Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n.
59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle
attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il
sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio,
nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la
competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della
rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e
dell'efficienza della distribuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1998;
Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo
5 della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi
dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n.287;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
13 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I - Principi generali
Art.
1. Oggetto e finalità
1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio
dell'attività commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di
impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla
possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento
e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete
distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del
contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture
distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al
riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree
urbane, rurali, montane, insulari.
Art.
2. Libertà di impresa e libera circolazione delle merci
1. L'attività commerciale si
fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi
dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi
contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della
concorrenza e del mercato.
Art. 3. Obbligo di
vendita
1. In conformità a quanto
stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività
commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale
della richiesta.
Art. 4. Definizioni e
ambito di applicazione del decreto
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad
altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere
la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede
fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore
finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali
di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a
150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250
mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella
quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un
centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di
vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o
imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a
circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle
strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il
presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i
comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n.
475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e
successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici,
specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano
esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e
successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della
legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di
vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice
civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla
legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni; e) alle vendite di
carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento
approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni.
Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di
autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di
distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.
1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n.32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della
legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei
locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla
prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli
o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti
ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro
che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente
raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di
erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle
dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni;
l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle
fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché
riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo
di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali
partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro
materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui
elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla
legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Titolo II - Requisiti per l'esercizio dell'attività
commerciale
Art.
5. Requisiti di accesso all'attività
1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata
con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato,
per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non
inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,
una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII
del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena
pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti
di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una
delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3.
L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle
disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale,
dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968,n.15, dall'articolo 10-bis della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del
presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno
in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora
sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al
settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una
cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei
seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare,
istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o
avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi
di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il
commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi
merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2,
del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375.
6. In caso
di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con
riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta
all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le
modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di
cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti
convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via
prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del
commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha
per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni
relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede
altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione,
manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le
modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento
alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e
informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad
elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.
Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai
corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono
l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei
propri programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attività
di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti
ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del
presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959,
n. 125, è soppresso.
Titolo III - Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio
sulle aree private in sede fissa
Art. 6.
Programmazione della rete distributiva
1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto
definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività
commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in
collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività
del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle
grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza,
favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti
commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e
l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della
riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i
quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo
sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il
mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto
dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna,
rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali
polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del
tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e
medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale
fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito
all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione
di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti
locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Le
regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione
urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici
comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in
particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi
strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione
alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo
urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e
nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la
disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di
spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e
dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita,
eventualmente prevedendone la contestualità.
3. Le
regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto
principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad
una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le
quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle
attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di
vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare
il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto
economicosociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali
ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per
l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le
regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti
locali e procedono, altresì, alla consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro
il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e
attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente
articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via
sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla
emanazione delle norme comunali.
Art. 7. Esercizi di
vicinato
1. L'apertura, il
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a
previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere
effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e
igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle
relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita
dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della
disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
3. Fermi
restando i requisiti igienicosanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati
alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n.
77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano
esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente
finalizzati.
Art. 8. Medie
strutture di vendita
1. L'apertura, il
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio,
anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda
l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita
dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente
decreto.
3. Il comune, sulla base
delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite
le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali
del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative
alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore
ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono
ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego,
nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
Art. 9. Grandi strutture di vendita
1. L'apertura, il
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura
di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita
dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente
decreto.
3. La
domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di
servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle
disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta
da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il
comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai
criteri di programmazione di cui all'articolo 6.
Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti
entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è
subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica,
partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più
rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato.
Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione
confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il
parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative
alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a
centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui
al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad
assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la
partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche.
Art. 10. Disposizioni particolari
1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete
commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete
distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri
storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle
imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del
nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, la facoltà
di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività
commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività,
eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le
regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali;
per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni,
fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico,
artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni
relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in
particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni
territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e
all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione
tributaria e di sostegno finanziario;
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3,
l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non
superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della
comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica
valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul
tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete
commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati
alle esigenze dei consumatori.
2. La
regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità
alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande
struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o
grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale
dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non
alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione
professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione.
Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative
alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta
priorità.
3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di
una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o
di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o
accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11
giugno 1971, n.426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il
rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori
relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione
la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del
personale degli esercizi concentrati o accorpati.
4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali
applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4,
lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga
al criterio della consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto
dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i
contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le
autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi
al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di
vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive
nel repertorio delle notizie economiche e amministrative.
Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di
cui al predetto articolo 6.
Titolo IV - Orari di vendita
Art.
11. Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al
dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai
comuni,sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del
commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto
dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto
disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono
restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette
alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente
determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non
superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a
rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio
esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al
dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi
stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza
giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le
organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio
nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e
festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché
ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
Art. 12. Comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d'arte
1. Nei comuni ad economia
prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei
medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di
chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4. 2. Al
fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso
turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni
locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei
lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei
lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia
prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei
medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti
possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.
Art. 13. Disposizioni
speciali
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie
di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita
interni ai campeggi,ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli
esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le
autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle
rivendite di giornali;le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le
pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante
e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici,
musicassette,videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe,
cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di
servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente
comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale
cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore
alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due
festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere
all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono
autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche
del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno
esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Titolo V - Offerta di vendita
Art.
14. Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti esposti per la
vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle
immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita,
ovunque collocati,debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di
vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee
allo scopo.
2. Quando siano esposti
insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico
cartello.Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati
con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del
prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al
pubblico.
3. I prodotti sui quali il
prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con
caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al
pubblico,sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le
disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al
dettaglio per unità di misura.
Art. 15. Vendite
straordinarie
1.Per vendite straordinarie
si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le
vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni
favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione
sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo
tutte le proprie merci, a seguito di:cessazione dell'attività commerciale,
cessione dell'azienda,trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione
o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno,
previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine
stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili
di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di
tempo.
4. Le vendite promozionali
sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti
merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate
dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in
percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i
rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle
imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento,la pubblicità
anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la
durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si
intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo
inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta
sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del
prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al
prodotto medesimo purché documentati.
8. Ai fini della disciplina
delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista
dall'articolo 20,comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59.Per gli aspetti
sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero
dell'industria,del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di
codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le
organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.
Titolo VI - Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 16.
Spacci interni
1. La vendita di prodotti a
favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati,di militari, di soci
di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita
nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per
territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non
abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L'attività può
essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1.
3. Nella comunicazione deve
essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della
persona preposta alla gestione dello spaccio,il rispetto delle norme in materia
di idoneità dei locali, il settore merceologico,l'ubicazione e la superficie di
vendita.
Art. 17. Apparecchi
automatici
1. La vendita dei prodotti al
dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita
comunicazione al comune competente per territorio.
2.L'attività può essere
iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1.
3. Nella comunicazione deve
essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo
5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico
viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione
del suolo pubblico.
4. La vendita mediante
apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo
esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un
esercizio di vendita.
Art. 18. Vendita per
corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
1. La vendita al dettaglio
per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza,
se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare
prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito
l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il
consumatore.
3. Nella comunicazione di cui
al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di
cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le
operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente
televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare
dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per
l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere
indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del
venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della
partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale
indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita
all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di
comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite
tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza
prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano
altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Art. 19. Vendite
effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. La vendita al dettaglio o
la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza,
se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di
cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio
dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica
sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle
persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti
richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e
aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa
stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile
durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche
per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione
dell'articolo 18, comma 7.
Art. 20. Propaganda a fini
commerciali
1. L'esibizione o
illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di
propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei
quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro,
studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul
tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.
Art. 21. Commercio elettronico
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove
l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato
elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per
operatori del settore ed operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività
globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie,
attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a
garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del
consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e
negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio
elettronico.
2. Per le
azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti
pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle
imprese e dei consumatori.
Titolo VII - Sanzioni
Art. 22.
Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre
disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore
a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5,
del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita
entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande
struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico
sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del
comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il
titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico
sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del
comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura
immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le
violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del
comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze
ingiunzioni di pagamento.
Titolo VIII - Organismi associativi
Art. 23.
Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva
possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in
forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono
autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto
con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il
fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. 2. I
centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di
formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e
organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai
finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela
dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente
previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla
certificazione di qualità degli esercizi commerciali. 3. Le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il
rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.
Art. 24. Interventi per i
consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi
1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo
9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29
novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società
finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel
commercio, nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle
attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385.
3. Le
organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei
servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società
finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti. 4. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento
delle società finanziarie per le attività destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili
gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla
prestazione di contro garanzie a favore dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed
efficacia operativa dei soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e
cooperative di garanzia collettiva fidi.
5. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli
interventi di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di
lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli
interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del
Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la
somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46.
Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali
Art. 25.
Disciplina transitoria
1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di
vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato
5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto
ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i
prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il
rispetto dei requisiti igienicosanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia
modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data
di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso
delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9
del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonché quelle riservate ai
soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di
distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto
ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a
previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della
proprietà o della gestione dell'attività, il trasferimento di sede e
l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di
superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per
il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il
commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4
agosto 1988, n. 375.
3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non può essere negata
l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita
non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati
ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di
pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale
consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla
somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del
numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la
revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio
prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di
istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai
sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso
entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del
presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1,
è sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al comma 3.
5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27
della legge 11 giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla giunta regionale per il
prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo
attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con
provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.
6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque
salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle
autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n.
426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data
del 16 gennaio 1998, nonché alle domande per il rilascio delle medesime
autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del
presente decreto, non è dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente
decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è
sospesa la presentazione delle domande.
7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge
11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione
pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo
autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro
ricollocazione professionale.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento
definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma
7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità
di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività
commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e
della tipologia dell'attività svolta.
9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 è stabilita nel limite di
20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli
anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui
alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire le somme suddette ad
apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n 46.
Art. 26. Disposizioni finali
1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8
e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3
del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a
decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di
vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta
salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di cui al
comma 1.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti
la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. Fino al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto previsto in materia di
esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche, e ai soggetti titolari di
dette attività non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma
1. Decorso tale termine all'attività di vendita di giornali, quotidiani e
periodici si applica la disciplina generale prevista dal presente decreto, fatta
salva la parità di trattamento nelle condizioni di vendita e di distribuzione
delle testate.
5. è soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il
trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di
morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli
articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni,
ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9
dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro
esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di
alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività
ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n.
558; la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991,
n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato
dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6
febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 384; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561;
l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ogni
altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono
soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Titolo X - Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Art. 27.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intendono:
a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita
di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate
sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private
delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o
scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di
proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area
di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il
comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore
autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la
disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata
all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o
del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di
alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni
stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la
disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree
pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è
presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno
svolgere l'attività;
g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha
effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
Art. 28.
Esercizio dell'attività
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2.
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita
autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente
costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa
emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita
anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche
esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata
dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita
anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si
trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in
forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita
alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui
appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni
del territorio nazionale.
7.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche
dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il
titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra
attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita
annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è
soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico
sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono
stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree
demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità
marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree
predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio
sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa
concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di
non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare
il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze
nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto,
emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al
presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la
sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione
dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in
caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni
determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la
competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli
interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di
distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche
economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione
residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere
per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo
svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento
dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per
l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì,
le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di
partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità
nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze
effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione
delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere
obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce
l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività,
nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i
criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la
vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere
ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei
posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree
aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali
l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a
condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono
essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di
viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico
interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione
e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a
novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono
ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego,
nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree
urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire
particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate
di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni
e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche
delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via
sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino
all'emanazione delle norme comunali.
Art. 29. Sanzioni
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta
autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa,
nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e
10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del
commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui
all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la
sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione
mediante oblazione.
4. L'autorizzazione è revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro
sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata
necessità;
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo
del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente
superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o
servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2.
5. Per le
violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del
comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze
ingiunzioni di pagamento.
Art. 30. Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti
alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di
cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni
del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28
continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in
vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo
28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori
diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la
vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla
concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma
itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei
limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto
di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. è abolito ogni
precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane
nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata dalla legge 15
novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77; l'articolo 3 della
legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come
modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. è soppressa la voce
n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Titolo XI - Inadempienza delle regioni
Art. 31.
Intervento sostitutivo
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse
conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo
un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non
provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick.