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Certe cose capitano solo a Roma !!! Come non sospettare che i fini siano altri ? |
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ARMAMENTO: è dal 1940, grazie all'art. 73 comma 4 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS, che gli Agenti di pubblica sicurezza portano l'arma per difesa personale.... ......E da 69 anni e' cosi in tutta Italia !!! |
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Ecco il testo dell'articolo 73 Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) ": 1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge. 2. Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n.690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. (art. 17:Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri [reali] e le guardie di città.) 3. Gli
agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della
legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali, possono
portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto
durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie
mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di
legge. (art.43:Guardie
Telegrafiche e di Strade Ferrate ed ai Cantonieri, Agenti destinati dal
Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali Leggi e Regolamenti
dello Stato 4. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.
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