D.M. 30 ottobre 1996, n.
683.
Regolamento riguardante la
disciplina di commercio nelle sale cinematografiche.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO
Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1°
marzo 1994, n. 153;
Vista la legge 11 giugno
1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;
Visto il decreto ministeriale
4 agosto 1988, n. 375, recante norme di esecuzione della legge 11
giugno 1971, n. 426, sulla disciplina di commercio;
Vista la legge 25 agosto
1991, n. 287, recante norme sull'insediamento e sull'attivitą dei
pubblici esercizi;
Udito il parere n. 1523/95 del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione fatta
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380601;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. A parziale modifica di quanto
previsto nell'articolo 53, comma 7, del decreto ministeriale 4 agosto 1988,
n. 375, nelle sale cinematografiche possono essere venduti o
somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo, i seguenti prodotti:
a)
stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o
di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed
il cinema in generale;
b)
articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente
attinenti al film proiettato o a film di recente o prossima proiezione e posti
in vendita per promuoverne la visione;
c)
dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali
soffiati; prodotti derivati da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste
alimentari; pastigliaggi;
d)
bevande.
2. La vendita di prodotti e la
somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente
in favore degli spettatori.