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LA GIURISPRUDENZA

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Il Garante della privacy

SOMMARIO TEMATICHE:

La Commissione di garanzia sullo sciopero
ANZIANITA' PREGRESSA
ASSUNZIONI
ATTIVITA' ANTISINDACALE
CAUSA DI SERVIZIO
CARTELLINO 
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
COMANDANTE DEL CORPO
COMANDO O DISTACCO
COMMISSIONI DI GARA
CONCILIAZIONE
CONCORSI 
CONTRATTI (individuali - collettivi,...)
CONTRIBUTI ASSICURATIVI
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
CREDITO DEL LAVORATORE
DANNO BIOLOGICO
DANNO PROFESSIONALE
DEMANSIONAMENTO
DIMISSIONI
DIRIGENTE
DIRITTO DI ACCESSO
DIRITTO ACQUISITO
DIVISA
DISCIPLINARE
EQUO INDENNIZZO
FERIE
FESTIVITA'
FONDI
GIURISDIZIONE
HANDICAP
INCIDENTE STRADALE
INFORTUNIO SUL LAVORO
INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
LAVORO STRAORDINARIO
LICENZIAMENTO
MALATTIE PROFESSIONALI
MANSIONE SUPERIORE
MATERNITA'
MOBBING
MOLESTIE SESSUALI
NOTE DI QUALIFICA
NOTIFICHE
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
PART TIME
PATERNITA'
PATTEGGIAMENTO 
PENSIONE
PERIODO DI PROVA
PRECARIATO
PRIVACY
PROCESSO DEL LAVORO
PROVA
PROMOZIONI
PROVENTI ART. 208 CdS
RAPPORTO DI LAVORO
RESPONSABILITA' ECONOMICA
RETRIBUZIONE
RIPOSO SETTIMANALE
SANZIONI DISCIPLINARI
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
STRAORDINARIO
T.F.R. - Trattamento di Fine Rapporto
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
TRASFERTA
TRATTATIVE SINDACALI
TRATTENUTE FISCALI
TURNI
TUTELA INTEGRITA' FISICA
VISITA DOMICILIARE DI CONTROLLO

TEMATICA

DESCRIZIONE

ANZIANITA' PREGRESSA

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L'atto con il quale la p.a. procede alla valutazione dei servizi precedentemente prestati (talora previa una qualificazione giuridica di detti servizi) per determinare la nuova posizione retributiva di ciascun dipendente ha natura provvedimentale in quanto costitutivo del nuovo inquadramento economico e concorre a stabilire, con l'atto di inquadramento nella nuova qualifica funzionale, la nuova posizione giuridico-economica del dipendente.  

Il dipendente, che pretenda un trattamento diverso, ritenendosi leso dai criteri utilizzati dall'amministrazione per la valutazione dell'anzianita' pregressa, e' tenuto ad impugnare l'atto che lo riguarda nel termine di decadenza decorrente dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge n.1034/71.

(Cons. di Stato, sez. V, 4 febbraio 2002, n. 626; Pres. ff. Allegretta; Est. Marchitiello)

ASSUNZIONI

 

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Indetto un concorso per la copertura di posti di vigile urbano con un bando prescrivente il semplice requisito generale della "sana e robusta costituzione fisica", in luogo dei piu' rigorosi requisiti di idoneita' fisica contemplati dal locale regolamento di polizia municipale - che prevedeva al riguardo, tuttavia, delle verifiche da effettuarsi prima, e non dopo, le prove concorsuali - all'amministrazione e' preclusa la possibilita' di pretendere nei concorrenti ormai utilmente collocatisi nella graduatoria finale il possesso dei requisiti di idoneita' fisica piu' selettivi. (TAR LAZIO - Sezione II-bis, sentenza 18 novembre 1998 n.1886)

ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE UMBRA CHE HA STABILITO DI RISERVARE, NEI CONCORSI PER ASSUNZIONI, UNA QUOTA DI POSTI AI SOGGETTI CHE AVEVANO AVUTO RAPPORTI DI LAVORO CON LA REGIONE - Per violazione dell'art. 97 Cost. Rep. (Corte Costituzionale n. 205 del 26 maggio 2006, Pres. Marini, Red. Maddalena). La legge della Regione Umbria n. 2 del 1 febbraio 2005, relativa alla struttura organizzativa della giunta regionale, ha stabilito all'art. 19 (comma 1) che "il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono riservare posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che abbiano gia' avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni ad eccezione di quelli attivati dai Gruppi consiliari in applicazione della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7" e (comma 2) che "i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ai concorsi banditi dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno ed in particolare dei titoli di studio prescritti per le categorie relative ai posti messi a concorso; b) abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para-subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004". Questa norma e' stata impugnata, davanti alla Corte Costituzionale, con ricorso dell'aprile 2005, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per violazione degli art. 3 (principio di eguaglianza), 51 (accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza) e 97 (accesso mediante concorso al pubblico impiego).  In particolare nel ricorso si e' sostenuto che la norma impugnata comportava un indebito privilegio, in quanto l'attivita' svolta per la regione non si configura quale requisito professionale per l'ammissione alle selezioni pubbliche tale da consentirne una riserva di posti. La Regione ha sostenuto invece che le norme in questione perseguivono l'obiettivo di realizzare un ragionevole punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l'esigenza dell'Amministrazione di non disperdere un patrimonio di esperienze gia' acquisite, punto di equilibrio che si realizzerebbe nel limitare la riserva dei posti, a favore di coloro che abbiano gia' avuto un'esperienza lavorativa presso la Regione, nella misura del quaranta per cento.La Corte Costituzionale, con sentenza n. 205 del 26 maggio 2006, (Pres. Marini, Red. Maddalena), ha accolto il ricorso. L'aver prestato attivita' a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale - ha affermato la Corte - non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti. La normativa impugnata, nel riferirsi a tutti coloro che abbiano svolto una qualsiasi attivita' a favore della Regione nell'arco di un decennio, non identifica alcuna peculiare situazione giustificatrice della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione e si risolve piuttosto in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone. Ne' il riferimento ad un'attivita' lavorativa pregressa può dedursi dai titoli di studio richiesti per l'accesso all'impiego, giacche' questi ultimi attengono al lavoro da svolgere e non sono necessariamente collegati all'attivita' precedentemente svolta.  Nessun rilievo ha poi la circostanza - ha osservato la Corte - che la disposizione impugnata attribuisce all'Ente una facolta' e non un obbligo di procedere alle assunzioni previo concorso riservato, considerato che la norma censurata, in ogni caso, consente una deroga al principio costituzionale del pubblico concorso. Una volta esclusa la presenza di ragioni che giustifichino detta deroga, risulta, d'altra parte, irrilevante la misura percentuale della quota riservata. Pertanto la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Umbria 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta
ATTIVITA' ANTISINDACALE

 

L’art. 28 St. Lav. ha lo scopo di assicurare una maggiore forza alla collettività dei lavoratori – Con la repressione del comportamento antisindacale (Cassazione Sezione Lavoro n. 24581 del 26 novembre 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Baletti).La condotta antisindacale si identifica, in base all’art. 28 St. Lav., con i comportamenti del datore di lavoro (o di soggetti che secondo l’organizzazione dell’impresa spiegano attività ad esso imputabili, esercitando una parte, più o meno estesa, dei poteri datoriali), volti ad impedire o a limitare l’esercizio della attività sindacale nonché del diritto di sciopero.
             E’ormai acquisito come dato incontestabile che il termine “comportamento” – anche in ragione della funzione garantista sottesa al disposto dell’art. 28 ed ai valori costituzionali di riferimento – debba essere inteso in senso estensivo; il che porta a ritenere compresi in detto termine anche mere condotte materiali e pure comportamenti omissivi del datore di lavoro che vengano in rilievo nella loro potenzialità lesiva attraverso atti positivi, in funzione discriminatoria di altri dipendenti sindacalisti.
             E’ ugualmente un dato incontestato che la ratio dell’art. 28 Stat. Lav. vada individuata nella posizione di potere del datore di lavoro e nell’esigenza di riequilibrare l’istituzionale debolezza dei lavoratori (anche in ambito contrattuale) attraverso un sistema legale protettivo delle organizzazioni sindacali e della loro libertà e attività nonché del diritto di sciopero, quale strumento indispensabile per assicurare, con la repressione del comportamento antisindacale, una maggiore forza alla stessa collettività dei lavoratori, rappresentata dalle suddette organizzazioni. La logica dell’art. 28 Stat. Lav. si colloca, pertanto, nei rapporti conflittuali (o potenzialmente tali) tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali in ogni caso in cui tale conflittualità finisca per interferire negativamente sulle prerogative costituzionali del sindacato
Il versamento dei contributi al sindacato può essere attuato dal lavoratore anche mediante la strumento della cessione di credito - In base all'art. 1260 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 17668 del 13  agosto 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri)
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI NON POSSONO CHIEDERE TAVOLI SEPARATI DI TRATTATIVA SE LE SEGRETERIE NAZIONALI HANNO DECISO CHE IL NEGOZIATO DEVE ESSERE CONDOTTO CONGIUNTAMENTE - Devono attenersi agli indirizzi di politica generale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2857 del 14 febbraio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).
Quando il procedimento per repressione del comportamento antisindacale venga promosso molto tempo dopo l'episodio denunciato, il sindacato che agisce deve provare la persistenza degli effetti della condotta illegittima del datore di lavoro - Per la sua portata intimidatoria o per la situazione di incertezza che ne consegue (Cassazione Sezione Lavoro n. 11741 del 6 giugno 2005, Pres. Mileo, Rel. Toffoli).

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Il Tribunale di Bolzano, sez. lavoro sent. 22-3-2000 ha ritenuto illegittimo il trasferimento di un rappresentante sindacale senza il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, condannando il datore di lavoro per lesione dei diritti sindacali.

Il Tribunale ha affermato il principio che e' illegittimo un tale trasferimento anche se il dipendente e' vincitore di un concorso interno per la qualifica superiore e/o da meno di un anno non ricopre piu' l'incarico di rappresentante sindacale, ritenendo che la legge 300/70 (art.22) ha inteso tutelare il dipendente  (ex-dirigente sindacale) da eventuali ritorsioni della parte datoriale anche per il tempo (un anno) immediatamente successivo a quello dell'incarico sindacale medesimo.

 

ANCHE I RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI NON FIRMATARI DI CCNL DI PUBBLICI IMPIEGATI HANNO DIRITTO ALL'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SE CHIAMATI A RICOPRIRE CARICHE PROVINCIALI E NAZIONALI - In base all'art. 31 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15135 del 5 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. D'Agostino).
 

E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro (nella specie il Comune di Milano) che abbia disposto modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro senza preventivamente consultare e fornire informazioni alle OO.SS. ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 17 Ccnl Enti Locali del 15/3/95, nonche' dell'art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 (Pret. Milano 16/1/99, est. Vitali)

LA MANCATA INFORMAZIONE DEL SINDACATO IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLO STRAORDINARIO COSTITUISCE COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - Reprimibile in base all'art. 28 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16976 del 11 novembre 2003, Pres. Senese,  Rel. Foglia).
La contestazione disciplinare non ancora sfociata in un provvedimento disciplinare costituisce condotta antisindacale qualora si configuri come uno strumento intimidatorio, diretto a ostacolare lo svolgimento dell'attivita' sindacale (Trib. Milano 3 febbraio 2000 (decr.), est. Salmeri)
Costituisce comportamento antisindacale il trasferimento del dipendente dirigente della Rsu, disposto dal datore di lavoro senza il preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale (Trib. Milano 21 ottobre 1999, decr.)
Anche se il trasferimento di un rappresentante sindacale da un ufficio ad un altro non richiede il preventivo nulla osta della organizzazione sindacale, esso e' illegittimo ove risulti che non corrisponde ad un apprezzabile interesse dell'Amministrazione (Trib. di Udine - Decreto 28/10/02 n. 4).
  E' antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine a provvedimenti che incidano sull'organizzazione del lavoro e sulla mobilita' interna dei dipendenti, così come previsto dall'art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall'art. 7 del Ccnl (Pret. Agrigento 4/5/99 (decr.), est. Occhipinti)
 

E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro (nella specie il Comune di Milano) che abbia disposto modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro senza preventivamente consultare e fornire informazioni alle OO.SS. ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 17 Ccnl Enti Locali del 15/3/95, nonche' dell'art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 (Pret. Milano 16/1/99, est. Vitali)

  E' antisindacale la sanzione inflitta dal datore di lavoro senza aver raccolto le giustificazioni offerte dal lavoratore per il tramite del rappresentante sindacale ex art. 7 SL (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni)
  e' antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine alla mobilita' interna dei dipendenti, così come previsto dall'art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall'art. 7 del Ccnl degli Enti Locali (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali)
  E' antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine a provvedimenti che incidano sull'organizzazione del lavoro e sulla mobilita' interna dei dipendenti, così come previsto dall'art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall'art. 7 del Ccnl (Pret. Agrigento 4/5/99 (decr.), est. Occhipinti)
 

E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro (nella specie il Comune di Milano) che abbia disposto modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro senza preventivamente consultare e fornire informazioni alle OO.SS. ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 17 Ccnl Enti Locali del 15/3/95, nonche' dell'art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 (Pret. Milano 16/1/99, est. Vitali)

  E' antisindacale la sanzione inflitta dal datore di lavoro senza aver raccolto le giustificazioni offerte dal lavoratore per il tramite del rappresentante sindacale ex art. 7 SL (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni)
  e' antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine alla mobilita' interna dei dipendenti, così come previsto dall'art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall'art. 7 del Ccnl degli Enti Locali (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali)
CARTELLINO  La determinazione della retribuzione dell’impiegato dipendente di una pubblica amministrazione, in base alle risultanze del cartellino di presenza, non costituisce atto pubblico – Ai fini penali – Il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, a seguito della disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 165 del 2001, ha assunto connotazioni privatistiche. Ne deriva che non può rientrare nella nozione di “atto pubblico” oggetto di tutela penale un’attività della pubblica amministrazione relativa alla gestione del rapporto con il dipendente, come la determinazione della retribuzione in base alle risultanze del cartellino di presenza. La non veridicità di tale determinazione, per effetto di irregolari annotazioni su tale cartellino, non configura falso in atto pubblico. L’atto infatti viene posto in essere dall’organo amministrativo con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ed è destinato ad operare esclusivamente nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 9045 del 28 febbraio 2008, Pres. Nardi, Rel. Ferrua).
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE L'art. 69 bis, 4° comma, D. Lgs. 3/2/93 n. 29 - a norma del quale l'Amministrazione deve nominare il proprio rappresentate nel collegio di conciliazione "qualora non accolga la richiesta del dipendente" - non comporta che in caso di mancata nomina e di conseguente impossibilita' di costituzione del collegio, la richiesta del dipendente debba intendersi tacitamente accolta (Trib. Milano 12 maggio 2000, est. Salmeri)

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E' antisindacale la sanzione inflitta dal datore di lavoro senza aver raccolto le giustificazioni offerte dal lavoratore per il tramite del rappresentante sindacale ex art. 7 SL (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni)
  e' antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine alla mobilita' interna dei dipendenti, così come previsto dall'art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall'art. 7 del Ccnl degli Enti Locali (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali)
COMANDANTE DEL CORPO

 

 

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Vietata l'interposizione tra comandante e sindaco L'art. 51 della L. 142/90 non ha prodotto l'implicita abrogazione, per incompatibilita', dell'articolo 9 della legge 65/86, secondo il quale il comandante e' responsabile verso il Sindaco della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo.Il Sindaco non può delegare al dirigente del settore le proprie funzioni di direttiva e vigilanza nei confronti del Comandante della polizia municipale.Il Comandante e' tenuto ad osservare le direttive impartite dal dirigente per il coordinamento dell'attivita' di polizia municipale con quelle svolte dagli altri servizi del settore. L'inserimento di un corpo (o servizio) di polizia municipale all'interno di un settore dell'amministrazione comunale non basta a costituire una rigida subordinazione gerarchica tra il dirigente del settore ed il comandante nella perdurante vigenza delle disposizioni prima considerate, che non possono certo ritenersi per ciò solo abrogate e superate.L'inclusione del Corpo nel primo settore ha allora ben piu' limitati effetti: il comandante e' cioe' soltanto "tenuto ad osservare le direttive che il dirigente potra' impartire per il necessario coordinamento dell'attivita' di polizia municipale con quelle svolte dagli altri servizi del settore" in relazione "alle possibili interferenze e concessioni che tale attivita' può avere con le diverse funzioni". (T.A.R. Veneto, sex. II, 19-3-1998 n. 868; Pres. Trivellato, Est. Gabbricci, Ric. Federico Collutti e. Comune di Jesolo.) 

Il Comandante dei Vigili Urbani non può essere trasferito ad altre funzioni all'interno dello stesso Ente, pertanto la Corte d'Appello di Roma, con sentenza dell'8/11/2001 n.cron.9586/01 ne ha disposto il reintegro e condannato il Comune a pagare i danni subiti allo stesso Comandante.

L' affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di polizia municipale al segretario comunale e' illegittimo se e' istituito il corpo di polizia municipale in quanto il comandante, per legge, ne' e' il responsabile e risponde direttamente al sindaco.(Corte d'Appello dell' Aquila, 5 agosto 2003)

Il Consiglio di Stato, con oltre due sentenze ha rafforzato quanto gia' stabilito dal TAR Veneto, a breve saranno inserite.
COMANDO O DISTACCO

Il "comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, e' configurabile quando sussiste l'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, la temporaneita' del distacco (intesa non come brevita', ma come " non definitivita'")e le permanenza, in capo al datore di lavoro distaccante, sia del potere direttivo (eventualmente delegabile al distaccatario), sia del potere di determinare la cessazione del distacco; ai fini della legittimita' del distacco non vi e', invece, necessita' ne' di una previsione contrattuale che lo autorizzi, ne' dell'assenso preventivo del lavoratore interessato, che esegue la sua prestazione altrove in osservanza del dovere di obbedienza di cui all'art. 2104 c.c. (Cass. 7/11/00, n. 14458, pres. Amirante)

 

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L'invio di propri dipendenti, fin dall'assunzione a tempo indeterminato, da parte di una cooperativa configura un comando o distacco lecito e non contravviene al divieto di interposizione posto dall'art. 1, l. n. 1369/60, se in capo al distaccante esiste e persiste un interesse di natura anche non economica, ma solidaristica (fattispecie relativa al distacco di tre dipendenti a favore del patronato ACLI da parte di una cooperativa promossa dalla sezione provinciale delle ACLI) (Cass. 17/1/00, n. 594, pres. Santojanni, est. Guglielmucci)

  Il provvedimento di comando e di cessazione disposto presso una diversa P.A. ha natura ampiamente discrezionale (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 8 gennaio 2003 n.3680).  
COMMISSIONI DI GARA La presidenza delle commissioni di gara e di concorso va attribuita ai dirigenti o, in assenza di dirigenti ai responsabili di uffici e servizi (Cons. Stato sez. V n. 5603 del 24/10/2001) 
CONCILIAZIONE La richiesta del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende i termini di decadenza solo se e' comunicata alla controparte - In base all'art. 410 cod. proc. civ. - Il secondo comma dell'art. 410 cod. proc. civ. dispone che "la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza". La mera presentazione della richiesta, in assenza della sua comunicazione, non può avere gli effetti interruttivi (della prescrizione) e sospensivi (della decadenza) indicati nella norma sopra indicata, poiche' quest'ultima riconnette esplicitamente detti effetti alla "comunicazione" dell'atto alla controparte e non gia' alla sua "presentazione" alla commissione di conciliazione. Ulteriore conferma si ricava dalla formulazione del successivo art. 410 bis cod. proc. civ., il quale al primo comma dispone che "il tentativo di conciliazione ….. deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta". L'espressione "presentare la richiesta" fa riferimento all'attivita' di sottoposizione della domanda all'organo investito del dovere di provvedere in merito; essa non può essere estesa fino a coprire anche una attivita' rivolta alla controparte del rapporto, alla quale la domanda conciliativa va "comunicata" e non "presentata". Il legislatore, dunque, ha tenuto ben presente la distinzione tra "comunicazione" e "presentazione" dell'atto, ricollegando a ciascun adempimento ben precisi effetti sul piano processuale e sostanziale. In particolare gli effetti interruttivi (della prescrizione) e sospensivi (della decadenza) sono stati ricondotti alla comunicazione della richiesta alla controparte, anziche' alla mera prestazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 6287 del 22 marzo 2006, Pres. Senese, Rel. D'Agostino).
PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO DI UNA CONCILIAZIONE FIRMATA IN SEDE SINDACALE IL LAVORATORE DEVE PROVARE CHE IL SUO RAPPRESENTANTE ABBIA SVOLTO IL RUOLO DI "CONVITATO DI PIETRA" - La presenza del sindacalista, risultante dal verbale, fa presumere che egli abbia prestato un'effettiva assistenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 12858 del 3 settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Vigolo).
CONCORSI

Il lavoratore che subisce un ritardo nell’assunzione cui ha diritto deve essere risarcito – In misura pari alla mancata retribuzione – La ritardata assunzione di colui che vi abbia per legge diritto dà luogo al risarcimento del danno, decorrente dalla domanda di assunzione. Il danno, di cui non è necessaria prova, è costituito dalla retribuzione che il richiedente avrebbe percepito, salva la dimostrazione del fatto che il lavoratore abbia avuto altra occupazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 7858 del 26 marzo 2008, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco).

Il passaggio dei dipendenti pubblici ad una fascia funzionale superiore deve avvenire per pubblico concorso – In base all’art. 97 della Costituzione – (Cassazione Sezione Lavoro n. 27127 del 21 dicembre 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Balletti)
SE UN BANDO DI CONCORSO PREVEDE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IL LAVORATORE COLLOCATO IN POSIZIONE UTILE HA DIRITTO ALL’ASSUNZIONE – In caso di copertura di posti resisi vacanti (Cassazione Sezione Lavoro n. 27126 del 21 dicembre 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Balletti)
La pubblica amministrazione non e' tenuta a coprire i posti resisi vacanti utilizzando la graduatoria di precedenti concorsi mediante scorrimento - Essa può far fronte alle esigenze organizzative con personale interno (Cassazione Sezione Lavoro n. 20846 del 5 ottobre 2007, Pres. Carbone, Rel. Vidiri).
SPETTA AL TAR LA GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE RELATIVE A CONCORSI INTERNI "MISTI" PER LA PROMOZIONE DI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - In applicazione del principio di economia processuale (Cassazione Sezioni Unite Civili ordinanza n. 9168 del 20 aprile 2006, Pres. Carbone, Rel. Amoroso).
Nel maggio 2001 il Comune di Torino ha bandito un concorso interno, riservato a sottoufficiali di categoria D e a vigili urbani di categoria C, con nove anni di anzianita', per la nomina ad ufficiali di polizia municipale (categoria D1). Roberto B. ed altri dipendenti del Comune, essendo rimasti esclusi dalla nomina, hanno contestato sotto vari profili, davanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, l'esito del concorso. Nel corso del giudizio essi hanno proposto regolamento di giurisdizione in base all'art. 41 cod. proc. civ. per fare dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili ordinanza n. 9168 del 20 aprile 2006, Pres. Carbone, Rel. Amoroso) ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. In materia di giurisdizione sulle controversie relative ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni (art. 63, comma quattro, D. Lgs. n. 165 del 2001) - hanno affermato le Sezioni Unite - devono applicarsi, i seguenti principi: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire si compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perche', in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad un'area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'"area" ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimita' delle norme che escludono l'apertura del concorso all'esterno; d) invece giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell'ambito della medesima "area". Nel caso in esame - ha osservato la Corte - si tratta di un concorso interno per funzionario di polizia municipale che prevede il passaggio dall'area C all'area D; esso quindi all'evidenza implica un mutamento di area, a nulla rilevando che al concorso suddetto possano partecipare anche sottoufficiali gia' inquadrati nell'area D che concorrono per la progressione alla qualifica di funzionari; così come la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che i concorsi "misti" - tali perche' aperti all'esterno - sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo, analogamente i concorsi interni "misti", che riguardano sia la progressione nell'ambito della stessa area, che tra aree diverse, sono parimenti attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo in ragione di un generale principio di economia processuale che fa escludere che delle medesime operazioni concorsuali possano conoscere contemporaneamente sia il giudice ordinario che quello amministrativo.
NEL PUBBLICO IMPIEGO LE CONTROVERSIE SUI CONCORSI INTERNI PER L'ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DELLA STESSA AREA RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - Per l'applicazione di questo criterio si deve fare riferimento al contratto collettivo (Cassazione Sezioni Unite Civili ordinanza n. 10419 dell'8 maggio 2006, Pres. Ianniruberto, Rel. Picone).
LA LENTEZZA DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE DI CATEGORIA RISERVATARIA PUO' GIUSTIFICARE LA CONDANNA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - Per lesione di una posizione giuridica soggettiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 7968 del 5 aprile 2006, Pres. Mileo, Rel. Guglielmucci). 
NEL PUBBLICO IMPIEGO LE CONTROVERSIE SUI CONCORSI INTERNI PER L'ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DELLA STESSA AREA RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - Per l'applicazione di questo criterio si deve fare riferimento al contratto collettivo (Cassazione Sezioni Unite Civili ordinanza n. 10419 dell'8 maggio 2006, Pres. Ianniruberto, Rel. Picone).  Nel marzo del 2001 il Ministero dell'Interno ha indetto un bando di concorso per la partecipazione a un corso di riqualificazione per l'attribuzione di 241 posti nella posizione economica C3 (direttore amministrativo contabile); il concorso era riservato ai dipendenti con inquadramento in C/1 e C/2 della stessa area. Alcuni impiegati inquadrati in C/1 e C/2, essendo stati esclusi dal concorso, si sono rivolti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento del loro diritto alla partecipazione. Nella controversia che ne e' seguita, dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti al concorso, alcuni di questi hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, sostenendo che la controversia doveva essere attribuita al giudice amministrativo.  Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte (ordinanza n. 10419 dell'8 maggio 2006, Pres. Ianniruberto, Rel. Picone) hanno ritenuto priva di fondamento la tesi sostenuta dai ricorrenti ed hanno dichiarato la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria sulla controversia. La Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui l'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, si interpreta nel senso che, per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico e all'attivita' autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali tutte le procedure aperte a candidati esterni, ancorche' vi partecipino soggetti gia' dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali "interni", destinati, cioe', a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie piu' elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Le progressioni, invece, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni piu' elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilita') superiori (art. 52 comma 1, d.lgs. 165/2001) - ha ricordato la Corte - sono affidate a procedure, poste in essere dall'amministrazione con la capacita' e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001); tale differente disciplina tra i passaggi interni alle aree professionali rispetto a quelli esterni appare confermata dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), nel suo riferimento "agli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria …" e alla diversa nozione di "passaggio di area o di categoria" (art. 1, comma 193). E' evidente che, alla stregua dell'interpretazione enunciata - ha affermato la Corte - assume rilevanza determinante ai fini dell'indicato criterio di ripartizione della giurisdizione - e, correlativamente, dell'ambito di applicazione del termine "assunzione" - il contenuto della contrattazione collettiva, ma e', questo, un effetto derivante dal sistema legislativo di regolamentazione delle fonti di disciplina del lavoro pubblico "contrattuale".  Nella fattispecie - ha osservato la Corte - viene in rilievo il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, stipulato in data 16 febbraio 1999 (le cui clausole sono conosciute direttamente dalla Cassazione, ai sensi dell'art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001). Con questo contratto e' stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, accorpando le nove qualifiche funzionali di cui alla legge 312/1980 in tre aree di inquadramento, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 13 (e, per il personale gia' in servizio, secondo la tabella di cui all'allegato B: art. 16). Lo stesso articolo 13, poi, al comma 3, stabilisce che, all'interno della stessa area, i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da "differenti gradi di complessita' e di contenuto" possono essere collocati su posizioni economiche diverse. Ed infatti, ciascuna area comprende posizioni economiche differenziate (C/1, C/2 e C/3) che, in realta', costituiscono altrettante qualifiche, come conferma il comma 4 dello stesso articolo: Ogni dipendente e' inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa e' confluita ed e' tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del d.lgs. 29/1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza, nonche' le attivita' strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito. Il concorso, oggetto della controversia promossa dinanzi al Tribunale di Roma - ha osservato la Corte - e' stato bandito con determinazione 30.3.2001, pubblicata il 18.4.2001, per l'accesso alla posizione economica C/3 del personale appartenente alle posizioni economiche C/1 e C/2; trattandosi di progressione, sia pure per l'accesso ad una qualifica superiore, interna all'area professionale C, il procedimento concorsuale va qualificato senz'altro di diritto privato ed estraneo alle procedure di assunzione di cui all'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 (in termini, Cass. S.U. 14259/2005 e 9164/2006) mentre, in considerazione dell'epoca degli accadimenti che hanno originato la controversia, la giurisdizione ordinaria va affermata ai sensi della norma transitoria dettata dall'art. 69, settimo comma, dello stesso decreto.
Fissazione dei criteri di massima nei concorsi: Deve riconoscersi natura e valore di ordine generale al principio che esige, nella materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell'esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame, oltretutto sulla considerazione che gli ordinamenti locali non si sottraggono, neppure se a rilevantissimo grado di autonomia, alle regole di ordine generale che costituiscono corollario dei principi costituzionali di  imparzialita' e la correttezza.(Consiglio di Stato, sez. V - n.6575/04Reg.Dec. 12 ottobre 2004)
LE CONTROVERSIE SULL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEL PUBBLICO IMPIEGO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - Si tratta di atti di gestione (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14529 del 29 settembre 2003, Pres. Corona, Rel. Evangelista).
Un Bando di concorso a posti di pubblico impiego, quale lex specialis della procedura, può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall'Amministrazione, ma queste, oltre a non essere  contrarie a disposizioni normative, non devono essere intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluita', della inutilita' e, occorre aggiungere, dell'esagerata gravosita' e, in particolare, sull'illegittimita' di una clausola del bando che per i vigili urbani prevede il possesso di una vista superiore a quella richiesta per il reclutamento dei poliziotti (Cons. Stato, SEZ. V - Sentenza 2 dicembre 2002 N. 6606/02)
Le domande di risarcimento del danno per irregolarita' nei concorsi per l'assunzione di pubblici impiegati devono essere proposte davanti al giudice amministrativo - Eliminati gli inconvenienti propri della doppia giurisdizione (Cassazione Sezioni Unite Civili n.  10180 del 26 maggio 2004, Pres. Criscuolo, Rel. Vidiri). 
I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE FRA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO E GIUDICE DEL LAVORO IN MATERIA DI CONCORSI BANDITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Per assunzioni e promozioni (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 10183 del 26 maggio 2004, Pres. Giustiniani, Rel. Evangelista).
 La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 10183 del 26 maggio 2004, Pres. Giustiniani, Rel. Evangelista) con ampia motivazione, nella quale ha ripercorso l'evoluzione del suo orientamento giurisprudenziale in materia, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Essa ha ricordato che, inizialmente, l'art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' stato interpretato nel senso che spettasse al giudice amministrativo la giurisdizione nelle controversie relative ai concorsi per assunzione e non su quelle concernenti i concorsi per le promozioni. Successivamente le Sezioni Unite con sentenza n. 15403 del 2003 hanno affermato il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'accesso del personale dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.  Le Sezioni Unite hanno cioe' affermato che il quarto comma dell'articolo 63 decreto legislativo n. 165 del 2001, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni", fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale gia' assunto ad una fascia o area superiore; il termine "assunzione", d'altra parte, deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l'accesso nell'area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica. Dopo questa fondamentale decisione - ha affermato la Corte - i principi da applicarsi in materia sono i seguenti: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perche', in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimita' delle norme che escludono l'apertura all'esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell'ambito della medesima area. Il caso in esame - ha affermato la Corte - e' riconducibile all'ipotesi sub c) trattandosi di procedura selettiva attivata per attribuzione di una superiore posizione di lavoro, assegnata ad area contrattuale diversa da quella nella quale e' inserita la posizione legittimante la partecipazione alla selezione stessa; invero trattasi di accesso alla categoria "dirigenziale", con concorso al quale sono legittimati i dipendenti che abbiano la sopra indicata anzianita' di servizio nella diversa categoria "direttiva". L'autonomia dell'area contrattuale dei dirigenti - ha osservato la Corte - e' espressamente prevista dall'art. 40, secondo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed e' coerente conseguenza del peculiare assetto conferito, rispetto ad ogni altra categoria di dipendenti, alla dirigenza del contesto della così detta privatizzazione del pubblico impiego. In conclusione - ha affermato la Corte - deve dichiararsi la giurisdizione dell'Autorita' giudiziaria amministrativa. La riserva di giurisdizione amministrativa concernente le controversie in tema di procedure selettive per l'assunzione contemplate dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - ha peraltro precisato la Corte - e' da intendere riferita alla giurisdizione generale di legittimita'; la tesi del carattere esclusivo e' smentita, in primo luogo, dal non  equivoco tenore letterale della norma di previsione, la quale nello stabilire che le controversie in questione "restano" devolute a codesta giurisdizione, esplicitamente richiama, con tale locuzione, il regime previdente, che notoriamente era quello della giurisdizione generale di legittimita' relativamente alla "materia concorsuale", estranea per definizione all'esistenza del rapporto. Inoltre, la seconda parte del quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. n. 161 del 2001, rende assolutamente ineludibile questa valenza dell'indicata locuzione, poiche' espressamente vi contrappone la menzione della portata "esclusiva" della giurisdizione amministrativa sui rapporti di lavoro non contrattualizzati. Infine - ha affermato la Corte - deve tenersi presente che e' principio fondamentale nel nostro ordinamento che agli organi di giustizia amministrativa compete, di norma, la tutela degli interessi legittimi e solo in casi particolari quella dei diritti soggettivi, che e', invece, assicurata in via generale dal giudice ordinario (artt. 103  e 113), cui e' conferito il potere, nei giudizi promossi contro la pubblica amministrazione, di disapplicare gli atti illegittimi da questa emanati; un tale assetto costituzionale della giurisdizione necessariamente costituisce la chiave di lettura di qualsivoglia disposizione che, disciplinando la giurisdizione in determinate materie, non contenga un'espressa attribuzione di queste alla giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo.

 Lo scrutinio dei candidati ad una promozione va eseguito in base a criteri oggettivi - deve essere prestabilito il "peso" dei vari requisiti (cassazione sezione lavoro n. 11127 dell'11 giugno 2004, pres. mileo, rel. cuoco).

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Le controversie in materia di concorsi interni per pubblici impiegati devono essere decise dal giudice ordinario - Si tratta di atti di gestione del rapporto di lavoro  (Cass. sezioni Unite Civili n. 15602 del 10/12/01)

Lo scorrimento della graduatoria dei vincitori di un concorso deve essere utilizzato dalla pubblica amministrazione solo se decida di coprire mediante assunzione il posto resosi vacante - essa ha la facolta' di utilizzare personale gia' in servizio (Cassazione Sezione Llavoro n. 3252 del 5 marzo 2003, pres. Sciarelli, rel. Putaturo Donati v.).
Le domande di risarcimento del danno per irregolarita' nei concorsi per l'assunzione di pubblici impiegati devono essere proposte davanti al giudice amministrativo - Eliminati gli inconvenienti propri della doppia giurisdizione -  (Cassazione Sezioni Unite Civili n.  10180 del 26 maggio 2004, Pres. Criscuolo, Rel. Vidiri). 
I Comuni devono selezionare i lavoratori da assumere fra gli iscritti nelle liste di collocamento o di mobilita' in possesso della professionalita' richiesta - Per le qualifiche non richiedenti un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (Cassazione Sezione Lavoro n. 3254 del 5 marzo 2003, Pres. Mileo, Rel. Picone)
INVERSIONE DI ROTTA DELLA SUPREMA CORTE IN MATERIA DI CONCORSI INTERNI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Affermata la giurisdizione del giudice amministrativo (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 15403 del 15 ottobre 2003, Pres. Carbone, Rel. Prestipino).     Il ripensamento della Suprema Corte e' stato motivato con riferimento alla giurisprudenza, in materia, della Corte Costituzionale che, in particolare con le sentenze n. 1 del 1999, n. 194 del 2002, n. 218 del 2002 e n. 373 del 2002 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di varie disposizioni di legge (alcune delle quali relative ai corsi-concorso per la riqualificazione del personale del Ministero delle Finanze: art. 3, commi, 205, 206 e 207 l. 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni) nella parte in cui le stesse prevedevano il passaggio a fasce funzionali superiori "in deroga alla regola del pubblico concorso" o comunque non prevedevano "alcun criterio selettivo", ovvero riservavano, esclusivamente o in maniera ritenuta eccessiva, al personale interno l'accesso alla qualifica superiore. La stessa Corte Costituzionale ha sottolineato che la previsione non gia' di un concorso pubblico con riserva dei posti, bensì di un concorso interno, in quanto riservato ai dipendenti dell'amministrazione per una percentuale dei posti disponibili particolarmente elevata, appare irragionevole e si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione (sentenze 4 gennaio 1999 n. 1, 16 maggio 2002 n. 194, 29 maggio 2002 n. 218 e 23 luglio 2002 n. 373). A tali principi - ha osservato la Cassazione - si e' ispirata la medesima Corte Costituzionale nel motivare l'ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2001, con la quale e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni (ora art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165). In tale ordinanza la Corte, nel fornire la sua interpretazione della norma di legge, ha affermato che la procedura selettiva diretta all'accesso ad una qualifica superiore - e riservata sia al personale interno all'amministrazione, sia a candidati esterni - integra "una vera e propria procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando".
            Alla luce dell'intero quadro normativo, come deriva, soprattutto, dalle sentenze della Corte Costituzionale che si sono succedute nel tempo - ha affermato la Suprema Corte - il precedente indirizzo giurisprudenziale deve essere sottoposto ad una necessaria rimeditazione. Deve infatti applicarsi il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'accesso del personale dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni. Pertanto deve ritenersi - ha osservato la Corte - che il quarto comma dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", faccia riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale gia' assunto ad una fascia o area superiore; il termine "assunzione", d'altra parte, deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l'accesso nell'area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica. Nel caso in esame - ha rilevato la Corte - il concorso al quale ha partecipato Guido G. riguarda l'accesso ad uno dei novecenovantanove posti della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo; pertanto, trattandosi di un'area diversa (superiore) a quella di appartenenza dei candidati interni ed essendo stata dal G. denunciata l'illegittimita' della graduatoria e non gia' un atto a questa successivo, la controversia deve essere decisa dal giudice amministrativo. Pertanto le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo, cassando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze.

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SPETTA AL GIUDICE DEL LAVORO LA DECISIONE SULLE CONTROVERSIE DETERMINATE DA IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PER PROMOZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Quando non si contesta la legittimita' della procedura concorsuale (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 1989 del 3 febbraio 2004, Pres. Grieco, Rel. Vidiri).
La giurisdizione del giudice amministrativo - ha affermato la Corte - va riconosciuta in tutti i casi in cui la controversia investa la singole procedure concorsuali o tenda ad inficiare la graduatoria disconoscendone la legittimita' e chiedendone la modifica, mentre deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario allorquando si agisca sul presupposto della definitivita' della graduatoria permanente e quindi, senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso e il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla nomina alla qualifica superiore contestando specificamente l'utilizzazione che viene fatta della graduatoria permanente in base a circostanze successive all'esaurimento del concorso. La Suprema Corte ha precisato che questa decisione concerne una questione del tutto diversa da quella presa in esame dalla sentenza delle Sezioni Unite 15.10.2003 n. 15403 (sentenza del rigo precedente) relativa alle procedure concorsuali per le promozioni. Nel caso in esame - ha rilevato la Suprema Corte - la lavoratrice rivendica una posizione di diritto soggettivo alla nomina nei ruoli di assistente amministrativo, non chiedendo l'annullamento del concorso o della graduatoria finale, ma basando la sua domanda su circostanze fattuali successive, addebitando in particolare al Ministero dell'Istruzione e al Provveditore agli Studi di aver fatto malgoverno della graduatoria permanente.
Le indagini per la diagnosi psicologica nei contesti produttivi e dei servizi costituiscono attivita' riservata alla professione di psicologo, in caso di violazione il consulente non iscritto all'albo può essere condannato a pena detentiva e al risarcimento delle parti civili (Trib. monocratico di Milano 28-5-03) - Pertanto le indagini sul profilo psicologico negli interventi di selezione del personale e di valutazione delle risorse umane, attuata con personale interno o esterno, deve essere attuata da professionisti iscritti all'albo degli psicologi
CONTRIBUTI ASSICURATIVI

 

 

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Secondo la Suprema Corte, le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione di obblighi del datore di lavoro hanno natura contributiva assicurativa previdenziale solo se appartenenti alla natura retributiva che sarebbe comunque spettata al lavoratore.Da ciò ne deriva, ad esempio,  che non sono soggette ad imposizione contributiva; le indennita' dovute al lavoratore in casi di licenziamento illegittimo; le somme spettanti ai sensi dell'art. 18 L. 300/70 e succve modni qualora il lavoratore scelga di non essere reintegrato nell'azienda che lo ha illegittimamente licenziato; il danno biologico spettante al lavoratore a seguito di inosservanze da parte del datore di lavoro; il danno da molestie sessuali; il danno da demansionamento patito dal lavoratore conseguente all'inosservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo, sancito dall'art. 2103 c.c. di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte. (Cass. civile n.11148 del 6/10/1999 - Pres. Trezza - Est. Picone - P.M. Cinque)

Per un dipendente comunale addetto all'ufficio stampa i contributi previdenziali devono essere versati all'inpgi, in caso di iscrizione all'albo professionale e di applicazione del cnlg - l'istituto non ha l'onere di provare l'effettivo svolgimento di attivita' giornalistica (cassazione sezione lavoro n. 11944 del 26 giugno 2004, pres. ciciretti, rel. de luca)
CONTRATTI 

INDIVIDUALI, COLLETTIVI e di FORMAZIONE

 

 

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Il principio della parita' di trattamento non opera nelle materie riservate all'autonomia collettiva - Neanche per effetto delle regole di correttezza e buona fede: La massima della  sentenza n. 4570/96 così recita: "Non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parita' di trattamento, essendo, al contrario, legislativamente prevista come possibile una situazione di disparita' di trattamento dall'art. 2077, secondo comma, cod. civ., il quale, nell'imporre la sostituzione con le norme collettive delle clausole difformi contenute nei contratti individuali salvo che tali clausole siano piu' favorevoli al lavoratore, prevede di fatto un allineamento dei contratti individuali di lavoro alla disciplina collettiva non in tutti i casi, ma solo in quelli in cui il contratto individuale di lavoro contenga disposizioni meno favorevoli per il lavoratore. Con riferimento alle disparita' di trattamento che si verificano, ad opera del datore di lavoro, nel corso del rapporto, l'attribuzione ingiustificata ad un lavoratore di un determinato beneficio non può costituire titolo per attribuire al lavoratore che si trovi nell'identica posizione un diritto ad ottenere lo stesso beneficio, ne' può determinare l'insorgenza di un danno risarcibile, poiche' questo, postulando la lesione di un diritto, non e' configurabile laddove esso non sussiste; ne' il suddetto diritto può derivare dalla violazione del criterio di ragionevolezza, atteso che le clausole generali di correttezza e buona fede, che costituiscono il tramite per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia negoziale, possono operare solo all'interno del rapporto - consentendo al giudice di accertare che l'adempimento di un obbligo, contrattualmente assunto o legislativamente imposto, avvenga avendo come punto di riferimento i valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva - e non possono essere quindi utilizzate in relazione a comportamenti esterni, e cioe' adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi. Infine non e' configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparita' di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell'art. 2070, secondo comma, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiari e che, in quanto atto di esercizio dell'autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario". La giurisprudenza successiva della Corte ha riaffermato i principi esposti dalla decisione n. 4570 del 1996, condividendone le argomentazioni (Cass. 5 ottobre 1998 n. 9867; 24 ottobre 1998 n. 10598; 7 gennaio 1999 n. 62; 25 settembre 1999 n. 10581; 5 maggio 2000 n. 5623; 19 giugno 2001 n. 8296; 8 gennaio 2002 n. 132) (Cassazione Sezione Lavoro n. 18418 del 2 dicembre 2003, Pres. Mattone, Rel. Celentano).
IL CONTRATTO COLLETTIVO SU CUI SI FONDA IL RICORSO PER CASSAZIONE DEVE ESSERE DEPOSITATO NEL TESTO INTEGRALE – Non è sufficiente un estratto (Cassazione Sezione Lavoro n. 6432 del 11 marzo 2008, Pres. Ianniruberto, Rel. Di Cerbo).
NEL SETTORE PUBBLICO L’ACCERTAMENTO PREGIUDIZIALE SULL’EFFICACIA, VALIDITA’ ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO FORMA OGGETTO DI UN SUB PROCEDIMENTO – Disciplinato dall’art. 64 del D. Lgs. n. 465 del 2001 (Cassazione Sezione Lavoro n. 5950 del 5 marzo 2008, Pres. e Rel. De Luca).
GLI ATTI DI CONFERIMENTO O DI REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HANNO NATURA PRIVATISTICA - Il giudice di merito può accertare se essi siano conformi alle regole di correttezza e buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n. 3880 del 22 febbraio 2006, Pres. De Luca, Rel. D'Agostino).
I contratti aziendali di lavoro non si applicano ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali che non li hanno firmati - E che non li accettano - La tutela di interessi collettivi della comunita' di lavoro aziendale e, talora, l'inscindibilita' della disciplina che ne risulta creata concorrono a giustificare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (sentenze n. 4218/2002, n. 17674/2002, n. 5953/99), l'efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali ovvero la loro applicabilita' nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, ancorche' non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti. Tale esigenza va tuttavia conciliata, da un lato, con il limite invalicabile dei principi fondamentali di liberta' - di organizzazione e attivita' - sindacale (di cui al primo comma dell'art. 39 Cost.) e, dall'altro, collocata nel nostro sistema giuridico  (segnatamente, di diritto sindacale), che resta fondato, esclusivamente, su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale, e non gia' legale o istituzionale, delle organizzazioni sindacali (vedi, per tutte, Cass. n. 1403/90, nonche' 537/87, 6306/86, 4280/82). Il prospettato conflitto - tra esigenze, certamente meritevoli di tutela (o, comunque, di considerazione), principi fondamentali e sistema giuridico - può trovare, tuttavia, coerente composizione. La efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, nel senso sopra precisato, può essere, bensì, confermata - come regola di carattere generale, in funzione delle esigenze che ne risultano perseguite (tutela di interessi collettivi, appunto, e inscindibilita' della disciplina) - ferma restandone, tuttavia, la eccezione (in ossequio al principio di liberta' sindacale ed in coerenza con il nostro sistema giuridico) che la stessa efficacia non può essere estesa, tuttavia, a quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale, diversa da quella che ha stipulato l'accordo aziendale, ne condividano l'esplicito dissenso, dall'accordo medesimo, e potrebbero, addirittura, risultare vincolati da un accordo aziendale separato (Cassazione Sezione Lavoro n. 10353 del 28 maggio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca).
Per un dipendente comunale addetto all'ufficio stampa i contributi previdenziali devono essere versati all'inpgi, in caso di iscrizione all'albo professionale e di applicazione del cnlg - l'istituto non ha l'onere di provare l'effettivo svolgimento di attivita' giornalistica (cassazione sezione lavoro n. 11944 del 26 giugno 2004, pres. ciciretti, rel. de luca)
Nella prassi sindacale le "ipotesi di accordo" possono costituire l'espressione di un'effettiva volonta' contrattuale - In altri casi esse rappresentano la documentazione dello stato raggiunto dalle trattative (Cassazione Sezione Lavoro n. 11464 del 19 giugno 2004, Pres. Mattone, Rel. Toffoli).
Il contratto di formazione e lavoro non e' legittimo se la persona assunta e' gia' in possesso della professionalita' che dovrebbe conseguire - Per mancanza della causa formativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 19846 del 4 ottobre 2004, Pres. Mercurio, Rel. Celentano)
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

e'' illegittima la costituzione dell'istituzione"polizia municipale" del Comune di Roma - (Consiglio di Stato, sez. V, 12 agosto 1998,n. 1261 ) La polizia municipale, indipendentemente dalla sua qualificazione o no di "servizio pubblico", non rientra comunque fra i "servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale", la cui gestione, ai sensi dell'art. 22 l. 8 giugno 1990, n. 142, può essere esercitata dai Comuni mediante istituzione. Il Consiglio di Stato si richiama alla nozione comunemente accolta di servizio sociale, del resto desumibile dallo stesso art. 22 l. n. 142 cit. che, tra l'altro, assegna ai Comuni e alle Province la gestione dei servizi aventi ad oggetto "attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della societa'". Tale definizione si ricollega, in sostanza,alla nozione di "stato sociale" che compendia le prestazioni rivolte,in via diretta e concreta, alla tutela e allo sviluppo del benessere dei singoli, in linea con gli obiettivi di fondo posti dagli art. 2 e 3 Cost. non rientrano, quindi, nell'ambito dei servizi sociali correttamente intesi le attribuzioni tipiche del corpo dei vigili urbani, sia per l'impronta formale, prevalentemente autoritativa, che le caratterizza, sia per i profili finalistici e di contenuto, essenzialmente ordinatori e repressivi. Ne' potrebbe accedersi a una piu' ampia nozione di servizio sociale, comprendendovi anche quelle attivita' della pubblica amministrazione che, come quella dei vigili urbani, concorrono ad agevolare il concreto esercizio dei diritti individuali e a soddisfare concreti bisogni individuali e collettivi. In tal modo si finirebbe con l'includere tra i servizi sociali tutta l'attivita' della pubblica amministrazione, con la conseguenza che il criterio discriminatorio basato sul connotato della socialita' del servizio perderebbe qualsiasi forza precettiva, ciò che e' incompatibile con il corretto impiego dei mezzi interpretativi. Sotto altro profilo, l'attribuzione dei compiti e funzioni propri del corpo dei vigili urbani a un'istituzione dotata di propri organi direttivi (consiglio di amministrazione e presidente) si pone in contrasto con lo schema ordinamentale delineato dalle disposizioni della l. n. 142 cit., che attribuiscono al vertice dell'amministrazione comunale la responsabilita' politico-amministrativa della polizia municipale, della quale sono intrinseci corollari la potesta' di indirizzo e di controllo, e ripartiscono le funzioni direttive su due soli livelli, Sindaco e Comandante dei vigili.

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Il provvedimento costitutivo del Corpo Polizia Municipale non può essere ammesso a revisione e pertanto non si può procedere allo scioglimento del Corpo quand'anche il numero degli addetti alla Polizia Municipale risulti essere inferiore a sette (Consiglio di Stato - Sezione V, decisione del 28 aprile 1995 n.623)
CREDITO DEL LAVORATORE IL CREDITO DEL LAVORATORE SUBORDINATO PER RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO VA RICONOSCIUTO IL PRIVILEGIO GENERALE SUI MOBILI - Tutela della personalita' (Corte Costituzionale n. 113 del 6 aprile 2004, Pres. Zagrebelsky, Red. Amirante).
          Albano G. ha ottenuto dal giudice del lavoro la condanna della s.p.a. Govoni Sim Bianca, di cui era stato dipendente, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da demansionamento. Questo suo credito e' però rimasto insoddisfatto perche' l'azienda e' stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara. Il lavoratore ha chiesto l'ammissione in via privilegiata del credito al passivo del fallimento in base all'art. 2751 bis, numero 1, del codice civile, secondo cui "hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile, nonche' il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro".
          Il giudice delegato ha ammesso il credito al passivo in via chirografaria, negando il privilegio perche' non previsto dall'art. 2571 bis c.c. per il risarcimento del danno da demansionamento. Il lavoratore ha impugnato la decisione proponendo opposizione allo stato passivo. Nel giudizio che ne e' seguito il Tribunale di Ferrara, con ordinanza del gennaio 2003 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) la questione di legittimita' costituzionale parziale dell'art. 2751 bis n. 1 cod. civ.
          La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione e con sentenza n. 113 del 6 aprile 2004 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751 bis n. 1 cod. civ. nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro.
          La Corte ha richiamato le sue sentenze n. 326 del 1983 e n. 220 del 2002 con le quali e' stato esteso il privilegio ai crediti del lavoratore per risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi e per infortuni sul lavoro.
          L'articolo 2103 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - ha ricordato la Corte - stabilisce nella prima parte del primo comma che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
          Nell'elaborazione dei giudici ordinari - ha rilevato la Corte - e' incontroverso che dalla violazione da parte del datore dell'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto possono derivare a quest'ultimo danni di vario genere: danni a quel complesso di capacita' e di attitudini che viene definito con il termine professionalita', con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramenti all'interno o all'esterno dell'azienda; danni alla persona ed alla sua dignita', particolarmente gravi nell'ipotesi, non di scuola, in cui la mancata adibizione del lavoratore alle mansioni cui ha diritto si concretizza nella mancanza di qualsiasi prestazione, sicche' egli riceve la retribuzione senza fornire alcun corrispettivo; danni alla salute psichica e fisica. L'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui spettanti o il mancato affidamento di qualsiasi mansione - situazioni in cui si risolve la violazione dell'articolo 2103 cod. civ. (c.d. demansionamento) - può comportare pertanto, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze n. 326 del 1983 e n. 220 del 2002, anche la violazione dell'art. 2087 cod. civ., che tutela la salute e la personalita' morale del lavoratore.
          Si deve pertanto riconoscere - ha concluso la Corte - che tra il credito oggetto del giudizio a quo e quelli gia' muniti del privilegio in questione sussiste l'omogeneita' richiesta per ritenere che la mancata inclusione del primo nel novero dei crediti muniti del privilegio generale sui mobili costituisca violazione dell'articolo 3 della Costituzione
 

DANNO BIOLOGICO

DEMANSIONAMENTO

DANNO PROFESSIONALE

 

 Il danno biologico e' il danno alla salute immanente alla lesione dell'integrita' bio-psichica della persona e si distingue da ogni altro danno di natura patrimoniale e dal danno morale conseguente a reato, ed e' comprensivo anche del danno alla vita di relazione (Cass. sez. lav. 5 novembre 1999 n. 12339, pres. Delli Priscoli, est. Mercurio)
La “chance” non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale – La cui perdita deve essere provata, ai fini del risarcimento – In materia di risarcimento del danno da perdita di chance, deve tenersi presente che per “chance” si intende la concreta ed effettiva occasione favorevole di ottenere un determinato bene. Essa pertanto non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Chi agisce per ottenere tale risarcimento ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 7943 del 27 marzo 2008, Pres. Carbone, Rel. Vidiri).
Cassazione: danno esistenziale da dequalificazione del lavoratore? Va provato il nesso di causalita' La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 5221/2007) ha stabilito che per il riconoscimento del danno esistenziale lamentato dal lavoratore per il comportamento del datore di lavoro occorre la dimostrazione del nesso di causalita' tra il lamentato danno e la condotta omissiva contestata "con argomentazioni chiare sull'iter logico seguito ed immuni da errori logico-giuridici". Aggiunge poi la Corte che "senza dubbio, pure in ipotesi di danno esistenziale il giudice di merito può fare ricorso alle presunzioni semplici, in quanto esse costituiscono una prova completa su cui il medesimo giudice può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento, ma e' necessario che a tale proposito la parte alleghi elementi di fatto i quali, per poter essere valorizzati come fonti di presunzione, devono presentare, come richiede l'art. 2729 cod. civ., i requisiti di precisione, gravita' e concordanza, sì che da essi il giudice possa desumere secondo un criterio di normalita' l'esistenza del fatto ignoto". Inoltre, i Giudici hanno evidenziato che "le Sezioni Unite, intervenute sul contrasto di giurisprudenza verificatosi in tema di prova del danno esistenziale derivante da dequalificazione professionale del lavoratore per fatto ascrivibile al datore di lavoro, se cioe' tale danno consegua di per se' al demansionamento, oppure sia subordinato all'assolvimento da parte del lavoratore dell'onere probatorio circa l'esistenza del pregiudizio, con la citata pronuncia avvertono che non e' sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e quindi chiederne genericamente il risarcimento, "non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto". Con questa decisione la Corte ha confermato la decisione di secondo grado che aveva escluso la sussistenza del danno esistenziale lamentato da una lavoratrice a causa della condotta omissiva del datore di lavoro che non aveva dato riscontro alla domanda di mutamento del rapporto di lavoro da full-time in part-time, ritenendo non sussistere un nesso di causalita' tra il danno lamentato e la condotta omissiva contestata.
IL GIUDICE PUO' ORDINARE LA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE DEQUALIFICATO NELLE MANSIONI IN PRECEDENZA SVOLTE - O in altre equivalenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 425 del 12 gennaio 2006, Pres. Mattone, Rel. Capitanio).
  Va risarcito il danno alla salute per malattia derivante da sovraccarico di lavoro (Cass. n.1307 del 5/2/2000)
Il danno da dequalificazione può manifestarsi sotto vari aspetti, tra cui l'impoverimento e il mancato sviluppo della capacita' professionale, la perdita di chances, la lesione del diritto alla salute, all'immagine e alla vita di relazione - Il risarcimento può essere determinato in via equitativa - Il pregiudizio derivante al lavoratore dalla dequalificazione professionale, per assegnazione di mansioni inferiori a quelle spettantigli con conseguente violazione dell'art. 2103 cod. civ. può assumere aspetti diversi. Esso può infatti consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacita' professionale e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacita', sia nel pregiudizio subito per perdita di chances, ossia di ulteriori possibilita' di guadagno, sia in una lesione del diritto all'integrita' fisica o, piu' in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione. Ogni accertamento in proposito e' riservato al giudice di merito che, ai fini della determinazione del risarcimento, può fare ricorso alla valutazione equitativa.
         L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 cod. civ., quale espressione del piu' generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., da' luogo non gia' ad un giudizio di equita', ma un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equita' giudiziale correttiva o integrativa (Cassazione Sezione Lavoro n.  11045 del 10 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca).
La dequalificazione consiste nell'abbassamento del livello globale delle prestazioni del lavoratore - Con sottoutilizzazione delle capacita' acquisite e impoverimento della professionalita' - (Cassazione Sezione Lavoro n. 5651 del 20 marzo 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Filadoro). Allorquando venga dal lavoratore denunziata la violazione dell'art. 2103 cod. civ., allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalita' acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale. Questa invece implica una sottrazione di mansioni tale - per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacita' dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalita'
Nella determinazione equitativa del risarcimento del danno da invalidita' permanente si devono apportare i necessari correttivi ai risultati dell'applicazione delle tabelle di capitalizzazione elaborate nel 1922 - In considerazione dell'attuale maggiore durata della vita e della diminuzione del tasso di interesse legale - Per la determinazione del risarcimento del danno da invalidita' permanente, che si proietta nel futuro, il criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ. trova necessaria applicazione, non potendosi normalmente procedere alla determinazione dei danni con assoluta precisione, per cui il giudice di merito deve necessariamente procedere alla determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilita', relativi all'ammontare del lucro cessante, secondo un criterio di scelta che costituisce una sua facolta' discrezionale o ricorrendo al c.d. "criterio equitativo puro" ovvero applicando il criterio c.d. delle "tabelle di capitalizzazione".  Anche l'utilizzo del metodo della capitalizzazione, che consiste nell'attribuire al danneggiato una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia i cui ratei siano pari alla quota di reddito perduto, costituisce manifestazione del potere di liquidazione equitativa del giudice, con la sola particolarita' che il giudice, in luogo di motivare il percorso logico con cui e' giunto alla determinazione di questa somma liquidata, rinvia alla logica interna alla stessa tabella di capitalizzazione. Dette tabelle di capitalizzazione si fondano su due elementi: la durata probabile futura della vita, calcolata anche sulle c.d. tavole di mortalita', ed il tasso di redditivita', ancorato al tasso legale. Da ciò consegue che maggiore e' la durata della vita media e maggiore e' il coefficiente di capitalizzazione della rendita (se essa e' vitalizia); mentre maggiore e' il tasso legale di interesse e minore e' il coefficiente di capitalizzazione, poiche' la stessa rendita e' realizzata da una minore somma corrisposta, dato il maggior tasso e quindi il maggior rendimento sul mercato della somma stessa. Nella grande maggioranza dei casi, per questa operazione di capitalizzazione, vengono adottati i coefficienti di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, di cui alla tabella allegata al R.D. 9.10.1922, n. 1403, che ha approvato le tariffe della cassa nazionale per le assicurazioni. Sennonche' detta tabella fu calcolata sulla base delle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana desunte dai censimenti del 1901 e del 1911 e sulle statistiche mortuarie degli anni 1910 e 1912. Rispetto a quella data, la vita media degli italiani si e' allungata di circa 25 anni. Inoltre la tabella dei coefficienti per la costituzione delle rendite vitalizie in questione fu realizzata sulla base di un tasso di interesse del 4,5%. Finche' il tasso di interesse legale era in Italia del 5% (ed a maggior ragione nei periodi in cui esso fu del 10%), la maggiore durata della vita media veniva agevolmente compensata dalla maggiore redditivita' effettiva del denaro rispetto a quella sulla base della quale era stata calcolata la tabella dei coefficienti di capitalizzazione del 1922. Sennonche' a partire dell'1.1.1999 il tasso legale e' oscillato tra il 2,5% ed il 3,5%, con la conseguenza che entrambi i fattori di calcolo delle tabelle di capitalizzazione del 1922 (durata della vita media e tasso di interesse) convergono per un allontanamento delle stesse rispetto ad una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, con applicazione dei due predetti elementi, valutati con riferimento all'attualita'. Da ciò consegue che, se il giudice di merito utilizza il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati dalle tabelle del 1922, non sussiste piu' una logica interna a dette tabelle conforme alla realta', cui implicitamente il giudice può riportarsi nell'ambito della liquidazione equitativa del danno. Si rende quindi necessario che egli adegui detto risultato, per così dire tabellare, ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate. Il giudice, quindi, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, "deve attualizzare" lo stesso: solo allorche' egli avra' eliminato gli elementi distortivi da obsolescenza presenti gia' in astratto nello strumento adottato, potra' utilizzare all'attualita' detto strumento, adeguandolo alle peculiarita' del caso concreto. Ovviamente, poiche' si rimane pur sempre nell'ambito di una liquidazione equitativa di danno futuro, il giudice può compiere cumulativamente ed intuitivamente dette due operazioni, purche' egli dia atto di aver tenuto conto della predetta necessita' di aggiornamento delle tabelle in questione. Un criterio valido, adottato da alcuni giudici di merito, può essere il mancato calcolo dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Infatti, poiche' le suddette tabelle sono state calcolate sulla base della probabile vita fisica media e poiche' questa e' piu' lunga della vita lavorativa, se le tabelle in questione fossero calcolate con l'adozione delle due suddette variabili rapportate alla situazione reale, necessariamente occorrerebbe tener conto di detto scarto, ai fini del calcolo del danno patrimoniale da invalidita' o da morte (per i superstiti), in quanto la produzione del reddito e' strettamente connessa alla sola vita lavorativa. Il mancato calcolo di detto scarto finisce per realizzare un effetto compensativo del minor coefficiente di capitalizzazione ottenuto dall'applicazione delle tabelle del 1922, rispetto a quello che nella realta' sarebbe dovuto. Ovviamente il giudice di merito può anche calcolare separatamente tale scarto, purche' abbia precedentemente "aggiornato" il coefficiente di capitalizzazione di cui alle predette tabelle del 1922. Ciò che non può essere fatto e' applicare il coefficiente di capitalizzazione della rendita di cui al R.D. n. 1403/1922, senza alcun adeguamento, e poi calcolare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. In questo caso, infatti, gli effetti divaricatori tra il sistema di calcolo adottato e la situazione reale si sommano, in quanto rispetto ai dati posti a base delle tabelle predette non solo si e' allungata la vita media fisica, ma anche la stessa vita media lavorativa (sia pure in minor misura) ed inoltre si e' ridotto il tasso degli interessi legali, con la conseguenza che siffatto modo di adozione delle tabelle di capitalizzazione di cui al R. D. n. 1403/1922 finisce per perdere quella "logica interna" alle stesse, di cui il giudice implicitamente si avvale per motivare l'uso del potere liquidatorio equitativo (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4186 del 2 marzo 2004, Pres. Fiduccia, Rel. Segreto).
 

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E' opinione unanimamente condivisa che il danno biologico e' rappresentato dalle lesioni all'integrita' psicofisica, ossia alla salute della persona in se' e per se' considerata, in quanto ricadente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, sicche' rilevano in termini di detto danno menomazioni, deturpazioni, impotenza sessuale, malattie nervose, insonnia, malattie mentali e ogni altro genere di lesioni dell'integrita' corporale e mentale della persona. Risulta incontestato che il danno biologico vada risarcito quale danno rilevante in se', distinto rispetto ai danni morali sia rispetto alle conseguenze negative di carattere patrimoniale che da esso possono scaturire (Cass. 23/2/99, n. 2037, pres. Grieco)
  Il contenuto dell'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c. non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione in materia di prevenzione degli infortuni, ma comporta, per il datore di lavoro, il divieto di porre in essere, nell'ambito aziendale, qualsivoglia comportamento lesivo del diritto all'integrita' psico-fisica del lavoratore (Cass. 2 maggio 2000 n. 5491, pres. Grieco)
 

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La responsabilita' del datore di lavoro - che e' tenuto alla predisposizione e all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrita' psico-fisica del lavoratore - ha natura contrattuale, con la conseguenza che, al fine della risarcibilita' del danno biologico - inteso come danno all'integrita' psico-fisica della persona in se' considerato (danno che può consistere in un eccessivo carico di lavoro estrinsecantesi nell'accettazione di lavoro straordinario continuativo o nella rinuncia a periodi di ferie), grava sul lavoratore l'onere di provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione. Una volta assolto tale onere, non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo il diverso onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non imputabile. Inoltre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrita' psico-fisica, sia il nesso di causalita' tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa (Cass. 5/2/00 n. 1307, pres. Sommella)
  Poiche' la violazione dell'art. 2087 c.c. implica una responsabilita' contrattuale, e non extracontrattuale, il regime probatorio applicabile e' quello previsto dall'art. 1218 c.c., e non quello dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di tutela dell'integrita' psicofisica dei lavoratori, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare sia la lesione dell'integrita' psicofisica, sia il nesso di causalita' fra tale evento e il comportamento datoriali (Cass. 2 maggio 2000 n. 5491, pres. Grieco, est. Stile)
  L'autore dell'azione o dell'omissione e' sollevato interamente da ogni responsabilita' dell'evento solo nel caso in cui le condizioni ambientali o i fattori naturali si dimostrino sufficienti a determinare l'evento di danno, indipendentemente dall'apporto del comportamento umano (Cass. sez. lav. 5 novembre 1999 n. 12339, pres. Delli Priscoli, est. Mercurio)
 

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La completa responsabilita' dell'agente va riconosciuta per tutte le conseguenze che derivano secondo normalita' dall'evento, senza che possa attuarsi una riduzione di responsabilita' proporzionale alla minore gravita' della colpa, potendo essere comparato il grado di incidenza solo tra una pluralita' di comportamenti umani colpevoli e non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (Cass. sez. lav. 5 novembre 1999 n. 12339, pres. Delli Priscoli, est. Mercurio) 

  Il lavoratore (nella specie dirigente) che, a seguito di demansionamento e forzata inattivita', subisca uno stress psico-fisico con conseguente infarto, ha diritto al risarcimento del danno biologico, nell'intera misura quantificata; ne', a circoscrivere la responsabilita' datoriale, rileva l'esistenza di una concausa naturale antecedente, in quanto una comparazione del grado di incidenza di piu' cause concorrenti può instaurarsi soltanto fra una pluralita' di comportamenti umani colpevoli, ma non gia' tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (Cass. 5/11/99 n. 12339, pres. Priscoli)
 

Sussiste la competenza del Giudice del lavoro nel giudizio promosso nei confronti del responsabile del personale per danni conseguenti al risarcimento del danno biologico e alla vita di relazione, del danno all'immagine e al risarcimento dei danni morali conseguenti al demansionamento, alla richiesta di dimissioni, minacciando anche una denuncia per furto e per aver divulgato in azienda il contenuto delle contestazioni disciplinari e le motivazioni del licenziamento, con comportamento integrante ingiuria e diffamazione (Cass. sez. lav. 8 settembre 1999 n. 9539, pres. D'Angelo, est. D'Agostino)

 

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Danno alla salute da condizione lavorativa stressante: Per Responsabilita' oggettiva (Cass. 3 aprile 1999 n. 3234) si intende la responsabilita' del datore di lavoro che va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Dato però il carattere contrattuale di tale responsabilita' (Cass. 26 ottobre 1995 n. 11120), ai fini del suo accertamento incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare esclusivamente l'esistenza di tale danno, la nocivita' delle condizioni di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi.  Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che il danno lamentato dal dipendente non e' ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (Cass. 18 febbraio 2000 n. 1886; Cass. 7 novembre 2000 n. 14469, Cass. 3 settembre 1997 n. 8422; Cass. 17 luglio 1995 n. 7768). Il nesso causale rilevante ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., si estende a tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta datoriale si ponga con un nesso di causalita' adeguata Non e' sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, sicche' l'imprenditore e' esonerato da responsabilita' quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'esorbitanza, atipicita' ed eccezionalita' rispetto alle condizioni di lavoro (Cass. 17 febbraio 1999 n. 1331); occorre una condotta dolosa del lavoratore, ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da un'attivita' non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso (Cass. 17 novembre 1993 n. 11351). Pertanto anche una condizione lavorativa stressante (nella specie per sottorganico) può costituire fonte di responsabilita' per il datore di lavoro (Cass. 1 settembre 1997 n. 8267).

  Il principio della <<causalita' materiale>> - secondo il quale tutti gli antecedenti di un evento si considerano causa dello stesso, salvo il sopravvento di eventi eccezionali, idonei a interrompere il nesso di causalita' - trova applicazione anche nel diritto civile; conseguentemente, ove la dequalificazione sia concausa di un evento lesivo (nella specie, afonia), deve riconoscersi la risarcibilita' autonoma del relativo danno biologico (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio)
 

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In caso di infortunio sul lavoro, ove sia accertato che l'evento dannoso si e' verificato in conseguenza del comportamento imprudente o negligente del datore di lavoro, pur in assenza di specifiche violazioni della normativa anti-infortunistica, va ritenuta la responsabilita' contrattuale datoriale, per violazione dell'art. 2087 c.c., con diritto del lavoratore infortunato al risarcimento del danno biologico e morale (Pret. Milano 11/10/95, est. De Angelis)
Il dipendente colpito da sindrome ansiosa depressiva per effetto di un illegittimo licenziamento ha diritto al risarcimento dell'intero danno subito, anche se fisicamente predisposto alla malattia - La concausa naturale non riduce la responsabilita' del datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 5539 del 9 aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).
         Rosario M., dipendente della s.p.a. SDA Express Courier, operante nel settore delle spedizioni, si e' rivolto al Pretore di Genova, nel maggio 1995, sostenendo di avere subito una dequalificazione, con l'assegnazione di mansioni inferiori a quelle previste dalla lettera di assunzione e di fatto svolte. Egli ha chiesto la reintegrazione nelle mansioni spettantigli e l'inquadramento in un livello superiore a quello riconosciutogli. Con un secondo ricorso al Pretore di Genova, depositato nel novembre 1995 egli ha fatto presente di essere stato colpito, a causa del demansionamento, da una grave crisi depressiva che aveva reso necessaria una pesantissima terapia farmacologia e di essere stato licenziato, durante la malattia. Pertanto egli ha chiesto l'annullamento del licenziamento e la condanna dell'azienda al risarcimento del danno biologico causatogli dal trattamento praticatogli dalla datrice di lavoro. Sia in primo grado che in appello, il licenziamento e' stato ritenuto illegittimo, con conseguente condanna dell'azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un importo pari alla retribuzione maturata; e' stato inoltre affermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico. In base ai risultati di una consulenza tecnica, il Tribunale di Genova, in grado di appello, ha determinato il danno alla salute subito dal lavoratore (per sindrome ansiosa depressiva e per obesita') in misura del 50% di invalidita'. Il Tribunale ha però ritenuto che l'invalidita' fosse riconducibile in parte alla predisposizione fisica del soggetto; pertanto, pur quantificando il danno complessivo da invalidita' in lire 348.500.000 (in ragione di lire 8.500.000 per ciascun punto di invalidita', con applicazione del coefficiente 0,820 per l'eta' del lavoratore, trentasettenne), ha posto a carico dell'azienda solo il 50% di tale importo, in considerazione dell'accertata predisposizione fisica del dipendente alla malattia. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Genova per non avere posto a carico dell'azienda l'intero importo del risarcimento del danno biologico da lui subito.
         La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5539 del 9 aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri) ha accolto il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, se sussiste un nesso causale fra una causa umana imputabile e l'evento dannoso, l'esistenza di una concausa naturale non imputabile non comporta un parziale esonero di responsabilita' per l'autore del fatto illecito; quest'ultimo deve essere pertanto ritenuto responsabile per l'intero dei danni subiti dalla vittima, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di piu' cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralita' di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. In base a questi principi, ha affermato la Corte, il Tribunale di Genova avrebbe dovuto, invece, porre a carico delle societa' la totalita' dei danni cagionati al lavoratore in ragione dell'accertato concorso nella fattispecie in esame tra causa imputabile, appunto, all'azienda, (provvedimenti di illegittima dequalificazione e, soprattutto, di illegittimo licenziamento) e causa (predisposizione organica e infermita' pregresse) non imputabile al lavoratore, destinata come ogni causa naturale a non concorrere nella determinazione dei danni, da addossare nella loro totalita' all'autore della condotta imputabile.

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Il lavoratore che chiede all'azienda il risarcimento del danno alla salute ha l'onere di provare la nocivita' dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questo e il pregiudizio subito - Non sussiste per l'impresa una responsabilita' oggettiva - In base all'art. 2087 cod. civ. l'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro. L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilita' oggettiva, in quanto la responsabilita' del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, con la conseguenza che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocivita' dell'ambiente di lavoro, nonche' il nesso di derivazione causale del danno dalla violazione delle norme di sicurezza delle condizioni di lavoro; solo se il lavoratore abbia fornita la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non e' ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cassazione Sezione Lavoro n. 12467 del 25 agosto 2003, Pres. Senese, Rel. D'Agostino)
DEMANSIONAMENTO

La dequalificazione si verifica anche quando al lavoratore siano attribuiti compiti marginali che lo lascino pressoche' inattivo - Il lavoro costituisce un mezzo di estrinsecazione della personalita' - Il lavoratore subisce un'illegittima dequalificazione ed ha pertanto diritto al risarcimento del danno inerente alla perdita della professionalita', all'attitudine al lavoro e alle opportunita' di carriera anche quando gli siano attribuiti compiti marginali che lo lascino pressoche' inattivo. Non vi e' dubbio che comporti inadempimento del datore di lavoro e, segnatamente, violazione degli obblighi di cui all'art. 2103 cod. civ., anche l'ingiustificata emarginazione del lavoratore, lasciato inattivo, perche' il lavoro costituisce non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalita' del soggetto e il suo svolgimento e' necessario anche al fine di evitare la progressiva dequalificazione professionale del medesimo (Cassazione Sezione Lavoro n. 3046 del 13 febbraio 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Toffoli).

Il demansionamento costituisce lesione della dignita' del lavoratore (Cass. n. 14443 del 6/11/2000).
 

Si può derogare al divieto, posto dall'art. 2103 cod. civ., di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, solo quando fra il dipendente e il datore di lavoro intervenga un patto di demansionamento. (Cass n.16106 del 21 dicembre 2001)

 

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Il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all'art 2103 c.c., ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalita' nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha un'indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall'art. 1226 c.c. (nel caso di specie la sentenza impugnata - cassata dalla S.C.- aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore demansionato sull'assunto del mancato assolvimento, da parte dello stesso, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di un danno patrimoniale in qualche modo risarcibile) (Cass. 18/10/99, n. 11727)
  Il demansionamento professionale da' luogo ad un pluralita' di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialita' economica del lavoratore, violando non solo lo specifico divieto di cui all'art. 2103 c.c., ma costituendo anche offesa alla dignita' professionale del prestatore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilita' nel contesto lavorativo (in cui si sostanzia il danno alla dignita' del lavoratore, bene immateriale per eccellenza) e quindi di lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalita' del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio che ne deriva incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione equitativa (Cass. 18/10/99, n. 11727). L'affermazione di un valore superiore della professionalita', direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalita' del lavoratore possa dar luogo a risarcimento solo ove venga fornita la prova dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (cfr. sentenze 11/8/98, n. 7905; 4/2/97, n. 1026 e 13/8/91, n. 8835).Va invece dimostrato il concreto pregiudizio qualora si adduca addizionalmente una lesione della professionalita' in senso obiettivo, sciolta da ogni riferimento alla dignita' del lavoratore ed intesa nel senso di perdita di occasioni concrete di progressione lavorativa (Cass. 6/11/00, n. 14443, pres. Trezza)
 

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E' infondata la pretesa di utilizzare - pur in caso di lavoro part-time - quale dato di partenza a fini del risarcimento del danno da demansionamento, l'integrale retribuzione mensile. Non esistendo criteri normativi per una liquidazione del danno da demansionamento (cosicche' il giudizio del Tribunale si mantiene nell'ambito di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e insuscettibile di controllo in sede di legittimita') e poiche' la dequalificazione può assumere vari livelli di incidenza tali da giustificare così differenti risarcimenti, e' corretto l'utilizzo della retribuzione mensile quale mero parametro per una liquidazione equitativa ( in concreto inferiore alla retribuzione globale), anche perche' la retribuzione non rappresenta soltanto il corrispettivo della capacita' professionale (Cass. 20/1/01, n. 835, pres. Prestipino, est. Spanò)
  Il comportamento del datore di lavoro che lascia un lavoratore in condizioni di inattivita' per lunghissimo tempo non solo viola la norma di cui all'art. 2103 c.c., ma lede il fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalita' di ciascun cittadino, nonche' dell'immagine e della professionalita' del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza.(Cassazione, sez. lavoro, 2 gennaio 2002, n. 10- Pres. Mercurio - Rel. Coletti - P.M Finocchi Ghersi (conf.) - ric. Pena)
DEMANSIONAMENTO

DANNO PROFESSIONALE

Dall'illegittimo demansionamento può derivare un danno alla capacita' professionale che deve essere provato utilizzando criteri di esperienza comune, quali la quantita' e qualita' dell'esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalita' colpito, la durata del demansionamento e l'esito finale della dequalificazione (Trib. Milano 12/3/01, est. Vitali)

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In ipotesi di accertata lesione della professionalita', vanno risarciti al lavoratore sia il danno patrimoniale da perdita di chances sul mercato del lavoro, sia il danno alla dignita', costituente bene protetto da norme di rilievo costituzionale, mentre, va esclusa, nella fattispecie, la risarcibilita' del danno biologico, mancando la prova del collegamento causale fra l'inadempimento e il dedotto danno, nonche' della imputabilita' del danno a dolo o colpa del datore di lavoro (Trib. Milano 22 febbraio 2000, est. Ianniello)
Ai fini della valutazione della equivalenza delle mansioni alle "ultime effettivamente svolte" e' insufficiente la mera comparazione in relazione al livello contrattuale in cui le stesse risultano inquadrabili, costituendo essa solo il primo momento di analisi (con valenza fortemente presuntiva della non equivalenza laddove ne risulti un diverso inquadramento operato dalle stesse parti sociali) dovendosi altresì avere riguardo, per la sussistenza della equivalenza in concreto, a diversi elementi quali il contenuto delle mansioni, che identifica la professionalita' acquisita, il grado di autonomia e discrezionalita' nell'esercizio delle mansioni, nonche' la posizione del dipendente nel contesto organizzativo del lavoro (Trib. Milano 9/11/00, est. Cincotti)
L'assegnazione di nuove mansioni che riducano quantitativamente le attribuzioni e i campi di intervento del lavoratore, svuotandone qualitativamente la posizione professionale complessiva, oltre a non consentirne uno sviluppo professionale, comporta una dequalificazione professionale (nella fattispecie con riferimento a lavoratori inquadrati come "operatori di vendita senior", posizione polivalente caratterizzata da un ampio spettro di capacita' professionali e di attitudine operative, e' stata ritenuta dequalificante la riduzione delle attribuzioni originarie alle soli attivita' di transfer order o di marchandiser, il passaggio da un campo operativo merceologicamente indeterminato a uno determinato e in zone prestabilite alle dipendenze di un capo di zona, nonche' l'attribuzione di compiti jolly per sostituire colleghi assenti) (Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannaci)

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Costituisce illegittima dequalificazione la sottrazione di tutte le mansioni attribuite al dipendente, tale da determinarne la totale inoperosita'; tale demansionamento lede la professionalita' del lavoratore, intesa sia come insieme delle competenze professionali acquisite, sia come identita' professionale del lavoratore percepita all'esterno nella societa' civile, e cagiona un danno che può essere accertato anche sulla base di presunzioni semplici (Trib. Milano 26 aprile 2000, est. Atanasio)
Nell'ipotesi di demansionamento non e' configurabile un danno in re ipsa alla professionalita' del lavoratore - intesa come serie di cognizioni tecnico pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare la propria professione - essendo necessaria la prova diretta o per presunzioni attendibili ex art. 2729 c.c. che l'inattivita' o l'attivita' in mansioni deteriori ha determinato una riduzione dell'attivita' lavorativa. A tal fine debbono essere utilizzati criteri di esperienza comune come la qualita' e quantita' dell'esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalita' colpito, la durata del demansionamento, l'esito finale della dequalificazione (Trib. Milano 10/6/00, pres. ed est. Mannaccio)

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Il danno alla professionalita' ed all'identita' personale derivante dal demansionamento del lavoratore si può accertare sulla base di presunzioni semplici, sicche' non si richiedono particolari accertamenti se non l'uso di comune esperienza, dovendosi concludere per l'esclusione della sussistenza di un danno nel caso di lavoratore ormai al limite della pensione o in considerazione della breve durata del demansionamento o in occasione di svolgimento di mansioni di basso profilo. Nel caso di "svuotamento" delle mansioni di un dirigente per un lungo periodo (nella specie, sei anni), deve ritenersi sussistere un danno da quantificare, in via equitativa, nella misura del 100% della retribuzione (Trib. Milano 26/4/00, est. Atanasio)
Il mutamento di mansioni disposto dal datore di lavoro contrasta con il complessivo modello di tutela previsto dall'art. 13 S.L. qualora la mansione di destinazione risulti di minore rilievo professionale rispetto a quella di provenienza - avuto conto, delle responsabilita', dell'attivita' di coordinamento di altro personale e dell'inquadramento caratterizzanti la prima mansione - e altresì risulti il mancato rispetto della professionalita' acquisita, attesa la diversita' di competenze necessarie per lo svolgimento delle nuove mansioni; il contrasto con il modello di tutela legale giustifica l'ordine di reintegrazione nelle mansioni di provenienza (Trib. Milano 25/10/95, pres. ed est. Siniscalchi)

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L'assegnazione al lavoratore, in violazione al disposto dell'art. 2103 c.c., di mansioni inferiori a quelle da ultimo svolte può dar luogo a un pregiudizio grave e irreparabile che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., legittima la concessione del provvedimento di urgenza, qualora, per effetto della dequalificazione, si realizzi una perdita delle possibilita' di crescita professionale del lavoratore (Trib. Campobasso 12/6/99 (ord.), est. Valle)
E' configurabile il pericolo del pregiudizio grave ed irreparabile nel ritardo, a prescindere dalla durata di espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, in quanto la perdita di quelle mansioni priva il soggetto che la subisce di quella quotidiana crescita professionale, che costituisce un patrimonio non risarcibile patrimonialmente e, in quanto tale, meritevole di tutela cautelare. Tuttavia, in materia di controversie individuali di lavoro alle dipendenze della P.A., il provvedimento di accoglimento della domanda cautelare comporta la disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto che si assume illegittimo, con riferimento alla sola posizione del soggetto interessato, ma non la ricostituzione del modulo organizzativo che quell'atto ha eliminato (Trib. Roma 24/11/99, pres. Zecca, est. Cecere)

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In caso di demansionamento o, comunque, di mancata adibizione alle mansioni corrispondenti al bagaglio professionale acquisito dal lavoratore ex art. 2103 c.c., il pregiudizio irreparabile che legittima un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e' ravvisabile ove sia presente una lesione di diritti di natura strettamente personale, come quello all'elevazione e alla formazione professionale (art. 35 Cost.) o quelli attinenti alla personalita' dell'individuo (art. 2 Cost.) di cui siano dal ricorrente forniti sufficienti e concreti elementi di valutazione; con la doverosa precisazione che il danno alla professionalita' può assurgere al requisito di ammissibilita' allorche' la situazione cautelanda ne comprometta lo sviluppo ovvero ne pregiudichi i risultati acquisiti, ad esempio per la rapida obsolescenza derivante dall'inattivita' o dall'adibizione illegittima a mansioni affatto differenti ovvero per il rapido evolversi delle tecnologie necessario allo svolgimento dell'attivita' lavorativa (Trib. Pordenone 21/10/00 (ord.), est. Costa)
Ove il lavoratore sia rimasto vittima di una dequalificazione, deve ritenersi ammissibile l'ordine di reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte o in altre effettivamente equivalenti; l'eventuale incoercibilita' di un simile ordine, infatti, non priva lo stesso di un'autonoma utilita', ravvisabile, oltre che nella possibilita' della decisione di produrre i suoi effetti normali mediante esecuzione volontaria, anche nel fatto che la stessa può costituire il presupposto di ulteriori conseguenze giuridiche, derivanti dall'inosservanza dell'ordine contenuto nella sentenza, eventualmente anche di rilievo penale (Trib. Roma 3/1/96, pres. Cecere. Est. Pagetta)

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La sottrazione della parte piu' qualificante delle mansioni, con conservazione delle attivita' piu' semplici e ripetitive, e' illegittima e determina un danno al bagaglio professionale e alla carriera del lavoratore, determinabile in via equitativa in una quota della retribuzione mensile (Trib. Milano 8 aprile 2000, pres. Ruiz, est. Accardo, in D&L 2000, 983)
Dall'illegittimo demansionamento consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del danno alla professionalita', inteso in senso lato, con tutte le possibili prospettazioni specifiche (Trib. Milano 17/3/01, est. Chiavassa)
Il risarcimento del danno alla professionalita', che consegue al consapevole e volontario "svuotamento" delle mansioni del lavoratore, deve essere equitativamente commisurato, pur in mancanza della prova del preciso ammontare, a quella parte della capacita' professionale effettivamente pregiudicata secondo i criteri equitativi che tengano conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della gravita' e della durata della dequalificazione. Viceversa, a fronte del suddetto "svuotamento" delle mansioni, non e' risarcibile il lamentato danno biologico in mancanza della prova specifica, incombente sul lavoratore, della misura del danno e del nesso causale con la condotta datoriale (Trib. Roma 4/4/00, est. Buonassisi)

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Il danno da dequalificazione professionale - suscettibile di valutazione equitativa da parte del giudice - e' determinabile in una quota della retribuzione mensile; tuttavia, in ipotesi di totale e durevole svuotamento delle mansioni, il danno e' da commisurare all'intera retribuzione (Trib. Milano 26 aprile 2000, est. Atanasio)
In ipotesi di accertata illegittima dequalificazione, incombe sul lavoratore che agisca per ottenere il risarcimento del danno alla professionalita', l'onere della prova in relazione all'esistenza e all'entita' del danno stesso, quantificabile equitativamente, in funzione di parametri quali la durata del demansionamento subito, e i suoi riflessi sul valore del lavoratore sul mercato, e sulla sua immagine professionale (Trib. Milano 9/11/96, pres. Gargiulo, est. de Angeli
E' illegittimo il provvedimento di revoca dell' incarico di dirigente comunale, qualora sia adottato senza la necessaria preventiva comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 (nella fattispecie, e' stato anche ritenuto che la rimozione del dirigente ex abructo comporta una irrimediabile lesione della sua immagine di funzionario dignitoso di fronte alla pubblica opinione, immagine che attiene alle qualita' morali, sociali e culturali) (Trib. Paola (ord.) 8/5/00, est. Acri)
 

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In caso di infortunio sul lavoro, ove sia accertato che l'evento dannoso si e' verificato in conseguenza del comportamento imprudente o negligente del datore di lavoro, pur in assenza di specifiche violazioni della normativa anti-infortunistica, va ritenuta la responsabilita' contrattuale datoriale, per violazione dell'art. 2087 c.c., con diritto del lavoratore infortunato al risarcimento del danno biologico e morale (Pret. Milano 11/10/95, est. De Angelis)
DANNO PROFESSIONALE 

DEMANSIONAMENTO

IL DEMANSIONAMENTO E' ILLEGITTIMO ANCHE SE DURA SOLO POCHI MESI - La brevita' non giustifica una deroga al divieto posto dall'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 3772 del 25 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Matteis).
Il principio della <<causalita' materiale>> - secondo il quale tutti gli antecedenti di un evento si considerano causa dello stesso, salvo il sopravvento di eventi eccezionali, idonei a interrompere il nesso di causalita' - trova applicazione anche nel diritto civile; conseguentemente, ove la dequalificazione sia concausa di un evento lesivo (nella specie, afonia), deve riconoscersi la risarcibilita' autonoma del relativo danno biologico (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio)
 

La completa inattivita' del dipendente produce danni alla personalita', concernenti la vita di relazione e la dignita' del lavoratore, nonche' alla professionalita' intesa con sviluppo di carriera o possibilita' di ulteriori ricollocazioni (Pret. Milano 11/3/96, est. Curcio)

 

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La mancata ottemperanza, da parte datoriale, alla sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato, anche se risulti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, costituisce comportamento illecito, che obbliga il datore di lavoro all'ulteriore risarcimento del danno alla professionalita' subito dal lavoratore, a cagione della forzata inattivita' (nella fattispecie, e ai fini della liquidazione del danno professionale, e' stato ritenuto che il parametro della retribuzione mensile può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, considerato che la retribuzione compensa, oltre alla professionalita', vari altri elementi, quali il tempo della prestazione e la sua penosita') (Pret. Milano 20/7/99, est. Martello)

  Dall'illegittima esclusione di un lavoratore da un concorso bandito dal datore di lavoro per l'assegnazione di una qualifica superiore discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno sofferto, consistente nella perdita di chances o probabilita' di promozione da liquidarsi in via equitativa, non essendo possibile una stima precisa in merito a tali probabilita' (Pret. Lucca 26/10/94, est. Bartolomei)
 

Dalla violazione dell'art. 2103 c.c. e dalla conseguente dequalificazione del lavoratore può derivare un danno alla professionalita', distinto dall'eventuale danno patrimoniale, biologico o morale che il fatto lesivo dequalificazione può produrre, essendo il bene della professionalita' una componente dell'identita' professionale di ogni soggetto protetto dall'art. 2 Cost. anche attraverso l'attribuzione di veri e propri diritti soggettivi; poiche' la lesione del bene della professionalita' non e' facilmente rilevabile, la prova dell'esistenza di tale danno può essere fornita anche in via presuntiva, secondo l'id quod plerumque accidit (nella fattispecie, sul rilievo che il livello professionale delle mansioni in precedenza esercitate dalla lavoratrice non era elevatissimo e che la dequalificazione e' stata di breve durata, il Pretore ha escluso l'esistenza di un danno alla professionalita') (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello)

 

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L'assegnazione a mansioni che impoveriscano il patrimonio professionale del lavoratore, inteso come insieme di specifiche conoscenze e capacita', e che causino un danno alla sua immagine professionale, compromettendo le opportunita' di lavoro, configura un'ipotesi di dequalificazione e comporta il risarcimento del danno alla professionalita' così cagionato; per la determinazione in via equitativa di tale danno si deve tener conto della retribuzione mensile e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiche' il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata sostanzialmente al decorso del tempo, ma con le eventuali correzioni e attenuazioni legate alle diverse variabili caratteristiche di ogni distinta fattispecie (Pret. Milano 9/4/98, est. Negri della Torre)
  L'assegnazione del lavoratore a nuove mansioni, che non gli consentono di utilizzare e valorizzare le conoscenze teoriche e le capacita' professionali acquisite nelle fasi pregresse del rapporto, e' illegittima, e comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, e al risarcimento del danno alla professionalita', suscettibile di valutazione equitativa da parte del giudice. Vale a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione della propria retribuzione, comprensiva di diversi elementi della prestazione e non solo della capacita' professionale del lavoratore (Pret. Milano 19/2/99, est. Martello)
  Il danno da dequalificazione deve essere quantificato in via equitativa. Il parametro della retribuzione percepita può tuttavia essere utilizzato per quella parte del risarcimento che e' connessa con la perdita di capacita' professionale del lavoratore (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio)
 

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L'attribuzione al lavoratore di mansioni non equivalenti alle precedenti, o comunque inferiori a quelle del livello di inquadramento, costituisce violazione dell'art. 2103 c.c. e comporta la condanna del datore di lavoro sia a riassegnare le precedenti mansioni sia a risarcire il danno all'immagine professionale così cagionato; per la determinazione di tale danno, da compiersi in via equitativa, può farsi riferimento a una quota della retribuzione mensile commisurata alla durata della dequalificazione (Pret. Milano 28/10/94, est. De Angelis. In senso conforme, Pret. Monza 14/11/94, est. Buratti ; Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannacio)
  - L'assegnazione di mansioni non equivalenti alle precedenti, in violazione dell'art. 2103 c.c., comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, oltre al risarcimento del danno causato dalla lesione del patrimonio professionale, effettivo e potenziale; per la liquidazione del danno da compiersi in via equitativa può farsi riferimento a una quota della retribuzione lorda (nella specie il 50%), per il periodo di dequalificazione (Pret. Milano 1/4/98, est. Vitali)
  L'illegittima dequalificazione del dipendente, avendo riflesso sulla sua immagine professionale e quindi sul suo "valore" sul mercato del lavoro, da' luogo a un danno patrimoniale risarcibile; la misura del risarcimento e' determinabile in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 cpc, prendendo in considerazione, fra l'altro, il periodo di demansionamento e la relativa retribuzione (nella fattispecie e' stato deciso un risarcimento pari al 50% della retribuzione dovuta per il periodo di demansionamento, non rivalutata) (Pret. Milano 16/9/94, est. De Angelis)
  - In ipotesi di adibizione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte, va ritenuta l'illegittimita' del demansionamento, con diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale subito, equitativamente determinabile nel 25% della retribuzione, per tutto il periodo di durata del provvedimento (Pret. Milano 26/6/99, est. Frattin)
 

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L'illegittima assegnazione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti alle precedenti, obbliga il datore di lavoro al risarcimento del danno alla professionalita', suscettibile di determinazione in via equitativa da parte del giudice, valendo a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione propria della retribuzione, compensativa di diversi elementi della prestazione e non solo della capacita' professionale del lavoratore (Pret. Milano 26/8/96, est, Martello)
 

Il giudizio di equivalenza di cui all'art. 2103 c.c. deve riferirsi alla professionalita' del lavoratore, da intendersi come bagaglio professionale di esperienza e nozioni da questi acquisito nel corso del rapporto, che deve assumersi quale base da migliorare e arricchire con le nuove mansioni (Pret. Genova 15/5/98 (ord.), est. Ravera. In senso conforme, Trib. Campobasso 12/6/99 (ord.), est. Valle)

  L'assegnazione a mansioni non corrispondenti all'inquadramento contrattuale del lavoratore e non aderenti alla sua specifica competenza, che non gli consentano pertanto la piena utilizzazione o l'arricchimento della professionalita' acquisita nella fase pregressa del rapporto, comporta una dequalificazione professionale. (Nella specie il lavoratore con mansione di provagomme, su pista e strada, e' stato adibito al controllo del reclamato pneumatici, che consiste in una attivita' meramente manuale, totalmente priva di responsabilita' e autonomia nell'esecuzione del lavoro) (Pret. Milano 1/4/98, est. Vitali)
 

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Ai sensi dell'art. 2103 c.c., qualora il datore di lavoro alleghi che l'assegnazione di mansioni inferiori si e' resa necessaria in considerazione della sopravvenuta inidoneita' fisica del lavoratore che avrebbe potuto condurre anche al licenziamento, grava sullo stesso datore di lavoro l'onere di provare tale inidoneita' e l'inesistenza di altre mansioni professionalmente equivalenti, con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento a tale onere probatorio, l'assegnazione a mansioni inferiori deve ritenersi illegittima (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello,)

  Ai sensi dell'art. 2103 c.c., il concetto di equivalenza di mansioni non va valutato in astratto ma in concreto, tenendo conto della reale natura e delle concrete modalita' di svolgimento delle mansioni con la conseguenza che, nel caso di classificazione del personale per aree, e' configurabile una dequalificazione del lavoratore qualora a questi venga assegnata, nell'ambito della stessa area, una posizione professionale meno elevata che comporti l'inutilizzabilita' del bagaglio professionale acquisito (Pret. Agrigento 5/3/99, est. Occhipinti)
  L'assegnazione di mansioni non equivalenti alle precedenti, in quanto appartenenti a un tipo di professionalita' diversa, e' illegittima per violazione dell'art. 2103 c.c. e deve pertanto ritenersi ammissibile l'ordine di reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte (Pret. Genova 15/5/98 (ord.), est. Ravera)
 

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L'assegnazione di nuove mansioni che riducano le attribuzioni del lavoratore, e ne svuotino qualitativamente la posizione professionale complessiva, comporta un danno alla dignita' e personalita' del dipendente, che sono beni protetti a livello costituzionale, e un danno da perdita di chances nel mercato del lavoro, in conseguenza del diminuito livello professionale; conseguentemente, il datore di lavoro deve essere condannato alla reintegrazione del dipendente nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, nonche' al risarcimento dei danni conseguenti alla dequalificazione (nella fattispecie, si e' ritenuto che per la determinazione di tali danni, da compiersi in via equitativa, si possa fare riferimento a una quota della retribuzione mensile, crescente con il perdurare nel tempo della lesione alla professionalita', fino a raggiungere il 100% della retribuzione stessa) (Pret. Milano 9/12/97, est. Ianniello)
 

L'art. 2103 c.c., nel regolare l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro, prevede la possibilita' di attribuire nuove mansioni al lavoratore in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda nel rispetto, oltre che dell'equivalenza delle nuove mansioni alle precedenti, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima l'assegnazione al lavoratore di nuove mansioni che non siano aderenti alla sua specifica competenza tecnico - professionale e che non gli consentano la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella fase pregressa del rapporto (Pret. Roma 20/2/95, est. Perra, In senso conforme, v. Pret. Milano 26/8/96, est, Martello; Pret. Nocera Inferiore 20/1/98, est.Viva)

  Lo jus variandi del datore di lavoro deve essere esercitato tutelando l'utilizzazione, il perfezionamento e l'accrescimento della posizione professionale del lavoratore (Pretura Nocera Inferiore 5/12/96, est. Viva)
 

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Ai sensi dell'art. 2103 c.c., e' illegittima l'assegnazione di nuove mansioni che non consentano la conservazione del bagaglio professionale acquisito e la valorizzazione delle capacita' del lavoratore, dovendosi al riguardo ritenere irrilevante che il mutamento di mansioni sia stato disposto in considerazione della sopravvenuta inidoneita' fisica del lavoratore che può condurre al licenziamento ma non può mai giustificare il declassamento, in mancanza di un consenso espresso o tacito del lavoratore medesimo (Pret. Milano 8/1//97, est. Porcelli)
  L'azione di risarcimento del danno alla professionalita', causato da illegittimo demansionamento, e' soggetta a prescrizione ordinaria decennale, e non a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., trattandosi di diritto al risarcimento di un pregiudizio di natura patrimoniale cagionato da illecito contrattuale, per violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., e non da illecito extracontrattuale (Pret. Milano 11/1/96, est. Peragallo)
 

La completa inattivita' del dipendente produce danni alla personalita', concernenti la vita di relazione e la dignita' del lavoratore, nonche' alla professionalita' intesa con sviluppo di carriera o possibilita' di ulteriori ricollocazioni (Pret. Milano 11/3/96, est. Curcio)

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La mancata ottemperanza, da parte datoriale, alla sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato, anche se risulti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, costituisce comportamento illecito, che obbliga il datore di lavoro all'ulteriore risarcimento del danno alla professionalita' subito dal lavoratore, a cagione della forzata inattivita' (nella fattispecie, e ai fini della liquidazione del danno professionale, e' stato ritenuto che il parametro della retribuzione mensile può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, considerato che la retribuzione compensa, oltre alla professionalita', vari altri elementi, quali il tempo della prestazione e la sua penosita') (Pret. Milano 20/7/99, est. Martello)

  Dall'illegittima esclusione di un lavoratore da un concorso bandito dal datore di lavoro per l'assegnazione di una qualifica superiore discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno sofferto, consistente nella perdita di chances o probabilita' di promozione da liquidarsi in via equitativa, non essendo possibile una stima precisa in merito a tali probabilita' (Pret. Lucca 26/10/94, est. Bartolomei)

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Dalla violazione dell'art. 2103 c.c. e dalla conseguente dequalificazione del lavoratore può derivare un danno alla professionalita', distinto dall'eventuale danno patrimoniale, biologico o morale che il fatto lesivo dequalificazione può produrre, essendo il bene della professionalita' una componente dell'identita' professionale di ogni soggetto protetto dall'art. 2 Cost. anche attraverso l'attribuzione di veri e propri diritti soggettivi; poiche' la lesione del bene della professionalita' non e' facilmente rilevabile, la prova dell'esistenza di tale danno può essere fornita anche in via presuntiva, secondo l'id quod plerumque accidit (nella fattispecie, sul rilievo che il livello professionale delle mansioni in precedenza esercitate dalla lavoratrice non era elevatissimo e che la dequalificazione e' stata di breve durata, il Pretore ha escluso l'esistenza di un danno alla professionalita') (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello)

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L'assegnazione a mansioni che impoveriscano il patrimonio professionale del lavoratore, inteso come insieme di specifiche conoscenze e capacita', e che causino un danno alla sua immagine professionale, compromettendo le opportunita' di lavoro, configura un'ipotesi di dequalificazione e comporta il risarcimento del danno alla professionalita' così cagionato; per la determinazione in via equitativa di tale danno si deve tener conto della retribuzione mensile e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiche' il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata sostanzialmente al decorso del tempo, ma con le eventuali correzioni e attenuazioni legate alle diverse variabili caratteristiche di ogni distinta fattispecie (Pret. Milano 9/4/98, est. Negri della Torre)
  L'assegnazione del lavoratore a nuove mansioni, che non gli consentono di utilizzare e valorizzare le conoscenze teoriche e le capacita' professionali acquisite nelle fasi pregresse del rapporto, e' illegittima, e comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, e al risarcimento del danno alla professionalita', suscettibile di valutazione equitativa da parte del giudice. Vale a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione della propria retribuzione, comprensiva di diversi elementi della prestazione e non solo della capacita' professionale del lavoratore (Pret. Milano 19/2/99, est. Martello)

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Il danno da dequalificazione deve essere quantificato in via equitativa. Il parametro della retribuzione percepita può tuttavia essere utilizzato per quella parte del risarcimento che e' connessa con la perdita di capacita' professionale del lavoratore (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio)
  - L'attribuzione al lavoratore di mansioni non equivalenti alle precedenti, o comunque inferiori a quelle del livello di inquadramento, costituisce violazione dell'art. 2103 c.c. e comporta la condanna del datore di lavoro sia a riassegnare le precedenti mansioni sia a risarcire il danno all'immagine professionale così cagionato; per la determinazione di tale danno, da compiersi in via equitativa, può farsi riferimento a una quota della retribuzione mensile commisurata alla durata della dequalificazione (Pret. Milano 28/10/94, est. De Angelis. In senso conforme, Pret. Monza 14/11/94, est. Buratti ; Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannacio)
  L'assegnazione di mansioni non equivalenti alle precedenti, in violazione dell'art. 2103 c.c., comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, oltre al risarcimento del danno causato dalla lesione del patrimonio professionale, effettivo e potenziale; per la liquidazione del danno da compiersi in via equitativa può farsi riferimento a una quota della retribuzione lorda (nella specie il 50%), per il periodo di dequalificazione (Pret. Milano 1/4/98, est. Vitali)

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L'illegittima dequalificazione del dipendente, avendo riflesso sulla sua immagine professionale e quindi sul suo "valore" sul mercato del lavoro, da' luogo a un danno patrimoniale risarcibile; la misura del risarcimento e' determinabile in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 cpc, prendendo in considerazione, fra l'altro, il periodo di demansionamento e la relativa retribuzione (nella fattispecie e' stato deciso un risarcimento pari al 50% della retribuzione dovuta per il periodo di demansionamento, non rivalutata) (Pret. Milano 16/9/94, est. De Angelis)
  In ipotesi di adibizione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte, va ritenuta l'illegittimita' del demansionamento, con diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale subito, equitativamente determinabile nel 25% della retribuzione, per tutto il periodo di durata del provvedimento (Pret. Milano 26/6/99, est. Frattin)
  L'illegittima assegnazione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti alle precedenti, obbliga il datore di lavoro al risarcimento del danno alla professionalita', suscettibile di determinazione in via equitativa da parte del giudice, valendo a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione propria della retribuzione, compensativa di diversi elementi della prestazione e non solo della capacita' professionale del lavoratore (Pret. Milano 26/8/96, est, Martello)
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Il giudizio di equivalenza di cui all'art. 2103 c.c. deve riferirsi alla professionalita' del lavoratore, da intendersi come bagaglio professionale di esperienza e nozioni da questi acquisito nel corso del rapporto, che deve assumersi quale base da migliorare e arricchire con le nuove mansioni (Pret. Genova 15/5/98 (ord.), est. Ravera. In senso conforme, Trib. Campobasso 12/6/99 (ord.), est. Valle)

  L'assegnazione a mansioni non corrispondenti all'inquadramento contrattuale del lavoratore e non aderenti alla sua specifica competenza, che non gli consentano pertanto la piena utilizzazione o l'arricchimento della professionalita' acquisita nella fase pregressa del rapporto, comporta una dequalificazione professionale. (Nella specie il lavoratore con mansione di provagomme, su pista e strada, e' stato adibito al controllo del reclamato pneumatici, che consiste in una attivita' meramente manuale, totalmente priva di responsabilita' e autonomia nell'esecuzione del lavoro) (Pret. Milano 1/4/98, est. Vitali)

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Ai sensi dell'art. 2103 c.c., qualora il datore di lavoro alleghi che l'assegnazione di mansioni inferiori si e' resa necessaria in considerazione della sopravvenuta inidoneita' fisica del lavoratore che avrebbe potuto condurre anche al licenziamento, grava sullo stesso datore di lavoro l'onere di provare tale inidoneita' e l'inesistenza di altre mansioni professionalmente equivalenti, con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento a tale onere probatorio, l'assegnazione a mansioni inferiori deve ritenersi illegittima (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello,)

  Ai sensi dell'art. 2103 c.c., il concetto di equivalenza di mansioni non va valutato in astratto ma in concreto, tenendo conto della reale natura e delle concrete modalita' di svolgimento delle mansioni con la conseguenza che, nel caso di classificazione del personale per aree, e' configurabile una dequalificazione del lavoratore qualora a questi venga assegnata, nell'ambito della stessa area, una posizione professionale meno elevata che comporti l'inutilizzabilita' del bagaglio professionale acquisito (Pret. Agrigento 5/3/99, est. Occhipinti)
  L'assegnazione di mansioni non equivalenti alle precedenti, in quanto appartenenti a un tipo di professionalita' diversa, e' illegittima per violazione dell'art. 2103 c.c. e deve pertanto ritenersi ammissibile l'ordine di reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte (Pret. Genova 15/5/98 (ord.), est. Ravera)
  L'assegnazione di nuove mansioni che riducano le attribuzioni del lavoratore, e ne svuotino qualitativamente la posizione professionale complessiva, comporta un danno alla dignita' e personalita' del dipendente, che sono beni protetti a livello costituzionale, e un danno da perdita di chances nel mercato del lavoro, in conseguenza del diminuito livello professionale; conseguentemente, il datore di lavoro deve essere condannato alla reintegrazione del dipendente nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, nonche' al risarcimento dei danni conseguenti alla dequalificazione (nella fattispecie, si e' ritenuto che per la determinazione di tali danni, da compiersi in via equitativa, si possa fare riferimento a una quota della retribuzione mensile, crescente con il perdurare nel tempo della lesione alla professionalita', fino a raggiungere il 100% della retribuzione stessa) (Pret. Milano 9/12/97, est. Ianniello)

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L'art. 2103 c.c., nel regolare l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro, prevede la possibilita' di attribuire nuove mansioni al lavoratore in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda nel rispetto, oltre che dell'equivalenza delle nuove mansioni alle precedenti, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima l'assegnazione al lavoratore di nuove mansioni che non siano aderenti alla sua specifica competenza tecnico - professionale e che non gli consentano la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella fase pregressa del rapporto (Pret. Roma 20/2/95, est. Perra, In senso conforme, v. Pret. Milano 26/8/96, est, Martello; Pret. Nocera Inferiore 20/1/98, est.Viva)

  Lo jus variandi del datore di lavoro deve essere esercitato tutelando l'utilizzazione, il perfezionamento e l'accrescimento della posizione professionale del lavoratore (Pretura Nocera Inferiore 5/12/96, est. Viva)
  Ai sensi dell'art. 2103 c.c., e' illegittima l'assegnazione di nuove mansioni che non consentano la conservazione del bagaglio professionale acquisito e la valorizzazione delle capacita' del lavoratore, dovendosi al riguardo ritenere irrilevante che il mutamento di mansioni sia stato disposto in considerazione della sopravvenuta inidoneita' fisica del lavoratore che può condurre al licenziamento ma non può mai giustificare il declassamento, in mancanza di un consenso espresso o tacito del lavoratore medesimo (Pret. Milano 8/1//97, est. Porcelli)

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L'azione di risarcimento del danno alla professionalita', causato da illegittimo demansionamento, e' soggetta a prescrizione ordinaria decennale, e non a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., trattandosi di diritto al risarcimento di un pregiudizio di natura patrimoniale cagionato da illecito contrattuale, per violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., e non da illecito extracontrattuale (Pret. Milano 11/1/96, est. Peragallo)
Risarcimento del danno da dequalificazione - Può essere liquidato equitativamente in base a prova presuntiva - L'art. 2103 cod. civ. tutela la professionalita' del lavoratore, escludendo che egli possa essere adibito a mansioni qualitativamente inferiori a quelle in precedenza svolte. Il datore di lavoro può modificare "in pejus" le mansioni del dipendente per evitare il licenziamento o il collocamento in cassa integrazione, ma solo con il consenso del lavoratore. In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entita' in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cassazione Sezione Lavoro n. 2354 del 7 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Matteis)

La somma versata a un ex dipendente a titolo di risarcimento del danno all'immagine non e' soggetta a imposizione fiscale - In base al D.P.R. n. 1917 del 1986 la trattenuta per Irpef non e'
legittima (Cassazione Sezione Quinta Civile n. 19754  del 4 ottobre 2004, Pres. Riggio, Rel. Papa)
Il danno non patrimoniale e' conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - In termini di sofferenze personali e familiari (Cassazione Sezione Prima Civile n. 19608 del 30 settembre 2004, Pres. Delli Priscoli, Rel. Giuliani)
Il giudice può accertare in base a presunzioni il danno da demansionamento - Per la determinazione dell'importo e' consentito il ricorso alla valutazione equitativa, riferita ad elementi concreti, come la retribuzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 15955 del 16 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. Curcuruto)
Il danno da dequalificazione può manifestarsi sotto vari aspetti, tra cui l'impoverimento e il mancato sviluppo della capacita' professionale, la perdita di chances, la lesione del diritto alla salute, all'immagine e alla vita di relazione - Il risarcimento può essere determinato in via equitativa(Cassazione Sezione Lavoro n.  11045 del 10 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca)
DIMISSIONI LE DIMISSIONI PRESENTATE DA UNA PERSONA AFFETTA DA MALATTIA BIPOLARE, CARATTERIZZATA DALLA ALTERNANZA DI FASI DEPRESSIVE E FASI DI ECCITAMENTO, NEL QUADRO DI UN DISTURBO PSICO-AFFETTIVO, POSSONO ESSERE ANNULLATE - Per incapacita' di intendere e di volere (Cassazione Sezione Lavoro n. 5159 del 12 marzo 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Vigolo
DIRIGENTE UN DIRIGENTE COMUNALE PUO' CHIEDERE AL GIUDICE DEL LAVORO DI ACCERTARE CHE IL SEGRETARIO DEL COMUNE NON PUO' SOSTITUIRLO NEL COMPIMENTO DI UN ATTO - In base al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Cassazione Sezione Lavoro n. 13708 del 12 giugno 2007, Pres. Senese, Rel. Curcuruto).
           
Bartolomeo C., dipendente del Comune di Cogorno nell'area tecnica e tecnico manutentiva comunale, inquadrato nella categoria D3, con funzioni dirigenziali, ha negato a un privato una concessione edilizia per lavori di ristrutturazione. Il Sindaco gli ha intimato di rilasciare la concessione. Poiche'  il funzionario non ha eseguito la disposizione impartitagli, l'autorizzazione e' stata rilasciata, in via sostitutiva, dal segretario comunale, su richiesta del Sindaco. Bartolomeo C. ha chiesto al Tribunale di Genova, giudice del lavoro, di riconoscergli la titolarita' esclusivita' del potere decisionale sui provvedimenti di concessione edilizia. Il Tribunale ha rigettato la domanda affermando che, in caso di inadempienza ingiustificata e illegittima dei funzionari, sussisteva il potere del segretario comunale di sostituzione - avocazione. Questa decisione e' stata riformata dalla Corte d'Appello di Genova, che ha dichiarato illegittima la sostituzione operata dal segretario comunale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Genova per vizi di motivazione e violazione di legge.
           
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13708 del 12 giugno 2007, Pres. Senese, Rel. Curcuruto), ha rigettato il ricorso. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ha osservato la Corte, i compiti propri del segretario comunale sono definiti, in linea generale, quali "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti" (articolo 97, comma 2).
           
Al segretario comunale sono infatti affidati compiti di coordinamento dell'attivita' dei dirigenti e di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni. Ai dirigenti e' assegnata a una sfera di attribuzioni non derogabile se non con norma primaria, ed essi sono direttamente ed esclusivamente responsabili del loro esercizio. Quindi l'attribuzione legislativa al segretario comunale di compiti di sovrintendenza di coordinamento dell'attivita' del dirigente, - ha affermato la Corte -  non può essere intesa, per ragioni di coerenza sistematica, nel senso che tali compiti implichino un potere di sostituzione del dirigente; un siffatto potere da un lato comporterebbe deroga alle attribuzioni di quest'ultimo, in contrasto con l'esplicito limite che la legge prevede in proposito, dall'altro determinerebbe violazione della regola di diretta responsabilita' del dirigente rispetto all'atto di esercizio di una funzione specificamente attribuitagli. Nella prospettiva del rapporto di lavoro - ha concluso la Corte - i problemi di inerzia o rifiuto nel provvedere, vanno quindi affrontati sul piano della responsabilita' del dirigente, mentre deve escludersi che essi potessero trovare soluzione mediante un'iniziativa sostitutiva, non consentita sulla base delle norme in vigore all'epoca della controversia.
DIRITTO DI ACCESSO Non limita, per chi ne abbia diritto, il diritto di accesso agli atti amministrativi la trasmissione di documenti al giudice penale.(Tar Calabria-Catanzaro, sent. n. 1121/99)
DIRITTO ACQUISITO

 

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Il principio dell'ultrattivita' del contratto collettivo comporta per il lavoratore, in caso di mancato rinnovo alla scadenza, il diritto al mantenimento del trattamento acquisito - Non può verificarsi un vuoto normativo - Deve ritenersi esistente, nel nostro ordinamento, il principio dell'ultrattivita' del contratto collettivo. Esso comporta che, scaduto il contratto collettivo, senza che ne sia stato stipulato un altro per il periodo successivo, il lavoratore mantenga il diritto al trattamento economico e normativo da esso previsto. La funzione normativa riconosciuta al contratto collettivo impedisce che, nel settore da esso disciplinato, il rapporto di lavoro resti privo della sua complessiva regolamentazione (non solo quindi di quella economica) alla scadenza prevista che riapre, pertanto, solo il contenzioso contrattuale: questo effetto, lasciando il rapporto di lavoro in una situazione anomica, per la sola scadenza del termine, contraddirebbe, in maniera intollerabile, l'assetto della tutela del rapporto di lavoro oltre limite raggiunto, indubbiamente caratterizzato dalla centralita' della dignita' umana del lavoratore e dalla promozione di una sua effettiva, prioritaria, partecipazione al contesto politico-sociale (Cassazione Sezione Lavoro n. 5908 del 14 aprile 2003, Pres. Senese, Rel. Guglielmucci).
DIVISA, indossare la

 

Chi porta una divisa sul luogo di lavoro ha diritto a ricevere una retribuzione anche per il tempo occorrente per indossarla o togliersela di dosso  - "IL TEMPO OCCORRENTE AL LAVORATORE PER VESTIRE LA DIVISA VA RETRIBUITO" - (Cass. civ., sez. lavoro, 22 luglio 2008 n. 20179) 
torno su L'orario di lavoro inizia quando il dipendente, entrando nell'impresa, si assoggetta alle disposizioni dell'imprenditore; il tempo impiegato, all'interno dell'unita' produttiva, per indossare le divise rientra quindi nell'orario di lavoro, trattandosi peraltro dell'adempimento di un dovere che il datore di lavoro ha valutato come attinente alla posizione lavorativa (Trib. Milano 10/6/95, pres. ed est. Mannacio)
  Il lavoratore entrando nello stabilimento si sottopone al potere direttivo dell'imprenditore ed e' da tale momento che inizia la prestazione lavorativa. Se l'imprenditore ha prescritto l'uso del camice, il tempo per indossarlo rientra nell'orario di lavoro poiche' l'obbligo di indossare una divisa imposta dall'imprenditore rappresenta manifestazione di soggezione al potere imprenditoriale (Cass.14/4/98 n. 3763, pres. Mileo, est. D'Angelo)

L'indennita' di vestiario e' un rimborso del datore di lavoro al lavoratore di un costo sopportato per il disimpegno della propria attivita', non e' pertanto computabile ai fini pensionistici. All' indennita' di vestiario "va riconosciuta, come rilevato dal giudice di primo grado, natura di un vero e proprio rimborso delle spese sostenute dal dipendente (vigile urbano) per l'acquisto della divisa, necessaria per l'espletamento delle proprie mansioni. (In termini Sezione III Centrale 6 ottobre 1997, n.282/97).Il rimborso da parte dell'Amministrazione di un costo sopportato dal dipendente per il disimpegno della propria attivita', quindi, non può assurgere al rango di elemento della retribuzione. A ciò si aggiunga che la indennita' di vestiario non costituisce remunerazione per l'attivita' lavorativa posta in essere ed appare del tutto svincolata dal carattere della corrispettivita', tipico di ogni emolumento retributivo aggiuntivo.In tale contesto, ed ai fini della soluzione della presente controversia, va precisato che non viene in rilievo in questa sede la problematica relativa alla legittimita' o meno dell'erogazione di cui si tratta, ma solo la natura, quiescibile o meno,dell'erogazione medesima. In estrema sintesi la circostanza che l'indennita' in parola non sia prevista dalla legge o dagli Accordi Nazionali di lavoro, viene in rilievo unicamente ai fini di escluderla dal computo della base pensionabile, ma non anche per dedurne l'illegittima corresponsione attuata, in fattispecie, in forza di atti deliberativi dell'Ente locale, insindacabili in questa sede." (Corte dei Conti - III Sez. centrale d'appello - Pres. De Marco - Rel. Calamaro - sentenza n. 94/1004)

EQUO INDENNIZZO

CAUSA DI SERVIZIO

Riconoscimento della causa di servizio - Il parere del C.P.P.O e' superiore quello della C.M.O. (Consiglio di Stato, sezione VI nella sentenza 18 aprile 2007 n. 17699)  Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita' del lavoratore, il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), che costituisce una valutazione superiore di sintesi dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti - quali la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) - si impone all'amministrazione, la quale nell'esprimere le proprie valutazioni, deve solo a verificare se detto organo ha tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate. Questo e' quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sezione VI nella sentenza 18 aprile 2007 n. 1769, aderendo ad un indirizzo orami consolidato in materia (C.d.S. sez. IV, 14 dicembre 2004, nn. 8066 e 8054, 26 novembre 2004, n. 7705 e 22 ottobre 2004, n. 6953; sez. VI, 23 gennaio 2006, n. 179 e 11 novembre 2004, 7292). La vicenda ha visto implicato un dipendente del Ministero dell'Interno, che vistosi negare la concessione dell'equo indennizzo relativamente ad una parte dell'infermita' subita, in quanto il C.P.P.O., pur in presenza di un parere favorevole del C.M.O., ha negato la dipendenza da fatti di servizio per tale infermita', ha proposto ricorso al TAR, e uscitone soccombente, ha proposto appello al Consiglio di Stato. Il Collegio ha affermato che in base all'ordinamento vigente, con riguardo all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, i pareri riportati da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, resi all'amministrazione decidente, non sono pari ordinati in quanto vige in capo al C.P.P.O. il compito di esprimere un giudizio superiore conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla C.M.O. Pertanto, continua l'Alto Consesso, l'amministrazione deve solo verificare se le valutazioni espresse dal C.P.P.O. hanno tenuto conto dei pareri degli altri organi e se questi, in caso di disaccordo, li abbia motivatamente confutati, esprimendosi solo se risulta che taluni elementi non sono stati vagliati dal Comitato, il cui parere e' obbligatorio ma non vincolante. Nella fattispecie in esame, pertanto, per il Consiglio di Stato, il provvedimento di diniego di concessione dell'equo indennizzo adottato dall'Amministrazione che si e' conformata al parere negativo reso dal C.P.P.O., pur in presenza di un parere favorevole fornito dal C.M.O., confutato dal Comitato con adeguate e circostanziate motivazioni, deve ritenersi del tutto legittimo.
L'equo indennizzo previsto per gli impiegati pubblici ha natura retributiva e non risarcitoria - Non se ne deve tener conto nella liquidazione dei danni subiti dal dipendente in servizio - L'equo indennizzo previsto per i dipendenti dello Stato (o di altri enti pubblici) in caso di infermita' derivante a causa di servizio ha natura retributiva e non risarcitoria, sicche' di esso non può tenersi conto ne' ai fini della liquidazione dei danni subiti dal dipendente nello svolgimento del servizio, anche se connessi a quell'infermita', ne' ad altri fini, quale la decorrenza del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione di risarcimento, diversi essendo i presupposti (l'equo indennizzo non richiede la colpa, come ritenuto da Cass. n. 11609/2005) e l'area coperta dai due istituti (Cassazione Sezione Lavoro n. 14576 del 22 giugno 2007, Pres. Vittoria, Rel. Fico).

FERIE

Dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennita' sostitutiva - Che ha natura retributiva - Dal mancato godimento delle ferie - una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione - deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennita' sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non godute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione. Le clausole del contratto collettivo di diritto comune, che disciplinano esclusivamente il godimento delle ferie e non anche l'indennita' sostitutiva, sono da interpretare - alla luce dell'irriducibilita' del diritto alle ferie e del divieto di monetizzazione di siffatto diritto, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto - nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, questi ha egualmente diritto all'indennita' sostitutiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 10856 dell'11 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. Cuoco).
Affinche' la determinazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro sia legittima, l'epoca delle ferie deve essere comunicata con quel preavviso che, secondo correttezza e buona fede, consenta al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso (Trib. Milano 24/2/96, pres. ed est. Mannacio)

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La comunicazione della malattia insorta durante il periodo feriale può considerarsi tempestiva, ai fini dell'effetto sospensivo delle ferie, anche se non sia stato rispettato il dovere di celerita' previsto per la giustificazione dell'assenza del lavoro; nella fattispecie la comunicazione della malattia risulta effettuata quando il lavoratore sarebbe dovuto rientrare al lavoro alla fine del periodo feriale (Trib. Milano 12 novembre 1999, pres. Ruiz)
Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie, a causa della malattia insorta durante le stesse - in applicazione dell'art. 2109 c.c., siccome modificato dalla sentenza 30/12/87 n. 616 della Corte Costituzionale - qualora il lavoratore abbia richiesto e ottenuto regolare certificazione dello stato morboso, inviata sia al datore di lavoro sia all'Inps, che imponga la reperibilita' al domicilio nelle fase orarie previste dal DM 15/7/86; tale reperibilita' e' infatti incompatibile con il reale conseguimento delle finalita' proprie delle ferie, sottoponendo il lavoratore a restrizioni della liberta' di movimento e della liberta' di partecipare ad attivita' ricreative di svago, nonche' ad incontri sociali (Trib. Pordenone 10/4/95, pres. Fontana, est. Bolzoni)

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L'effetto sospensivo delle ferie da parte della malattia, ai sensi dell'art. 2109 c.c. come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87, si verifica - quando la malattia comprometta apprezzabilmente la funzione assolta dalle ferie nel ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore - sia se si tratti di ferie individuali sia se si tratti di ferie godute collettivamente dai dipendenti in concomitanza con la chiusura dello stabilimento (Trib. Milano 16/12/94, pres. Siniscalchi, est. Accardo, in In senso conforme, v. Trib. Milano 21/5/97, pres. Ruiz, est. De Angelis)
Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie a causa della malattia insorta durante le stesse in applicazione dell'attuale testo dell'art. 2109 c.c., qualora la malattia non consenta la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione propria delle ferie (Trib. Milano 16/12/95, pres. Mannacio, est. Gargiulo)
 

E' illegittima la riduzione delle ferie in misura proporzionale alle assenze per malattia intervenute nel periodo della loro maturazione (Pret. Milano 28/2/96, est. Porcelli)

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Poiche' il nostro ordinamento tutela il diritto alle ferie in tutti i casi in cui la mancata prestazione lavorativa non sia imputabile alla volonta' dell'interessato, bensì dipenda dalla legge o da uno stato di necessita', va ritenuta la maturazione del diritto alle ferie anche per i periodi di assenza per malattia. Non così in ipotesi di preavviso sostituito dalla corrispondente indennita', poiche', in tale caso, l'avvenuto pagamento dell'indennita' sostitutiva, accettata dal lavoratore, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro (Pret. Milano 23/7/99) 
  e' illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorche' non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell'istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche (nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto in contrasto con la funzione dell'istituto la fruizione di un solo giorno di ferie per disposizione del datore di lavoro) (Pret. Milano 16/11/96, est. Cincotti)
  E' illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorche' non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali (Pret. Milano 20/1/99, est. Cecconi)

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Il datore di lavoro - su richiesta del lavoratore - può imputare a ferie un'assenza per malattia se questo e' utile per il dipendente per evitare la perdita del posto di lavoro a seguito della scadenza del periodo massimo di malattia (Cassazione sentenza 27 febbraio 2003 n. 3028)
FESTIVITA' I LAVORATORI HANNO DIRITTO DI RIPOSARE NELLE FESTIVITa' INFRASETTIMANALI - L'azienda non può pretendere la prestazione lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 16634 dell'8 agosto 2005, Pres. Mileo, Rel. Balletti). Non esiste peraltro il divieto assoluto di prestare lavoro nelle festivita' infrasettimanali, giacche' e' possibile derogarvi mediante accordo tra le parti.
FONDI

(Proventi art. 208 CdS)

 

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. (Corte Cost. sent. n. 426/2000)

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La dizione dell'ART. 208 del C.d.S.: "miglioramento della circolazione sulle strade" e' di portata così ampia e generica (come riconosce l'Avvocatura dello Stato) da consentire l'utilizzo dei proventi in questione anche per il pagamento del lavoro straordinario ai vigili urbani che, sia pure indirettamente, persegue la finalita' di contribuire appunto al miglioramento della circolazione stradale.
Gli interventi indicati dalle norme del Codice della strada - fra cui quella in esame - non possono che avere, in relazione alla suddetta generica espressione, valore solamente indicativo.
Esattamente poi, osserva il Comune di Palermo, non si tratta di attribuire in questo modo trattamenti economici non previsti dal contratto, ma del reperimento di risorse per il finanziamento di oneri relativi a voci previste dal C.C.N.L., cioe' lavoro straordinario e/o progetti obiettivi. (TAR Sicilia sent. 1697/00)
GIURISDIZIONE       Il Giudice amministrativo può accogliere l'istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione di un atto amministrativo sul presupposto dell'illegittimita' costituzionale della legge su cui lo stesso si basa (addotta dal ricorrente in via di eccezione), solo se contestualmente ritiene l'eccezione non manifestamente infondata e la rimette alla Corte Costituzionale (tranne casi eccezionali, in cui la natura degli interessi in gioco e l'imminenza di eventi insuperabili o irreversibili non consentono dilazione) (Cons. Stato, VI sez., 24 marzo 2000 n. 1431 pres. De Roberto, est. Maruotti)
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia di un dipendente pubblico con l'amministrazione datrice di lavoro se il provvedimento contestato, ancorche' adottato prima del 30/6/98, abbia prodotto effetti dopo tale data (Trib. Milano 24 luglio 1999, est. Atanasio)

Con la recente riforma in tema di pubblico impiego la linea di demarcazione tra le attribuzioni del giudice ordinario e quelle del giudice amministrativi e' stata tracciata ratione materiae, vale a dire con riferimento a distinte categorie di rapporti di lavoro ben individuate e non gia' sulla base del tipo di posizione giuridica tutelata (se, cioe', si tratti di diritti soggettivi o di interessi legittimi) (Trib. Pordenone 20/3/00, pres. Lazzaro)

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Quando la definizione di una controversia individuale di lavoro richieda la risoluzione di questione concernente la validita', efficacia o interpretazione di un contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall'Aran ai sensi degli artt. 45 ss. d.lgs. 3/2/93 n. 29, il giudice, risolte le altre questioni pregiudiziali , deve applicare il procedimento di cui all'art. 68 bis d. lgs. n. 29 cit., come modificato dai d. lgs. 31/3/98 n. 80 e 29/10/98 n. 387, anche qualora ritenga agevole, o addirittura univoca e obbligata la soluzione interpretativa, senza avere nessuna discrezionalita' in proposito (nella specie, veniva in discussione l'interpretazione di una clausola del c.c.n.l. per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa in materia di competenze retributive ai fini della determinazione dell'indennita' di rischio radiologico nel rapporto a tempo parziale) (Trib. Brescia 9/5/00 (ord.), est. Onni)

Con la c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, sono state devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai "rapporti di lavoro" alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, alle controversie cioe' che , presupponendo definita l'eventuale procedura concorsuale per l'accesso all'impiego, hanno per oggetto un rapporto di lavoro gia' costituito ovvero un rapporto che la pubblica amministrazione era obbligata a costituire con i vincitori del concorso; pertanto deve invece essere riconosciuta la giurisdizione del Giudice amministrativo, per una controversia riguardante l'assunzione, a seguito di dimissioni dei vincitori di concorso per l'accesso all'impiego, di candidati riservisti interni, in luogo di candidati esterni collocatisi in posizione di maggior favore in graduatoria approvata ed ancora vigente, considerato che questi non sono titolari di un diritto soggettivo all'assunzione, bensì di un mero interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura concorsuale che si innesca a scorrimento, seppure finalizzata all'assunzione (Trib. Rimini 13/7/00, pres. Cetro)

Il criterio per individuare il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in materia di concorsi per l'assunzione di pubblici dipendenti deve aver riguardo al momento in cui viene approvata, con atto dell'organo di vertice dell'amministrazione, la graduatoria del concorso. Solo da tale momento infatti viene meno la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, di cui all'art.68, 4° comma, del D.lg. n. 29/93, e subentra la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie concernenti l'assunzione al lavoro, ai sensi dell'art. 68, 1° comma, del decreto medesimo. L'adozione di tale criterio presuppone che si debba riconoscere, in capo al vincitore del concorso, un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione - tutelabile innanzi al giudice ordinario - nei confronti dell'amministrazione che ha emanato il bando (Trib. Modena 2/8/00 ordinanza, pres. e est. Cervelli)

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Ai sensi dell'art. 45, 17° comma, D. Lgs. 31/3/98 n. 80, rientrano nella giurisdizione del giudice del lavoro le controversie che traggono origine da un provvedimento della pubblica amministrazione emanato successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 31/3/98 n. 80, essendo irrilevante la circostanza che i fatti posti a fondamento di tali provvedimenti si siano svolti prima di tale data (Trib. Milano 19 luglio 1999, est. Curcio)
In ipotesi di infortunio sul lavoro, una volta accertata la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte dal DPR 30/6/65 n. 1124, va ritenuta la responsabilita' datoriale ex art. 2087 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno biologico; l'adesione spontanea del lavoratore alla richiesta della prestazione lavorativa straordinaria durante la quale l'infortunio si e' verificato e' irrilevante ai fini della sussistenza di detto obbligo, posto che tale comportamento non introduce alcun elemento di volontarieta' idoneo a configurare un "rischio elettivo" (Trib. Roma 22/1/99, pres. ed est. Zecca)
Il termine di prescrizione ordinaria dell'azione risarcitoria da lesione non inizia a decorrere dal primo manifestarsi della patologia, bensì dal momento della consapevolezza della stessa e della sua dipendenza dall'attivita' lavorativa, da parte del danneggiato (Trib. Milano 28/11/95, pres. Mannacio, est. Accardo)
In ipotesi di infortunio mortale cagionato da colpa datoriale, compete agli eredi del lavoratore (oltre al risarcimento del danno morale da liquidarsi equitativamente, in misura che tenga conto delle sofferenze patite dalla persona offesa, nonche' della gravita' dell'illecito e di tutti gli altri elementi della fattispecie concreta) il risarcimento del danno biologico iure proprio, ove questi provino di aver subito, a cagione del decesso del congiunto, una sensibile e non transeunte lesione della propria integrita' fisio - psichica. Non compete invece agli eredi il risarcimento del danno biologico iure hereditario, posto che quest'ultimo, concretandosi nel danno alla salute nei suoi riflessi sulla vita di relazione, presuppone necessariamente la permanenza in vita della persona lesa, dopo l'infortunio, almeno per un periodo di tempo apprezzabile, durante il quale le predette conseguenze dannose abbiano avuto modo di prodursi (Trib. Torino 31/3/95, pres. Gamba, est. Mancuso, in D&L 1995, 1003)

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Posto che, nell'attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le indennita' a carico dell'Inail riguardano il solo danno connesso alla perdita di capacita' lavorativa, e non coprono dunque l'intero ambito del danno biologico, l'azione di regresso dell'Istituto sulle somme globalmente corrisposte dal responsabile all'infortunato, a titolo di risarcimento del danno biologico, deve essere limitata a quella sola parte del danno biologico risarcito, che si ricollega alla diminuzione della capacita' lavorativa generica, equitativamente stimabile, con riferimento alla fattispecie in esame, nei tre quinti del totale (Trib. Pordenone 3/5/96, pres. ed est. Appierto)
Assodata la sussistenza di una responsabilita' datoriale per infortunio (avvenuto in epoca antecedente alla disciplina del danno biologico a carico INAIL) ed il nesso di causalita' tra l'evento invalidante e l'attivita' lavorativa, questo giudice ritiene che per il risarcimento del danno biologico richiesto e gravante sulla societa' possano essere utilizzate - quantunque riferibili all'indennizzo di competenza dell'INAIL - le tabelle approvate con decreto ministeriale 12/7/00 (in applicazione dell'art. 13, d.l. 23/2/00, n. 38) in quanto per la loro valenza generale e per la loro applicabilita' sull'intero territorio nazionale possono essere considerate, in attesa del definitivo intervento del legislatore, il parametro attualmente piu' attendibile per la valutazione equitativa del danno biologico (Trib. Salerno 5/2/01, pres. e est. Di Benedetto)
HANDICAP
IL DIPENDENTE PUBBLICO PORTATORE DI HANDICAP PUO' ESERCITARE LA SCELTA PRIORITARIA FRA LE SEDI DISPONIBILI SOLO AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE - In base alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Cassazione Sezione Lavoro n. 14624 del 22 giugno 2007, Pres. De Luca, Rel. Curcuruto).
           
Renato C., dipendente del Ministero dell'Economia, con sede di lavoro in Trento, e' stato inserito, nel luglio del 1999, nella graduatoria dei vincitori di un concorso per la qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione finanziaria. Il relativo incarico gli e' stato conferito il 21 febbraio 2001. Il 4 settembre 2001 egli e' stato dichiarato portatore di handicap. Facendo riferimento all'art. 21 della legge n. 104 del 1992 egli ha chiesto il riconoscimento del suo diritto, in quanto portatore di handicap, alla scelta prioritaria della sede di lavoro esprimendo la preferenza per Sassuolo o, in alternativa per Carpi. Poiche' l'amministrazione non ha accolto la sua domanda egli ha chiesto al Tribunale di Trento, tra l'altro, di affermare il suo diritto alla scelta della sede. Il Tribunale ha accolto la domanda, ordinando all'Amministrazione di formulare a Renato C. una proposta irrevocabile di incarico dirigenziale per le due sedi da lui scelte. Questa decisione e' stata riformata dalla Corte d'Appello di Trento, che ha ritenuto che la tutela prevista dall'art. 21 della legge n. 104 del 1992 in materia di scelta della sede di lavoro riguarda solo i soggetti che siano portatori di handicap all'atto della costituzione del rapporto e non quelli che lo divengano successivamente. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14624 del 22 giugno 2007, Pres. De Luca, Rel. Curcuruto) ha rigettato il ricorso proposto dal dirigente. Il testo dell'art. 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - ha ricordato la Corte - e' il seguente: "(Art. 21 precedenza nell'assegnazione di sede) 1. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda". Vi e' dunque nella disposizione in esame - ha osservato la Corte - un esplicito collegamento tra l'assunzione e superamento della selezione concorsuale o altro titolo che consenta l'ingresso nella amministrazione pubblica; questo collegamento non si spiega se non ritenendo che la legge abbia inteso correlare il rilievo della situazione di handicap con il momento in cui il rapporto di lavoro si costituisce; non vi sarebbe infatti alcuna ragione di far riferimento alle modalita' dell'assunzione (concorso o altro titolo) se non per sottolineare il collegamento temporale con il momento in cui si viene assunti. La legge - ha aggiunto la Corte - avrebbe infatti potuto anche riferirsi alla persona handicappata dipendente da un ente pubblico; in tal caso essa avrebbe inserito come elemento della fattispecie il solo rapporto di dipendenza e quindi questo rapporto avrebbe avuto rilievo anche in un momento successivo all'assunzione; invece non ha parlato di questo ma del momento dell'assunzione. In conclusione - ha affermato la Corte - e' a colui che essendo gia' portatore di handicap venga assunto per concorso o in altro modo che trova applicazione la tutela. Per chi sia assunto senza essere handicappato la scelta prioritaria non e' consentita.
Handicap: i permessi spettano anche al coniuge del disabile in situazione di gravità
(Corte costituzionale, Sentenza 8 maggio 2007, n. 158 - Leonardo Lastei)Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevede al primo posto - ai fini del congedo straordinario retribuito - il coniuge del disabile in situazione di gravità, con questo convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma. La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal novero dei beneficiari di tale congedo straordinario il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine.
INCIDENTE STRADALE Il lavoratore stressato che subisce incidente stradale va risarcito dal datore di lavoro. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 13309/2007) ha stabilito che se un lavoratore risulta stressato per causa imputabile del datore di lavoro e, a causa dello stress, provoca un incidente stradale, potrebbe avere diritto al risarcimento del danno dal suo datore di lavoro. I Giudici di Piazza Cavour hanno però precisato che il diritto sussiste a condizione che il lavoratore dimostri la stretta relazione tra l'attivita' lavorativa prestata e lo stress subito. La responsabilita' del datore, affermano i Giudici, sta nel mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 2087 c.c. che espressamente stabilisce che il datore "e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa e misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro".
Gli Ermellini hanno quindi evidenziato che anche in passato, le altre sezioni della Corte hanno "individuato una responsabilita' dell'imprenditore in tutte le ipotesi in cui non sia possibile ravvisare una "condotta dolosa del lavoratore, ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da una attivita' non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso" precisando che la dimensione inadeguata dell'organico, ravvisata nel caso di specie, costituiva una condizione lavorativa stressante, dalla quale poteva derivare una specifica responsabilita' datoriale".
INFORTUNIO SUL LAVORO Infortunio sul lavoro: responsabilita' del sindaco per quelli avvenuti nel comune (Corte di cassazione, III^ sez. penale, sentenza 13.6.2007 n. 35137) Il sindaco e' responsabile degli infortuni avvenuti nel Comune se non ha provveduto ad individuare i soggetti cui attribuire la qualifica di datore di lavoro. Il caso ha riguardato un Comune nel quale la competente ASL aveva proceduto ai controlli di legge, ed avendo constatato la inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro aveva prescritto al Sindaco di adeguarsi alla normativa vigente entro un certo termine. Atteso che alla scadenza del termine fissato le prescrizioni non erano state osservate, il Sindaco veniva sottoposto a procedimento penale e condannato ad una ammenda per una serie di contravvenzioni, e ciò per avere omesso di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Al riguardo, la Corte, ricorda che la normativa di cui all'art. 2 lett. b) del d.lgs. 242 del 1994, prevede che il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e' il dirigente titolare di poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, che devono essere individuati dal titolare della responsabilita' politica. Atteso che nel caso in argomento, il Sindaco, quale soggetto politico non ha indicato il soggetto da considerare all'interno del suo comune come datore di lavoro limitandosi ad effettuare una generica affermazione di principio, per la Corte, la conseguenza e' il permanere in capo allo stesso della qualita' di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilita' per la violazione della normativa antinfortunistica.
Cassazione: Per considerarsi infortunio in itinere il lavoratore non deve ritardare il ritorno a casa. Non spetta pertanto l'indennizzo INAIL (Cassazione Lavoro sent. 15973/2007) Una pausa caffe' troppo lunga può far perdere il diritto all'indenizzo INAIL in caso di infortunio. E' quanto chiarisce la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione , che ha respinto il ricorso di un lavoratore rimasto coinvolto in un incidente stradele mentre rientrava a casa dal lavoro. Durante il tragitto l'uomo si era fermato per circa un ora in un bar e questo e' valso a fargli perdere il diritto all'indennizzo non potendo la fattispecie, secondo la Corte, ricondursi nei casi contemplati con il nome di "infortunio in itinere" ossia in quegli infortuni che avvengono durante il percorso per andare o tornare dal lavoro.
Il concorso di colpa del dipendente nella produzione di un infortunio sul lavoro non vale a ridurre l'importo del risarcimento dovuto dall'azienda - L'imprenditore e' esonerato dalle sue responsabilita' solo in caso di abnormita' del comportamento del lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 3213 del 18 febbraio 2004, Pres. e Rel. Miani Canevari).
Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro può rientrare nell'attivita' lavorativa - Quando e' funzionale alla prestazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 5701 del 22 marzo 2004, Pres. Mattone, Rel. De Matteis)- Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attivita' lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro, come straordinario), allorche' sia funzionale rispetto alla prestazione. In particolare, sussiste il carattere di funzionalita' nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse localita' per svolgervi la sua prestazione lavorativa. In questo caso deve essere considerato lavorativo il tempo impiegato per recarsi dall'azienda alla localita' dove deve essere svolta la prestazione

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In ipotesi di infortunio sul lavoro, una volta accertata la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte dal DPR 27/4/55 n. 547, va ritenuta la piena responsabilita' datoriale ex art. 2087 c.c., nonche' ex art. 590 c.p., con conseguente obbligo di integrale risarcimento del danno biologico, del danno morale e delle spese mediche, indipendentemente dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore infortunato, che non vale a escludere la responsabilita' datoriale, a meno che non si concreti in una condotta totalmente estranea alla prestazione lavorativa, e, come tale, assolutamente inopinabile e imprevedibile (Pret. Busto Arsizio, sez. Gallarate, 10/2/99, est. Guadagnino)
  In ipotesi di infortunio sul lavoro, una volta accertata l'omissione, da parte del datore di lavoro, dell'adozione delle misure preventive di sicurezza, imposte, in forma generica, dall'art. 2087 c.c. e, in forma specifica, dal DPR 27/4/55 n. 547, va ritenuta la piena responsabilita', anche penale, del datore di lavoro, per imprudenza o negligenza; conseguentemente, compete al lavoratore infortunato l'integrale risarcimento del danno biologico, a prescindere da eventuali indennita' previdenziali, attinenti esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica produce sulla capacita' lavorativa dell'assicurato, nonche' l'integrale risarcimento del danno morale, a prescindere dall'accertamento del reato in sede penale, ben potendo tale accertamento essere compiuto dal giudice civile (Pret. Monza 2/5/95, est. Padalino)

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In ipotesi di infortunio ascrivibile a responsabilita' penale del datore di lavoro, per inosservanza della normativa antiinfortunistica di cui al DPR 27/4/55 n. 547, compete al lavoratore infortunato il risarcimento integrale del danno biologico e del danno morale, a prescindere da eventuali indennita' corrisposte dall'Inail, essendo stato l'art. 10, c. 6 e 7, DPR 30/6/65 n. 1124, dichiarato illegittimo, con sentenza 27/12/91 n. 485 della Corte cost., nella parte in cui prevede la risarcibilita' del danno biologico per la sola quota eccedente le indennita' corrisposte dall'Inail (Pret. Milano 11/3/95, est. Peragallo)
  In ipotesi di infortunio occorso a un lavoratore, per avere sollevato un peso eccessivo, in rapporto alle sue precarie condizioni fisiche, gia' portate alla conoscenza dell'impresa, va affermata la responsabilita' datoriale in relazione al sinistro, con obbligo di risarcimento del danno biologico, quand'anche sia accertato che fossero state impartite espresse disposizioni al lavoratore, affinche' si astenesse da sforzi eccessivi, in quanto l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare, di propria iniziativa, e sotto il proprio controllo, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del lavoro, non consentendogli di demandare in via sistematica allo stesso lavoratore la valutazione e la decisione su ciò che, di volta in volta, può essere rischioso per la propria salute (Pret. Milano 17/5/96, est. Mascarello)

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L'eventuale indennizzo corrisposto dall'Inail al lavoratore infortunato, essendo volto a ristorare il solo pregiudizio alla capacita' lavorativa generica, e' totalmente estraneo al risarcimento del danno biologico e del danno morale che, pertanto, vanno posti integralmente a carico del datore di lavoro (nella fattispecie, e' stato anche ritenuto che, ai fini della liquidazione del danno morale, e' consentito al giudice civile l'accertamento del fatto reato, indipendentemente dal previo accertamento in sede penale) (Pret. Busto Arsizio, sez. Gallarate, 10/2/99, est. Guadagnino)

  Posto che la rendita Inail non indennizza il danno biologico nella sua globalita', ma solo per quella parte che attiene alla menomazione della capacita' lavorativa generica, va dichiarata la risarcibilita' integrale del danno biologico quando, come nella fattispecie, la malattia sia insorta dopo il pensionamento del lavoratore, sì da potersi escludere qualsivoglia incidenza della lesione all'attitudine al lavoro sulla produzione del danno biologico (Pret. Torino 10/11/95, est. Fierro)
  In caso di infortunio sul lavoro ascrivibile a responsabilita' datoriale, compete al lavoratore infortunato il risarcimento del danno morale, nonche' il risarcimento del danno biologico, da ridursi equitativamente del 50% in funzione alla rendita Inail percepita, che copre quella parte del danno biologico che si ricollega alla diminuzione della capacita' lavorativa generica (Pret. Milano 9/3/96, est. Sala)
  Il datore di lavoro, responsabile per l'infortunio, deve risarcire il lavoratore infortunato la meta' del danno biologico (c.d. puro), poiche' la restante meta' (c.d. danno biologico collegato alla riduzione della capacita' lavorativa generica) e' coperta dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Pret. Trento 12/11/99, est Flaim)

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In ipotesi di infortunio sul lavoro ascrivibile a responsabilita' datoriale, compete al lavoratore infortunato il risarcimento del danno morale, il risarcimento del danno biologico inerente all'invalidita' temporanea, nonche' il risarcimento del danno biologico inerente all'invalidita' permanente, quest'ultimo a ridursi equitativamente di un terzo, in funzione dell'indennizzo Inail percepito, che gia' copre quella parte del danno biologico che si ricollega alla perdita della capacita' lavorativa generica (Pret. Milano 1/2/97, est. Cincotti)
  Nel caso in cui dalla condotta datoriale illecita per violazione dell'art. 2087 c.c. sia derivata dapprima una lesione dell'integrita' psico - fisica e, dopo una fase intermedia di malattia, la morte del lavoratore, gli eredi di quest'ultimo possono far valere nei confronti del datore di lavoro, iure hereditatis, il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale, subiti dal lavoratore nel periodo che va dal momento della lesione a quello della morte (Pret. Torino 10/11/95, est. Fierro)
INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Le regole per l'interpretazione del contratto sono governate da un principio di gerarchia - E' prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - Le regole per l'interpretazione del contratto sono stabilite dal codice civile in dieci articoli, dal 1362 al 1371. Tali regole - applicabili anche al contratto collettivo - sono governate da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi (artt. 1362-1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (artt. 1366-1371 cod. civ.), quale va considerato anche il principio della interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.), sebbene questo rappresenti un punto di sutura fra i due gruppi di canoni. Quando l'applicazione dei canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti, e' esclusa la possibilita' di ricorrere a quelli integrativi. Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi (artt. 1362-1365 cod. civ.) poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (di all'art. 1362, 1° comma, cod. civ.) che ne risulta prioritario (Cassazione Sezione Lavoro n. 3228 del 14 febbraio 2006, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca).  

Parere - artt. 64 e 49 d. lgs. n. 165/2001. Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti collettivi. Necessita' della sottoscrizione dell'accordo di interpretazione da parte di tutti i sindacati firmatari del contratto da interpretare. (Cons. Stato Sezione Prima del  31 Ottobre 2001 - Presidente P. Salvatore - Est. Pajno )  

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

 

 

 

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Lavoratori socialmente utili: non sono pubblici impiegati: I lavoratori socialmente utili non sono pubblici impiegati. E' quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 15 marzo 2007 n. 1253, in merito ad un ricorso presentato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza del Tar per la Puglia, che aveva accolto le doglianze di una candidata che era stata esclusa da un concorso pubblico, il cui bando prevedeva tra i requisiti il possesso di un rapporto di pubblico impiego, con la motivazione che il servizio prestato, in qualita' di L.S.U. utilizzata da un Comune, non rientra nella ipotesi prevista. Il Collegio, con la decisione in argomento, richiamando conforme giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentano la qualificazione come rapporto di impiego per le seguenti motivazioni: 1) per la considerazione che il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali (rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali); 2) riguarda un impegno lavorativo certamente precario; 3) non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento; 4) per le caratteristiche peculiari che presenta quali l'occupazione per non piu' di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennita' di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali. (in tal senso Cons. St. VI, 10.3. 2003, n. 1301-1307; 18.3.2003, n. 1424; 17.9. 2003, n. 5278; 31.8.2004 n.5726). Orbene, sulla base di queste considerazioni, i giudici di Palazzo Spada riguardo la fattispecie in esame, hanno concluso accogliendo il ricorso del Ministero dell'Istruzione e, pertanto, affermando che, in assenza della equiparazione ad un rapporto di impiego, il lavoratore socialmente utile non ha titolo per partecipare alla procedura concorsuale riservata ai pubblici impiegati (Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 15 marzo 2007 n. 1253)

LAVORO STRAORDINARIO

Autorizzazione resa in via di sanatoria: "la giurisprudenza di questo consiglio ha costantemente affermato che il diritto al compenso per lavoro straordinario dei pubblici dipendenti presuppone necessariamente una formale autorizzazione del competente organo, eventualmente resa anche ex post in via di sanatoria. (Cons.Stato n.8529/2003)
torno su Funzione del lavoro straordinario: La funzione del lavoro straordinario e', invero, quella di sopperire, in base a specifici moduli organizzativi predeterminati, a  momentanee carenze di organico mediante l'utilizzazione del personale con prestazioni che vanno al di la' dell'ordinario orario di servizio; ciò per assicurare un corretto funzionamento degli uffici e una correlata utilitas per gli amministrati. Corretto funzionamento degli uffici la cui valutazione e' rimessa, però esclusivamente agli organi responsabili dell'amministrazione, cui non possono legittimamente sostituirsi unilaterali e non coordinate iniziative del personale, che potrebbero anche tradursi in forme di pregiudizio per la stessa p.a. e di responsabilita' degli amministratori. (Cons.Stato 1352/2001)
Mancanza di preventiva autorizzazione(1): non e' necessaria la preventiva autorizzazione da parte dei competenti organi gerarchici all'effettuazione del lavoro straordinario qualora l'autorizzazione stessa risulti implicitamente (cfr. Cons. St., vi sez. N.4305/2001; n.3495/2001, fra le piu' recenti); ovvero si tratta di quelle prestazioni del lavoratore che avvengono nell'ambito di attivita' alle quali egli deve obbligatoriamente partecipare o che avvengono nell'espletamento di un servizio che l'amministrazione e' indubitabilmente tenuta a garantire stante l'obbligatorieta' e l'indispensabilita' del servizio stesso. (Cons.Stato 2921/2002)
Mancanza di preventiva autorizzazione(2): Ciò non di meno la sezione e' ferma nel ritenere che non  può essere riconosciuto alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva formale autorizzazione da parte del datore di lavoro, in quanto solo in tal  modo e' possibile controllare,  nel rispetto dell'art. 97 cost., la  reale esistenza delle  ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del dipendente (cfr., tra le altre sez.v, 13 settembre 1991 n. 1154; 15 marzo 1993, n. 363) - (Cons.Stato 1352/2001).
torno su Straordinario effettuato fuori sede: le prestazioni straordinarie eseguite fuori della sede di titolarita' del dipendente, prive di specifica autorizzazione, non danno luogo al maturare di alcun diritto. Deve escludersi, peraltro, che l'atto di missione comprenda un'autorizzazione implicita allo svolgimento di lavoro straordinario, poiche' solo attraverso l'esplicita indicazione di una tale volonta' e' possibile controllare, nel rispetto dell'art. 97 della costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del personale (cons. St., sez. Vi, n. 4879 del 19.9.2000; sez. V, n. 3158 del 2.6.2000; sez. V, n. 2160 del 27.12.1999; c.g.a., n. 274 del 14.6.1999; sez. V, n. 363 del 15.3.1993; sez. V. N. 595 del 16.11. 1983).inoltre l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario, comportando una spesa, richiedono un'impegno di spesa sull'apposito capitolo, e presuppongono necessariamente un atto formale per cui, per loro natura, non possono essere disposte implicitamente." (Cons.Stato n.8529/2003)
LICENZIAMENTO 

E' ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE CHE ABBIA REAGITO CON PAROLE OFFENSIVE ALLE INGIURIE RIVOLTEGLI DA UN DIRIGENTE - Si deve tener conto della provocazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 12438 del 25 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. Monaci). Domenico C., dipendente della s.r.l Tekno Progetti, e' stato sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di avere rivolto parole ingiuriose a un  dirigente dell'azienda. Egli si e' difeso sostenendo di avere reagito ad insulti rivoltigli dal dirigente. L'azienda lo ha licenziato. Nel giudizio che ne e' seguito il Pretore di Cassino ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e condannando l'azienda al risarcimento del danno. Questa decisione e' stata confermata dalla Corte di Appello di Roma che ha motivato la sua decisione rilevando che il lavoratore, prima di pronunciare parole offensive nei confronti del dirigente, era stato da questo ingiuriato con un'espressione lesiva della sua dignita' e della sua personalita' morale; questa circostanza - ha osservato la Corte di Roma - era sufficiente ad escludere la gravita' della condotta del lavoratore e la sua sanzionabilita' con il licenziamento. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12438 del 25 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. Monaci) ha rigettato il ricorso. Un comportamento altrimenti sanzionabile anche con il licenziamento - ha affermato la Corte - non e' piu' tale quando costituisce una reazione ad un comportamento provocatorio di un altro soggetto

Il collocamento in disponibilita' del pubblico impiegato per riduzione del personale non comporta licenziamento - Non e' pertanto applicabile l'art. 18 St. Lav. in caso di violazione dei criteri di scelta - Le eccedenze di personale delle pubbliche amministrazioni e la mobilita' collettiva sono state regolare dall'art. 35 del d.lgs. n. 29 del 1993 e dal successivo art. 35 bis (aggiunto dall'art. 21 del d. lgs. n. 80 del 1998), ed ora sono disciplinate dagli artt. 33 e 34 del d. lgs. n. 165 del 2001, e dal successivo art. 34 bis, aggiunto dall'art. 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Questa normativa richiama la legge n. 223/91 che regola i licenziamenti collettivi del pubblico impiego. Tuttavia il collocamento in disponibilita', come atto finale della procedura della legge n. 223 del 1991, non da' luogo, nel rapporto di pubblico impiego, alla risoluzione del rapporto di lavoro, così come avviene invece nell'area dei rapporti di lavoro privato, configurandosi nel suddetto settore una mera sospensione nel tempo del rapporto, con sostanziali tratti di analogia, sul punto, con il diverso istituto, proprio dl settore privato, della cassa integrazione guadagni. Come emerge, infatti, dalla lettera della legge, dalla data di collocamento in disponibilita' "si sospendono" tutte le obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro (mancano infatti la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione) per avere il lavoratore diritto soltanto ad una indennita' pari all'80% dello stipendio ed alla indennita' integrativa speciale per un massimo di due anni. In tema di eccedenze di personale e di mobilita' collettiva tra amministrazione pubbliche, gia' regolate dall'art. 35 del d. lgs. n. 29 del 1993 ed ora dall'art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, nei casi di violazione dei criteri di scelta fissati dalla contrattazione collettiva o (in loro assenza) di quelli legali e nei casi di mancato rispetto del prescritto iter procedurale, non potendo l'impiegato pubblico fruire dell'apparato di tutela previsto nel rapporto di lavoro privato, il suddetto lavoratore, che denunzia l'illegittimita' della condotta della pubblica amministrazione per violazioni dei criteri di scelta, ha diritto al risarcimento dei danni, commisurato alla differenza tra l'indennita' goduta durante il periodo di mobilita' ed il trattamento che avrebbe goduto se il suo rapporto lavorativo non fosse stato sospeso (Cassazione Sezione Lavoro n. 11671 del 18 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. Vidiri).
LA RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA IN CASO DI LICENZIAMENTO PER INIDONEITA' FISICA POI RISULTATA INSUSSISTENTE NON PUO' RITENERSI ATTENUATA PER EFFETTO DELL'ERRONEO ACCERTAMENTO SANITARIO ESEGUITO DA UN ISTITUTO PUBBLICO - L'impresa e' tenuta al risarcimento per non avere adeguatamente valutato il giudizio tecnico (Cassazione Sezione lavoro n. 3114 del 17 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Renzis).
L'estinzione del rapporto di servizio e di pubblico impiego non può avvenire tacitamente ma consegue sempre ad una determinazione espressa nelle forme di legge (Consiglio di Stato 20/11/00, n. 6181, pres. Catallozzi, est. Poli)
il licenziamento del dirigente non puo' essere giustificato con addebiti generici e pretestuosi - il giudice deve applicare il principio di correttezza (cassazione sezione lavoro n. 12090 del 1 luglio 2004, pres. prestipino, rel. cuoco).
L'AZIENDA CHE LICENZI UN DIPENDENTE PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO DI MALATTIA DEVE, SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, SPECIFICARE IL NUMERO E LA DURATA DELLE ASSENZE - L'omessa precisazione rende illegittimo il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 14873 del 3 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Cataldi).
IL LAVORATORE PUO' IMPUGNARE DAVANTI AL GIUDICE IL LICENZIAMENTO PER MANCANZE, ANCHE CON ARGOMENTI NON UTILIZZATI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SVOLTOSI IN SEDE AZIENDALE - Non sussistono preclusioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 4050 del 27 febbraio 2004, Pres. Mileo, Rel. De Luca).
IL RINVIO A GIUDIZIO DEL LAVORATORE CON L'IMPUTAZIONE DI GRAVI REATI NON E' SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO - Il giudice civile deve verificare la fondatezza degli addebiti (Cassazione Sezione Lavoro n. 13294 del 10 settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Toffoli).
Il sindacato ha il potere di rappresentanza del lavoratore iscritto, ai fini dell'impugnazione del licenziamento - In base all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - In base all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 deve ritenersi valida l'impugnazione del licenziamento comunicata all'azienda, a nome del lavoratore licenziato, dal sindacato cui egli e' iscritto. Il potere di rappresentanza del lavoratore per il compimento di questo atto e' attribuito al sindacato dalla legge. Il lavoratore ha l'onere di provare di appartenere al sindacato che ha comunicato l'impugnazione del licenziamento solo se tale appartenenza sia specificamente contestata dall'azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 18533 del 25 agosto 2006, Pres. Mileo, Rel. De Matteis).
IL RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER PERICOLOSITA' DELL'AMBIENTE DI LAVORO DEVE RITENERSI LEGITTIMO - Non costituisce insubordinazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 11664 del 18 maggio 2006 Pres. Mileo, Rel. D'Agostino).
MALATTIE PROFESSIONALI In ipotesi di malattia professionale, provocata da esposizione dei lavoratori a sostanze nocive in assenza di adeguate misure di protezione, può essere accertata anche in sede civile, indipendentemente da qualsiasi pregiudiziale penale, la responsabilita' datoriale, sia per violazione dell'art. 2087 c.c., sia per commissione di reato, con conseguente diritto dei lavoratori al risarcimento tanto del danno biologico, quanto del danno morale (Pret. Milano 9/2/96, est. Martello)
LA NOZIONE DI CAUSA VIOLENTA, AI FINI DEL TRATTAMENTO INAIL PER INFORTUNIO, PUO' COMPRENDERE QUALSIASI FATTORE PRESENTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO - Anche l'indebolimento di difese immunologiche (Cassazione Sezione Lavoro n. 12559 del 26 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. De Matteis).
MANSIONE SUPERIORE LA MANCATA ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI SPETTANTI A UN LAVORATORE VINCITORE DI UN CONCORSO COMPORTA DANNO DA DEQUALIFICAZIONE – Da risarcire in misura determinata equitativamente (Cassazione Sezione Lavoro n. 8439 del 1 aprile 2008, Pres. e Rel. Sciarelli).
Qualifica superiore? La mancanza del titolo di studio non esclude l'acquisibilita' (Cassazione: Sent. n. 17940/2007) La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che "la mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilita' della medesima, ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 1, nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto". I Giudici di Piazza Cavour hanno però precisato che "l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attivita'".  
L'impiegato che abbia l'incarico di reggente di una Direzione ha diritto alla retribuzione superiore Se non e' stato aperto il procedimento di copertura della sede cavante (Cassazione Sezione Lavoro n. 20899 del 5 ottobre 2007, Pres. Senese, Rel. De Matteis). Giancarlo G., dipendente del Ministero dell'Economia con qualifica di 9° livello, e' stato incaricato della reggenza della Direzione Provinciale del Tesoro di Arezzo ed ha svolto tali mansioni nel periodo dal luglio 1998 al settembre 2001. Successivamente egli ha chiesto al Tribunale di Arezzo di condannare il Ministero dell'Economia a corrispondergli le differenze di retribuzione dovutegli per avere svolto, come reggente della Direzione di Arezzo, le mansioni superiori di primo dirigente. Il Tribunale ha accolto la domanda e la sua decisione e' stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che tra le mansioni della nona qualifica funzionale, rivestita da Giancarlo G. vi erano le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonche' di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare.  La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. L'articolo 20 del D.P.R. 8.5.1987 n. 226 - ha osservato la Corte - dispone che il personale appartenente alla nona qualifica funzionale espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonche' di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare. L'interpretazione della norma, rispettosa del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro (art. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c.; art. 52 d.lgs. 165/2001) - ha affermato la Corte - e' nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata anch'essa dalla straordinarieta' e temporaneita', come reso palese dall'espressione "in attesa della destinazione del dirigente titolare"; di conseguenza, la reggenza dell'ufficio e' consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi contemplata dalla norma regolamentare - ha concluso la Corte - la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali e correttamente il giudice del merito ne ha ritenuto la sussistenza con riguardo ad una vacanza protrattasi per cinque anni.
Il funzionario pubblico che abbia svolto mansioni di dirigente ha diritto alle differenze di retribuzione - Nonostante la diversita' delle carriere - In base all'art. 52 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, in materia di pubblico impiego, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. L'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie delle qualifica superiore (al di fuori delle ipotesi di temporanea vacanza di posto in organico e di sostituzione di altro dipendente assente) e' nulla, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Quest'ultima disposizione e' applicabile anche nel caso di svolgimento da parte di un funzionario, delle mansioni di dirigente. Il fatto che la carriera del dirigente sia diversa da quella del funzionario non preclude a quest'ultimo il diritto alle differenze di retribuzione ove abbia svolto mansioni dirigenziali (Cassazione Sezione Lavoro n. 8529 del 12 aprile 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Miani Canevari).
E' un diritto del dipendente pubblico, che abbia svolto le funzioni, il trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore (Cons. Stato, Sez. A.P., Ord. n. 11 del 23.2.2000)
  L'art. 56 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 come modificato dal D. Lgs. 31/3/98 n. 80, ha introdotto anche per il pubblico dipendente il diritto al compenso per mansioni superiori, rinviando tuttavia l'operativita' della norma sino all'efficacia dei contratti collettivi adottati successivamente alla disposizione normativa in esame. Peraltro, il diritto al compenso spetta al dipendente, indipendentemente dalla stipulazione dei predetti contratti, dal momento in cui l'art. 15 del D. Lgs. 29/10/98 n. 387 ha soppresso l'originario divieto di pagare differenze stipendiali nella fase transitoria (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2000 n. 10, pres. Laschena, est. Di Napoli)

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Il principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato - contenuto nell'art. 36 Cost. e anticipato gia' dall'art. 21126 c.c. - trova applicazione anche nel pubblico impiego e comporta il diritto del dipendente assegnato a mansioni superiori inerenti un posto vacante in organico a percepire la relativa differenza stipendiale; detto principio non può subire restrizioni per l'astratta possibilita' di abusi nell'assegnazione delle funzioni superiori, sicche' non sussiste il denunciato contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (Corte cost. 31/3/95 n. 101, pres. Baldassarre, rel. Mengoni)
  Nel pubblico impiego, dopo la privatizzazione, lo svolgimento di mansioni superiori comporta il diritto a percepire le relative differenze di retribuzione - E' esclusa invece la promozione automatica se non prevista dalla contrattazione collettiva - Nel quadro della "privatizzazione" del pubblico impiego, l'art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 ha introdotto una nuova disciplina dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori, riconoscendo rilevanza economica a tale assegnazione, pur senza il diritto alla qualifica superiore. Siffatta garanzia del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori svolte non ha, però, avuto immediata applicazione, giacche' la sua operativita' e' stata a piu' riprese differita senza soluzione di continuita' fino a quando l'art. 57 cit. e' stato abrogato dall'art. 43 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
            La materia e' ora disciplinata dall'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, nel testo dapprima sostituito con l'art. 25 del D. Lgs. n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 15 del D. Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387. L'art. 56 prevede la retribuibilita' dello svolgimento delle mansioni superiori, ma (al sesto comma) ne rinvia l'applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali, prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita, per cui, fino  a tale data, "in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore". Però la modifica introdotta dall'art. 15 del D. Lgs. 387/1998 - che ha soppresso le parole "a differenze retributive o" nel cit. sesto comma dell'art. 56 - ha reso operante la prescrizione della retribuibilita' dell'espletamento delle mansioni superiori alla qualifica; in tal senso si e' gia' pronunciata la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, ad. pl. 23 febbraio 2000 n. 12), che, appunto, ha affermato che l'art. 15 del D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ha reso anticipatamente operativa la disciplina contenuta nell'art. 56 D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 con riguardo al diritto del dipendente pubblico, che abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 cit., con la conseguente inapplicabilita' alle situazioni pregresse.
            La retribuibilita' dell'esercizio delle mansioni superiori alla qualifica costituisce peraltro diretta applicazione del canone costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., come e' stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento proprio alla particolare disciplina dettata per il personale sanitario, al quale appartiene il ricorrente (cfr. C. Cost. n. 57 del 1989; n. 296 del 1990; n. 101 del 1995). Questo principio peraltro e' stato esteso anche al pubblico impiego in generale, pur se la Corte Costituzionale ha precisato che la garanzia dell'art. 36 Cost. non si traduce necessariamente in un rigido automatismo per cui al pubblico dipendente spetta esattamente il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori (C. Cost. n. 115 del 2003); e' sufficiente - ma anche necessario per assicurare il rispetto dell'art. 36 Cost. - che vi sia un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (C. Cost. n. 273 del 1997). Peraltro la legge (ora art. 52 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165) esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l'automatica attribuzione della qualifica superiore; questa regola e' destinata ad essere superata dalla normativa contrattuale, che e' autorizzata dal comma sesto dell'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 a prevedere fattispecie di "avanzamenti automatici" (Cassazione Sezione Lavoro n. 16078 del 25 ottobre 2003, Pres. Mileo, Rel. Amoroso).
MATERNITA' - PATERNITA' Il trattamento economico di maternita' deve essere corrisposto alla lavoratrice anche se, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ella sia stata licenziata per giusta causa - in applicazione degli articoli 3, 31 e 37 della costituzione (corte costituzionale sentenza n. 405 del 14 dicembre 2001, pres. ruperto, red. contri).

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Il diritto ai riposi giornalieri spetta ai genitori adottivi nel periodo di un anno dall'ingresso del minore nella famiglia - anche quando il bambino ha piu' di un anno di eta' (Corte Costituzionale n. 104 del 1 aprile 2003, pres. chieppa, red. amirante).
MOLESTIE SESSUALI Nell'ambito dell'illecito aquiliano, l'autore delle molestie sessuali e' tenuto a risarcire il danno biologico che comprende anche il danno imprevedibile consistente nelle ulteriori conseguenze che l'evento dannoso ha causato al danneggiato la cui preesistente struttura di personalita' era caratterizzata da labilita' e incapacita' a elaborare situazioni stressanti (Trib. Milano 21/4/98, pres. Ruiz, est. de Angelis)
La responsabilita' solidale del datore di lavoro con il dipendente che abbia effettuato molestie sessuali ai danni di altro dipendente ha natura contrattuale che deriva dalla violazione dell'art. 2087 c.c. e che limita l'obbligo risarcitorio del datore stesso al solo danno biologico subito dal soggetto molestato (Trib. Milano 21/4/98, pres. Ruiz, est. de Angelis)

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Qualora dal comportamento posto in essere da un incaricato del datore di lavoro che, nell'esercizio delle proprie mansioni, abbia tenuto per petulanza, nei confronti di una dipendente, reiterati e intenzionali comportamenti sessualmente molesti, in luogo di lavoro aperto al pubblico, sia derivata casualmente alla dipendente una temporanea patologia psichica, consistita in disturbi dell'adattamento, sia il preposto che il datore di lavoro (che non abbia adottato alcun provvedimento a tutela dell'integrita' psicofisica e morale della dipendente) sono tenuti al risarcimento, tanto del danno biologico temporaneo quanto del danno morale, in via fra loro solidale anche in relazione al danno morale, per il combinato disposto degli artt. 2049 c.c. e 185 c.p. (Pret. Milano 31/1/97, est. Curcio)
MOBBING

 LA CRITICA DEL SUPERIORE AL DIPENDENTE NON DEVE SCONFINARE NELL’INSULTO – Va adeguatamente motivata (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 42064 del 14 novembre 2007, Pres. Nardi, Rel. Didone).

 Il mobbing non e' penalmente perseguibile - Nell'ipotesi di mobbing basato su una mirata reiterazione di una pluralita' di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti nell'esprimere l'ostilita' del soggetto attivo verso la vittima, non e' possibile individuare la violazione di una specifica norma penale, nella specie quella che integra il reato di lesioni personali volontarie (Cass., sez. V pen., 29 agosto 2007, n. 33624)

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IL DATORE DI LAVORO RISPONDE DEL COMPORTAMENTO "MOBBIZZANTE" TENUTO DA UN SUO DIRIGENTE NEI CONFRONTI DI UN DIPENDENTE - Per non averlo prevenuto, in base all'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 12445 del 25 maggio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca). Maria M. dipendente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, Anmil, ha presentato le dimissioni senza preavviso per reazione al trattamento, ritenuto vessatorio, usatole dal presidente dell'associazione, Antonio P. Quindi la lavoratrice ha proposto, davanti al Pretore di Potenza, un giudizio nei confronti dell'Anmil per fare accertare la giusta causa delle dimissioni, con conseguente suo diritto all'indennita' sostitutiva del preavviso e per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e alla salute derivatile dal comportamento tenuto nei suoi confronti dal presidente. Il Pretore ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all'indennita' sostitutiva del preavviso, ma, pur avendo accertato che ella aveva subito un trattamento vessatorio con rilevanti conseguenze sul piano morale e psico-fisico, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni in quanto proposta nei confronti dell'Anmil e non del presidente Antonio P. Questa decisione e' stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Potenza che ha rilevato che i fatti denunciati erano stati commessi dal presidente, onde non era ravvisabile in capo all'associazione una diretta e immediata responsabilita'.  Il Tribunale ha anche rilevato che l'Anmil, per i fatti denunciati dalla lavoratrice, aveva deferito il presidente al collegio dei probiviri ed ha ritenuto che in tal modo l'associazione avesse adempiuto all'obbligo contrattuale, derivante dall'art. 2087 cod. civ., di tutelare la salute e la personalita' morale della dipendente. Maria M. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12445 del 25 maggio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca) ha accolto il ricorso. Nel caso in esame - ha affermato la Corte - essendo stato accertato che i fatti mobbizzanti posti in essere dal presidente dell'associazione hanno danneggiato la lavoratrice, incombeva all'associazione, contrattualmente tenuta a tutelarla, in base all'art. 2087 cod. civ., l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie a prevenire l'evento dannoso. Per contro - ha osservato la Corte - l'associazione si e' limitata a sostenere di avere deferito il presidente al collegio dei probiviri, attuando un'iniziativa diretta alla repressione, non gia' alla prevenzione dei fatti mobbizzanti e pertanto non idonea a costituire adempimento agli obblighi previsti dall'art. 2087 cod. civ
IL RESPONSABILE DI ATTI DI "BOSSING" PUO' ESSERE CONDANNATO ALLA RECLUSIONE PER VIOLENZA PRIVATA - Se minaccia un dipendente per indurlo ad accettare un trattamento peggiorativo (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 31413 del 21 settembre 2006, Pres. Legnasi, Rel. Rotundo).
Costituiscono mobbing le pratiche poste in essere nell'ambiente di lavoro per isolare il dipendente, nei casi piu' gravi, per espellerlo dall'azienda, con effetto lesivo sul suo equilibrio psichico. L'invito rivolto a una dipendente di rassegnare le dimissioni, l'assunzione durante la sua malattia di altra lavoratrice a tempo indeterminati, con attribuzione a quest'ultima delle mansioni gia' assegnate alla dipendente assente, nonche' l'attribuzione, al rientro dalla malattia, di mansioni dequalificanti integrano una fattispecie di mobbing; in tal caso spetta alla dipendente il risarcimento del danno - da determinarsi in via equitativa - sia per la temporanea compromissione dell'integrita' psico-fisica, sia per la dequalificazione subita (Trib. Torino 30 dicembre 1999, est. Ciocchetti)
E' configurabile il mobbing in azienda nell'ipotesi in cui il dipendente sia oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori, volti ad isolarlo dall'ambiente di lavoro e, nei casi piu' gravi, ad espellerlo, con gravi menomazioni della sua capacita' lavorativa e dell'integrita' psichica. (Trib. Torino 11/12/99, est. Ciocchetti)

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Non e' configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. "mobbing" ), qualora l'assenza di sistematicita', la scarsita' degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno di una organizzazione produttiva, che e' anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano, escludano che i comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi (Trib. Milano 20/5/00, pres. e est. Mannacio)

Il datore di lavoro risponde ex art. 2087 c.c. per i danni psicologici subiti dai propri dipendenti e dovuti ai trattamenti incivili e ingiuriosi posti in essere da un suo preposto (fattispecie relativa ad un'impiegata costretta a svolgere le sue mansioni in uno spazio angusto, isolato dai colleghi di lavoro e adibito a deposito, e ripetutamente insultata dal capo reparto per le lamentele relative a tale trattamento) (Trib. Torino 16/11/99, est. Ciocchetti)

Non e' configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. "mobbing"), qualora non venga offerta rigorosa prova del danno e della relazione causale fra il medesimo ed i pretesi comportamenti persecutori, che tali non possono dirsi qualora siano riferibili alla normale condotta imprenditoriale funzionale all'organizzazione produttiva (Trib. Milano 16/11/00, est. Peragallo).
  Ove sia accertato che, per effetto dell'illecito demansionamento subito, sia derivato al lavoratore anche uno stato di disturbo psicologico clinicamente apprezzabile, compete a quest'ultimo anche il risarcimento del danno biologico temporaneo di natura psichica, a liquidarsi in base alle "tabelle" comunemente accettate (Pret. Milano 26/6/99, est. Frattin)

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La Costituzione non consente che le misure per contrastare il "mobbing" nel rapporto di lavoro formino oggetto di una legge regionale - la materia e' riservata allo stato (Corte Costituzionale  n. 358 del 19 dicembre 2003, Pres. Chieppa, red. Amirante)
NOTE DI QUALIFICA Il dipendente può contestare le note di qualifica in base alle quali non gli sia stato attribuito un premio di rendimento previsto dal contratto collettivo - In materia il potere del datore di lavoro deve essere esercitato secondo correttezza e buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n. 4276 del 24 marzo 2003, Pres. Mileo, Rel. D'Agostino).
NOTIFICHE "La notificazione di atti, non e' tra le priorita' dei compiti d'istituto quali, ad esempio, l'impedimento di violazioni di ordine pubblico o la repressione di abusi edilizi".(Corte dei Conti Sicilia, Sentenza n. 889 del 26/03/2004; Pres. Topi, Rel. Calabresi, Est. Calabresi )
Il servizio notificazioni non e' un compito specificamente pertinente alla polizia urbana e la mancata esistenza presso il Comune di un apposito ufficio notifiche e' uno stato di cronico disservizio imputabile al Sindaco (Corte dei Conti - Sardegna - Pres. Passeroni - sent. 84/2004)
ORDINAMENTO PROFESSIONALE Ex-VI livelli della P.M. sono stati inquadrati  nella  categoria  D posizione  economica 1 (Trib. Larino, 24/12/2001)
ORGANIZZAZIONE LAVORO  La polizia municipale, una volta eretta in corpo, non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura burocratica piu' ampia (in un settore amministrativo) ne', per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale piu' ampia struttura.il comandante deve avere la responsabilita' del corpo e rispondere direttamente al sindaco delle relative attivita'.Tale posizione, deve aggiungersi, non e' affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al corpo di polizia municipale (Consiglio di Stato - sent. 4663 del 4/09/2000- V sezione)
PART-TIME

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56 bis, l. 23/12/96, n. 662, nella parte in cui consente ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di iscriversi agli albi professionali ed esercitare le libere professioni, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 Cost. (Corte Cost. 11/6/01, n. 189, pres. Ruperto, est. Vari) 

  Sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art.1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, l. 23/12/96, n. 662, che disciplinano il rapporto d'impiego part-time dei dipendenti della publica amministrazione, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost. (Corte cost. 18/5/99, n. 171, pres. Granata, est. Capotosti,) 
  E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 65, l. 23/12/96, n. 662, nella parte in cui non prevede anche per gli enti di maggiori dimensioni l'inapplicabilita' delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego part-time dei dipendenti della pubblica amministrazione, disposta per gli enti locali la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unita', in riferimento all'art. 3 Cost. (Corte cost. 18/5/99, n. 171, pres. Granata, est. Capotosti) 

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IN CASO DI ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE L'AZIENDA NON PUO' MODIFICARE CON DECISIONE UNILATERALE L'ORARIO DI LAVORO INIZIALMENTE CONCORDATO - La modifica illegittima può comportare il risarcimento del danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 13470 del 13 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel.  Putaturo Donati V.).

PATTEGGIAMENTO IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA PENA CON PATTEGGIAMENTO, LA SENTENZA PENALE NON COMPORTA AMMISSIONE DI RESPONSABILITa' DA PARTE DELL'IMPUTATO - Essa non può essere perciò utilizzata ai fini probatori nel processo civile (Cassazione Sezione Lavoro n. 6047 del 16 aprile 2003, Pres. Mileo, Rel. Capitanio). La sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e agli effetti di cui all'art. 445 primo comma doc. proc. pen., non e', tuttavia, ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene lo imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilita'. Ciò si riflette sull'obbligo di motivazione nel senso che il giudice, pur dovendo esporre, comunque, i motivi su cui la decisione e' fondata, non e', però, tenuto a indicare le prove poste a base della decisione ne', tanto meno, ad enunciare le ragioni per cui non ritiene attendibili le eventuali prove contrarie. In altri termini l'applicazione di pena su richiesta delle parti non comporta un accertamento positivo e costitutivo della responsabilita' dello imputato, ma soltanto la rinuncia di questo a far valere le proprie eccezioni e difese. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilita' da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile.
PENSIONE

Riconosciuto fondato che le infermita' "ipertensione arteriosa; sinusite mascellare (non ascrivibile a categoria pensionistica); bronchite cronica con enfisema; spondiloartrosi cervico- dorso- lombare con discopatia cervicale; sindrome nevrotica con spunti fobici" possano dipendere da causa di servizio, qualora il parere del Collegio Medico Legale, tenuto conto dei risultati di un accurato esame medico supportato dalla documentazione in atti, ritiene le infermita' riscontrate dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili ai fini della pensione privilegiata ordinaria e che il lavoratore alla data del collocamento a riposo per sopraggiunta inidoneita' fisica sia inidoneo al proficuo lavoro in maniera utile, continuativa e permanentemente.(Corte dei Conti - Calabria -Giudice unico delle Pensioni -  sentenza n 115/2004)

In merito alla dipendenza da causa di servizio il Collegio medico (dopo accurata visita) ha ribadito che i fatti di servizio connessi alle mansioni di agente di polizia municipale erano caratterizzati dall'esposizione prolungata e ripetuta a disagi ambientali, climatici e stress psico- fisici, tanto da fare assumere al servizio stesso una connotazione di attivita' gravosa ed usurante, pertanto infermita' quali "nevrosi ansiosa e depressiva", "artrosi lombare e cervicale", "sindrome vertiginosa da labirintite secondaria", "otite purulenta cronica colesteatomatosa" (riscontrate a quel lavoratore) sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio ed e' stata altresì riconosciuta l'inabilita' del lavoratore a proficuo lavoro alla data del collocamento a riposo. (Corte dei Conti - Calabria - Giudice unico delle Pensioni - Sentenza 392/2004)

Le differenze retributive dovute allo svolgimento della mansione superiore, qualora questo ecceda i limiti temporali fissati dalla norma, sono pensionabili.  La pretesa azionata nei giudizi riuniti consiste nell'accertamento del diritto alla quiescibilita' delle differenze stipendiali riconosciute all'interessato per la reggenza di un posto vacante di qualifica superiore al quale il lavoratore e' stato incaricato ininterrottamente. Trattasi di verificare se tali compensi siano da considerare come retribuzione contributiva, ossia se rispondano ai requisiti di fissita', continuita' e corrispettivita' richiesti dalla legge per i dipendenti degli enti locali. Nel caso di specie, non e' revocabile in dubbio la natura fissa e corrispettiva degli emolumenti percepiti dall'interessato per l'esercizio delle mansioni superiori (risultanti dalla differenza tra lo stipendio relativo al proprio posto di ruolo e quello relativo alla posizione superiore), trattandosi di compensi predeterminati (e quindi fissi) oltre che intesi a remunerare un'effettiva prestazione lavorativa (e pertanto corrispettivi). Al riguardo, l'art. 72, co. 2, del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (di recepimento dell'accordo sindacale per il personale degli enti locali nel triennio 1985-1987, articolo aggiunto dall'art. 39 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494) stabilisce che l'affidamento di funzioni superiori e' consentito per un periodo "non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno". E' evidente, quindi, che una reggenza interinale (di così lunga durata) che ecceda i limiti fissati dalla norma configurando la diversa ipotesi dell'incarico stabile e continuativo, in violazione del principio di copertura dei posti vacanti per pubblico concorso, valevole anche per i passaggi di livello del personale gia' in servizio. Per tutte le precedenti considerazioni, deve essere riconosciuto il diritto dell'interessato alla rideterminazione della pensione con il calcolo del trattamento economico differenziale percepito per l'esercizio delle funzioni superiori (Corte dei Conti - Lombardia - Giudice unico delle pensioni - sentenza 90/2004)

PERIODO DI PROVA

La proroga del periodo di prova e' consentita ma deve pervenire al dipendente entro il termine stabilito dalla norma per cui, in mancanza, il periodo deve intendersi favorevolmente concluso.   (Cons. di Stato, sez. IV, 14 febbraio 2002, n. 887; Pres. Paleologo, Est. Carinci)

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La giurisprudenza e' pacifica nel ritenere che la proroga del periodo di prova e' prevista proprio per dare la possibilita' all'impiegato di fornire all'Amministrazione - attraverso un miglioramento dell'estrinsecazione della sua personalita' in un piu' lungo periodo di osservazione - nuovi elementi che consentano di formulare un giudizio piu' completo, nel quadro di una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso del servizio prestato (Cons. St., Sez. VI, n. 266 del 10.4.1979; TAR Toscana, Sez. II, n. 539 dell'11.6.1998). La giurisprudenza ha altresi' affermato che la proroga e' atto di natura recettizia e deve pervenire al dipendente entro il termine stabilito dalla norma. In mancanza, il periodo deve intendersi favorevolmente concluso (TAR Umbria, Perugia, n. 447 del 22 giugno 1994). (Estratto dalla sentenza del Cons. di Stato, sez. IV, 14 febbraio 2002, n. 887; Pres. Paleologo, Est. Carinci)

PRECARIATO

LA RIPETIZIONE DELLE ASSUNZIONI A TERMINE PUO' AVERE FINALITA' ELUSIVE DELLA LEGGE - Con conseguente diritto del lavoratore alla stabilizzazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 17932 del 23 agosto 2007, Pres. Senese, Rel. Picone). La legge n. 230 del 1962 e' stata abrogata, ma l'ipotesi di elusione può configurarsi anche nella vigenza della nuova disciplina dei contratti a termine, recata dal D. Lgs. n. 368/01, ove dalla ripetitivita' dei contratti possa desumersi che il lavoratore non sia stato assunto per esigenze temporanee (N.d.r.).
PRIVACY L'APPARECCHIATURA DI CONTROLLO SULLE USCITE DALL'AUTORIMESSA AZIENDALE, SE NON E' STATA INSTALLATA CON IL CONSENSO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI, NON PUO' ESSERE UTILIZZATA PER ACCERTARE LA VIOLAZIONE, DA PARTE DEL LAVORATORE, DELL'OBBLIGO DI PRESENZA IN AZIENDA - In base all'art. 4 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15892 del 17 luglio 2007, Pres. Senese, Rel. Stile).
Il datore di lavoro non ha diritto di prendere visione della documentazione dell'Inail concernente la dipendenza da causa di servizio di un incidente occorso a un dipendente, poiche' la tutela del diritto alla riservatezza prevale sull'interesse del datore di lavoro di partecipare al procedimento (Cons. Stato 5/1/95 n. 12, pres. Salvatore, est. Torsello)  

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La valutazione della prestazione del dipendente operata dal datore di lavoro rientra nella nozione di dato personale ai sensi dell'art. 1 L. 31/12/96, n. 675 e pertanto rispetto ad essa sono esercitabili i diritti attribuiti agli interessati dall'art. 13 della stessa legge; diversamente le operazioni effettuate al fine di giungere alla valutazione costituiscono solo una parte dell'iter complessivo di formazione della valutazione e, conseguentemente, rimangono esclusi dal cosiddetto diritto di accesso (Trib. Fermo 26/10/99, pres. e est. Alianello) La diffusione dei dati personali attraverso cartellini identificativi utilizzati nei rapporti con gli utenti o i clienti e' una forma di trattamento dei dati personali e, pertanto, deve essere conforme ai principi di pertinenza e di non eccedenza (Trib. Milano 6/12/00, est. Santosuosso)

L'imposizione di esporre un cartellino identificativo, contenente nome e cognome, in presenza di un manifestato dissenso del lavoratore, costituisce una forma di abuso del diritto al nome e, comunque, e' illegittima, poiche' invade una sfera della persona che va oltre gli obblighi contrattuali (Trib. Milano 6/12/00, est. Santosuosso)
PROCESSO DEL LAVORO NEL PROCESSO DEL LAVORO I DOCUMENTI NON POSSONO ESSERE PRODOTTI IN CORSO DI CAUSA - Devono essere depositati tempestivamente con il ricorso o con la memoria di costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 16265 del 29 ottobre 2003, Pres. Mileo, Rel. De Matteis).
            Maria D. ha convenuto in giudizio gli eredi di Rosa I. per ottenere il pagamento di differenze di retribuzione e trattamento di fine rapporto per lavoro domestico prestato alle dipendenze della defunta. Gli eredi si sono costituiti in giudizio tardivamente, sostenendo che i crediti della lavoratrici erano stati soddisfatti ed hanno chiesto di essere ammessi a produrre alcune ricevute. Il Pretore ha consentito la produzione di documenti ed ha rigettato la domanda. La lavoratrice ha proposto appello davanti al Tribunale di Benevento censurando la decisione del Pretore per aver fondato la decisione sui documenti tardivamente prodotti dai convenuti. Essa ha invocato l'art. 416 cod. proc. civ. secondo cui il convenuto deve costituirsi in giudizio dieci giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione e produrre, con la memoria di costituzione, i documenti che intende utilizzare come mezzi di prova. Il Tribunale ha respinto l'appello in quanto ha ritenuto, attenendosi al prevalente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, che la produzione di documenti (cosiddette prove costituite) sia consentita, al contrario delle prove costituende, nell'udienza di discussione fino a che non sia iniziata la discussione orale e quindi oltre i termini dell'art. 416 cod. proc. civ. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per disapplicazione dell'art. 416 cod. proc. civ.
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16265 del 29 ottobre 2003, Pres. Mileo, Rel. De Matteis) ha accolto il ricorso ricordando che la giurisprudenza piu' recente della Cassazione, modificando un antico orientamento in senso piu' conforme al dato letterale dell'art. 416 cod. proc. civ., nonche' allo spirito del sistema e quindi alla intenzione del legislatore ha statuito che: "Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella comparsa di risposta, dei documenti, anche attinenti ad eccezioni rilevabili d'ufficio, nonche' il loro mancato deposito insieme a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, producono la decadenza dal diritto di produrli nel corso del giudizio, salvo che si tratti di documenti formati successivamente alla sua instaurazione o che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio" (Cass. 20.01.2003 n. 775).
            Alle due ipostesi di ammissibilita' di produzione di documenti successivamente ai termini previsti per l'attore dall'art. 414 cod. proc. civ. e per il convenuto dall'art. 416 cod. proc. civ. indicati dalla giurisprudenza citata - ha affermato la Corte - si deve aggiungere quello di provata difficolta' a procurarsi il documento, come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.
PROMOZIONI SE L'AZIENDA EFFETTUA UNA PROMOZIONE SENZA PROCEDERE ALLA SELEZIONE PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO, UN DIPENDENTE NON PROMOSSO PUO' OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO - Da determinarsi in via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 12069 del 18 agosto 2003, Pres. Trezza, Rel. Curcuruto).
PROVA
La disciplina prevista dal codice civile per il patto di prova si applica anche al rapporto di pubblico impiego - Dopo la privatizzazione - (Cassazione Sezione Lavoro n. 19558  del 13 settembre 2006, Pres. e Rel. De Luca)La disciplina del patto di prova prevista dal codice civile si applica anche al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, dopo la privatizzazione di tale rapporto attuato con il decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto si applica anche nel pubblico impiego il principio secondo cui, in base all'art. 2096 cod. civ., la mancata prestazione lavorativa sospende (in difetto di diversa previsione del contratto individuale di lavoro) il decorso del periodo di prova, in quanto preclude alle parti sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del rapporto di lavoro. Parimenti trova applicazione ai rapporti di lavoro privatizzati, alle dipendenze di amministrazione pubbliche, il principio di diritto - fondato (anche, ma non soltanto) sulla medesima disposizione del codice civile - secondo cui il rapporto di lavoro in prova e' sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (ai sensi dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, norme sui licenziamenti individuali) e, coerentemente, il recesso del datore di lavoro, nel corso del periodo di prova, ha natura discrezionale e, come tale, dispensa il datore dall'onere di provarne la giustificazione, ma, tuttavia, non esclude - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale - che il lavoratore possa contestare la legittimita' del recesso del datore di lavoro (benche' avvenuto durante il periodo di prova) allegando e dimostrando, tra l'altro, che "non e' stata consentita, per l'inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualita' professionali alle quali il patto di prova e' preordinato" (così, testualmente, Corte cost. n. 189/80). Pertanto, ai fini della corretta esecuzione del patto di prova, e' necessario non solo che la durata dell'esperimento risulti adeguata, ma occorre, tra l'altro, anche l'adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni per le quali e' stato assunto in prova. Se ciò non avviene, non e' configurabile un esito negativo della prova e l'eventuale licenziamento non e' riconducibile alla recedibilita' ad nutum dal rapporto di lavoro in prova (di cui all'art. 2096 c.c., cit.), non potendo il datore di lavoro avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione. Tuttavia la "inadeguatezza della durata" -come altri motivi che, comunque, non consentano il corretto svolgimento dell'esperimento (quale, ad esempio, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali e' stato assunto in prova) - debbono essere valutati in relazione alla causa del patto di prova, che consiste, appunto, nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza
RAPPORTO DI LAVORO La natura subordinata del rapporto di lavoro va accertata in concreto La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione Civile (Cassazione Civile sent. n. 8919/2007) ha stabilito che la natura subordinata di un rapporto di lavoro deve essere accertata in concreto e non può essere desunta dalle relative norme cui e' disciplinata.
I Giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che l'accertamento in concreto della natura del rapporto di lavoro deve poi essere raffrontarla con la fattispecie che caratterizza la nozione legale di subordinazione.
In particolare la Corte ha precisato che "ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui alla L. 30 dicembre 1959, n. 1236, art. 26 (espressamente conservato in vigore dalla L. 27 luglio 1967, n. 668, art. 31) per l'espletamento dei servizi (cosiddetti di accudienza o comunque di "minima importanza") previsti dal medesimo art. 26, il giudice - richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto - deve verificare le concrete modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dall'art. 26, possa farsi discendere una vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, dato che questa interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali".
Il giudice, attraverso la procedura prevista dall'art. 669 duodecies c.p.c., può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro di un dirigente statale a mezzo ufficiale giudiziario (nella specie, il tribunale ha, però, rigettato la richiesta di nomina di un commissario ad acta) (Trib. Catania 13/10/00 ordinanza, pres. Branciforti, est. Cordio)
RESPONSABILITA' ECONOMICA Il pubblico impiegato può essere chiamato a rispondere davanti alla Corte dei Conti del danno non patrimoniale recato allo Stato - Per lesione di immagine - Deve essere affermata la giurisdizione della Corte dei Conti sull'azione di responsabilita' per il danno recato all'immagine e al prestigio di un Ministero con comportamenti illeciti. Si tratta di un danno che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, e' tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 17078 del 12 novembre 2003, Pres. Carbone, Rel. Marziale).
RETRIBUZIONE LA RETRIBUZIONE NON PUO' ESSERE RIDOTTA NE' PER DECISIONE UNILATERALE DELL'AZIENDA NE' PER ACCORDO CON IL LAVORATORE - Anche se essa non scende al disotto del livello previsto dal contratto collettivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 16106 del 27 ottobre 2003, Pres. Prestipino, Rel. Roselli).
RIPOSO SETTIMANALE Per il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, senza concessione del riposo, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione retributiva - Può inoltre ottenere il risarcimento del danno biologico, di cui deve dare la prova - La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore e' illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109 cod. civ.) con l'art. 36 terzo comma Cost.; per la prestazione lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo spetta, in relazione al principio di cui all'art. 36 primo comma Cost., una maggiore remunerazione, in considerazione della sua superiore gravosita'. Ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalita' della sua prestazione, anche il risarcimento del danno per la lesione del diritto alla salute, consistente in un'alterazione della sua integrita' psicofisica, e' tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti di cui all'art. 36 Cost. (Cassazione Sezione Lavoro n. 5207 del 3 aprile 2003, Pres. Mattone, Rel. Miani Canevari).

SANZIONI DISCIPLINARI

DISCIPLINARE

L’ADDEBITO DISCIPLINARE DEVE ESSERE RIFERITO A FATTI SPECIFICI – La contestazione è immutabile (Cassazione Sezione Lavoro n. 13813 del 28 maggio 2008, Pres. Mattone, Rel. Miani Canevari).
E’ ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE EMESSO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO DAL CONTRATTO COLLETTIVO – Si verifica una decadenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 7295 del 18 marzo 2008, Pres. Ciciretti, Rel. Monaci).
IL LAVORATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE HA DIRITTO DI ESSERE SENTITO A SUA DIFESA - Se la giustificazione da lui fornita in forma scritta non e' esauriente (Cassazione Sezione Lavoro n. 21066  del 9 ottobre 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Cuoco).
IL GIUDICE PUO’ ESCLUDERE CHE LA RECIDIVA IN INFRAZIONI DISCIPLINARI COSTITUISCA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO – Quando la sanzione, anche se prevista dal contratto collettivo, risulti sproporzionata (Cassazione Sezione Lavoro n. 24132 del 20 novembre 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Mammone).
In base al contratto collettivo per il personale degli enti locali il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione dell'addebito - Anche quando sia riattivato dopo la sospensione dovuta a connessione con un processo penale - L'art. 24 del c.c.n.l. 1994-1997 per il personale del comparto regioni-enti locali avente ad oggetto "sanzioni e procedure disciplinari" stabilisce al comma 6: "Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato al termine entro tale data, il procedimento si estingue". L'art. 25, comma 8, recita: "Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 24, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva … Il comma 9 del citato art. 25 a sua volta stabilisce che "Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 e' riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva". Un'interpretazione di tali norme che applichi in particolare il canone interpretativo di cui all'art. 1363 cod. civ. (interpretazione complessiva delle clausole) mostra univocamente che il termine di 120 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 24 ha portata generale. In sostanza, in base a tale disposizione, ogni procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione dell'addebito e, ove tale termine venga superato, il procedimento si estingue. I commi 8 e 9 dell'art. 25, sopra riportati, riguardano la particolare ipotesi in cui il procedimento disciplinare sia connesso ad un procedimento penale e stabiliscono i seguenti principi: a) che anche in caso di procedimento penale deve essere avviato un procedimento disciplinare (comma 8); b) che il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva che concluda il procedimento penale (comma 8); c) che il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 e' riattivato entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha conoscenza della sentenza definitiva. Consegue da quanto sopra che il comma 9 riguarda unicamente il limite temporale entro il quale l'amministrazione, avendo avuto conoscenza della sentenza con la quale si e' concluso in via definitiva il procedimento penale, deve riattivare il procedimento disciplinare. Una volta che tale procedimento disciplinare e' stato riattivato decorre il termine generale di 120 giorni di cui all'art. 24, comma 6 (Cassazione Sezione Lavoro n. 18626 del 22 settembre 2005, Pres. Ravagnani, Rel. Di Cerbo).
INCOMBE AL DATORE DI LAVORO PROVARE DI AVER RISPETTATO IL REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA NELLA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO DISCIPLINARE - La prova presuntiva deve essere fondata su fatti noti (Cassazione Sezione Lavoro n. 14115 del 20 giugno 2006, Pres. Mileo, Rel. Lamorgese).
Il lavoratore ha diritto al rinvio della audizione in sede disciplinare per impedimento derivante da malattia - Ma deve provare di essersi trovato in stato di incapacita' naturale - In base all'art. 7 St. Lav. il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare può richiedere, entro cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, di essere sentito dal datore di lavoro per esporre le sue giustificazioni ed ha diritto di essere ascoltato. Una volta che sia stato fissato il giorno dell'audizione, il lavoratore incolpato, ove sia impedito da una sopraggiunta malattia a comparire davanti al datore di lavoro, ha diritto di ottenere un differimento. L'esistenza di uno stato di incapacita' naturale del lavoratore, tale da impedirgli di rendere le giustificazioni nel termine previsto dalla legge per rispondere agli addebiti contestati, comporta la necessaria posticipazione del termine di scadenza, risultando altrimenti violata, nel caso di irrogazione del provvedimento disciplinare prima di tale momento, la garanzia procedimentale prevista dall'art. 7 della legge n. 300/1970. Peraltro e' onere del dipendente, che contesti la legittimita' della sanzione per l'impossibilita' di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa a causa di una minorata capacita' di intendere e di volere in detto intervallo, di dimostrare di essersi trovato, nella pendenza del termine, in stato di incapacita' naturale (Cassazione Sezione Lavoro n. 20601 del 22 settembre 2006, Pres. Senese, Rel. Miani Canevari).              
La decisione arbitrale sull'impugnazione della sanzione disciplinare ha natura di lodo irrituale - Può essere impugnata davanti al Tribunale, la cui decisione e' soggetta a ricorso per cassazione - In base all'art. 7 St. Lav. il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può impugnarla davanti a un collegio di conciliazione e arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo, o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La decisione del collegio ha natura di lodo arbitrale irrituale. Essa e' impugnabile davanti al Tribunale, quale giudice di unico grado, avverso la cui decisione e' ammesso soltanto il ricorso per cassazione.
            Il lodo arbitrale irrituale (ex art. 7 legge n. 300 del 1970) e' impugnabile soltanto per vizi della manifestazione della volonta' negoziale e non anche per nullita', ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. Dalla affermata natura di arbitrato irrituale della procedura consegue che in sede giudiziale non e' piu' ammessa la sindacabilita' delle valutazioni di merito affidate alla discrezionalita' degli arbitri, mentre rimane salvo il controllo dell'autorita' giudiziaria sia sull'esistenza di vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, sia sull'osservanza delle disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi. Il lodo, emesso a seguito di arbitrato irrituale, non e' censurabile in ordine alla ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto e alla loro riconducibilita' ad una fattispecie di illecito disciplinare. Pertanto, se gli arbitri accertano in via di fatto i presupposti per l'applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti di un dipendente in conformita' della previsione della contrattazione collettiva, non e' possibile che tale apprezzamento di fatto sia successivamente rimesso in discussione con l'impugnazione del lodo, salva l'ipotesi in cui quest'ultimo - che ha natura strettamente negoziale - sia affetto da un vizio della volonta', quale l'errore, la violenza, o il dolo; ossia rileva solo l'errore sostanziale o essenziale (artt. 1428 e 1429 cod. civ.), che attiene alla formazione della volonta' degli arbitri e che ricorre quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realta' (Cassazione Sezione Lavoro n. 4025 del 23 febbraio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. Amoroso).
La sanzione disciplinare deve essere proporzionata all'infrazione - Nella valutazione dell'adeguatezza si deve tener conto anche delle modalita' soggettive della condotta del lavoratore - Gia' nell'originaria disciplina del potere disciplinare contenuta nell'art. 2106 cod. civ. (nella materia ora regolamentata in prevalenza dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970) era affermato il fondamentale principio in base al quale l'irrogazione della sanzione deve rispettare un criterio di proporzionalita' rispetto alla gravita' della infrazione. Il principio di proporzionalita' deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimita' e della congruita' della sanzione applicata, il giudice sia chiamato a fare. In tema di sanzioni disciplinari, ha carattere indispensabile la valutazione, ad opera del giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimita' di tali provvedimenti, della sussistenza o meno del rapporto di proporzionalita' tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli. Ai fini della suddetta valutazione il giudice deve tener conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalita' soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravita' della trasgressione e quindi della legittimita' della sanzione stessa (Cassazione Sezione Lavoro n. 10742 del 10 maggio 2006, Pres. Mattone, Rel. Balletti).
IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL CONTENUTO DI COMUNICATI AZIENDALI LESIVI DELLA SUA PERSONALITA' - Una situazione di conflitto non giustifica comportamenti ingiuriosi (Cassazione Sezione Lavoro n. 11432 del 16 maggio 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli).
            Mario M., dipendente della s.r.l. Euganea Vasi e' stato richiesto dall'azienda di lavorare anche nelle giornate di sabato. Egli ha rifiutato facendo presente che si trattava di una prestazione supplementare, in aggiunta al normale orario di lavoro di 40 ore settimanali e che pertanto egli non era tenuto a svolgerla in assenza di un accordo in tal senso tra l'azienda e le rappresentanze dei lavoratori. Egli ha anche invitato l'azienda a rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'azienda gli ha applicato per tre volte consecutive la sanzione disciplinare della sospensione e successivamente, poiche' il lavoratore non ha desistito dal suo rifiuto, lo ha licenziato. Nel periodo precedente al licenziamento la datrice di lavoro ha affisso nella bacheca aziendale comunicati nei quali si ridicolizzavano le richieste avanzate da Mario M. e dal suo collega Massimo S. in materia di orario di lavoro e di igiene e sicurezza, qualificandole come "minatorie" ed invitandoli "ad andare al mare o in montagna in quanto il lavoro non faceva per loro". Successivamente l'azienda ha dato notizia ai dipendenti del licenziamento di Mario M., evidenziando che egli "ormai da troppo tempo non si adeguava all'orario aziendale, 48 ore settimanali ogni tre settimane" e prospettando anche l'ipotesi che egli avesse un altro lavoro. Mario M. ha chiesto al Tribunale di Venezia di annullare il licenziamento, di ordinare all'azienda la sua reintegrazione nel posto di lavoro, nonche' il pagamento delle retribuzioni maturate dalla risoluzione del rapporto sino all'effettiva riassunzione e di condannarla inoltre al risarcimento del danno per il comportamento ingiurioso tenuto nei suoi confronti. Il Tribunale ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento della retribuzione maturata, rilevando che il contratto collettivo di categoria prevedeva la possibilita' di lavoro supplementare solo in via eccezionale e previo accordo tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale. Il Tribunale ha inoltre condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno per comportamento ingiurioso. Questa decisione e' stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Venezia per vizi di motivazione e violazione di legge.  La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11432 del 16 maggio 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli) ha rigettato il ricorso perche' ha ritenuto che la Corte di Venezia abbia correttamente motivato la sua decisione. Per quanto concerne la ritenuta portata ingiuriosa del licenziamento la Suprema Corte ha affermato che il giudice d'appello aveva esattamente ritenuto che nelle comunicazioni aziendali si dipingeva sostanzialmente Mario M. come persona contraria all'azienda e scorretta, con conseguente lesione della reputazione del lavoratore.
Nel procedimento disciplinare il principio dell'immediatezza deve essere rispettato sia per la contestazione che per l'irrogazione della sanzione - In base alle regole di correttezza e buona fede - In materia di illecito disciplinare nel rapporto di lavoro privato, il principio della immediatezza si riferisce sia alla contestazione dell'addebito, sia alla tempestivita' della irrogazione della misura disciplinare; entrambe costituiscono esplicazione del generale precetto di conformarsi alla buona fede e alla correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, e devono essere intese in senso relativo, nel senso che la tempestivita' può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessita' dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravita' dell'addebito mosso al dipendente ed alla validita' o meno delle giustificazioni da lui fornite; l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito e' insindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivato (Cassazione Sezione Lavoro n. 4034 del 23 febbraio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. De Matteis).
IL LAVORATORE RISPONDE IN SEDE DISCIPLINARE DEL SUO COMPORTAMENTO E NON DELLA SENTENZA PENALE CUI ESSO ABBIA DATO LUOGO - La condanna può essere utilizzata solo come mezzo di prova (Cassazione Sezione Lavoro n. 2023 del 30 gennaio 2006, Pres. Mileo, Rel. Toffoli).
L'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE IN MATERIA DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO DEVE ESSERE PROPOSTA DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - Perche' si tratta di arbitrato rituale (Cassazione Sezione Lavoro n. 16772 del 9 agosto 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Vidiri). L'arbitrato previsto dall'art. 59 D. Lgs n. 309/93 in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego deve ritenersi rituale. Pertanto esso e' disciplinato dagli artt. 817 e seg. c.p.c. In base a tale normativa competente sulla impugnativa del lodo non e' il Tribunale nella cui circoscrizione si e' svolto l'arbitrato, ma la Corte di Appello nella cui circoscrizione e' collocato il collegio arbitrale di disciplina
La sanzione della sospensione non può essere applicata per un'infrazione che non sia stata preventivamente pubblicizzata mediante affissione del codice disciplinare - Anche se si tratta di inadempienza a un obbligo espressamente previsto dalla lettera di assunzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 19306  del 24 settembre 2004, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca)
L'ASSEGNAZIONE, PER MOTIVI DISCIPLINARI, DI MANSIONI MENO GRATIFICANTI DELLE PRECEDENTI COSTITUISCE PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO - Per violazione dell'art. 7 St. Lav. e dell'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13187 del 20 giugno 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Spanò).
La coincidenza fra il capo di incolpazione previamente contestato e quello posto a base della sanzione disciplinare dev'essere completa - Perche' il lavoratore possa esercitare il diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n. 16249 del 19 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Roselli)

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Ai fini della legittimita' del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, non e' sufficiente un inadempimento "di non scarsa importanza" - L'infrazione dev'essere "notevole" (Cassazione Sezione Lavoro n. 15596 dell'11 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Picone)

UN LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO OLTRE DUE MESI DOPO LA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO PUO' ESSERE RITENUTO ILLEGITTIMO PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - Se il ritardo non e' adeguatamente giustificato (Cassazione Sezione Lavoro n. 3098 del 17 febbraio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Mazzarella)
LUNGAGGINI BUROCRATICHE NON GIUSTIFICANO IL RITARDO NELLA CONTESTAZIONE DI UN ADDEBITO DISCIPLINARE - Illegittimita' del licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 15467 del 10 agosto 2004, Pres. Prestipino, Rel. Maiorano)

Gli addebiti di incapacita' pubblicamente mossi da un dipendente alla dirigenza aziendale per avere causato una situazione di crisi potrebbe essere causa non sufficientemente grave da giustificare il licenziamento (Cass n. 14671 del 13/11/2000)
La contestazione disciplinare non ancora sfociata in un provvedimento disciplinare costituisce condotta antisindacale qualora si configuri come uno strumento intimidatorio, diretto a ostacolare lo svolgimento dell'attivita' sindacale (Trib. Milano 3 febbraio 2000 (decr.), est. Salmeri)
Per la pubblica amministrazione il termine per iniziare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti sottoposti a processo penale decorre dalla comunicazione della sentenza irrevocabile - E non dalla conclusione del processo (Corte Costituzionale n. 186 del 24 giugno 2004, Pres. Onida, Red. Maddalena)
E' illegittima la sanzione disciplinare preceduta da una non tempestiva contestazione degli addebiti; il valore relativo da attribuirsi al requisito dell'immediatezza della contestazione, onde consentire al datore di lavoro il preciso accertamento della condotta del lavoratore, va infatti contemperato con l'esigenza di garantire a quest'ultimo la possibilita' di difesa, che viene invece compromessa dal decorrere di un lasso di tempo eccessivo (Tribunale Milano 30 giugno 2000, est. Peragallo)
 

La l. 7/2/90, n. 19 sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego trova applicazione diretta anche per i dipendenti degli enti locali (Consiglio di Stato 20/11/00, n. 6181, pres. Catallozzi, est. Poli)

  Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, l. 7/2/90, n. 19 per la conclusione del procedimento disciplinare nei confronti di pubblico dipendente, non ha carattere perentorio nel caso in cui il procedimento consegua a sentenza di condanna emessa in seguito a patteggiamento (Consiglio di Stato 26/6/00, n.15, ad. plenaria, pres. Laschena)

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In sede di procedimento disciplinare nei confronti di pubblico dipendente che consegua a sentenza di condanna emessa in seguito a patteggiamento, non sono necessari autonomi accertamenti da parte dell'amministrazione per i fatti non controversi e per quelli esaustivamente accertati in sede penale; l'amministrazione può comunque utilizzare gli atti di indagine penale ed e' onere dell' inquisito indicare gli elementi a suo discarico su cui l'amministrazione deve compiere nuovi accertamenti (Consiglio di Stato, 1/9/00, n. 4647, pres. Ruoppolo, est. De Nictolis)
  Il datore di lavoro, una volta esercitato il potere disciplinare nei confronti del dipendente in relazione a determinati fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, non può esercitare una seconda volta, per i medesimi fatti, il detto potere, ormai esaurito (nel caso di specie, il datore di lavoro aveva contestato al lavoratore, comminandogli una sanzione conservativa, fatti gia' oggetto di una precedente contestazione che aveva portato al licenziamento del dipendente, poi dichiarato illegittimo in sede giudiziale (Pret. Milano 2/5/95, est. Negri della Torre)
  Per esercitare legittimamente il potere disciplinare il datore di lavoro deve dimostrare di aver portato a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, non potendosi considerare equipollenti mezzi di comunicazione diversi (Pret. Firenze 10/12/98, est. Varriale)
  Il datore di lavoro deve, a pena di nullita' della successiva sanzione, consentire l'audizione orale richiesta dal lavoratore con assistenza da parte di sindacalista di sua scelta (Pret. Milano 15/10/94, est. De Angelis)
 

Non costituisce comportamento disciplinarmente rilevante l'aver disatteso un ordine di servizio emanato dal datore di lavoro, qualora le disposizioni in esso contenute difettino di specificita' e abbiano un carattere di mera raccomandazione non vincolante (Pret. Roma 3/12/98, est. Perra). E' illegittima in quanto sproporzionata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni, volta a sanzionare l'ipotesi di risposta "arrogante" del dipendente a una disposizione impartita dal superiore gerarchico, qualora il comportamento del lavoratore non costituisca "grave insubordinazione" e la disposizione sia stata comunque eseguita (Pret. Roma 3/12/98, est. Perra)

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Ai fini della valutazione della gravita' di un certo comportamento del lavoratore devono essere considerate le particolari circostanze in cui e' stata commessa l'infrazione e l'intensita' dell'elemento intenzionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la sanzione disciplinare del tutto sproporzionata in relazione all'oggettiva gravita' del fatto e all'intensita' dell'elemento intenzionale (Pret. Monza 28/11/95, est. Padalino)   La gravita' della sanzione disciplinare deve essere proporzionata a quella dell'addebito, tenendo conto dell'oggettiva gravita' del fatto e dell'intensita' dell'elemento intenzionale; ove risulti sproporzionata, la sanzione deve essere annullata (Pret. Monza 25/7/95, est. Padalino)

NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO LE SANZIONI POSSONO ESSERE APPLICATE SOLTANTO DALL'UFFICIO COMPETENTE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - A garanzia del dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n. 2168 del 5 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Balletti).     L'art. 59, quarto comma, del decreto legislativo n. 29/93 - ha ricordato la Corte - stabilisce che "ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente".  Con questa norma - ha osservato la Corte - il legislatore ha inteso introdurre una nuova regolamentazione del procedimento disciplinare, fondata essenzialmente sull'u.c.p.d. (ufficio competente per i procedimenti disciplinari) che ha sostituito la vecchia "commissione di disciplina". La specializzazione di tale organo e in special modo il suo distacco rispetto al capo della struttura cui appartiene il dipendente incolpato - ha affermato la Corte - tendono significativamente all'imparzialita' del momento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato; dall'interpretazione del quarto comma dell'art. 59 si evince quindi che: a) l'u.c.p.d. costituisce l'organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari (ad eccezione del "rimprovero verbale" e della "censura") e deve essere individuato dall'ente in modo istituzionale (ossia, a prescindere e comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare); b) tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'u.c.p.d., mentre il capo della struttura in cui il dipendente lavora si limita a "segnalare" l'asserito addebito del dipendente all'u.c.p.d. (che potra', poi, anche ritenere, in propria competenza, di non iniziare il procedimento disciplinare con la notifica della contestazione); c) il procedimento disciplinare instaurato da un soggetto o un organo dell'ente diverso dall'u.c.p.d. e' illegittimo e, pertanto, la sanzione in tal modo irrogata e' viziata di nullita' in quanto il provvedimento e' stato adottato in violazione di norma di legge inderogabile sulla competenza: in questa ipotesi, infatti, la norma determinatrice di competenza e' espressione non solo di tecnica organizzativa, ma anche di una esigenza di giustizia (o almeno di garanzia della giustizia degli atti considerati), atteso che il legislatore ha stabilito che solo un determinato organo si trova nelle condizioni di poter rettamente iniziare e decidere in ordine ad un determinato provvedimento disciplinare, con la conseguenza che lo stesso provvedimento, se compiuto da altro organo o soggetto o struttura dell'ente, si connota di patente illegittimita' ed i suoi effetti dovranno essere eliminati mediante il suo annullamento.

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La responsabilita' disciplinare del lavoratore non può essere affermata in base ad accertamenti svolti in un processo penale cui il datore di lavoro non abbia partecipato - In base all'art. 654 cod. proc. pen. (Cassazione Sezione Lavoro n. 2643 dell'11 febbraio 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Toffoli).- Il Giudice del Lavoro non può fondare l'affermazione della responsabilita' del lavoratore, colpito da licenziamento disciplinare, su fatti accertati in un processo penale al quale il datore di lavoro non abbia partecipato. A norma dell'art. 654 cod. proc. pen., l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi in cui "si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale" opera "nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale". Deve ritenersi quindi che il legislatore non abbia inteso derogare al principio, di carattere generale, relativo ai limiti soggettivi del giudicato, secondo cui la cosa giudicata fa stato solo tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 cod. civ.). Del resto norme che, come quella in esame (che prevede l'efficacia in altri giudizi di meri accertamenti relativi ai fatti materiali), pongono eccezioni ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato, devono formare oggetto di stretta interpretazione. 
               Del resto, il nuovo codice di procedura penale ha abbandonato il principio, cui era informato il codice precedente, dell'efficacia erga omnes degli accertamenti compiuti nel giudicato penale, delineando in maniera piu' articolata la possibile efficacia in altri giudizi (non penali) del giudicato penale e, in particolare, prevedendo la possibilita' dei soggetti danneggiati dal reato di sottrarsi alla efficacia del giudicato di assoluzione, anche se posti in condizione di partecipare al giudizio penale, e disciplinando la sospensione dei giudizi civili per la pendenza del giudizio penale secondo regole non coincidenti con quelle relative alla possibile rilevanza extrapenale del giudicato penale. Può anche osservarsi che i casi in cui il nuovo codice di procedura penale prevede implicitamente l'efficacia del giudicato penale nei confronti di soggetti estranei al giudizio penale (pur se non posti in grado di parteciparvi) hanno specifiche e adeguate giustificazioni. E, in effetti, l'efficacia del giudicato di condanna nel giudizio per le restituzioni e il risarcimento del danno (art. 651 cod. proc. pen.) riguarda conseguenze dirette dell'accertamento della responsabilita' penale dell'imputato e mira all'adempimento da parte del condannato dell'obbligo  di porre rimedio agli effetti della sua condotta penalmente rilevante. D'altra parte l'efficacia del giudicato penale, sia di assoluzione che di condanna, nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 653 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 27 marzo 2001 n. 97) trova specifica spiegazione nel carattere pubblico del soggetto datore di lavoro e della particolare efficacia che può attribuirsi conseguentemente al giudizio penale, nel quale l'accusa e' sostenuta da un'autoita' pubblica nell'interesse pubblico   
TURNI
I TURNI DI LAVORO DEVONO ESSERE COMUNICATI CON CONGRUO ANTICIPO – Per consentire ai dipendenti la programmazione del tempo libero (Cassazione Sezione Lavoro n. 12962 del 21 maggio 2008, Pres. Senese, Rel. Stile).
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

TUTELA INTEGRITA' FISICA

 

 

 

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La tutela fisica e psicologica del lavoratore dipendente spetta al datore di lavoro (Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 9 marzo 2007, n. 10109) Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte si e' espressa su di una questione particolarmente delicata che interessa la tutela dell'incolumita' psicofisica del lavoratore dipendente. Il punto di partenza rimane la norma cardine della tutela del lavoratore da una parte e degli oneri del datore di lavoro dall'altra, cioe' l'art. 2087 Codice Civile. Questa norma prevede che "L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro". La Suprema Corte ribadisce con chiarezza il ruolo del datore di lavoro: egli predisporre tutte le misure necessarie alla tutela antinfortunistiche e fare tutto quanto e' necessario ad ottemperare le disposizioni in materia di legislazione sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre il datore di lavoro deve diminuire e azzerare i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' lavorativa e, se non si adegua a tutti gli obblighi connessi alla mansione di garante dell'incolumita' dei dipendenti, e' considerato direttamente responsabile dell' "evento lesivo". La Suprema Corte specifica il meccanismo giuridico in a base al quale il datore di lavoro e' responsabile della tutela fisica del lavoratore. Il punto di partenza e' che sia l'art. 2087 Codice Civile - sopra citato - sia l'intera legislazione antinfortunistica devono essere conosciute ed applicate diligentemente dal datore di lavoro. In tal modo - continua la Corte di Cassazione - egli diventa il "garante" della incolumita' fisica e psicofisica lavoratori. In ottemperanza all'art 40 c.p. qualora il datore di lavoro non predisponesse le misure di sicurezza di cui sopra e non eseguisse le direttive antinfortunistiche previste dalla legislazione di settore, al datore di lavoro verrebbe imputato l'evento lesivo che si fosse realizzato a lui verrebbe imputato. Oltre ai suoi compiti che altre norme specificatamente delineano, con l'art. 2087 Codice Civile - secondo al Suprema Corte - il datore di lavoro dovra' verificare che l'ambiente di lavoro sia consono alle mansioni svolte dai lavoratori e rispetti le direttive impartite dalla normativa di settore. Se il datore di lavoro attraverso il combinati disposto dell'art. 40 c.p. e dell'art. 2087 Codice Civile diventa il garante dell'incolumita' psico - fisica del lavoratore, ci si chiede quando il prestatore di lavoro versi in una situazione di colpa a lui addebitabile. La suprema Corte ritiene che solamente nella ipotesi in cui il lavoratore ponga in essere una condotta esorbitante la mansione lavorativa cui e' preposto ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche, e' configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilita' penale del datore di lavoro.
L'obbligo posto a carico del datore di lavoro e' consequenziale alla posizione di garanzia che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla legge sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro ha il preciso dovere di accertarsi che vengano tutte le misure necessarie e che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza.
Il lavoratore che subisca lesioni fisiche in servizio, per mancanza di misure di sicurezza, ha diritto anche al risarcimento del danno morale - La prescrizione e' decennale - (Cassazione Sezione Lavoro n. 19022 dell'11 settembre 2007, Pres. De Luca, Rel. Monaci).
IL RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER PERICOLOSITA' DELL'AMBIENTE DI LAVORO DEVE RITENERSI LEGITTIMO - Non costituisce insubordinazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 11664 del 18 maggio 2006 Pres. Mileo, Rel. D'Agostino). Fabio A. e Junior B., dipendenti della s.p.a. Laterizi Arbia come operai addetti alla cromatura, nel settembre del 1997 hanno rifiutato di continuare a lavorare nel locale "galvanica", per la pericolosita' dell'ambiente ove erano presenti gas e vapori tossici. L'azienda, previo procedimento disciplinare, li ha licenziati, ma, dopo aver ricevuto le lettere di impugnazione dei licenziamenti, li ha richiamati in servizio. I lavoratori non hanno aderito all'invito e si sono rivolti al Tribunale di Siena, chiedendo l'annullamento del licenziamento. Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica, ha accolto la domanda, ordinando la reintegrazione dei lavoratori e condannando l'azienda al risarcimento del danno. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che il rifiuto dei lavoratori di continuare a prestare la loro attivita' era giustificato, in quanto nel locale "galvanica" si sviluppavano gas e vapori tossici, contenenti agenti notoriamente cancerogeni quali il cromo, senza idonea aspirazione, con diffusione di polveri in ambiente di altezza inferiore a tre metri. La Corte ha escluso pertanto la configurabilita' dell'insubordinazione ed ha anche affermato che il licenziamento non poteva ritenersi revocato, mancando l'accordo degli interessati, necessario per la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge.  La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11664 del 18 maggio 2006 Pres. Mileo, Rel. D'Agostino) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che la Corte di Firenze abbia adeguatamente motivato la sua decisione con riferimento alle risultanze istruttorie, da cui emergeva la pericolosita' dell'ambiente di lavoro. Essa inoltre ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui, affinche' il licenziamento disciplinare possa ritenersi revocato ed il rapporto di lavoro ricostituito, non e' sufficiente in mero invito a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro al licenziato, ma e' necessario un accordo che presuppone corrispondenza fra proposta e accettazione
STRAORDINARIO

 

 

 

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Obbligo a retribuire lo straordinario effettuato ed autorizzato in mancanza di preventiva informazione sulla disponibilita' finanziaria (Consiglio di Stato, Sez. V, Pre. Farina, Est. Parlotti, sent. 77 del 13/1/2005). Se l'Amministrazione non segnala il raggiungimento del limite massimo individuale per la retribuzione straordinaria di un dipendente o non  rende nota mese per mese la disponibilita' finanziaria o l'eventuale esercitabilita' del solo riposo compensativo, ha l'obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta a fronte delle maggiori prestazioni lavorative ricevute, infatti senza tali informazioni il lavoratore non può consapevolmente esercitare la scelta tra il prestare, o meno, lo straordinario.La valorizzazione esegetica delle pur comprensibili preoccupazioni di carattere finanziario che ispirano le disposizioni recate da alcune norme contrattuali (obiettivamente rivolto a disincentivare l'eccessivo ricorso allo straordinario da parte delle amministrazioni locali) non può infatti spingersi fino al punto di accordare prevalenza a norme di natura organizzativa e contabile, dettate esclusivamente a presidio della correttezza dell'azione amministrativa, rispetto al contrapposto diritto soggettivo, costituzionalmente tutelato (art. 36 Cost.), del pubblico dipendente a ricevere una retribuzione proporzionata alla quantita' (ed alla qualita') del lavoro effettivamente prestato. 

TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE La tutela del pubblico impiegato in materia di trasferimenti ha la stessa portata di quella prevista per gli altri lavoratori - In base all'art. 2103 cod. civ. - Il lavoratore pubblico, che deriva le posizioni di diritto soggettivo soltanto dal contratto di lavoro, non può, nei confronti del provvedimento dell'amministrazione di assegnazione ad altro ufficio, senza mutamento del luogo geografico della prestazione, invocare una tutela diversa e piu' ampia rispetto a quella garantita dall'art. 2103 cod. civ. contro il trasferimento. In base a tale norma il datore di lavoro non può trasferire il dipendente da una unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive.
              
La disposizione assume una sua precisa autonomia rispetto ai limiti dettati dallo stesso articolo in tema di mutamento di mansioni, in quanto regola soltanto l'esercizio del potere di mutare il luogo "geografico" di adempimento della prestazioni dovuta dal lavoratore, garantendogli di non essere esposto arbitrariamente al disagio derivante dal cambiamento del luogo di lavoro, ancorche' compreso, in ipotesi, nella stessa cerchia cittadina, cosicche', agli effetti della norma, deve aversi riguardo anche alle unita' produttive piu' elementari, irrilevante essendo il requisito dell'autonomia menzionato dall'art. 35 L. n. 300 del 1970, la cui ratio sostanziale non presenta alcuna affinita' con quella del precetto in esame.
              
In base all'art. 2103 cod. civ. la nozione di "trasferimento" implica il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ancorche' tale norma abbia anche utilizzato la nozione di unita' produttiva di cui all'art. 35 cit., per escludere in qualche caso che, pur in presenza di mutamento del luogo di esecuzione, fosse configurabile "trasferimento", ove attuato nell'ambito della medesima unita' produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attivita' produttiva della stessa (Cassazione Sezione Lavoro n. 11103 del 15 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. Picone).
Illegittimo trasferimento per incompatibilità ambientale senza valutazione esigenze personali e di famiglia (TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. III - sentenza 30 ottobre 2007 n. 3696)  E' questo il principio con cui il  - ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di trasferimento che fa esclusivo riferimento a ragioni di incompatibilità ambientale. In particolare, per il TAR Lecce è illegittimo un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente (nella specie, si trattava di un assistente capo della Polizia di Stato), in una sede diversa e lontana da quella di servizio, nel caso in cui la P.A., nell'ambito della propria discrezionalità, abbia valutato esclusivamente o prevalentemente le ragioni di pubblico interesse sottese al trasferimento, quali il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici, la garanzia della regolarità e la continuità dell'azione amministrativa, nonché la tutela dell'immagine dell'Amministrazione, lesi dalla presenza e dalla permanenza del dipendente presso l'ufficio di appartenenza, ed abbia, tuttavia, omesso di contemperare tali ragioni con le esigenze personali e di famiglia del dipendente interessato. Nella specie, alla stregua del richiamato principio, il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, adottato in conseguenza della situazione di forte conflittualità del dipendente interessato con la propria moglie, sfociata anche in diversi episodi incresciosi con il coinvolgimento di colleghi di lavoro, è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui la P.A. non aveva tenuto conto del fatto che, avendo il dipendente interessato una figlia minore, sarebbe stato opportuno il trasferimento in una sede di servizio ubicata non già nella città individuatadall'Amministrazione, bensì in una più vicina a quella di residenza della figlia.
Anche per l'ente pubblico, come per l'imprenditore privato, occorre fare riferimento alla dislocazione sul territorio delle strutture oggettive attraverso le quali viene erogato il servizio, giungendo ad identificare quale "unita' produttiva" l'insieme di strutture, di personale e mezzi materiali dotato di autonoma rilevanza in relazione al servizio erogato. Consegue che in tema di pubblica istruzione, ciascuna scuola costituisce "unita' produttiva", in quanto destinata con compiutezza a derogare il servizio in una particolare zona del territorio comunale, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti della zona medesima. Dovendosi pertanto valutare tale trasferimento alla luce dell'art. 2103 c.c., e' evidente che nell'ordine di servizio in questione risulta assolutamente carente il requisito delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, dato che il provvedimento richiama genericamente inderogabili esigenze connesse alle nuove mansioni. Quanto al periculum in mora e' sufficiente ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale che lo ha ritenuto sussistere in re ipsa, dato che il disagio sotto il profilo lavorativo e della dignita' professionale non e' suscettibile di riparazione, neppure per equivalente, nel caso del successivo riconoscimento nel merito dell'illegittimita' del trasferimento. Consegue che deve essere ordinato di reintegrare la ricorrente nell'originaria sede di servizio (Trib. Chiavari 27/2/99, pres. ed est. Diomeda)  
In caso di trasferimento del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle esigenze tecnico-organizzative idonee a giustificare tale provvedimento, non potendo il disposto dell'art. 2103 c.c. essere derogato neppure da eventuali accordi, nazionali o aziendali, che autorizzino il trasferimento anche in assenza dei presupposti richiesti da tale norma (Trib. Roma 26 gennaio 2000 (ord.), est. Miglio
e' ammissibile il ricorso alla procedura d'urgenza per impugnare un provvedimento di trasferimento, potendo individuarsi il pregiudizio imminente e irreparabile, laddove il trasferimento assuma il valore di sanzione disciplinare, nella lesione della dignita' del lavoratore (Trib. Pordenone 21/10/00 (ord.), est. Costa)
Con la privatizzazione del rapporto di lavoro la pubblica amministrazione agisce con i  poteri e la capacita' del privato datore di lavoro; pertanto e' da escludersi che residui in capo ad essa un potere di autotutela, consistente nella revoca di un atto di gestione del personale per esigenze pubbliche; pertanto, la revoca del trasferimento deve essere qualificata come nuovo trasferimento, rispetto al quale si deve indagare la sussistenza delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" di cui all'art. 2103 c.c., applicabile alla fattispecie (Trib. Genova 26/5/00, est. Ravera)

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In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (Trib. Roma 26 gennaio 2000 (ord.), est. Miglio)
 

Ai fini dell'applicabilita' dell'art. 2103 c.c., il trasferimento del lavoratore e' configurabile tutte le volte in cui vi sia il passaggio dall'una all'altra unita' produttiva senza che a tal fine possa attribuirsi rilevanza alcuna alla vicinanza tra i due luoghi di lavoro o all'appartenenza delle diverse unita' produttive al medesimo complesso industriale (Pret. Pisa 16/12/98, est. Nisticò)

  Ai sensi dell'art. 13 SL la legittimita' del trasferimento del lavoratore e' subordinata alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (nella specie si e' ritenuto illegittimo il trasferimento giustificato con la necessita' di evitare il rischio che l'organizzazione del lavoro potesse essere compromessa da future ed eventuali assenze del lavoratore per malattia) (Pret. Monza 30/4/96, est. Dani)
  In caso di trasferimento del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'esistenza, sia con riferimento alla sede di provenienza che a quella di destinazione, delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il trasferimento medesimo (Pret. Milano 7/11/95, est. Santosuosso. In senso conforme, v. Pret. Milano 7/7/97; Pret. Milano 18/10/94, est. Porcelli)
  Ai sensi dell'art. 2103 c.c., le esigenze tecniche e organizzative, inderogabilmente previste quali presupposti di legittimita' per il trasferimento del lavoratore, devono sussistere sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione, con la conseguenza che in mancanza della prova dell'esistenza di tali esigenze il trasferimento del lavoratore deve ritenersi illegittimo (Pret. Milano 7/10/95, est. Vitali. In senso conforme Pret. Milano 24/1/95, est. Curcio; Pret. Nocera Inferiore 20/1/98, est.Viva)

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Ai sensi dell'art. 13 SL la legittimita' del trasferimento del lavoratore e' subordinata alla sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive che devono essere verificate anche nell'unita' di provenienza con riferimento alle mansioni per le quali il lavoratore e' stato assunto e ivi svolte, senza che al riguardo possa assumere alcuna rilevanza l'assegnazione al lavoratore di mansioni superiori nell'unita' di destinazione (Pret. Roma 6/2/95, est. Tatarelli)
  Il trasferimento del dipendente deciso per finalita' punitive e' illegittimo ove tale sanzione non risulti prevista dall'applicato contratto collettivo; ne consegue la condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio del dipendente presso la precedente sede di lavoro (Pret. Milano 24/12/97, est. Sala)
  Nel caso di trasferimento del lavoratore, il datore e' obbligato, ai sensi dell'art. 2103 c.c., a portare a conoscenza del lavoratore le ragioni giustificative del trasferimento contestualmente alla comunicazione dello stesso (Pret. Parma 16/3/99 (ord.), est. Ferrau')
 

Ove il lavoratore richieda la precisazione dei motivi del trasferimento, l'inadeguatezza della relativa risposta da parte del datore di lavoro da' luogo all'invalidita' del trasferimento (Pret. Milano 24/1/95, est. Curcio. In senso conforme, v. Pret. Frosinone 2/10/96, est. Cianfrocca)

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L'adozione di un provvedimento di trasferimento senza l'osservanza dell'informazione preventiva prevista dal Ccnl di categoria e l'impossibilita' per il sindacato di esercitare il diritto di richiedere un incontro per esame, concreta un comportamento antisindacale ex art. 28 SL, in considerazione della lesione del diritto di informazione del sindacato, strumentale rispetto alla piena applicazione dell'attivita' e dell'immagine dell'organizzazione nei confronti dei lavoratori rappresentati, a prescindere dall'elemento soggettivo (Pret. Campobasso 8/10/98, est. Petti)
TRASFERTA Il trasferimento si distingue dalla trasferta per il carattere definitivo; la trasferta infatti, consiste in uno spostamento provvisorio e temporaneo dalla normale sede di lavoro, per sopravvenute esigenze di carattere contingente, con la certezza del rientro all'unita' di partenza (Trib. Milano 30/7/97, pres. Ruiz, est. de Angelis)
T.F.R.  

Trattamento di Fine Rapporto

 

Il pubblico dipendente che avendo anzianita' di servizio inferiore a un anno non ha maturato il diritto all'indennita' di buonuscita a carico dell'Inpdap, ha diritto - in applicazione all'art. 2, 5° comma, L. 8/8/95 n. 335 - alla corresponsione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. (Trib. Milano 8 marzo 2000, est. Frattin,)

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IL LAVORATORE PUO' PROMUOVERE PIU' GIUDIZI PER OTTENERE L'INCLUSIONE NEL T.F.R. DI DIFFERENTI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE - Non si verifica la preclusione da giudicato (Cassazione Sezione Lavoro n. 17754 del 21 novembre 2003, Pres. Mattone, Rel. Figurelli).
TRATTATIVE SINDACALI

Il Tribunale di Lamezia Terme ha il 26 gennaio 2000 disposto con propria ordinanza che gli organi politici (i Sindaci, gli Assessori, gli Amministratori) non possono far parte delle delegazioni trattanti. Tale determinazione parte dal presupposto che il D.lgs 29/93, art. 45, ha espressamente previsto  che la contrattazione integrativa debba svolgersi nei limiti previsti dai CCNL. .     

Ed infatti l'art. 10 del Contratto Nazionale dei lavoratori del comparto Regioni/Autonomie Locali stabilisce che la delegazione trattante di parte pubblica sia composta da "Dirigenti" e, ove mancanti, da "Funzionari".  Vieppiu' che il legislatore ha gia', in maniera chiara, separato l'attivita' di indirizzo politico, appartenente ai Sindaci e agli amministratori e quella dei responsabili degli uffici, appartenente a Dirigenti o Funzionari.

TRATTENUTE FISCALI

Il lavoratore può chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso di trattenute fiscali non dovute, eseguite dall'azienda - Entro il termine di 18 mesi stabilito dalla legge - Ove il lavoratore ritenga che l'azienda abbia operato su somme versategli trattenute per imposte non dovute, egli potra' richiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il relativo rimborso, in quanto tale facolta' non e' riservata esclusivamente al datore di lavoro. La richiesta di rimborso dovra' essere avanzata nel termine di 18 mesi dall'effettuazione della ritenuta, in base all'art. 38 D.P.R. n. 602/1073 (Cassazione Sezione Tributaria n. 9714 del 21 maggio 2004, Pres. Papa, Rel. Ebner).
VISITA DOMICILIARE DI CONTROLLO IL MANCATO REPERIMENTO DEL LAVORATORE A DOMICILIO IN OCCASIONE DI UN CONTROLLO MEDICO PUO' RITENERSI GIUSTIFICATO SE EGLI SI E' RECATO PRESSO UN CENTRO SPECIALIZZATO PER SOTTOPORSI A TERAPIE - Il rigore della giurisprudenza si e' attenuato (Cassazione Sezione Lavoro n. 8012 del 6 aprile 2006, Pres. Senese, Rel. Di Nubila).
L'assenza ad una visita di controllo domiciliare può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un motivo molto serio - L'insuperabile necessita' di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nelle fasce orarie di reperibilita' -L'assenza ad una visita di controllo domiciliare può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile necessita' di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nelle fasce orarie di reperibilita'. L'onere di fornire tale prova, ovviamente, e' a carico del lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, la ricorrenza. Ai fini della sussistenza di un giustificato motivo di assenza all'obbligo della visita domiciliare e' necessario, laddove il lavoratore alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la necessita' di tale visita medica, sia l'assoluta impossibilita' di rispettare le fasce orarie di reperibilita'. Il lavoratore assente dal lavoro per malattia - ove deduca come giustificato motivo della non reperibilita' alla visita di controllo domiciliare di avere nell'occasione, effettuato una visita presso il medico di fiducia - deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela della salute, una necessita' dell'assenza dal lavoro quale mezzo per curare la malattia. E' necessario, in altri termini che il lavoratore provi che la sua assenza e' stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilita' (Cassazione Sezione lavoro n. 4247 del 2 marzo 2004, Pres. Dell'Anno, Rel. Filadoro).
Sebbene l'art. 6 del DM 15/7/86 stabilisca che il lavoratore che non accetta l'esito della visita di controllo e' tenuto a eccepirlo, seduta stante, al medico sanitario, il lavoratore che non abbia sollevato tale eccezione può sempre agire giudizialmente per contestare le risultanze della visita medica di controllo (Trib. Parma 14 gennaio 2000, est. Vezzosi)
L'obbligo di reperibilita' ai fini della visita domiciliare di controllo, nella previsione di cui all'art. 5, DL 12/9/83 n. 463 convertito nella L. 11/11/83 n. 638, resta escluso in presenza di un giustificato motivo di esonero del lavoratore dal rispetto dello stesso che prevale, pertanto, sull'interesse pubblico al controllo dello stato patologico da cui e' affetto il soggetto. Il concetto di giustificato motivo richiamato dalla citata disposizione, non si identifica con lo stato di necessita' o con la forza maggiore, ma e' integrato, anche in presenza di un impegno serio e apprezzabile, da soddisfare con tempestivita', e incompatibile con il rispetto delle fasce orarie (Trib. Napoli 18/3/97, pres. Nobile, est. Lorito)

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Qualora il lavoratore abbia esattamente indicato al datore di lavoro l'indirizzo della propria abitazione, non può farsi discendere l'irreperibilita' alla visita medica di controllo dalla sola mancanza del suo nominativo sulla pulsantiera del citofono - per aver ignoti asportato la relativa etichetta adesiva all'insaputa del lavoratore - e pertanto deve ritenersi illegittima la sospensione del trattamento di malattia disposta dall'Inps (Pret. Milano 15/10/94, est. Sala)
ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE DURANTE LA "FASCIA DI CONTROLLO" PER UNA VISITA AMBULATORIALE PRESCRITTA DAL MEDICO CURANTE - Non giustifica la negazione dell'indennita' di malattia (Cassazione Sezione Lavoro n. 1593 del 16 febbraio 1998, Pres. Fanelli, Rel. Cellerino).

 

Assenza del lavoratore per visita specialistica: La Corte di Cassazione, con la sentenza 20.2.2007 n. 3921, ha affermato che, nell'ipotesi in cui il lavoratore in malattia risulti irreperibile al momento della visita di controllo da parte del medico dell'INPS, affinche' tale assenza risulti giustificata, e' necessario che il lavoratore dimostri: - non solo di essere risultato assente per la necessita' di effettuare una visita medica specialistica; - ma anche di non aver potuto fissare tale visita al di fuori delle c.d. fasce orarie di reperibilita'. Si ricorda che l'art. 5 della L. 300/70 prevede la possibilita' per il datore di svolgere accertamenti sullo stato di malattia del dipendente. In attuazione di tale disposizione, la L. 438/83 ha introdotto fasce orarie durante le quali il lavoratore ha l'obbligo di rendersi reperibile presso il proprio domicilio per permettere l'effettuazione di visite di controllo da parte dell'INPS. In base alla sentenza in esame, il lavoratore in malattia che risulti assente per la necessita' di sottoporsi a visita medica specialistica, dovra' dimostrare anche l'impossibilita' di effettuare la stessa al di fuori delle suddette fasce. In caso contrario, perdera' il trattamento economico di malattia.

 

N.B.: I testi delle norme e delle sentenze pubblicate non hanno carattere di ufficialita'