PRONTUARIO
VEICOLI FUORI USO E RIFIUTI DEI COMPONENTI.
| Titolo | Norma violata | Sanzione | Competenza | Definizione | Procedura | N o t e |
| Effettuare una attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2. | Artt. 6, 2° comma, e 13, 1° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 | arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da 3.000 € a 30.000 € (Art. 13, 1° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209) | Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario | Oblazione ex Art. 162-bis C.P. pari a 6.000 € | a)
effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del
veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5; b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria; d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso; e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero |
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| Inosservanza da parte del detentore del veicolo delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1 (consegna al centro di raccolta o concessionaria). | Artt. 5, 1° comma, e 13, 2° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 | sanzione amministrativa da 1.000 € a 5.000 € (Art. 13, 2° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209) | Provincia competente (Art. 13, comma 8) | Pagamento in misura ridotta pari a 1.666,67 € | Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta | |
| Mancata consegna del certificato o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, da parte del concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato. | Artt. 5, 6° comma, e 13, 3° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 | sanzione amministrativa da sanzione amministrativa da 300 € a 3.000 € (Art. 13, 3° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209) - Nel caso di documenti inesatti o non conformi, sanzioni ridotte della metà | Provincia competente (Art. 13, comma 8) | Pagamento in misura ridotta pari a 600 € | Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo | |
| Inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8 (cancellazione del veicolo dal PRA). | Artt. 5, 8° comma, e 13, 4° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 | sanzione amministrativa da 1.000 € a 5.000 € (Art. 13, 4° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209) | Provincia competente (Art. 13, comma 8) | Pagamento in misura ridotta pari a 1.666,67 € | Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta, ovvero, del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo | |
| Inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 (trattamento del veicolo dopo la cancellazione dal PRA). | Artt. 5, 9° comma, e 13, 4° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 | sanzione amministrativa da 1.000 € a 5.000 € (Art. 13, 4° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209) | Provincia competente (Art. 13, comma 8) | Pagamento in misura ridotta pari a 1.666,67 € | Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8 | |
| Inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 10 (annotazione sul registro di carico degli autoveicoli). | Artt. 5, 10° comma, e 13, 4° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 | sanzione amministrativa da 1.000 € a 5.000 € (Art. 13, 4° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209) | Provincia competente (Art. 13, comma 8) | Pagamento in misura ridotta pari a 1.666,67 € | Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli | |
| Inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 11. | Artt. 5, 11° comma, e 13, 4° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 | sanzione amministrativa da 1.000 € a 5.000 € (Art. 13, 4° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209) | Provincia competente (Art. 13, comma 8) | Pagamento in misura ridotta pari a 1.666,67 € | Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 | |
| Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9. | Artt. 9 e 13, 5° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 | sanzione amministrativa da 20.000 € a 100.000 € (Art. 13, 5° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209) | Provincia competente (Art. 13, comma 8) | Pagamento in misura ridotta pari a 33.333,33 € | Dal 1° luglio 2003 è vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II | |
| Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, 1° comma. | Artt. 10, comma 1, e 13, 6° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 | sanzione amministrativa da 5.000 € a 25.000 € (Art. 13, 6° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209) | Provincia competente (Art. 13, comma 8) | Pagamento in misura ridotta pari a 33.333,33 € | Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione dei centri di raccolta le pertinenti informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico | |
| Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, 3° comma. | Artt. 10, comma 3, e 13, 6° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 | sanzione amministrativa da 5.000 € a 25.000 € (Art. 13, 6° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209) | Provincia competente (Art. 13, comma 8) | Pagamento in misura ridotta pari a 33.333,33 € | Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE | |
| Mancata comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 4, o comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto. | Artt. 11, commi 3 e 4, e 13, 7° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209 | sanzione amministrativa da 3.000 € a 18.000 € (Art. 13, 7° comma, del D.L.vo 24/06/2003 n. 209) | Provincia competente (Art. 13, comma 8) | Pagamento in misura ridotta pari a 6.000 € | I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni (3° comma) |