ARMI CHIMICHE
| Titolo del reato | Norma violata | Sanzione | Competenza | Procedura | N o t e |
| Produrre, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, importare, esportare, transitare, detenere o comunque usare i composti chimici di cui alla Tabella 1 allegata alla Convenzione senza autorizzazione. | Artt. 3 e 10, 1° comma, della Legge 18.11.1995 nr. 496 | Reclusione da 4 a 12 anni e Multa da 51.645 € a 258.228 € (Art. 10, 1° comma, della Legge 18.11.1995 nr. 496) | Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario | Sequestro delle armi, accertamenti urgenti (Art. 354 del C.P.P.) | La legge 496/1995 ha ratificato la Convenzione di Parigi del 13.01.1993 relativa alla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione |
| Importare o esportare i composti chimici di cui alle Tabelle 2 e 3 allegate alla Convenzione senza autorizzazione. | Artt. 4 e 10, 2° comma, della Legge 18.11.1995 nr. 496 | Reclusione da 2 a 6 anni e Multa da 25.822 € a 129.114 € (Art. 10, 2° comma, della Legge 18.11.1995 nr. 496) | Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario | Sequestro delle armi, accertamenti urgenti (Art. 354 del C.P.P.) | |
| Omettere o fornire in modo non veritiero le informazioni previste dall'art. 6 della Legge 496/95. | Artt. 6 e 11 della Legge 18.11.1995 nr. 496 | Arresto da 1 a 3 anni (Art. 11 della Legge 18.11.1995 nr. 496) | Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario | ||
| Impedire l'esecuzione dell'ispezione di cui all'art. 8 o comunque ostacolarne l'effettuazione. | Artt. 8 e 12, 1° comma, della Legge 18.11.1995 nr. 496 | Reclusione da 2 a 5 anni (Art. 12, 1° comma, della Legge 18.11.1995 nr. 496) | Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario | Gli ufficiali o agenti di P.G. che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente rapporto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore (Art. 12, 2° comma) |