SULPM

 

 

 

 

 

 

ROMA

 

CONTRATTO

COLLETTIVO DECENTRATO

INTEGRATIVO

2002-2005

(Art. 4 del CCNL 1998-2001)

 

 

 

 

 

 

Il presente contratto integrativo, oltre a disciplinare le materie demandate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa nel testo in grassetto, riporta a titolo di ricognizione le norme previste dai CCNL e dalle disposizioni di legge, al fine di consentire all’Amministrazione, ai dipendenti capitolini e alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU del Comune di Roma, di avere uno strumento organico delle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

Delle disposizioni non afferenti alla contrattazione integrativa, e’ richiamata la fonte di disciplina nella rubrica dell’articolo.

          

 

TITOLO I

Ambito di applicazione, soggetti, durata e procedura.

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1.      Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato , escluso quello con qualifica dirigenziale, fermo restando quanto previsto specificatamente per le forme di lavoro flessibili e per il personale con contratto a tempo determinato.

 

Art. 2

Composizione delle delegazioni trattanti

 

1.                  La delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi del primo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, e’ individuata con deliberazione della Giunta Comunale.

2.                  La delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi del secondo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, e’ composta da:

a.                              componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Roma (R.S.U.) in numero complessivamente non superiore a quindici unita’;

b.                              di norma due rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale di categoria rappresentativa nel Comparto.

3.                  Il Coordinatore della R.S.U. si impegna a fornire tempestiva comunicazione dei nominativi facenti parte delle delegazioni trattanti prima dell’inizio di ogni incontro.

 

Art. 3

Durata

 

1.                  Il presente contratto ha validita’ quadriennale e comunque per tutta la vigenza del CCNL del 22 gennaio 2004, fatta salva la facolta’ per ciascuna delle parti di chiederne la revisione almeno tre mesi prima dell’inizio di un nuovo esercizio finanziario.

2.                  Vengono definite con apposito accordo annuale le somme relative alla costituzione ed alle modalita’ di erogazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane  e per la produttivita’.

3.                  Il contratto collettivo decentrato integrativo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo.

4.                  Con cadenza quadrimestrale le parti attivano la verifica congiunta dell’applicazione degli istituti previsti nel presente CCDI

5.                  Gli effetti del presente C.C.D.I. decorrono, salvo diversa indicazione, dalla data della stipula dello stesso.

 

 

Art. 4

Procedure

 

1.      La sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dovra’ avvenire attraverso lo svolgimento delle fasi previste dall’art. 5 del CCNL 1998-2001.

2.      Entro cinque giorni dalla sottoscrizione la parte pubblica trasmettera’ all’A.R.A.N. il testo del contratto con la specificazione delle modalita’ di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

 

Art. 5

Criteri generali, ripartizione e destinazione delle risorse

ai sensi degli articoli 31 e 31 bis CCNL 22.1.2004

 

1.      Le risorse destinate all’incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttivita’ (ex art. 15 del CCNL 1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni) sono determinate annualmente dall’Amministrazione e oggetto di contrattazione con le OO.SS..

2.      Con effetto dal 31.12.2003 e a valere dall’anno 2004 tale fondo e’ composto da una parte definita “RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE” (art. 31 comma 2) che sono storicizzate anche per gli anni futuri, e da una parte di “RISORSE EVENTUALI e VARIABILI” (art. 31 comma 3) che puo’ variare di anno in anno secondo le disposizioni previste.

3.      Le risorse finanziarie cosi’ determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 35, 36, 37 del CCNL 22/1/04, nonché della richiamata disciplina dell’art. 17 del CCNL 1.4.1999 con i seguenti criteri:

-         finanziare l’indennita’ di comparto nella misura prevista dall’art. 33 CCNL 22.01.04

-         finanziare il fondo per la progressione economica orizzontale secondo gli artt. 34 e 35 CCNL 22.01.04;

-         prevedere le risorse necessarie per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita’ affidate il personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative (art. 36, comma 1);

-         compensare le specifiche responsabilita’ del personale di Cat. B, C, D attribuite con atto formale dell’Ente derivanti da specifiche qualifiche (ad esempio ufficiale di stato civile e anagrafe ( art. 36, comma 2);

-         quantificare le risorse necessarie per le indennita’ contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all’organizzazione dei servizi da erogare alla collettivita’, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, rischio, reperibilita’, maneggio valori, orario notturno, festivo, festivo notturno,);

-         identificare le risorse per riconoscere attivita’ svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all’art.15 del CCNL 1.4.1999,;

-         prevedere il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato in relazione alle esigenze della struttura organizzativa dell’Ente, con riferimento a posizioni di responsabilita’, di servizio e posizioni caratterizzate da alto grado di responsabilita’ e professionalita’ (artt. 8,9 e 10 CCNL del 31.3.1999);

-         istituzione del fondo per la valorizzazione delle alte professionalita’ (art. 10 CCNL del 22.01.2004);

-         mantenere nel limite consentito dal fondo le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttivita’, proseguendo nell’attivita’ di valutazione delle prestazioni, dando continuita’ al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del CCNL 22.01.2004).

4.      Entro il 30 novembre di ciascun anno le parti si incontrano per stabilire l’utilizzo delle risorse per l’anno successivo, procedendo, ove occorra, alla modifica e/o alla integrazione dei criteri di cui al presente accordo.

·        TABELLE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 15 CCNL 1.4.1999 e s.m.i.

·        TABELLE PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE EX ART. 17 CCNL 1.4.1999 e s.m.i. 

 

Art. 6

Risorse aggiuntive e residue

 

1.      Le parti concordano di monitorare periodicamente l’andamento della spesa del fondo.

2.      A seguito di detta verifica le parti si riservano, sulla base delle disponibilita’ accertate nell’anno di riferimento, di destinare le eventuali risorse residue all’implementazione delle finalita’ previste dall’art. 17 del CCNL 1.4.1999, valutando la possibilita’ di destinare tali risorse alla istituzione di nuove indennita’ o all’aumento quelle esistenti, fatta salva la compatibilita’ del consolidamento delle risorse relative, considerando anche le risorse aggiuntive previste nel C.C.N.L. 2002-2005  in riferimento al secondo biennio economico.

3.      I proventi derivanti dalle fattispecie previste dall’art. 43 della legge 449/97 saranno destinati alla incentivazione del personale nella percentuale che sara’ definita in apposito regolamento  previa concertazione tra le parti.

 

 

Art. 7

Adeguamento alle norme sulla semplificazione amministrativa

e al codice dell’Amministrazione digitale

 

1.      Allo scopo di ridurre i tempi di applicazione delle procedure amministrative di gestione del personale comunale ed i relativi costi economici, l’Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/90 e dal D.lgs.82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”, provvedera’ alla semplificazione delle procedure, con informatizzazione delle stesse attraverso il sistema informativo delle risorse umane e alla trasmissione dei cedolini degli stipendi a quanti sono dotati di casella di posta elettronica personale, cosi’ come previsto dalla legge 311/2004.

 

 

TITOLO II

Sistema delle relazioni sindacali

 

Art. 8

Premesse e finalita’

 

1.      A norma dell’art. 3 del CCNL 22/1/04, le relazioni sindacali nel Comune di Roma sono improntate ai principi di lealta’ e correttezza, nel quadro di un impegno comune per sviluppare tanto la qualita’ e quantita’ dei servizi resi ai cittadini quanto la professionalita’ e le concrete condizioni di lavoro dei dipendenti.

2.      Le relazioni sindacali in una grande amministrazione pubblica locale costituiscono altresi’ il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall’altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore efficienza del sistema delle autonomie.

3.      Per questo nel Comune di Roma in cui il decentramento delle funzioni ai Municipi fortemente avanzato e’ necessaria una estesa e coordinata articolazione delle relazioni sindacali che riguardi i Municipi, ma anche i Dipartimenti, gli Uffici Extradipartimentali, le Istituzioni ed il Corpo della Polizia Municipale.

4.      Il direttore del Dipartimento I – Politiche  delle Risorse Umane e Decentramento, unitamente ai dirigenti preposti agli uffici e ai servizi dell’Amministrazione comunale sono responsabili della corretta applicazione degli istituti contrattuali definiti nel CCNL e nel CCDI.

5.      La delegazione trattante di parte pubblica adotta le iniziative necessarie per assicurare la coerenza delle relazioni sindacali in ogni articolazione dell’Amministrazione. 

6.      Le controversie sull’interpretazione o l’applicazione delle norme del CCDI, su motivata richiesta di una delle parti, sono esaminate dalle delegazioni trattanti a livello centrale, entro 5 giorni dalla richiesta.

7.      L’interpretazione autentica resa in tale sede e’ espressa in un verbale interpretativo, vincolante per le parti in ogni articolazione dell’Amministrazione comunale.

 

Art. 9

Indizione di scioperi a livello locale

 

1.      Le parti si impegnano a costruire entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCDI un protocollo relativo alle modalita’ di esercizio del diritto di sciopero, in applicazione della legge 146/90 e successive modificazioni, incluso il riesame dei cosiddetti “servizi minimi essenziali”,  nel rispetto di quanto previsto “dall’accordo collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni Autonomie Locali” sottoscritto il 19/9/2002”.

 

 

Capo I - Modelli relazionali

 

Art. 10

Istituti

           

1.   Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

Ø      Contrattazione

Ø      Concertazione

Ø      Informazione

Ø      Forme di partecipazione

 

Art. 11

Articolazione delle Relazioni Sindacali

 

1.   Il sistema delle Relazioni Sindacali, nell’ambito delle varie strutture dell’Amministrazione comunale, si articola come di seguito dettagliato:

Ø      Relazioni sindacali di livello Centrale, che possono essere articolate anche per Area professionale (tra le quali il settore educativo scolastico ed il Corpo della Polizia Municipale);

Ø      Relazioni sindacali di livello Decentrato (Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali, Municipi );

Ø      Relazioni sindacali di livello di Istituzione.

 

Art. 12

Forme di partecipazione

 

1.   Al fine di consentire l’approfondimento di specifiche problematiche puo’ essere prevista la costituzione di Osservatori a composizione mista paritetica, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, con funzioni non negoziali per  raccogliere  dati e formulare proposte relativamente alle seguenti materie:

·        Innovazioni organizzative nel lavoro (telelavoro, part-time, ecc.);

·        Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro;

·        Promozione delle pari opportunita’;

·        Iniziative per il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;

·        Tutela e valorizzazione del personale portatore di handicap.

2.  Tali organismi non hanno funzione negoziale, sono paritetici e valorizzano la presenza femminile.

3.   L’Amministrazione comunale, la RSU e le OO.SS. concordano la promozione di conferenze di organizzazione per Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali, Municipi e Istituzioni, prevedendo anche il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti.

 

Art. 13

Commissione mista paritetica sulle relazioni sindacali

 

1.      Ai fini di rafforzare l’impegno reciproco per lo sviluppo corretto delle relazioni sindacali, di prevenire iniziative unilaterali e per reclamarne il rispetto, le parti costituiscono, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la Commissione mista paritetica composta come segue:

a.      sei rappresentanti dell’Amministrazione;

b.      il coordinatore della RSU;

c.       cinque rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL;

2.      Al fine di monitorare e verificare costantemente la corretta ed omogenea tenuta delle relazioni sindacali nell’ambito delle varie strutture dell’Amministrazione, tutti gli accordi, i verbali di concertazione e le intese comunque denominate, stipulate nell’ambito dell’Amministrazione comunale ai sensi del CCDI, sono trasmessi in copia alla Commissione; uguale procedura viene prevista anche per quanto concerne l’andamento relativo alla spesa del fondo del salario accessorio del personale e la verifica di ulteriori eventuali risorse.

3.      Tutti gli accordi siglati tra le parti nell’ambito dell’Amministrazione Comunale dovranno essere forniti in copia ai componenti della Commissione entro tre giorni lavorativi dall’inizio di ogni riunione, anche mediante pubblicazione sulla rete civica

4.      La Commissione, su istanza di una delle parti, esamina tutta la documentazione pervenuta e interviene segnalando comportamenti lesivi delle norme di correttezza e lealta’ nelle relazioni sindacali.   

5.      La Commissione si pronuncia entro 10 giorni dalla trasmissione dell’istanza.  

6.      Fino a tale data le parti si astengono dall’adottare iniziative unilaterali.

7.      Entro tale termine la Commissione redige un verbale di valutazione pubblicizzato a cura dell’Amministrazione sul sito Internet del Comune e sul periodico Incomune e in ogni altro modo opportuno nonché dalle rappresentanze sindacali nelle bacheche predisposte nei luoghi di lavoro.

8.      Nel caso di comportamenti lesivi accertati dalla Commissione, i relativi atti dovranno essere adeguati alla decisione, al fine di ristabilire corrette relazioni sindacali.

9.      Gli atti della Commissione sono trasmessi al Collegio di controllo di cui all’art. 30, comma 7 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente

(Art. 4 CCNL 1 aprile 1999)


1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.17.
2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:

a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalita’ previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttivita’ e di miglioramento della qualita’ del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalita’ di cui all’art.17, comma 2, lett. a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalita’ previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g);

d) i programmi annuali e pluriennali delle attivita’ di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attivita’ dei dipendenti disabili ;
f) implicazioni in ordine alla qualita’ del lavoro e alla professionalita’ dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunita’, per le finalita’ e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalita’ della legge 10 aprile 1991, n. 125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attivita’ e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k);
i) le modalita’ e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art.22;
l) le modalita’ di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art.35 del D.Lgs. 29/93;

m) criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.

3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresi’, le materie previste dall’art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31.3.1999:
4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art.3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta’ di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d), e) , f) ed m).
5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

 

Art.  15

Contrattazione

                       

1.  La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:

a)      Individuazione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita’ e loro ripartizione nelle voci previste dall’art. 17 del CCNL 1998/2001 e dall’art. 31 e  seguenti del CCNL 2002/2005 ed in particolare:

-          criteri di incentivazione e meccanismi di valutazione;

-          definizione delle indennita’ di diversa natura, comprese quelle di nuova istituzione, e dei relativi criteri di quantificazione e di corresponsione;

-          completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica nelle categorie di cui al CCNL del 31/3/99 relativo all’ordinamento professionale.

b)      Indirizzi per le politiche di pari opportunita’.

c)      Linee di indirizzo dei processi di ristrutturazione dell’Amministrazione comunale, ivi compresi i processi di esternalizzazione e di dismissione di servizi.

d)      Tutela della qualita’ del lavoro e della professionalita’ dei dipendenti in relazione ai processi di innovazione organizzativa o tecnologica.

e)      Criteri e modalita’ della mobilita’ esterna e per la gestione delle eccedenze di personale.

f)       Politiche degli orari di lavoro e criteri per la loro attuazione.

g)      Criteri generali dei programmi annuali e pluriennali di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale.

h)      Linee di indirizzo per migliorare la qualita’ dell’ambiente di lavoro e le condizioni operative degli addetti con particolare attenzione agli adempimenti rivolti a facilitare l’attivita’ dei dipendenti disabili.

i)        Definizione di strumenti di verifica di efficacia degli accordi (osservatori, strumenti di monitoraggio ecc.), in particolare sui risultati occupazionali e sulla modernizzazione dei servizi.

j)        Impianto generale e criteri del sistema di sviluppo delle risorse umane relativi all’Ordinamento Professionale.

 

 

 

Art. 16

Concertazione

(Art 6 CCNL 22 gennaio 2004)

 

1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.7, puo’ attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine e’ fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non puo’ essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
2. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie:

a) articolazione dell’orario di servizio;
b) calendari delle attivita’ delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attivita’ o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilita’ interna.

3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita’, correttezza e trasparenza.
4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa e’ redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
5. La parte datoriale e’ rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti."

 

 

 

 

Art.17

Relazioni sindacali

(Art. 16 CCNL 31 marzo 1999)

1. In attesa di rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante la contrattazione collettiva integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, sono integrate dalle seguenti:

Ø      completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 5, comma 2;

Ø      modalita’ di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all’art. 14.

2. Nell’ambito della revisione del sistema delle relazioni sindacali, da attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998-2001, le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:

a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica;
d) metodologia permanente di valutazione di cui all’art. 6;
e) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria di cui all’art. 5;
f) individuazione dei nuovi profili di cui all’art. 3, comma 6;
g) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all’art. 14, comma 2.

Le procedure di concertazione di cui al presente comma sono effettuate attraverso un confronto che deve comunque concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.

 

Art. 18

Concertazione

           

1.      Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del C.C.N.L. dell’1/4/1999, ricevuta l’informazione, puo’ attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta.

2.      In caso di urgenza, il termine e’ fissato in cinque giorni lavorativi.

3.      Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione.

4.      La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non puo’ essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.

5.      La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita’, correttezza e trasparenza.

6.      La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta.

7.      Dell’esito della stessa e’ redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

8.      La parte datoriale e’ rappresentata al tavolo di concertazione dai soggetti, espressamente designati con apposita deliberazione della Giunta comunale.

9.      Alle R.S.U. ed alle OO.SS. dovra’ essere fornita  tutta la necessaria documentazione eventualmente anche su supporto informatico, oltre che cartaceo.

10.  Sono materie di concertazione:

a)      articolazione orari di servizio;

b)      calendario nidi e scuola dell’infanzia;

c)      criteri per il passaggio dei dipendenti ad altre attivita’ e funzioni;

d)      andamento occupazionale e piani assunzionali;

e)      criteri generali per la mobilita’ interna, ivi compresa la mobilita’ nella stessa struttura;

f)       criteri generali per l’applicazione della classificazione, per le modalita’ delle progressioni interne, per il conferimento degli incarichi e il sistema di valutazione delle posizioni organizzative, per la metodologia permanente di valutazione;

g)      programmazione delle spese per il personale nell’ambito del DPEF e delle previsioni di bilancio;

h)      criteri fondamentali della dotazione organica e delle sue modificazioni;

i)        regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Amministrazione e relative modificazioni;

j)        regolamenti organizzativi delle istituzioni;

k)     criteri generali sul decentramento di funzioni ai municipi;

l)        indirizzi strategici per la gestione del personale per le materie oggetto di contrattazione decentrata;

m)    iniziative atte a promuovere il benessere dei dipendenti capitolini e delle rispettive famiglie, ivi compresa l’attivita’ dei patronati.

 

Art. 19

Informazione

(Art. 7 CCNL 1 aprile 1999)

1. L’ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l’informazione deve essere preventiva.
3. Ai fini di una piu’ compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall’art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998.
4. Nei casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e’ prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione e’ altresi’ effettuata nelle materie in cui essa e’ prevista dal D.Lgs. 29/93.

 

Art. 20

Informazione

 

1.      L’ente informa in modo preventivo, nel termine di dieci giorni, i soggetti sindacali sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario (tra i quali bilancio preventivo e consuntivo annuale relativo alle spese per il personale), concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.

2.      L’ente informa preventivamente, nel termine di dieci giorni, le RSU, le OO.SS., i rappresentanti della sicurezza sugli atti di valenza generale e di competenza, anche di carattere finanziario, concernenti le materie di contrattazione e concertazione; annualmente, prima della predisposizione del bilancio, sara’ effettuata una riunione di verifica riguardo alle attivita’ dell’Ente.

3.      L’informazione preventiva dovra’ anche riguardare i processi di dismissione e/o esternalizzazione di servizi o di parti di essi, nonché  il ricorso al lavoro temporaneo (cosiddetto “lavoro interinale”).

4.      Trimestralmente l’Amministrazione informa dettagliatamente i soggetti sindacali sugli organici di fatto, distribuiti per categorie e profili professionali, nonché sull’andamento della spesa per il personale, con particolare riferimento al fondo di cui all’articolo 17 del CCNL 1.4.1999.

5.      Nei casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e’ prevista oltre alla informazione la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione e’ altresi’ effettuata nelle materie in cui essa e’ prevista dal D.Lgs. n. 165/2001

 

 

 

Art. 21

 Relazioni sindacali di livello Decentrato

 

1.      Per delega del Direttore del Dipartimento I - Politiche delle Risorse Umane e Decentramento i dirigenti preposti ai Dipartimenti, Uffici Extra-dipartimentali, Municipi e Unita’ Organizzative curano le relazioni sindacali nelle forme e nei limiti previsti dal presente articolo. 

2.      Nell’ambito di ciascun Dipartimento, Ufficio Extra-dipartimentale e  Municipio si svolge la contrattazione, nelle forme previste dal CCNL e dal CCDI e nell’ambito dei criteri generali definiti a livello centrale, sulle seguenti materie:

a)      criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttivita’  tra le unita’ organizzative;

b)      iniziative di promozione delle pari opportunita’;

c)      iniziative per migliorare l’ambiente di lavoro e le condizioni operative degli addetti con particolare attenzione agli adempimenti rivolti a facilitare l’attivita’ dei dipendenti disabili;

d)      iniziative per tutelare e valorizzare la qualita’ del lavoro e la professionalita’ dei dipendenti in relazione a innovazioni organizzative e tecnologiche, o all’ampliamento dei servizi resi alla collettivita’.

3.      Nell’ambito di ciascun Dipartimento, Ufficio Extra-dipartimentale e Municipio si svolge la concertazione, nelle forme previste dal CCNL e dal CCDI, e nell’ambito dei criteri generali definiti a livello centrale, con le seguenti modalita’:

a.       Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del C.C.N.L. dell’1/4/1999, ricevuta l’informazione, puo’ attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta.

b.      In caso di urgenza, il termine e’ fissato in cinque giorni lavorativi.

c.       Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione.

d.      La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non puo’ essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.

e.      La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita’, correttezza e trasparenza.

f.        La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta.

g.       Dell’esito della stessa e’ redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

h.      La parte datoriale e’ rappresentata al tavolo di concertazione dai soggetti, espressamente designati con apposita deliberazione della Giunta comunale.

i.        Alle R.S.U. ed alle OO.SS. dovra’ essere fornita  tutta la necessaria documentazione eventualmente anche su supporto informatico, oltre che cartaceo.

   La concertazione si svolge sulle seguenti materie:

a)      criteri per l’articolazione degli orari di servizio;

b)      criteri per l’applicazione dei sistemi di incentivazione del personale e per  l’accesso alle indennita’ previste dal contratto;

c)      criteri per l’accesso dei dipendenti alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale.

d)      e’ materia di informazione preventiva l’articolazione in unita’ organizzative e servizi di ciascun dipartimento, direzione centrale, ufficio extra-dipartimentale o municipio.

4. I direttori dei Dipartimenti, Uffici Extra-dipartimentali e Municipi assicurano l’informazione tempestiva ai lavoratori sui provvedimenti adottati nelle materie specificate ai commi precedenti.

5.   Trimestralmente i responsabili delle Unita’ Organizzative informano:

a)      Sulla effettiva distribuzione di ogni forma di retribuzione incentivante o accessoria, per categoria, profilo professionale e singolo ufficio;

b)      Sulle prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dipendenti, per categoria, profilo professionale e singolo ufficio;

c)      Sulla effettiva partecipazione dei dipendenti alle iniziative di formazione.

6.  Sono nulli accordi o intese, anche nell’ambito dei verbali di concertazione, che siano in contrasto con le disposizioni del CCNL e del CCDI.  Il dirigente che sottoscriva tali accordi o intese ne risponde personalmente.

 

Art. 22

Relazioni sindacali di livello di Istituzione

 

1.      Le relazioni sindacali nell’ambito delle Istituzioni “Biblioteche di Roma”,  “Agenzia per le Tossicodipendenze” e di eventuali altre che vengano istituite si svolgono sugli istituti cosi’ come previsti per le relazioni sindacali di livello Centrale, avendo le Istituzioni autonomia gestionale sulle risorse umane e di bilancio ad esse assegnate dal Comune.

2.      Sono nulli gli accordi o le intese in contrasto con le disposizioni del CCNL e il dirigente che sottoscriva tali accordi o intese ne risponde personalmente.

 

Art. 23

Relazioni sindacali del Corpo della Polizia Municipale

 

1.      Le relazioni sindacali  nell’ambito del Corpo della Polizia Municipale si svolgono a livello centrale a cura del Comando del Corpo della Polizia Municipale nonché a livello decentrato a cura delle singole Unita’ Organizzative municipali di Polizia Municipale.

2.      Nel  Comando del Corpo della Polizia Municipale si svolge la contrattazione sulle seguenti materie, nel rispetto delle disposizioni contenute nella deliberazione della G.C. n. 249 del 7/5/2002 e nella deliberazione della G.C. n. 607 del 14/10/2003:

a)      criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttivita’  tra le unita’ organizzative;

b)      iniziative di promozione delle pari opportunita’;

c)      iniziative per migliorare l’ambiente di lavoro e le condizioni operative degli addetti con particolare attenzione agli adempimenti rivolti a facilitare l’attivita’ dei dipendenti disabili;

d)      iniziative per tutelare e valorizzare la qualita’ del lavoro e la professionalita’ dei dipendenti in relazione a innovazioni organizzative e tecnologiche, o all’ampliamento dei servizi resi alla collettivita’.

3.  Nel  Comando del Corpo della Polizia Municipale si svolge la concertazione sulle seguenti materie, nel rispetto delle disposizioni contenute nella deliberazione della G.C. n. 249 del 7/5/2002 e nella deliberazione della G.C. n. 607 del 14/10/2003:

a)      criteri per la mobilita’ interna del personale;

b)      criteri per l’articolazione degli orari di servizio;

c)      criteri per l’organizzazione complessa;

d)      criteri per l’applicazione dei sistemi di incentivazione del personale e per  l’accesso alle indennita’ previste dal contratto;

e)      criteri per l’accesso dei dipendenti alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale;

f)       criteri per l’avvicendamento del personale nelle mansioni.

4                    Sulla base delle relazioni sindacali previste a livello di Comando del Corpo, nelle Unita’   Organizzative Municipali di P.M. si svolge la concertazione per l’applicazione delle materie di cui alla lettera a), b) e c)  dell’art. 21, comma 3, ultima parte nonché per l’applicazione:

a) dei sistemi di incentivazione del personale e per l’accesso delle indennita’ previste del contratto;

b)  dei criteri per l’accesso dei dipendenti alle iniziative di formazione;

c)  dei criteri per l’avvicendamento del personale nelle mansioni ;

d)  dei criteri per la mobilita’ interna del personale;

e)  di ulteriori articolazioni organizzative nei casi previsti dal Regolamento del Corpo della Polizia Municipale.

5.  Il Comandante della Polizia Municipale ed i Dirigenti delle singole U.O. assicurano l’informazione tempestiva ai lavoratori sui provvedimenti adottati nelle materie di propria competenza.

6.  Trimestralmente il Comandante della Polizia Municipale ed i Dirigenti delle singole U.O. informano:

a)      sulla effettiva distribuzione di ogni forma di retribuzione incentivante o accessoria, per categoria, profilo professionale e singolo ufficio;

b)      sulle prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dipendenti, per categoria, profilo professionale e singolo ufficio;

c)      sulla effettiva partecipazione dei dipendenti alle iniziative di formazione.

7.  Sono nulli accordi o intese, anche nell’ambito dei verbali di concertazione, che siano in contrasto con le disposizioni del CCNL e del CCDI.  Il dirigente che sottoscriva tali accordi o intese ne risponde personalmente.

 

 

Art. 24

Tempi, modi e forme dell’azione sindacale

 

1.      I tempi, i modi e le forme dell’azione sindacale rappresentano un elemento importantissimo di garanzia su cui calibrare il funzionamento dell’intero sistema delle relazioni sindacali.

2.      Le parti firmano accordi che debbono essere esigibili nei tempi previsti.

3.      A seguito di motivata contestazione da parte dei soggetti sindacali, il dirigente sospende gli atti emanati in violazione delle norme sulla contrattazione, sulla concertazione e sulla informazione preventiva.

 

Art. 25

Delegazioni trattanti

 

 

1.      La composizione di tutte le delegazioni centrali e decentrate viene comunicata alle parti per iscritto.

2.      Per parte sindacale vengono riconosciuti come soggetti negoziali la RSU e le OO.SS.  in ogni ambito di azione sindacale.

3.      A tale scopo tutte le convocazioni pervengono al Coordinatore della RSU e alle OO.SS. firmatarie del CCNL.

4.      Le convocazioni di livello Centrale o di Area professionale dovranno pervenire al  Coordinatore della RSU ed alle OO.SS. 5 giorni prima della riunione o in casi urgenti 3 giorni; il coordinatore RSU e le OO.SS. dovranno comunicare i nominativi dei componenti interessati alla convocazione, almeno 48 ore prima.

5.      Per quanto concerne le relazioni sindacali nei dipartimenti, Uffici extradipartimentali, Municipi, Istituzioni e Unita’ Organizzative, entro 15 giorni dall’approvazione del CCDI, il Coordinatore RSU comunica, ove non gia’ attuato, all’Amministrazione i nominativi dei componenti individuati come referenti.

6.      I Dirigenti convocheranno nominativamente i soggetti individuati.

7.      Le sigle sindacali rappresentative intervengono in ogni livello negoziale di norma con due rappresentanti.

8.      Le modalita’ tecniche di convocazione e le procedure di attivazione del confronto debbono essere codificate come vincolo per l’intera delegazione di parte datoriale.

 

 

Capo II – Prerogative Sindacali

 

Art. 26

Diritto di assemblea

(Art. 2 CCNQ 7 agosto 1998)


1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalita’ dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 10.
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea e’ effettuata dai responsabili delle singole unita’ operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui l’attivita’ lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea e’ svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuita’ delle prestazioni indispensabili nelle unita’ operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.

 

Art. 27

Diritto di assemblea

(Art. 56 CCNL 14.9.2000)

 

1. I dipendenti degli enti hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Per tutte le altre modalita’ di esercizio del diritto di assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell’art. 2 dell’Accordo collettivo quadro sulle modalita’ di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998.

 

Art. 28

Assemblee

 

1.      La RSU  e le OO.SS. a norma dell’art. 2 del CCNQ del 7/8/98 indicono le assemblee dei lavoratori in modo congiunto o disgiunto. 

2.      Nel caso di indizione di assemblee da parte di singoli componenti della RSU la convocazione deve essere comunicata al Coordinatore.

3.      Le assemblee possono essere convocate a livello di ente, di area professionale, di dipartimento, municipio o ufficio extradipartimentale, istituzione, agenzia o a livello di unita’ organizzativa, ovvero per area professionale in ciascuno di tali livelli.

4.      Il limite di fruizione individuale del singolo dipendente e’ di 12 ore annuali, considerate a tutti gli effetti orario di servizio, con la conservazione della normale retribuzione intesa come comprendente tutte le voci, sia fondamentali sia accessorie, che la compongono .

5.      L’assemblea ha una durata minima di un’ora e massima di due ore, salvo in caso di materie di interesse generale per le quali la durata puo’ essere estesa fino ad un massimo di 3 ore.

6.      Nei casi in cui l’attivita’ lavorativa sia articolata in turni e per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico  l’assemblea  e’ svolta  ad inizio o fine turno di lavoro.

7.      Il personale e’ autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario alla partecipazione dei lavori dell’assemblea.

8.      L’Amministrazione, cosi’ come previsto dal CCNQ 7/8/98, provvede  a verificare il raggiungimento del limite  di fruizione individuale del singolo dipendente attraverso forme e modalita’ adeguate di rilevazione della presenza.

9.      In caso di assemblee che interessino il personale educativo scolastico ovvero il personale operante in sedi distaccate ove si eroghino servizi al pubblico (limitatamente al caso di assemblee tenute in sedi diverse) detti servizi saranno riattivati entro 30 minuti dal termine dell’assemblea stessa.

10.  La comunicazione dell’indizione dell’assemblea deve essere inoltrata all’amministrazione,  nella persona del dirigente responsabile del livello organizzativo interessato dall’assemblea, con almeno 72 ore lavorative di anticipo e deve contenere la data, il luogo e l’orario dell’assemblea stessa.  L’Amministrazione individua un luogo idoneo per lo svolgimento dell’assemblea medesima, e cura l’informazione immediata agli utenti sugli eventuali disservizi che ne possono derivare.     

11.  Per condizioni eccezionali, motivate per le esigenze degli organi istituzionali, o per particolari esigenze dei servizi resi ai cittadini, il Dirigente del livello organizzativo interessato dalla richiesta di assemblea comunica, in forma scritta e motivata alle rappresentanze sindacali promotrici, la necessita’ di spostamento della data, dell’orario o del luogo dell’assemblea.  La comunicazione deve essere trasmessa almeno 48 ore prima  alle rappresentanze sindacali promotrici, e deve contenere una disponibilita’ alternativa per il luogo, la data e l’orario dell’assemblea che comunque non puo’ essere oltre le 72 dal primo orario di convocazione, ferma l’autonomia delle rappresentanze sindacali nel fissare la nuova convocazione.

 

Art. 29

Strumenti per l’esercizio delle attivita’ sindacali

 

1.      L’Amministrazione garantisce l’installazione di bacheche per la RSU e per le OO.SS.  in ogni luogo di lavoro, con esclusione di ogni altra organizzazione  o associazione.

2.      L’Amministrazione assicura alla RSU ed alle OO.SS. la disponibilita’ di uno spazio di comunicazione su Intranet, sul sito Internet dell’Amministrazione comunale e sul periodico “InComune” distribuito tra i dipendenti comunali.   Tali spazi debbono essere esattamente identificati per permettere al lettore di riconoscerne l’autonoma responsabilita’ sindacale.

3.      La disponibilita’ di sedi permanenti di proprieta’ dell’Amministrazione comunale per le OO.SS. e’ consentita secondo le modalita’ attualmente in uso.

4.      In ciascuna macrostruttura e’ individuato un locale permanentemente e gratuitamente a disposizione della RSU e OO.SS. rappresentative, organizzato con gli arredi e la strumentazione tecnica concordati, secondo le oggettive disponibilita’, nell’ambito della medesima macrostruttura.   In caso di assoluta impossibilita’ di individuare tale locale per oggettiva carenza di spazi, l’Amministrazione individua le modalita’ di utilizzazione di idonei locali per lo svolgimento di riunioni comunque connesse all’attivita’ sindacale.

5.      L’utilizzazione di tali locali e’ subordinato alle esigenze istituzionali e ai vincoli derivanti dalle disposizioni sulle campagne elettorali e referendarie.

 

 

Art. 30

Referendum dei lavoratori

 

1.      Ai sensi dell’art. 21 della Legge 300/70,  possono essere indetti, al di fuori dell’orario di lavoro, dalle RSU, previa approvazione dell’assemblea generale e dalle OO.SS., referendum su materie riguardanti le attivita’ sindacali, concordandone le modalita’ organizzative con il Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e Decentramento.

 

 

Art. 31

Titolarita’ e flessibilita’ in tema di permessi sindacali

(Art. 10 CCNQ 7 agosto 1998)


1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all’art. 9 per l’espletamento del loro mandato, sono:

- i componenti delle RSU;
- i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.

2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e liberta’ sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalita’ vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.
3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all’estero per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari.
5. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalita’ dell’attivita’ lavorativa della struttura o unita’ operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente . A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalita’ concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilita’ dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove cio’ non sia possibile sara’ comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalita’ idonee a tal fine.

 

Art. 32

Soggetti titolari delle prerogative sindacali

 

1.   I soggetti titolari delle prerogative sindacali sono previsti dal primo comma dell’art. 10 del CCNQ “sulle modalita’ di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali” sottoscritto il 7/8/98:

a)      componenti delle RSU;

b)      dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative;

c)      dirigenti sindacali delle associazioni sindacali rappresentative, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa;

d)      dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed Organizzazioni Sindacali non collocati in distacco o aspettativa.

 

Art. 33

Titolarita’ in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilita’

                                                        (Art. 12 CCNQ 7 agosto 1998)


1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E’ possibile l’applicazione delle flessibilita’ previste dall’art. 7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
2. I dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.

3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne  comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

4. Ai permessi non retribuiti si applica l’art. 10 comma 6.

 

Art. 34

Gestione delle prerogative sindacali

 

1.      Al fine della fruizione delle prerogative sindacali i soggetti previsti dall’art. 24 dovranno essere previamente accreditati presso il Dipartimento I – U.O. Relazioni Sindacali - Servizio Relazioni Sindacali – con  una comunicazione di nomina proveniente dall’Organizzazione Sindacale di appartenenza.

2.      La nomina sindacale dovra’ essere inviata, per conoscenza, all’ufficio del personale della macrostruttura di appartenenza  del dirigente sindacale in argomento.

3.      Le eventuali revoche dovranno essere comunicate con le stesse modalita’ di cui al precedente comma.

4.      I distacchi sindacali retribuiti e le aspettative sindacali non retribuite sono disciplinati e concessi secondo le modalita’ previste dagli articoli 5, 7 e 12 del CCNQ del 7/8/98 nel rispetto dei contingenti previsti dal CCNQ relativo al biennio in essere.

5.      I distacchi sindacali retribuiti sono concessi ai dipendenti a tempo pieno o parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni rappresentative.

6.      Nel caso di frazionamento dei distacchi sindacali retribuiti e delle aspettative sindacali non retribuite, sino al limite massimo del 50% della prestazione lavorativa, e’ necessario che sia sottoscritto un accordo tra il dipendente interessato e la struttura di competenza sulla tipologia oraria prescelta, cosi’ come previsto dall’art. 7 del CCNQ 7/8/1998.

7.      I distacchi sindacali retribuiti e le aspettative sindacali non retribuite, con prestazione lavorativa ridotta sino al limite massimo del 50%, sono equiparabili al lavoro part-time per il diritto alle ferie, cosi’ come previsto dal vigente CCNQ del 7/8/98

8.      I permessi sindacali retribuiti e non retribuiti sono concessi secondo le previsioni del CCNQ del 7/8/98 nel rispetto dei contingenti previsti dal CCNQ relativo al biennio in essere.

9.      Annualmente, entro il 31 marzo, l’Amministrazione determina la ripartizione del monte ore dei permessi sindacali, di competenza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e della R.S.U. del Comune di Roma, per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, cosi come previsto dal CCNQ del 3.8.2004.

10.  In caso di richiesta di permesso sindacale retribuito da attingere al monte ore assegnato alla RSU o alle OO.SS. rappresentative ovvero in caso di richiesta di permesso sindacale per la partecipazione agli organismi direttivi statutari della O.S. di appartenenza la RSU o la O.S. dovra’ inoltrare la richiesta di permesso all’ufficio personale della U.O. di appartenenza del dirigente sindacale, accreditato con almeno 24 ore di anticipo e potra’ anche essere anticipata con qualsiasi altra forma di comunicazione.

11.  La U.O. di appartenenza provvedera’ alla registrazione del permesso con le modalita’ operative stabilite con circolari del Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento.

12.  Analoga procedura dovra’ essere applicata nei casi di richiesta di permessi sindacali non retribuiti.

13.  L’eventuale superamento del monte ore dei permessi retribuiti assegnato alla RSU o alle OO.SS., secondo quanto previsto dal CCNQ del 7/8/98, non puo’ essere soggetto  a recupero nell’anno successivo.

14.  Le riunioni con le quali l’amministrazione assicura i vari livelli di relazioni sindacali avvengono normalmente al di fuori dell’orario di lavoro.

15.  La partecipazione, a seguito di convocazione nominativa, alle riunioni effettuate durante l’orario di lavoro per la conduzione delle attivita’ di contrattazione integrativa e concertazione avviene con la formula  del servizio reso, nei limiti numerici posti dall’art. 1  e secondo le modalita’ previste dall’art. 24.

16.  La tutela in materia di trasferimento per chi ricopre incarichi sindacali, secondo quanto previsto dalla legge e dall’accordo quadro vigente, e’ finalizzato ad evitare arbitrarie interferenze con il libero esercizio del rapporto di rappresentanza tra i lavoratori ed i loro rappresentanti; pertanto le parti concordano che la tutela:

a)      si applica a chi ricopre incarichi di rappresentanza sindacale ed ai componenti della RSU;

b)      cessa di operare in caso di trasferimento volontario del lavoratore;

c)      non si applica nell’ambito della stessa sede dell’unita’ operativa;

d)      non si applica ad incarichi di rappresentanza sindacale comunicati contestualmente alla data di presa visione del provvedimento di trasferimento.

17.  Ai dipendenti in permesso sindacale retribuito sono riconosciute tutte le indennita’ legate alla presenza in servizio, di cui all’art. 10, comma  4  del CCNQ 7.8.1998.


TITOLO III

Sistema di classificazione professionale

 

CAPO I

Progressione verticale

 

Art. 35

Progressione verticale nel sistema di classificazione

(Art. 4 del CCNL del 31/3/99)

 

1. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno.

Analoga procedura puo’ essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie.

2. Gli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni procedono alla copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalita’ acquisibile esclusivamente dall’interno degli stessi enti con le medesime procedure previste dal presente articolo.

3. Alle procedure selettive del presente articolo e’ consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.

4. Anche i posti ammessi a selezione ai sensi del comma 1 sono coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalita’ da selezionare.

5. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo, non e’ soggetto al periodo di prova.

 

Art. 36

Principi generali per la progressione verticale

 

1.                                                      Le parti si impegnano a concludere entro il 31 dicembre 2005 il confronto per disciplinare la progressione verticale nell’ambito dell’Amministrazione, secondo i seguenti principi:

a)      Individuazione delle professionalita’ “acquisibili solo dall’interno dell’ente”, a norma dell’art. 91, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

b)      Ricorso al metodo del corso-concorso con valutazione finale come metodo prioritario per i percorsi di progressione verticale riservati ai dipendenti dell’Amministrazione;

c)      Possibilita’ di accesso alla progressione verticale per i dipendenti che abbiano il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l’accesso dall’esterno (titolo di scuola media superiore per l’accesso alla categoria D e  titolo di scuola media inferiore per l’accesso alla categoria C, ferma ovviamente la necessita’ degli specifici titoli eventualmente richiesti dalle corrispondenti figure professionali);

d)      Determinare eventuali ed eccezionali percorsi di progressione verticale su cui attivare possibili deroghe al punto c);

2.                  Le parti concordano di individuare il corso-concorso quale modalita’ preferenziale nelle procedure concorsuali interne per l’accesso alle figure professionali di categoria D ed ai posti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche nella categoria stessa, nel rispetto della normativa vigente.

3.                  Le parti concordano che un’adeguata valorizzazione di tutte le professionalita’ esistenti nel Comune di Roma deve accompagnare le operazioni di innovazione e trasformazione in corso, e rappresentare un elemento qualificante per riassetti futuri. In particolare in relazione al trasferimento di funzioni di cui al decreto legislativo n. 112/98 e della legge regionale n. 14/99 ed al processo di costituzione dei comuni metropolitani.

In questo quadro, le operazioni di riorganizzazione dell’ente debbono contestualmente comportare adeguati processi di selezione verticale del personale, paralleli alla identificazione delle responsabilita’.

 

 CAPO II

Sistema permanente di valutazione ed istituti contrattuali collegati

 

                                                                           Art. 37

Sistema di valutazione

(art. 6 CCNL 31/3/1999)

 

1.                  In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui  al presente contratto; la valutazione e’ di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed e’ tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell’art.16, comma 2.

 

Art. 38

Progressione economica all’interno della categoria

(art. 5 CCNL 31/3/1999)

 

1. All’interno di ciascuna categoria e’ prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13.

2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i passaggi nell’ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalita’ dei profili interessati;

b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l’esperienza acquisita;

c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con piu’ elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attivita’ lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all’impegno e alla qualita’ della prestazione individuale;

d) per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all’interno della categoria D, secondo la disciplina dell’art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:

diverso impegno e qualita’ delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;

grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacita’ di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilita’;

iniziativa personale e capacita’ di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro.

 

Art. 39

Sistema di valutazione

Dichiarazione congiunta n. 3

 

 

Art. 40

Criteri generali per la progressione economica orizzontale

 

1.  La PEO si sviluppa mediante l’acquisizione in sequenza nel tempo di incrementi economici che si sommano al trattamento tabellare iniziale.

2.  Le procedure di selezione si effettuano previa concertazione con le OO.SS. annualmente per categoria, in relazione alle risorse disponibili nel fondo.

3.  Sono ammessi a partecipare alle selezioni i dipendenti che alla data di svolgimento della selezione:

-        Hanno maturato un’anzianita’ di servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno due anni;

-        Non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura nel biennio precedente.

4.  I dipendenti che alla data della selezione risultano essere in posizione di “sospensione cautelare dal servizio”, vi partecipano ugualmente ma senza conseguirla, in attesa della definizione della relativa situazione disciplinare.

 

 

Art. 41

Progressione economica orizzontale per l’anno 2004/ 2005

 

1.      Per l’anno 2004 e’ stabilito, sulla base delle risorse individuate ai sensi dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999, e successive modifiche e integrazioni, un numero complessivo di progressioni - sulla base di criteri analoghi a quelli gia’ previsti per la progressione economica orizzontale per l’anno 2001, di cui all’accordo dell’11 febbraio 2002 – riservate ai dipendenti che maturano i requisiti nell’arco temporale che va dal 01/07/2004 al 01/06/2005.

 

 

Art. 42

Criteri di ammissione alla selezione 2004/2005

 

1.      Sono ammessi a partecipare alla selezione per la PEO i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

a)      i dipendenti che durante il predetto arco temporale hanno maturato almeno un anno di permanenza effettiva nella posizione economica immediatamente inferiore o un termine inferiore a seguito di sentenza passata in giudicato;

b)       non aver riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio precedente.

 

 

Art. 43

Criteri di svolgimento della selezione 2004/2005

 

1.      La progressione orizzontale per l’anno 2004 si effettua secondo i seguenti criteri:

a)      La progressione economica orizzontale per l’anno 2004 si effettua in un arco temporale che va dal 1 luglio 2004 al 1 giugno 2005.

b)      Effettuano la progressione i dipendenti che sulla base del  punteggio conseguito rispetto ai macro - fattori di valutazione (esperienza acquisita min.1 anno – valutazione prestazione min. punti 5 – titoli culturali e formativi), raggiungano almeno 50 punti con le modalita’ di cui alla tabella seguente;

c)      La progressione orizzontale decorre dal 1 luglio 2004, ad eccezione di quei dipendenti che maturino il requisito di accesso in data successiva per i quali la progressione decorre dal primo giorno del mese di maturazione del requisito.

2.  Effettuano la progressione orizzontale tutti i dipendenti che, secondo lo schema seguente, abbiano acquisito almeno 50 punti, in base ai seguenti macro-fattori di valutazione:

 

Macro fattore di valutazione

Indicatore

Punteggio

Esperienza acquisita

Il processo di accumulazione dell’esperienza espresso in periodi di servizio effettivamente svolti a partire dalla data di assunzione

da 1 a 10 anni = 40

da 11 a 20 anni = 45

da 21 a 30 anni = 50

da 31 a 40 anni = 55

Valutazione della prestazione

 

L’attestazione positiva del dirigente di riferimento rispetto alla qualita’ del lavoro svolto e dei compiti affidati

Da 5 a 10 punti

Titoli culturali e  formativi (*)

(*) Il punteggio viene attribuito ai titoli di maggior valore posseduti e viene valutato un solo titolo di studio.

Titoli di studio rilasciati da istituti legalmente riconosciuti

 

 

·   Scuola dell’obbligo = 10

·   Diploma prof.le = 15

·   Diploma di maturita’ = 20

·   Specializzazione post maturita’ = 23

·   Diploma universitario e Lauree brevi = 25

·   Diploma di laurea (classi di spec.) = 30

·   Diploma di perfezionamento post lauream = 32

·   Diploma di specializzazione post lauream = 35

·   Dottorato di ricerca = 38

3.   La scheda di valutazione semplificata relativa al fattore “prestazione” per l’anno 2004 e’ pertanto la seguente:

SEZIONE I

Numero Individuale

 

Cognome

 

Nome

 

 

 

Categoria e livello economico

CAT:

L.E.

 

 

Macrostruttura di appartenenza ( Dipartimento, Municipio, Ufficio extradip.le):

         ________________________________________________

 

 U.O.:________________________________________________

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

 

 

FATTORI DI VALUTAZIONE

( Categorie B - C - D )

PUNTI DA 1 A 2 PER FATTORE

1

Conoscenze professionali e preparazione tecnica necessarie per il corretto svolgimento del proprio ruolo.

 

2

Impegno e qualita’ delle prestazioni svolte:

affidabilita’, rispetto dei processi lavorativi, precisione ed accuratezza, rispetto dei tempi, capacita’ di svolgere la mansione con la necessaria perizia.

 

3

Orientamento all’utenza sia interna che esterna ed alla collaborazione all’interno del proprio ufficio e tra diversi uffici.

Capacita’ di lavorare in gruppo.

 

4

Capacita’ di adattamento ai cambiamenti organizzativi e di adeguare conseguentemente il proprio modo di lavorare.

Capacita’ di gestire processi di lavoro senza formalismi, capacita’ di operare in ambienti diversi, con interlocutori diversi ed elasticita’ nell’interpretazione del proprio ruolo.

 

5

Iniziativa personale e capacita’ di proporre soluzioni innovative e/o migliorative dell’organizzazione del lavoro per conseguire risultati migliori in termini di tempo, efficienza, qualita’ e risparmio di risorse

 

 

TOTALE PUNTEGGIO

 


Art. 44

Criteri e fattori di valutazione per la Progressione Economica Orizzontale

       

Dichiarazione congiunta n. 3

 

Art. 45

Criteri di ammissione alla selezione

 

Dichiarazione congiunta n. 3

 

 

Art. 46

Criteri di determinazione dei punteggi

 

Dichiarazione congiunta n. 3

 

 

Art. 47

Redazione delle graduatorie per la progressione economica

 

Dichiarazione congiunta n. 3

 


CAPO III

 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

Art. 48

AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

(Art. 8 CCNL del 31/3/1999)

 

  1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilita’ di prodotto e di risultato:

a)      lo svolgimento di funzioni di direzione di unita’ organizzative di particolare complessita’, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b)      lo svolgimento di attivita’ con contenuti di alta professionalita’ e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizioni di albi professionali;

c)      lo svolgimento di attivita’ di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

  1. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle gia’ retribuite con l’indennita’ di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformita’ alle regole di cui all’art. 9.

 

Art. 49

CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI ICARICHI PER LE

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

( Art. 9 CCNL 31/3/1999)

 

  1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferite dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalita’.
  2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attivita’ da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacita’ professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
  3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
  4.  I risultati delle attivita’ svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’ente. La valutazione positiva da’ anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.
  5.  La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 10 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.
  6.  La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresi’, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso CCNL:

a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7 e 9 e dal titolo II, capo II;

b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;

c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

 

 

Art. 50

VALORIZZAZIONE DELLE ALTE PROFESSIONALITA’

(ART. 10 CCNL 22.1.2004)

 

1. Gli enti valorizzano le alte professionalita’ del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL.

2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:

a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalita’, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;

b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell.’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilita’ nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ ente.

3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente:

a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilita’ di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;

b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;

c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.

4. L’importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi puo’ variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato puo’ essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente.

5.Le risorse previste dall’art. 32, comma 7, integrano quelle gia’ disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.

 

Art. 51

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

(Art. 10 CCNL del 31/3/1999)

 

1.                   Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 e’ composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita’ previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.

2.                   L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilita’. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate

3.                   L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa e’ corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4.                   Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non puo’ essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennita’ assorbite ai sensi del comma 1.

 

Art. 52

Criteri organizzativi

 

1.   Sulla base del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si procede alla definizione delle posizioni sub-dirigenziali delle strutture:

-           posizioni organizzative preposte prioritariamente al coordinamento dei Servizi come prevede il provvedimento attuativo del vigente regolamento di organizzazione;

-           posizioni per specifiche responsabilita’ di ambiti organizzativi (Uffici, Settori, ecc.) e/o attivita’ complessa (procedimento amministrativo, progetto, incarico di studio).

2.   In relazione a tale quadro di riferimento negli articoli successivi vengono richiamati i contenuti che definiscono i vari profili di responsabilita’, nonché fissate le relative indennita’.

 

Art. 53

Servizio

 

1.      La suddivisione della Unita’ Organizzativa in segmenti sottostanti assume la denominazione di Servizio e la relativa responsabilita’ e’ affidata all’incarico, in ogni caso, non dirigenziale e in via prioritaria alle Posizioni Organizzative.

2.      Per Servizio si intende l’Unita’ operativa costituita in relazione ai servizi erogati, alle attivita’ e processi gestiti e alle competenze con compiti di rilevanza sia interna che esterna. Al servizio e’ preposto un incaricato di Posizione Organizzativa oppure il personale di Categoria D, con funzioni di coordinamento con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa e con responsabilita’ dirette in relazione ai risultati ottenuti. Sono strutture equiparate ai servizi le unita’ di staff: articolazioni organizzative che svolgono funzioni strumentali o di supporto alle strutture ed agli organi politico-istituzionali, nel campo della organizzazione, programmazione, controllo di gestione, verifica dei risultati, controllo strategico, della comunicazione interna/esterna, della gestione e sviluppo risorse umane, della gestione delle risorse finanziarie, del supporto informativo ed informatico e della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

 

Art. 54

Posizione di specifica responsabilita’: responsabilita’ di ambito organizzativo

1.      La posizione di specifica responsabilita’ puo’ essere attribuita al personale di Categoria D e consiste nella responsabilita’ di un ambito organizzativo non rientrante fra quelli attribuiti agli incaricati di posizione organizzativa, afferente particolari compiti inerenti le competenze assegnate alla struttura organizzativa di riferimento.

2.      La responsabilita’ e’ attribuita al personale inquadrato nei profili afferenti la Categoria D ed e’ compensata con l’indennita’ annua di cui al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 22.1.2004 e disciplinata all’articolo 68 del presente CCDI.

 

 

Art. 55

Posizione di specifica responsabilita’: responsabile di procedimento amministrativo

1.      La responsabilita’ di procedimento amministrativo ricorre quando il procedimento amministrativo corrisponde all’assunzione di una responsabilita’ conclusiva, nei confronti dell’interno o dell’esterno, nonché in un’attivita’ amministrativa strutturata, complessa e destinata a produrre effetti finali.

2.      I responsabili sono individuati con le modalita’ di cui al regolamento in materia di termine e di responsabilita’ di procedimento amministrativo.

3.      La responsabilita’ e’ attribuita al personale inquadrato nei profili afferenti la categoria D ed e’ compensata con l’indennita’ annua di cui al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 22.1.2004 e disciplinata all’art. 68 del presente CCDI.

 

Art. 56

Posizione di specifica responsabilita’: responsabile di progetto o incarico di studio

1.      La responsabilita’ di progetto o incarico di studio ricorre quando il processo corrisponde all’assunzione di una responsabilita’ conclusiva rispetto ad un’attivita’ tecnico-amministrativa strutturata, complessa e destinata a produrre effetti finali a supporto dei processi decisionali dell’Ente.

2.      La responsabilita’ e’ attribuita al personale inquadrato nei profili afferenti la categoria D ed e’ compensata con l’indennita’ annua di cui al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 22.1.2004 e disciplinata all’art. 68 del presente CCDI.

 

Art. 57

Area delle Posizioni Organizzative

1.      Gli incarichi di posizione organizzativa di cui alla all’articolo 8 del CCNL 31.3.1999 rispondono a precise esigenze organizzative e produttive delle varie strutture del Comune di Roma che comportino l’assunzione diretta di elevata responsabilita’ da parte del personale inquadrato in categoria D.

2.      Le posizioni organizzative, ad eccezione di quelle di cui al punto b) e c) dell’articolo 8 del CCNL del 31.3.1999, devono necessariamente comportare la gestione di risorse professionali, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli obiettivi programmatici assegnati attraverso un’assunzione diretta di prodotto e di risultato.

3.      Le posizioni organizzative, cosi’ come prevede il provvedimento attuativo dell’articolo 16 e successivi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono preposte prioritariamente al coordinamento dei Servizi.

4.      Il fabbisogno di posizioni organizzative a livello di struttura viene determinato sulla base dei parametri di complessita’ organizzativa correlati alla proposta di ristrutturazione organizzativa di cui all’articolo 16 e successivi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi entro i limiti del fondo di cui alla tabella per la ripartizione delle risorse, previa concertazione con le OO.SS..

5.      Per poter accedere all’Area delle Posizioni Organizzative e’ necessario:

a. essere inquadrato da almeno 18 mesi nella Categoria D;

b. per i dipendenti provenienti da altri enti a seguito di processi di mobilita’ obbligatoria gia’ titolari di P.O., non ricorrono le condizioni previsti dal punto a).

6.            I percorsi selettivi sono aperti a tutti i dipendenti di Categoria D in servizio presso il Comune di Roma indipendentemente dalla struttura di appartenenza.

7.            Gli incarichi sono attribuiti al personale appartenente alla categoria D in servizio presso l’Amministrazione Comunale in possesso dei requisiti richiesti. Ogni struttura amministrativa che indice l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa, ha la competenza di classificare le posizioni organizzative indette per famiglie professionali (come da deliberazione della Giunta comunale in materia di dotazione organica) nonché il dovere di trasmettere a tutte le strutture del Comune di Roma il bando di selezione, affinché i rispettivi Uffici competenti provvedano a darne tempestiva informativa ai lavoratori ascritti alla categoria D in servizio presso le medesime. Al  Bando  di selezione, puo’ infatti partecipare  il personale appartenente alla categoria D in servizio presso l’Amministrazione Capitolina.

8.            I dipendenti di categoria D possono presentare la domanda di partecipazione al bando di selezione, oltre che nella struttura di appartenenza, anche presso altre due strutture del Comune di Roma a scelta dell’interessato .

9.            E’ ammesso a partecipare il dipendente di categoria D appartenente alla famiglia professionale attinente ai processi contenuti nella Posizione Organizzativa messa a bando.

10.    I dipendenti in posizione di distacco presso Commissioni e Gruppi consiliari dell’Amministrazione comunale, possono presentare domanda di partecipazione alle strutture di provenienza.

11.    Compete al Dipartimento I:

-              l’elaborazione del bando cittadino;

-              la divulgazione delle procedure applicative;

-              l’immediato trasferimento dei dipendenti risultati assegnatari delle posizioni, oggetto del bando cittadino, per i quali non e’ richiesto il nulla osta del dirigente della struttura di provenienza.

12.    Le strutture direttamente interessate provvedono alla selezione dei candidati e al conferimento dell’incarico.

13.    Il Direttore apicale della struttura, congiuntamente al Dirigente di Unita’ Organizzativa (ove nominato) responsabile della posizione organizzativa da assegnare, formulano la proposta finale di attribuzione dell’incarico che dovra’ essere approvata in sede di Consiglio di Dipartimento, Ufficio extradipartimentale o Municipale.

14.    Il provvedimento di incarico dovra’ essere trasmesso al Dipartimento I, Politiche Risorse Umane e Decentramento, corredato della copia dall’apposito verbale del Consiglio di struttura, da cui risulti l’iter istruttorio e le relative valutazioni finali.

 

Art. 58

Criteri per il conferimento degli incarichi

di posizione organizzativa

1.      L’attribuzione dell’incarico al personale di categoria D avviene mediante atto del Dirigente apicale, adottato d’intesa con il Dirigente della U.O. di riferimento (ove nominato), tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare ed in conformita’ con le regole di cui all’art. 9 del C.C.N.L. 31/3/1999.

2.      Ai fini della selezione sono applicati i criteri generali di seguito elencati, nonché i relativi punteggi e sottofattori di cui all’allegato A) del presente Capo :

a)                                                                                                                                                      Capacita’ e comportamenti organizzativi;

b)                                                                                                                                                      Esperienze professionali maturate;

c)Curriculum professionale e titoli culturali.

3.      L’atto di incarico deve essere motivato e deve contenere gli obiettivi assegnati, ricompresi nella DPO del Dirigente e approvati nel PEG o strettamente inerenti le competenze assegnate alla P.O. e considerati fondamentali ai fini dell’attivita’.

4.            Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo di tre anni.

5.            La graduatoria redatta da ogni struttura di riferimento per ogni tipo di posizione messa a bando, avra’ la durata di tre anni. Pertanto nel caso si rendesse vacante la posizione organizzativa  ricoperta dal vincitore della selezione nel periodo di durata dell’incarico (revoca, dimissioni, trasferimento, part-time, pensionamento) si potra’ attingere alla graduatoria ancora in vigore. Nel caso di scorrimento della graduatoria, l’incarico conferito, avra’ durata  residuale  fino alla scadenza indicata nell’avviso di selezione cui si partecipa.

6.            Gli obiettivi, cosi’ come il livello di raggiungimento, devono risultare da apposito documento sottoscritto dal Direttore competente e dall’incaricato di posizione organizzativa per accettazione.

7.            Per i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione di risultato rispetto agli obiettivi assegnati, superiore o uguale al 70%, l’incarico viene automaticamente confermato per l’esercizio successivo.

8.            Qualora i risultati non siano stati raggiunti per il livello minimo richiesto, ma siano superiori al 51%, l’incarico potra’ essere motivatamente confermato al medesimo soggetto che lo ricopre o revocato.

9.            Qualora i risultati attesi siano inferiori al 52% per due esercizi consecutivi, la titolarita’ della posizione organizzativa puo’ essere revocata.

10.        Sono esclusi dall’incarico di posizione organizzativa i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

11.        I dipendenti in part-time possono candidarsi ad un incarico di posizione organizzativa solo con contestuale impegno a trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in caso di nomina.

12.        Restano fermi i limiti previsti per il rientro al tempo pieno previsti di cui al presente CCDI.

13.        Sono esclusi dalla selezione i dipendenti con provvedimenti disciplinari superiori alla censura sanzionati nel biennio precedente.

14.        In caso di prolungata assenza, ed in presenza di improcrastinabili esigenze organizzative con provvedimento motivato, il Direttore competente propone l’attribuzione ad altro titolare della P.O. della Unita’ Organizzativa dei compiti ascritti alla posizione vacante con conseguente incremento del 50% della retribuzione di risultato, correlato sia alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi sia al periodo temporale dell’incarico aggiuntivo.

15.        Il dipendente incaricato puo’ rassegnare le proprie dimissioni, con nota scritta e motivata, non prima di sei mesi dal conferimento dell’incarico.

 

Art. 59

Criteri per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza, con provvedimento motivato in relazione a:

-        mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati al termine dell’anno finanziario, ovvero raggiungimento degli obiettivi in percentuale inferiore al 52%;

-        grave o reiterata inosservanza delle direttive del dirigente di riferimento adeguatamente documentata;

-        grave o reiterata responsabilita’ per errori di gestione adeguatamente documentate;

-        provvedimento disciplinare superiore alla censura.

 

2.Il Dirigente apicale della struttura, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni del dipendente anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia. La stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico.

3. Il Dirigente apicale della struttura, prima di procedere alla definitiva formalizzazione della revoca, avvia un procedimento di contestazione in forma scritta e di confronto in contraddittorio, acquisendo le valutazioni del dipendente anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

4. L’incarico di posizione organizzativa puo’ essere altresi’ revocato anticipatamente per motivate ragioni organizzative, in relazione a nuovi assetti organizzativi degli uffici e dei servizi del Comune di Roma, nell’esercizio di nuove funzioni, competenze e nuove modalita’ gestionali dei servizi pubblici locali. In tali ipotesi, al dipendente, ove disponibile, va assicurata l’attribuzione di un’altra posizione organizzativa attinente alla famiglia professionale di riferimento, nell’ambito della macrostruttura comunale, prescindendo dalla graduatoria.

 

Art. 60

Valorizzazione delle alte professionalita’

Criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 8, lettera b) e c) del CCNL 31.3.1999

 

Dichiarazione congiunta n. 11

 

Art.  61

Retribuzione di posizione

1. Per gli incarichi di posizione organizzativa di cui alla all’articolo 8, lettera a) del CCNL 31.3.1999 vengono previste due fasce di retribuzione di posizione:

Fascia Economica

Retribuzione di posizione

Retribuzione di risultato

Fascia A

€ 10.329,14

€ 2.582,28

Fascia B

    8.263,31

€ 2.065,83

 

Art. 62

Compensi aggiuntivi

1. Al personale con incarico di posizione organizzativa spetta la retribuzione di posizione e la eventuale retribuzione di risultato, che assorbono e ricomprendono ogni trattamento accessorio.

2. Per il personale incaricato di posizione organizzativa e’ comunque fatta salva la corresponsione dei compensi correlati ai seguenti istituti:

a)      prestazioni per lavoro straordinario elettorale e compensi ISTAT per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attivita’ di settore rese al di fuori dell’orario di servizio;

b)      incentivi ex art. 18 della legge n. 109/1994;

c)      compensi derivanti dall’applicazione dell’art. 12, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 437/1996 convertito nella legge n. 556/1996;

d)      compensi per commissioni d’appalto, commissioni di concorso, docenze, purché tali attivita’ non  rientrino tra i compiti istituzionali e siano rese fuori dell’orario di lavoro.

3. Il responsabile di area della vigilanza di categoria D incaricato della posizione di lavoro apicale conserva l’indennita’ di vigilanza prevista dall’art. 37, comma 1, lettera b), del CCNL del 6/7/1995.

 

Art. 63

Valutazione dell’incaricato ai fini della corresponsione della

retribuzione di risultato

 

1. Il dirigente di riferimento, tenuto conto della programmazione, cosi’ come definita nel PEG e delle attivita’ inerenti i settori di competenza delle posizioni organizzative provvede ad assegnare, annualmente, gli obiettivi alle posizioni organizzative.

2. Possono essere assegnati da un minimo di tre ad un massimo di cinque obiettivi e devono essere congrui, realistici, misurabili e coerenti con gli obiettivi del dirigente.

3. Gli obiettivi ed i relativi pesi devono essere comunicati agli incaricati di posizione organizzativa e concordati con i Direttori di struttura.

4. I risultati conseguiti da ogni posizione organizzativa, sugli obiettivi alla stessa assegnati, sono soggetti a valutazione annuale al fine di corrispondere la retribuzione di risultato.

5. Le metodologie ed i criteri di valutazione sono elaborati dal Dipartimento I in coerenza con quelli utilizzati dall’Amministrazione nel sistema di valutazione dei dirigenti e, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999.

6. Responsabile della valutazione finale e’ il dirigente apicale della struttura sentito il dirigente dell’unita’ organizzativa, con cui la posizione collabora.

7. Il soggetto valutatore e’ il dirigente  cui la posizione organizzativa direttamente si riferisce. Nel caso di posizioni, preposte agli uffici di staff del direttore apicale, “soggetto valutatore” e “responsabile della valutazione finale” coincidono.

8. Per ogni obiettivo considerato dovra’ essere indicato il peso ed il relativo grado di raggiungimento. Sulla base di questi due elementi si arriva al calcolo della percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi. Alla “percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi” corrispondera’  una determinata quota della retribuzione di risultato.

9. Sulla valutazione espressa il dirigente e’ tenuto a dare la massima informativa ai dipendenti incaricati.

10. In caso di valutazione non positiva del dirigente, e conseguente contestazione del dipendente incaricato, sara’ applicata la stessa procedura di “contraddittorio” gia’ prevista in caso di revoca anticipata dell’incarico.

11. In caso di valutazione parzialmente positiva dovra’ comunque essere garantito il contraddittorio con il valutato, anche assistito dalle rappresentanze sindacali o da persona di sua fiducia. Il contraddittorio con il direttore della struttura si dovra’ chiudere, entro 20 giorni dalla data della richiesta dell’incaricato di posizione organizzativa, con una riformulazione o convalida della proposta iniziale.

12. L’indicazione degli obiettivi della posizione ed il livello di raggiungimento dei relativi risultati, saranno inseriti sul Sistema Informativo Integrato del Personale.

 

 

Art. 64

Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato e’ corrisposta in un’unica soluzione annuale in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

2. La determinazione del valore economico, nel rispetto degli importi massimi fissati dal presente CCDI, sara’ rapportata alla percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi (percentuale rilevata dalla scheda contenuta nel successivo allegato B), secondo il seguente schema:

 

Tipologia valutazione

% Raggiungimento obiettivi

% Retribuzione di risultato

Non Positiva

 

Da 0 al 51%

 

Retribuzione di risultato pari a 0

 

Parzialmente

Positiva

Dal 52% al 61%

Retribuzione di risultato pari al 60% dell’importo massimo previsto

Dal 62% all’81%

Retribuzione di risultato pari all’80% dell’importo massimo previsto

Positiva

Dall’82% al 100%

Retribuzione di risultato pari al 100% dell’importo massimo previsto

 

3. Per gli incarichi di durata inferiore ai 10 mesi e superiori ai 90 giorni la corresponsione della retribuzione di risultato e’ rapportata al periodo temporale durante il quale e’ stata ricoperta la posizione, quantificata in dodicesimi di anno.

4. Non spetta la retribuzione di risultato nei seguenti casi:

-         attestazione del dirigente di raggiungimento dei risultati da parte dell’incaricato di posizione organizzativa inferiore al 52% rispetto ai parametri predefiniti;

-         incarico di posizione organizzativa inferiore a 90 giorni;

-         lunghe assenze dal servizio per malattia, infortunio od aspettativa, per un periodo superiore al 50% della durata dell’incarico.

5. La retribuzione di risultato, massima, e’ pari al 25% del valore della retribuzione di posizione attribuita.

 

ALLEGATO A – CRITERI DI CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  art.8 del CCNL 31.3.1999.

 

Fattore 1

Capacita’ e comportamenti organizzativi

Fattore 2

Esperienze professionali maturate

Fattore 3

Curriculum professionale e requisiti culturali

Totale

max 20

Max 60

max 20

100

 

Fattore 1. Capacita’ e comportamenti organizzativi (massimo 20 punti)

 

Sotto fattori

Punteggio max attribuibile

Scala di valutazione

Flessibilita’ nella gestione del lavoro e del tempo

 

Capacita’ di applicare le norme alle diverse situazioni e di adattare il proprio modo di lavorare alle mutevoli esigenze poste dal contesto.

4

Eccellente              punteggio  4

Buona                    punteggio  3

Adeguata               punteggio  2

Non adeguata        punteggio  1

Motivazione, clima interno, guida delle risorse umane

 

Capacita’ di motivare i collaboratori  creando un clima di fiducia e collaborazione

4

Eccellente              punteggio  4

Buona                    punteggio  3

Adeguata               punteggio  2

Non adeguata        punteggio  1

Innovazione e sviluppo delle competenze

 

Capacita’ di realizzare gli obiettivi nuovi e originali assegnati e di promuovere i processi di cambiamento

4

Eccellente              punteggio  4

Buona                    punteggio  3

Adeguata               punteggio  2

Non adeguata        punteggio  1

Qualita’ dell’apporto personale

 

Capacita’ di ricercare dati e informazioni e di individuare le possibili linee di azione e proporre le conseguenti azioni.

4

Eccellente              punteggio  4

Buona                    punteggio  3

Adeguata               punteggio  2

Non adeguata        punteggio  1

Integrazione ed adattamento

 

Capacita’ di lavorare in gruppo e cooperare stabilendo positivi rapporti di collaborazione con persone anche di altri settori, per risolvere un problema o realizzare un progetto assegnato

 

4

Eccellente              punteggio  4

Buona                    punteggio  3

Adeguata               punteggio  2

Non adeguata        punteggio  1

Punteggio massimo

20

 


Fattore 2. Esperienze professionali maturate valutate in base agli atti ed ai titoli di servizio fino ad un massimo di 60 punti

 

Sotto fattori

 

Punteggio massimo

Responsabilita’ di servizio o ufficio (1)

precedentemente svolta all’interno dell’Amministrazione inerente l’incarico da ricoprire, valutata in base agli atti di servizio

Punteggio attribuibile per anno fino a un max di tre anni

10

 

 

30

Responsabilita’ servizio o ufficio (1)

precedentemente svolta all’interno dell’Amministrazione parzialmente inerente l’incarico da ricoprire valutata in base  agli atti di servizio

Punteggio attribuibile per anno fino a un max di tre anni

8

 

 

24

Responsabilita’ servizio o ufficio (1)

precedentemente svolta all’interno dell’Amministrazione in settori diversi da quello a cui si riferisce l’incarico da ricoprire valutata in base agli atti di servizio

Punteggio attribuibile per anno fino a un max di tre anni

 

6

 

 

 

18

Attribuzione dell’art. 35 del vigente CCDI

Punteggio per ogni ex art. 35 attribuito fino ad un massimo di tre

 

4

 

 

 

12

L’aver ricoperto l’incarico di posizione organizzativa (dal 16 febbraio 2002)

 

Punteggio per ogni anno di incarico fino ad un massimo di tre

5

 

 

 

15

Ulteriori atti di servizio

Punteggio attribuibile

8

15

-        L’aver conseguito l’ex VIII q.f.  per concorso (2)

-        L’aver conseguito la categoria D3 per progressione (2)

Punteggio attribuibile

4

-        Idoneita’ ad un concorso per l’area della dirigenza

Punteggio attribuibile

7

Punteggio massimo

60

 

(1)Si considera negli ultimi tre anni che tipo di responsabilita’ e’ stata ricoperta ( ad esempio 3 anni di attivita’ di direzione inerente l’incarico, oppure 3 anni di cui 2 anni di attivita’ di direzione inerente l’incarico e uno non inerente l’incarico ). Il punteggio attribuibile per ogni anno puo’ essere diviso in dodicesimi. Pertanto periodi superiori a quindici giorni sono calcolati come un mese, mentre periodi inferiori non sono attribuibili.

(2) Il punteggio non e’ cumulabile con quello dell’ex VIII q.f. conseguita per concorso.

 

 


Fattore 3. Curriculum professionale e titoli culturali fino ad un massimo di 20 punti

 

Sottofattore: Curriculum professionale (max 7 punti)

 

Sotto fattori

Punteggio

Punteggio

massimo

 

Incarichi di docenza svolti all’interno dell’Amministrazione e/o autorizzati presso altri enti su materie attinenti la posizione messa a bando

 

 

 

0,10 punti per ogni giornata di docenza di min.4 ore

 

 

 

3

 

 

 

Incarichi in qualita’ di membro di Commissione o Gruppo di Lavoro svolti all’interno dell’Amministrazione su materie attinenti la posizione messa bando

 

 

 

0,10 ad incarico affidato con specifico provvedimento

 

 

 

3

 

 

 

Pubblicazioni, qualitativamente e quantitativamente congrue, attinenti direttamente ai contenuti della posizione messa a bando

 

0,20 ad articolo/pubblicazione

 

 

 

1

Punteggio massimo

7

 

Sottofattore: Requisiti culturali (max 13 punti)