito alla decurtazione dei punti è bene precisare che con circolare
n.300/A/1/44248/109/16/1 del 12/08/2003
il
Ministero dell’Interno al punto 2.1, recita testualmente:
“La
decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla
guida di veicoli per i quali è
prescritta
la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo
giurisprudenziale in materia.
A
titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita
di 6 punti se realizzato alla guida di
un’autovettura
o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun
punto se realizzato con
una
bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente
di guida.”
Art.
127. - Permesso provvisorio di guida.
- Abrogato:
dal DPR 9 marzo 2000 n. 104, pubblicato con G.U. 28 aprile 2000
NOTA: lo stesso
D.P.R. all'art. 2 , con decorrenza 13/05/2000 così stabilisce:
Art. 2. –
(Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida)
1. In caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore
dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia
agli organi
di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata una fotografia
autenticata a cura degli stessi organi di polizia i
quali
rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di
novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso
provvisorio
di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.
2. Entro
sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia
di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio
centrale
operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il
modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche
indicate dal
Ministero medesimo.
3. L'Ufficio
centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione,
conseguentemente, provvede a:
a)
registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 all'Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida;
b) dare
comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno dell'avvenuta
registrazione;
c)
predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta; d)
trasmettere il duplicato per posta-contrassegno
all'indirizzo
di residenza del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta
giorni di validità del permesso provvisorio di guida di cui
al comma 1.
Ove il duplicato non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio
dell'interessato la validità del permesso provvisorio
si intende
prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
4. Qualora,
nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia,
facciano presente, che è impossibile estrarre il duplicato
della patente
dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato
provvedono, entro trenta giorni dalla data di
presentazione,
da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Alla medesima
domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i
quali rilasciano, contestualmente, un permesso
provvisorio
di guida della validità di novanta giorni.
5. Il
titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1, rientrasse in
possesso della patente di guida deve provvedere alla sua
distruzione.
6. Nel caso
in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i
dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato
provvedono gli
uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
entro trenta giorni dalla data di presentazione di
apposita
domanda da parte del titolare.
Art.
128. - Revisione della patente di guida.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 74
1. Gli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto
nei casi previsti dall'art. 187, possono
disporre che
siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui
all'art. 119, comma 4, o ad esame di
idoneità i
titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei
medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti o
dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità
sono comunicati ai competenti uffici
provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di
sospensione o revoca della patente.
2. Chiunque
circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1
è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Alla stessa sanzione
soggiace chiunque circoli
nonostante
sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi
del comma 1, temporaneamente
inidoneo
alla guida.
3. Dalle
violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della patente, secondo le norme del
Capo I,
Sezione II, del Titolo VI.
Art.
129. - Sospensione della patente di guida.
1. La
patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di
interdizione alla guida adottato quale sanzione
amministrativa
accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme
di comportamento indicate o
richiamate
nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La
patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di
accertamento sanitario per la conferma di validità
o per la
revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei
requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In
tal caso la
patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione
della Commissione medica locale
attestante
il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi
previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti
uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. Nei
restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza
del titolare e per le patenti
rilasciate
da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di
cui al comma 1 e agli articoli 222 e
seguenti.
Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che
ha rilasciato la patente e lo annota,
ove
possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà
immediata comunicazione ai competenti
uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del
collegamento informatico integrato già esistente
tra i
sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione
generale dell'amministrazione generale e
per gli
affari del personale del Ministero dell'interno.
4. (*)
Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto
definitivo.
(*) (Le
disposizioni del comma 4 hanno effetto dal 1° settembre 2003).
Art.
130. - Revoca della patente di guida.
1. La
patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C:
a) quando il
titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e
psichici prescritti;
b) quando il
titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più
idoneo;
c) quando il
titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra
rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorché
siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della
patente di guida, l'interessato può
direttamente
conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la
conferma di validità, una patente di guida
di categoria
non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i
criteri di propedeuticità previsti dall'art.
116 per il
conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui
all'art. 117 si applicano con riferimento
alla data di
rilascio della patente revocata.
2-bis.
(*) Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1
nell’ipotesi in cui risulti la perdita,
con
carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al
comma
1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro è
comunicato
all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti
terrestri. Se il ricorso è accolto, la
patente
è restituita all’interessato.
(*) Le
disposizioni del comma 2-bis, primo periodo hanno effetto dal 1° settembre
2003.
Art.
131. - Agenti diplomatici esteri.
1. Le
violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici
e consolari accreditati in Italia, o da
altre
persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle
norme internazionali, delle immunità
spettanti
agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono
coloro che le hanno accertate al
Ministero
degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 75
2. Per le
autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti
diplomatici, agli agenti consolari di
carriera e
alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti e della
navigazione, su richiesta del Ministero
degli affari
esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando
prescritte, la carta di circolazione e
provvede
all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e
nelle caratteristiche determinate con
decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro degli
affari esteri.
3. Le violazioni
commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1
da soggetti diversi da quelli
indicati nel
comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per
via diplomatica nei confronti del
titolare
dell'autoveicolo.
4. La
validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione
rilasciate a norma del comma 2 scade al
momento in
cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La
relativa restituzione deve aver luogo
non oltre il
termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità,
salvo gli accordi speciali con le
organizzazioni
internazionali.
Art.
132. - Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che
abbiano già adempiuto alle formalità
doganali o a
quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se
prescritte, sono ammessi a circolare in
Italia per
la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine.
2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune
di Campione d'Italia.
3. Le targhe
dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere
il contrassegno di
immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità
che verranno stabilite nel
regolamento.
4. Il
mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione
all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
Euro 68,25 a
Euro 275,10.
Art.
133. - Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
1. Gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando
circolano in Italia, devono essere muniti
posteriormente
della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla
deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano
in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da
quella dello
Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
68,25 a Euro 275,10.
Art.
134. - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero o a stranieri.
1. Agli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di
fabbrica acquistati per l'esportazione, che
abbiano già
adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini
italiani residenti all'estero o a stranieri
che sono di
passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un
anno, salvo eventuale proroga, e
una speciale
targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di
fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato estero o
acquistati
in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti
all’Anagrafe italiani residenti all’estero
(A.I.R.E.) e
gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione
europea o acquistati in Italia ed
appartenenti
a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il
territorio italiano, sono immatricolati, a
richiesta,
secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento
dell’immatricolazione l’intestatario
dichiari un
domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o
presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991,
n. 264.
2. Chiunque
circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è
soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria
della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La Corte
costituzionale, con sentenza 12 aprile 1996, n. 110, ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma, nella parte in
cui prevede
la confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di
circolazione successivamente al
sequestro
del veicolo. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all’accertamento, venga
rilasciata
la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93.
Art.
135. - Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
1. I
conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati
da uno Stato estero possono guidare in Italia
veicoli per
i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti
in Italia da oltre un anno.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 76
2. Qualora
la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano
conformi ai modelli stabiliti in
convenzioni
internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da
una traduzione ufficiale in lingua
italiana o
da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari
convenzioni internazionali.
3. I
conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno
Stato estero nel quale, per la guida di
determinati
veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione
professionale o di altri titoli abilitativi,
oltre che
della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere
muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei
necessari
titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato
ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque
viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
68,25 a Euro
275,10.
5. Chiunque
guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o di idoneità, quando
prescritto,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55
a Euro 550,20
6. I
conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati
da uno Stato estero, sono tenuti alla
osservanza
di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente
codice; ai medesimi si applicano le
sanzioni
previste per i titolari di patente italiana.
Art.
136. - Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati
della Comunità Europea.
1. I
titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della
Comunità economica Europea, che abbiano
acquisito la
residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna
della suddetta patente, la patente di
guida delle
stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame
di idoneità di cui all'art. 121. La
patente
sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la
nuova patente, all'autorità dello Stato membro
che l'ha
rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione
professionale, senza peraltro provvedere
al ritiro
dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche
ai titolari di patenti di guida rilasciate da
Paesi non
comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il
rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene
previo controllo del possesso da parte del
richiedente
dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli
articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti
psichici e
fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4.
L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si
dimostri che il rilascio della patente da sostituire,
emessa da
uno Stato membro della Comunità Europea, è stato subordinato al possesso di
requisiti psichici e fisici equivalenti
a quelli
previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può
essere accordata una validità che vada
oltre il termine
stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso
in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente
rilasciata da uno Stato estero, già in
sostituzione
di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria
non superiore a quella originaria,
per ottenere
la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro
che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in
Italia, guidano con patente o altro
prescritto
documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di
validità si applicano le sanzioni
amministrative,
comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza essere munito della
patente di guida o del certificato
di
abilitazione professionale.
7. A coloro
che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con
patente o altro necessario
documento
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a
coloro che, trascorso più di un anno dal
giorno dell'acquisizione
della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di
validità, si applicano le
sanzioni
previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.
Sulla
materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del
Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti
di guida),
che stabilisce la equivalenza delle patenti rilasciate da Stati della UE con le
patenti italiane. Per il d. m. 8 agosto
1994, la
conversione di patenti comunitarie anche oltre il decorso annuale della
residenza è puramente facoltativa.
Art.
137. - Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e
permessi internazionali di guida.
1. I
certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari
per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle
convenzioni
internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici
provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C.,
previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano i
permessi internazionali di guida, previa
esibizione
della patente
Art.
138. - Veicoli e conducenti delle Forze armate.
1. Le Forze
armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli
accertamenti tecnici,
all'immatricolazione
militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento.
2. I veicoli
delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62,
devono essere muniti, per circolare sulle
strade non
militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando
militare sentiti gli enti competenti,
conformemente
a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il
predetto comando competente.
3. Le Forze
armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a)
all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti
necessari per la guida, all'esame di idoneità e al
rilascio
della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze
armate;
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 77
b) al
rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria
e di istruttore di scuola guida, relativi
all'addestramento
di cui alla lettera a).
4. Gli
insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti
alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro
che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame
di idoneità, la patente di guida per
veicoli
delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita
dal Ministero dei trasporti, di concerto con
il Ministero
della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità
dalla quale dipendono durante il
servizio o
non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il
personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può
ottenere la conversione in analogo certificato di
abilitazione
ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal
Ministero dei trasporti, purché gli
interessati
ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione
dal servizio.
7. I veicoli
alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile
previo accertamento dei prescritti
requisiti.
8. Le
caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi
trainati in dotazione alle Forze armate sono
stabilite
d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero
dei trasporti.
9. Le Forze
armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e
fissili speciali, mettendo in atto tutte
le
prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in
materia.
10. In
ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi
di trasporto collettivo militare, appartenenti
alle
categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai
conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di
finanza, del
Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
Corpi dei vigili del fuoco delle
province
autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale
dello Stato, dei Corpi forestali
operanti
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Protezione civile nazionale,
della
regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano (1).
12. Chiunque
munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del
comma 11, guida un veicolo
immatricolato
con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La
patente di guida è sospesa
dall'autorità
che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie
dell'amministrazione di appartenenza.
12-bis.
I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi
dell’articolo 139 possono guidare veicoli
delle
corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi
siano adibiti ai servizi istituzionali
dell’amministrazione
dello Stato.
Art.
139. - Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia
stradale.
1. Ai
soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di
compiti di polizia stradale indicati dai
commi 1
e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la
cui validità è limitata alla guida di
veicoli
adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di
appartenenza.
2.Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’interno, sono stabiliti i
requisiti
e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.
Titolo V - NORME DI
COMPORTAMENTO
Art.
140. - Principio informatore della circolazione.
1. Gli
utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o
intralcio per la circolazione ed in modo che
sia in ogni
caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli
comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati
dalle norme che seguono.
Art.
141. - Velocità.
1.È obbligo
del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo
alle caratteristiche, allo stato ed al
carico del
veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del
traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra
causa di disordine per la circolazione.
2. Il
conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in
grado di compiere tutte le manovre
necessarie
in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro
i limiti del suo campo di visibilità e
dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In
particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a
visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle
intersezioni
e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli
appositi segnali, nelle forti discese, nei
passaggi
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità
per condizioni atmosferiche o per altre
cause,
nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici.
4. Il
conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi
quando riesce malagevole l'incrocio con altri
veicoli, in
prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che
si trovino sul percorso tardino a
scansarsi o
diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si
trovino sulla strada diano segni di
spavento.
5. Il conducente
non deve gareggiare in velocità.
6. Il
conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire
intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 78
7.
All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il
conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque
viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
68,25 a Euro
275,10.
9. Salvo
quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque
viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 Fuori dei casi previsti
dall'articolo 9, chiunque, a
qualsiasi
titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è
punito con l'arresto da uno ad otto mesi e
con
l'ammenda da Euro cinquecentosedici a Euro cinquemilacentosessantaquattro,
nonché con la confisca del veicolo con il
quale è
stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione
della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
10. Se si
tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione
amministrativa è del pagamento di una
somma da
Euro 19.95 a Euro 81.90.
11. Chiunque
viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 33,60 a Euro 137,55.
Art.
142. - Limiti di velocità.
1. Ai fini
della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità
massima non può superare i 130 km/h
per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le
strade extraurbane secondarie e per le
strade
extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la
possibilità di elevare tale limite fino ad un
massimo di
70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli
appositi segnali.
2. Entro i
limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa
segnalazione,
limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli
fissati al comma 1, in determinate strade
e tratti di
strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1
renda opportuna la determinazione di
limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori
pubblici. Gli enti proprietari della strada
hanno
l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti
particolari.
Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti
proprietari della strada, quando
siano
contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al
comma 1. Lo stesso Ministro può anche
disporre
l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
caso di mancato adempimento, il Ministro
dei lavori
pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con
diritto di rivalsa nei confronti
dell'ente
proprietario.
3. Le
seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a)
ciclomotori: 45 km/h;
b)
autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato
all'accordo
di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei
centri abitati; 30 km/h nei centri
abitati;
c) macchine
agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri
sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti
gli altri
casi;
d)
quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni
costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l)
dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei
centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e
filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei
centri abitati; 100 km/h sulle
autostrade;
g)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:
80 km/h
fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori
dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri
di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il
trasporto di persone ai sensi dell'art. 82,
comma 6: 70
km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi
d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h
fuori dei centri abitati.
4. Nella
parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui
alle lettere a) e b), devono essere indicate
le velocità
massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione
del limite va riportata sui rimorchi
ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari
ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i)
del comma 3,
quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi
indicati nell'articolo 138,
comma 11.
5. In tutti
i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi
stabiliti dall'art. 141.
6. Per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di
prova le risultanze di apparecchiature
debitamente
omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi
ai percorsi autostradali, come
precisato
dal regolamento.
7. Chiunque
non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di
velocità di non oltre 10 km/h, è
soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro
137,55.
8. Chiunque
supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20
9. Chiunque
supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Da tale violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione
della
patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Se la violazione è
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 79
commessa da
un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa è da tre a
sei mesi.
10. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
Euro 19.95 a
Euro 81.90.
11. Se le
violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli
indicati al comma 3, lettere b), e), f),
g), h), i) e
l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando
il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9,
la sanzione
amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione
II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre
anni, la
sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.
Per l'art.
1, d.m. 29 ottobre 1997, nell'impiego di apparecchi automatici per gli
accertamenti della velocità deve essere
applicata
una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa
anche la tolleranza strumentale.
Vedi anche
art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione,
n. 168/2002, in G. U. 6 agosto
2002, con
decorrenza 7 agosto 2002, il quale stabilisce:
1. Sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma
2, lettere A e B, del decreto legislativo 30
aprile 1992,
n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, secondo le
direttive
fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, possono utilizzare o
installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data
informazione agli automobilisti, finalizzati al
rilevamento
a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
142 e 148 dello stesso decreto
legislativo,
e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o
installati
sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto
legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,
individuati
con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il prefetto, sentiti gli
organi di
polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti
proprietari, individua le strade, diverse
dalle
autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero
singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso
di
incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per
le quali non è possibile il fermo di un veicolo
senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o
all'incolumità degli agenti operanti e dei
soggetti
controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive
integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di
cui al precedente periodo.
3. Nei casi
indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi
fotografici, di ripresa video o con
analoghi
dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della
riservatezza personale, consentano di accertare,
anche in
tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonché i dati di
immatricolazione
del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati
dispositivi che consentono di
accertare in
modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli
agenti preposti, gli stessi devono
essere
approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle
ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al
presente articolo, non vi è l'obbligo di
contestazione
immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285
Art.
143. - Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
1. I veicoli
devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del
margine destro della medesima, anche
quando la
strada è libera.
2. I veicoli
sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile
al margine destro della carreggiata.
3. La
disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si
incrociano ovvero percorrono una curva o un
raccordo
convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una
carreggiata ad almeno due corsie per
ogni senso
di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando
una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di
destra; quando è divisa in tre
carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa
segnalazione.
5. Salvo
diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di
marcia, si deve percorrere la corsia
più libera a
destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. Sulle
strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso
di marcia, la corsia di destra è riservata ai
veicoli
lenti.
7.
All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una
carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si
deve
percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra
sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti,
qualunque
sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in
relazione alla direzione che essi intendono
prendere
alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare
corsia se non per predisporsi a
svoltare a
destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano
queste manovre, ovvero per effettuare la
manovra di
sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
8. Nelle
strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi
purché, compatibilmente con le
esigenze
della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva
diversa segnalazione.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 80
9. Nelle
strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata,
i veicoli possono marciare a sinistra
della zona
interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della
carreggiata relativa al loro senso di
circolazione.
10. Ove la
fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta
a destra dell'asse della strada, i
veicoli,
salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato,
possono transitare indifferentemente a
destra o a
sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata
relativa al loro senso di circolazione e
purché non
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque
circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 137,55 a
Euro 550,20.
12. Chiunque
circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in
ogni altro caso di limitata
visibilità,
ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più
carreggiate separate, è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 270,90 a Euro 1083,60. Dalla
violazione prevista dal presente
comma
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II,
del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
13. Chiunque
viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 33,60 a Euro 137,55.
Art.
144. - Circolazione dei veicoli per file parallele.
1. La
circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due
corsie per ogni senso di marcia, quando la
densità del
traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata
riservata al loro senso di marcia e si muovono
ad una
velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i
casi in cui gli agenti del traffico la
autorizzano
È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione
controllata da segnali luminosi o
manuali; in
tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di
manovra dell'intersezione stessa.
2. Nella
circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi
i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di
non mantenersi
presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia
prescelta.
3. Il
passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria
segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la
prima corsia
di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a
sinistra, ovvero per effettuare una
riduzione di
velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della
carreggiata, quando ciò non sia vietato. I
conducenti
che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da
detta corsia quando devono superare un
veicolo
senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
da Euro
33,60 a Euro 137,55.
Art.
145. - Precedenza.
1. I
conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando
due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro
traiettorie stiano comunque per
intersecarsi,
si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa
segnalazione.
3. Negli
attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo
di dare la precedenza ai veicoli
circolanti
su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I
conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni
nelle quali sia così stabilito dall'autorità
competente
ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5. I
conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto,
prima di immettersi nella intersezione,
quando sia
così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione
sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli
sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti
hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la
precedenza a
chi circola sulla strada.
7.È vietato
impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o
tranviarie quando il conducente non ha la
possibilità
di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da
consentire il transito dei veicoli
provenienti
da altre direzioni.
8. Negli
sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto
obbligo al conducente di arrestarsi e dare la
precedenza a
chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di
dette vie variano nell'immediata
prossimità
dello sbocco sulla strada.
9. I
conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della
precedenza.
10. Chiunque
viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 137,55 a Euro 550,20.
11. Quando
lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 10 per almeno
due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
146. - Violazione della segnaletica stradale.
1. L'utente
della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica
stradale e dagli agenti del traffico a
norma degli
articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 81
2. Chiunque
non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle
relative norme di regolamento, ovvero
dagli agenti
del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
Sono fatte
salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché
dall'articolo 191, comma 4.
3. Il
conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni
del semaforo o dell'agente del traffico
vietino la
marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
3-bis.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 3 per almeno
due volte,
all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
147. - Comportamento ai passaggi a livello.
1. Gli
utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la
massima prudenza al fine di evitare
incidenti e
devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44.
2. Prima di
impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti
della strada devono assicurarsi, in
prossimità
delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che
nessun treno sia in vista e in caso
affermativo
attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza
impegnarli.
3. Gli
utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:
a) siano
chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in
movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in
funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art.
44, comma 2, e dal regolamento, di cui
al comma 3
dello stesso articolo;
d) siano in
funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal
medesimo articolo.
4. Gli utenti
della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di
arresto forzato del veicolo il
conducente
deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale
impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile
per evitare ogni
pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su
rotaia siano avvisati in tempo
utile
dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
68,25 a Euro 275,10.
6. Quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di
cui al comma 5 per almeno due volte,
all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre
mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
148. - Sorpasso.
1. Il
sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un
animale o un pedone in movimento o
fermi sulla
corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il
conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la
visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi
senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il
conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler
compiere analoga manovra;
c) che
nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero
sulla corsia immediatamente alla
propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie,
abbia iniziato il sorpasso;
d) che la
strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del
sorpasso, tenuto anche conto della
differenza
tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della
presenza di utenti che sopraggiungono
dalla
direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il
conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede
sulla stessa corsia, dopo aver fatto
l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente
tenendosi da questo ad una adeguata
distanza
laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata
sono
suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia
immediatamente alla sinistra del veicolo che si
intende
superare.
4. L'utente
che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad
una corsia per senso di marcia,
lo stesso
utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
5. Quando la
larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della
densità della circolazione in senso
contrario,
non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento,
ingombrante o obbligato a rispettare un
limite di
velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se
necessario, mettersi da parte appena possibile,
per lasciar
passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti
all'osservanza di quest'ultima disposizione i
conducenti
di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle
carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che,
dopo aver eseguito un sorpasso, sia
indotto a
sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per
il primo sorpasso a condizione che la
manovra non
sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il
sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che
si vuole sorpassare abbia segnalato che
intende
svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende
arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette
manovre.
8. Il
sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata,
deve effettuarsi a destra quando la larghezza
della
carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a
senso unico di circolazione il sorpasso si può
effettuare
su ambo i lati.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 82
9. Qualora
il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la
discesa dei viaggiatori e non esista un
salvagente,
il sorpasso a destra è vietato.
10. È
vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e
in ogni altro caso di scarsa visibilità; in
tali casi il
sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a
carreggiata a senso unico o con almeno
due corsie
con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica
orizzontale.
11. È
vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il
superamento di veicoli fermi o in lento
movimento ai
passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della
circolazione, quando a tal fine sia
necessario
spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. È
vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso
è, però, consentito:
a) quando il
conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende
svoltare a sinistra e abbia iniziato
detta
manovra;
b) quando
avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso
unico o ad almeno due corsie con lo
stesso senso
di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il
veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia
necessario spostarsi sulla parte della
carreggiata
destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la
circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13. È
vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello
senza barriere, salvo che la circolazione
stradale sia
regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o
abbia rallentato in corrispondenza di
un
attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata.
14. È
vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore
a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti,
anche nelle
strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque
sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un
sorpasso senza osservare le
disposizioni
dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 68,25 a Euro
275,10. Alla
stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
Quando lo stesso soggetto sia incorso,
in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte, all’ultima infrazione consegue la
sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II,
del titolo
VI.
16. Chiunque
non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. Quando non si osservi il divieto di
sorpasso di cui al comma 14, la
sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 270,90 a Euro 1.083,60.
Dalle violazioni di cui al presente
comma
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, ai sensi
delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di
cui al comma 14, la sospensione della
patente è da
due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di
tre anni, la
sospensione della stessa è da tre mesi a sei mesi.
Vedi anche
art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione,
n. 168/2002, in G. U. 6 agosto
2002, con
decorrenza 7 agosto 2002, il quale stabilisce:
1. Sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma
2, lettere A e B, del decreto legislativo 30
aprile 1992,
n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, secondo le
direttive
fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, possono utilizzare o
installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data
informazione agli automobilisti, finalizzati al
rilevamento
a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
142 e 148 dello stesso decreto
legislativo,
e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o
installati
sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto
legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,
individuati
con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il prefetto, sentiti gli
organi di
polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti
proprietari, individua le strade, diverse
dalle
autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero
singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso
di
incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico
per le quali non è possibile il fermo di un veicolo
senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o
all'incolumità degli agenti operanti e dei
soggetti
controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive
integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di
cui al precedente periodo.
3. Nei casi
indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi
fotografici, di ripresa video o con
analoghi
dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della
riservatezza personale, consentano di accertare,
anche in
tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonché i dati di
immatricolazione
del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati
dispositivi che consentono di
accertare in
modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli
agenti preposti, gli stessi devono
essere
approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle
ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al
presente articolo, non vi è l'obbligo di
contestazione
immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art.
149. - Distanza di sicurezza tra veicoli.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 83
1. Durante
la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una
distanza di sicurezza tale che sia garantito in
ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2. Fuori dei
centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune
categorie di veicoli, tra tali veicoli deve
essere
mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si
osserva nei tratti di strada con due o più
corsie per
senso di marcia.
3. Quando
siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere
con la massima cautela. La
distanza di
sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I
veicoli che procedono in senso
opposto sono
tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
33,60 a Euro 137,55.
5. Quando
dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una
collisione con grave danno ai veicoli e
tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la
sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da
Euro 68,25 a Euro 275,10. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni,
sia incorso per almeno due
volte in una
delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.
6. Se dalla
collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55, salva l'applicazione delle sanzioni
penali per i delitti di lesioni
colpose o di
omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del
titolo VI.
Art.
150. - Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.
1. Quando
l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli,
il conducente, il cui senso di marcia è
ostacolato e
non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per
lasciar passare i veicoli che
provengono
in senso inverso.
2. Sulle
strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli
è malagevole o impossibile, il
conducente
che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al
margine destro della carreggiata o
spostarsi
sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita
dispone di una piazzola deve arrestarsi su
di essa, se
la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di
retromarcia.
3. Quando la
manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la
precedenza rispetto agli altri veicoli;
i veicoli di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5
t; gli
autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi
alla medesima categoria tra quelle suddette,
la
retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in
discesa, a meno che non sia manifestamente
più agevole
per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se
quest'ultimo si trovi in prossimità di una
piazzola.
4. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
33,60 a Euro 137,55.
5. Alla
violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149,
commi 5 e 6.
Art.
151. - Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini
del presente titolo si intende per:
a)
proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità
la strada antistante il veicolo;
b)
proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada
antistante il veicolo senza abbagliare;
c)
proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare
l'illuminazione della strada in caso di
nebbia,
caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d)
proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada
retrostante al veicolo e ad avvertire gli
altri utenti
della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e)
indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve
a segnalare agli altri utenti della
strada che
il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f)
segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli
indicatori luminosi di direzione;
g)
dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad
illuminare la targa posteriore;
h) luci di
posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a
segnalare contemporaneamente la
presenza e
la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
i) luce
posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più
visibile il veicolo dalla parte
posteriore
in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di
sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta
in un centro abitato. In tal
caso
sostituisce le luci di posizione;
m) luce
d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del
veicolo, per segnalare le
particolari
dimensioni del suo ingombro;
n) luce di
arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente
aziona il freno di servizio;
o)
catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza
del veicolo;
p) pannello
retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e
fluorescente destinato a segnalare
particolari
categorie di veicoli;
p-bis)
strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci
di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più
facilmente visibile un veicolo
durante la
circolazione diurna;
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 84
p-quater)
luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella
parte della strada situata in
prossimità dell’angolo
anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
p-quinquies)
proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una
migliore illuminazione in curva, che
può essere
espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della
distribuzione luminosa
del
proiettore anabbagliante;
p-sexies)
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare
installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli
di cui all’articolo 177;
p-septies)
segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo
supplementare installato sui veicoli
eccezionali
o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli
utilizzati per la raccolta
di rifiuti
solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada,
sulle macchine agricole ovvero
operatrici,
sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.
Art.
152. - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. Fuori dai
centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad
eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico
Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è
obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori
anabbaglianti
e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la
marcia, per i ciclomotori ed i motocicli
è
obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei
casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in
luogo di
questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le
luci di marcia diurna.
1-bis.
(abrogato)
1-ter.
(abrogato)
2.
(abrogato)
3. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
33,60 a Euro 137,55.
Art.
153. - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Da
mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di
giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,
durante la marcia dei veicoli a motore e dei
veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e,
se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta
a tali luci,
sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti.
Salvo quanto previsto dal comma 3 i
proiettori
di profondità possono essere utilizzati fuori dai centri abitati quando
l’illuminazione esterna manchi o sia
insufficiente.
Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze
della circolazione, devono essere
usati i
proiettori anabbaglianti.
2. I
proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente
previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di
nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli
di profondità possono essere
sostituiti
da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti
o ammalati gravi si devono tenere accesi
i proiettori
anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei
casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se
l'illuminazione
pubblica sia sufficiente.
3. I
conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli
anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando
stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci
alla distanza necessaria affinché i
conducenti
dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza
pericolo;
b) quando
seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di
profondità avvenga brevemente in modo
intermittente
per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in
qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti
della strada ovvero i conducenti dei veicoli
circolanti
su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4.È
consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare
avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per
segnalare al
veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante
la circolazione notturna e diurna e,
in deroga al
comma 1, anche all'interno dei centri abitati.
5. Nei casi
indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote
e dei motocicli, l’uso dei
dispositivi
di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a
meno che il veicolo sia reso
pienamente
visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata.
Tale obbligo sussiste anche se il
veicolo si
trova sulle corsie di emergenza.
6. Nei
centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al
margine della carreggiata, i veicoli a
motore, e
loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza
non superiore a 2 m possono essere
segnalati,
utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla
parte del traffico.
7. I
conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di
pericolo:
a) nei casi
di ingombro della carreggiata;
b) durante
il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove
questo sia necessario;
c) quando
per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente
ridotta;
d) quando si
verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti
i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per
gli altri utenti della strada.
8. In caso
di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta
nevicata in atto deve essere usata la luce
posteriore
per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9.È vietato
l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati
nell'art. 151.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 85
10. Chiunque
viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
Euro 68,25 a
Euro 275,10.
11. Chiunque
viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i
dispositivi di segnalazione
luminosa è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60
a Euro 137,55.
Art.
154. - Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
1. I
conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della
circolazione, per cambiare direzione o
corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a
sinistra, per impegnare un'altra strada, o
per
immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi,
devono:
a)
assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio
agli altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione,
distanza, direzione di essi;
b) segnalare
con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le
segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi
indicatori luminosi di direzione. Tali
segnalazioni
devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché
essa è stata completata. Con gli
stessi
dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per
fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il
conducente
deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio
qualora intenda fermarsi e sporgendo,
lateralmente,
il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
3. I
conducenti devono, altresì:
a) per
voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata;
b) per
voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico
passaggio, accostarsi il più possibile all'asse
della
carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in
prossimità del centro della intersezione e a sinistra
di questo,
salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso
unico di circolazione, tenersi il
più
possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i
conducenti non devono imboccare l'altra strada
contromano e
devono usare la massima prudenza;
c) nelle
manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la
precedenza ai veicoli in marcia
normale.
4.È vietato
usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5.
Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate
o rallentare improvvisamente.
6.
L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza
delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque
viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
Euro 68,25 a
Euro 275,10.
8. Chiunque
viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 33,60 a Euro 137,55.
Art.
155. - Limitazione dei rumori.
1. Durante
la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di
guidare i veicoli, specialmente se a
motore, sia
dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la
circolazione stessa.
2. Il
dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone
condizioni di efficienza e non deve essere
alterato.
3.
Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli
non si devono superare i limiti sonori
massimi di
accettabilità fissati dal regolamento.
4. I
dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono
limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti
dal
regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di
esposizione al rumore fissati dal decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
5. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
33,60 a Euro 137,55.
Art.
156. - Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1. Il
dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima
moderazione e solamente ai fini della sicurezza
stradale. La
segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei
centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni
qualvolta le condizioni ambientali o
del traffico
lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre
di sorpasso. Durante le ore notturne
ovvero di
giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito
da segnali luminosi a breve intermittenza
mediante i
proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei
centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di
effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne,
in luogo
delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a
breve intermittenza.
4. In caso
di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi
sono esentati dall'obbligo di osservare
divieti e
limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
33,60 a Euro 137,55.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 86
Art.
157. - Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli
effetti delle presenti norme:
a) per
arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze
della circolazione;
b) per
fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove
non sia ammessa la sosta, per
consentire
la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima
durata. Durante la fermata, che non
deve
comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere
presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta
si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con
possibilità di allontanamento da parte
del
conducente;
d) per sosta
di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo
è inutilizzabile per avaria ovvero
deve
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo
diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata
o di sosta il veicolo deve essere
collocato il
più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad
esso e secondo il senso di marcia.
Qualora non
esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il
transito dei pedoni, comunque non
inferiore ad
un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei
centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori
della carreggiata, ma non sulle piste per
velocipedi
né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di
impossibilità, la fermata e la sosta devono
essere
effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di
marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle
strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il
margine sinistro della carreggiata, purché
rimanga
spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non
inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone
di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo
prescritto dalla segnaletica.
6. Nei
luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai
conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile,
l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di
controllo della durata della sosta è fatto obbligo di
porlo in
funzione.
7.È fatto
divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo
stesso, nonché di lasciare aperte le porte,
senza
essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri
utenti della strada.
8. Chiunque
viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 33,60 a Euro 137,55.
Art.
158. - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La
fermata e la sosta sono vietate:
a) in
corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee
ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da
intralciarne
la marcia;
b) nelle
gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici,
salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi
e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento,
anche in loro prossimità;
d) in
prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in
modo da occultarne la vista, nonché in
corrispondenza
dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei
centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di
intersezione;
f) nei
centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità
delle stesse a meno di 5 m dal
prolungamento
del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui
passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle
piste ciclabili e agli sbocchi delle
medesime;
h) sui
marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta
di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo
sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque
venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo
spostamento di veicoli in
sosta;
c) in
seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due
ruote o due motocicli;
d) negli
spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e
dei veicoli circolanti su rotaia e, ove
questi non
siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m,
nonché negli spazi riservati allo
stazionamento
dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle
aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose,
nelle ore stabilite;
f) sulle
banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli
spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di
cui all'art. 188 e in corrispondenza degli
scivoli o
dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle
corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle
aree pedonali urbane;
l) nelle zone
a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli
spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o
di igiene pubblica indicati dalla
apposita
segnaletica;
n) davanti
ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o)
limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di
carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro
prossimità
sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei
centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal
veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 87
4. Durante
la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a
evitare incidenti ed impedire l'uso del
veicolo
senza il suo consenso.
5. Chiunque
viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del
comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
6. Chiunque
viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 33,60 a Euro 137,55.
7. Le
sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di
calendario per il quale si protrae la violazione.
Art.
159. - Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli
organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle
strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della
strada sia stabilito che la sosta dei veicoli
costituisce
grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto
di sosta sia integrato dall'apposito
pannello
aggiuntivo;
b) nei casi
di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti
gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave
intralcio alla circolazione;
d) quando il
veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente
proprietario della strada per motivi
di
manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti
proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della
rimozione dei veicoli stabilendone le modalità
nel rispetto
delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le
caratteristiche prescritte nel
regolamento.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può provvedersi
all'aggiornamento delle
caratteristiche
costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad
esigenze determinate dall'evoluzione
della
tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In
alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo,
il blocco dello stesso con attrezzo a
chiave
applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche
e modalità di applicazione saranno stabilite
nel
regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta
il veicolo in posizione irregolare costituisca
intralcio o
pericolo alla circolazione.
4. La
rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione
amministrativa accessoria alle sanzioni
amministrative
pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai
sensi delle norme del capo I,
sezione II,
del titolo VI.
5. Gli
organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in
sosta, ove per il loro stato o per altro fondato
motivo si
possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche
l'ente proprietario della strada,
sentiti
preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre
1982, n. 915 (1).
5-bis.
Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n.
84, è autorizzato il sequestro
conservativo
degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria
e ferroviaria o l’operatività
delle
strutture portuali.
(1) Il DPR
915/82 è stato abrogato dall'art. 56 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22.
Il
riferimento è ora all'art. 46 di quest'ultimo, il quale così dispone:
Art. 46
(Veicoli a motore)
1. Il
proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione
dello stesso deve consegnarlo ad un centro di
raccolta per
la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione, autorizzato ai sensi degli
articoli 27
e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da
parti di veicoli a motore.
2. Il
proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì
consegnarlo ai concessionari o alle succursali
delle case
costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora
intenda cedere il predetto veicolo per
acquistarne
un altro.
3. I veicoli
a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli
acquisiti per occupazione ai sensi
degli
articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta
di cui al comma 1 nei casi e con le procedure
determinate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I centri
di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario
del veicolo consegnato per la
demolizione
un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le
generalità
del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché
l'assunzione da parte del gestore del centro
stesso
ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a
provvedere direttamente alle pratiche di
cancellazione
dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).
5. La
cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del
titolare del centro di raccolta o del
concessionario
o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del
proprietario del veicolo.
6. Il
possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo
dalla responsabilità civile, penale e
amministrativa
connessa con la proprietà dello stesso.
7. E'
consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione
dei veicoli a motore ad esclusione di quelle
che abbiano
attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti
di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti
alle imprese esercenti attività di
autoriparazione,
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola
previste
dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 88
9. L'utilizzazione
delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti
attività di autoriparazione deve
risultare
dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le
norme tecniche relative alle
caratteristiche
degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio
attinenti la
sicurezza di cui al comma 8.
Art.
160. - Sosta degli animali.
1. Salvo
quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il
conducente deve vigilare affinché gli animali in
sosta, con o
senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante
appositi dispositivi o sostegni fissi e
legati in
modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e
dei pedoni. Durante le ore notturne gli
animali
potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei
centri abitati è vietata la sosta degli animali
sulla
carreggiata.
2. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
19.95 a Euro 81.90.
Art.
161. - Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso
di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o
per qualsiasi altra causa, il
conducente,
al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve
sollecitamente rendere libero per quanto
possibile il
transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della
carreggiata o, se ciò non è
possibile, a
collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di
essa.
2. Chiunque
non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide,
infiammabili o comunque atte a creare
pericolo o
intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le
cautele necessarie per rendere sicura la
circolazione
e libero il transito.
3. Nei casi
previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il
pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il
segnale di
cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente
proprietario della strada od un organo
di polizia.
4. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
33,60 a Euro 137,55.
Art.
162. - Segnalazione di veicolo fermo.
1. Fatti
salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli,
esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i
motocicli,
che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando
manchino o siano inefficienti le luci
posteriori
di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non
possono essere scorti a sufficiente
distanza da
coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale
mobile di pericolo, di cui i veicoli
devono
essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal
regolamento.
2. Il
segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale
retroriflettente e munito di un apposito sostegno
che ne
consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo
da garantirne la visibilità.
3. Nel
regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del
segnale. Il triangolo deve essere
conforme al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora
il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il
conducente deve provvedere in altro modo a
presegnalare
efficacemente l'ostacolo.
4-bis.
Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il
segnale mobile di pericolo devono
essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere
visibile il soggetto che opera. Con
decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
tecniche e le modalità di
approvazione
di tali dispositivi.
4-ter.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto
al conducente di scendere dal
veicolo
e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo
sussiste
anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di
sosta Con decreto del Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle
bretelle.
5. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
33,60 a Euro 137,55.
Art.
163. - Convogli militari, cortei e simili.
1.È vietato
interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di
soccorso segnalati come tali; è vietato
altresì
inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2.È vietato
interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
33,60 a Euro 137,55.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 89
Art.
164. - Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico
dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione
dello stesso; da non diminuire la
visibilità
al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non
compromettere la stabilità del veicolo; da
non mascherare
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di
riconoscimento e i segnali fatti col
braccio.
2. Il carico
non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere
longitudinalmente dalla parte
anteriore
del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se
costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10
della
lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi
restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere
trasportate cose che sporgono
lateralmente
fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non
superi 30 cm di distanza dalle luci di
posizione
anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente
percepibili, collocati orizzontalmente, non
possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli
accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della
sagoma propria del veicolo e non devono
strisciare
sul terreno.
5.È vietato
trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte
sostenute da ruote.
6. Se il
carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte
le cautele idonee ad evitare pericolo
agli altri
utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere
segnalata mediante uno o due speciali
pannelli
quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità
della sporgenza in modo da risultare
costantemente
normali all'asse del veicolo.
7. Nel
regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei
pannelli. Il pannello deve essere
conforme al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque
viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
68,25 a Euro 275,10.
9. Il
veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a
sistemare il carico secondo le modalità
stabilite
dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di
veicolo a motore, oltre all'applicazione della
sanzione di
cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della
patente di guida, provvedendo con
tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione
della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il
carico sia stato sistemato in conformità
delle
presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
Art.
165. - Traino di veicoli in avaria.
1. Al di
fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione di
emergenza, di un veicolo da parte di un altro
deve
avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi
mediante aggancio con fune, catena, cavo,
barra rigida
od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere
avvistati e risultare chiaramente
percepibili
da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante
le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il
dispositivo luminoso a luce intermittente di cui
all'art.
151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto
sul lato rivolto alla circolazione il
pannello di
cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il
veicolo trainante, ove ne sia munito, deve
mantenere
attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i
veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
68,25 a Euro 275,10.
Art.
166. - Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
1. Sui
veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa
complessiva a pieno carico indicata nella
targa.
2. Chiunque
circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata
nella targa, ove non ricorra
alcuna delle
ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 19.95 a
Euro 81.90.
Art.
167. - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
1. I veicoli
a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla
carta di circolazione.
2. Chiunque
circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere
superiore di oltre il cinque per
cento a
quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a
10 t è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma:
a) da Euro
33,60 a Euro 137,55, se l'eccedenza non supera 1t;
b) da Euro
68,25 a Euro 275,10, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da Euro
137,55 a Euro 550,20, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da Euro
343,35 a Euro 1.376,55, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i
veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni
amministrative previste nel comma 2
sono
applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi
rispettivamente il dieci, venti, trenta per
cento,
oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 90
4. Gli
autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3,
lettera d), possono circolare con il loro carico
soltanto
sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con
altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca
un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20
cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma
3, lettere
e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza
libera delle opere di sottovia che
garantisca
un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30
cm.
5. Chiunque
circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a
pieno carico risulti superiore di oltre
il cinque
per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione
amministrativa uguale a quella
prevista nel
comma 2.
6. La
sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa
di uno solo dei veicoli, anche se non ci
sia
eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque
circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
da Euro 137,55 a Euro 550,20, ferma restando la responsabilità civile di cui
all'art. 2054 del codice civile.
8. Agli
effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse
complessive a pieno carico indicate nelle
carte di
circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di
qualsiasi percentuale, si devono considerare
arrotondati
ai cento chilogrammi superiori.
9. Le
sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al
conducente che al proprietario del veicolo,
nonché al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
L'intestatario della carta di circolazione
del veicolo
è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10,
commisurato
all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10. Quando è
accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa
complessiva a pieno carico indicata
nella carta
di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del
carico entro i limiti consentiti.
11. Le
sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche
ai trasporti ed ai veicoli eccezionali,
definiti
all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata
nell'autorizzazione, limitando in questo
caso la
franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai
sensi dell'art. 62. La prosecuzione del
viaggio è
subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
12.
Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli
strumenti di pesa in regola con le verifiche di
legge e di
quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di
accompagnamento previsti da disposizioni di
legge. Le
spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in
solido.
13. Ai
veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal
presente articolo.
Art.
168. - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
1. Ai fini
del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli
appartenenti alle classi indicate negli allegati
all'accordo
Europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di
cui alla legge 12 agosto 1962, n.
1839, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Le
prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo
scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla
sicurezza
del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati
all'accordo di cui al comma 1 sono
stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione può altresì
prescrivere,
con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che
si rendano necessari per il trasporto
di singole
merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione o di
incendio le
prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti e della
navigazione,
di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico
delle merci pericolose, con
esclusione
dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per
autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il
Ministro dei
trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del
presente
codice, le necessarie misure applicative.
3. Le merci
pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi
internazionali, possono essere
trasportate
su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i
predetti trasporti internazionali. Per le
merci che
presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e
dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con
decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci pericolose,
ai fini del trasporto su strada,
materie ed
oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi
assimilabili. Negli stessi decreti sono
indicate le
condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere
ammesse al trasporto; per le merci
assimilabili
a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della
autorizzazione del singolo trasporto,
precisando
l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il
trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
modificato
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1704, e successive modifiche.
6. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con propri decreti al
recepimento delle direttive comunitarie
riguardanti
la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque
circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose, la cui massa
complessiva
a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione,
è soggetto alle sanzioni
amministrative
previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque
trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia
prescritta, ovvero non rispetta le condizioni
imposte, a
tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito
con la sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da 1.626,45 a 6.506,85 (1).
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 91
8-bis. Alle
violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della
sospensione della carta di circolazione e
della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni consegue
anche la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI
(2).
9.
Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di
cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto
di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle
cisterne che trasportano merci
pericolose,
ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o
alla corretta sistemazione dei
pannelli
di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che
contengono
merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla
sosta dei veicoli, alle
operazioni
di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento
di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. A tale violazione consegue la
sanzione amministrativa
accessoria
della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a
sei mesi, a norma del capo I,
sezione
II, titolo VI.
9-bis.
Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di
cui al comma 2, ovvero le condizioni
di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e
protezione dei conducenti o
dell’equipaggio,
alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di
sicurezza, è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
9-ter.
Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di
cui al comma 2, ovvero le condizioni
di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento da Euro 137,55 a Euro
550,20.
10. Alle
violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art.
167, comma 9.
Art.
169. - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti
i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per
effettuare le manovre necessarie per la
guida.
2. Il numero
delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al
comma 5, anche in relazione
all'ubicazione
dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero
delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli
e filoveicoli destinati a trasporto di
persone,
escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono
superare i corrispondenti valori
massimi
indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento
in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di
detti
veicoli.
4. Tutti i
passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare
la libertà di movimento del
conducente e
da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli
e i ciclomotori a due ruote, il
conducente e
il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del
veicolo.
5. Sulle
autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e
cose è consentito il trasporto in
soprannumero
sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione
che siano accompagnati da almeno
un
passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
6. Sui
veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, è
vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque
in condizioni da costituire
impedimento
o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici,
anche in numero superiore, purché
custoditi in
apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida
appositamente diviso da rete od altro
analogo mezzo
idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal
competente ufficio provinciale della
Direzione
generale della M.C.T.C.
7. Chiunque
guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che
hanno un numero di persone e un carico
complessivo
superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero
trasporta un numero di persone superiore
a quello
indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro
137,55 a
Euro 550,20
8. Qualora
le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo
ad uso di terzi, si applica la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55,
nonché la sanzione amministrativa
accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora
le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura,
il conducente è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
10. Chiunque
viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da
Euro 68,25 a Euro 275,10.
Art.
170. - Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui
motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso
delle braccia, delle mani e delle gambe,
deve stare
seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani,
ovvero con una mano in caso di
necessità
per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota
anteriore.
2. (*) Sui
ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo
che il posto per il passeggero sia
espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia
un’età superiore a diciotto anni. Con
regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti le modalità e i tempi
per
l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente
alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 27
giugno 2003, n. 151.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 92
(*) Le
disposizioni del comma così come modificato (in neretto) ha effetto a decorrere
dal 1° luglio 2004.
3. Sui
veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo
stabile ed equilibrato, nella posizione
determinata
dalle apposite attrezzature del veicolo.
4.È vietato
ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da
altri veicoli.
5. Sui
veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano
solidamente assicurati, che sporgano lateralmente
rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i
cinquanta centimetri, ovvero impediscano
o limitino
la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto
di animali purché custoditi in apposita
gabbia o
contenitore.
6. Chiunque
viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
da Euro 68,25 a Euro 275,10.
7. Se le
violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla
sanzione pecuniaria amministrativa
consegue il
fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.
171. - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. Durante
la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di
tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo
la normativa stabilita dal Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Sono
esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di
ciclomotori e motocicli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di
ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a
prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e
di
dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza,
secondo le disposizioni del regolamento.
2. Chiunque
viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 68,25 a
Euro 275,10.
Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della
violazione risponde il conducente.
3. Alla
sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo
amministrativo del veicolo per trenta
giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque
importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza caschi protettivi per
motocicli,
motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 687,75 a Euro 2.754,15.
5. I caschi
di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla
relativa confisca, ai sensi delle norme di
cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art.
172. (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta).
1. Il
conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad
eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su
veicoli di massa massima ammissibile
superiore a
3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per
passeggeri in piedi,
c) N1, ad
eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma
2, muniti dei dispositivi di ritenuta
previsti
nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi
situazione di marcia.
2. Il
conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi
di ritenuta.
3. Sono
esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli
appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale
nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i
conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi
di interventi di emergenza;
c) gli
appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che
effettuano scorte;
d) i
conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da
piazza, ovvero adibiti al noleggio con
conducente,
durante il servizio nei centri abitati;
e) gli
istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122,
comma 2;
f) le
persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità
sanitaria locale o dalle competenti autorità
sanitarie di
altro Stato membro delle Comunità Europee, affette da patologie particolari che
costituiscono
controindicazione
specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare
la durata di validità, deve
recare il
simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere
esibita su richiesta degli organi di
polizia di
cui all'articolo 12;
g) le donne
in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal
ginecologo curante che comprovi condizioni di
rischio
particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
4. I
passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a
1,50 m devono essere trattenuti da un sistema
di ritenuta,
adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini
di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non
essere trattenuti da un sistema di ritenuta
se sono
trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano
accompagnati da almeno un passeggero
di età non
inferiore ai sedici anni.
6. Le norme
di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili
posteriori di autovetture adibite al
trasporto di
persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con
conducente, durante il servizio, quando
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 93
circolano
nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e
aeroporti, a condizione che siano accompagnati
da almeno un
passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi
di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le
normative stabilite dal Ministero dei
trasporti.
8. Chiunque
non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il
minore, della violazione risponde
il
conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto
alla sorveglianza del minore stesso. Quando il
conducente
sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al
presente comma per almeno due volte,
all’ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a due
mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque,
pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento,
è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
10. Chiunque
importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza cinture di sicurezza
o sistemi di
ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
687,75 a
Euro 2.754,15.
11. Le
cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui
veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla
relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
NB: all’allegato
n. 2 della circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 7
agosto 2003 in merito alle
note
interpretative della tabella del punteggio al punto 4 afferma:
4. Note
alla voce relativa alla violazione dell’art. 172 comma 8 CdS.
Il
riferimento al comma 8, che prevede la decurtazione di 5 punti, quando la
violazione riguarda il mancato utilizzo delle
cinture di
sicurezza o dei dispositivi di ritenuta da parte del passeggero trasportato,
deve essere inteso nel senso che la
decurtazione
si applica al conducente solo se il passeggero è minorenne e se a bordo del
veicolo non è presente chi è tenuto
alla
sorveglianza del minore stesso. La violazione commessa dal passeggero
maggiorenne, perciò, non comporta sanzione a
carico dei
conducenti ma a carico dello stesso passeggero, senza tuttavia, decurtazione dei
punti nei confronti di quest’ultimo.
Art.
173. - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il
titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della
patente stessa sia stato prescritto di integrare le
proprie deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di
determinati apparecchi, ha
l'obbligo di
usarli durante la guida.
2. È vietato
al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero
di usare cuffie sonore, fatta
eccezione
per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo
138, comma 11, e di polizia, nonché
per i
conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al
trasporto di persone in conto terzi. È
consentito
l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente
abbia adeguate capacità uditive ad
entrambe le
orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).
3. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
68,25 a Euro 275,10.
Art.
174. - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o
cose.
1. La durata
della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i
relativi controlli, sono disciplinati dalle
norme
previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli
estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del
regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere
esibiti, per
il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia
stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.
3. I
registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati
dall'impresa, debbono essere esibiti, per il
controllo,
ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del
lavoro.
4. Il
conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di
pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento
CEE n.
3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 137,55 a Euro 550,20.
5. Il
conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto
dell'estratto del registro di servizio o della
copia
dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
5-bis.(soppresso)
6. Gli altri
membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5
sono soggetti alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
7. Chiunque
non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di
servizio o copia dell'orario di
servizio è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19.95
a Euro 81.90, salva
l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
7-bis.
Nei casi previsti dai commi 4, 5, e 6 l’organo accertatore, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti
periodi
di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sosta ove
dovrà
permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel
verbale di contestazione delle
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 94
violazioni
accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente
può riprendere la circolazione.
Chiunque
circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio
è punito con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 1.626,45 a Euro 6.506,85, nonché con il
ritiro immediato della
carta
di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei documenti
ritirati
deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro
ufficio indicato dall’organo
stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel
rispetto delle condizioni richieste dal
presente
articolo.
8. Per le
violazioni delle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il
lavoratore al quale la violazione si
riferisce, è
obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta.
9. L'impresa
che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel
regolamento CEE n. 3820/85 e non
tiene i
documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da
Euro 68,25 a Euro 275,10 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salva l'applicazione delle
sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso
di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza,
l'impresa che effettua il trasporto di
persone in
servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da
uno a tre mesi, del titolo abilitativo al
trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di
diffida rivoltale dall'autorità competente a
regolarizzare
in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora
l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico,
continui a dimostrare una
costante
recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, incorre nella
decadenza o
revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
12. Per le
inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in
servizio di linea si applicano le
sanzioni
previste dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La
sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono
disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo
che abilita
al trasporto.
14. Contro i
provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., ai
sensi del
comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei
trasporti e della navigazione, il quale
decide entro
sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.
Art.
175. - Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali.
1. Le norme
del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a
circolare sulle autostrade, sulle strade
extraurbane
principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, su proposta dell'ente
proprietario,
e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.
2.È vietata
la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al
comma 1:
a)
velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore
termico e motocarrozzette di cilindrata
inferiore a
250 cc se a motore termico;
b) altri
motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300
kg;
c) veicoli
non muniti di pneumatici;
d) macchine
agricole e macchine operatrici;
e) veicoli
con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti
consentiti;
f) veicoli a
tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di
dispersione;
g) veicoli
il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62,
ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli
le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo
per la circolazione;
i) veicoli
con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le
esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti
proprietari o concessionari dell'autostrada
o da essi
autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle
macchine operatrici-gru come individuate
dalla carta
di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel
regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione
sulle autostrade e sulle strade
extraurbane
principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermi
restando i
poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere
escluse dal transito su talune autostrade, o
tratti di
esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le
esigenze della circolazione lo richiedano. Ove
si tratti di
autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato
di concerto con il Ministro dei trasporti
e della
navigazione mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è
realizzato con il Ministro della difesa.
6.È vietata
la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e
le aree di sosta. In tali aree gli animali
possono
circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è
consentito il transito dei pedoni solo per
raggiungere
i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle
carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di
parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è
vietato:
a) trainare
veicoli che non siano rimorchi;
b)
richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere
attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono
consentite nelle aree di servizio o di
parcheggio
se autorizzate dall'ente proprietario;
d)
campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito
dall'ente proprietario o concessionario.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 95
8. Nelle
zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia
munito di licenza o di autorizzazione,
svolgere
attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con
offerta di vendita agli utenti delle
autostrade
stesse.
9. Nelle
aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale
è vietato lasciare in sosta il veicolo per
un tempo
superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli
alberghi esistenti nell'ambito
autostradale
o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso
il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si
applicano le disposizioni di cui
all'art.
159.
11. Gli
organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che
per il loro stato o per altro fondato
motivo
possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di
raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del
decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i
predetti organi di polizia possono
incaricare
l'ente proprietario.
12. Il
soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e
alle imprese autorizzati, anche
preventivamente,
dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di
polizia.
13. Chiunque
viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da
Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
14. Chiunque
viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da
Euro 33,60 a Euro 137,55, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo
1991, n. 112.
15. Chiunque
viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Dalla detta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo
amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque
viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 33,60 a Euro 137,55. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al
comma 6 la sanzione è da Euro 19.95
a Euro
81.90.
17.
Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono
ai conducenti di abbandonare con i veicoli
stessi
l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle
ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la
norma si
applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle
condizioni previste dalle presenti norme.
Art.
176. - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
1. Sulle
carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175,
comma 1, è vietato:
a) invertire
il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei
varchi, nonché percorrere la carreggiata o
parte di
essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b)
effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta
eccezione per le manovre necessarie nelle aree
di servizio
o di parcheggio;
c) circolare
sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la
marcia;
d) circolare
sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla
carreggiata.
2.è fatto obbligo:
a) di
impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia,
nonché di dare la precedenza ai veicoli in
circolazione
su quest'ultima corsia;
b) di
impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra,
immettendosi quindi nell'apposita corsia di
decelerazione
sin dal suo inizio;
c) di
segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di
corsia.
3. In
occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione
di code, qualora la corsia per la sosta di
emergenza
manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente
alla circolazione dei veicoli di polizia
e di
soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere
disposti il più vicino possibile alla striscia di
sinistra.
4. In caso
di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al
solo fine di uscire dall'autostrada a
partire dal
cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle
carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi,
fuorché in situazioni d'emergenza dovute a
malessere
degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali
casi, il veicolo deve essere portato nel
più breve
tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa,
sulla prima piazzola nel senso di
marcia,
evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta
d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare
l'emergenza stessa e non deve,
comunque,
protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso
coattivamente e si applicano le
disposizioni
di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo
restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in
caso di visibilità limitata, devono sempre
essere
tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti
dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora
la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la
sosta di emergenza o sulla piazzola
d'emergenza,
oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali
appositi spazi, deve essere collocato,
posteriormente
al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale
mobile. Lo stesso obbligo incombe
al
conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni
altro caso di limitata visibilità, qualora siano
inefficienti
le luci di posizione.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 96
9. Nelle
autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è
vietato ai conducenti di veicoli adibiti al
trasporto
merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o
complessi veicolari di lunghezza totale
superiore ai
7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro
della carreggiata.
10. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è
vietato affiancarsi ad altro veicolo nella
stessa
corsia.
11. Sulle
autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti,
ove previsto e segnalato, devono
arrestarsi
in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo
le indicazioni date dalle
segnalazioni
esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le
modalità e le tariffe vigenti.
11-bis. Al
pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri
di accertamento dello stesso,
sono
obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come
stabilito dall'articolo 196
12. I
conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di
specifica autorizzazione dell'ente proprietario,
sono
esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza
delle norme del presente articolo relative al
divieto di
effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la
retromarcia e la sosta in banchina di
emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto
di attraversare i varchi in contromano
in
prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o
trasporti eccezionali purché muniti di
autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
13. I
conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere
eseguite con la massima prudenza e
cautela,
devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono
esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma
12 anche i conducenti degli
autoveicoli
e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze,
che tengano in funzione il
dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il
personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso
di effettive esigenze di servizio e con
l'adozione
di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per
l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che
impegni gli impianti di controllo in maniera
impropria
rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato
dalla più lontana stazione di entrata per
la classe
del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione
di entrata.
17. Chiunque
transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per
la circolazione, nonché per la
sicurezza
individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di
eludere in tutto o in parte il pagamento del
pedaggio, è
soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro
343,35 a
Euro 1.376,55.
18.
Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola
con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero
che non
l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro
137,55 a
Euro 550,20 è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà
restituito al conducente, proprietario o
legittimo
detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la
prenotazione per la visita di revisione. Si
applicano le
norme dell'art. 214.
19. Chiunque
viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso
sulle carreggiate, sulle rampe o sugli
svincoli, è
punito con la sanzione amministrativa da 1.626,45 a 6.506,85.
20. Chiunque
viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è
soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.
21. Chiunque
viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 68,25 a Euro 275,10.
22. Alle
violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida per un
periodo da
sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi. In caso di reiterazione
delle
violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del
veicolo. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti
di violazione delle disposizioni del
comma 1,
lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi
Art.
177. - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di
polizia o antincendio e delle
autoambulanze.
1. L'uso del
dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano
muniti, anche del dispositivo
supplementare
di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli
autoveicoli e motoveicoli
adibiti a
servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico del Club Alpino
Italiano,
nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e
nelle province autonome di Trento e
Bolzano, a
quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma
ed organi, solo per l'espletamento di
servizi
urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il
riconoscimento di idoneità al servizio da parte
della
Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del
traffico provvederanno a concedere
immediatamente
la via libera ai veicoli suddetti.
2. I
conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti
di istituto, qualora usino congiuntamente il
dispositivo
acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, non sono tenuti a
osservare
gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le
prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
di
comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del
traffico e nel rispetto comunque delle regole di
comune
prudenza e diligenza.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 97
3. Chiunque
si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade
adiacenti in prossimità degli sbocchi
sulla prima,
appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di
lasciare libero il passo e, se necessario,
di fermarsi.
È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di
marcia.
4. Chiunque,
al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari
ivi indicati è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
5. Chiunque
viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
33,60 a Euro
137,55.
Art.
178. - Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti
di cronotachigrafo.
1. I
libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per
il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.
2. I
libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al
regolamento devono essere esibiti, per il
controllo,
ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Il
conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di
pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento
ovvero non
osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto
individuale di controllo o dell'estratto del
registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. La stessa sanzione si applica agli
altri membri dell'equipaggio che
non
osservano le dette prescrizioni.
3-bis. (soppresso).
4. Chiunque
non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di
controllo o l'estratto del registro di
servizio o
copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 137,55 a
Euro 550,20,
salvo che il fatto costituisca reato.
4-bis.
Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione
delle sanzioni amministrative
pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi
di
pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto
in luogo idoneo per la sosta ove dovrà
permanere
per il periodo necessario. Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni
accertate
e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può
riprendere la circolazione. Chiunque
circola
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è
punito con la sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da Euro 1.626,45 a Euro 6.506,85, nonché con il ritiro
immediato della carta di
circolazione
e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la
restituzione dei documenti ritirati
deve
essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro
ufficio indicato dall’organo stesso, che
vi
provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto
delle condizioni richieste dal presente
articolo.
5. Per le
violazioni alle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il
lavoratore al quale la violazione si
riferisce, è
obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma
dovuta.
6. L'impresa
che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel
regolamento e non tiene i documenti
prescritti o
li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 137,55
a Euro 550,20 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che
il fatto costituisca reato.
7. Nel caso
di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza,
l'impresa che effettua trasporto di
persone in
servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da
uno a tre mesi, dell'autorizzazione al
trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di
diffida da parte dell'autorità competente a
regolarizzare
nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8. Qualora
l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia
recidiva, anche nell'eventuale esercizio
di altri
servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse
sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in
servizio di linea.
10. Le
sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono
adottate dall'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione.
11. Contro i
provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al
Ministro dei trasporti e della
navigazione,
il quale decide entro sessanta giorni.
Art.
179. - Cronotachigrafo e limitatore di velocità.
1. Nei casi
previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli
devono circolare provvisti di
cronotachigrafo,
con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite dal regolamento
stesso. Nei casi e con le modalità
previste
dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di
limitatore di velocità.
2. Chiunque
circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso
è previsto, ovvero circola con
autoveicolo
munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle
fissate nel regolamento o non
funzionante,
oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 687,75 a Euro 2.754,15. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata
nel caso che l'infrazione
riguardi la
manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
2-bis.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero
circola con un autoveicolo munito di
un
limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate
o non funzionante, è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma di Euro 800 a Euro 3.200. La sanzione amministrativa
pecuniaria è raddoppiata
nel caso in
cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 98
3. Il
titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone
che mette in circolazione un veicolo
sprovvisto
di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ovvero con limitatore di velocità
o di
cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 687,75 a Euro 2.754,15.
4. Qualora
siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma
3, l'ufficio provinciale della
Direzione
generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza o autorizzazione, relativa al
veicolo con
il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La
sospensione si cumula alle sanzioni
pecuniarie
previste.
5. Se il
conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose su
strada sono
la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella
misura stabilita per la sanzione più
grave.
6. Per le
violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate
all'ufficio provinciale della Direzione
generale
della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis.
Quando si abbia il fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il
limitatore di velocità siano alterati, manomessi
ovvero
comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo
12, anche scortando il veicolo o facendolo
trainare in
condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per
l’istallazione o riparazione, possono disporre
che sia
effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese
per l’accertamento ed il ripristino della
funzionalità
del limitatore della velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico
del proprietario del veicolo o del
titolare
della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in
solido.
7. Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il
funzionario o l'agente che ha accertato la
circolazione
di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante
o manomesso o non funzionante diffida il
conducente
con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine
di dieci giorni. Qualora il
conducente
ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il
predetto termine decorre dalla data di
ricezione
della notifica del verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante
i quali trova applicazione l'articolo
16 del
regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il
fermo amministrativo dello stesso. Il
veicolo
verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di
circolazione.
9. Alle
violazione di cui al comma 2 e 2-bis consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da
quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. Nel caso in cui la violazione
relativa al
comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la
sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo
I, sezione II del titolo VI.
10. Gli
articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per
le restanti norme della legge 13
novembre
1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del
titolo VI. Nel caso di accertamento di
violazioni
alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato
all'ufficio metrico provinciale per le
necessarie
verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio
cronotachigrafo.
Art.
180. - Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter
circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta
di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del
veicolo;
b) la
patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c)
l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria
del veicolo in luogo della patente di guida di
cui alla
lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il
certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La
persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con
sé la patente di guida prescritta; se
trattasi di
istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il
conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il
veicolo è impiegato in uno degli usi previsti
dall'art.
82.
4. Quando
l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di
circolazione, ovvero quando il veicolo sia
in
circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa
autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico
di
trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta
di circolazione può essere sostituita
da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del
medesimo.
5. Il
conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il
certificato di idoneità, quando prescritti.
6. (*)
Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione
del veicolo, il certificato di idoneità
alla
guida ove previsto ed e un documento di riconoscimento.
7. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
33,60 a Euro 137,55. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da Euro
19.95 a Euro 81.90.
8. Chiunque
senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di
presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad
uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni
amministrative
previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro
343,35 a
Euro 1.376,55. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione,
da parte dell’ufficio dal
quale
dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del
documento da presentare, con
decorrenza
dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per
la presentazione dei documenti.
(*) Le
disposizioni del comma 6, così come è stato modificato, hanno effetto a
decorrere dal 1° luglio 2004.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 99
Art.
181. - Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1.È fatto
obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella
parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno
[attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello] relativo
all'assicurazione obbligatoria.
2. I
conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al
comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni
stessi.
3. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
19.95 a Euro 81.90. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
Riguardo al
contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall'1
gennaio 1998 l'obbligo di esposizione,
per
autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 n. 449, art.
17, comma 24. Limitatamente a detto
contrassegno,
con la stessa disposizione cessa l'obbligo per i conducenti di motocicli di
portarlo con sé.
Art.
182. - Circolazione dei velocipedi.
1. I
ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni
della circolazione lo richiedano e, comunque, mai
affiancati
in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono
sempre procedere su unica fila, salvo
che uno di
essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I
ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio almeno con una mano; essi devono
essere in
grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e
compiere con la massima libertà, prontezza
e facilità
le manovre necessarie.
3. Ai
ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti
norme, condurre animali e farsi trainare da altro
veicolo.
4. I
ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della
circolazione, siano di intralcio o di pericolo per
i pedoni. In
tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la
comune prudenza.
5.È vietato
trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia
appositamente costruito e attrezzato. È
consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni
di età, opportunamente assicurato
con le
attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I
velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre
persone oltre al conducente devono essere
condotti, se
a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui
veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone
adulte compresi i conducenti; è consentito
anche il
trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il
trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I
velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo
il divieto per particolari categorie di essi,
con le
modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
19.95 a Euro 81.90. La sanzione è da Euro 33,60 a Euro 137,55 quando si tratta
di velocipedi di cui al comma 6.
Art.
183. - Circolazione dei veicoli a trazione animale.
1. Ogni
veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve
mai abbandonare la guida durante la
marcia e
deve avere costantemente il controllo degli animali.
2. Un
veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da
più di due animali se a due ruote o da più di
quattro se a
quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli
adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre
comprovate necessità, possono
essere
trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa
autorizzazione dell'ente proprietario
della
strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal
sindaco.
4. I veicoli
trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
19.95 a Euro 81.90.
Art.
184. - Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
1. Per ogni
due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da
sella, e per ogni animale indomito o
pericoloso
occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo
dei medesimi e condurli in modo da
evitare
intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La
disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in
piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi
una zona
destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore
e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente
illuminate o interne ai centri abitati, i
conducenti
devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale
luce arancione in tutte le direzioni,
esposto in
modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo
dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali
senza obbligo di conducente e delle luci
di cui al
comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno
ostacolare la visibilità delle luci previste
per il
veicolo a cui sono legati.
5. Gli
armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su
strada devono essere condotti da un
guardiano
fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 100
6. I
guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla
sinistra almeno la metà della carreggiata.
Sono,
altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero
di cinquanta ad opportuni intervalli al fine
di
assicurare la regolarità della circolazione.
7. Le
moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di
notte, devono essere precedute da un
guardiano e
seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di
segnalazione che proietti in orizzontale luce
arancione in
tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte
anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
33,60 a Euro 137,55.
Art.
185. - Circolazione e sosta delle autocaravan.
1. I veicoli
di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in
genere ed agli effetti dei divieti e
limitazioni
previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista
per gli altri veicoli.
2. La sosta
delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce
campeggio, attendamento e simili se
l'autoveicolo
non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo
quelli del propulsore meccanico, e
non occupa
comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio
dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso
di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe
maggiorate del 50% rispetto a quelle
praticate
per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4.È vietato
lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree
pubbliche al di fuori di appositi
impianti di
smaltimento igienico-sanitario.
5. Il
divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di
appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque
viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
Euro 68,25 a
Euro 275,10.
7. Nel
regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e
autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla
sosta e al
parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti
ad accogliere i residui organici e le
acque chiare
e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe
per l'uso degli impianti igienico-sanitari,
nonché i
criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate
nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito
segnale
stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
sono determinate le caratteristiche dei
liquidi e
delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle
acque chiare e luride fatti defluire negli
impianti
igienico-sanitari di cui al comma 4.
Art.
186. - Guida sotto l'influenza dell’alcool.
1.È vietato
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque
guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave
reato, con l’arresto fino ad un mese e
con
l’ammenda da Euro 258 a Euro 1.032. Per l’irrogazione della pena è
competente il tribunale. All’accertamento del
reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da quindici a tre mesi, ovvero da un
mese a sei
mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai
sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI.
Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di
massa complessiva a pieno
carico a 3,5
t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la
revoca della patente di guida ai sensi
del capo II,
sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si
applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il
veicolo,
qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto
trainare fino al luogo indicato
dall’interessato
o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali
garanzie per
la custodia.
3. Al fine
di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 4, gli organi
di Polizia
stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell’Interno, nel rispetto della
riservatezza
personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi
o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando
gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in
ogni caso di incidente ovvero quando si
abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato
di alterazione psicofisica derivante
dall’influenza
dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2,
anche accompagnandolo presso il più
vicino
ufficio o comando, hanno facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e
procedure determinati dal regolamento.
5. Per i
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche,
l'accertamento del tasso alcoolemico viene
effettuato,
su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e
2, da parte delle strutture sanitarie di
base o di
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base
alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
di cui al presente comma sono
reperiti
nell' ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'articolo 32 della legge 17
maggio 1999,
n. 144.
6. Qualora
dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore
a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui
al comma 2.
7. In caso
di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3,4 o 5 il conducente è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con
le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con
l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi
del comma 2, il prefetto ordina che il
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 101
conducente
si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve
avvenire nel termine di sessanta
giorni.
Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il
prefetto può disporre, in via cautelare, la
sospensione
della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora
dall' accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore a 1,5
grammi per
litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il
prefetto, in via cautelare, dispone la
sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
Art.
187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti.
1. È vietato
guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine
di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 3, gli organi di
Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi
o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando
gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si
ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che
il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope gli
agenti di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge,
accompagnano
il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti
organi di Polizia stradale ovvero
presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni
di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope e
per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le
attività di
rilevamento e soccorso.
4. Le
strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano
altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati
dal comma 3;
essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto
nell'articolo 186.
5. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento
degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito
dei fondi destinati al Piano
nazionale
della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144. Copia del referto sanitario
positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto
del luogo
della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il
prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma
3, ordina che il conducente si sottoponga a
visita
medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare,
della patente fino all'esito dell'esame di
revisione
che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. Chiunque
guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, ove
il fatto non
costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma
2. Si applicano le disposizioni del
comma 2,
ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso
di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con
le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.
N.B.: - La
Legge di conversione 214/2003 inserisce a tal proposito anche:
Art.
6-bis. (Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle
autostrade).
1.
Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade
classificate del tipo A di cui all’articolo 2,
comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285, e successive modificazioni,
è vietata la somministrazione di
bevande
superalcoliche.
Art.
188. - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
1. Per la
circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti
proprietari della strada sono tenuti ad
allestire e
mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire
ed agevolare la mobilità di esse,
secondo
quanto stabilito nel regolamento.
2. I
soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono
autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei
casi e con
limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli
al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti
all'obbligo del rispetto dei limiti
di tempo se
lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque
usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione
prescritta dal comma 2 o ne faccia uso
improprio, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25
a Euro 275,10.
5. Chiunque
usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando
le condizioni ed i limiti indicati
nell'autorizzazione
prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro
33,60 a Euro
137,55.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 102
Art.
189. - Comportamento in caso di incidente.
1. L'utente
della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento,
ha l'obbligo di fermarsi e di
prestare
l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla
persona.
2. Le
persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a
salvaguardare la sicurezza della
circolazione
e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato
lo stato dei luoghi e disperse le
tracce utili
per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove
dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro
utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove
possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni
dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale,
in tali
casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione,
salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza,
degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni
caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le
altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori,
alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei
modi possibili gli elementi
sopraindicati.
5. Chiunque,
nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in
caso di incidente, con danno alle
sole cose, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
250 a Euro 1000. In tale caso, se
dal
fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l’applicazione della revisione di cui all’articolo
80,
comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da 15 giorni a 2
mesi,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque,
nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle
persone, non ottempera all'obbligo di
fermarsi è
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione
della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. Nei casi di cui al
presente
comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284
del codice di procedura penale,
anche
al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è
possibile procedere all’arresto, ai sensi
dell’articolo
381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi
previsti.
7. Chiunque,
nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare
l'assistenza occorrente alle persone
ferite è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione
della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non
superiore a cinque anni, ai
sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI
8. Il
conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno
subito danni alla persona, mettendosi
immediatamente
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente
derivi il delitto di omicidio colposo
o di lesioni
personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di
flagranza di reato.
8-bis.
Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto
di cui al comma 6, si mette a
disposizione
degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al
terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque
non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
da Euro 68,25 a Euro 275,10.
Art.
190. - Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni
devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi
per essi predisposti; qualora questi
manchino,
siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della
carreggiata opposto al senso di marcia
dei veicoli
in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei
centri abitati i pedoni hanno l'obbligo
di circolare
in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi
di marcia e sul margine destro
rispetto
alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso
unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il
tramonto del
sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla
carreggiata di strade esterne ai centri abitati,
prive di
illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni,
per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei
sovrapassaggi.
Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di
attraversamento, i pedoni possono
attraversare
la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad
evitare situazioni di pericolo per
sé o per
altri.
3.È vietato
ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato
attraversare le piazze e i larghi al di fuori
degli
attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore
a quella indicata nel comma 2.
4.È vietato
ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è,
altresì, vietato, sostando in gruppo sui
marciapiedi,
sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al
transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni
che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la
precedenza
ai conducenti.
6.È vietato
ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli
autobus, filoveicoli e tram in sosta alle
fermate.
7. Le macchine
per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le
limitazioni di cui all'articolo
46, possono
circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8. La
circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è
vietata sulla carreggiata delle strade.
9.È vietato
effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non
autorizzate. Sugli spazi riservati ai
pedoni è
vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano
creare situazioni di pericolo per gli altri
utenti.
10. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
19.95 a Euro 81.90.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 103
Art. 191.
- Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il
traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la
precedenza, rallentando e
all'occorrenza
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I
conducenti che svoltano per inoltrarsi in
un'altra
strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la
precedenza, rallentando e all'occorrenza
fermandosi,
ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia
vietato il passaggio.
2. Sulle
strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al
pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di
sicurezza.
3. I
conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità
motorie o su carrozzella, o munita di
bastone
bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso
di persona sordocieca, o comunque
altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono
comunque prevenire situazioni di
pericolo che
possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di
anziani, quando sia ragionevole
prevederli
in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Euro
137,55 a Euro 550,20.
Art.
192. - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro
che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari,
ufficiali ed agenti ai quali spetta
l'espletamento
dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti
dell'apposito segnale distintivo.
2. I
conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari,
ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il
documento di
circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che,
ai sensi delle norme in materia di
circolazione
stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari,
ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere
ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme
relative alle caratteristiche e
all'equipaggiamento
del veicolo medesimo;
- ordinare
di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi
di segnalazione visiva e di
illuminazione
o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave
pericolo per la propria e altrui
sicurezza,
tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare
ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi
siano prescritti, di fermarsi o di
proseguire
la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli
organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli
necessari ai fini dell'espletamento del loro
servizio,
formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza
pericolo di incidenti, il graduale arresto
dei veicoli
che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le
caratteristiche di detti mezzi, nonché le
condizioni e
le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri dei
lavori
pubblici e di grazia e giustizia.
5. I
conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare,
anche non coadiuvato dal personale di polizia
stradale di
cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del
convoglio militare.
6. Chiunque
viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 68,25 a Euro 275,10.
7. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è
punito con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 1.083,60 a Euro 4.337,55
Art.
193. - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli
a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non
possono essere posti in circolazione sulla
strada senza
la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque
circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da
Euro 687,75 a Euro 2.754,15.
3. La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando
l'assicurazione del veicolo per la
responsabilità
verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al
termine di cui all'art. 1901, secondo
comma, del
codice civile. La sanzione di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto
quando l’interessato entro trenta
giorni
dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo
accertatore, esprime la volontà e
provvede
alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso
l’interessato ha la disponibilità del
veicolo
e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di
radiazione del veicolo previo
versamento
presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione
minima edittale previsto dal
comma
2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore
restituisce la cauzione,
decurtata
dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si
applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’organo accertatore ordina che la
circolazione
sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo
stesso sia in ogni caso prelevato,
trasportato
e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via
ordinaria dall’organo
accertatore
o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l’interessato effettua il
pagamento
della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 e corrisponde il premio
di assicurazione per almeno
sei
mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia
del veicolo sottoposto a sequestro,
l’organo
di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all’avente diritto, dandone
comunicazione
al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non è
avvenuto il pagamento
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 104
in
misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia
il verbale al prefetto. Il verbale stesso
costituisce
titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai
sensi dell’art. 213.
Titolo VI - DEGLI
ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE
Capo I – DEGLI
ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
SEZIONE I – DEGLI
ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE ED
APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
Art.
194. - Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte
le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione
consegua una sanzione
amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e
II del capo I della legge 24
novembre
1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente
capo.
Art.
195. - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La
sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di
danaro tra un limite minimo ed un limite
massimo
fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di Euro
19.95 ed il limite massimo generale di
Euro
novemiladuecentonovantasei. Tale limite massimo generale può essere superato
solo quando si tratti di sanzioni
proporzionali,
ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente
codice, tra un limite minimo ed un
limite
massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze
della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue
condizioni economiche.
3. La misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura
pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media
nazionale) verificatasi nei due anni
precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri del
tesoro, dei
lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa,
seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle
sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Tali limiti possono superare
quelli
massimi di cui al comma 1.
Art.
196. - Principio di solidarietà.
1. Per le
violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario
del veicolo, o, in sua vece,
l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria, è obbligato in
solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non
prova che la circolazione del veicolo
è avvenuta
contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente
il locatario e, per i ciclomotori,
l'intestatario
del contrassegno di identificazione .
2. Se la
violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta
all'altrui autorità, direzione o
vigilanza,
la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata, in solido con l'autore
della
violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non
aver potuto impedire il fatto.
3. Se la
violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente o associazione privi
di
personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle
proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o
l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore
della violazione, al pagamento della
somma da
questi dovuta.
4. Nei casi
di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione
ha diritto di regresso per l'intero nei
confronti
dell'autore della violazione stessa.
Art.
197. - Concorso di persone nella violazione.
1. Quando
più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione
amministrativa pecuniaria, ciascuna
soggiace
alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga
diversamente.
Art.
198. - Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie.
1. Salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola
diverse disposizioni che prevedono
sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per
la
violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga
a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle
zone a traffico limitato, il
trasgressore
ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni
soggiace alle sanzioni previste per ogni
singola
violazione.
Art.
199. - Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1.
L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non
si trasmette agli eredi.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 105
Art.
200. - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La
violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in
solido al pagamento della somma dovuta.
2.
Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le
dichiarazioni che gli interessati chiedono che
vi siano
inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del
verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona
obbligata in solido.
4. Copia del
verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore.
Vedi anche
art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione,
n. 168/2002, in G. U. 6 agosto
2002, con
decorrenza 7 agosto 2002, il quale stabilisce :
1. Sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma
2, lettere A e B, del decreto legislativo 30
aprile 1992,
n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, secondo le
direttive fornite
dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, possono utilizzare o
installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data
informazione agli automobilisti, finalizzati al
rilevamento
a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
142 e 148 dello stesso decreto
legislativo,
e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o
installati
sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto
legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,
individuati
con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il prefetto, sentiti gli
organi di
polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti
proprietari, individua le strade, diverse
dalle
autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero
singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso
di
incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico
per le quali non è possibile il fermo di un veicolo
senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o
all'incolumità degli agenti operanti e dei
soggetti
controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive
integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di
cui al precedente periodo.
3. Nei casi
indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi
fotografici, di ripresa video o con
analoghi
dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della
riservatezza personale, consentano di accertare,
anche in
tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonché i dati di
immatricolazione
del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati
dispositivi che consentono di
accertare in
modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli
agenti preposti, gli stessi devono
essere
approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle
ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al
presente articolo, non vi è l'obbligo di
contestazione
immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art.
201. - Notificazione delle violazioni.
1. Qualora
la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli
estremi precisi e dettagliati della
violazione e
con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta
giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei
soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dai
pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta
all'intestatario
del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della
violazione nei confronti
dell’intestatario
del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo
134, comma 1-bis, la
notificazione
del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il
medesimo domicilio legale
dichiarato
dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti
obbligati sia identificato
successivamente
alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli
stessi entro
centocinquanta
giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio
nazionale dei veicoli l’intestazione
del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque
dalla data in cui la pubblica
amministrazione
è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti
all’estero la notifica deve
essere
effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento (1).
1-bis. Fermo
restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione
immediata non è necessaria e agli
interessati
sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1.
a)
impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b)
attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso
vietato;
d)
accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario
del veicolo;
e)
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia
stradale e
nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in
tempo successivo poiché il veicolo
oggetto del
rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di
essere fermato in tempo utile o
nei modi
regolamentari;
f)
accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del decreto-legge
20 giugno 2002, n.121, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n.168, e successive modificazioni;
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 106
g)
rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e
circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi
previsti
dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127.
1-ter.
Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la
contestazione immediata, il verbale
notificato
agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione
immediata.
Nei casi previsti alle lette b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la
presenza degli organi di Polizia
qualora
l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature
debitamente omologate.
2. Qualora
la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata
la notifica non siano noti, la notifica
stessa non è
obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti
di cui al comma 1.
3. Alla notificazione
si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di
un funzionario
dell'amministrazione
che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo
della posta,
secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale (2). Nelle
medesime forme si effettua la
notificazione
dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e
di sospensione della carta di
circolazione.
Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte
alla residenza, domicilio o
sede del
soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei
veicoli istituito presso la Direzione
generale
della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese
di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al
pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5. L'obbligo
di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria, si estingue nei
confronti
del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
5-bis.
Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero
di violazione del divieto di
accesso
o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone
interdette alla circolazione, mediante
apparecchi
di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal
registro della
motorizzazione
il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con
decreto del Ministro
dell’interno,
il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatorio per
comunicare al soggetto
intestatario
del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell’ufficio da cui dipende
il
conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione,
si trovava in una delle condizioni
previste
dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza
dell’esclusione della responsabilità,
il
colmando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi
dell’articolo 203 per l’archiviazioni. In caso
contrario,
si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi
dell’articolo 196, comma 1;
dall’interruzione
della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo
rimangono sospesi i termini
per la
notifica.
(1)
Modificato decreto legge n. 151 del 27 giugno 2003 pubblicato con G.U. 149 del
30/06/2003.
(2) La Corte
costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 8,
secondo e
terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse
con la
notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non
prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del
destinatario,
del deposito dell'atto presso l'ufficio postale sia data notizia al
destinatario a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento,
e nella parte in cui prevede che l'atto sia restituito al mittente decorsi
dieci giorni dal suddetto deposito.
(2) La Corte
costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del
combinato
disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4,
comma terzo, della legge 890/82
(Notificazioni
di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nella
parte in cui
prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dell'atto da parte del
destinatario
anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Alla luce di quanto prima, la notifica
di una
multa, quando viene fatta a mezzo posta, si perfeziona nel momento in cui si
consegna alla posta per la spedizione (per
intenderci
alla data del bollo postale posto sulla busta) anziché all’arrivo del plico al
destinatario.
Art.
202. - Pagamento in misura ridotta.
1. Per le
violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando
l'applicazione
delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro
sessanta giorni dalla
contestazione
o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il
trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale
dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di
versamento
in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di
conto corrente bancario. All'uopo,
nel verbale
contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il
richiamo delle norme sui
versamenti
in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il
pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia
ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,
trattandosi
di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di
circolazione, la patente di guida o
qualsiasi
altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal
caso il verbale di contestazione della
violazione
deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
3-bis. Il
pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste
dagli articoli 83, comma 6; 88, comma
3; 97, comma
9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136,
comma 6; 168, comma
8; 176,
comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il
verbale di contestazione è trasmesso al
prefetto del
luogo della commessa violazione entro dieci giorni
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 107
Art.
203. - Ricorso al prefetto.
1. Il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni
sessanta dalla contestazione o dalla
notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
è consentito, possono proporre
ricorso al
prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o
comando cui appartiene l'organo
accertatore
ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il
ricorso possono essere presentati i
documenti
ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
1-bis.
Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto
mediante lettera raccomandata con
avviso
di ricevimento. In tale caso per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all’ufficio o comando cui
appartiene
l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni
dalla
sua ricezione.
2. Il
responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore è
tenuto a trasmettere gli atti al
prefetto
nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei
casi di cui al comma 1 e dal
ricevimento
degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,
corredati dalla prova della avvenuta
contestazione
o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche
dell’organo accertatore utili a
confutare
o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora
nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta, il verbale, in
deroga alle
disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
costituisce titolo esecutivo per una somma
pari alla
metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.
Art.
204. - Provvedimenti del prefetto.
1. Il
prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti
allegati,
sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento adotta, entro centoventi giorni
decorrenti
dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo
quanto stabilito al comma 2
dell’articolo
203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una
somma determinata, nel limite non inferiore
al doppio
del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri
dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione
comprende
anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre
persone che sono tenute al pagamento ai
sensi del
presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto,
nello stesso termine, emette ordinanza
motivata di
archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore, il
quale ne dà
notizia ai ricorrenti.
1-bis.
I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente
articolo sono perentori e si
cumulano
tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione
dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti
termini
senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende
accolto.
1-ter.
Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di
cui al comma 1 si interrompe con la
notifica
dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine
resta sospeso fino alla data di
espletamento
dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque
fino alla data fissata per
l’audizione
stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione,
senza allegare giustificazione della
sua
assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.
2. L'ordinanza-ingiunzione
di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata
nel termine
di centocinquanta
giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'art. 201. Il
pagamento della somma ingiunta e
delle
relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione, all'ufficio del registro o al
diverso
ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha
ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla
sua
effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando
accertatore.
3.
L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, costituisce titolo
esecutivo
per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Art.
204-bis. - Ricorso al giudice di pace.
1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso all’articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell’articolo
196, qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
è consentito, possono
proporre
ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è
stata commessa la violazione, nel
termine
di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il
ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento
fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le
deroghe previste dal presente
articolo,
e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3.(*)
All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la
cancelleria del giudice di pace, una somma
pari
alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore.
Detta somma, in caso di
accoglimento
del ricorso, è restituita al ricorrente.
4. Il
ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia previamente presentato il
ricorso di cui all’articolo 203.
5. In
caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione
dell’importo della sanzione, assegna, con
sentenza
immediatamente eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo
accertatore, la somma determinata,
autorizzandone
il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza;
l’amministrazione cui
appartiene
l’organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto
dall’articolo 208. La
eventuale
somma residua è restituita al ricorrente.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 108
6. La
sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la
riscossione coatta delle somme inflitte
dal
giudice di pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del
deposito del ricorso.
7.
Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione
della sanzione, il giudice di pace non
può
applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
8. In
caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere
l’applicazione delle sanzioni accessorie o la
decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
9. Le
disposizioni di cui ai commi 2,5,6 e 7 si applicano anche nei casi di cui
all’articolo 205.
(*)N.B. per
tale modifica si è espresso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia con la
circolare che di seguito si allega:
Dipartimento per gli
Affari di Giustizia
Direzione Generale
della Giustizia Civile
Circolare del 13082003
Ai Sigg. Presidenti
delle Corti D'Appello
Loro sedi
Oggetto: Legge 01/08/2003 n.
214 di conversione del D.L. 151/2003 (modifiche al nuovo codice della strada).
Versamento
della cauzione in caso
di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.
La legge n. 214/2003 di
conversione del decreto legge n 151/2003, pubblicata nel supplemento ordinario
n.133/L alla GU
Serie Generale n 186
del 12/08/2003 ha modificato, tra le altre, anche l'art 204 bis del Nuovo
Codice della Strada.
La nuova formulazione
dell'articolo, che disciplina il ricorso (davanti al giudice di pace) avverso
l'ordinanza ingiunzione che
impone il pagamento
della sanzione pecuniaria, introduce alcune innovazioni procedurali che
incidono in modo rilevante
sull'attività delle cancellerie
Si invitano pertanto gli uffici in indirizzo a voler diffondere, presso gli
uffici interessati, le
istruzioni che seguono
1. VERSAMENTO DELLA
CAUZIONE: ADEMPIMENTI DEL RICORRENTE
Secondo la nuova
formulazione dell'art 204 bis del Nuovo Codice della Strada, "il
ricorrente deve versare presso la
cancelleria del giudice
di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del
massimo edittale della
sanzione inflitta
dall'organo accertatore" Poiché, ai sensi dell'art 4 del RD 10 marzo 1910
n 149, tutt'ora in vigore, le
cancellerie non possono
in alcun modo ricevere versamenti in denaro, é evidente che la formulazione
letterale del testo
("deve versare
presso la cancelleria una somma") deve necessariamente essere interpretata
alla luce della vigente
normativa, individuando
modalità alternative di versamento presso altri organismi abilitati a ricevere
e gestire il deposito
Considerate anche le
diverse fasi conseguenti al versamento della cauzione, previste dalla nuova
formulazione dell'articolo,
questa Direzione
Generale ritiene che 10 strumento più idoneo per la gestione dell'importo
versato, sia il LIBRETTO DI
DEPOSITO GIUDIZIARIO
aperto presso l'Ente Poste Tale strumento, infatti, oltre ad assicurare
all'utenza uniformità da parte
degli uffici, presenti
sul territorio, ha il pregio della gratuità, senza penalizzare il ricorrente
relativamente agli interessi, in
quanto anche quello
postale è ormai deposito fruttifero Tale strumento è peraltro individuato anche
dall'art 2 del citato RD
149/1910, ("tutti
i depositi in denaro che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e
penale possono farsi presso le
cancellerie
giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono
essere eseguiti direttamente dalle parti
o dai loro procuratori
nell'ufficio postale incaricato") Pertanto, ai sensi dell'art 5 del citato
decreto, il ricorrente dovrà
effettuare il
versamento della cauzione presso l'ufficio postale, e allegare al ricorso il
libretto rilasciato dall'ufficio postale
come ricevuta
111ibretto dovrà essere intestato al ricorrente e dovrà riportare come causale
la natura del versamento
(cauzione), gli estremi
(data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre e
l'indicazione dell'autorità che ha
stilato il verbale
2. RICEVIMENTO DEL
LIBRETTO DI DEPOSITO POSTALE: ADEMPIMENTI DEL CANCELLIERE
Il cancelliere che
riceve il libretto, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento
cui il ricorso ha dato origine
(numero di RG), dovrà
provvedere agli adempimenti previsti dall'art 6 del R.D. 10 marzo 1910 nr. 149,
annotando gli
estremi del libretto
nel registro cd. Mod I, di cui gli uffici dovranno dotarsi e di cui, per
comodità si allega alla presente copia
del modello ufficiale
(Allegato A). Allo stesso modo gli uffici dovranno dotarsi del registro Mod.
IV, necessario per la
restituzione o
l'assegnazione della somma al termine del procedimento (art 17 R.D. cit.)
3. VALUTAZIONE
SULL’ENTITA' DELL'IMPORTO VERSATO E DECISIONE SULLA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
L'importo della
cauzione, da versare a pena di inammissibilità del ricorso, é "una somma
pari alla metà del massimo edittale
della sanzione inflitta
dall'organo accertatore" Il provvedimento con cui il giudice - all'esito
della preliminare valutazione a
lui demandata in ordine
alla correttezza dell'importo versato dichiara, rigettandolo, l'inammissibilità
del ricorso, dovrà anche
disporre in merito alla
destinazione della somma
4. ACCOGLIMENTO DEL
RICORSO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE
In caso di accoglimento
del ricorso, la somma depositata è integralmente restituita al ricorrente. La
cancelleria dovrà quindi
provvedere a richiedere
all'ufficio postale che ha ricevuto il deposito la chiusura del libretto ed il
relativo conteggio degli
interessi maturati
Ricevuto tale conteggio, la cancelleria emetterà quindi il mandato a favore del
ricorrente per l'importo
complessivo Nel
raccomandare l'urgenza, si rappresenta che sarà cura di questa Direzione
Generale impartire ulteriori e
diverse istruzioni in merito
alle altre problematiche connesse all'entrata in vigore ed all'applicazione
della legge di cui
all'oggetto
Il Direttore Generale
Francesco Mele
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 109
Art.
205. - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione
di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono
proporre
opposizione
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di
sessanta giorni dalla stessa, se
l'interessato
risiede all'estero.
2. Soppresso
3. Il
prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la
tutela giudiziaria all’amministrazione cui
appartiene
l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi,
secondo quanto stabilito
dall’articolo
208.
Art.
206. - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Se il
pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo
quanto disposto dall'ultimo comma
dell'art. 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a
titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria è
regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli
per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti
dal prefetto competente per territorio della
commessa
violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti
dalle amministrazioni da cui dipende
l'organo
accertatore.
3. I ruoli
di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di
finanza competente, il quale dà in carico
all'esattore
il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
Art.
207. - Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando
con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da
cui consegue
una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani
dell'agente
accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente
trasmette al proprio comando od ufficio
il verbale e
la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale
che consegna
al trasgressore medesimo.
2. Qualora
il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista
del pagamento in misura ridotta, egli
deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del
massimo della sanzione pecuniaria
prevista per
la violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui
l'accertatore dipende.
2-bis.
Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o
aderente all’Accordo sullo spazio
economico
europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e'
pari alla somma richiesta per il
pagamento in
misura ridotta previsto dall'articolo 202
3. In
mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto
il fermo amministrativo del
veicolo
fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un
periodo non superiore a sessanta
giorni.
4. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei
cittadini italiani residenti nel comune di
Campione
d'Italia.
4-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli
immatricolati in Italia che siano guidati da
conducenti
in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte
dell’Unione Europea.
Comunitaria
2002
Pubblicata
sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2003
Legge 3
febbraio 2003, n. 14
Articolo 25
– modifiche all’articolo 207 C.d.S.
L'Italia,
mantenendo in vigore, nell'art. 207 del codice della strada, un trattamento
differenziato e non proporzionato dei trasgressori in base
al luogo di
immatricolazione dei veicoli, è venuta meno agli obblighi che le incombono in
forza dell'art. 6 del Trattato CE. Lo ha stabilito
la Corte di
Giustizia UE sez. VI, sentenza n° C-224/00 del 19/03/2002.
…(omissis)…
Giudizio
della Corte
14. Si deve
preliminarmente ricordare che l'art. 6 del Trattato, espressione specifica del
principio generale di uguaglianza, vieta ogni
discriminazione
basata sulla cittadinanza.
15. Per
giurisprudenza costante le norme relative alla parità di trattamento fra cittadini
dello Stato membro considerato e cittadini di altri
Stati membri
vietano non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma
anche qualsiasi discriminazione dissimulata che,
basandosi su
altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato (sentenza
Pastoors e Trans-Cap, citata, punto 16).
16. Nel caso
in esame la normativa italiana riserva ai trasgressori del codice della strada
un trattamento differenziato in funzione del luogo
di
immatricolazione del loro veicolo. In particolare, in caso di infrazione
commessa con un veicolo immatricolato in Italia, il trasgressore
dispone di un
termine di sessanta giorni, decorrenti dalla contestazione o dalla
notificazione dell'infrazione, per il pagamento del minimo
edittale; entro
tale termine può anche presentare ricorso al prefetto, se non ha già pagato il
suddetto minimo. Invece dall'art. 207 del codice
della strada
risulta che, in caso di infrazione commessa con un veicolo immatricolato in un
altro Stato membro o munito di targa EE, il
trasgressore
deve o versare immediatamente il minimo edittale oppure, in particolare se
intende contestare l'infrazione dinanzi al prefetto,
costituire
una cauzione pari al doppio del minimo, a pena di ritiro della patente o di
fermo amministrativo del veicolo.
17. Risulta
così che l'art. 207 del codice della strada introduce una disparità di
trattamento a scapito dei trasgressori in possesso di un
veicolo
immatricolato in un altro Stato membro.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 110
18. E' ben
vero che tale disparità di trattamento non è direttamente basata sulla
cittadinanza. Tuttavia, è pacifico che, in Italia, la grande
maggioranza
dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato
membro non è di cittadinanza italiana, mentre lo è la
grande
maggioranza dei trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in Italia.
19. Ne
consegue che la disparità di trattamento introdotta con l'art. 207 del codice
della strada a scapito dei trasgressori in possesso di un
veicolo immatricolato
in un altro Stato membro comporta, di fatto, il medesimo risultato di una
discriminazione basata sulla cittadinanza.
20. Tuttavia
questa considerazione non è sufficiente, ai sensi della giurisprudenza della
Corte, per concludere nel senso dell'incompatibilità
di siffatta
disposizione nazionale con l'art. 6 del Trattato. A tal fine va accertato se
l'art. 207 del codice della strada non sia giustificato da
ragioni
obiettive (v., in tal senso, la citata sentenza Pastoors e Trans-Cap, punto 19)
e non sia proporzionato allo scopo perseguito. Se non è
così, la
disposizione nazionale di cui trattasi dev'essere considerata come vietata
dall'art. 6 del Trattato.
21. Per
quanto riguarda le circostanze atte a giustificare una disparità di trattamento
fra trasgressori, dai punti 21 e 22 della citata sentenza
Pastoors e
Trans-Cap risulta che la mancanza di strumenti pattizi che consentano di
assicurare l'esecuzione di una condanna in uno Stato
membro
diverso da quello in cui è stata pronunciata giustifica oggettivamente una
disparità di trattamento fra trasgressori residenti e
trasgressori
non residenti e che l'obbligo, imposto ai soli trasgressori non residenti, di
versare una somma a titolo di cauzione è atto ad
impedire che
essi possano sottrarsi a una sanzione effettiva semplicemente dichiarando che
non intendono accettare la riscossione
immediata
della sanzione.
22. Benché la
considerazione contenuta nel punto 21 della presente sentenza sia stata fatta
dalla Corte nell'ambito di una causa in cui la
disparità di
trattamento fra trasgressori era operata in funzione della loro residenza, essa
resta valida al fine di valutare se la disparità di
trattamento
introdotta dall'art. 207 del codice della strada a scapito dei trasgressori in
possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato
membro sia o
meno compatibile con l'art. 6 del Trattato. Il governo italiano ha infatti
ammesso nel controricorso che la disparità di
trattamento
di cui si tratta nel caso in esame corrisponde di fatto ad una disparità di
trattamento fra trasgressori residenti e non residenti.
23.
Considerato quanto precede, si deve rilevare che, come ha giustamente sostenuto
il governo italiano senza essere contestato dalla
Commissione,
in mancanza di strumenti internazionali o comunitari che assicurino che una
sanzione pecuniaria per un'infrazione al codice
della strada
irrogata in uno Stato membro possa essere eseguita, eventualmente, in un altro
Stato membro, esiste il rischio che tale sanzione
non sia
riscossa. Inoltre la Commissione non ha contestato l'affermazione del suddetto
governo secondo la quale non esistono neanche
convenzioni
bilaterali tra la Repubblica italiana ed altri Stati membri atte ad assicurare
tale esecuzione.
24. Tali
circostanze giustificano il trattamento differenziato introdotto dall'art. 207
del codice della strada nei limiti in cui esso consiste nel
richiedere ai
soli trasgressori in possesso di un veicolo immatricolato in un altro Stato
membro il versamento di una cauzione o la
presentazione
di un documento fideiussorio.
25. Tuttavia,
nei limiti in cui l'importo stabilito per tale cauzione o tale documento di
garanzia è pari al doppio del minimo previsto in caso
di pagamento
immediato, il che ha l'effetto di indurre i trasgressori di cui all'art. 207
del codice della strada ad effettuare il pagamento
immediato del
minimo e perciò a rinunciare al termine per il ripensamento che la legge
concede loro per decidere se intendono contestare
l'infrazione
dinanzi al prefetto, il trattamento differenziato introdotto da tale articolo
appare come sproporzionato rispetto allo scopo
perseguito da
questa disposizione.
26. Tale
scopo infatti consiste nel garantire il pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute dai trasgressori in possesso di un veicolo
immatricolato
in un altro Stato membro. Orbene, come giustamente la Commissione ha
dichiarato, tale obiettivo potrebbe essere parimenti
conseguito
qualora i trasgressori di cui all'art. 207 del codice della strada fossero
tenuti a versare a titolo di cauzione una somma pari al
minimo
edittale e tale cauzione potesse venir incamerata dalle autorità italiane alla
scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art.
202 del
suddetto codice.
27. Il
governo italiano sostiene tuttavia che una simile disposizione non sarebbe atta
ad assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria
prevista
dall'art. 204 del codice della strada nel caso in cui il trasgressore di cui
all'art. 207 di tale codice presentasse dinanzi al prefetto, nel
termine di
sessanta giorni, un ricorso che finisse per essere respinto. In tal caso,
infatti, il trasgressore è tenuto al pagamento di una
sanzione che
non può essere inferiore al doppio del minimo edittale.
28. Questo
argomento del governo italiano non può rimettere in discussione la
considerazione effettuata al punto 25 della presente sentenza
e dev'essere,
di conseguenza, respinto. Come giustamente ha rilevato la Commissione, il
pagamento della sanzione pecuniaria prevista
dall'art. 204
del codice della strada potrebbe essere assicurato da altre misure che
sarebbero imposte in una fase successiva.
29. Viste
tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che la Repubblica
italiana, mantenendo in vigore, nell'art. 207 del codice
della strada,
un trattamento differenziato e non proporzionato dei trasgressori in base al
luogo di immatricolazione dei veicoli, è venuta
meno agli
obblighi che le incombono in forza dell'art. 6 del Trattato.
Art.
208. - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice sono devoluti allo Stato,
quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato,
nonché da funzionari ed agenti delle
Ferrovie
dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni,
quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente,
delle regioni, delle province e dei
comuni.
2. I
proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta
per cento
del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13
giugno 1991, n. 190, per studi,
ricerche e
propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro
di coordinamento delle
informazioni
sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con
legge 30 dicembre 1988, n. 556,
per la
redazione dei piani urbani di traffico, per finalità di educazione stradale e
per l'assistenza e previdenza del
personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
b) alla
Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale
annuo sopra richiamato, per studi e
ricerche
sulla sicurezza del veicolo.
3. Il
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei
trasporti, determina annualmente le quote dei
proventi da
destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie
variazioni
di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 111
4. I
proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle
finalità di cui al comma 2, nonché al
miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione
dei piani di
cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di
polizia stradale di loro competenza e alla
realizzazione
di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché, in misura non
inferiore al 10 per cento, ad interventi per
la sicurezza
stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti,
bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti
determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate
finalità. Le determinazioni sono
comunicate
al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da
quelli con popolazione superiore
a cinquemila
abitanti.
5. Il
Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti
variazioni nello stato di previsione
dell'entrata
e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art.
209. - Prescrizione.
La
prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal presente
codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il termine è
di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione
della prescrizione è regolata dal
codice
civile.
SEZIONE II – DELLE
SANZIONI AMMINIUSTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art.
210. - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
in generale.
1. Quando le
norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa
pecuniaria consegua una sanzione
accessoria
non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che
seguono.
2. Le
sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice
si distinguono in:
a) sanzioni
relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o
cessare una determinata attività;
b) sanzioni
concernenti il veicolo;
c) sanzioni
concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi
in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del
veicolo, non è ammesso il pagamento
in misura
ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il
verbale di contestazione della violazione
deve essere
trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla
intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria consegue anche
l'intrasmissibilità
di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte
dell'obbligato, si estingue ogni procedura
in corso per
la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di
circolazione o della patente, l'organo
competente
dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
Art.
211. - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o
di rimozione di opere abusive.
1. Nel caso
in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua
la sanzione accessoria
dell'obbligo
di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive,
l'agente accertatore ne fa menzione nel
verbale di
contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella
notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale
così redatto
costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il
ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende
alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni
dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando
da cui dipende l'agente
accertatore
trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui
al comma 3, entro trenta giorni dalla
scadenza del
termine per ricorrere.
3. Il
prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione
pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo
di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato
in relazione all'entità delle opere da eseguire ed
allo stato
dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato
ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal
prefetto
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando
di cui al comma 2. L'esecuzione delle
opere si
effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della
strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario
della strada
ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione
del procedimento per
adempimento
della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente
proprietario della strada.
4. Ove il
trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su
comunicazione dell'ente proprietario o
concessionario
della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette.
Successivamente al compimento, l'ente
proprietario
trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza
costituisce
titolo esecutivo ai sensi di legge.
5.
Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza
di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
6. Nei casi
di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a
provvedere da parte del trasgressore,
l'agente
accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione.
In tal caso il prefetto può disporre
l'esecuzione
degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di
cui al comma 4.
7.
L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 112
Art.
212. - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.
1.
Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria
dell'obbligo
di sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne
fa menzione nel verbale di
contestazione
da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo
l'art. 201. Il verbale così redatto
costituisce
titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le
circostanze lo esigano, deve essere
adempiuta
immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque
giorni dal verbale o dalla sua
notificazione.
L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore.
2. Il
ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende
alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni
dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso,
nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione
accessoria e
della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla
sanzione
accessoria.
3.
L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
4. Quando il
trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al
comma 1, l'ufficio o comando
summenzionato
provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del
codice penale e, previa notifica al
trasgressore
medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva
dell'obbligo. Di tale esecuzione viene
redatto
verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese
eventualmente sostenute per la esecuzione
coattiva
sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a
determinate condizioni, il trasgressore può
successivamente
porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza
all'ufficio o comando di cui al comma
1 e questo,
accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa
sia ripresa o continuata. Di ciò è data
comunicazione
al prefetto.
Art.
213. -Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa.
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
confisca amministrativa, l'organo di polizia che
accerta la
violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della
violazione facendone menzione nel
processo
verbale di contestazione della violazione.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua
assenza, il conducente del veicolo o altro
soggetto
obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo
in un luogo di cui abbia la
disponibilità
o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio, provvedendo al
trasporto
in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di
circolazione è trattenuto presso
l’ufficio
di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il
veicolo deve recare segnalazione
visibile
dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è
fatta menzione nel verbale di
contestazione
della violazione.
2-bis. Entro
i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche
giurisdizionali proposti dall’interessato o
decorsi
inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, il custode del
veicolo
trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale, presso il luogo
individuato
dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il
trasferimento
del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode,
fatta salva l’eventuale
denuncia
di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico
estremi di reato. Le cose
confiscate
sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico
ufficiale che ha proceduto al sequestro.
Con
decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del
demanio, sono stabilite le modalità di
comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure
di cui al presente articolo.
2-ter.
All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligati che rifiutino di
trasportare
o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite
dall’organo di polizia, si applica la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48,
nonché la sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In
questo caso l’organo di polizia
indica
nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l’affidamento in
custodia del veicolo e ne dispone la
rimozione
ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni dell’articolo 214-bis.
La
liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo. Divenuto
definitivo
il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia
del demanio, a decorrere dalla
data di
trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle
ipotesi di cui al comma 2-ter,
l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso
scritto
che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da
parte del proprietario o, in sua
vece,
di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore della
violazione, determinerà l’immediato
trasferimento
in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di
grave danneggiamento o
deterioramento.
L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro
contestualmente al verbale di
sequestro.
Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale
di sequestro al proprietario del
veicolo
o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il
predetto termine, l’organo accertatore
trasmette
gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la
correttezza degli atti, dichiara il
trasferimento
in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione
di qualunque onere e spesa
di
custodia a carico dello Stato. L’individuazione del custode-acquirente avviene
secondo le disposizioni dell’articolo
214-bis. La
somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del
procedimento in relazione al quale è
stato
disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria
dello Stato. In caso di confisca, questa
ha ad
oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita
all’avente diritto. Per le altre
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 113
cose
oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le
modalità ed il luogo della
notificazione
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti
impossibile, per comprovate
difficoltà
oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso
scritto di cui al presente
comma,
la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di
affissione dell’atto nell’albo del
comune
dov’è situata la depositeria.
3.
Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi
dell’articolo 203. Nel caso di rigetto
del
ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza
dell’accertamento si estende alla misura
cautelare
ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il
prefetto dispone la confisca con
l’ordinanza-ingiunzione
di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni
caso, le necessarie
prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo
ovvero, nel caso in cui questo
sia
stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di
confisca costituisce titolo esecutivo
anche
per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in
cui nei confronti del verbale di
accertamento
o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia
proposta opposizione
innanzi
all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà
comunicazione al prefetto, entro dieci giorni,
della
proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.
4. Chiunque,
durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola
abusivamente con il veicolo stesso è punito
con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.626,45 a 6.506,85. Si
applica la sanzione amministrativa
accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi .
5.
abrogato
6. La
sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a
persone estranee alla violazione amministrativa
e l'uso può essere
consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il
provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione
nei propri
registri.
N.B. Le
parti in neretto dell’art. 213 sono state modificate o aggiunte dal Decreto
legge 30/09/2003 n. 269
Art.
214. - Fermo amministrativo del veicolo.
1.
Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della
violazione consegua l’applicazione della
sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato
custode, o, in sua assenza, il
conducente
o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede
alla collocazione del veicolo in un
luogo
di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico
passaggio.
Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le
caratteristiche fissate con decreto
del
Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è
rimosso a cura dell’ufficio da cui
dipende
l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi
di polizia stradale di cui all’art.
12,
comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia,
con menzione nel verbale di
contestazione.
All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligato che rifiuti di
trasportare
o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite
dall’organo di polizia, si applica la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonché
la sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo
di polizia che procede
al
fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo
di custodia, individuato ai sensi delle
disposizioni
dell’articolo 214-bis,
secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel
verbale di
contestazione
della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro
dei veicoli, ivi comprese
quelle
di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e
quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se
l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo,
ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità,
e risulta
altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la
volontà di costui, il veicolo è
immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del
quale viene consegnata
all'interessato.
2. Il
veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne
fa le veci o
a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di
trasporto e custodia.
3. Della
restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso
il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al
prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il
ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione,
l'ordinanza estingue la sanzione
accessoria
ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel
comma 1.
6. Quando
sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione
non può avvenire se non dopo il
provvedimento
della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7.è sempre
disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui
a norma del presente codice è
previsto il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione
provvedono gli organi di polizia di cui
all'articolo
12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire
detta sanzione accessoria.
8. Chiunque
circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni penali per la
violazione
degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 656,25
a Euro 2.628,15. E’ disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito
autorizzato.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 114
N.B.:
le parti in neretto sono state modificate o aggiunte con l’art. 38 del decreto
legge del 30/09/2003 n. 269
214–bis
(*)(Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e
confisca).
1. Ai
fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e
214, comma 1, ultimo
periodo,
dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché
dell’alienazione dei veicoli confiscati a
seguito
di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene,
secondo criteri oggettivi
riferibili
al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’ambito dei
soggetti che hanno stipulato
apposita
convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito
dello svolgimento di gare
ristrette,
ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad
oggetto l’obbligo ad assumere la
custodia
dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli
confiscati a seguito del sequestro e ad
acquistare
i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e
214, comma
1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini
dell’aggiudicazione delle gare le
amministrazioni
procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per
l’erario, con particolare
riguardo
ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare
ed all’ammontare delle tariffe
per la
custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custode-acquirente,
indicati nel primo periodo del presente
comma,
sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal Ministero dell’interno e dalla
Agenzia del demanio.
2.
Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e
214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al
trasferimento
della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo,
per i veicoli confiscati
l’alienazione
si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del
comma 1, del provvedimento
dal
quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del
demanio. Il provvedimento notificato è
comunicato
al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle
iscrizioni.
3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli
confiscati a seguito di sequestro
amministrativo
in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 189.
Nota:(*)
questo articolo è stato aggiunto con l’art. 38 del Decreto legge del 30/09/2003
n. 269; si riporta il resto (a
partire
dal comma 2 in poi) per quanto concerne i veicoli sequestrati o soggetti a
fermo amministrativo.
2. Fermo
quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà
dei veicoli
sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati
l’alienazione si perfeziona con la notifica al custodeacquirente,
individuato
ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione
all’alienazione da parte dell’Agenzia
del demanio.
Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico
competente per l’aggiornamento delle
iscrizioni.
3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli
confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga
alle norme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.".
2. I veicoli
giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di
misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli
non alienati per mancanza di acquirenti, purché
immatricolati
per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e
collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla
data del 30
settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini
della rottamazione, mediante cessione al soggetto
titolare del
deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti
dal prefetto anche senza documentazione dello stato
di
conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il
numero di targa o telaio.
3.
All’alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono
congiuntamente il Ministero dell’interno e l’Agenzia del
demanio,
secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due
Amministrazioni.
4. Il
corrispettivo dell’alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti
in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono
oggetto,
tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell’ammontare delle
somme dovute al depositario-acquirente, computate
secondo i
criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché
degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare
sul medesimo
depositario-acquirente.
5.
L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al
depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione
all’alienazione
da parte dell’Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di
veicoli. Il provvedimento notificato è
comunicato al
pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle
iscrizioni, senza oneri.
6. Al custode
è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all’art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un
importo
complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno
degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i
motoveicoli
ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa
complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le
macchine
agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli
importi sono
progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o
frazione di esso, di custodia del veicolo, salva
l’eventuale
intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente
riconosciute come dovute sono versate in cinque
ratei
costanti annui; la prima rata è corrisposta nell’anno 2004.
7. Se
risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento
sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al
recupero
delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi
previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione
delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa,
nonché il
mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di
custodia, non determinano responsabilità contabile.
9. Le
operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della
disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di
qualsiasi
tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per
l’annotazione nei pubblici registri.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 115
10. Le
procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle
singole
prefetture – uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In
questo caso i
compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del
comma 6, anche sulla base di una
autodichiarazione
del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state
individuate condizioni di pagamento meno onerose per
l’erario.
11. In
relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal
presente articolo, che alla data di entrata in vigore del
presente
decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell’applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal
decreto
legislativo n. 285 del 1992, l’organo di polizia che ha proceduto al sequestro
o al fermo notifica al proprietario l’avviso previsto dal
comma 2-quater
dell’articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal
comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con
l’esplicito
avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie
spese, si procederà, altresì, all’applicazione della
sanzione
amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste,
al riguardo, dal comma 2-ter del predetto articolo
213,
introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di
dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il
trasferimento
della proprietà del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione
dell’avviso. La somma ricavata dall’alienazione è
depositata,
sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto
il sequestro o il fermo, in un autonomo conto
fruttifero
presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la
somma depositata, in ogni altro caso la somma
depositata; è
restituita all’avente diritto.
12. Nelle ipotesi
disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
rispettivamente
introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle
convenzioni previste dall’articolo 214-bis del medesimo
decreto
legislativo, introdotto dal presente articolo, l’alienazione o la rottamazione
dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle
disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ed ancora in
merito al Fermo amministrativo è bene precisare che con circolare
n.300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12/08/2003 il Ministero
dell’Interno
al punto 4, recita testualmente:
“Le modifiche
apportate all’art. 214 CdS dalla legge 1° agosto 2003, n.214 hanno previsto che
il veicolo sottoposto alla sanzione
accessoria
del fermo amministrativo possa essere affidato in custodia all’avente diritto
(proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene).
L’attuazione
della nuova norma richiede, da parte dell’organo di polizia stradale che
applica la sanzione accessoria, la valutazione della
concreta
possibilità, da parte del soggetto nominato custode, di conservare il bene che
gli è consegnato in condizioni tali da garantire
l’effettivo
valore affittivo della sanzione.
Pertanto,
sulla base dei requisiti soggettivi minimi richiesti dalla vigente normativa
per la nomina a custode amministrativo (art. 7 DPR 22
luglio 1982,
n.571), si potrà procedere all’affidamento del veicolo al proprietario o ad
altro soggetto avente diritto, anche in un momento
successivo
rispetto all’accertamento, solo quando questi non sia manifestatamene in stato
di ebbrezza o di alterazione psichica e non sia
sottoposto a
misure di prevenzione detentive o di sicurezza. Inoltre, secondo la previsione
del comma 1 dell’art. 214 CdS, appare
indispensabile
che il custode sia anche persona maggiorenne.
Parimenti, è
necessaria una valutazione dell’idoneità del luogo in cui il veicolo sia
custodito in modo di acclarare che offra tutte le garanzie
atte ad
impedire che il veicolo stesso possa circolare e che l’organo di polizia
stradale possa controllare, in ogni momento, l’effettiva
osservanza
degli obblighi di custodia. In particolare, l’affidamento al proprietario o ad
altro soggetto avente diritto potrà essere realizzato
solo se
questi attesta, anche con dichiarazione resa nelle forme previste per
l’autocertificazione, di avere la disponibilità di un luogo non
soggetto a
pubblico passaggio, situato nel territorio italiano ove possa esercitare
concretamente gli obblighi di custodia che gli competono e
nel quale il
veicolo può essere ricoverato per tutto il periodo di durata del fermo
amministrativo.
Quando
esistono le condizioni sopra indicate, in mancanza delle quali si applicano le
disposizioni generali che prevedono la custodia
presso
depositerie autorizzate, l’organo di polizia che provvede a disporre il fermo,
ritira i documenti di circolazione, annotando la
circostanza
nel verbale di contestazione con l’espressa previsione che, trascorso il
periodo di fermo amministrativo, il veicolo potrà
circolare
senza gli stessi solo per il tragitto necessario per raggiungere il posto di
polizia presso il quale dovranno essere ritirati e che potrà
anche essere
concordato con il custode al momento dell’affidamento del veicolo.
In occasione dell’affidamento
dovrà essere redatto apposito verbale, aggiornato successivamente al momento
della riconsegna, con il quale
la persona
nominata custode sarà resa edotta dei doveri e delle responsabilità che assume
con la custodia, richiamando le disposizioni del
codice penale
che puniscono il custode che non vi adempia correttamente.
Art.
215. - Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando,
ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione del veicolo, questa è
operata
dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che
il veicolo, secondo le norme di cui al
regolamento
di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione
della sanzione accessoria è indicata
nel verbale
di contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli
rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo
rimborso delle spese di intervento, rimozione
e custodia,
con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si
applica il terzo comma dell'art. 2756
del codice
civile.
3.
Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto
dall'organo di polizia che accerta la violazione,
secondo le
modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel
verbale di contestazione notificato ai
sensi
dell'art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente
diritto, previo pagamento delle spese di
intervento,
bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel
regolamento. Alle dette spese si applica il
comma 3
dell'art. 2756 del codice civile.
4. Trascorsi
centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione
della violazione e l'indicazione
della
effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del
documento di circolazione si siano presentati
all'ufficio
o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco,
il veicolo può essere alienato o
demolito
secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il
ricavato serve alla soddisfazione della
sanzione
pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di
blocco. L'eventuale residuo viene
restituito
all'avente diritto.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 116
5. Avverso
la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo
è ammesso ricorso al prefetto, a
norma
dell'articolo 203.
Art.
216. - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della
targa o della patente di guida.
1.
Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione
o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di
autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono
previste,
ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato,
contestualmente all'accertamento della
violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al
competente ufficio della Direzione generale
della
M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità
tecnica per le macchine agricole, delle
autorizzazioni,
licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la
competenza territoriale di detti uffici è
determinata
con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà
notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti
adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del
ritiro è fatta menzione nel verbale
di
contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per
consentire il viaggio fino al luogo di
custodia.
Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo
ai sensi dell'articolo 214.
2. La
restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando
ha adempiuto alla prescrizione omessa.
La
restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento
del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro
e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel
certificato di idoneità tecnica per le
macchine
agricole, o nella patente.
4. Il
ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla
sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso,
la sanzione
accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza
dell'accertamento, questa si estende alla sanzione
accessoria e
l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la
restituzione del documento.
5.
L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque,
durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola
abusivamente con lo stesso veicolo cui il
ritiro si
riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è
punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da 1.626,45 a 6.506,85. Si applica la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in
caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo
amministrativo
è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a
seguito del ritiro della targa.
Art.
217. - Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
sospensione della validità della carta di
circolazione,
questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione;
del ritiro è fatta menzione nel verbale
di
contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di
circolazione limitatamente al periodo di tempo
necessario a
condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo
che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del
verbale, nel termine di cinque giorni,
all'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di
sospensione,
indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e
massimo fissati dalla singola
norma, è
determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del
danno apportato ed al pericolo che
l'ulteriore
circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e
comunicata al prefetto. Il periodo di
sospensione
inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia
emanata nel
termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte
dell'ufficio provinciale della Direzione
generale
della M.C.T.C. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno
Stato estero, il competente ufficio della
Direzione
generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul
territorio nazionale per un determinato
periodo, con
le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità
competente dello Stato che ha
rilasciato
la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al
termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all'interessato dall'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A.
per l'iscrizione nei propri registri.
Le modalità
per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel
regolamento.
4. Avverso
l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al prefetto.
Il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento,
applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata
restituzione.
5.
L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque,
durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola
abusivamente con lo stesso veicolo è punito
con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.626,45 a 6.506,85. Si
applica la sanzione amministrativa
accessoria
della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione
delle violazioni, la confisca
amministrativa
del veicolo.
Art.
218. - Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida
per un
periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro è fatta
menzione nel
verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia
permesso provvisorio di guida
limitatamente
al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato
dall'interessato, con annotazione sul
verbale di
contestazione.
2. L'organo
che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale,
entro cinque giorni dal ritiro, alla
prefettura
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione,
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 117
indicando il
periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e
massimo fissati nella singola
norma, è
determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità
del danno apportato, nonché al
pericolo che
l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata
immediatamente all'interessato e comunicata
al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta
sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre
dal giorno
del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare della
patente può
ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le
norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della
patente di guida è aumentata a
seguito di
più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che
accerta l'ultima violazione e che dalle
iscrizioni
sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai
sensi del comma 1, indicando, anche nel
verbale, la
disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte;
si applica altresì il comma 2.
Qualora la
sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od
ufficio che ne viene a conoscenza
informa
immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al
termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal
prefetto. L'avvenuta restituzione viene
comunicata
al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive
nei propri registri.
5. Avverso
il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 205.
6. Chiunque,
durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola
abusivamente è punito con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da 1.626,45 a 6.506,85. Si applicano le sanzioni
accessorie della revoca della
patente e
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del
fermo
amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Art.
219. - Revoca della patente di guida.
1. Quando,
ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento
è emesso dal competente
ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti
dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo
della
commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
accessoria, nonché nei casi previsti
dall'art.
120, comma 1.
2.
Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria
l’organo, l’ufficio o comando, che accerta
l’esistenza
di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni
successivi, ne dà comunicazione al
prefetto del
luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l’ordinanza di
revoca e
consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia
incaricato dell’esecuzione.
Dell’ordinanza
si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
3. Il
provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché
quello disposto ai sensi dell’articolo 130,
comma 1,
nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti
psichici e fisici prescritti, è atto
definitivo.
3-bis.
L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia
trascorso almeno un anno dal momento in cui
è divenuto
definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
Capo II – DEGLI
ILLECITI PENALI
SEZIONE I –
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI REATI E RELATIVE SANZIONI
Art.
220. - Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
1. Per le
violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto,
senza ritardo, a dare notizia del reato al
pubblico
ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2. La
sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto
del luogo di residenza. La sentenza o il
decreto
definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del
trasgressore.
3. Quando da
una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona,
l'agente od organo accertatore
deve dare
notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4.
L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione
amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o
comando che
ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai
sensi delle disposizioni del capo I
del presente
titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della
ricezione degli atti da parte dell'ufficio o
comando
suddetti.
Art.
221. - Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non
costituente reato e per questa non sia stato
effettuato
il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del
reato è anche competente a decidere
sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La
competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se
il procedimento penale si chiude per
estinzione
del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la
disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.
SEZIONE II – SANZIONI
AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 118
Art.
222. - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora
da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle
persone, il giudice applica con la
sentenza di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni
amministrative accessorie della
sospensione
o della revoca della patente.
2. Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è
da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal fatto
derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della
patente è da uno a sei mesi. Nel caso di
omicidio
colposo la sospensione è da due mesi a un anno.
3. Il
giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente nell'ipotesi di recidiva reiterata
specifica
verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della
condanna definitiva per la prima violazione.
Art.
223. - Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle
ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui
all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o
l'organo che
ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia
del rapporto e del verbale della
violazione
contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della
commessa violazione. Copia dello
stesso
rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
2. Il
prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., che deve
esprimere il
parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove
sussistano fondati elementi di una evidente
responsabilità,
la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di
un anno ed ordina all'intestatario
di
consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza,
presso il proprio ufficio; il provvedimento è
iscritto
sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
3. Nelle
altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca
della
patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira
immediatamente la patente e la trasmette,
unitamente
al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla
prefettura del luogo della commessa
violazione.
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della
validità della patente di guida, fino ad un
massimo di
un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio
della Direzione generale della
M.C.T.C.. Se
il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di
contestazione è trasmesso, senza indugio,
al prefetto
che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque
giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza,
presso il proprio ufficio.
4. Il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del
codice di
procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica
al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso
il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso
ricorso al Ministro dei trasporti e
della
navigazione, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza
stessa. Il Ministro provvede nei
quarantacinque
giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato
ed ai competenti uffici della
Direzione
generale della M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato. Avverso il provvedimento di
sospensione
della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo
205.
Art.
224. - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
della sospensione e della revoca
della
patente.
1. Quando la
sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono
irrevocabili, anche a pena
condizionalmente
sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la
sanzione amministrativa
accessoria
della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata
stabilita dall'autorità giudiziaria e ne
dà
comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Quando la
sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il
prefetto, entro quindici giorni dalla
comunicazione
della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo
provvedimento di revoca
comunicandolo
all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
3. La
declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa
accessoria.
Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede
all'accertamento della sussistenza o meno delle
condizioni
di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede
ai sensi degli articoli 218 e 219
nelle parti
compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di
condanna non ha effetto sulla
applicazione
della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo
quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di
proscioglimento, il prefetto, ricevuta la
comunicazione
della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario.
L'ordinanza di estinzione è comunicata
all'interessato
e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella
patente.
Titolo VII - DISPOSIZIONI
FINALI
CAPO I – DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
225. - Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini
della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati
inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e
degli utenti
e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il
Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade;
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 119
b) presso la
Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso la
Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, che include anche incidenti
e
violazioni.
Art.
226. - Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1. Presso il
Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale delle strade,
che comprende tutte le strade distinte per
categorie,
come indicato nell'art. 2.
2.
Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati
relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al
traffico
veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei
veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi
dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62
e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell'art.
10, comma 8.
3. La
raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che
sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale
per la
circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilità
da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1,
lettera n), nonché i dati risultanti
dal
censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della
M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al
suindicato
Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa
della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei
mezzi d'opera che eccedono i limiti di
massa stabiliti
nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non
percorribili,
che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella
Gazzetta Ufficiale sulla base dei
dati
trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali,
dalle
regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le
modalità per la formazione, la trasmissione,
l'aggiornamento
e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la
Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale dei veicoli
contenente i dati relativi ai veicoli di
cui all'art.
47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6.
Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi
alle caratteristiche di costruzione e di
identificazione,
all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a
tutte le successive vicende tecniche
e giuridiche
del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.
7.
L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati
raccolti dalla Direzione generale della
M.C.T.C.,
dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di
assicurazione,
che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al
regolamento, al C.E.D. della Direzione
generale
della M.C.T.C.
8. Nel
regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei
veicoli.
9. Le
modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso
la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida ai fini della sicurezza
stradale.
11.
Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati
relativi al procedimento di rilascio della
patente,
nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione,
di sospensione, di revoca, nonché i dati
relativi
alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n.
298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni
accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo,
agli incidenti che si siano verificati
durante la
circolazione ed alle sanzioni comminate.
12.
L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata
con i dati raccolti dalla Direzione
generale
della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12,
dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le
modalità e nei tempi di cui al regolamento, al
C.E.D. della
Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel
regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i
contenuti, le modalità di impianto, di
tenuta e di
aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.
Art.
227. - Servizio e dispositivi di monitoraggio.
1.
Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di
monitoraggio per il rilevamento della
circolazione,
i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio
nazionale delle strade di cui all'art.
226, comma
1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti
proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al
comma 1 e contestualmente, ove ritenuto
necessario,
quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in
conformità, per tali ultimi, alle direttive
impartite
dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici.
3. Gli enti
proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del
prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a
provvedere
entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
installazione d'ufficio dei dispositivi di
monitoraggio.
Art.
228. - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione
delle prescrizioni contenute nelle
norme
del presente codice.
1. Con il
regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3
allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.
870,
relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di
competenza degli uffici della Direzione generale
della
M.C.T.C.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 120
2. La
destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d)
fino al 10
per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di
validità della patente di guida di cui
all'art.
126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della
medesima legge. Con il regolamento di
cui al comma
1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi
medesimi alle singole voci
contemplate
nei richiamati articoli 16 e 19
3. Gli
importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative
di competenza del Ministero dei lavori
pubblici sono
destinati alle seguenti spese:
a) per
l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero
dei lavori pubblici, nonché per il
funzionamento
e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la
effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione
post-laurea del personale del
suindicato
dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la
partecipazione del personale stesso ai
corsi
anzidetti;
c) per le
diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi,
fornitura e provvista di materiali e
stampati
vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del
Ministero dei lavori pubblici,
magazzinaggio,
distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
d) per la
formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e
dei censimenti di traffico di
cui all'art.
226.
4. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli
importi
versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.
5. Con il
regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le
operazioni tecniche e tecnicoamministrative,
nonché per
gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti
proprietari delle
strade,
salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di
concessione.
6. Gli
importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per
l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il
funzionamento e la manutenzione delle
attrezzature
stesse;
b) per la
effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di
specializzazione post-laurea, in merito
all'applicazione
del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi
anzidetti;
c) per la
formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di
propria competenza e dei censimenti
della
circolazione.
Art. 229.
- Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i
casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive
comunitarie,
nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei
Ministri della Repubblica, secondo
le
competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati
o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Art.
230. - Educazione stradale.
1. Allo
scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento
stradale e della sicurezza del traffico e
della
circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come
mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori
pubblici e
della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti
e della navigazione e dell'ambiente,
avvalendosi
della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, delle associazioni
ambientaliste riconosciute dal Ministero
dell'ambiente
ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, di società sportive
ciclistiche nonché di enti e
associazioni
di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza
stradale e della promozione ciclistica
individuati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi,
corredati dal relativo piano
finanziario,
da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi gli istituti di istruzione
artistica e le
scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza
stradale, nonché delle strade, della
relativa
segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare
riferimento all'uso della bicicletta, e
delle regole
di comportamento degli utenti.
2. Il
Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le
modalità di svolgimento dei predetti programmi
nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale,
nonché di personale esperto appartenente
alle
predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere
l'istituzione di appositi corsi per i docenti che
collaborano
all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono
reperite nell'ambito degli ordinari
stanziamenti
di bilancio delle amministrazioni medesime.
2-bis.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un
programma informativo sulla
sicurezza
stradale, sottoponendolo al parere delle commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui
risultati
ottenuti.
Art.
231. - Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1. Sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto
diversamente previsto dalle disposizioni del
capo II del
presente titolo, le seguenti disposizioni:
- regio
decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi
dell'art. 145 del decreto del Presidente della
Repubblica
15 giugno 1959, n. 393;
- regio
decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre
1951, n. 1583, articolo 3;
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 121
- legge 12
febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
- decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
- legge 7
febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
- legge 24
luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
- legge 12
dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3
febbraio 1963, n. 74;
- legge 11
febbraio 1963, n. 142;
- legge 26
giugno 1964, n. 434;
- legge 15
febbraio 1965, n. 106;
- legge 14
maggio 1965, n. 576;
- legge 4
maggio 1966, n. 263;
- legge 1°
giugno 1966, n. 416;
- legge 20
giugno 1966, n. 599;
- legge 13
luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
-
decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio
1967, n. 14;
- legge 9
luglio 1967, n. 572;
- legge 4
gennaio 1968, n. 14;
- legge 13
agosto 1969, n. 613;
- legge 24
dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;
- legge 10
luglio 1970, n. 579;
- decreto
del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
- legge 31
marzo 1971, n. 201;
- legge 3
giugno 1971, n. 437;
- legge 22
febbraio 1973, n. 59;
-
decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973,
n. 842;
- legge 27
dicembre 1973, n. 942;
- legge 14
febbraio 1974, n. 62;
- legge 15
febbraio 1974, n. 38;
- legge 14
agosto 1974, n. 394;
-
decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975,
n. 486;
- legge 10
ottobre 1975, n. 486;
- legge 25
novembre 1975, n. 707;
- legge 7
aprile 1976, n. 125;
- legge 5
maggio 1976, n. 313;
- legge 8
agosto 1977, n. 631;
- legge 18
ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
- legge 24
marzo 1980, n. 85;
- legge 24
novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa al testo
unico delle norme sulla circolazione
stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- legge 10
febbraio 1982, n. 38;
- legge 16
ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio
1986, n. 3;
-
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n.
132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
- legge 14
febbraio 1987, n. 37;
- legge 18
marzo 1988, n. 111;
- legge 24
marzo 1988, n. 112;
- legge 24
marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22
aprile 1989, n. 143;
-
decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n.
284;
- legge 23
marzo 1990, n. 67;
- legge 2
agosto 1990, n. 229;
- legge 15
dicembre 1990, n. 399;
- legge 8
agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
- legge 14
ottobre 1991, n. 336;
- legge 8
novembre 1991, n. 376;
- legge 5
febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2. Sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con
le norme del presente codice.
3. In deroga
a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al libro quarto, titolo I,
capo VI, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni, approvato con
decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore
le disposizioni di cui alla legge
24 gennaio
1978, n. 27.
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 122
CAPO II – DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art.
232. - Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di
attuazione.
1. In tutti
i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai
Ministri competenti l'emanazione di norme
regolamentari
di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative
disposizioni sono emanate nel
termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i
diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti
di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della legge
delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano
in vigore
dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla
scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie
le disposizioni regolamentari
previgenti,
salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
Art.
233. - Norme transitorie relative al titolo I.
1. La
regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel
termine di mesi sei dall'entrata in vigore
del presente
codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le
disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su
strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994.
Fino a
quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano
ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
Art.
234. - Norme transitorie relative al titolo II.
1. Per gli
adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni
stabiliranno un periodo transitorio durante il
quale
restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento
esistenti.
2. Le norme
relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed
alle relative formalità di cui agli
articoli 26
e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I
lavori e le prescrizioni tecniche fissati
nelle
autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono
essere iniziati entro tre mesi ed ultimati
entro un
anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi
termini eventualmente stabiliti nei rispettivi
disciplinari
di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le
direttive di cui all'articolo 36, comma 6;
entro un
anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di
traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso
articolo, da
attuare nell'anno successivo.
4. Entro un
anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di
prescrizione permanente deve essere
adattata
alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve
essere adeguata entro tre anni. In caso
di sostituzione,
i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del
regolamento. Fino a tale data è
consentito
il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine
devono essere realizzate le opere
necessarie
per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.
5. Le norme
di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla
delimitazione dei centri abitati prevista
dall'articolo
4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino
all'attuazione di tali adempimenti si
applicano le
previgenti disposizioni in materia.
Art.
235. - Norme transitorie relative al titolo III.
1. Le
disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la
determinazione delle relative caratteristiche di cui al
capo I del
titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia
prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei
mesi dalla pubblicazione, restando salva
la facoltà
di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.
2. Le
disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale,
slitte e velocipedi si applicano a decorrere
dal 1°
ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere
dal 1° aprile 1995 non possono
più essere
immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite
dalle presenti norme.
3. Le
disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a
decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per
l'attuazione,
sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31 marzo 1994 ed entrano in
vigore dopo
sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione
immediata, a richiesta dei soggetti
interessati.
A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione
veicoli non rispondenti alle
disposizioni
stabilite dalle presenti norme.
4. Il
Ministro per i trasporti e la navigazione può, con propri decreti, disporre che
determinati requisiti o caratteristiche
tecniche o funzionali
siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo,
in relazione anche all'incidenza
di tali
requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le
disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso
dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1°
ottobre
1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli
sono disciplinate dalle norme già in
vigore.
6. Le norme
del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro
caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità
relative al
trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta
provvisoria di circolazione di cui agli articoli
93, 94 e 95,
nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98,
99 e 103, si applicano a partire dal
Note ed
elaborazione SULPM Pag. 123
1° ottobre
1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti.
I decreti attuativi sono emanati entro
il 31 marzo
1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il
rilascio e le annotazioni in corso,
secondo le
norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo
esse conserva piena validità. Parimenti
conservano
piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima
annotazione che si effettui successivamente
alla data di
decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata
alle norme del presente codice.
Analoga
disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le
disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a
partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le
targhe, il
loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.
8. Alle
macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III
(circolazione su strada delle macchine
agricole e
delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla
costruzione ed omologazione, alla circolazione,
alla
revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già
rilasciate
entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente
articolo conservano, ai fini della
immissione
in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la
validità fino alla scadenza temporale; per
le
omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del
quinto anno dalla data di entrata in vigore dei
predetti
decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti
disposizioni in materia, che possono essere
immesse in
circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione
prevista dalle disposizioni citate,
fino alla
scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non
oltre il 30 settembre 1997. Per i
complessi
costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104,
comma 7, lettera e), immessi in
circolazione
alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le
disposizioni per essi previgenti.
Art.
236. - Norme transitorie relative al titolo IV.
1. Le
disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove
patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo
che siano
rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo
117 si applicano alle patenti rilasciate
a seguito di
esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a
quel momento sono osservate e le
patenti
rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti
conservano validità le patenti già
rilasciate
alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o
revisione che si effettua, ai sensi dell'art.
126 o 128,
dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della conferma o
della revisione, a conformare la patente
alle nuove
norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di
categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al
26 aprile
1988, per la guida dei motocicli.
2. Le
autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del
presente codice entro un anno dalla sua
entrata in
vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni
previgenti.
Art.
237. - Norme transitorie relative al titolo V.
1. Gli
utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal
presente codice dalla data della sua entrata in
vigore. Per
i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla
responsabilità civile di cui all'articolo 193
decorre dal
1° ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24
dicembre 1969, n. 990. Il contratto di
assicurazione
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine
agricole può essere stipulato, in
relazione
alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi
infrannuali, non inferiori ad un bimestre.
2. Per le
violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
le sanzioni amministrative
principali
ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di
accertamento e di applicazione,
rispettivamente
previste dalle disposizioni previgenti.
Art.
238. - Norme transitorie relative al titolo VI.
1. Le
disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993.
2. Le
sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal
presente codice sono applicate ai reati
commessi
dopo la sua entrata in vigore.
3. Sono
decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti
dinanzi a tale organo alla data di
entrata in
vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente
codice alla competenza del giudice di
pace.
Art.
239. - Norme transitorie relative al titolo VII.
1. Gli
archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono
impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data
inizierà
l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe
dovrà essere
completato nell'anno successivo.
2. Il
servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a
partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere
completati
nel triennio successivo.
Art.
240. - Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme
del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.