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PRONTUARIO SULLA TUTELA DEI MINORI (Obblighi scolastici e Lavoro)

Fonti normative:  legge n. 977 del 17 ottobre 1967 (“Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”),  come   modificata dal D.Lgs n. 345 del 4 agosto 1999 e dal  D.Lgs . n. 262 del 18 agosto 2000; legge n. 53 del  28  marzo 2003 ,  in vigore dal 17.04.03.                               

1 )   Età di ammissione al lavoro

L’età  minima  per l’ammissione  al lavoro è  fissata  al momento in cui il  minore ha  concluso  il periodo di istruzione obbligatoria  ( otto anni ) e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.

I minori si distinguono in :         

       a )   Bambini:  minori che non hanno compiuto 15 anni d’età o che, pur avendo compiuto 15 anni di età ma non 18, sono ancora soggetti all’obbligo scolastico.

 L’adibizione al lavoro di un minore che non abbia assolto l’obbligo scolastico, o che congiuntamente abbia meno di 15 anni e non abbia assolto l’obbligo scolastico è punita con l’arresto fino a sei mesi.

 L’adibizione al lavoro di un minore che abbia meno di 15 anni ma che abbia assolto l’obbligo scolastico  è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a € 5.164,00.

 La mancanza del solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, ritenuto dal legislatore d’importanza preminente, giustifica il maggiore rigore del trattamento sanzionatorio ( arresto fino a sei mesi ) e la conseguente applicazione della procedura - più favorevole al contravventore -   della prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e seguenti del Capo II del D.Lgs. n. 758 / 1994.  Il legislatore ha voluto con ciò privilegiare il livello scolastico e quindi la maturità psico-intellettiva acquisita dal minore anche se di età inferiore a 15 anni, rispetto al semplice raggiungimento o superamento dell’età anagrafica (15 anni).

Queste sanzioni si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi ha consentito l’avvio del minore al lavoro nonostante fosse rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su di esso.

              Qualora l’organo di vigilanza accerti l’occupazione di un minore in violazione delle norme che precedono, deve disporre l’immediata cessazione del rapporto. Al contempo, in base all’ art. 24 della legge n. 977/1967 (“Tutela previdenziale”), che prevede  il diritto alle prestazioni assicurative per il minore adibito ad attività lavorativa  in violazione delle norme sull’età minima di ammissione al lavoro, deve procedere alle prescritte comunicazioni agli Istituti previdenziali per il recupero dei contributi e premi omessi .

               Inoltre, qualora l’organo di vigilanza accerti l’evasione scolastica di un minore adibito al lavoro, dovrà aver cura di  contattare le Amministrazioni pubbliche competenti per promuovere il reinserimento scolastico del giovane.  

       b )   Adolescenti: minori di età compresa tra 15 e 18 anni non più soggetti all’obbligo scolastico.

 

 

1.servizi nell’ambito dell’impresa familiare non pregiudizievoli o pericolosi;

2.servizi domestici prestati in ambito familiare;

3.agli occupati a bordo delle navi (per i quali vige una specifica disciplina).

 

I minori con più di 15 anni che abbiano assolto l’obbligo scolastico ( otto anni di frequenza scolastica ) hanno l’obbligo di frequentare attività formative, nell’ambito del sistema scolastico, del sistema di formazione professionale in ambito regionale e nell’esercizio dell’apprendistato, fino al compimento del 18° anno d’età, alternativamente attraverso i seguenti percorsi lavorativi :

NORMALE RAPPORTO DI LAVORO ( legge 977/ 1967 ) : diritto – dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o comunque fino al conseguimento della qualifica entro il 18° anno di età. Il datore di lavoro deve permettere al lavoratore di frequentare il corso formativo. La responsabilità della frequenza è del minore.

APPRENDISTATO ( art. 16  legge 196 / 1997 ) : l’obbligo formativo rientra nel rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile della formazione professionale esterna dell’apprendista, che è anche la condizione per usufruire dei benefici contributivi.

2 )    Modalità di svolgimento dell’attività lavorativa dei minori

1.attività non pregiudizievoli per la sicurezza, l’integrità psicofisica, lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a corsi di orientamento o di formazione professionale;

2.assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale;

3.autorizzazione della D.P.L. ( DPR n. 365 / 1994 ) .

In questi casi, chiunque adibisce al lavoro i minori senza l’autorizzazione della D.P.L. , è punito con la sanzione amministrativa  fino a € 2.582,00  

·         E’ vietato adibire gli adolescenti  alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’allegato I dell’art. 6 della legge n. 977 del  17 ottobre 1967, così  come  modificata dal  D.Lgs n. 345/1999 del 1999 e dal  D.Lgs  n. 262/2000.  L’adibizione degli adolescenti alle attività suddette vietate è punita con l’arresto fino a sei mesi. La sanzione si applica in misura non inferiore alla metà del massimo a chi ha consentito l’avvio del minore al lavoro nonostante fosse rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su di esso ).

1. In deroga a tale divieto, le attività indicate nell’allegato I possono essere svolte dagli adolescenti per indispensabili scopi didattici o formativi e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratori adibiti ad attività formative oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista purché sotto sorveglianza di formatori competenti anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla normativa vigente ( la violazione di tali condizioni è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a € 5.164,00 ) ;

2. Fatta eccezione per  gli istituti  di istruzione e di formazione professionale, la deroga al divieto di cui al punto 1, deve essere preventivamente autorizzata dalla D.P.L. (  chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti senza  tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa fino a  € 2.582,00 ).

Gli adolescenti, inoltre, non possono essere adibiti :

1.al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto;

2. a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi ; ove ciò sia consentito dai contratti collettivi, l’impiego degli adolescenti può essere autorizzato della  D.P.L. ( l’inosservanza di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da  € 516,00  a  € 2.582,00 ).

·         L’orario di lavoro dei bambini non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; quello degli adolescenti le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali ( la violazione delle suddette limitazioni dell’orario è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a € 5.164,00 ).

 i minori non possono essere adibiti a lavoro notturno - periodo di 12 ore consecutive in cui è compreso   l’intervallo tra le ore 22,00 e le ore 06,00 o tra le ore 23,00 e le ore 7,00  ( l’adibizione al lavoro notturno è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda  fino a  € 5.164,00 ).

       Eccezioni ai limiti in materia di lavoro notturno:

1. minori adibiti alle attività loro consentite di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore   dello spettacolo, purché entro il limite delle ore 24,00 e con diritto a un periodo di riposo  di almeno 14 ore consecutive  a prestazione compiuta ( la violazione di tali prescrizioni è punita con l’arresto  non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a  € 5.164,00 );

2. gli adolescenti  di 16 anni compiuti solo in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario possono essere adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In questo caso il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione  alla D.P.L. indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro ( l’inosservanza di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 ).

·         Riposi intermedi:

       sia per i bambini che per gli adolescenti la prestazione lavorativa non può durare ininterrottamente più di 4 ore e trenta minuti.

       Qualora l’orario di lavoro superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio di un’ora almeno ( l’inosservanza di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 ).   Il Servizio Ispettivo della D.P.L., tuttavia,  per i lavori pericolosi o gravosi, può prescrivere che il lavoro dei minori non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio (l’inosservanza di tali disposizioni  è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a  € 5.164,00 ).

deve essere di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica. La durata può essere ridotta per ragioni tecniche ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive.

Per i minori impiegati in  attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, solo per gli adolescenti, nel settore turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica ( la violazione del diritto al riposo settimanale è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda  fino a € 5.164,00 ).

       fino a 16 anni d’età non possono essere inferiori a 30 giorni; per i minori con più di 16 anni d’età, si applica l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo minimo di ferie retribuite  pari a 4 settimane, fatti salvi periodi più lunghi stabiliti dalla contrattazione collettiva (deve quindi considerarsi abrogata per i minori ultrasedicenni la norma contenuta nella legge n. 977/1967, in quanto tale norma prevede  il diritto ad un periodo, inferiore rispetto al precedente, di  20 giorni di ferie).

·         Esposizione al rumore:

1.è vietato adibire gli adolescenti alle attività la cui esposizione media giornaliera al rumore sia superiore a  90 decibel LEP-d ( esposizione quotidiana personale ) ; in tal caso, per la deroga al divieto, è necessaria la autorizzazione  della D.P.L.;

2.sopra gli  80 decibel LEP-d devono sempre essere usati i  Dispositivi di Protezione Individuale;

3.tra gli 80 e gli 85, sussiste l’obbligo della visita medica biennale ai sensi dell’art.44, comma 1del D.Lvo 277/1991;

4.tra gli 85 e i 90 decibel LEP-d, la visita medica deve essere annuale.

·         Visite mediche:

le visite mediche obbligatorie sono le seguenti –

1.Visita  preventiva -  I minori, prima di essere adibiti al lavoro, devono essere sottoposti all’accertamento medico preventivo inteso a constatare l’assenza di controindicazioni all’attività lavorativa alla quale sono stati destinati ;

2. Visite periodiche, intese a controllare lo stato di salute dei minori ;

A) In caso di tipologia lavorativa  non faticosa, non pericolosa e non insalubre (senza obbligo di sorveglianza sanitaria) :

a ) I minori possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica;

b )  tale idoneità deve essere controllata e verificata mediante visite periodiche annuali;

c ) le visite sono di competenza della ASL territoriale e sono a cura e spese del datore di lavoro;

d ) l’esito delle visite deve essere comprovato da apposito certificato medico che deve specificare gli eventuali lavori ai quali l’adolescente non possa essere adibito.

 L’inosservanza di tali disposizioni è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a  € 5.164,00.

I minori che a seguito di visita medica risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere adibiti ulteriormente allo stesso ( la violazione di tale condizione è punita con l’arresto fino a sei mesi ).

Il giudizio medico di idoneità o di inidoneità parziale o temporanea o totale al lavoro del minore deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi possono chiedere copia della documentazione sanitaria.

 L’inosservanza di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 .

B) In caso di  tipologia lavorativa faticosa, pericolosa od insalubre, il minore deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria  e le visite mediche devono essere effettuate dal medico competente  ( D.Lgs 19.09.1994 n. 626, art. 4 comma 4 lett. c ),  e art. 16 ).

3 )   Adempimenti del datore di lavoro in caso di assunzione di minore.

      Il datore di lavoro che intende assumere un minore:

        a         accerta che il minore abbia i requisiti di ammissione al lavoro ( compimento del quindicesimo anno di età e assolvimento dell’obbligo scolastico).

                I minori extracomunitari presenti regolarmente in Italia, dovranno adempiere al pari dei minori italiani al periodo di istruzione obbligatoria fissato dalla legge italiana, tenendo altresì presente che eventuali dichiarazioni autocertificatorie, relative al compimento di studi all’estero, non potranno trovare accoglimento, non essendo verificabili, così come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. 20.10.1998  n° 403.

              Potranno invece essere considerati i titoli di studio esteri, qualora le relative rappresentanze diplomatiche in Italia ( Consolato / Ambasciata ) ne attestino l’equipollenza.

              Il D.P.R. n° 394  del 31.08.1999, all’art. 45 “ Iscrizione scolastica “ , ha stabilito che i minori extracomunitari presenti sul territorio nazionale sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia per i minori italiani e che gli stessi hanno titolo ad iscriversi e frequentare una classe della scuola dell’obbligo in qualsiasi periodo dell’anno corrispondente alla loro età anagrafica.

               Nel caso in cui l’organo di vigilanza accerti l’evasione scolastica di un minore adibito al lavoro, dovrà aver cura di  contattare le Amministrazioni pubbliche competenti per promuovere il reinserimento scolastico del giovane.  

 

b )   prima di adibire al lavoro i minori e/o di procedere   ad ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, elabora il  documento contenente la  specifica  valutazione dei rischi  prevista, per i minori, dall’art. 7 della legge 17.10.1967n° 977, oppure provvede, in qualità di datore di lavoro di azienda che occupa fino a dieci dipendenti, ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della medesima valutazione dei rischi ( la penalità è prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs 19.09.1994 n° 626, nell’arresto da tre a sei mesi o nell’ammenda da €. 1.549,00  a  €. 4.131,00 ) ;

 

c )  fornisce le prescritte informazioni in materia di sicurezza ai minori occupati  alle proprie dipendenze ( la penalità è prevista dall’art. 89, comma 2, del D.Lgs 19.09.1994 n° 626, nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da    516,00  a  € 2.582,00 ) ;

 

d     d)  fornisce le informazioni in materia di sicurezza, di cui all’art. 21 del D.Lgs 19.09.1994 n° 626,  agli esercenti la potestà genitoriale  ( la penalità è prevista dall’art. 26, comma 2, della legge 977/67, nell’arresto non superiore a sei mesi o nell’ammenda fino a  € 5.164,00 ) ;

 

e ) fa sottoporre il minore alla visita medica preventiva ( dall’Azienda A.S.L. territorialmente competente oppure dal medico competente, in relazione alla tipologia lavorativa di cui ai precedenti punti A) e B) .

 

4 )    Procedimenti  sanzionatori

 

Alle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda,) si applicano le disposizioni del capo II del D.Lgs  19.12.1994 n° 758, relative alla procedura della prescrizione obbligatoria di cui agli artt.20 ( prescrizione ), 21 ( verifica dell’adempimento ), 24 ( estinzione del reato ), per i reati omissivi di natura permanente, ove sussista cioè per il contravventore  la possibilità di  “ rimediare”  alla condotta illecita posta in essere.

Tale procedura declassa, in caso di ottemperanza alla prescrizione impartita dall’Ispettore, l’ipotesi di reato ad illecito definibile in sede amministrativa.

Qualora si accerti, in un periodo successivo alla cessazione della condotta illecita, che lo stato di antigiuridicità è stato, di fatto, eliminato dal trasgressore (p.es. la visita medica medica è stata di fatto effettuata, anche se non preventivamente all’adibizione del minore all’attività lavorativa), nessuna  prescrizione può essere impartita;  perciò,  in tal caso, il trasgressore deve essere ammesso direttamente, da parte dell’organo di vigilanza, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista ( cfr., a tale proposito, la sentenza Corte Costituzionale, 18.02.1998  n° 19, così come richiamata dalla Procura della Repubblica di Firenze nei procedimenti di cui trattasi ).

In presenza di reato omissivo di natura istantanea, ovvero, qualora lo stato di antigiuridicità non sia stato eliminato spontaneamente dal trasgressore (p.es. qualora l’ispettore accerti ,dopo un anno - e quindi quando il giovane ha già superato i 15 anni -  l’assunzione del  minore medesimo di età inferiore a 15 anni con obbligo scolastico assolto), non è possibile applicare la procedura di cui sopra, per cui è necessario riferire direttamente la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, che procederà in via autonoma in quanto il reato non può essere dichiarato estinto attraverso la speciale procedura di cui al D.Lgs. n. 758/1994.