PRONTUARIO SULLA TUTELA DEI MINORI (Obblighi scolastici e Lavoro)
Fonti normative:
legge n. 977 del 17 ottobre 1967 (“Tutela del lavoro dei bambini e
degli adolescenti”), come
modificata dal D.Lgs n. 345 del 4 agosto 1999 e dal
D.Lgs . n. 262 del 18 agosto 2000;
L’età
minima per l’ammissione al
lavoro è fissata
al momento in cui il
minore ha concluso
il periodo di istruzione
obbligatoria ( otto anni ) e
comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.
I minori si distinguono in :
a ) Bambini: minori che non hanno
compiuto 15 anni d’età o che, pur
avendo compiuto 15 anni di età ma non 18, sono
ancora soggetti all’obbligo scolastico.
L’adibizione al lavoro di un minore che non abbia assolto
l’obbligo scolastico, o che congiuntamente abbia meno di 15 anni e non abbia
assolto l’obbligo scolastico è punita
con l’arresto fino a sei mesi.
L’adibizione al lavoro di un minore che abbia meno di 15
anni ma che abbia assolto l’obbligo scolastico
è punita con l’arresto non
superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a € 5.164,00.
La mancanza del solo requisito dell’assolvimento
dell’obbligo scolastico, ritenuto dal legislatore d’importanza preminente,
giustifica il maggiore rigore del trattamento sanzionatorio ( arresto fino a sei
mesi ) e la conseguente applicazione della procedura - più favorevole al
contravventore - della
prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e seguenti del Capo II del D.Lgs.
n. 758 / 1994. Il legislatore ha
voluto con ciò privilegiare il livello scolastico e quindi la maturità
psico-intellettiva acquisita dal minore anche se di età inferiore a 15 anni,
rispetto al semplice raggiungimento o superamento dell’età anagrafica (15
anni).
Queste
sanzioni si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi ha
consentito l’avvio del minore al lavoro nonostante fosse rivestito di autorità
o incaricato della vigilanza su di esso.
Qualora
l’organo di vigilanza accerti l’occupazione di un minore in violazione delle
norme che precedono, deve disporre l’immediata
cessazione del rapporto. Al contempo, in base all’ art. 24 della legge n.
977/1967 (“Tutela previdenziale”), che prevede il diritto alle prestazioni assicurative per il minore
adibito ad attività lavorativa in
violazione delle norme sull’età minima di ammissione al lavoro, deve
procedere alle prescritte comunicazioni agli Istituti previdenziali per il
recupero dei contributi e premi omessi .
Inoltre, qualora l’organo di vigilanza accerti l’evasione scolastica
di un minore adibito al lavoro, dovrà aver cura di
contattare le Amministrazioni pubbliche competenti per promuovere il reinserimento scolastico del giovane.
b ) Adolescenti:
minori di età compresa tra 15 e 18
anni non più soggetti all’obbligo scolastico.
1.servizi nell’ambito dell’impresa familiare non
pregiudizievoli o pericolosi;
2.servizi domestici prestati in ambito familiare;
3.agli occupati a bordo delle navi (per i quali vige una
specifica disciplina).
I minori con più di 15 anni che abbiano assolto l’obbligo
scolastico ( otto anni di frequenza scolastica ) hanno l’obbligo di
frequentare attività formative, nell’ambito del sistema scolastico, del
sistema di formazione professionale in ambito regionale e nell’esercizio
dell’apprendistato, fino al compimento del 18° anno d’età,
alternativamente attraverso i seguenti percorsi lavorativi :
NORMALE
RAPPORTO DI LAVORO ( legge 977/ 1967 ) : diritto – dovere all’istruzione e alla
formazione per almeno 12 anni o comunque fino al conseguimento della qualifica
entro il 18° anno di età. Il datore di lavoro deve permettere al lavoratore di
frequentare il corso formativo. La responsabilità della frequenza è del
minore.
APPRENDISTATO
( art. 16 legge 196 / 1997 ) :
l’obbligo formativo rientra nel rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è
responsabile della formazione professionale esterna dell’apprendista, che è
anche la condizione per usufruire dei benefici contributivi.
2 ) Modalità
di svolgimento dell’attività lavorativa dei minori
1.attività non pregiudizievoli per la sicurezza, l’integrità
psicofisica, lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione
a corsi di orientamento o di formazione professionale;
2.assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale;
3.autorizzazione della D.P.L. ( DPR n. 365 / 1994 ) .
In questi casi, chiunque adibisce al lavoro i minori senza l’autorizzazione della D.P.L. , è punito con la sanzione amministrativa fino a € 2.582,00
·
E’
vietato adibire gli adolescenti
alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’allegato
I dell’art. 6 della legge n. 977 del
17 ottobre 1967, così come modificata dal D.Lgs
n. 345/1999 del 1999 e dal D.Lgs
n. 262/2000. L’adibizione degli
adolescenti alle attività suddette vietate è punita con l’arresto fino a sei
mesi. La sanzione si applica in misura non inferiore alla metà del massimo a
chi ha consentito l’avvio del minore al lavoro nonostante fosse rivestito di
autorità o incaricato della vigilanza su di esso ).
1. In deroga a tale
divieto, le attività indicate nell’allegato
I possono essere svolte dagli adolescenti per indispensabili scopi didattici
o formativi e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione
stessa svolta in aula o in laboratori adibiti ad attività formative oppure
svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro
dell’apprendista purché sotto sorveglianza di formatori competenti anche in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e nel rispetto di tutte le condizioni
di sicurezza e di salute previste dalla normativa vigente ( la violazione di tali condizioni è punita con l’arresto non
superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a € 5.164,00 ) ;
2. Fatta eccezione per gli
istituti di istruzione e di
formazione professionale, la deroga al divieto di cui al punto 1,
deve essere preventivamente autorizzata dalla D.P.L. ( chiunque
adibisce al lavoro gli adolescenti senza tale
autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa fino a €
2.582,00 ).
Gli adolescenti, inoltre,
non possono essere adibiti :
1.al
trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a
vuoto;
2.
a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi ; ove ciò sia
consentito dai contratti collettivi, l’impiego degli adolescenti può essere
autorizzato della D.P.L. ( l’inosservanza di tali disposizioni è punita con la sanzione
amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00
).
·
L’orario
di lavoro dei bambini non può
superare le 7 ore giornaliere e le 35
settimanali; quello degli adolescenti
le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali
( la violazione delle suddette
limitazioni dell’orario è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o
con l’ammenda fino a € 5.164,00 ).
i
minori non possono essere adibiti a lavoro notturno
- periodo di 12 ore consecutive
in cui è compreso l’intervallo
tra le ore 22,00 e le ore 06,00
o tra le ore 23,00 e le ore 7,00 ( l’adibizione
al lavoro notturno è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con
l’ammenda fino a
€ 5.164,00 ).
Eccezioni
ai limiti in materia di lavoro notturno:
1. minori adibiti alle attività loro consentite di carattere
culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore
dello spettacolo, purché entro il limite delle ore 24,00
e con diritto a un periodo di riposo di
almeno 14 ore consecutive
a prestazione compiuta ( la
violazione di tali prescrizioni è punita con l’arresto
non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a
€ 5.164,00 );
2. gli adolescenti di
16 anni compiuti solo in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario
possono essere adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza
maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia
temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e
siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane.
In questo caso il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione
alla D.P.L. indicando i nominativi dei lavoratori, le
condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro ( l’inosservanza di tale disposizione è punita con la sanzione
amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 ).
·
Riposi
intermedi:
sia per i bambini che per gli
adolescenti la prestazione lavorativa non può durare ininterrottamente più di 4 ore e trenta minuti.
Qualora l’orario di lavoro superi le 4 ore e mezza,
deve essere interrotto da un riposo intermedio di un’ora almeno (
l’inosservanza di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa
da € 516,00 a € 2.582,00 ). Il
Servizio Ispettivo della D.P.L., tuttavia,
per i lavori pericolosi o gravosi,
può prescrivere che il lavoro dei minori non duri senza interruzione più
di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio (l’inosservanza di tali disposizioni
è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino
a € 5.164,00 ).
deve
essere di almeno due giorni, se
possibile consecutivi e comprendenti
la domenica. La durata può essere
ridotta per ragioni tecniche ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive.
Per i minori impiegati in attività
lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel
settore dello spettacolo, nonché, solo per gli adolescenti, nel settore
turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno
diverso dalla domenica ( la violazione
del diritto al riposo settimanale è punita con l’arresto non superiore a sei
mesi o con l’ammenda fino a €
5.164,00 ).
fino a 16 anni d’età non possono essere inferiori a 30
giorni; per i minori con più di 16 anni d’età, si applica l’art. 10
del D.Lgs. n. 66/2003, che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo
minimo di ferie retribuite pari a 4
settimane, fatti salvi periodi più lunghi stabiliti dalla contrattazione
collettiva (deve quindi considerarsi abrogata per i minori ultrasedicenni la
norma contenuta nella legge n. 977/1967, in quanto tale norma prevede il diritto ad un periodo, inferiore rispetto al precedente,
di 20 giorni di ferie).
·
Esposizione
al rumore:
1.è
vietato adibire gli adolescenti alle attività la cui esposizione media
giornaliera al rumore sia superiore a 90
decibel LEP-d ( esposizione quotidiana personale ) ; in tal caso, per la
deroga al divieto, è necessaria la autorizzazione
della D.P.L.;
2.sopra
gli 80
decibel LEP-d devono sempre essere usati i
Dispositivi di Protezione
Individuale;
3.tra
gli 80 e gli 85, sussiste l’obbligo della visita medica biennale ai sensi
dell’art.44, comma 1del D.Lvo 277/1991;
4.tra
gli 85 e i 90 decibel LEP-d, la visita medica deve essere annuale.
·
Visite
mediche:
le visite mediche obbligatorie sono le seguenti –
1.Visita
preventiva - I
minori, prima di essere adibiti al
lavoro, devono essere sottoposti all’accertamento medico preventivo inteso a constatare l’assenza di controindicazioni
all’attività lavorativa alla quale sono stati destinati ;
2.
Visite periodiche, intese a
controllare lo stato di salute dei minori ;
A)
In caso di tipologia lavorativa non
faticosa, non pericolosa e non insalubre (senza obbligo di sorveglianza
sanitaria) :
a
) I minori possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei
all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica;
b
) tale
idoneità deve essere controllata e verificata mediante visite periodiche
annuali;
c
)
le visite sono di competenza della ASL territoriale e sono a cura e spese del
datore di lavoro;
d
)
l’esito delle visite deve essere comprovato da apposito certificato medico che
deve specificare gli eventuali lavori ai quali l’adolescente non possa essere
adibito.
L’inosservanza
di tali disposizioni è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con
l’ammenda fino a € 5.164,00.
I minori che a seguito di visita medica risultano non idonei
ad un determinato lavoro non possono essere adibiti ulteriormente allo stesso ( la
violazione di tale condizione è punita con l’arresto fino a sei mesi ).
Il giudizio medico di idoneità o di inidoneità parziale o
temporanea o totale al lavoro del minore deve essere comunicato per
iscritto al datore di lavoro, al lavoratore
e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi possono chiedere
copia della documentazione sanitaria.
L’inosservanza
di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da € 516,00 a
€ 2.582,00 .
B)
In caso di tipologia lavorativa
faticosa, pericolosa od insalubre, il minore deve essere sottoposto a
sorveglianza sanitaria e le visite
mediche devono essere effettuate dal medico competente
( D.Lgs 19.09.1994 n. 626, art. 4 comma 4 lett. c ),
e art. 16 ).
3 )
Adempimenti del datore di lavoro in caso di assunzione di minore.
Il datore di lavoro che intende assumere un minore:
a
accerta che il minore abbia
i requisiti di ammissione al lavoro ( compimento del quindicesimo anno di età
e assolvimento dell’obbligo scolastico).
I
minori extracomunitari presenti regolarmente in Italia, dovranno adempiere al pari
dei minori italiani al periodo di istruzione obbligatoria fissato dalla legge
italiana, tenendo altresì presente che eventuali dichiarazioni
autocertificatorie, relative al compimento di studi all’estero, non potranno
trovare accoglimento, non essendo verificabili, così come previsto dall’art.
5, comma 2, del D.P.R. 20.10.1998 n°
403.
Potranno
invece essere considerati i titoli di studio esteri, qualora le relative
rappresentanze diplomatiche in Italia ( Consolato / Ambasciata ) ne attestino l’equipollenza.
Il D.P.R. n° 394 del
31.08.1999, all’art. 45 “ Iscrizione scolastica “ , ha stabilito che i
minori extracomunitari presenti sul territorio nazionale sono soggetti
all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia per i minori
italiani e che gli stessi hanno titolo ad iscriversi e frequentare una classe
della scuola dell’obbligo in qualsiasi periodo dell’anno corrispondente alla
loro età anagrafica.
Nel caso in cui l’organo di vigilanza accerti l’evasione scolastica
di un minore adibito al lavoro, dovrà aver cura di
contattare le Amministrazioni pubbliche competenti per promuovere il reinserimento scolastico del giovane.
b ) prima
di adibire al lavoro i minori e/o di procedere
ad ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, elabora
il documento contenente la
specifica valutazione dei
rischi prevista, per i minori, dall’art. 7 della legge 17.10.1967n°
977, oppure provvede, in qualità di datore di lavoro di azienda che occupa fino
a dieci dipendenti, ad autocertificare
per iscritto l’avvenuta effettuazione della medesima valutazione dei rischi (
la penalità è prevista dall’art. 89,
comma 1, del D.Lgs 19.09.1994 n° 626, nell’arresto da tre a sei mesi o
nell’ammenda da €. 1.549,00 a
€. 4.131,00 ) ;
c )
fornisce le prescritte informazioni
in materia di sicurezza ai minori occupati
alle proprie dipendenze ( la
penalità è prevista dall’art. 89, comma 2, del D.Lgs 19.09.1994 n° 626,
nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da € 516,00
a € 2.582,00 ) ;
d d) fornisce le informazioni in materia di sicurezza, di cui all’art. 21 del D.Lgs 19.09.1994 n° 626, agli esercenti la potestà genitoriale ( la penalità è prevista dall’art. 26, comma 2, della legge 977/67, nell’arresto non superiore a sei mesi o nell’ammenda fino a € 5.164,00 ) ;
e
) fa sottoporre il minore alla visita medica preventiva
( dall’Azienda A.S.L. territorialmente competente oppure dal medico
competente, in relazione alla tipologia lavorativa di cui ai precedenti punti A)
e B) .
4
)
Procedimenti sanzionatori
Alle
contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, puniti con la pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda,) si applicano le disposizioni del
capo II del D.Lgs 19.12.1994 n°
758, relative alla procedura della prescrizione obbligatoria di cui agli artt.20
( prescrizione ), 21 ( verifica dell’adempimento ), 24 ( estinzione del reato
), per i reati omissivi di natura permanente, ove sussista cioè per il
contravventore la possibilità di
“ rimediare” alla condotta illecita posta in essere.
Tale
procedura declassa, in caso di ottemperanza alla prescrizione impartita
dall’Ispettore, l’ipotesi di reato ad illecito definibile in sede
amministrativa.
Qualora
si accerti, in un periodo successivo alla cessazione della condotta illecita,
che lo stato di antigiuridicità è stato, di fatto, eliminato dal trasgressore
(p.es. la visita medica medica è stata di fatto effettuata, anche se non
preventivamente all’adibizione del minore all’attività lavorativa), nessuna
prescrizione può essere impartita;
perciò, in tal caso, il
trasgressore deve essere ammesso direttamente, da parte dell’organo di
vigilanza, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista ( cfr., a tale
proposito, la sentenza Corte Costituzionale, 18.02.1998
n° 19, così come richiamata dalla Procura della Repubblica di Firenze
nei procedimenti di cui trattasi ).
In
presenza di reato omissivo di natura istantanea, ovvero, qualora lo stato di
antigiuridicità non sia stato eliminato spontaneamente dal trasgressore (p.es.
qualora l’ispettore accerti ,dopo un anno - e quindi quando il giovane ha già
superato i 15 anni - l’assunzione
del minore medesimo di età
inferiore a 15 anni con obbligo scolastico assolto), non è possibile applicare
la procedura di cui sopra, per cui è necessario riferire direttamente la
notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, che procederà in via autonoma in
quanto il reato non può essere dichiarato estinto attraverso la speciale
procedura di cui al D.Lgs. n. 758/1994.