ROMA
CONTRATTO
COLLETTIVO
DECENTRATO
INTEGRATIVO
2002-2005
(Art. 4 del CCNL 1998-2001)
Il presente contratto integrativo, oltre a disciplinare le materie demandate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa nel testo in grassetto, riporta a titolo di ricognizione le norme previste dai CCNL e dalle disposizioni di legge, al fine di consentire all’Amministrazione, ai dipendenti capitolini e alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU del Comune di Roma, di avere uno strumento organico delle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.
Delle disposizioni non afferenti alla contrattazione integrativa, e’ richiamata la fonte di disciplina nella rubrica dell’articolo.
TITOLO I
Ambito di applicazione, soggetti, durata e
procedura.
Art. 1
Ambito di applicazione
1.
Il presente
contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato , escluso quello con
qualifica dirigenziale, fermo restando quanto previsto specificatamente per le
forme di lavoro flessibili e per il personale con contratto a tempo
determinato.
1.
La delegazione trattante di parte pubblica, costituita
ai sensi del primo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, e’ individuata con
deliberazione della Giunta Comunale.
2.
La delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi
del secondo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, e’ composta da:
a.
componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria del
Comune di Roma (R.S.U.) in numero complessivamente non superiore a quindici
unita’;
b.
di norma due rappresentanti per ciascuna Organizzazione
Sindacale territoriale di categoria rappresentativa nel Comparto.
3.
Il Coordinatore della R.S.U. si impegna a fornire
tempestiva comunicazione dei nominativi facenti parte delle delegazioni
trattanti prima dell’inizio di ogni incontro.
1.
Il presente contratto ha validita’ quadriennale e
comunque per tutta la vigenza del CCNL del 22 gennaio 2004, fatta salva la
facolta’ per ciascuna delle parti di chiederne la revisione almeno tre mesi
prima dell’inizio di un nuovo esercizio finanziario.
2.
Vengono definite con apposito accordo annuale le somme
relative alla costituzione ed alle modalita’ di erogazione delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttivita’.
3.
Il contratto collettivo decentrato integrativo conserva
la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo.
4.
Con cadenza quadrimestrale le parti attivano la verifica congiunta
dell’applicazione degli istituti previsti nel presente CCDI
5.
Gli effetti del presente C.C.D.I. decorrono, salvo
diversa indicazione, dalla data della stipula dello stesso.
1. La
sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dovra’
avvenire attraverso lo svolgimento delle fasi previste dall’art. 5 del CCNL
1998-2001.
2.
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione la parte pubblica trasmettera’
all’A.R.A.N. il testo del contratto con la specificazione delle modalita’ di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
Art. 5
Criteri generali,
ripartizione e destinazione delle risorse
ai sensi degli articoli 31 e
31 bis CCNL 22.1.2004
1.
Le risorse destinate all’incentivazione delle politiche delle risorse
umane e della produttivita’ (ex art. 15 del CCNL 1.4.1999 e successive
modificazioni ed integrazioni) sono determinate annualmente
dall’Amministrazione e oggetto di contrattazione con le OO.SS..
2. Con
effetto dal 31.12.2003 e a valere dall’anno 2004 tale fondo e’ composto da una
parte definita “RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE” (art. 31 comma 2) che sono
storicizzate anche per gli anni futuri, e da una parte di “RISORSE EVENTUALI e
VARIABILI” (art. 31 comma 3) che puo’ variare di anno in anno secondo le
disposizioni previste.
3. Le
risorse finanziarie cosi’ determinate vengono ripartite nel rispetto della
disciplina degli artt. 33, 35, 36, 37 del CCNL 22/1/04, nonché della richiamata
disciplina dell’art. 17 del CCNL 1.4.1999 con i seguenti criteri:
-
finanziare
l’indennita’ di comparto nella misura prevista dall’art. 33 CCNL 22.01.04
-
finanziare
il fondo per la progressione economica orizzontale secondo gli artt. 34 e 35
CCNL 22.01.04;
-
prevedere le risorse necessarie per compensare
l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita’ affidate il
personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni
organizzative (art. 36, comma 1);
-
compensare le specifiche responsabilita’ del
personale di Cat. B, C, D attribuite con atto formale dell’Ente derivanti da
specifiche qualifiche (ad esempio ufficiale di stato civile e anagrafe ( art.
36, comma 2);
-
quantificare le risorse necessarie per le indennita’
contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all’organizzazione dei
servizi da erogare alla collettivita’, secondo la disciplina vigente e le
specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, rischio, reperibilita’, maneggio valori, orario notturno,
festivo, festivo notturno,);
-
identificare le risorse per riconoscere attivita’
svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione
nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all’art.15 del CCNL
1.4.1999,;
-
prevedere il fondo per le retribuzioni di posizione
e di risultato in relazione alle esigenze della struttura organizzativa
dell’Ente, con riferimento a posizioni di responsabilita’, di servizio e
posizioni caratterizzate da alto grado di responsabilita’ e professionalita’
(artt. 8,9 e 10 CCNL del 31.3.1999);
-
istituzione del fondo per la valorizzazione delle
alte professionalita’ (art. 10 CCNL del 22.01.2004);
-
mantenere nel limite consentito dal fondo le risorse
destinate ad erogare compensi incentivanti la produttivita’, proseguendo nell’attivita’
di valutazione delle prestazioni, dando continuita’ al riconoscimento di
contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed
efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del
CCNL 22.01.2004).
4. Entro
il 30 novembre di ciascun anno le parti si incontrano per stabilire l’utilizzo
delle risorse per l’anno successivo, procedendo, ove occorra, alla modifica e/o
alla integrazione dei criteri di cui al presente accordo.
·
TABELLE PER
LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 15 CCNL 1.4.1999 e s.m.i.
·
TABELLE PER
LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE EX ART. 17 CCNL 1.4.1999 e s.m.i.
Art. 6
1. Le
parti concordano di monitorare periodicamente l’andamento della spesa del
fondo.
2.
A seguito di detta verifica le parti si riservano, sulla base delle
disponibilita’ accertate nell’anno di riferimento, di destinare le eventuali
risorse residue all’implementazione delle finalita’ previste dall’art. 17 del
CCNL 1.4.1999, valutando la possibilita’ di destinare tali risorse alla
istituzione di nuove indennita’ o all’aumento quelle esistenti, fatta salva la
compatibilita’ del consolidamento delle risorse relative, considerando anche le
risorse aggiuntive previste nel C.C.N.L. 2002-2005 in riferimento al secondo biennio economico.
3.
I proventi derivanti dalle fattispecie previste dall’art. 43 della
legge 449/97 saranno destinati alla incentivazione del personale nella percentuale che
sara’ definita in apposito regolamento
previa concertazione tra le parti.
Adeguamento alle norme sulla
semplificazione amministrativa
e al codice dell’Amministrazione digitale
1. Allo
scopo di ridurre i tempi di applicazione delle procedure amministrative di
gestione del personale comunale ed i relativi costi economici,
l’Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/90 e dal
D.lgs.82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”, provvedera’ alla
semplificazione delle procedure, con informatizzazione delle stesse attraverso
il sistema informativo delle risorse umane e alla trasmissione dei cedolini
degli stipendi a quanti sono dotati di casella di posta elettronica personale,
cosi’ come previsto dalla legge 311/2004.
TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali
1. A norma dell’art.
3 del CCNL 22/1/04, le relazioni sindacali nel Comune di Roma sono improntate
ai principi di lealta’ e correttezza, nel quadro di un impegno comune per
sviluppare tanto la qualita’ e quantita’ dei servizi resi ai cittadini quanto
la professionalita’ e le concrete condizioni di lavoro dei dipendenti.
2. Le relazioni
sindacali in una grande amministrazione pubblica locale costituiscono altresi’
il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema
contrattuale e, dall’altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard
dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed
occupazionale attraverso una maggiore efficienza del sistema delle autonomie.
3. Per questo nel
Comune di Roma in cui il decentramento delle funzioni ai Municipi fortemente
avanzato e’ necessaria una estesa e coordinata articolazione delle relazioni
sindacali che riguardi i Municipi, ma anche i Dipartimenti, gli Uffici
Extradipartimentali, le Istituzioni ed il Corpo della Polizia Municipale.
4. Il direttore del
Dipartimento I – Politiche delle
Risorse Umane e Decentramento, unitamente ai dirigenti preposti agli uffici e
ai servizi dell’Amministrazione comunale sono responsabili della corretta
applicazione degli istituti contrattuali definiti nel CCNL e nel CCDI.
5. La delegazione
trattante di parte pubblica adotta le iniziative necessarie per assicurare la
coerenza delle relazioni sindacali in ogni articolazione
dell’Amministrazione.
6. Le controversie
sull’interpretazione o l’applicazione delle norme del CCDI, su motivata
richiesta di una delle parti, sono esaminate dalle delegazioni trattanti a
livello centrale, entro 5 giorni dalla richiesta.
7. L’interpretazione
autentica resa in tale sede e’ espressa in un verbale interpretativo,
vincolante per le parti in ogni articolazione dell’Amministrazione comunale.
Art. 9
Indizione di scioperi a livello locale
1. Le
parti si impegnano a costruire entro due mesi dalla sottoscrizione del presente
CCDI un protocollo relativo alle modalita’ di esercizio del diritto di sciopero,
in applicazione della legge 146/90 e successive modificazioni, incluso il
riesame dei cosiddetti “servizi minimi essenziali”, nel rispetto di quanto previsto “dall’accordo collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni
Autonomie Locali” sottoscritto il 19/9/2002”.
Capo I - Modelli
relazionali
Art. 10
Istituti
1. Il sistema
delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
Ø Contrattazione
Ø Concertazione
Ø Informazione
Ø Forme di partecipazione
Art. 11
Articolazione delle Relazioni Sindacali
1. Il sistema delle Relazioni Sindacali, nell’ambito delle varie
strutture dell’Amministrazione comunale, si articola come di seguito
dettagliato:
Ø
Relazioni sindacali di
livello Centrale, che possono essere articolate anche per Area professionale
(tra le quali il settore educativo scolastico ed il Corpo della Polizia
Municipale);
Ø
Relazioni sindacali di
livello Decentrato (Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali, Municipi );
Ø
Relazioni sindacali di
livello di Istituzione.
Art. 12
Forme di partecipazione
1. Al fine di consentire l’approfondimento di specifiche
problematiche puo’ essere prevista la costituzione di Osservatori a
composizione mista paritetica, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione,
con funzioni non negoziali per
raccogliere dati e formulare
proposte relativamente alle seguenti materie:
·
Innovazioni organizzative
nel lavoro (telelavoro, part-time, ecc.);
·
Ambiente, igiene e sicurezza
del lavoro;
·
Promozione delle pari
opportunita’;
·
Iniziative per il benessere
dei dipendenti e delle loro famiglie;
·
Tutela e valorizzazione del
personale portatore di handicap.
2. Tali organismi non hanno
funzione negoziale, sono paritetici e valorizzano la presenza femminile.
3. L’Amministrazione comunale, la RSU e le
OO.SS. concordano la promozione di conferenze di organizzazione per
Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali, Municipi e Istituzioni, prevedendo
anche il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti.
Art. 13
Commissione mista
paritetica sulle relazioni sindacali
1. Ai fini di
rafforzare l’impegno reciproco per lo sviluppo corretto delle relazioni
sindacali, di prevenire iniziative unilaterali e per reclamarne il rispetto, le
parti costituiscono, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto, la Commissione mista paritetica composta come segue:
a. sei
rappresentanti dell’Amministrazione;
b. il coordinatore
della RSU;
c. cinque
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL;
2. Al fine di
monitorare e verificare costantemente la corretta ed omogenea tenuta delle
relazioni sindacali nell’ambito delle varie strutture dell’Amministrazione,
tutti gli accordi, i verbali di concertazione e le intese comunque denominate,
stipulate nell’ambito dell’Amministrazione comunale ai sensi del CCDI, sono
trasmessi in copia alla Commissione; uguale procedura viene prevista anche per
quanto concerne l’andamento relativo alla spesa del fondo del salario
accessorio del personale e la verifica di ulteriori eventuali risorse.
3. Tutti gli accordi
siglati tra le parti nell’ambito dell’Amministrazione Comunale dovranno essere
forniti in copia ai componenti della Commissione entro tre giorni lavorativi
dall’inizio di ogni riunione, anche mediante pubblicazione sulla rete civica
4. La Commissione,
su istanza di una delle parti, esamina tutta la documentazione pervenuta e
interviene segnalando comportamenti lesivi delle norme di correttezza e lealta’
nelle relazioni sindacali.
5. La Commissione si
pronuncia entro 10 giorni dalla trasmissione dell’istanza.
6. Fino a tale data
le parti si astengono dall’adottare iniziative unilaterali.
7. Entro tale
termine la Commissione redige un verbale di valutazione pubblicizzato a cura
dell’Amministrazione sul sito Internet del Comune e sul periodico Incomune e in
ogni altro modo opportuno nonché dalle rappresentanze sindacali nelle bacheche
predisposte nei luoghi di lavoro.
8. Nel caso di
comportamenti lesivi accertati dalla Commissione, i relativi atti dovranno
essere adeguati alla decisione, al fine di ristabilire corrette relazioni
sindacali.
9. Gli atti della
Commissione sono trasmessi al Collegio di controllo di cui all’art. 30, comma 7
del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma.
Art. 14
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
(Art. 4 CCNL 1 aprile 1999)
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato
integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della
disciplina, stabilita dall’art.17.
2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le
seguenti materie:
a) i criteri per la
ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15,
per le finalita’ previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista
dallo stesso articolo 17;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla
base di obiettivi e programmi di incremento della produttivita’ e di
miglioramento della qualita’ del servizio; i criteri generali delle metodologie
di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di
ripartizione delle risorse destinate alle finalita’ di cui all’art.17, comma 2,
lett. a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e
la corresponsione dei compensi relativi alle finalita’ previste nell’art. 17,
comma 2, lettere e), f), g);
d) i programmi annuali e
pluriennali delle attivita’ di formazione professionale, riqualificazione e
aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento
dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla
sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a
facilitare l’attivita’ dei dipendenti disabili ;
f) implicazioni in ordine alla qualita’ del lavoro e alla professionalita’ dei
dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi,
tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunita’, per le finalita’ e con le procedure indicate dall’art.
28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalita’ della legge 10
aprile 1991, n. 125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attivita’ e
prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15,
comma 1, lettera k);
i) le modalita’ e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui
all’art.22;
l) le modalita’ di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina
e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art.35 del D.Lgs. 29/93;
m) criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa
riguarda, altresi’, le materie previste dall’art. 16, comma 1, del CCNL
stipulato in data 31.3.1999:
4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art.3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle
trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un
massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive
prerogative e liberta’ di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di
cui al comma 2, lett. d), e) , f) ed m).
5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri
non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto
dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
Art.
15
Contrattazione
1. La contrattazione
integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a)
Individuazione delle risorse
finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttivita’ e loro ripartizione nelle voci previste dall’art. 17 del CCNL
1998/2001 e dall’art. 31 e seguenti del
CCNL 2002/2005 ed in particolare:
-
criteri di incentivazione e
meccanismi di valutazione;
-
definizione delle indennita’
di diversa natura, comprese quelle di nuova istituzione, e dei relativi criteri
di quantificazione e di corresponsione;
-
completamento ed
integrazione dei criteri per la progressione economica nelle categorie di cui
al CCNL del 31/3/99 relativo all’ordinamento professionale.
b)
Indirizzi per le politiche
di pari opportunita’.
c)
Linee di indirizzo dei
processi di ristrutturazione dell’Amministrazione comunale, ivi compresi i
processi di esternalizzazione e di dismissione di servizi.
d)
Tutela della qualita’ del
lavoro e della professionalita’ dei dipendenti in relazione ai processi di
innovazione organizzativa o tecnologica.
e)
Criteri e modalita’ della
mobilita’ esterna e per la gestione delle eccedenze di personale.
f)
Politiche degli orari di
lavoro e criteri per la loro attuazione.
g)
Criteri generali dei
programmi annuali e pluriennali di formazione, riqualificazione e aggiornamento
del personale.
h)
Linee di indirizzo per
migliorare la qualita’ dell’ambiente di lavoro e le condizioni operative degli
addetti con particolare attenzione agli adempimenti rivolti a facilitare
l’attivita’ dei dipendenti disabili.
i)
Definizione di strumenti di
verifica di efficacia degli accordi (osservatori, strumenti di monitoraggio
ecc.), in particolare sui risultati occupazionali e sulla modernizzazione dei
servizi.
j)
Impianto generale e criteri
del sistema di sviluppo delle risorse umane relativi all’Ordinamento
Professionale.
Art. 16
Concertazione
(Art 6 CCNL 22 gennaio 2004)
1.
Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta l’informazione, ai
sensi dell’art.7, puo’ attivare, entro i successivi 10 giorni, la
concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine e’
fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva
autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di
concertazione, nelle materie ad essa riservate non puo’ essere sostituita da
altri modelli di relazioni sindacali.
2. La concertazione
si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del
31.3.1999 e per le seguenti materie:
a) articolazione dell’orario di servizio;
b) calendari delle
attivita’ delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il
passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attivita’ o di
disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
d) andamento dei
processi occupazionali;
e) criteri generali
per la mobilita’ interna.
3. La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto
giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le
parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita’,
correttezza e trasparenza.
4. La concertazione
si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta. Dell’esito della stessa e’ redatto specifico verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti.
5. La parte
datoriale e’ rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai
soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti,
individuati secondo i rispettivi ordinamenti."
Art.17
Relazioni sindacali
(Art. 16 CCNL 31 marzo 1999)
1. In attesa di
rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante la contrattazione
collettiva integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie di
contrattazione decentrata di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995,
sono integrate dalle seguenti:
Ø
completamento
ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della
categoria di cui all’art. 5, comma 2;
Ø
modalita’
di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento
della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di
cui all’art. 14.
2.
Nell’ambito della revisione del sistema delle relazioni sindacali, da attuarsi
in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998-2001, le parti convengono che
le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono
comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle
seguenti materie:
a)
svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
b) valutazione delle
posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
c) conferimento
degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione
periodica;
d) metodologia
permanente di valutazione di cui all’art. 6;
e) individuazione
delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione
economica interna alla categoria di cui all’art. 5;
f) individuazione
dei nuovi profili di cui all’art. 3, comma 6;
g) attuazione delle
regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all’art. 14, comma
2.
Le procedure di concertazione di cui al presente comma sono effettuate attraverso un confronto che deve comunque concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.
Art. 18
Concertazione
1. Ciascuno dei
soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del C.C.N.L. dell’1/4/1999, ricevuta
l’informazione, puo’ attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione
mediante richiesta scritta.
2. In caso di
urgenza, il termine e’ fissato in cinque giorni lavorativi.
3. Decorso il
termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di
concertazione.
4. La procedura di
concertazione, nelle materie ad essa riservate non puo’ essere sostituita da
altri modelli di relazioni sindacali.
5. La concertazione
si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data
di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano,
nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita’, correttezza e
trasparenza.
6. La concertazione
si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta.
7. Dell’esito della
stessa e’ redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti.
8. La parte
datoriale e’ rappresentata al tavolo di concertazione dai soggetti,
espressamente designati con apposita deliberazione della Giunta comunale.
9. Alle R.S.U. ed
alle OO.SS. dovra’ essere fornita tutta
la necessaria documentazione eventualmente anche su supporto informatico, oltre
che cartaceo.
10. Sono materie di concertazione:
a)
articolazione orari di
servizio;
b)
calendario nidi e scuola
dell’infanzia;
c)
criteri per il passaggio dei
dipendenti ad altre attivita’ e funzioni;
d)
andamento occupazionale e
piani assunzionali;
e)
criteri generali per la
mobilita’ interna, ivi compresa la mobilita’ nella stessa struttura;
f)
criteri generali per
l’applicazione della classificazione, per le modalita’ delle progressioni
interne, per il conferimento degli incarichi e il sistema di valutazione delle
posizioni organizzative, per la metodologia permanente di valutazione;
g)
programmazione delle spese
per il personale nell’ambito del DPEF e delle previsioni di bilancio;
h)
criteri fondamentali della
dotazione organica e delle sue modificazioni;
i)
regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e servizi dell’Amministrazione e relative modificazioni;
j)
regolamenti organizzativi
delle istituzioni;
k) criteri generali sul decentramento di funzioni ai municipi;
l)
indirizzi strategici per la
gestione del personale per le materie oggetto di contrattazione decentrata;
m) iniziative atte a promuovere il benessere dei dipendenti capitolini e
delle rispettive famiglie, ivi compresa l’attivita’ dei patronati.
Art. 19
Informazione
(Art. 7 CCNL 1 aprile 1999)
1. L’ente informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, sugli atti di
valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse
umane.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL
prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa,
l’informazione deve essere preventiva.
3. Ai fini di una piu’ compiuta informazione le parti, su richiesta di
ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in
presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e
dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali
processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche
conto di quanto stabilito dall’art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998.
4. Nei casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e’ prevista la
consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione e’ altresi’
effettuata nelle materie in cui essa e’ prevista dal D.Lgs. 29/93.
Art. 20
Informazione
1.
L’ente
informa in modo preventivo, nel termine di dieci giorni, i soggetti sindacali
sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario (tra i quali
bilancio preventivo e consuntivo annuale relativo alle spese per il personale),
concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione
complessiva delle risorse umane.
2.
L’ente
informa preventivamente, nel termine di dieci giorni, le RSU, le OO.SS., i
rappresentanti della sicurezza sugli atti di valenza generale e di competenza,
anche di carattere finanziario, concernenti le materie di contrattazione e
concertazione; annualmente, prima della predisposizione del bilancio, sara’
effettuata una riunione di verifica riguardo alle attivita’ dell’Ente.
3.
L’informazione
preventiva dovra’ anche riguardare i processi di dismissione e/o
esternalizzazione di servizi o di parti di essi, nonché il ricorso al lavoro temporaneo (cosiddetto
“lavoro interinale”).
4.
Trimestralmente
l’Amministrazione informa dettagliatamente i soggetti sindacali sugli organici
di fatto, distribuiti per categorie e profili professionali, nonché
sull’andamento della spesa per il personale, con particolare riferimento al
fondo di cui all’articolo 17 del CCNL 1.4.1999.
5.
Nei casi di
cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e’ prevista oltre alla informazione la
consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione e’ altresi’
effettuata nelle materie in cui essa e’ prevista dal D.Lgs. n. 165/2001
Art. 21
Relazioni sindacali di livello Decentrato
1.
Per delega del Direttore del
Dipartimento I - Politiche delle Risorse Umane e Decentramento i dirigenti
preposti ai Dipartimenti, Uffici Extra-dipartimentali, Municipi e Unita’
Organizzative curano le relazioni sindacali nelle forme e nei limiti previsti
dal presente articolo.
2.
Nell’ambito di ciascun
Dipartimento, Ufficio Extra-dipartimentale e
Municipio si svolge la contrattazione, nelle forme previste dal CCNL e
dal CCDI e nell’ambito dei criteri generali definiti a livello centrale, sulle
seguenti materie:
a)
criteri per la ripartizione
delle risorse finanziarie per lo sviluppo delle risorse umane e per la
produttivita’ tra le unita’
organizzative;
b)
iniziative di promozione
delle pari opportunita’;
c)
iniziative per migliorare
l’ambiente di lavoro e le condizioni operative degli addetti con particolare
attenzione agli adempimenti rivolti a facilitare l’attivita’ dei dipendenti
disabili;
d)
iniziative per tutelare e
valorizzare la qualita’ del lavoro e la professionalita’ dei dipendenti in
relazione a innovazioni organizzative e tecnologiche, o all’ampliamento dei
servizi resi alla collettivita’.
3.
Nell’ambito di ciascun
Dipartimento, Ufficio Extra-dipartimentale e Municipio si svolge la
concertazione, nelle forme previste dal CCNL e dal CCDI, e nell’ambito dei
criteri generali definiti a livello centrale, con le seguenti modalita’:
a. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del
C.C.N.L. dell’1/4/1999, ricevuta l’informazione, puo’ attivare, entro i
successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta.
b. In caso di
urgenza, il termine e’ fissato in cinque giorni lavorativi.
c. Decorso il
termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di
concertazione.
d. La procedura di
concertazione, nelle materie ad essa riservate non puo’ essere sostituita da
altri modelli di relazioni sindacali.
e. La concertazione
si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data
di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano,
nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita’, correttezza e
trasparenza.
f.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta
giorni dalla data della relativa richiesta.
g. Dell’esito della stessa e’ redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
h. La parte
datoriale e’ rappresentata al tavolo di concertazione dai soggetti,
espressamente designati con apposita deliberazione della Giunta comunale.
i.
Alle R.S.U. ed alle OO.SS. dovra’ essere fornita tutta la necessaria documentazione
eventualmente anche su supporto informatico, oltre che cartaceo.
La concertazione si svolge
sulle seguenti materie:
a)
criteri per l’articolazione
degli orari di servizio;
b)
criteri per l’applicazione
dei sistemi di incentivazione del personale e per l’accesso alle indennita’ previste dal contratto;
c)
criteri per l’accesso dei
dipendenti alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale.
d)
e’ materia di informazione
preventiva l’articolazione in unita’ organizzative e servizi di ciascun
dipartimento, direzione centrale, ufficio extra-dipartimentale o municipio.
4. I direttori dei Dipartimenti, Uffici Extra-dipartimentali e Municipi
assicurano l’informazione tempestiva ai lavoratori sui provvedimenti adottati
nelle materie specificate ai commi precedenti.
5. Trimestralmente i
responsabili delle Unita’ Organizzative informano:
a)
Sulla effettiva
distribuzione di ogni forma di retribuzione incentivante o accessoria, per categoria,
profilo professionale e singolo ufficio;
b)
Sulle prestazioni di lavoro
straordinario svolte dai dipendenti, per categoria, profilo professionale e
singolo ufficio;
c)
Sulla effettiva
partecipazione dei dipendenti alle iniziative di formazione.
6. Sono nulli accordi o intese,
anche nell’ambito dei verbali di concertazione, che siano in contrasto con le
disposizioni del CCNL e del CCDI. Il
dirigente che sottoscriva tali accordi o intese ne risponde personalmente.
Art. 22
Relazioni sindacali di livello di Istituzione
1. Le relazioni
sindacali nell’ambito delle Istituzioni “Biblioteche di Roma”, “Agenzia per le Tossicodipendenze” e di
eventuali altre che vengano istituite si svolgono sugli istituti cosi’ come
previsti per le relazioni sindacali di livello Centrale, avendo le Istituzioni
autonomia gestionale sulle risorse umane e di bilancio ad esse assegnate dal
Comune.
2. Sono
nulli gli accordi o le intese in contrasto con le disposizioni del CCNL e il
dirigente che sottoscriva tali accordi o intese ne risponde personalmente.
Art. 23
Relazioni sindacali del Corpo della Polizia
Municipale
1.
Le relazioni sindacali nell’ambito del Corpo della Polizia
Municipale si svolgono a livello centrale a cura del Comando del Corpo della
Polizia Municipale nonché a livello decentrato a cura delle singole Unita’
Organizzative municipali di Polizia Municipale.
2.
Nel Comando del Corpo della Polizia Municipale
si svolge la contrattazione sulle seguenti materie, nel rispetto delle
disposizioni contenute nella deliberazione della G.C. n. 249 del 7/5/2002 e
nella deliberazione della G.C. n. 607 del 14/10/2003:
a)
criteri per la ripartizione
delle risorse finanziarie per lo sviluppo delle risorse umane e per la
produttivita’ tra le unita’
organizzative;
b)
iniziative di promozione
delle pari opportunita’;
c)
iniziative per migliorare
l’ambiente di lavoro e le condizioni operative degli addetti con particolare
attenzione agli adempimenti rivolti a facilitare l’attivita’ dei dipendenti
disabili;
d)
iniziative per tutelare e
valorizzare la qualita’ del lavoro e la professionalita’ dei dipendenti in
relazione a innovazioni organizzative e tecnologiche, o all’ampliamento dei
servizi resi alla collettivita’.
3. Nel Comando del Corpo della Polizia Municipale
si svolge la concertazione sulle seguenti materie, nel rispetto delle
disposizioni contenute nella deliberazione della G.C. n. 249 del 7/5/2002 e
nella deliberazione della G.C. n. 607 del 14/10/2003:
a)
criteri per la mobilita’
interna del personale;
b)
criteri per l’articolazione
degli orari di servizio;
c)
criteri per l’organizzazione
complessa;
d)
criteri per l’applicazione
dei sistemi di incentivazione del personale e per l’accesso alle indennita’ previste dal contratto;
e) criteri per l’accesso dei dipendenti alle iniziative di formazione e
aggiornamento professionale;
f) criteri per l’avvicendamento del personale nelle mansioni.
4
Sulla base delle relazioni
sindacali previste a livello di Comando del Corpo, nelle Unita’ Organizzative Municipali di P.M. si svolge
la concertazione per l’applicazione delle materie di cui alla lettera a), b) e
c) dell’art. 21, comma 3, ultima parte
nonché per l’applicazione:
a) dei sistemi di incentivazione del
personale e per l’accesso delle indennita’ previste del contratto;
b)
dei criteri per l’accesso dei dipendenti alle iniziative di formazione;
c)
dei criteri per l’avvicendamento del personale nelle mansioni ;
d)
dei criteri per la mobilita’ interna del personale;
e) di
ulteriori articolazioni organizzative nei casi previsti dal Regolamento del
Corpo della Polizia Municipale.
5. Il Comandante della Polizia
Municipale ed i Dirigenti delle singole U.O. assicurano l’informazione
tempestiva ai lavoratori sui provvedimenti adottati nelle materie di propria
competenza.
6. Trimestralmente il Comandante della Polizia Municipale ed i
Dirigenti delle singole U.O. informano:
a) sulla effettiva distribuzione di ogni forma di retribuzione
incentivante o accessoria, per categoria, profilo professionale e singolo
ufficio;
b) sulle prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dipendenti, per categoria,
profilo professionale e singolo ufficio;
c) sulla effettiva partecipazione dei dipendenti alle iniziative di
formazione.
7. Sono nulli accordi o intese, anche nell’ambito dei verbali di
concertazione, che siano in contrasto con le disposizioni del CCNL e del
CCDI. Il dirigente che sottoscriva tali
accordi o intese ne risponde personalmente.
Art. 24
Tempi, modi e forme dell’azione sindacale
1.
I tempi, i modi e le forme
dell’azione sindacale rappresentano un elemento importantissimo di garanzia su
cui calibrare il funzionamento dell’intero sistema delle relazioni sindacali.
2.
Le parti firmano accordi che
debbono essere esigibili nei tempi previsti.
3.
A seguito di motivata
contestazione da parte dei soggetti sindacali, il dirigente sospende gli atti
emanati in violazione delle norme sulla contrattazione, sulla concertazione e
sulla informazione preventiva.
Art. 25
Delegazioni trattanti
1.
La composizione di tutte le
delegazioni centrali e decentrate viene comunicata alle parti per iscritto.
2.
Per parte sindacale vengono
riconosciuti come soggetti negoziali la RSU e le OO.SS. in ogni ambito di azione sindacale.
3.
A tale scopo tutte le
convocazioni pervengono al Coordinatore della RSU e alle OO.SS. firmatarie del
CCNL.
4.
Le convocazioni di livello
Centrale o di Area professionale dovranno pervenire al Coordinatore della RSU ed alle OO.SS. 5
giorni prima della riunione o in casi urgenti 3 giorni; il coordinatore RSU e
le OO.SS. dovranno comunicare i nominativi dei componenti interessati alla
convocazione, almeno 48 ore prima.
5.
Per quanto concerne le
relazioni sindacali nei dipartimenti, Uffici extradipartimentali, Municipi,
Istituzioni e Unita’ Organizzative, entro 15 giorni dall’approvazione del CCDI,
il Coordinatore RSU comunica, ove non gia’ attuato, all’Amministrazione i
nominativi dei componenti individuati come referenti.
6.
I Dirigenti convocheranno
nominativamente i soggetti individuati.
7.
Le sigle sindacali
rappresentative intervengono in ogni livello negoziale di norma con due
rappresentanti.
8.
Le modalita’ tecniche di
convocazione e le procedure di attivazione del confronto debbono essere
codificate come vincolo per l’intera delegazione di parte datoriale.
Capo II – Prerogative
Sindacali
Art. 26
Diritto di assemblea
(Art. 2
CCNQ 7 agosto 1998)
1. Fatta salva la
competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di
miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti
pubblici hanno diritto di partecipare , durante l’orario di lavoro, ad
assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 10
ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che
riguardano la generalita’ dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere
indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su
materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 10.
3. La convocazione,
la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio gestione del personale
con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali
e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno
spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per
iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione
dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea e’
effettuata dai responsabili delle singole unita’ operative e comunicata
all’ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui
l’attivita’ lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea e’ svolta di norma
all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si
applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo
svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuita’ delle
prestazioni indispensabili nelle unita’ operative interessate secondo quanto
previsto dai singoli accordi di comparto.
Art. 27
Diritto di assemblea
(Art.
56 CCNL 14.9.2000)
1. I dipendenti degli enti hanno diritto di partecipare,
durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati
con l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
2. Per tutte le altre modalita’ di esercizio del diritto di
assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell’art. 2
dell’Accordo collettivo quadro sulle modalita’ di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998.
Art. 28
Assemblee
1.
La RSU e le OO.SS. a norma dell’art. 2 del CCNQ del
7/8/98 indicono le assemblee dei lavoratori in modo congiunto o disgiunto.
2.
Nel caso di indizione di
assemblee da parte di singoli componenti della RSU la convocazione deve essere
comunicata al Coordinatore.
3.
Le assemblee possono essere
convocate a livello di ente, di area professionale, di dipartimento, municipio
o ufficio extradipartimentale, istituzione, agenzia o a livello di unita’
organizzativa, ovvero per area professionale in ciascuno di tali livelli.
4.
Il limite di fruizione
individuale del singolo dipendente e’ di 12 ore annuali, considerate a tutti
gli effetti orario di servizio, con la conservazione della normale retribuzione
intesa come comprendente tutte le voci, sia fondamentali sia accessorie, che la
compongono .
5.
L’assemblea ha una durata
minima di un’ora e massima di due ore, salvo in caso di materie di interesse
generale per le quali la durata puo’ essere estesa fino ad un massimo di 3 ore.
6.
Nei casi in cui l’attivita’
lavorativa sia articolata in turni e per gli uffici con servizi continuativi
aperti al pubblico l’assemblea e’ svolta
ad inizio o fine turno di lavoro.
7.
Il personale e’ autorizzato
ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario alla
partecipazione dei lavori dell’assemblea.
8.
L’Amministrazione, cosi’
come previsto dal CCNQ 7/8/98, provvede
a verificare il raggiungimento del limite di fruizione individuale del singolo dipendente attraverso forme
e modalita’ adeguate di rilevazione della presenza.
9.
In caso di assemblee che
interessino il personale educativo scolastico ovvero il personale operante in
sedi distaccate ove si eroghino servizi al pubblico (limitatamente al caso di
assemblee tenute in sedi diverse) detti servizi saranno riattivati entro 30
minuti dal termine dell’assemblea stessa.
10. La comunicazione dell’indizione dell’assemblea deve essere inoltrata
all’amministrazione, nella persona del
dirigente responsabile del livello organizzativo interessato dall’assemblea,
con almeno 72 ore lavorative di anticipo e deve contenere la data, il luogo e
l’orario dell’assemblea stessa. L’Amministrazione
individua un luogo idoneo per lo svolgimento dell’assemblea medesima, e cura
l’informazione immediata agli utenti sugli eventuali disservizi che ne possono
derivare.
11. Per condizioni eccezionali, motivate per le esigenze degli organi istituzionali,
o per particolari esigenze dei servizi resi ai cittadini, il Dirigente del
livello organizzativo interessato dalla richiesta di assemblea comunica, in
forma scritta e motivata alle rappresentanze sindacali promotrici, la
necessita’ di spostamento della data, dell’orario o del luogo
dell’assemblea. La comunicazione deve
essere trasmessa almeno 48 ore prima
alle rappresentanze sindacali promotrici, e deve contenere una
disponibilita’ alternativa per il luogo, la data e l’orario dell’assemblea che comunque
non puo’ essere oltre le 72 dal primo orario di convocazione, ferma l’autonomia
delle rappresentanze sindacali nel fissare la nuova convocazione.
Art. 29
Strumenti per l’esercizio delle attivita’
sindacali
1.
L’Amministrazione garantisce
l’installazione di bacheche per la RSU e per le OO.SS. in ogni luogo di lavoro, con esclusione di
ogni altra organizzazione o
associazione.
2.
L’Amministrazione assicura
alla RSU ed alle OO.SS. la disponibilita’ di uno spazio di comunicazione su Intranet, sul sito Internet dell’Amministrazione
comunale e sul periodico “InComune” distribuito tra i dipendenti comunali. Tali spazi debbono essere esattamente
identificati per permettere al lettore di riconoscerne l’autonoma responsabilita’
sindacale.
3.
La disponibilita’ di sedi
permanenti di proprieta’ dell’Amministrazione comunale per le OO.SS. e’
consentita secondo le modalita’ attualmente in uso.
4.
In ciascuna macrostruttura
e’ individuato un locale permanentemente e gratuitamente a disposizione della
RSU e OO.SS. rappresentative, organizzato con gli arredi e la strumentazione
tecnica concordati, secondo le oggettive disponibilita’, nell’ambito della
medesima macrostruttura. In caso di
assoluta impossibilita’ di individuare tale locale per oggettiva carenza di
spazi, l’Amministrazione individua le modalita’ di utilizzazione di idonei
locali per lo svolgimento di riunioni comunque connesse all’attivita’
sindacale.
5.
L’utilizzazione di tali
locali e’ subordinato alle esigenze istituzionali e ai vincoli derivanti dalle
disposizioni sulle campagne elettorali e referendarie.
Art. 30
Referendum dei lavoratori
1.
Ai sensi dell’art. 21 della
Legge 300/70, possono essere indetti,
al di fuori dell’orario di lavoro, dalle RSU, previa approvazione
dell’assemblea generale e dalle OO.SS., referendum su materie riguardanti le
attivita’ sindacali, concordandone le modalita’ organizzative con il
Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e Decentramento.
Titolarita’
e flessibilita’ in tema di permessi sindacali
(Art. 10 CCNQ 7
agosto 1998)
1. I dirigenti
sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad
usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri
od orari, di cui all’art. 9 per l’espletamento del loro mandato, sono:
- i componenti delle RSU;
- i dirigenti
sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai
sensi dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- i dirigenti
sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei
luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 5
dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- dirigenti
sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non
collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto
all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle
prerogative e liberta’ sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalita’
vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e
terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle
associazioni sindacali rappresentative.
3. I dirigenti
sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro
spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per
presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi
sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti
al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti
dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all’estero per
la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni
degli organismi direttivi statutari.
5. I permessi
sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al
comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto
massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere
cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a
trimestre.
6. Nell’utilizzo dei
permessi deve comunque essere garantita la funzionalita’ dell’attivita’
lavorativa della struttura o unita’ operativa - comunque denominata - di
appartenenza del dipendente . A tale scopo, della fruizione del permesso
sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura
secondo le modalita’ concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva
utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra
nella responsabilita’ dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con
le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni
sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al
di fuori dell’orario di lavoro. Ove cio’ non sia possibile sara’ comunque
garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti
collettivi - l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalita’
idonee a tal fine.
Art. 32
Soggetti titolari delle prerogative sindacali
1. I soggetti titolari delle prerogative sindacali sono previsti
dal primo comma dell’art. 10 del CCNQ “sulle modalita’ di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”
sottoscritto il 7/8/98:
a)
componenti delle RSU;
b)
dirigenti sindacali dei
terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative;
c)
dirigenti sindacali delle
associazioni sindacali rappresentative, aventi titolo a partecipare alla
contrattazione collettiva integrativa;
d)
dirigenti sindacali
componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed
Organizzazioni Sindacali non collocati in distacco o aspettativa.
Titolarita’ in tema di aspettative
e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilita’
(Art.
12 CCNQ 7 agosto 1998)
1. I dirigenti
sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari
delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono
fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro
mandato. E’ possibile l’applicazione delle flessibilita’ previste dall’art. 7 in misura non
superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso
articolo.
2. I dirigenti
sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno,
cumulabili anche trimestralmente.
3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare
il diritto ivi previsto devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per
il tramite della propria associazione sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica l’art. 10 comma 6.
Art. 34
Gestione delle prerogative sindacali
1.
Al fine della fruizione
delle prerogative sindacali i soggetti previsti dall’art. 24 dovranno essere
previamente accreditati presso il Dipartimento I – U.O. Relazioni Sindacali -
Servizio Relazioni Sindacali – con una
comunicazione di nomina proveniente dall’Organizzazione Sindacale di
appartenenza.
2.
La nomina sindacale dovra’
essere inviata, per conoscenza, all’ufficio del personale della macrostruttura
di appartenenza del dirigente sindacale
in argomento.
3.
Le eventuali revoche dovranno
essere comunicate con le stesse modalita’ di cui al precedente comma.
4.
I distacchi sindacali
retribuiti e le aspettative sindacali non retribuite sono disciplinati e
concessi secondo le modalita’ previste dagli articoli 5, 7 e 12 del CCNQ del
7/8/98 nel rispetto dei contingenti previsti dal CCNQ relativo al biennio in
essere.
5.
I distacchi sindacali
retribuiti sono concessi ai dipendenti a tempo pieno o parziale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato che siano componenti degli organismi direttivi statutari
delle proprie confederazioni ed organizzazioni rappresentative.
6.
Nel caso di frazionamento
dei distacchi sindacali retribuiti e delle aspettative sindacali non
retribuite, sino al limite massimo del 50% della prestazione lavorativa, e’
necessario che sia sottoscritto un accordo tra il dipendente interessato e la
struttura di competenza sulla tipologia oraria prescelta, cosi’ come previsto
dall’art. 7 del CCNQ 7/8/1998.
7.
I distacchi sindacali
retribuiti e le aspettative sindacali non retribuite, con prestazione
lavorativa ridotta sino al limite massimo del 50%, sono equiparabili al lavoro
part-time per il diritto alle ferie, cosi’ come previsto dal vigente CCNQ del
7/8/98
8.
I permessi sindacali
retribuiti e non retribuiti sono concessi secondo le previsioni del CCNQ del
7/8/98 nel rispetto dei contingenti previsti dal CCNQ relativo al biennio in
essere.
9.
Annualmente, entro il 31
marzo, l’Amministrazione determina la ripartizione del monte ore dei permessi
sindacali, di competenza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e della
R.S.U. del Comune di Roma, per il personale del Comparto Regioni-Autonomie
Locali, cosi come previsto dal CCNQ del 3.8.2004.
10. In caso di richiesta di permesso sindacale retribuito da attingere al
monte ore assegnato alla RSU o alle OO.SS. rappresentative ovvero in caso di
richiesta di permesso sindacale per la partecipazione agli organismi direttivi
statutari della O.S. di appartenenza la RSU o la O.S. dovra’ inoltrare la
richiesta di permesso all’ufficio personale della U.O. di appartenenza del
dirigente sindacale, accreditato con almeno 24 ore di anticipo e potra’ anche
essere anticipata con qualsiasi altra forma di comunicazione.
11. La U.O. di appartenenza provvedera’ alla registrazione del permesso con
le modalita’ operative stabilite con circolari del Dipartimento I Politiche
delle Risorse Umane e Decentramento.
12. Analoga procedura dovra’ essere applicata nei casi di richiesta di
permessi sindacali non retribuiti.
13. L’eventuale superamento del monte ore dei permessi retribuiti assegnato
alla RSU o alle OO.SS., secondo quanto previsto dal CCNQ del 7/8/98, non puo’
essere soggetto a recupero nell’anno
successivo.
14. Le riunioni con le quali l’amministrazione assicura i vari livelli di
relazioni sindacali avvengono normalmente al di fuori dell’orario di lavoro.
15. La partecipazione, a seguito di convocazione nominativa, alle
riunioni effettuate durante l’orario di lavoro per la conduzione delle
attivita’ di contrattazione integrativa e concertazione avviene con la
formula del servizio reso, nei limiti
numerici posti dall’art. 1 e secondo le
modalita’ previste dall’art. 24.
16. La tutela in materia di trasferimento per chi ricopre incarichi
sindacali, secondo quanto previsto dalla legge e dall’accordo quadro vigente,
e’ finalizzato ad evitare arbitrarie interferenze con il libero esercizio del
rapporto di rappresentanza tra i lavoratori ed i loro rappresentanti; pertanto
le parti concordano che la tutela:
a)
si applica a chi ricopre
incarichi di rappresentanza sindacale ed ai componenti della RSU;
b)
cessa di operare in caso di
trasferimento volontario del lavoratore;
c)
non si applica nell’ambito
della stessa sede dell’unita’ operativa;
d)
non si applica ad incarichi
di rappresentanza sindacale comunicati contestualmente alla data di presa
visione del provvedimento di trasferimento.
17.
Ai
dipendenti in permesso sindacale retribuito sono riconosciute tutte le
indennita’ legate alla presenza in servizio, di cui all’art. 10, comma 4
del CCNQ 7.8.1998.
TITOLO III
CAPO I
Progressione verticale
Art. 35
Progressione verticale nel sistema di classificazione
1. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno.
Analoga procedura puo’ essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie.
2. Gli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni procedono alla copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalita’ acquisibile esclusivamente dall’interno degli stessi enti con le medesime procedure previste dal presente articolo.
3. Alle procedure selettive del presente articolo e’ consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
4. Anche i posti ammessi a selezione ai sensi del comma 1 sono coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalita’ da selezionare.
5. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo, non e’ soggetto al periodo di prova.
1.
Le parti
si impegnano a concludere entro il 31 dicembre 2005 il confronto per
disciplinare la progressione verticale nell’ambito dell’Amministrazione,
secondo i seguenti principi:
a) Individuazione
delle professionalita’ “acquisibili solo dall’interno dell’ente”, a norma
dell’art. 91, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;
b) Ricorso al metodo del corso-concorso con valutazione
finale come metodo prioritario per i percorsi di progressione verticale
riservati ai dipendenti dell’Amministrazione;
c) Possibilita’
di accesso alla progressione verticale per i dipendenti che abbiano il possesso
del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l’accesso
dall’esterno (titolo di scuola media superiore per l’accesso alla categoria D e titolo di scuola media inferiore per
l’accesso alla categoria C, ferma ovviamente la necessita’ degli specifici
titoli eventualmente richiesti dalle corrispondenti figure professionali);
d) Determinare
eventuali ed eccezionali percorsi di progressione verticale su cui attivare
possibili deroghe al punto c);
2.
Le parti
concordano di individuare il corso-concorso quale modalita’ preferenziale nelle
procedure concorsuali interne per l’accesso alle figure professionali di
categoria D ed ai posti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche
nella categoria stessa, nel rispetto della normativa vigente.
3.
Le parti
concordano che un’adeguata valorizzazione di tutte le professionalita’
esistenti nel Comune di Roma deve accompagnare le operazioni di innovazione e
trasformazione in corso, e rappresentare un elemento qualificante per riassetti
futuri. In particolare in relazione al trasferimento di funzioni di cui al
decreto legislativo n. 112/98 e della legge regionale n. 14/99 ed al processo
di costituzione dei comuni metropolitani.
In questo quadro, le operazioni di
riorganizzazione dell’ente debbono contestualmente comportare adeguati processi
di selezione verticale del personale, paralleli alla identificazione delle
responsabilita’.
CAPO II
Art. 37
Sistema di valutazione
(art. 6 CCNL 31/3/1999)
1. In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione e’ di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed e’ tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell’art.16, comma 2.
Art. 38
Progressione economica all’interno della categoria
(art. 5 CCNL 31/3/1999)
1. All’interno di ciascuna categoria e’ prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13.
2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per i passaggi nell’ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalita’ dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l’esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con piu’ elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attivita’ lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all’impegno e alla qualita’ della prestazione individuale;
d) per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all’interno della categoria D, secondo la disciplina dell’art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:
diverso impegno e qualita’ delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacita’ di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilita’;
iniziativa personale e capacita’ di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro.
Art. 39
Sistema di valutazione
Dichiarazione
congiunta n. 3
Art. 40
1. La PEO si sviluppa mediante
l’acquisizione in sequenza nel tempo di incrementi economici che si sommano al
trattamento tabellare iniziale.
2. Le procedure di selezione si
effettuano previa concertazione con le OO.SS. annualmente per categoria, in
relazione alle risorse disponibili nel fondo.
3. Sono ammessi a partecipare
alle selezioni i dipendenti che alla data di svolgimento della selezione:
-
Hanno maturato un’anzianita’ di servizio
effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno due anni;
-
Non abbiano riportato sanzioni disciplinari
definitive superiori alla censura nel biennio precedente.
4. I dipendenti che alla data
della selezione risultano essere in posizione di “sospensione cautelare dal
servizio”, vi partecipano ugualmente ma senza conseguirla, in attesa della
definizione della relativa situazione disciplinare.
Art. 41
1. Per
l’anno 2004 e’ stabilito, sulla base delle risorse individuate ai sensi
dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999, e successive modifiche e integrazioni, un
numero complessivo di progressioni - sulla base di criteri analoghi a quelli
gia’ previsti per la progressione economica orizzontale per l’anno 2001, di cui
all’accordo dell’11 febbraio 2002 – riservate ai dipendenti che maturano i
requisiti nell’arco temporale che va dal 01/07/2004 al 01/06/2005.
Art. 42
1.
Sono ammessi a
partecipare alla selezione per la PEO i dipendenti in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
i dipendenti che
durante il predetto arco temporale hanno maturato almeno un anno di permanenza
effettiva nella posizione economica immediatamente inferiore o un termine
inferiore a seguito di sentenza passata in giudicato;
b)
non aver riportato provvedimenti disciplinari
definitivi superiori alla censura nel biennio precedente.
Art. 43
1. La progressione
orizzontale per l’anno 2004 si effettua secondo i seguenti criteri:
a)
La progressione
economica orizzontale per l’anno 2004 si effettua in un arco temporale che va
dal 1 luglio 2004 al 1 giugno 2005.
b)
Effettuano la
progressione i dipendenti che sulla base del
punteggio conseguito rispetto ai macro - fattori di valutazione
(esperienza acquisita min.1 anno – valutazione prestazione min. punti 5 –
titoli culturali e formativi), raggiungano almeno 50 punti con le modalita’ di
cui alla tabella seguente;
c)
La progressione
orizzontale decorre dal 1 luglio 2004, ad eccezione di quei dipendenti che
maturino il requisito di accesso in data successiva per i quali la progressione
decorre dal primo giorno del mese di maturazione del requisito.
2. Effettuano la progressione
orizzontale tutti i dipendenti che, secondo lo schema seguente, abbiano
acquisito almeno 50 punti, in base ai seguenti macro-fattori di valutazione:
|
Macro fattore di valutazione |
Indicatore |
Punteggio |
|
Esperienza
acquisita |
Il processo di accumulazione dell’esperienza espresso in periodi di servizio effettivamente svolti a partire dalla data di assunzione |
da 1 a 10 anni = 40 da 11 a 20 anni = 45 da 21 a 30 anni = 50 da 31 a 40 anni = 55 |
|
Valutazione della
prestazione |
L’attestazione positiva del dirigente di riferimento rispetto alla qualita’ del lavoro svolto e dei compiti affidati |
Da 5 a 10 punti |
|
Titoli culturali
e formativi (*) (*) Il punteggio viene attribuito ai titoli di
maggior valore posseduti e viene valutato un solo titolo di studio. |
Titoli di studio rilasciati da istituti legalmente riconosciuti |
· Scuola dell’obbligo = 10 · Diploma prof.le = 15 · Diploma di maturita’ = 20 · Specializzazione post maturita’ = 23 · Diploma universitario e Lauree brevi = 25 · Diploma di laurea (classi di spec.) = 30 · Diploma di perfezionamento post lauream = 32 · Diploma di specializzazione post lauream = 35 · Dottorato di ricerca = 38 |
3. La scheda di valutazione semplificata relativa
al fattore “prestazione” per l’anno 2004 e’ pertanto la seguente:
Numero
Individuale
|
|
Cognome
|
|
Nome
|
|
|
Categoria e livello
economico |
CAT: |
L.E. |
|
Macrostruttura di
appartenenza ( Dipartimento, Municipio, Ufficio extradip.le):
________________________________________________ U.O.:________________________________________________ |
|
|
FATTORI DI
VALUTAZIONE
( Categorie B - C -
D )
|
PUNTI DA 1 A 2 PER
FATTORE |
|
1 |
Conoscenze professionali e preparazione tecnica necessarie per il corretto svolgimento del proprio ruolo. |
|
|
2 |
Impegno e qualita’ delle prestazioni svolte: affidabilita’, rispetto dei processi lavorativi, precisione ed accuratezza, rispetto dei tempi, capacita’ di svolgere la mansione con la necessaria perizia. |
|
|
3 |
Orientamento all’utenza sia interna che esterna ed alla collaborazione all’interno del proprio ufficio e tra diversi uffici. Capacita’ di lavorare in gruppo. |
|
|
4 |
Capacita’ di adattamento ai cambiamenti organizzativi e di adeguare conseguentemente il proprio modo di lavorare. Capacita’ di gestire processi di lavoro senza formalismi, capacita’ di operare in ambienti diversi, con interlocutori diversi ed elasticita’ nell’interpretazione del proprio ruolo. |
|
|
5 |
Iniziativa personale e capacita’ di proporre soluzioni innovative e/o migliorative dell’organizzazione del lavoro per conseguire risultati migliori in termini di tempo, efficienza, qualita’ e risparmio di risorse |
|
|
|
TOTALE PUNTEGGIO |
|
Art. 44
Dichiarazione
congiunta n. 3
Art. 45
Criteri di
ammissione alla selezione
Dichiarazione congiunta n. 3
Art. 46
Dichiarazione
congiunta n. 3
Art. 47
Dichiarazione
congiunta n. 3
CAPO III
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 48
AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
(Art. 8 CCNL del 31/3/1999)
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unita’ organizzative di particolare complessita’, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attivita’ con contenuti di alta professionalita’ e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizioni di albi professionali;
c) lo svolgimento di attivita’ di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
Art. 49
CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI ICARICHI PER LE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
( Art. 9 CCNL 31/3/1999)
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7 e 9 e dal titolo II, capo II;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
Art. 50
VALORIZZAZIONE
DELLE ALTE PROFESSIONALITA’
(ART. 10 CCNL
22.1.2004)
1. Gli enti valorizzano le alte professionalita’ del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalita’, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell.’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilita’ nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ ente.
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente:
a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilita’ di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;
c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.
4. L’importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi puo’ variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato puo’ essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente.
5.Le risorse previste dall’art. 32, comma 7, integrano quelle gia’ disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.
Art. 51
RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
(Art. 10 CCNL del 31/3/1999)
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 e’ composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita’ previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilita’. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate
3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa e’ corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non puo’ essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennita’ assorbite ai sensi del comma 1.
Art. 52
Criteri organizzativi
1.
Sulla base del vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si procede alla definizione delle
posizioni sub-dirigenziali delle strutture:
-
posizioni
organizzative preposte prioritariamente al coordinamento dei Servizi come
prevede il provvedimento attuativo del vigente regolamento di organizzazione;
-
posizioni
per specifiche responsabilita’ di ambiti organizzativi (Uffici, Settori, ecc.)
e/o attivita’ complessa (procedimento amministrativo, progetto, incarico di
studio).
2.
In relazione a tale quadro di
riferimento negli articoli successivi vengono richiamati i contenuti che definiscono
i vari profili di responsabilita’, nonché fissate le relative indennita’.
Art.
53
Servizio
1. La
suddivisione della Unita’ Organizzativa in segmenti sottostanti assume la
denominazione di Servizio e la relativa responsabilita’ e’ affidata all’incarico,
in ogni caso, non dirigenziale e in via prioritaria alle Posizioni
Organizzative.
2. Per
Servizio si intende l’Unita’ operativa costituita in relazione ai servizi
erogati, alle attivita’ e processi gestiti e alle competenze con compiti di rilevanza
sia interna che esterna. Al servizio e’ preposto un incaricato di Posizione
Organizzativa oppure il personale di Categoria D, con funzioni di coordinamento
con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa e con
responsabilita’ dirette in relazione ai risultati ottenuti. Sono strutture
equiparate ai servizi le unita’ di staff: articolazioni organizzative che
svolgono funzioni strumentali o di supporto alle strutture ed agli organi
politico-istituzionali, nel campo della organizzazione, programmazione,
controllo di gestione, verifica dei risultati, controllo strategico, della
comunicazione interna/esterna, della gestione e sviluppo risorse umane, della
gestione delle risorse finanziarie, del supporto informativo ed informatico e
della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
Art.
54
Posizione
di specifica responsabilita’: responsabilita’ di ambito organizzativo
1. La
posizione di specifica responsabilita’ puo’ essere attribuita al personale di
Categoria D e consiste nella responsabilita’ di un ambito organizzativo non
rientrante fra quelli attribuiti agli incaricati di posizione organizzativa,
afferente particolari compiti inerenti le competenze assegnate alla struttura
organizzativa di riferimento.
2.
La responsabilita’ e’ attribuita al personale inquadrato nei profili afferenti
la Categoria D ed e’ compensata con l’indennita’ annua di cui al comma 1
dell’articolo 36 del CCNL 22.1.2004 e
disciplinata all’articolo 68 del presente CCDI.
Art. 55
Posizione di specifica
responsabilita’: responsabile di procedimento amministrativo
1. La
responsabilita’ di procedimento amministrativo ricorre quando il procedimento
amministrativo corrisponde all’assunzione di una responsabilita’ conclusiva,
nei confronti dell’interno o dell’esterno, nonché in un’attivita’
amministrativa strutturata, complessa e destinata a produrre effetti finali.
2. I
responsabili sono individuati con le modalita’ di cui al regolamento in materia
di termine e di responsabilita’ di procedimento amministrativo.
3. La
responsabilita’ e’ attribuita al personale inquadrato nei profili afferenti la
categoria D ed e’ compensata con l’indennita’ annua di cui al comma 1
dell’articolo 36 del CCNL 22.1.2004 e
disciplinata all’art. 68 del presente CCDI.
Art. 56
Posizione di specifica
responsabilita’: responsabile di progetto o incarico di studio
1. La
responsabilita’ di progetto o incarico di studio ricorre quando il processo
corrisponde all’assunzione di una responsabilita’ conclusiva rispetto ad
un’attivita’ tecnico-amministrativa strutturata, complessa e destinata a
produrre effetti finali a supporto dei processi decisionali dell’Ente.
2. La responsabilita’ e’ attribuita al personale inquadrato nei
profili afferenti la categoria D ed e’ compensata con l’indennita’ annua di cui
al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 22.1.2004 e disciplinata all’art. 68 del
presente CCDI.
Art. 57
Area delle Posizioni
Organizzative
1. Gli
incarichi di posizione organizzativa di cui alla all’articolo 8 del CCNL
31.3.1999 rispondono a precise esigenze organizzative e produttive delle varie
strutture del Comune di Roma che comportino l’assunzione diretta di elevata
responsabilita’ da parte del personale inquadrato in categoria D.
2. Le
posizioni organizzative, ad eccezione di quelle di cui al punto b) e c) dell’articolo
8 del CCNL del 31.3.1999, devono necessariamente comportare la gestione di
risorse professionali, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli
obiettivi programmatici assegnati attraverso un’assunzione diretta di prodotto
e di risultato.
3. Le
posizioni organizzative, cosi’ come prevede il provvedimento attuativo
dell’articolo 16 e successivi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, sono preposte prioritariamente al coordinamento dei
Servizi.
4. Il
fabbisogno di posizioni organizzative a livello di struttura viene determinato
sulla base dei parametri di complessita’ organizzativa correlati alla proposta
di ristrutturazione organizzativa di cui all’articolo 16 e successivi del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi entro i limiti
del fondo di cui alla tabella per la ripartizione delle risorse, previa
concertazione con le OO.SS..
5. Per
poter accedere all’Area delle Posizioni Organizzative e’ necessario:
a. essere inquadrato da almeno 18 mesi
nella Categoria D;
b. per i dipendenti provenienti da altri
enti a seguito di processi di mobilita’ obbligatoria gia’ titolari di P.O., non
ricorrono le condizioni previsti dal punto a).
6.
I percorsi selettivi sono aperti a tutti
i dipendenti di Categoria D in servizio presso il Comune di Roma
indipendentemente dalla struttura di appartenenza.
7.
Gli incarichi sono attribuiti al
personale appartenente alla categoria D in servizio presso l’Amministrazione
Comunale in possesso dei requisiti richiesti. Ogni struttura amministrativa che
indice l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa, ha la competenza di classificare le posizioni organizzative
indette per famiglie professionali (come da deliberazione della Giunta comunale
in materia di dotazione organica) nonché il dovere di trasmettere a tutte le
strutture del Comune di Roma il bando di selezione, affinché i rispettivi
Uffici competenti provvedano a darne tempestiva informativa ai lavoratori
ascritti alla categoria D in servizio presso le medesime. Al Bando
di selezione, puo’ infatti partecipare
il personale appartenente alla categoria D in servizio presso
l’Amministrazione Capitolina.
8.
I dipendenti di categoria D possono
presentare la domanda di partecipazione al bando di selezione, oltre che nella
struttura di appartenenza, anche presso altre due strutture del Comune di Roma
a scelta dell’interessato .
9.
E’ ammesso a partecipare il dipendente di
categoria D appartenente alla famiglia professionale attinente ai processi contenuti
nella Posizione Organizzativa messa a bando.
10. I
dipendenti in posizione di distacco presso Commissioni e Gruppi consiliari
dell’Amministrazione comunale, possono presentare domanda di partecipazione
alle strutture di provenienza.
11. Compete
al Dipartimento I:
-
l’elaborazione del bando cittadino;
-
la divulgazione delle procedure
applicative;
-
l’immediato trasferimento dei dipendenti
risultati assegnatari delle posizioni, oggetto del bando cittadino, per i quali
non e’ richiesto il nulla osta del dirigente della struttura di provenienza.
12. Le
strutture direttamente interessate provvedono alla selezione dei candidati e al
conferimento dell’incarico.
13. Il
Direttore apicale della struttura, congiuntamente al Dirigente di Unita’
Organizzativa (ove nominato) responsabile della posizione organizzativa da
assegnare, formulano la proposta finale di attribuzione dell’incarico che
dovra’ essere approvata in sede di Consiglio di Dipartimento, Ufficio
extradipartimentale o Municipale.
14. Il
provvedimento di incarico dovra’ essere trasmesso al Dipartimento I, Politiche
Risorse Umane e Decentramento, corredato della copia dall’apposito verbale del
Consiglio di struttura, da cui risulti l’iter istruttorio e le relative
valutazioni finali.
Art. 58
Criteri per il conferimento
degli incarichi
di posizione
organizzativa
1. L’attribuzione
dell’incarico al personale di categoria D avviene mediante atto del Dirigente
apicale, adottato d’intesa con il Dirigente della U.O. di riferimento (ove
nominato), tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare ed in conformita’ con le regole di cui all’art. 9 del C.C.N.L.
31/3/1999.
2. Ai
fini della selezione sono applicati i criteri generali di seguito elencati,
nonché i relativi punteggi e sottofattori di cui all’allegato A) del presente
Capo :
a)
Capacita’ e comportamenti organizzativi;
b)
Esperienze professionali maturate;
c)Curriculum
professionale e titoli culturali.
3. L’atto
di incarico deve essere motivato e deve contenere gli obiettivi assegnati, ricompresi
nella DPO del Dirigente e approvati nel PEG o strettamente inerenti le
competenze assegnate alla P.O. e considerati fondamentali ai fini
dell’attivita’.
4.
Gli incarichi relativi alle posizioni
organizzative sono conferiti per un periodo di tre anni.
5.
La graduatoria redatta da ogni struttura
di riferimento per ogni tipo di posizione messa a bando, avra’ la durata di tre
anni. Pertanto nel caso si rendesse vacante la posizione organizzativa ricoperta dal vincitore della selezione nel
periodo di durata dell’incarico (revoca, dimissioni, trasferimento, part-time,
pensionamento) si potra’ attingere alla graduatoria ancora in vigore. Nel caso
di scorrimento della graduatoria, l’incarico conferito, avra’ durata residuale
fino alla scadenza indicata nell’avviso di selezione cui si partecipa.
6.
Gli obiettivi, cosi’ come il livello di
raggiungimento, devono risultare da apposito documento sottoscritto dal
Direttore competente e dall’incaricato di posizione organizzativa per
accettazione.
7.
Per i dipendenti che abbiano conseguito
una valutazione di risultato rispetto agli obiettivi assegnati, superiore o
uguale al 70%, l’incarico viene automaticamente confermato per l’esercizio
successivo.
8.
Qualora i risultati non siano stati
raggiunti per il livello minimo richiesto, ma siano superiori al 51%,
l’incarico potra’ essere motivatamente confermato al medesimo soggetto che lo
ricopre o revocato.
9.
Qualora i risultati attesi siano
inferiori al 52% per due esercizi consecutivi, la titolarita’ della posizione
organizzativa puo’ essere revocata.
10.
Sono esclusi dall’incarico di posizione
organizzativa i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
11.
I dipendenti in part-time possono
candidarsi ad un incarico di posizione organizzativa solo con contestuale
impegno a trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in
caso di nomina.
12.
Restano fermi i limiti previsti per il
rientro al tempo pieno previsti di cui al presente CCDI.
13.
Sono esclusi dalla selezione i dipendenti
con provvedimenti disciplinari superiori alla censura sanzionati nel biennio
precedente.
14.
In caso di prolungata assenza, ed in
presenza di improcrastinabili esigenze organizzative con provvedimento
motivato, il Direttore competente propone l’attribuzione ad altro titolare
della P.O. della Unita’ Organizzativa dei compiti ascritti alla posizione
vacante con conseguente incremento del 50% della retribuzione di risultato,
correlato sia alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi sia al periodo
temporale dell’incarico aggiuntivo.
15.
Il dipendente incaricato puo’ rassegnare
le proprie dimissioni, con nota scritta e motivata, non prima di sei mesi dal
conferimento dell’incarico.
Art.
59
Criteri
per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa
1. Gli incarichi
possono essere revocati prima della scadenza, con provvedimento motivato in
relazione a:
-
mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati al termine dell’anno finanziario, ovvero raggiungimento degli
obiettivi in percentuale inferiore al 52%;
-
grave o reiterata inosservanza delle
direttive del dirigente di riferimento adeguatamente documentata;
-
grave o reiterata responsabilita’ per
errori di gestione adeguatamente documentate;
-
provvedimento disciplinare superiore alla
censura.
2.Il Dirigente apicale
della struttura, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una
valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni del
dipendente anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da persona di sua fiducia. La stessa procedura di contraddittorio
vale anche per la revoca anticipata dell’incarico.
3.
Il Dirigente apicale della struttura, prima di procedere alla definitiva
formalizzazione della revoca, avvia un procedimento di contestazione in forma
scritta e di confronto in contraddittorio, acquisendo le valutazioni del
dipendente anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
4. L’incarico di
posizione organizzativa puo’ essere altresi’ revocato anticipatamente per
motivate ragioni organizzative, in relazione a nuovi assetti organizzativi
degli uffici e dei servizi del Comune di Roma, nell’esercizio di nuove
funzioni, competenze e nuove modalita’ gestionali dei servizi pubblici locali.
In tali ipotesi, al dipendente, ove disponibile, va assicurata l’attribuzione
di un’altra posizione organizzativa attinente alla famiglia professionale di
riferimento, nell’ambito della macrostruttura comunale, prescindendo dalla
graduatoria.
Art.
60
Valorizzazione
delle alte professionalita’
Criteri
per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa di cui
all’articolo 8, lettera b) e c) del CCNL 31.3.1999
Dichiarazione congiunta n. 11
Art.
61
Retribuzione di posizione
1. Per gli incarichi
di posizione organizzativa di cui alla all’articolo 8, lettera a) del CCNL
31.3.1999 vengono previste due fasce di retribuzione di posizione:
|
Fascia
Economica |
Retribuzione
di posizione |
Retribuzione
di risultato |
|
Fascia A |
€
10.329,14 |
€
2.582,28 |
|
Fascia B |
€ 8.263,31 |
€
2.065,83 |
Art. 62
Compensi aggiuntivi
1. Al personale con incarico di posizione organizzativa
spetta la retribuzione di posizione e la eventuale retribuzione di risultato,
che assorbono e ricomprendono ogni trattamento accessorio.
2. Per il personale incaricato di
posizione organizzativa e’ comunque fatta salva la corresponsione dei compensi
correlati ai seguenti istituti:
a)
prestazioni
per lavoro straordinario elettorale e compensi ISTAT per prestazioni connesse
ad indagini periodiche ed attivita’ di settore rese al di fuori dell’orario di
servizio;
b)
incentivi
ex art. 18 della legge n. 109/1994;
c)
compensi
derivanti dall’applicazione dell’art. 12, comma 1, lettera b) del decreto legge
n. 437/1996 convertito nella legge n. 556/1996;
d)
compensi
per commissioni d’appalto, commissioni di concorso, docenze, purché tali
attivita’ non rientrino tra i compiti
istituzionali e siano rese fuori dell’orario di lavoro.
3. Il responsabile di area della
vigilanza di categoria D incaricato della posizione di lavoro apicale conserva
l’indennita’ di vigilanza prevista dall’art. 37, comma
1, lettera b), del CCNL del 6/7/1995.
Art. 63
Valutazione dell’incaricato ai fini della
corresponsione della
retribuzione di risultato
1. Il dirigente di
riferimento, tenuto conto della programmazione, cosi’ come definita nel PEG e
delle attivita’ inerenti i settori di competenza delle posizioni organizzative
provvede ad assegnare, annualmente, gli obiettivi alle posizioni organizzative.
2. Possono essere
assegnati da un minimo di tre ad un massimo di cinque obiettivi e devono essere
congrui, realistici, misurabili e coerenti con gli obiettivi del dirigente.
3. Gli obiettivi ed i
relativi pesi devono essere comunicati agli incaricati di posizione organizzativa
e concordati con i Direttori di struttura.
4. I risultati
conseguiti da ogni posizione organizzativa, sugli obiettivi alla stessa
assegnati, sono soggetti a valutazione annuale al fine di corrispondere la
retribuzione di risultato.
5. Le metodologie ed i
criteri di valutazione sono elaborati dal Dipartimento I in coerenza con quelli
utilizzati dall’Amministrazione nel sistema di valutazione dei dirigenti e,
prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi
dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999.
6. Responsabile della
valutazione finale e’ il dirigente apicale della struttura sentito il dirigente
dell’unita’ organizzativa, con cui la posizione collabora.
7. Il soggetto
valutatore e’ il dirigente cui la
posizione organizzativa direttamente si riferisce. Nel caso di posizioni,
preposte agli uffici di staff del direttore apicale, “soggetto valutatore” e
“responsabile della valutazione finale” coincidono.
8. Per ogni obiettivo
considerato dovra’ essere indicato il peso ed il relativo grado di
raggiungimento. Sulla base di questi due elementi si arriva al calcolo della
percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi. Alla “percentuale
complessiva di raggiungimento degli obiettivi” corrispondera’ una determinata quota della retribuzione di
risultato.
9. Sulla valutazione
espressa il dirigente e’ tenuto a dare la massima informativa ai dipendenti
incaricati.
10. In caso di
valutazione non positiva del dirigente, e conseguente contestazione del
dipendente incaricato, sara’ applicata la stessa procedura di “contraddittorio”
gia’ prevista in caso di revoca anticipata dell’incarico.
11. In caso di
valutazione parzialmente positiva dovra’ comunque essere garantito il
contraddittorio con il valutato, anche assistito dalle rappresentanze sindacali
o da persona di sua fiducia. Il contraddittorio con il direttore della
struttura si dovra’ chiudere, entro 20 giorni dalla data della richiesta
dell’incaricato di posizione organizzativa, con una riformulazione o convalida
della proposta iniziale.
12. L’indicazione degli obiettivi della posizione ed il livello di
raggiungimento dei relativi risultati, saranno inseriti sul Sistema Informativo
Integrato del Personale.
Art. 64
Retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato e’
corrisposta in un’unica soluzione annuale in relazione al raggiungimento degli
obiettivi.
2. La determinazione del valore economico, nel rispetto
degli importi massimi fissati dal presente CCDI, sara’ rapportata alla
percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi (percentuale rilevata
dalla scheda contenuta nel successivo allegato B), secondo il seguente schema:
|
Tipologia valutazione |
% Raggiungimento obiettivi |
% Retribuzione di risultato |
|
Non
Positiva |
Da
0 al 51% |
Retribuzione di risultato pari a 0 |
|
Parzialmente Positiva |
Dal
52% al 61% |
Retribuzione di risultato pari al 60%
dell’importo massimo previsto |
|
Dal
62% all’81% |
Retribuzione di risultato pari all’80%
dell’importo massimo previsto |
|
|
Positiva |
Dall’82%
al 100% |
Retribuzione di risultato pari al 100%
dell’importo massimo previsto |
3. Per gli incarichi di durata inferiore ai 10 mesi e
superiori ai 90 giorni la corresponsione della retribuzione di risultato e’
rapportata al periodo temporale durante il quale e’ stata ricoperta la
posizione, quantificata in dodicesimi di anno.
4. Non spetta la retribuzione di risultato nei seguenti
casi:
-
attestazione del dirigente di raggiungimento
dei risultati da parte dell’incaricato di posizione organizzativa inferiore al
52% rispetto ai parametri predefiniti;
-
incarico di posizione organizzativa inferiore
a 90 giorni;
-
lunghe
assenze dal servizio per malattia, infortunio od aspettativa, per un periodo
superiore al 50% della durata dell’incarico.
5. La retribuzione di risultato, massima,
e’ pari al 25% del valore della retribuzione di posizione attribuita.
ALLEGATO A – CRITERI DI CONFERIMENTO DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE art.8 del CCNL
31.3.1999.
|
Fattore
1 Capacita’ e
comportamenti organizzativi |
Fattore
2 Esperienze
professionali maturate |
Fattore
3 Curriculum professionale
e requisiti culturali |
Totale |
|
max
20 |
Max
60 |
max 20 |
100 |
Fattore
1. Capacita’ e comportamenti organizzativi (massimo 20 punti)
|
Sotto fattori |
Punteggio max
attribuibile |
Scala di valutazione |
|
Flessibilita’
nella gestione del lavoro e del tempo Capacita’
di applicare le norme alle diverse situazioni e di adattare il proprio modo
di lavorare alle mutevoli esigenze poste dal contesto. |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 Non
adeguata punteggio 1 |
|
Motivazione,
clima interno, guida delle risorse umane Capacita’
di motivare i collaboratori creando
un clima di fiducia e collaborazione |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 Non
adeguata punteggio 1 |
|
Innovazione
e sviluppo delle competenze Capacita’
di realizzare gli obiettivi nuovi e originali assegnati e di promuovere i
processi di cambiamento |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 Non
adeguata punteggio 1 |
|
Qualita’
dell’apporto personale Capacita’
di ricercare dati e informazioni e di individuare le possibili linee di
azione e proporre le conseguenti azioni. |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 Non
adeguata punteggio 1 |
|
Integrazione
ed adattamento Capacita’
di lavorare in gruppo e cooperare stabilendo positivi rapporti di
collaborazione con persone anche di altri settori, per risolvere un problema
o realizzare un progetto assegnato |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 Non
adeguata punteggio 1 |
|
Punteggio
massimo |
20 |
|
Fattore
2. Esperienze professionali maturate valutate in base agli atti ed ai titoli di
servizio fino ad un massimo di 60 punti
|
Sotto fattori |
|
Punteggio massimo |
|
Responsabilita’
di servizio o ufficio (1) precedentemente svolta all’interno
dell’Amministrazione inerente l’incarico da ricoprire, valutata in base agli
atti di servizio |
Punteggio attribuibile
per anno fino a un max di tre anni 10 |
30 |
|
Responsabilita’
servizio o ufficio (1) precedentemente svolta all’interno dell’Amministrazione
parzialmente inerente l’incarico da ricoprire valutata in base agli atti di servizio |
Punteggio attribuibile
per anno fino a un max di tre anni 8 |
24 |
|
Responsabilita’
servizio o ufficio (1) precedentemente
svolta all’interno dell’Amministrazione in settori diversi da quello a cui si
riferisce l’incarico da ricoprire valutata in base agli atti di servizio |
Punteggio attribuibile
per anno fino a un max di tre anni 6 |
18 |
|
Attribuzione
dell’art. 35 del vigente CCDI |
Punteggio per ogni ex
art. 35 attribuito fino ad un massimo di tre 4 |
12 |
|
L’aver
ricoperto l’incarico di posizione organizzativa (dal 16 febbraio 2002) |
Punteggio per ogni
anno di incarico fino ad un massimo di tre 5 |
15 |
|
Ulteriori
atti di servizio |
Punteggio attribuibile 8 |
15 |
|
-
L’aver
conseguito l’ex VIII q.f. per
concorso (2) |
||
|
-
L’aver
conseguito la categoria D3 per progressione (2) |
Punteggio attribuibile 4 |
|
|
-
Idoneita’
ad un concorso per l’area della dirigenza |
Punteggio attribuibile 7 |
|
|
Punteggio massimo |
60 |
|
(1)Si considera negli
ultimi tre anni che tipo di responsabilita’ e’ stata ricoperta ( ad esempio 3
anni di attivita’ di direzione inerente l’incarico, oppure 3 anni di cui 2 anni
di attivita’ di direzione inerente l’incarico e uno non inerente l’incarico ).
Il punteggio attribuibile per ogni anno puo’ essere diviso in dodicesimi.
Pertanto periodi superiori a quindici giorni sono calcolati come un mese,
mentre periodi inferiori non sono attribuibili.
(2) Il punteggio non e’
cumulabile con quello dell’ex VIII q.f. conseguita per concorso.
Fattore
3. Curriculum professionale e titoli culturali fino ad un massimo di 20 punti
Sottofattore:
Curriculum professionale (max 7 punti)
|
Sotto fattori |
Punteggio |
Punteggio massimo |
|
Incarichi di docenza svolti all’interno
dell’Amministrazione e/o autorizzati presso altri enti su materie attinenti
la posizione messa a bando |
0,10 punti per ogni
giornata di docenza di min.4 ore |
3 |
|
|
|
|
|
Incarichi in qualita’ di membro di
Commissione o Gruppo di Lavoro svolti all’interno dell’Amministrazione su
materie attinenti la posizione messa bando |
0,10 ad incarico
affidato con specifico provvedimento |
3 |
|
|
|
|
|
Pubblicazioni, qualitativamente e
quantitativamente congrue, attinenti direttamente ai contenuti della
posizione messa a bando |
0,20 ad
articolo/pubblicazione |
1 |
|
Punteggio
massimo |
7 |
|
Sottofattore:
Requisiti culturali (max 13 punti)
|
|
Punteggio |
|
1. Diploma di Laurea (DL) (*) o Diploma
universitario biennale (vecchio ordinamento) |
6 |
|
2. Laurea Specialistica (LS) (*) o
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) |
8 |
|
3. Iscrizione ad albi professionali,
superamento di Esame di Stato per l’abilitazione professionale, Diplomi di
Specializzazione riconosciuti, successivi alla laurea, eventuale seconda
laurea |
5 |
|
Punteggio
massimo |
13 |
* I sottofattori 1 e 2 non sono cumulabili
tra di loro
ALLEGATO
B - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
struttura
|
u.o.
|
||||||||||
|
p.o.: |
|||||||||||
|
titolare
p.o.: |
|||||||||||
|
dirigente:
|
|||||||||||
|
|
Descrizione Obiettivi |
Peso |
Grado raggiungimento del singolo obiettivo |
% di raggiungimento complessivo (Peso x Grado raggiungimento singolo obiettivo/ 100) |
|||||||
|
1 |
OBIETTIVO 1 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2 |
OBIETTIVO 2 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3 |
OBIETTIVO 3 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
% complessiva
raggiungimento obiettivi |
|
|
|
||||||||
|
|
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI |
|
VALUTAZIONE % COMPLESSIVA
RAGGIUNGIMENTOOBIETTIVI |
|
|
||||||
|
Firma del Dirigente
o Organo Politico di riferimento……..……..data…………… Firma della
P.O…………………………………….………..……..data…………… Firma del Direttore
Apicale….…………………………………....data………….... |
Firma del Dirigente
o Organo Politico di riferimento…..…………..data……..… Firma della P.O. per
accettazione……………...………..………….data……..… o per presa
visione…………………………………………..……….data……….. Firma del Direttore
Apicale…………………………………………..data..……… |
|
|||||||||
Art. 65
Orario di lavoro
1. Il
personale incaricato di posizione organizzativa e’ tenuto ad effettuare una
prestazione lavorativa settimanale di almeno 36 ore di lavoro ordinario,
articolata di norma su 5 giorni lavorativi.
2. La
prestazione lavorativa giornaliera e’ di norma di 7,12 ore e l’orario di inizio
e’ definito in maniera flessibile, d’intesa con il dirigente di riferimento.
3. In
caso di esigenze di servizio rappresentate dal dirigente, l’incaricato di
posizione e’ tenuto a protrarre la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera
oltre le 7,12 ore senza diritto ad una ulteriore retribuzione o riposo
compensativo.
4. Fermo
restando il rispetto della prestazione lavorativa settimanale di 36 ore, la
prestazione giornaliera puo’ essere inferiore alle 7,12 ore previste
compatibilmente con le esigenze di servizio;
5. Qualora
la prestazione lavorativa settimanale risulti inferiore alle 36 ore, la
differenza a debito per il dipendente dovra’ essere recuperata entro il mese
successivo.
6. La
prestazione lavorativa settimanale e’ ridotta di 7,12 ore per ciascun giorno di
assenza per ferie, per previsioni normative o contrattuali.
Art. 66
Riposo compensativo
1.
In caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale, il titolare
di posizione organizzativa ha diritto ad un giorno di riposo compensativo.
2, Tale diritto non
spetta nel caso che l’attivita’ lavorativa sia stata prestata in giornata non
lavorativa.
Art. 67
Assenza
per maternita’
1.
Durante l’assenza per congedo di maternita’ la retribuzione di posizione e’
corrisposta interamente per tutta la durata del congedo stesso, anche se
l’incarico di posizione organizzativa scade all’interno del periodo di assenza.
2. Durante i periodi di
congedo parentale e di assenza per malattia del figlio, alla lavoratrice o al
lavoratore viene erogata, per i primi trenta giorni, la retribuzione di
posizione.
CAPO IV
Specifiche responsabilita’ della categoria D
Art. 68
(Art. 17, comma 2 lett. f) CCNL 1.4.1999)
In
relazione alle finalita’ di cui al comma 1, le risorse di cui all’articolo 15
sono utilizzate per:
lettera
f) compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilita’ dal personale delle Categorie B e C quando non trovi
applicazione la speciale disciplina di ci all’articolo 11, comma 3, del CCNL
31.3.1999; compensare altresi’ specifiche responsabilita’ affidate al personale
della Categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’Area delle
Posizioni Organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL
31.3.1999 in misura non superiore a L. 3.000.000 loridi annui per le Regioni e
L. 2.000.000 per gli altri Enti; sino alla stipulazione del contratto
collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli articoli 35 e 36
del CCNL del 6.7.1995 nonché dell’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del
CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le
modalita’ di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato
l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.
Art.
69
Modifiche
all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999
(Art.
36 del CCNL del 22 gennaio 2004)
1.
Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilita’ di cui all’art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL dell’1.4.1999
puo’ essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti
valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.
1. L’indennita’ per specifiche
responsabilita’, affidate al personale appartenente alla categoria D che non
risulti incaricato di funzioni dell’area delle Posizioni Organizzative, gia’
prevista dall’art. 17, comma 2, lettera f), del CCNL 1.4.1999, e’ elevata ad €
2.000 annui, in attuazione dell’articolo 36 del CCNL del 22 gennaio 2004, a
decorrere dall’1.9.2005.
A partire dalla data suindicata, cessano gli effetti degli
incarichi attribuiti ai dipendenti di categoria D ai sensi delle previgenti
disposizioni e agli stessi e’
confermato l’incarico in essere o attribuito un nuovo incarico dal dirigente
competente, d’intesa con il dirigente apicale.
L’indennita’
sara’ corrisposta in misura frazionata mensile previa verifica
dell’attribuzione di un incarico di specifiche responsabilita’.
L’importo mensile dell’indennita’ viene ridotta o sospeso al
verificarsi delle seguenti fattispecie normative e/o contrattuali che
comportano la riduzione o la sospensione automatica dello svolgimento
dell’incarico da parte del dipendente:
-
fruizione di
aspettative a vario titolo che comportano la riduzione dell’anzianita’ di
servizio e la sospensione della retribuzione fissa e accessoria;
-
superamento del periodo
dei 270 giorni di assenza nel triennio per malattia o per infortunio;
-
trasformazione delle
ore di permesso studio in aspettativa per motivi personali;
-
sospensioni cautelari
dal servizio per motivi disciplinari;
-
sospensioni dal
servizio a seguito di provvedimento disciplinare.
Dal 1 settembre 2005 il primo comma dell’articolo 35 del
CCDI del 31.7.2000 cessa di produrre effetti.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2006 al personale della
Categoria D, esclusa l’area della polizia municipale, e’ corrisposto anche un
ulteriore compenso accessorio annuo collegato al miglioramento della qualita’
del servizio.
L’erogazione di tale compenso avviene tenendo conto anche
dell’effettiva partecipazione alle esigenze di flessibilita’ con riferimento
all’orario di lavoro, sulla base della valutazione dell’apporto individuale ai
progetti di miglioramento della qualita’ e quantita’ dei servizi e del
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Gli importi individuali sono quantificati partendo da un
valore base di € 1.550, in relazione al grado di effettiva partecipazione alle
esigenze di flessibilita’ necessarie alla migliore fruibilita’ dei servizi, con
successive maggiorazioni da attribuire in relazione:
·
all’apporto
individuale al miglioramento della qualita’ e quantita’ dei servizi resi, nella
misura di € 400 per un terzo dei predetti dipendenti;
·
al
coordinamento di progetti volti al miglioramento quali-quantitativo dei
servizi, nella misura di € 800 per un terzo dei predetti dipendenti.
Alla liquidazione dei suddetti compensi si provvedera’ non
oltre il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione.
3. Per i compensi di
cui al comma 2, nell’ambito delle risorse
finalizzate alle incentivazioni del personale, e’ destinata una quota
complessiva pari a € 4.800.000,00.
A decorrere dal 1 gennaio 2006, il secondo comma
dell’articolo 35 del CCDI 31.7.2000 cessa di produrre effetti.
CAPO V
Formazione
Art. 71
Formazione
1.
La formazione
aziendale, diretta a favorire lo sviluppo costante della professionalita’ dei
dipendenti per la migliore qualita’ dei sevizi pubblici locali, e’ realizzata
in coerenza con gli obiettivi generali
dell’Amministrazione, sulla base dei fabbisogni formativi rilevati.
2.
A tale scopo l’Ente
programma risorse finanziarie che consentano di predisporre un piano triennale
della formazione e che a regime nel biennio raggiungano l’1% della spesa
complessiva del personale. Le somme non spese nell’esercizio finanziario di
riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo per le
medesime finalita’. (art. 23 comma 2 del CCNL 1.4.1999 confermato dall’art. 45,
comma 2 del 22.1.2004 del CCNL).
3.
Sono ricompresi nei
costi delle attivita’ formative non solo gli oneri diretti ed indiretti
necessari all’erogazione dei corsi ma anche le risorse necessarie alla
predisposizione ed al mantenimento dei relativi dispositivi di analisi,
valutazione e ricerca.
4.
Le attivita’ di
formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale
sono in particolare dirette
a)
a favorire
l’adeguamento delle competenze possedute alle innovazioni dei processi di
lavoro, con particolare riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie,
b)
allo
sviluppo delle professionalita’ legate ai percorsi di carriera,
c)
al
rafforzamento delle competenze di base
e trasversali necessarie a sostenere le innovazioni organizzative.
5. Le attivita’
formative e di aggiornamento, in presenza, a distanza, sul lavoro, devono
essere articolate in modo da garantire pari opportunita’ di accesso e un monte
ore minimo individuale a tutti i dipendenti nell’arco del triennio di
programmazione.
6. L’Amministrazione
inoltre assicura a tutti i dipendenti l’ informazione e la formazione in
materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui posti di lavoro.
7.
L’ attivita’ di
formazione avviene di norma in orario di lavoro ed e’ considerata, a tutti gli
effetti, servizio prestato.
8.
A tale scopo e’ predisposto, previa contrattazione con le
OOSS, un piano triennale, entro il 31 dicembre 2005, sulla base delle
compatibilita’ economiche, che definisce gli obiettivi strategici della
formazione in relazione alle politiche organizzative e di sviluppo dell’Ente, la
quota di risorse da destinare alla formazione decentrata, i criteri generali
per l’accesso dei dipendenti ai singoli interventi formativi, nonché i relativi scorrimenti annuali della programmazione.
9.
Subito dopo
l’approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei risultati raggiunti nell’anno precedente e delle nuove
esigenze emerse, possono essere aggiornati gli obiettivi e le priorita’ da
conseguire nell’anno di riferimento. Tale confronto dovra’ concludersi
entro un termine utile e comunque non
oltre quaranta giorni dall’avvio, al fine di dare tempi certi alla
programmazione ed alla realizzazione del piano proposto.
10.
Le strutture, sulla
base delle risorse destinate dal piano annuale per la formazione decentrata e
dei bisogni formativi espressi, predispongono il piano locale per la
formazione, previa contrattazione con le OO.SS. locali, anche al fine di contestualizzare i criteri di accesso
dei dipendenti ai percorsi formativi programmati.
11.
Tale confronto
dovra’ concludersi entro trentacinque giorni in modo da garantire tempi certi
per la realizzazione dei piani
formativi locali.
12.
Il livello di
apprendimento raggiunto, nonché l’efficacia dell’azione formativa sono valutati
secondo metodologie definite congiuntamente dall’amministrazione e dalle
rappresentanze sindacali.
13.
A tal fine sono
effettuati monitoraggi periodici in merito alla realizzazione del piano ed
all’utilizzo del fondo sulla base di indicatori quali/quantitativi, quali il
numero dei dipendenti formati, il
numero dei corsi attivati, il numero di giornate formative erogate e di quelle
fruite da ciascun dipendente, il livello di apprendimento raggiunto, nonché
della conseguente ricaduta in termini di efficacia dell’azione formativa La
partecipazione ai corsi e’ registrata nel sistema informativo del personale, al
fine di costituire il curriculum formativo di tutti i dipendenti e censire l’acquisizione di ed il possesso di
conoscenze, abilita’ e competenze da parte dei ogni dipendente.
TITOLO IV
IL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Ferie e
Festivita’
Ferie e riposi per festivita’ soppresse
(Art. 18 CCNL del
06/07/1995)
1. Il
dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito. Durante tale periodo al
dipendente spetta la
normale retribuzione, escluse
le indennita’ previste
per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilita’.
2. La
durata delle ferie e’ di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate
previste dall’articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre
1977, n. 937[1].
3. I
dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del
presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui
al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso
di distribuzione dell’orario
settimanale di lavoro
su cinque giorni,
il sabato e’ considerato non lavorativo ed i giorni di
ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e
26, comprensivi delle due giornate previste dall’ articolo 1, comma 1, lettera
"a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A
tutti i dipendenti sono altresi’ attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell’anno solare ai sensi ed alle
condizioni previste dalla
menzionata legge n.
937/77. E’ altresi’
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della
localita’ in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno
lavorativo.
7.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie e’
determinata in proporzione dei dodicesimi
di servizio prestato.
La frazione di
mese superiore a
quindici giorni e’ considerata a tutti gli effetti come mese
intero.
8. Il
dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’ art. 19
conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie
sono un diritto
irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo
quanto previsto nel comma 16.
Esse sono fruite
nel corso di
ciascun anno solare,
in periodi compatibili
con le oggettive esigenze di
servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive
esigenze del servizio,
il dipendente puo’
frazionare le ferie in
piu’ periodi. La
fruizione delle ferie
dovra’ avvenire nel
rispetto dei turni
di ferie prestabiliti,
assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di
almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30
settembre.
11. Qualora
le ferie gia’
in godimento siano
interrotte o sospese
per motivi di
servizio, il dipendente ha
diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all’indennita’ di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha
inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non
goduto.
12. In caso
di indifferibili esigenze di
servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno,
le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno
successivo.
13. In caso di motivate esigenze di carattere
personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovra’
fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno
successivo a quello di spettanza.
14.Le
ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano
protratte per piu’ di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero.
L’amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva
informazione.[2]
15. Il
periodo di ferie
non e’ riducibile per assenze
per malattia o
infortunio, anche se
tali assenze si siano
protratte per l’intero
anno solare. In
tal caso, il
godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato
dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di
cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9,
all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse.
Art. 73
1. In
funzione delle esigenze degli uffici e tenuto conto del diritto del dipendente,
che ne abbia fatto richiesta, di fruire di almeno due settimane di ferie in
modo consecutivo nel periodo 1 giugno – 30 settembre, le parti concordano sulla
necessita’ che venga predisposto un piano ferie annuale, che dovra’ tenere
conto delle esigenze dei dipendenti e di quelle degli uffici, anche prevedendo
una rotazione nel godimento nei periodi di maggiore richiesta.
2. Il
piano ferie e’ predisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed entro il 31
maggio successivo il dirigente comunica le proprie determinazioni, in
mancanza delle quali, il piano ferie si intende autorizzato.
3. Le
ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si
siano protratte per piu’ di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o ad assistenza di pronto soccorso presso una
struttura pubblica che abbia avuto una prognosi di almeno un giorno. In tale
ultimo caso fa fede il referto rilasciato dalla struttura di pronto soccorso.
4. E’
garantito il diritto del personale del settore educativo-scolastico di fruire,
compatibilmente con le esigenze dell’attivita’ didattica, dei 4 giorni di
recupero per festivita’ soppresse durante i periodi di sospensione delle attivita’ didattiche delle
scuole e degli asili nido, nonché di fruire del riposo compensativo spettante
per l’attivita’ eventualmente prestata in concomitanza con una giornata festiva
infrasettimanale o per le esigenze del servizio elettorale in occasione di
consultazioni elettorali, entro il 15 settembre successivo.
Art. 74
(Art. 24 CCNL del 14/09/2000
modificato dall’articolo 14 CCNL del 05/10/2001)
1.
Al dipendente
che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo
settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui
all’articolo 52, comma 2, lettera b)[3],
con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo .
2.
L’attivita’
prestata in giorno festivo infrasettimanale da’ titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.
3.
L’attivita’
prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro
su 5 giorni, da’ titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non
festivo.
4.
La
maggiorazione di cui al comma 1 e’ cumulabile con altro trattamento accessorio
collegato alla prestazione.
5.
Anche in
assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo
e’ dovuta una maggiorazione oraria di cui all’articolo 52, comma 2, lett. b)[4]
nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la
maggiorazione dovuta e’ del 30%.
Art. 75
Art. 4 L.
101/1989 - Diritto alla celebrazione delle festivita’ ebraiche
1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdi’ ad un’ora dopo il tramonto del sabato.
2.
Gli ebrei
dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano
attivita’ autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al
servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del
riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto e’ esercitato nel quadro
della flessibilita’ dell’organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore
lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni
lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque
salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti
dall’ordinamento giuridico.
3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorita’ competenti terranno conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorita’ scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
4.
Si
considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno
di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne.
Art. 5 L. 101/1989 -Elenco delle
festivita’ religiose ebraiche
1. Alle seguenti festivita’ religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all’articolo 4:
a) Capodanno (Rosh Hashana’),
primo e secondo giorno;
b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
c) Festa delle Capanne (Succoth),
primo, secondo, settimo e ottavo giorno;
d) Festa della Legge (Simhat Tora’);
e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;
f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;
g) Digiuno del 9 di Av.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festivita’ cadenti nell’anno solare successivo e’ comunicato dall’Unione al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Altre confessioni religiose
1. Fermo
restando quanto previsto dalle leggi di approvazione delle intese stipulate ai
sensi dell’art. 8 della Costituzione[5],
ai dipendenti comunali aderenti alle confessioni religiose diverse da quella
cattolica, alle quali sia stato attribuito il riconoscimento della personalita’
giuridica ai sensi della normativa vigente, e’ consentito l’esercizio del culto
compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio degli uffici.
2. I periodi di assenza dal servizio, nel limite di due giorni per anno, sono recuperati entro il mese successivo a quello dell’assenza.
CAPO II
Permessi
Permessi retribuiti
(Art. 19 CCNL del 06/07/1995)
1. A
domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
-
partecipazione
a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni
otto all’anno;
- lutti per coniuge, parenti
entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per
evento;
2.
A domanda del
dipendente possono inoltre
essere concessi, nell’anno,
3 giorni di
permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari
documentati, compresa la nascita di figli.
3. Il dipendente
ha altresi’ diritto
ad un permesso di 15
giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4. I permessi
dei commi 1,
2 e 3 possono essere
fruiti cumulativamente nell’anno
solare, non riducono le ferie e
sono valutati agli effetti dell’anzianita’ di servizio.
5. Durante i
predetti periodi al
dipendente spetta l’intera
retribuzione esclusi i
compensi per il lavoro straordinario e le indennita’ per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. I permessi
di cui all’ art. 33,
comma 3, della
legge 5 febbraio
1992, n. 104[6] non
sono computati ai
fini del raggiungimento del limite fissato
dai precedenti commi, non
riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di
18 ore mensili.
7. Abrogato dall’art. 17, c. 11, CCNL 14/09/2000
8. Abrogato dall’art. 17, c. 11, CCNL 14/09/2000
9. Il dipendente
ha, altresi’, diritto,
ove ne ricorrano le condizioni,
ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
10.Nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge
11 agosto 1991,
n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n.
613[7]
per le attivita’ di protezione civile, le amministrazioni favoriscono
la partecipazione del
personale alle attivita’
delle Associazioni di volontariato mediante idonea
articolazione degli orari di lavoro.
11.Il
presente istituto sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del
congedo straordinario vigente nel comparto.
1.
Ai fini della
concessione dei tre giorni di permesso retribuito nell’ anno solare per particolari motivi personali o familiari
documentati, ai sensi dall’art.
19, comma 2, del CCNL del 06/07/1995, sono esemplificativamente rappresentate le seguenti cause per la
concessione dei suddetti permessi:
2. I tre giorni consecutivi di
permesso retribuito per lutto di cui all’art. 77 comma 1, possono essere
utilizzati entro sette giorni
dall’evento.
Art. 79
Permessi retribuiti per eventi e cause particolari
(Art. 4, comma
1, della L. n. 53/2000 )
(Art. 18 CCNL del 14/09/2000)
(Artt. 1 e 3, commi 1, 2 e 4 del D.M. n. 278/2000)
Art. 4, comma 1, L.
53/2000 - Congedi per eventi e cause
particolari
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di
decesso o di documentata grave infermita’ del coniuge o di un parente entro il
secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore
o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi
di documentata grave infermita’, il lavoratore e la lavoratrice possono
concordare con il datore di lavoro diverse modalita’ di espletamento
dell’attivita’ lavorativa.
Art.
18 CCNL 14/09/2000 - Congedi per eventi
e cause particolari
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto
ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art.4
della legge n. 53/2000.
2.
Per i
casi di decesso
del coniuge, di
un parente entro
il secondo grado
o del convivente, pure
previsti nel citato
art. 4 della legge
n. 53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina
contenuta nell’art. 19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995;
la stabile convivenza
e’ accertata sulla
base della certificazione
anagrafica presentata dal dipendente.
3.
Resta
confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art. 19 del
CCNL del 6.7.1995.
Art. 1 D.M. 278/2000 - Permessi retribuiti
1.
La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno
in caso di decesso o di documentata grave infermita’ del coniuge, anche
legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non
convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della
lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2.
Per fruire del
permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che
da’ titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sara’ utilizzato. I
giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o
dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermita’ o della necessita’ di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei
giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non
lavorativi.
4. Nel caso di grave infermita’ dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalita’ di espletamento dell’attivita’ lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L’accordo e’ stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalita’ di espletamento dell’attivita’ lavorativa; dette modalita’ devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell’accordo stesso sono altresi’ indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermita’, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalita’ concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermita’ o della necessita’ di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 3, commi 1, 2 e 4 D.M. 278/2000 - Documentazione
1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermita’ di cui all’articolo 1 o dei congedi per le patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)[9], devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermita’ deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attivita’ lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando l’evento che da’ titolo al permesso o al congedo e’ il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
4. Quando e’ in corso l’espletamento dell’attivita’ lavorativa ai sensi dell’articolo 1, comma 4, il datore di lavoro puo’ richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermita’, mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicita’ della verifica e’ stabilita nell’accordo di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando e’ accertato il venir meno della grave infermita’, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l’attivita’ lavorativa secondo le modalita’ ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto puo’ essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dal presente regolamento.
(Art. 20 CCNL del
06/07/1995)
1. Il
dipendente, a domanda,
puo’ assentarsi dal
lavoro su valutazione
del dirigente preposto
all’unita’ organizzativa presso
cui presta servizio.
Tali permessi non
possono essere di
durata superiore alla meta’ dell’orario di lavoro giornaliero, purché
questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque
superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute
necessarie per garantire la continuita’ del servizio, la richiesta del
permesso deve essere
effettuata in tempo
utile e, comunque, non
oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di
particolare urgenza o necessita’, valutati dal dirigente.
3. Il dipendente
e’ tenuto a
recuperare le ore
non lavorate entro
il mese successivo
secondo modalita’
individuate dal dirigente;
in caso di
mancato recupero, si
determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Art. 81
Permessi
per l’espletamento delle funzioni di
pubblico ministero
(Art. 18 CCNL del
22/01/2004)
1. Il
personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico
ministero presso il Tribunale ordinario per delega del Procuratore della
Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma
1 lett. a) del
D. Lgs. n.
274 del 28.8.2000,
ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti
per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico affidato.
Art. 82
Assenze
per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore
onorario
(Art. 20 CCNL del
22/01/2004)
1.
Il dipendente autorizzato
dall’ente di appartenenza a svolgere le
funzioni di giudice onorario o
di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M.
7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha
diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all’espletamento del
suo incarico.
2. I periodi di assenza di
cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della
maturazione dell’anzianita’ di
servizio e degli
altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo
di aspettative, di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e possono essere
fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le
forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
Art.
83
Assenze
per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare
(Art. 11 della L. n. 287/1951 “Riordinamento dei
giudizi di assise.”)
1.
L’ufficio di giudice popolare
e’ obbligatorio ed e’ parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle
funzioni pubbliche elettive.
2.
I giudici popolari delle
Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della
sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai
giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell’ordine delle
precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Art. 84
Convocazione da parte
dell’autorita’ giudiziaria
1. In
relazione agli articoli 133 e 198 del c.p.p. e 255 del c.p.c. ogniqualvolta vi
sia convocazione per rendere
testimonianza o informazioni in procedimenti penali o civili il dipendente puo’
fruire di permessi retribuiti .
2. Nel
caso in cui l’assenza sia dovuta alla
convocazione in qualita’ di parte in giudizio, il dipendente puo’ fare ricorso
all’istituto dei permessi brevi soggetti a recupero, alle ferie ovvero ai
permessi personali, di cui all’art. 19, comma 2, del CCNL del 06/07/1995, fatto
salvo il limite complessivo dei tre giorni annui.
3. Il
dipendente che renda la testimonianza o le informazioni in un procedimento
civile o penale nell’interesse dell’Amministrazione, deve essere considerato in
servizio.
Permesso per donazione di sangue e
di emocomponenti
(Art. 1 della
L. n. 584/1967, sostituito
dall’art. 13 della legge n. 107/1990)
1.
I donatori di
sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad
astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione,
conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I
relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’art. 8 della legge
23 aprile 1981, n° 155.
Ulteriore disciplina per le
donazioni di sangue di emocomponenti
1.
Ai
dipendenti del Comune di Roma che appartengono alle associazioni e federazioni
di donatori volontari di sangue, aventi finalita’ di promozione e di sviluppo
della donazione di sangue e la tutela dei donatori, l’Amministrazione riconosce
un ulteriore giorno di permesso
retribuito in aggiunta al giorno previsto dalla legge n. 107/1990, nel
rispetto, in quest’ultimo caso, del limite complessivo dei tre giorni all’anno
previsto dall’art. 19, comma 2, del CCNL del 06/07/1995.
(Art. 5 della L. n. 52/2001)
1. I
donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a
permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all’individuazione
dei dati genetici;
b) prelievi necessari all’approfondimento
della compatibilita’ con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell’idoneita’ alla donazione, ai sensi dell’articolo 3
della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Il
donatore ha altresi’ diritto a conservare la normale retribuzione per le
giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in
regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il
completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’équipe
medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi
contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge
23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a
cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l’accesso e le
pratiche inerenti alla procedura di donazione cui e’ stato sottoposto il
dipendente donatore di midollo osseo.
Art. 88
Permesso per l’esercizio delle funzioni di amministratore di enti locali
(Art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000)
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita’
montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei
comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i
rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i
predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8
del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano
oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera
giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano altresi’ nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro
che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai
presidenti di provincia, ai presidenti delle comunita’ montane che svolgono
servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio
sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo
per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte
delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunita’ montane,
nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi,
delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte
delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché
delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze
del capogruppo e degli organismi di pari opportunita’, previsti dagli statuti e
dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per
partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva
durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo
per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi’ nei confronti dei
militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio
sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei
comuni, delle province, delle citta’ metropolitane, delle unioni di comuni,
delle comunita’ montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei
consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei
gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi,
di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore
lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province,
sindaci metropolitani, presidenti delle comunita’ montane, presidenti dei
consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I
lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori
permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora
risultino necessari per l’espletamento del mandato.
6. L’attivita’ ed i tempi di espletamento
del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti
e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante
attestazione dell’ente.
Art. 89
Permessi per diritto allo studio
(Art. 15 CCNL del
14/09/2000)
1. Ai
dipendenti con rapporto
di lavoro a
tempo indeterminato sono
concessi in aggiunta alle
attivita’ formative programmate
dall’amministrazione permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per
ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso ciascuna
amministrazione all’inizio di
ogni anno, con
arrotondamento all’unita’
superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi
per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di
titoli di studio
universitari,
post-universitari, di scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per
sostenere i relativi esami.
3. Il
personale interessato ai
corsi ha diritto
all’assegnazione a turni
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non puo’ essere obbligato a
prestazioni di lavoro
straordinario né al
lavoro nei giorni
festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi il
limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si
rispetta il seguente ordine di priorita’:
a) dipendenti che
frequentino l’ultimo anno
del corso di
studi e, se
studenti universitari o post-universitari e abbiano superato
gli esami previsti
dai programmi relativi agli anni precedenti;
b)
dipendenti che frequentino
per la prima volta gli
anni di corso
precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il
primo, ferma restando, per gli
studenti universitari e
post-universitari, la condizione
di cui alla lettera a);
c)
dipendenti ammessi a
frequentare le attivita’
didattiche, che non
si trovino nelle condizioni di
cui alle lettere a) e b).
5. Nell’ambito
di ciascuna delle
fattispecie di cui
al comma 4,
la precedenza e’ accordata, nell’ordine, ai dipendenti
che frequentino corsi
di studio della
scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
6. Qualora
a seguito dell’applicazione dei criteri indicati
nei commi 4
e 5 sussista ancora parita’ di condizioni, sono ammessi al beneficio
i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto
allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parita’, secondo
l’ordine decrescente di eta’.
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti
interessati debbono presentare, prima
dell’inizio dei corsi,
il certificato di
iscrizione e, al termine
degli stessi, l.attestato
di partecipazione e
quello degli esami
sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette
certificazioni, i permessi gia’ utilizzati vengono considerati come aspettativa
per motivi personali.
8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente puo’ utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.
Art. 90
Disciplina diritto
allo studio
1. Le
ore studio sono concesse ad anno solare, per la partecipazione ad un solo corso
di studi e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato anche durante il periodo
di prova all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unita’ superiore.
2. Le
domande vanno presentate compilando apposito modulo di richiesta, munito del
visto del Dirigente responsabile e di numero di protocollo, entro il 31
dicembre di ogni anno all’Ufficio Personale della struttura di appartenenza per
il successivo inoltro al Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e
Decentramento.
3. Il
dipendente che per motivi organizzativi degli istituti competenti non abbia
potuto perfezionare l’iscrizione alla data del 31 dicembre, deve inoltrare
entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo l’attestazione dell’avvenuta iscrizione ed ogni
eventuale documentazione integrativa ai fini della regolarizzazione della
domanda presentata entro il 31 dicembre.
4. Il
dipendente che, pur avendo presentato domanda entro il 31 dicembre, intenda
rinunciare all’esercizio del diritto allo studio, deve presentare istanza di
rinuncia entro il suddetto termine del
31 marzo dell’anno successivo.
5. Le
istanze vanno corredate da autocertificazione sottoscritta dal dipendente
interessato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, ovvero da certificazioni
degli istituti competenti, ovvero da copia dei bollettini di pagamento
attestanti l’iscrizione al corso di studi rientrante nell’anno solare di
riferimento.
6. Il
dipendente che attesta la propria qualita’ di studente universitario deve
autocertificare la sede frequentata, la facolta’, il corso di laurea, l’anno di
frequenza, il numero totale di esami sostenuti dall’inizio del corso di laurea,
il numero totale esami mancanti per il
conseguimento della laurea.
7. Il
dipendente studente universitario che deve sostenere il solo esame finale di
laurea ha titolo alla concessione delle ore studio purche’ la discussione della tesi avvenga in una
delle sessioni dell’anno accademico, al quale risulti regolarmente
iscritto, rientrante nell’anno solare
di riferimento.
8. Il
dipendente che attesta la propria iscrizione a masters, a corsi post-universitari, di specializzazione, di
perfezionamento, di aggiornamento e similari, deve autocertificare
l’articolazione dei corsi stessi data
di inizio e fine, durata espressa in ore, articolazione settimanale,
indicazione dei giorni e degli orari di
frequenza obbligatoria, le prove finali previste dal corso.
9. Il
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha titolo alla concessione
delle ore in misura proporzionale alla percentuale di attivita’ lavorativa
prestata.
10. Il
dipendente che frequenta uno dei corsi
di durata pluriennale di cui al punto 8) e che abbia superato il termine
massimo di un anno fuori corso non ha titolo alla concessione delle ore studio.
11. Ha titolo
alla concessione delle ore studio il dipendente che partecipa a tirocini ed a
corsi di abilitazione a specifiche professioni, fermo restando il limite
massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato e secondo
l’ordine di priorita’ di cui all’art. 15 comma 4 del CCNL 14.09.2000.
12. Qualora il
numero delle richieste autorizzabili superi il limite massimo del 3% di cui al punto 1), per la concessione delle
ore studio si rispetta l’ordine di priorita’
previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’art.
15 del CCNL del 14.9.2000. Nel caso di studenti universitari o
post-universitari, la precedenza e’ accordata agli studenti che abbiano
acquisito un maggior numero totale di crediti formativi o che abbiano sostenuto
un maggior numero di esami. Gli studenti iscritti a corsi di laurea
quinquennali o quadriennali avranno la precedenza sugli studenti iscritti a
corsi di laurea triennali.
13. Al termine
del periodo utile per la fruizione dei permessi, il dipendente deve certificare
la regolare frequenza al corso di studi seguito e gli eventuali esami finali
sostenuti.
14. Il
dipendente studente universitario deve documentare di aver sostenuto almeno due
esami, anche se con esito negativo, con attestazione rilasciata dal docente.
15. In mancanza
delle predette certificazioni, i permessi gia’ utilizzati vengono considerati
come aspettativa per motivi personali, con recupero delle competenze
economiche, rideterminazione delle ferie annuali e non valutabilita’ del
periodo di assenza agli effetti giuridici.
Art. 91
Permessi
per handicap
(Artt. 3, 4 e 33 della L. n.104/1992)
(Art. 20 della L. n. 53/2000)
(Art.19, comma 6,
CCNL del 06/07/1995)
Art. 3, commi 1-3, L. 104/92 -Soggetti aventi diritto
1. E’ persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che e’ causa di difficolta’ di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha
diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e
alla consistenza della minorazione, alla capacita’ complessiva individuale
residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o
plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’eta’, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravita’. Le situazioni riconosciute di gravita’ determinano
priorita’ nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Art. 4 L. 104/92 -Accertamento
dell’handicap
1. Gli accertamenti
relativi alla minorazione, alle difficolta’, alla necessita’ dell’intervento
assistenziale permanente e alla capacita’ complessiva individuale residua, di
cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unita’ sanitarie locali mediante le
commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15
ottobre 1990, n. 295, che sono
integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unita’ sanitarie locali.
Art. 33 L. 104/92- Permessi per handicap
1.
[La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo
4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.] (Abrogato)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. [10]
3.
Successivamente
al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravita’, nonché colui che assiste una persona con handicap in
situazione di gravita’ parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa,
fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap
in situazione di gravita’ non sia ricoverata a tempo pieno.
4.
Ai permessi
di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della
citata legge n. 1204
del 1971[11],
si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 7
della legge n. 1204 del 1971[12],
nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n.
903[13]
.
5.
Il genitore
o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assista con continuita’ un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’
vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferito senza il suo consenso
ad altra sede.
6.
La persona
handicappata maggiorenne in situazione di gravita’ puo’ usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’
essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7.
Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari
di persone handicappate in situazione di gravita’.
Art.20 L.53/2000 – Estensione delle
agevolazioni per l’assistenza a portatori di handicap
1.Le disposizioni dell’art. 33 della
Legge 5 febbraio 1992, n.104, come modificato dall’art.19 della presente legge,
si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai
genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato,
che assistono con continuita’ e in via esclusiva un parente o un affine entro
il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
Art.19, comma 6, CCNL
06/07/1995- Permessi retribuiti
6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e
possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
Art. 92
Accertamento handicap grave in via provvisoria
(Art. 2, commi 2, 3, 3 bis e 3 ter del D.L. n. 324/1993 convertito con
modificazioni nella L. n. 423/1993)
1. (omissis)
2. Qualora
la commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via
provvisoria, ai soli fini previsti dall’articolo 33 della stessa legge, da un
medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unita’
sanitaria locale da cui e’ assistito l’interessato.
3. L’accertamento
provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all’emissione
dell’accertamento definitivo da parte della commissione.
3-bis. La commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli
accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro
centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3-ter. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, le parole «hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile» devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve
essere comunque retribuito. All’onere derivante dall’applicazione del presente
comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art.
93
Ulteriori
disposizioni in materia di handicap
1. L’Amministrazione
garantisce, ove possibile, il diritto all’avvicinamento al proprio domicilio
dei dipendenti portatori di handicap in situazione di gravita’ e dei dipendenti
che assistono con continuita’ ed in via esclusiva un parente o un affine entro
il terzo grado portatore di handicap grave.
2. L’Amministrazione
effettua un monitoraggio annuale dell’esito delle istanze di trasferimento dei
portatori di handicap grave, volte all’avvicinamento al proprio domicilio.
3. Ai fini
dell’inserimento e dell’integrazione del dipendente portatore di handicap l’Amministrazione promuove interventi
diretti ad assicurare l’accesso agli edifici e ad eliminare o superare le
barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi di
lavoro.
Art.
94
Effetti
dei permessi sulla tredicesima mensilita’ e sulle ferie
1. La fruizione dei permessi di cui ai commi 2
e 3 dell’art. 33 della legge n. 104/1992 non ha effetti negativi sulla tredicesima mensilita’.
2. La fruizione dei permessi previsti
dall’art. 33 della legge n. 104/1992, al comma 2 per la lavoratrice madre o, in
alternativa, per il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravita’ fino a tre anni, al comma 3 per la lavoratrice madre o,
in alternativa, per il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap
in situazione di gravita’, nonché per colui che assiste una persona con
handicap in situazione di gravita’ parente o affine entro il terzo grado,
convivente, ed al comma 6 per la persona handicappata maggiorenne in situazione
di gravita’, non riduce le ferie.
(Art. 42, comma
5, del D.Lgs n. 151/2001 )
5. La lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa[14],
uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di
gravita’ di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano
titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi
1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un’indennita’ corrispondente all’ultima
retribuzione e il periodo medesimo e’ coperto da contribuzione figurativa;
l’indennita’ e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo e’ rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base
della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. L’indennita’ e’ corrisposta dal datore di lavoro secondo le
modalita’ previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternita’. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l’importo dell’indennita’ dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non e’ prevista l’assicurazione per
le prestazioni di maternita’, l’indennita’ di cui al presente comma e’
corrisposta con le modalita’ di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da
entrambi i genitori non puo’ superare la durata complessiva di due anni;
durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei
benefici di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte
salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
CAPO
III
Tutela
della maternita’ e della paternita’
Art. 96
Congedi dei
genitori
(Art. 17 CCNL del 14/09/2000)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita’ contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000 .[15]
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita’ di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta’ di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n.1204/1971[16] alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n. 903/1977[17] spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttivita’.
5.
Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n. 1204/1971[18],
per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili
anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell’anzianita’ di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e le indennita’ per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di
cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma 4,
della legge n. 1204/1971[19],
alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni
per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di
assenza retribuita secondo le modalita’ di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti
commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli
eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalita’
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.
8.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all’art.7, comma 1, della legge n.1204/1971[20],
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con
la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni
prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo’ essere
inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo
di astensione.
9.
In presenza di
particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la
domanda puo’ essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del
periodo di astensione dal lavoro.
10.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui
all’art.10 della legge 1204/1971[21]
sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1
dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
11.
La presente disciplina sostituisce quella contenuta
nell’art.19, commi 7 e 8, del CCNL del 6.7.1995.
Art. 97
(Art. 6 del
D.Lgs n. 151/2001)
1. Il presente
Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle
lavoratrici durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi di eta’ del figlio, che hanno informato il
datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
2.
La tutela si applica, altresi’, alle lavoratrici che hanno ricevuto
bambini in adozione o in affidamento,
fino al compimento dei sette mesi di eta’.
3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico
del Servizio sanitario nazionale, le
lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle
prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,
delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternita’, in funzione
preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del
Ministro della sanita’ di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché
prescritte secondo le modalita’ ivi indicate.
Art. 98
Lavori vietati
(Art. 7 del D.Lgs. n. 151/2001 )
1. E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al
sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo
unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanita’ e per la solidarieta’ sociale, sentite le parti sociali,
provvede ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni
di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B.
3. La lavoratrice e’ addetta ad altre mansioni per il periodo per
il quale e’ previsto il divieto.
4. La lavoratrice e’, altresi’, spostata ad altre mansioni nei casi
in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza
della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
13 della legge 20
maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio, puo’ disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui
al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.
7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e
4 e’ punita con l’arresto fino a sei mesi.
Allegato
A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026). Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all’art. 7 del
D.Lgs n. 151/2001.
Il divieto di cui all’art. 7, primo
comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a
spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei
pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed
insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella
allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige
l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché
alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni
ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu’ di
meta’ dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante,
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a
pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole
sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che
trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e
nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso
di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella
cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei
pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B (Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2). Elenco
non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’art. 7 del D.Lgs n.
151/2001.
A.
Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a)
agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in
camere sotto pressione, immersione subacquea;
b)
agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a
meno che sussista la prova che la lavoratrice e’ sufficientemente protetta
contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c)
agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti
possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di
lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B.
Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a)
agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono
essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di
lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(Art. 8 del D.Lgs.
n. 151/2001)
1. Le donne, durante la gravidanza,
non possono svolgere attivita’ in zone classificate o, comunque, essere adibite
ad attivita’ che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un
millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E’ fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il
proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E’ altresi’ vietato adibire le donne che allattano ad attivita’ comportanti
un rischio di contaminazione.
Art.
100
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(Art. 9 , commi 1e 3, del
D.Lgs. n. 151/2001)
1. Fermo restando quanto previsto
dal presente Capo, durante la gravidanza e’ vietato adibire al lavoro operativo
le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. (omissis)
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del
corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Valutazione dei rischi
(Art. 11
del D.Lgs. n. 151/2001 )
1. Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed
agli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel
rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione
europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L’obbligo di informazione
stabilito dall’articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i
loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle
conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) Elenco non
esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all’art. 11 del
D.Lgs. n. 151/2001.
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano
lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in
particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia
all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici
connessi all’attivita’ svolta dalle lavoratrici di cui all’art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che
essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del
nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in
pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino
ancora nell’allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n.
67/548/CEE, purché non figurino ancora nell’allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
(Art. 12 del
D.Lgs. n. 151/2001)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall’articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che puo’ disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall’articolo 7, commi 1 e 2.
4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e’ punita con la sanzione di cui all’articolo 7, comma 7.
Art. 103
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(Art. 13 del
D.Lgs. n. 151/2001 )
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanita’, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 26 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla
Commissione dell’Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti
chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti
pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i
movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri
disagi fisici e mentali connessi con l’attivita’ svolta dalle predette
lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad
adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1,
nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C,
in conformita’ alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche
adottate in sede comunitaria.
Art. 104
Disposizioni applicabili per la
tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice
(Art.15 del
D.Lgs. n. 151/2001)
1. Per quanto non
diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate
dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Art. 105
Permessi per
esami prenatali
(Art. 14 del D.Lgs. n 151/2001)
1. Le
lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di
esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel
caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
2. Per
la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore
di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione
degli esami.
Art. 106
Malattia determinata da gravidanza o
puerperio
(Art.
20 del D.P.R. n. 1026/1976)
1.
Non sono computabili, agli effetti della durata
prevista da leggi, regolamenti o contratti collettivi per il trattamento
normale dell’assenza per malattia, i periodi di assistenza sanitaria per
malattia determinata da gravidanza, ancorché non rientrante nei casi previsti
dalla lettera a) dell’art. 5 della legge[22],
o puerperio.
Art. 107
Interdizione anticipata dal lavoro
(Art. 17 del D.Lgs. n.151/2001 – Estensione del
divieto)
1. Il divieto e’ anticipato a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale,
l’anticipazione del divieto di lavoro e’ disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il
servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo’ disporre, sulla base di
accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1,
dell’articolo 16[23], per uno o
piu’ periodi, la cui durata sara’ determinata dal servizio stesso, per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute
della donna e del bambino;
c) quando
la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto
previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L’astensione
dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e’ disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento
medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra’ essere emanato entro
sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
4. L’astensione
dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo’ essere disposta dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita’ di vigilanza constati
l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
5. I
provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono
definitivi.
Art. 108
Interruzione della gravidanza
(Art. 19 del D.Lgs. n.151/2001)
Art.19 D.Lgs. 151/01 - Interruzione della gravidanza
1. L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e’ considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro e’ aumentata se il fatto e’ commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art. 109
Congedo di
maternita’
(Artt. 16, 20 e 22 del D.Lgs. n. 151/2001 )
(Art. 17, commi 3 e 4 CCNL del
14/09/2000)
Art.16 D.Lgs. 151/2001 -Divieto di adibire al
lavoro le donne
1. E’
vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante
i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto
all’articolo 20;
b) ove
il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data
presunta e la data effettiva del parto;
c) durante
i tre mesi dopo il parto;
d) durante
gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in
data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al
periodo di congedo di maternita’ dopo il parto.
Art. 20
D.Lgs. 151/2001 -Flessibilita’ del congedo di
maternita’
1. Ferma
restando la durata complessiva del congedo di maternita’, le lavoratrici hanno
la facolta’ di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e
il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
2.
Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita’
e per la solidarieta’ sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio
decreto l’elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma
1.
Art. 22, commi 3, 5 e 6 D.Lgs. n.
151/2001 - Trattamento economico e normativo
3.
I
periodi di congedo di maternita’ devono essere computati nell’anzianita’ di
servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilita’ o alla gratifica natalizia e alle ferie.
5.
Gli
stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera,
come attivita’ lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale
scopo particolari requisiti.
6.
Le
ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non
vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita’.
Art. 17, commi
3 e 4 , CCNL 14/9/2000 - Congedi dei genitori
3.
In caso
di parto prematuro
alla lavoratrice spettano
comunque i mesi
di astensione obbligatoria.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita’ di un periodo di degenza
presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta’ di
richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo
ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa
del figlio.
4.
Nel periodo
di astensione obbligatoria ,
ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1204/1971[24], alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell’ipotesi di
cui all’art.6 bis della legge
n.903/1977[25],
spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le
quote di salario
accessorio fisse e
ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di
produttivita’.
Art. 110
Congedo di paternita’
(Art. 28 del
D.Lgs. n. 151/2001)
(Art. 17,
comma 4, CCNL 14/09/2000)
Art. 28
D.Lgs. n. 151/2001- Congedo di paternita’
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta
la durata del congedo di maternita’ o per la parte residua che sarebbe spettata
alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita’ della madre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 17, comma 4,
CCNL 14.09.00 - Congedi dei genitori
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n.1204/1971[26], alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/1977[27], spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttivita’.
Art. 111
Adozioni e affidamenti
(Artt. 26, 27 e 31 del D.Lgs. n.
151/2001)
Art.
26 D.Lgs. 151/2001 - Adozioni e affidamenti.
1. Il congedo di maternita’ di cui alla lettera c), comma 1,
dell’articolo 16 puo’ essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o
che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta’ non superiore a sei anni
all’atto dell’adozione o dell’affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi
successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art.
27 D.Lgs. 151/2001 -Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, il congedo di maternita’ di cui al comma 1 dell’articolo 26
spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino
al compimento della maggiore eta’.
2. Per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali, la
lavoratrice ha, altresi’, diritto a fruire di un congedo di durata
corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione
e l’affidamento. Il congedo non comporta indennita’ né retribuzione.
3. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1
dell’articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel
caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.
Art.
31 D.Lgs. 151/2001 - Adozioni e
affidamenti
1. Il congedo di cui agli
articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui
all’articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle
medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, e’ riconosciuto il diritto di cui
all’articolo 28.
(Artt. 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. n. 151/2001)
(Art.
17, comma 10, CCNL del 14.09.00)
Art. 39 D.Lgs. n.151/2001 -Riposi giornalieri della
madre
1. Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno
di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo e’ uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro e’
inferiore a sei ore.
2. I
periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono
considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del
lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
3. I
periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca
dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro
nell’unita’ produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art.40 D.Lgs. 151/2001 - Riposi giornalieri del
padre
1.
I
periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a.
nel
caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b.
in
alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c.
nel
caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d.
in
caso di morte o di grave infermita’ della madre.
Art.41 D.Lgs.151/2001 - Riposi per parti plurimi
1.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39,
comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art.42 D.Lgs.
151/2001 - Riposi e permessi per i figli con handicap grave
1. Fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino con handicap in situazione di gravita’ e in alternativa al
prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma
2, della legge n. 104/1992 relativo alle due ore di riposo giornaliero
retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo
anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita’, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai
permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n.104/1992. Detti
permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della
maggiore eta’ del figlio con handicap in situazione di gravita’, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai
permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n.104/1992. Ai sensi
dell’articolo 20 della legge 8.3.2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in
maniera continuativa nell’ambito del mese, spettano a condizione che sussista
convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al
figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4 della legge n.104/1992, possono essere cumulati con
il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa[28],
uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita’ di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992,
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano
titolo a fruire dei benefi’ci di cui all’articolo 33, comma 1, del presente
testo unico e all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge n.104/1992, per
l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell’articolo 4 della legge 8.3.2000 n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un’indennita’ corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo e’
coperto da contribuzione figurativa; l’indennita’ e la contribuzione figurativa
spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il
congedo di durata annuale. Detto importo e’ rivalutato annualmente, a decorrere
dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennita’ e’ corrisposta dal
datore di lavoro secondo le modalita’ previste per la corresponsione dei
trattamenti economici di maternita’. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l’importo dell’indennita’ dall’ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i
dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali
non e’ prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternita’, l’indennita’
di cui al presente comma e’ corrisposta con le modalita’ di cui all’articolo 1
del decreto legge n.663/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.33/1980. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da
entrambi i genitori non puo’ superare la durata complessiva di due anni;
durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei
benefi’ci di cui all’articolo 33, comma 1, del presente testo unico e
all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge n.104/1992, fatte salve le
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al
presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto
Art. 17, comma 10, CCNL 14/09/2000 - Congedi dei genitori
1.
In caso di
parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art.10 della legge 1204/1971[29]
sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1
dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 113
Adozioni e affidamenti
1. Le
disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 del D.Lgs.
n. 151/2001 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il
primo anno di vita del bambino[30].
2. Le
disposizioni di cui all’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 si applicano anche
in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di
gravita’.
(Artt. 32, 33 e 34 commi 1, 2 e3 del
D.Lgs. n.151/2001)
(Art. 17, comma 5,7,8,9 CCNL del 14/092000)
Art. 32
D.Lgs. 151/2001 - Congedo
parentale
1. Per
ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalita’ stabilite dal presente articolo. I
relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere
il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal
lavoro compete:
a)
alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita’ di cui al
Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b)
al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma
2;
c)
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
2. Qualora
il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei
congedi parentali dei genitori e’ elevato a undici mesi.
3. Ai
fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e’ tenuto, salvo
casi di oggettiva impossibilita’, a preavvisare il datore di lavoro secondo le
modalita’ e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un
periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il
congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore
non ne abbia diritto.
Art. 33 D.Lgs.
151/2001 -
Prolungamento del congedo
1. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap
in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni
del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati.
2. In
alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui
all’articolo 42, comma 1.
3. Il
congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne
abbia diritto.
4.
Resta fermo
il diritto di fruire del congedo di cui all’articolo 32. Il prolungamento di
cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata
massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo
32.
Art.34 D.Lgs. n.151/2001- Trattamento
economico e normativo
1. Per i periodi di
congedo parentale di cui all’articolo
32 alle lavoratrici e ai lavoratori e’ dovuta fino
al terzo anno di vita del bambino, un’indennita` pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo
massimo complessivo tra
i genitori di
sei mesi. L’indennita` e’ calcolata secondo
quanto previsto all’articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
2.
Si applica
il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui
all’articolo 33.
3.
Per i
periodi di congedo
parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e
2 e’ dovuta un’indennita` pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a
2,5 volte l’importo
del trattamento minimo
di pensione a
carico dell’assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e’
determinato secondo i
criteri previsti in
materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
Art. 17, comma 5,7,8,9 CCNL 14/09/2000 -
Congedi dei genitori
5. Nell’ambito
del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a),
della legge n. 1204/1971 [31],
per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente
per entrambi i
genitori e fruibili
anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell’anzianita’ di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e le indennita’ per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalita’ di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.7, comma 1, della legge n.1204/1971 [32], la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo’ essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
10.
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 8, la domanda puo’ essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Art.
115
Adozioni
e affidamenti
(Art.
36 e 37 D.Lgs 151/2001)
Art. 36 D.Lgs 151/2001 - Adozioni e affidamenti
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le
adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta’, di cui all’articolo 34, comma 1, e’ elevato a
sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo’ essere fruito nei primi tre
anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore
abbia un’eta’ compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e’
fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art. 37 D.Lgs 151/2001 - Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali
1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale si applicano le disposizioni dell’articolo 36 del D.Lgs. n.151/2001.
2. L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
(Art. 47 D.Lgs. 151/2001)
(Art . 17,
commi 6 e 7,CCNL 14/09/2000)
Art. 47 D.Lgs. 151/2001 - Congedo per la malattia
del figlio
1. Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie
di ciascun figlio di eta’ non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha
altresi’ diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni
lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di eta’ compresa fra i tre
e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e
2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non
si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente
anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art . 17, commi
6 e 7,CCNL 14/09/2000 - Congedi dei genitori
6. Successivamente al
periodo di astensione di cui al comma 4 [33] e
fino al terzo
anno, nei casi previsti dall’art’7, comma 4,
della legge n.1204/1971[34], alle
lavoratrici madri ed
ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni
per ciascun anno,
computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalita’ di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti
commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli
eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalita’
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.
Art. 117
Adozioni e affidamenti
(Art.
50 del D. Lgs n. 151/2001)
1. Il
congedo per la malattia del bambino di cui al presente capo spetta anche per le
adozioni e gli affidamenti.
2. Il
limite di eta’, di cui all’articolo 47, comma 1, e’ elevato a sei anni. Fino al
compimento dell’ottavo anno di eta’ si applica la disposizione di cui al comma
2 del medesimo articolo.
3. Qualora,
all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’eta’ compresa fra
i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino e’ fruito nei
primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni
previste dall’articolo 47, comma 2.
Art. 118
Divieto di
licenziamento
(Art. 54 del
D.Lgs. n. 151/2001)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro
previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di eta’ del
bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato
oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in
cui opera il divieto, e’ tenuta a presentare al datore di lavoro idonea
certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente
giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell’attivita’ dell’azienda cui essa e’
addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e’ stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo’ essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attivita’ dell’azienda o del reparto cui essa e’ addetta, sempreche’ il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo’ altresi’ essere collocata in mobilita’ a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l’ipotesi di collocamento in mobilita’ a seguito della cessazione dell’attivita’ dell’azienda di cui al comma 3, lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e’ nullo.
6. E’ altresi’ nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita’, di cui all’articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di eta’ del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e’ punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternita’ e di paternita’.
Art. 119
Dimissioni
(Art. 55 D.Lgs. 151/2001)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e’ previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita’ previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita’.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida e’ condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
Art. 120
Diritto al rientro e alla conservazione del
posto
(Art. 56 del D.Lgs n. 151/2001)
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro
previsti dal capo II e III[35],
le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita’ produttiva ove
erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel
medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta’ del
bambino; hanno altresi’ diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica anche al lavoratore
al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita`.
3. Negli altri
casi di congedo,
di permesso o
di riposo disciplinati dal presente testo
unico, la lavoratrice
e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
e, salvo che espressamente vi
rinuncino, al rientro nella stessa unita’
produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in
altra ubicata nel medesimo comune;
hanno altresi` diritto
di essere adibiti alle mansioni
da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4.
Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino a un anno
dall’ingresso del minore
nel nucleo familiare.
Assegnazione temporanea dei lavoratori
dipendenti alle amministrazioni pubbliche
(Art. 42-bis del D.Lgs.
151/2001)
1.
Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta’ dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, puo’ essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e
per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore
esercita la propria attivita’ lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di
un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo
assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale
dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati
all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2.
Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera’ disponibile ai
fini di una nuova assunzione
Art. 122
Assenze per malattia
(Art. 21
CCNL del 6/7/1995 come modificato
dall’art. 10 CCNL del 14/09/2000 e dall’art. 13 CCNL del 5/10/2001)
1. Il
dipendente non in
prova, assente per
malattia, ha diritto
alla conservazione del
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto
periodo, si sommano tutte le
assenze per malattia
intervenute nei tre
anni precedenti l’ultimo
episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta puo’ essere
concesso di assentarsi
per un ulteriore periodo di
18 mesi in
casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di
assenza di cui
al comma 2, l’amministrazione procede,
su richiesta del
dipendente, all’accertamento delle
sue condizioni di salute, per il tramite della unita’ sanitaria locale
competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita’ fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1
e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo
lavoro ma non
allo svolgimento delle
mansioni del proprio profilo professionale, l’amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa
e con le disponibilita’ organiche, puo’
utilizzarlo in mansioni
equivalenti a quelle
del profilo rivestito,
nell’ambito della stessa qualifica[36] oppure,
ove cio’ non
sia possibile e con
il consenso
dell’interessato, anche in
mansioni proprie di
profilo professionale ascritto
a qualifica[37] inferiore.
In tal caso trova applicazione l’art.4, comma 4,
della legge n. 68/1999.
4bis.
Ove non sia possibile procedere
ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente
puo’ procedere alla
risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente
l’indennita’ sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo
quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell’anzianita’ di
servizio a tutti
gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento
economico spettante al
dipendente che si
assenti per malattia
e’ il seguente:
a) intera
retribuzione fissa mensile,
comprese le indennita’
pensionabili, con esclusione di
ogni altro compenso
accessorio, comunque denominato,
per i primi 9 mesi di assenza.
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post ricovero,
al dipendente compete
anche il trattamento economico
accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per
gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono
retribuiti.
7 bis. (omissis)[38]
8. L’assenza per
malattia deve essere
comunicata all’ufficio di
appartenenza tempestivamente
e comunque all’inizio
dell’orario di lavoro
del giorno in
cui si verifica, anche
nel caso di
eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato
impedimento.
9. Il dipendente e’ tenuto, a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico
di giustificazione dell’assenza entro i due
giorni successivi all’inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine
scada in giorno
festivo esso e’
prorogato al primo
giorno lavorativo
successivo.
10. L’amministrazione
dispone il controllo
della malattia, ai
sensi delle vigenti disposizioni di
legge, di norma
fin dal primo
giorno di assenza,
attraverso la competente Unita’
Sanitaria Locale.
11. Il dipendente, che durante l’assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da
quello di residenza,
deve darne tempestiva
comunicazione, precisando l’indirizzo dove puo’ essere reperito.
12.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione
del medico curante ad
uscire, e’ tenuto
a farsi trovare
nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle ore 19.
13. Qualora il dipendente
debba allontanarsi, durante
le fasce di
reperibilita’, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per
altri giustificati motivi,
che devono essere,
a richiesta, documentati, e’ tenuto a darne preventiva comunicazione
all’amministrazione.
14.
Nel caso
in cui l’infermita’ sia causata
da colpa di
un terzo, il
risarcimento del danno da
mancato guadagno da parte del terzo responsabile e’ versato dal dipendente
all’amministrazione fino a
concorrenza di quanto
dalla stessa erogato
durante il periodo di
assenza ai sensi
del comma 7,
lettere "a", "b" e "c", compresi
gli oneri riflessi inerenti.
La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte
dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
Art. 123
Malattia
oraria e modalita’ di giustificazione delle assenze
1. Il
dipendente in occasione di assenze per analisi cliniche, cure mediche, visite
preventive e visite collegiali effettuate per conto dell’Amministrazione,
presso strutture ritenute idonee dall’Amministrazione, e’ considerato a tutti
gli effetti in servizio effettivo.
2. L’assenza
per analisi cliniche, day hospital, cure mediche e visite preventive in
strutture pubbliche, convenzionate o private, puo’ essere ricondotta
all’istituto della malattia, conteggiata anche su base oraria, certificata
dalla struttura sanitaria.
3. In
relazione a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 122 del presente CCDI e’
consentito al dipendente la trasmissione del certificato medico di
giustificazione dell’assenza via fax all’ufficio del personale di appartenenza e comunque recapitarlo allo
stesso ufficio il giorno del rientro in servizio, fermo restando l’obbligo di
comunicare telefonicamente i giorni di assenza entro il secondo giorno
successivo all’inizio della malattia.
Art. 124
(Art. 21, comma 7 bis CCNL del 6.7.1995
introdotto dall’10, comma 1, CCNL del
14/09/2000)
7 bis. In caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio
l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti
da AIDS, ai
fini del presente
articolo, sono esclusi
dal computo dei
giorni di assenza per malattia i relativi giorni
di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle
citate terapie, debitamente
certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il
dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma
7, lettera a) del presente articolo.
Art. 125
(Art. 13, comma 3, 4, 5 e 6 del D.L. 463/1983 convertito
in legge, con modificazioni dalla L. 638/1983)
(Art. 16, commi 4, 5 e 6 della L. n.
412/1991)
Art. 13, comma 3, 4, 5 e 6 D.L.
463/1983 convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638
3.Per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere
concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per
effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un
medico specialista dell’unita’ sanitaria locale ovvero, limitatamente ai
lavoratori avviati alle cure dall’INPS e dall’INAIL, su motivata prescrizione
dei medici dei predetti istituti.
4. I congedi straordinari, le aspettative per infermita`, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l’anno anche per i soggetti di cui all’articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
6. I congedi straordinari, le aspettative per infermita` ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi.
Art 16 , commi 4, 5 e 6 L. 412/1991 - Disposizioni varie in materia previdenziale
4. Il Ministro della sanita’, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un
decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle
cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.
5. In attesa della disciplina organica
della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori
dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle
ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad
affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante,
anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento
termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell’unita’ sanitaria
locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INAIL,
motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni
mediche di cui sopra vengono rilasciate con l’osservanza del decreto del
Ministro della sanita’ di cui al comma 4.
6. Gli enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle
prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per
l’adozione del provvedimento sulla domanda. L’importo dovuto a titolo di
interessi e’ portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a
ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione
del valore del suo credito.
Art. 126
Certificazione medica
1. La
certificazione medica necessaria per ottenere l’autorizzazione alla fruizione
delle cure termali puo’ essere rilasciata dal medico specialista della A.S.L.
di residenza o di altra A.S.L.
Art. 127
(Art. 21 CCNL del
14/09/2000)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita’ di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell’art. 14 del presente contratto. La stabile convivenza e’ accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volonta’ alle previste terapie, l’ente dispone, con le modalita’ previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneita’ allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art. 128
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
(Art. 22 CCNL del 6/7/1995 come
modificato dall’art. 10 bis CCNL del 14/9/2000)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio,
il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino
alla guarigione clinica
e comunque non oltre
il periodo previsto
dall’art. 21, commi
1e 2. In tale periodo
al dipendente spetta l’intera
retribuzione di cui
all’ art. 21,
comma 7, lettera
a), comprensiva del
trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al
presente contratto.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione
del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell’art. 21. Nel
caso in cui l’amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l’ulteriore periodo di
assenza al dipendente non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla e’ innovato per quanto riguarda il
procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della
dipendenza da causa
di servizio delle
infermita’, per la
corresponsione dell’equo indennizzo.
4. Nel caso di lavoratori che, non essendo
disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia collegata
a causa di servizio eventuali disabilita’ trova applicazione l’art.1, comma 7,
della legge n.68/1999[39].
Art. 129
Esercizio
di funzioni presso seggi elettorali
(Art .
119 del D.P.R. 361/1957)
(Art. 11 della L. 53/1990)
(Art. 1 della L. 69/1992)
(Art. 39, comma 3, CCNL del 14/09/2000 inserito dall’art. 16 CCNL del 5/10/2001)
(Art.16 CCNL del 05/10/2001)
Art . 119 D.P.R.
361/1957 modificato dall’art. 11 L.
53/1990
1. In
occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della
Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici
elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati
nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi
politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro
per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal
lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli
effetti, giorni di attivita’ lavorativa.
Art.
1 L. 69/1992
1. I
lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali hanno diritto al
pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria
retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non
lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni
elettorali.
Art. 39, comma 3, CCNL 14/09/2000 inserito
dall’art. 16 CCNL del 5/10/2001 –
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari o calamita’ nazionali
3. Il personale che, in
occasione di consultazioni elettorali o referendarie, e’ chiamato a
prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in
applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo
compenso, ha diritto
anche a fruire
di un riposo compensativo
corrispondente alle ore
prestate. Il riposo
compensativo spettante e’
comunque di una
giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente
rese siano quantitativamente maggiori di
quelle corrispondenti alla
durata convenzionale della
giornata lavorativa ordinaria.
In tale particolare ipotesi non
trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente contratto.
La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale
incaricato di posizioni organizzative.
Art. 16, commi 2,
3 e 4 CCNL 05/10/2001 - Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale
1. (omissis)
2. In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell.art.6 del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all.art.52, comma 2, lett. d), nelle seguenti misure:
a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
3. Nel
caso di lavoro aggiuntivo
prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di
consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e
in misura eccedente rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art. 6,
comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ai fini della
determinazione del compenso
da corrispondere al
dipendente interessato, le
percentuali di maggiorazione
della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del
comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.
4. Per il
lavoro straordinario, effettuato
in deroga alla
disciplina di cui
all.art.6, comma 5,
primo periodo, del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale verticale in
occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai
fini della determinazione del
relativo compenso, la disciplina
generale dell’art. 38 del CCNL del 14.9.2000.
Art. 130
(Art. 11 CCNL
del 14/09/2000)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere
concessi, compatibilmente con
le esigenze organizzative o
di servizio, periodi
di aspettativa per
esigenze personali o di
famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza
dell’anzianita’, per una
durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo
in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. La
presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche
disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni
contrattuali.
Art. 131
Congedo non
retribuito per gravi motivi familiari
(Art. 4, commi 2, 3 e 4 della L. 53/2000)
(artt. 2 e 3 del D. M. 278/2000)
(Art. 18 CCNL del 14/09/2000)
Art. 4, commi 2,3 e 4 L. 53/2000 – Congedi per
eventi e cause particolari
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i
quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il
dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non
puo’ svolgere alcun tipo di attivita’ lavorativa. Il congedo non e’ computato
nell’anzianita’’ di servizio ne’ ai fini previdenziali; il lavoratore puo’
procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le
modalita’ di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale
che riprende l’attivita’ lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta’ sociale, con
proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanita’, del lavoro e della
previdenza sociale e per le pari opportunita’, provvede alla definizione dei
criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo,
all’individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonche’
alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla
sussistenza delle condizioni di grave infermita’ dei soggetti di cui al comma
1.
Art.
2 D.M 278/2000 -Congedi per gravi
motivi familiari
1. La
lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
possono richiedere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo
2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla
situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui
all’articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori
di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono:
a) le necessita’ familiari derivanti dal
decesso di una delle persone di cui al presente comma;
b) le situazioni che comportano un impegno
particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o
nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;
c) le situazioni di grave disagio
personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente
medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di
cui al presente comma a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti
patologie:
1.
patologie
acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita
dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura
congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2.
patologie
acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi
clinici, ematochimici e strumentali;
3.
patologie
acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario;
4.
patologie
dell’infanzia e dell’eta’ evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai
precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e
riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che
esercita la potesta’.
2. Il
congedo di cui al presente articolo puo’ essere utilizzato per un periodo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita
lavorativa. Il datore di lavoro e’ tenuto a rilasciare al termine del rapporto
di lavoro l’attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal
lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si
calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le
frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera
raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
3. I
contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la
concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo
per gravi o documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il
dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive
esigenze.
4. Fino
alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro e’
tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa
e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di
rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del
congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal
presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non
consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la
domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro
assicura l’uniformita’ delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e
alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa o della pubblica
amministrazione.
5. Fermo
restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato il datore di lavoro puo’ altresi’ negare il congedo per
incompatibilita’ con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo
richiesto, ovvero quando i congedi gia’ concessi hanno superato i tre giorni
nel corso del rapporto; puo’, inoltre, negare il congedo quando il rapporto e’
stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo
ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al
comma 6.
6. Il
congedo di cui al presente articolo puo’, altresi’, essere richiesto per il
decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il
quale il richiedente non abbia la possibilita’ di utilizzare permessi
retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di
disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta
richiesta e’ riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro
e’ tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale
diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare
che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
7. Salvo
che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche
prima del termine di congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di
lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della
lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell’articolo 1, secondo
comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni, per il rientro anticipato e’ richiesto, compatibilmente con
l’ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno
sette giorni. Il datore di lavoro puo’ comunque consentire il rientro
anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del
congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
Art. 3 D.M
278/2000 - Documentazione
1.
La lavoratrice o il lavoratore che
fruiscono dei permessi per grave infermita’ di cui all’articolo 1 o dei congedi
per le patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), devono
presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o
intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermita’ deve
essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa
dell’attivita’ lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione
delle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere
presentata contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando
l’evento che da’ titolo al permesso o al congedo e’ il decesso, la lavoratrice
e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa
certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
3. La
lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui
all’articolo 2 per i motivi di cui al comma 1, lettera b) e c),
sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi
previste.
4. Quando
e’ in corso l’espletamento dell’attivita’ lavorativa ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, il datore di lavoro puo’ richiedere periodicamente la verifica della
permanenza della grave infermita’, mediante certificazione di cui al comma 1
del presente articolo. La periodicita’ della verifica e’ stabilita nell’accordo
di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando e’ accertato il venir meno della
grave infermita’, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere
l’attivita’ lavorativa secondo le modalita’ ordinarie; il corrispondente
periodo di permesso non goduto puo’ essere utilizzato per altri eventi che
dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dal presente
regolamento.
5. Il
datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro - servizio
ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui
all’articolo 2, l’elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto
congedo.
Art.18 CCNL 14/09/2000- Congedi per eventi e cause particolari
1.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno
diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti
dall’art.4 della legge n.53/2000.
2.
Per i casi di decesso del coniuge, di
un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato
art.4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina
contenuta nell’art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995; la
stabile convivenza e’ accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dipendente.
3.
Resta confermata la disciplina dei
permessi retribuiti contenuta nell’art.19 del CCNL del 6.7.1995.
Art. 132
(Art. 14 CCNL 14/09/2000)
1. Il
dipendente non puo’
usufruire continuativamente di
due periodi di
aspettativa, anche richiesti
per motivi diversi,
se tra essi non intercorrano almeno sei mesi
di servizio attivo. La presente
disposizione non si
applica in caso
di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche
sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n.1204/1971[40].
2. L’ente, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, puo’ invitare
il dipendente a
riprendere servizio nel termine
appositamente fissato. Il dipendente,
per le stesse motivazioni, puo’ riprendere servizio di propria
iniziativa.
3. Il rapporto
di lavoro e’
risolto, senza diritto
ad alcuna indennita’
sostitutiva di preavviso, nei
confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si
presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 2.
Art. 133
Aspettativa per servizio militare
(Art. 9 CCNL 14/09/2000)
1. La chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle
Forze Armate, nonché
l’arruolamento volontario allo
scopo di anticipare
il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione
del rapporto di
lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha
titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare
di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I
dipendenti obiettori di
coscienza che prestano
il servizio sostitutivo
civile hanno diritto, anche in periodo di
prova, alla conservazione del posto di
lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici
giorni dal congedo
o dall’invio in
licenza illimitata in
attesa di congedo,
il dipendente deve porsi a disposizione dell’ente per riprendere
servizio. Superato tale termine il rapporto
di lavoro e’
risolto, senza diritto
ad alcuna indennita’
di preavviso nei
confronti del dipendente, salvo
i casi di comprovato impedimento.
4. Il
periodo di servizio
militare produce sul
rapporto di lavoro
tutti gli effetti
previsti dalle vigenti
disposizioni di legge e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno
diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che
viene computato ai fini dell’anzianita’ di servizio. Al predetto personale gli
enti corrispondono l’eventuale
differenza tra il
trattamento economico erogato all’Amministrazione militare
e quello fondamentale in godimento presso
l’ente di appartenenza.
Art. 134
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di
studio
(Art. 2 della L. n. 476/1984)
(Art. 1 e 6,
comma 7, della L. n. 398/1989)
(Art. 52, comma
57, della L. n. 448/2001)
(Art. 12 CCNL del 14/09/2000)
(Dichiarazione congiunta n. 23 CCNL del 22/1/2004)
Art. 2 L. 476/1984
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e’ collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
2.
Il periodo di congedo straordinario e’ utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 1 e 6, comma 7, L.
398/1989
Art.1 - Borse di
studio universitarie
1. Le universita’ e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attivita’ di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.
Art.6, comma 7 -
Norme comuni
7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle
borse di studio di cui alla presente legge e’ estesa la possibilita’ di
chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca
dall’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476. Il periodo di congedo
straordinario e’ utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento
di quiescenza e di previdenza.
Art. 52, comma 57,
L. 448/2001 – Interventi vari
57. All’articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e’ instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volonta’ del dipendente nei due anni successivi, e’ dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo».
Art. 12 CCNL
14/09/2000 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I
dipendenti con rapporto
a tempo indeterminato ammessi ai
corsi di dottorato
di ricerca, ai sensi
della legge 13
agosto 1984, n.
476 oppure che
usufruiscano delle borse di
studio di cui
alla legge 30
novembre 1989, n.
398 sono collocati,
a domanda, in aspettativa
per motivi di
studio senza assegni
per tutto il
periodo di durata del corso o
della borsa.
Dichiarazione congiunta n. 23 CCNL 22/01/2004
Le parti concordano nel ritenere
che la disciplina contrattuale relativa alla aspettativa non retribuita per
dottorato di ricerca, prevista dall’art. 12 del CCNL del 14.9.2000, sia stata
integrata, in senso migliorativo, dall’art. 52, comma 57, della legge n.
448/2001 attraverso il riconoscimento di un piu’ ampio diritto alla fruizione
anche di una aspettativa retribuita, sempre per dottorato di ricerca e che tale
integrazione non e’ in alcun modo in contrasto con la sempre vigente previsione
contrattuale. Gli enti, pertanto, accolgono le istanze dei propri dipendenti
ove sia accertata la sussistenza delle condizioni prescritte dal legislatore.
Art.
135
Aspettativa per ricongiungimento al coniuge che
presta servizio all’estero
(Artt. 1, 2,3
e 4 della L. n. 26/1980)
( Articolo
unico L. n. 333/1985)
(Art. 13, commi 2 e 3, CCNL del
14/09/2000)
Articoli 1, 2,3 e 4 L.
26/1980
Art.1. L’impiegato
dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica
amministrazione - presti servizio all’estero, puo’ chiedere di essere collocato
in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a
prestare servizio nella stessa localita’ in cui si trova il coniuge, o qualora
non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita’ in
questione.
Art. 2. L’aspettativa,
concessa sulla base dell’art. 1 della presente legge, puo’ avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha
originata. Essa puo’ essere revocata in qualunque momento per ragioni di
servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in
aspettativa. L’impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
Art.3. Il
tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell’art. 1 della presente
legge non e’ computato ai fini della progressione di carriera,
dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e previdenza. L’impiegato che cessa da tale posizione prende nel
ruolo il posto di anzianita’ che gli spetta, dedotto il tempo passato in
aspettativa.
Art. 4. Qualora
l’aspettativa si protragga oltre un anno, l’amministrazione ha facolta’ di
utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso,
l’impiegato che cessa dall’aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze
disponibili - un posto in soprannumero
da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.
Articolo unico della legge n.
333/1985- Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 26 ai
dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all’Estero per conto di soggetti
non statali
Articolo unico – Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali, puo’ chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26.
Art. 13, commi 2 e 3, CCNL 14/09/2000
2. Il
dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, puo’ chiedere il
collocamento in aspettativa senza assegni qualora l.ente non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa
localita’ in cui
si trova il
coniuge o qualora
non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella
localita’ in questione.
3. L’aspettativa
concessa ai sensi del comma 2 puo’ avere una durata corrispondente al
periodo di tempo in cui
permane la situazione
che l’ha originata.
Essa puo’ essere revocata in qualunque momento
per ragioni di
servizio o in
difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente
in aspettativa.
Art. 136
Aspettativa
per l’esercizio di pubbliche funzioni elettive e per candidatura elettorale
(Artt . 60 commi 1, 3, 5, 6, 7 e
8, 77 comma 2 e 81 del D.Lgs. n. 267/2000)
Articolo 60, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 D.Lgs
n. 267/2000 T.U.E.L. - Ineleggibilita’
1. Non sono eleggibili a sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e
circoscrizionale:
1)…6)…(omissis)
7)
i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8) … 12) … (omissis)
3. Le
cause di ineleggibilita’ previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9),
10), 11) e 12) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in
aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione
delle candidature.
5. La
pubblica amministrazione e’ tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma
3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la
domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione
delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La
cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente
all’ufficio rivestito.
7. L’aspettativa
e’ concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del
mandato, ai sensi dell’articolo 81.
8. Non
possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo
determinato.
Art . 77, comma 2, D.Lgs 267/2000 .- Definizione amministratore locale
2. Il
presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle
indennita’ degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si
intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i
presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti
delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli
comunali. metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli
assessori delle comunita’ montane, i componenti degli organi delle unioni di
comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di
decentramento.
Art. 81 D.Lgs.
267/2000 – Aspettative
1. Gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e’ considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Trasferimento
amministratore locale
(Art. 78, comma
6, del D.Lgs. n. 267/2000).
6. Gli
amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere
soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del
mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui
viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di
lavoro con criteri di priorita’. Nell’assegnazione della sede per
l’espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive e’
riconosciuta agli amministratori locali la priorita’ per la sede di
espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa piu’ vicine. Il
servizio sostitutivo di leva non puo’ essere espletato nell’ente nel quale il
soggetto e’ amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima
amministrazione.
Art. 138
(art. 88, commi 1-5
D.P.R. 361/1957)
(Art. 68 D.Lgs.
165/2001)
Art. 88, commi 1 - 5 D.P.R. 361/1957
1.I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d’ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.
2.Qualora il loro trattamento netto di attivita’, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell’ammontare dell’indennita’ parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresi’ l’imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l’imposta sostitutiva dell’imposta di famiglia, e’ loro corrisposta, a carico dell’Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall’Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.
3.Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non puo’, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianita’. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.
4.Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, e’ adottato, all’atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.
5.Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare e’ considerato a tutti gli effetti periodo di attivita’ di servizio ed e’ computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all’assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.
Articolo 68 D.Lgs. 165/01 - Aspettativa per mandato parlamentare
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennita’ parlamentare e dell’analoga indennita’ corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa e’ utile ai fini dell’anzianita’ di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri
ordinamenti ai princi’pi di cui ai commi 1, 2 e 3.
(Art. 47, comma 2, L.
146/1980)
2.I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell’indennita’ percepita dai membri del Parlamento.
(Art. 52 L. 18/1979)
I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l’elezione a membri del Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retributiva fino al giorno della votazione.
Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell’articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Art. 141
Aspettativa
per svolgimento di attivita’ in paesi in via di sviluppo
(Art . 22 L. 49/1987)
1. Gli
enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le
strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d’intesa con
il Ministero degli affari esteri possono collocare in aspettativa, per un
periodo non superiore all’incarico, personale dipendente, da essi autorizzato
all’espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
2. Il
personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all’articolo
21 a carico dell’amministrazione di appartenenza … (omissis).
3. Detto
personale conserva altresi’ il diritto alle prestazioni assistenziali e
previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo all’amministrazione di appartenenza.
CAPO
VII
Attivita’
di volontariato
Art. 142
Assenze per
attivita’ di volontariato nell’ambito del servizio di protezione civile
(Art. 9 D.P.R. 194/2001)
Art. 9 D.P.R
194/2001 - Disciplina relativa all’impiego delle organizzazioni di volontariato
nell’attivita’ di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorica-pratica
1 Ai volontari
aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell’elenco di cui
all’articolo 1, comma 3 impiegati in attivita’ di soccorso ed assistenza in
vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell’articolo 11 anche su
richiesta del sindaco o di altre autorita’ di protezione civile competenti ai
sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita’ alle funzioni trasferite ai
sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché
autorizzate dall’Agenzia. vengono garantiti, entro i limiti delle
disponibilita’ di bilancio esistenti relativamente al periodo di effettivo
impiego che il datore di lavoro e’ tenuto a consentire, per un periodo non
superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno;
a) il mantenimento
del posto di lavoro pubblico o privato:
b) il mantenimento
del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro
pubblico o privato;
c) Ia copertura
assicurativa secondo le modalita’ previste dall’articolo 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266 ,e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di
eventi per i quali dichiarato Io stato di emergenza nazionale, e per tutta Ia
durata dello stesso, su autorizzazione dell’Agenzia e per i casi di effettiva
necessita’ singolarmente individuati, i limiti massimi previsti, per l’utilizzo
dei volontari nelle attivita’ di soccorso ed assistenza possono essere elevati
fine a sessanta giorni continuativi e fine a 180 giorni nell’anno.
3. I benefici di
cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei
"ruolini" delle Prefetture, previsti dall’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n 66, qualora espressamente
impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c) della legge n.225 del 1992.
4 Agli aderenti
alle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 1, comma 2, impegnati
in attivita’ di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione
teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate
preventivamente dall’Agenzia, sulla base delle segnalazioni dell’autorita’ di
protezione civile competente al sensi della legge n225 del 1992, in conformita’
alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislative n.
112 del 1998,i benefici di cui al comma 1 si applicano per uri periodo
complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino a un massimo di
trenta giorni nell’anno.
Limitatamente agli
organizzatori delle suddette iniziative, benefici di cui al comma 1 si
applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro
realizzazione.
5 Ai datori di
lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne
facciano richiesta, viene rimborsato
l’equivalente degli
emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario,
mediante le procedure indicate nell’articolo 10.
6 Le attivita’ di
simulazione di emergenza; quali le prove di soccorso e le esercitazioni di
protezione civile, vengono programmante
A. dall’Agenzia.
per esercitazioni nazionali che direttamente organizza;
B. dalie altre
strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tale
attivita’ ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l’indicazione
del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili
al sensi dell’articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono
pervenire all’Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per
le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per
quelle previste per il secondo semestre. L’Agenzia si riserva la relativa
approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle
prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
7 La richiesta al
datore di lavoro per l’esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da
impiegare in attivita’ addestrative o di simulazione di emergenza, dove essere
avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli
interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono;
8 Dopo lo
svolgimento delle attivita’ di simulazione o di addestramento o in occasione
dell’emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all’autorita’ di
protezione civile competente una relazione conclusiva sull’attivita’ svolta,
sulle modalita’ di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese
sostenute, corredate della documentazione
giustificativa.
9 Ai fini del
rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti
che abbiano partecipato alle attivita’ di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore
di lavoro presenta istanza all’autorita’ di protezione civile territorialmente
competente. La richiesta, deve indicare analiticamente Ia qualifica
professionale del dipendente, Ia retribuzione oraria o giornaliera
spettantegli,le giornate di assenza dal lavoro l’evento cui si riferisce il
rimborso, nonché le modalita’ di accreditamento del rimborso richiesto.
10 Ai volontari
lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate
all’articolo 1. comma 2, legittimamente impiegati in attivita’ di protezione
civile, e che ne fanno richiesta, corrisposto il rimborso per il mancato
guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito
presentata l’anno precedente a quello in cui e’ stata prestata "opera di
volontariato”, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.
11 L’eventuale
partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell’elenco di
cui all’art.1, comma 3 alle attivita’ di ricerca, recupero e salvataggio in
acqua, nonché alle relative attivita’ esercitative, tiene conto della normativa
in materia di navigazione e si svolge nell’ambito dell’organizzazione nazionale
di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei Trasporti e della
Navigazione.
12 Le disposizioni
di cui al presente articolo, nonché dell’articolo 10 si applicano anche nel
caso di iniziative ed attivita’, svolte all’estero, purché preventivamente
autorizzate dall’Agenzia.
( Art. 14 R.D.L 2034/1928)
( Art. 36 R.D. 484/1936)
Art. 14 R.D.L
2034/1928 Provvedimenti
necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa italiana convertito in legge dalla L. 20 dicembre 1928,
n. 3133.
Gli impiegati civili dello Stato, inscritti nei ruoli del personale della Croce Rossa di cui all’art. 7, se prestano servizio, col consenso della propria amministrazione[41], anche senza obblighi militari, in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo; e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio, in tempo di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessita’, usufruiscono del medesimo trattamento prescritto dall’art. 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.
Gli enti autarchici e parastatali e le aziende private sono obbligate a conservare l’impiego ai loro dipendenti appartenenti al personale della Croce Rossa, i quali, in tempo di pace, siano chiamati in servizio, in circostanze temporanee di pubblica necessita’.
Le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma dell’art. 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, circa la corresponsione di indennita’ mensili, in luogo dell’ordinaria retribuzione, sono valide anche in caso di chiamata in servizio presso l’associazione della Croce Rossa italiana.
Art. 36 R.D. 484/1936 Norme per
disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l’avanzamento ed il
trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa
Italiana
In base al disposto dell’art. 14 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, gli impiegati civili dello Stato inscritti nei ruoli del personale della croce rossa, nonché i maestri elementari ed i professori di scuole ed istituti mantenuti con concorsi dello Stato, di cui all’art. 5 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessita’, usufruiranno del medesimo trattamento prescritto dall’art. 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i richiamati alle armi per servizio temporaneo
In relazione al disposto dell’art. 5 del regio decreto-legge n. 84, sopra citato ed in base a quanto stabilisce l’art. 14 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, al personale della C.R.I. chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessita’ pubblica e per istruzioni, gli enti autarchici e parastatali e le aziende private sono obbligati a conservare l’impiego, nonché ad applicare ad esso le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell’art. 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825, circa la corresponsione di indennita’ mensili, in luogo dell’ordinaria retribuzione.
Le chiamate dovranno effettuarsi mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati alle amministrazioni suddette.
Art. 144
Congedi per la formazione
(Art. 16 CCNL 14/09/2000)
(Art. 5 L. 53/2000)
Art. 16 CCNL
14/09/2000 - Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianita’ di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per
la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in
possesso della prescritta anzianita’, devono presentare all’ente di
appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attivita’
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista
della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima
dell’inizio delle attivita’ formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L’ente
puo’ non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita’ e la
funzionalita’ dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita’ del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’ente puo’ differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.5,comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermita’ previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita’ di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art.21 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art.22 del CCNL del 6.7.1995.
Art. 5 L. 53/00 - Congedi per la
formazione
1. Ferme
restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui
all’articolo 10 della legge 20
maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianita’ di servizio presso la
stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del
rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore
ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita
lavorativa.
2. Per
«congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento
della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita’
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante
il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di
lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e’ computabile
nell’anzianita’ di servizio e non e’ cumulabile con le ferie, con la malattia e
con altri congedi. Una grave e documentata infermita’, individuata sulla base
dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione
scritta al datore di lavoro, da’ luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il
datore di lavoro puo’ non accogliere la richiesta di congedo per la formazione
ovvero puo’ differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalita’ di fruizione del congedo
stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono
avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio
di tale facolta’ e fissano i termini del preavviso, che comunque non puo’
essere inferiore a trenta giorni.
5. Il
lavoratore puo’ procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
Art. 145
Congedi per la
formazione continua
(Art. 6 L.53/2000)
Art. 6 L.53/2000 - Congedi per la
formazione continua
1. I
lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di
formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un’offerta
formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata
secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo
regolamento di attuazione. L’offerta formativa deve consentire percorsi
personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in a’mbito
nazionale ed europeo. La formazione puo’ corrispondere ad autonoma scelta del
lavoratore ovvero essere predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi
aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto
previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196
del 1997, e successive modificazioni.
2. La
contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il
monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per
l’individuazione dei lavoratori e le modalita’ di orario e retribuzione
connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli
interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al
comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la
formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17
della legge n. 196
del 1997.
4. Le
regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla
base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di
lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori.
Per le finalita’ del presente comma e’ riservata una quota, pari a lire 30
miliardi annue, del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire
fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Orario di lavoro
Art. 146
Campo di applicazione del D. Lgs. n. 66/2003
(Art. 2, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. )
1. Le disposizioni contenute nel presente
decreto si applicano a tutti i settori di attivita` pubblici e privati con le
uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva
1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva
2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla
direttiva 2002/15/CE.
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche` nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalita` istituzionali alle attivita` degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonche` degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi` come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297. Non si applicano,
altresi’, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate,
nonché agli addetti al servizio
di polizia municipale e
provinciale, in relazione
alle attivita’ operative
specificamente istituzionali.
Art. 147
Orario di lavoro
(Art. 17
CCNL del 6/7/95)
1.
L’orario ordinario di lavoro e’ di 36 ore settimanali ed e’ articolato, previo
esame con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti.
2. L’orario di lavoro e’ funzionale all’orario di servizio e di apertura al
pubblico; l’articolazione dell’orario e’ determinata, previo esame con le
Organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 36, comma 3,
della legge 8 giugno 1990 n. 142[42] al fine dell’armonizzazione dello svolgimento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo
anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
3. Per le finalita’ di cui al
comma precedente, l’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti
criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane
- miglioramento della qualita’ delle prestazioni
- ampliamento della fruibilita’ dei servizi da parte dell’utenza
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni
- rispetto dei carichi di lavoro.
4. La distribuzione dell’orario di lavoro e’ improntata a criteri di
flessibilita’, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell’orario di
lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l’orario di
inizio o di anticipare l’orario di uscita o di avvalersi di entrambe le
facolta’, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in
servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di
lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore
settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di
riferimento;
c) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in
prestabilite articolazioni di orario secondo quanto previsto dall’art. 13 del DPR n.
268 del 1987;
d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei
servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro;
e) priorita’ nell’impiego flessibile, purché compatibile con l’organizzazione
degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attivita’ di
volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266;
5. L’ osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti e’
accertata mediante controlli di tipo automatico.
(Art. 4, commi 1, 2 e 3 del D.
Lgs. n. 66/2003 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 213/2004)
Art.
4, commi 1, 2 e 3 D. Lgs. 66/2003 - Durata massima dell’orario di
lavoro
1. I
contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale
dell’orario di lavoro.
2. La
durata media dell’orario di lavoro non puo’ in ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro
straordinario.
3. Ai
fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di
lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a
quattro mesi.
Art. 149
Lavoro straordinario
(Art. 5, commi 1, 2, 3 e 5 del D.
Lgs. 66/2003 e s.m.i. )
(Art. 14
comma 4 CCNL 1/4/1999)
(Art. 38 commi 1, 2, 3, 6,7 e 8 e
39 CCNL del 14/9/2000)
Art.
5, commi 1,2, 3 e 5 D. Lgs. 66/2003 e s.m.i. - Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, i contratti
collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalita’ di esecuzione delle
prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario e’ ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e
lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni` retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Art. 14 comma 4 CCNL 1/4/1999 - Lavoro straordinario
4. A decorrere dal
31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi
per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il
limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni e’ rideterminato
in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma,
confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria destinazione al
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
Art. 38, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8 CCNL 14/09/2000 - Lavoro
straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario
sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non
possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di
lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in
ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario e’
espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative
e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata
di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali - debitamente
motivate in relazione all’attivita’ di diretta assistenza agli organi
istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2%
dell’organico - il limite massimo individuale di cui all’art. 14, comma 4 del
CCNL dell’1.4.1999 puo’ essere elevato in sede di contrattazione decentrata
integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art.
14.
4. (omissis)
5. (omissis)
6.
La prestazione
individuale di lavoro a qualunque titolo resa non puo’, in ogni caso, superare,
di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7.
Su richiesta
del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate
possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le
esigenze organizzative e di servizio.
8.
La disciplina
del presente articolo e del successivo art.39 integrano quella dell’art.14 del
CCNL dell’1.4.1999.
1- Il lavoro
straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie
e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per
calamita’ naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL
dell’1.4.1999.
2- Gli enti
provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo
straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il
personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di
cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque
erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di
risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al
relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei
casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999.
3- Il personale che,
in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, e’ chiamato a prestare
lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle
previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche
a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo
compensativo spettante e’ comunque di una giornata lavorativa ove le ore di
lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di
quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa
ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina
dell’art. 24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova
applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative.[43]
In occasione di
consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate,
nel rispetto della disciplina dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000, dal personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un
compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria
globale di fatto di cui all’art.52, comma 2, lett. d), nelle seguenti misure:
15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a
tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente
rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art.6, comma 2, del CCNL del
14.9.2000, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente
interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale
di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella
misura unica del 50%.
Per il lavoro
straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all’art.6, comma 5,
primo periodo, del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo
compenso, la disciplina generale dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000.
Art. 150
Riposo giornaliero
(Art. 7 D. Lgs. 66/2003 e s.m.i.)
1.
Ferma restando la durata
normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere
fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita’ caratterizzate da periodi
di lavoro frazionati durante la giornata.
Art. 151
Pause
(Art. 8, commi 1 e 2 del D. Lgs.
n. 66/2003 e s.m.i. )
(Art. 54 del
D. Lgs. n. 626/1994)
Art. 8, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.
1.
Qualora l’orario di lavoro
giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un
intervallo per pausa, le cui modalita’ e la cui durata sono stabilite dai contratti
collettivi di lavoro,ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della
eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono
e ripetitivo.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma
1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia
titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul
posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro,
di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto
delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Art. 54 del D.Lgs. n. 626/1994
- Svolgimento quotidiano del lavoro (Uso dei videoterminali)
1.
Il lavoratore, qualora svolga
la sua attivita’ per almeno quattro ore
consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attivita’ mediante pause
ovvero cambiamento di attivita’.
2.
Le modalita’ di tali
interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3.
In assenza di una
disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4.
Le modalita’ e la durata
delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessita’.
5.
E’ comunque esclusa la
cumulabilita’ delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di
lavoro.
6.
Nel computo dei tempi di
interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il
lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7.
La pausa e’ considerata a
tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non e’
riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario
complessivo di lavoro.
Art. 152
Riposi settimanali
(Art. 9, comma 1, D. Lgs. 66/2003
e s.m.i.)
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di
riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la
domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7.
Art. 153
Lavoro notturno
(Artt. 1 comma 2 e 11 del D.
Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.)
Art.1, comma 2 D.Lgs. n.
66/2003 e s.m.i.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
…(omissis)
d) periodo notturno": periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l’intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1)
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del
suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2)
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte
del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di
lavoro. In difetto di disciplina collettiva e` considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni
lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo e` riproporzionato in caso di
lavoro a tempo parziale;
…(omissis)
Art. 11 D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.
1. L’inidoneita’
al lavoro notturno puo’ essere accertata attraverso le competenti strutture
sanitarie pubbliche.
2. I
contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere
esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. E’ in ogni caso vietato
adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello
stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta’ del bambino. Non sono
inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta’ inferiore a tre
anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta’ inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
Art. 154
Durata del lavoro notturno
(Art. 13, comma 1, del D. Lgs. n.
66/2003 e s.m.i. )
Art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.
1.
L’orario di lavoro dei lavoratori
notturni non puo’ superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva
l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un
periodo di riferimento piu’ ampio sul quale calcolare come media il suddetto
limite.
Art. 155
Deroghe alla disciplina in
materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima
settimanale
(Art. 17 D.
Lgs. 66/2003 e s.m.i. )
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono
essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello
nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente piu’
rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate
nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al
secondo livello di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente piu’ rappresentative o delle associazioni nazionali di
categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli
articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attivita’
caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza
del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi
diversi luoghi di lavoro;
b) alle attivita’ di
guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessita’ di assicurare
la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di
guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attivita’
caratterizzate dalla necessita’ di assicurare la continuita’ del servizio o
della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all’accettazione, al trattamento o
alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attivita’
dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di
produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di
ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione
del gas, dell’acqua e dell’elettricita’, di servizi di raccolta dei rifiuti
domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non puo’ essere interrotto
per ragioni tecniche;
6) di attivita’ di ricerca e sviluppo;
7) dell’agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in a’mbito urbano ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) in caso di
sovraccarico prevedibile di attivita’, e in particolare:
1) nell’agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che
lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attivita’ discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attivita’ connesse al trasporto ferroviario e che
assicurano la regolarita’ del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a
circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi
eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili
malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di
incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle
stesse condizioni di cui al comma 2 si puo’ derogare alla disciplina di cui
all’articolo 7:
a) per l’attivita’ di
lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non puo’
usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della
squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attivita’
caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in
particolare del personale addetto alle attivita’ di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse
soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi
equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione
di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi
oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una
protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei princi’pi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli
3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario
di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attivita’ esercitata, non e’
misurata o predeterminata o puo’ essere determinata dai lavoratori stessi e, in
particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di
personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione
autonomo;
b) di manodopera
familiare;
c) di lavoratori nel
settore liturgico delle chiese e delle comunita’ religiose;
d) di prestazioni rese
nell’a’mbito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei princi’pi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
Art. 156
Iniziative per contrastare il fenomeno del
mobbing
(Art. 8 CCNL del 22/01/2004)
Art. 8 CCNL 22/01/2004- Comitato paritetico
sul fenomeno del
mobbing
1.
Le parti prendono atto del
fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in
occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei
confronti di un lavoratore. Esso e’ caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico
ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da
comportare un degrado delle condizioni di lavoro ed idonei a compromettere la
salute o la professionalita’ o la dignita’ del lavoratore stesso nell’ambito
dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto
lavorativo di riferimento.
2.
In relazione al comma 1, le
parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20
settembre 2001, riconoscono la necessita’ di avviare adeguate ed opportune
iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che
assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili
conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore
interessato e, piu’ in generale, migliorare la qualita’ e la sicurezza dell’ambiente
di lavoro.
3.
Nell’ambito delle forme di
partecipazione previste dall’art. 25 del C.C.N.L. dell’ 1 aprile 1999 sono,
pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
contratto, specifici Comitati Paritetici
presso ciascun Ente con i seguenti compiti:
a.
raccolta dei dati relativi
all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione
alle materie di propria competenza;
b.
individuazione delle possibili
cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di
condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c.
formulazione di proposte di
azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni
di criticita’, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente
interessato;
d.
formulazione di proposte per
la definizione dei codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dai
Comitati vengono presentate agli Enti per i conseguenti adempimenti tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di
ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5.
In relazione all’attivita’ di
prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell’ambito
dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 23 del C.C.N.L. del 1
aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che
possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a. affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravita’ del fenomeno e delle sue conseguenze individuali
e sociali;
b. favorire la coesione e la solidarieta’ tra i dipendenti, attraverso una
piu’ specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione
e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente C.C.N.L. e
da un pari numero di rappresentanti dell’Ente. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti dell’Ente ed il vicepresidente dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo e’ previsto un componente
supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa
parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunita’,
appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo
tra le attivita’ dei due organismi.
Enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti inferiori a
trenta possono concordare la costituzione di un unico Comitato disciplinandone
la composizione della parte pubblica e le modalita’ di funzionamento.
7. Gli Enti favoriscono
l’operativita’ dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo,
nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la
disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale
sull’attivita’ svolta.
8. I Comitati di cui al presente
articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino
alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell’incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non e’ previsto alcun
compenso.
Art. 157
Comitato paritetico sul
fenomeno del mobbing del Comune di Roma
1. Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing del Comune di Roma ha
sede presso il Dipartimento I – Politiche delle Risorse Umane e Decentramento.
2. I rappresentanti del Comune di Roma sono nominati dal Sindaco.
Pari opportunita’
Art. 158
Pari opportunita’
(Art. 19 CCNL del 14/09/2000)
(Art. 1 della L.125/1991)
Art. 19
CCNL 14/09/2000 - Pari Opportunita’
1.
Al fine di attivare misure e
meccanismi tesi a consentire una reale parita’ tra uomini e donne all’interno
del comparto, nell’ambito delle piu’ ampie previsioni dell’art. 2, comma 6,
della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, e 61 del D.Lgs.n. 29/1993[44],
saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che
si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2.
Presso ciascun ente sono inoltre
costituiti appositi comitati per le pari opportunita’, composti da un rappresentante
dell’ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di
funzionari in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti, per
i casi di assenza dei titolari.
3. I comitati per le pari opportunita’ hanno
il compito di:
a) svolgere, con specifico
riferimento alla realta’ locale, attivita’ di studio, ricerca e promozione sui
principi di parita’ di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce
dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con
riferimento ai programmi di azione della Comunita’ Europea;
b) individuare i fattori che
ostacolano l’effettiva parita’ di opportunita’ tra donne e uomini nel lavoro
proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle
caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione
femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie di
rapporto di lavoro;
c) promuovere interventi idonei a
facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternita’ e a
salvaguardarne la professionalita’;
d) proporre iniziative dirette a
prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso
ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione
di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
4.
Gli enti assicurano, mediante
specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento
dei Comitati di cui al comma 2.
5.
In sede di negoziazione decentrata a
livello di singolo ente, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati
per le pari opportunita’, sono concordate le misure volte a favorire effettive
pari opportunita’ nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale,
considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con
particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione
professionale e modalita’ di svolgimento degli stessi;
b) flessibilita’
degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di
un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parita’ di requisiti
professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di incarichi
o funzioni piu’ qualificate, nell’ambito delle misure rivolte a superare, per
la generalita’ dei dipendenti, l’assegnazione in via permanente di mansioni
estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita’ di evoluzione
professionale;
d) individuazione di iniziative
di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari
opportunita’ nel lavoro.
6.
Gli effetti delle iniziative assunte
dagli enti, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione dei Comitati di
cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle
diverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione
e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della
progressione economica all’interno della categoria nonché della retribuzione
complessiva di fatto percepita.
7.
I Comitati per le pari opportunita’
rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell’incarico per una sola
volta.
8. I Comitati per le pari opportunita’ si
riuniscono trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti.
Art. 1 L.125/1991 - Finalita’
1. Le disposizioni contenute nella
presente legge hanno lo scopo di favorire, l’occupazione femminile e di
realizzare, l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche
mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari
opportunita’.
2. Le azioni positive di cui al comma 1
hanno in particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparita’ di fatto di cui le donne sono
oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro,
nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita’;
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali
delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale
e gli strumenti della formazione; favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla
formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici
autonome e delle imprenditrici;
c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del
lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei
dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e
di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
d) promuovere l’inserimento delle donne nelle attivita’, nei
settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in
particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di
responsabilita’;
e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del
lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilita’
familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilita’
tra i due sessi.
3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all’articolo 5 e dai consiglieri di parita’ di cui all’articolo 8, dai centri per la parita’ e le pari opportunita’ a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all’articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
CAPO XII
Copertura assicurativa
(Art. 43, commi 1, 2 , 3, 4 e 7 CCNL del
14/09/2000)
1. Gli Enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilita’ civile dei dipendenti ai quali e’ attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e seguenti del CCNL del 31-3-99, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalita’ sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacita’ di spesa.
2. Gli Enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimento di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 e’ rivolta alla copertura di rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprieta’ del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di
assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta’ dell’amministrazione
sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita’ di
cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla
guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
7. Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate
ai soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
Art. 160
Patrocinio legale
(Art. 28 CCNL
14/09/2000)
1. L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilita’ civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio assumera’ a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’Ente ripetera’ del dipendenti tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43, comma 1.
Banca delle ore
Art. 161
Banca delle ore
(Art. 38 bis CCNL 14/09/2000)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, e’ istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attivita’ formative o anche per necessita’ personali e familiari.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalita’ e modalita’ aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
Art. 162
Mansioni superiori
(Art. 52
D. Lgs. 165/2001)
(Art. 8 CCNL 14/09/2000)
Art. 52 D. Lgs. 165/2001 -
Disciplina delle mansioni
1. Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti
alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello
sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha
effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di
incarichi di direzione.
2. Per
obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo’ essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso
di vacanza di posto in organico per
non piu’ di
sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le
procedure per la
copertura dei posti vacanti come
previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata
dell’assenza.
3. Si
considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo,
soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei
casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore
ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione
del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in
cui il dipendente e’ assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al
di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e’ nulla l’assegnazione del
lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e’
corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della
nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti
collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, puo’ comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.
Art. 8 CCNL 14/09/2000 - Mansioni
superiori
Art. 163
Igiene e sicurezza
del lavoro
2. L’Amministrazione comunale si impegna, altresi’, a dare concreta attuazione alla Direttiva 24 marzo 2004 del Dipartimento per la Funzione Pubblica relativa alle “misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni”, con particolare riguardo a quanto previsto al punto 3 della stessa.
Art. 164
Buono pasto
(Artt. 45 e 46 CCNL 14/09/2000)
Art.45 CCNL 14/09/2000 – Mensa
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalita’ indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
3. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attivita’ lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attivita’ per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.
4. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.
4. Il dipendente e’ tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa e’ gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa e’ gestita direttamente dall’ente.
5. Il servizio di mensa e’ gratuito per il personale che contestualmente e’ tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo e’ valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio.
6. In ogni caso e’ esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Art.46 CCNL 14/09/2000 - Buono pasto
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa e’ pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2.
3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove presta servizio.
Art. 165
Buono pasto
1. I
dipendenti ricevono il buono pasto nel caso in cui la prestazione lavorativa giornaliera
sia resa nell’ambito dell’attivita’ di lavoro programmata dall’Amministrazione
e ricompresa nelle seguenti fasce orarie 13,30 – 15,30 oppure 19,30- 21,30.
2. La
pausa pasto non potra’ essere inferiore ai trenta minuti.
Art. 166
Mobilita’ orizzontale
(art. 21, commi 4 e 4 bis CCNL 6/7/1995)
5.
Superati i
periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il
dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento
delle mansioni del proprio profilo professionale, l’amministrazione,
compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilita’
organiche, puo’ utilizzarli in mansioni equivalenti a quelle del profilo
rivestito, nell’ambito della stessa qualifica[47]
oppure, ove cio’ non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in
mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica[48]
inferiore. In tal caso trova applicazione l’art. 4, comma 4, della legge n.
68/1999.
4 bis. Ove non sia possibile
procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente
puo’ procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennita’
sostitutiva del preavviso.
Art. 167
Disciplina della mobilita’ orizzontale nel Comune di Roma
1.
La
disciplina della Mobilita’ Orizzontale si applica, a parita’ di categoria e
posizione economica, ai dipendenti dichiarati idonei a proficuo lavoro, ma
inidonei allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di
appartenenza, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del CCNL 94/97, ed ai dipendenti
che chiedono il passaggio ad altro profilo professionale. Nel primo caso l’Amministrazione
procede d’ufficio, nel secondo caso si procede su istanza di parte e con
procedura selettiva: entrambi i procedimenti devono essere subordinati ad
esigenze organizzative dell’Ente.
Sezione I
Inidonei
Art. 168
Procedimento di riallineamento
1.
I
dipendenti dichiarati idonei a proficuo lavoro ma inidonei allo svolgimento
delle mansioni del profilo professionale posseduto possono essere riallineati,
sulla base di obiettive esigenze dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.
21, comma 4, del C.C.N.L. 94/97, il quale prevede che, nel caso in cui il
dipendente sia riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie pubbliche
“idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale, l’Amministrazione compatibilmente con la sua struttura
organizzativa e con le disponibilita’ organiche, puo’ utilizzarlo in mansioni
equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa qualifica[49]
oppure, ove cio’ non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in
mansioni proprie del profilo professionale ascritto a qualifica[50]
inferiore”, fermo restando il diritto dell’interessato a continuare a percepire
la retribuzione in godimento al momento del riallineamento nel nuovo profilo
“ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il
dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro, l’Amministrazione puo’ procedere alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dipendente l’indennita’ sostitutiva del preavviso".
2.
Il
procedimento di riallineamento dei dipendenti dichiarati inidonei alla mansione
del profilo professionale posseduto, ai sensi del vigente art. 21, comma 4,
CCNL 94/97, e’ subordinato all’acquisizione, da parte del competente Ufficio
Inquadramenti e Mobilita’ Orizzontale, di atti certi e/o dichiarazioni del
Dirigente della struttura di appartenenza dell’interessato, da cui si possa
desumere che il lavoratore svolge le mansioni specifiche del profilo
professionale in cui deve transitare.
Art. 169
Criteri di
preferenza per il riallineamento
1. Ai fini della realizzazione
della mobilita’ orizzontale, nelle ipotesi in cui sia attivato il procedimento
d’ufficio per i dipendenti dichiarati inidonei, in via permanente, allo
svolgimento delle mansioni del profilo professionale posseduto, e’ stabilito il
seguente criterio di preferenza:
-
giudizio definitivo di
inidoneita’ emesso da competente struttura sanitaria pubblica, con prevalenza
da attribuire al giudizio con data anteriore.
Sezione II
Mobilita’ Orizzontale ad istanza di parte
Art. 170
Presupposti
Art. 171
Art. 172
Criteri per il
riallineamento ad istanza di parte
1. Ai fini della realizzazione della mobilita’ orizzontale, nelle
ipotesi in cui sia intervenuta l’istanza del dipendente interessato, sono
stabiliti i seguenti criteri:
a) Mobilita’ nei profili professionali appartenenti alle
categorie B e C.
1. Le
mansioni del profilo professionale richiesto devono essere state svolte, in
maniera prevalente ed ininterrottamente, da almeno due anni alla data di
presentazione della domanda. Si applica, inoltre, il criterio di cui all’art.
171.
b) Mobilita’ nei profili professionali appartenenti
alla categoria D.
1. Le mansioni del profilo professionale richiesto devono essere state
svolte, in maniera prevalente ed ininterrottamente, da almeno tre anni alla
data di presentazione della domanda. Si applica, inoltre, il criterio di cui
all’art. 171.
2. Il periodo della durata delle mansioni viene ridotto a due anni
nel caso in cui il proponente abbia superato un corso di formazione specifico
per il profilo professionale richiesto, organizzato dall’Amministrazione
comunale.
Sezione III
Mobilita’ Orizzontale ad istanza di parte
Disciplina
definitiva a regime
Art. 173
Requisiti
Art. 174
Bando per la
mobilita’ orizzontale
1. Entro il mese di
dicembre di ciascun anno, sono indetti specifici bandi di mobilita’ orizzontale
indicanti i profili professionali ed il numero dei posti che si intendono
ricoprire con la mobilita’ orizzontale, tenendo conto sia della necessaria
valorizzazione del personale che delle esigenze organizzative dell’Ente.
2. Il
numero di posti oggetto del bando non puo’ eccedere il 20% dei posti
complessivi nella dotazione organica per categoria professionale al momento
dell’indizione dello stesso, fermo restando che l’1% di dei posti oggetto del
bando viene riservato al personale appartenente al Corpo della Polizia
Municipale.
Art. 175
Criteri per la
selezione
1. La
Commissione di cui all’art. 174, comma 3, ai fini della selezione per la
formazione della graduatoria, valutera’ per ciascun interessato:
Preferenza
1. Per la definizione del procedimento di mobilita’ orizzontale, ai
fini della copertura dei posti di cui all’art. 174, si terra’ conto del
seguente criterio in ordine di priorita’:
-
appartenenza alla medesima famiglia professionale.
1. Ai fini concorsuali e della progressione
economica orizzontale viene fatta salva l’anzianita’ di servizio maturata nel
profilo professionale di appartenenza formalmente rivestito dal dipendente all’atto
del riallineamento, ferma restando, comunque, ogni disposizione di legge che
preveda l’obbligo del titolo di studio specifico per taluni profili
professionali.
CAPO XIX
PERSONALE DELL’AREA DI
VIGILANZA E DI POLIZIA LOCALE
CAPO III DEL CCNL DEL 22 GENNAIO 2004
DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA
POLIZIA LOCALE
Premessa
La
modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V
della Costituzione, e la necessita’ di costruire politiche integrate per la
sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei
cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni
del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo,
finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia
di polizia locale.
Le parti, nel
condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla
necessita’ di riconoscere:
·
la
centralita’ delle citta’ nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
·
il
nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
·
il
rispetto dei diversi livelli istituzionali;
·
il
ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e
delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo
assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin
qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli
organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione
del settore, in particolare sui seguenti temi.
Autonomia
organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano,
nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di
salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia
con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto
organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del
responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.
Formazione e
sviluppo professionale
Le parti concordano
nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di
professionalita’ sempre piu’ elevata che possono essere prioritariamente
acquisiti con significativa esperienza professionale nonche’ mediante percorsi
di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale
del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in
sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all’art.
4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura
assicurativa
Le parti, alla luce
della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha
stabilito che l’attivita’ prestata dal "vigile urbano" addetto, a
piedi, alla viabilita’ stradale rientra tra le attivita’ protette,
equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma 3, del
D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtu’ del principio generale secondo cui "a
parita’ di rischio infortunistico deve corrispondere parita’ di tutela",
si impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di
rendere concreto il principio sopra esposto.
Art. 178
Indennita’ ex articolo 11 dell’Ordinamento professionale del Corpo di Polizia Municipale
1. In
attuazione di quanto contrattualmente disposto nell’ambito della
formazione e in quota parte delle somme
destinate alla formazione l’Amministrazione prevede percorsi di aggiornamento e
di qualificazione rivolti alla valorizzazione del personale dell’area di
vigilanza, avvalendosi prevalentemente della Scuola del Corpo della P.M. in
misura non inferiore a 30 ore annuali per ogni dipendente.
2. I
piani annuali e pluriennali formativi e
i relativi percorsi, preventivamente
contrattati, saranno, anche propedeutici all’attuazione delle progressioni
verticali di cui all’ art. 4 CCNL 31/03/1999.
1.
Le parti
nel riconoscimento delle peculiari caratteristiche delle attivita’ svolte dal
personale della polizia locale, in particolar modo di tutte quelle attivita’ di
lavoro che prevedono lo svolgimento del lavoro in servizio esterno, nell’ottica
della razionalizzazione amministrativa e in conformita’ alle innovazioni
introdotte dalle riforme socio-economiche sui tempi e orari delle citta’,
concordano di prevedere nella programmazione dell’attivita’ di “servizio
esterno” l’esclusione dall’obbligo della rilevazione automatica della presenza
il personale adibito a tali compiti. La rilevazione della presenza viene
certificata attraverso la programmazione del servizio nell’apposito modello 44
in uso nel Corpo della Polizia Municipale, nel quale vi sara’ l’indicazione del
nominativo dell’agente, della sede esterna di lavoro e dell’orario di servizio,
specificando l’arrivo e/o l’uscita.
2.
Il
personale e’ assoggettato ai controlli relativi alla presenza del personale
previsti dalla normativa vigente.
3.
Il
dipendente interessato procedera’ ad autocertificare le presenze effettuate nel
mese precedente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sulla base di un
modulo predisposto dall’Amministrazione.
Art. 181
Indennita’ per servizio esterno
Indennita’ di manutenzione uniforme
1. Al
personale dipendente della P.M. e’ riconosciuta una indennita’ di manutenzione
uniforme di € 1,00 al giorno, che assorbe e sostituisce il precedente rimborso
per manutenzione vestiario. A decorrere dal 31 dicembre 2006 detta indennita’ e’
corrisposta in misura pari a Euro 1,20.
Art. 183
Indennita’ per l’articolazione oraria “seminotte”
1. Il
personale che presta servizio nei turni con articolazione dell’orario di lavoro
dalle 15,48 alle 23,00 o comunque con inizio turno fino alle ore 18 percepira’, in aggiunta all’indennita’ di
cui all’art. 34 CCDI 31.7.2000, un ulteriore compenso di € 6,00.
Art. 184
Prestazioni assistenziali e previdenziali
(Art. 17 CCNL 22.1.2004 )
1. Le risorse destinate a
finalita’ assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e
comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni,
sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati
da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformita’ a quanto previsto
dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.
CAPO XX
Personale Educativo Scolastico
Art. 185
Asili Nido
1.
Ai fini del
miglioramento della qualita’ dei servizi educativi rivolti alla fascia di eta’ 0 – 3 anni, nei Nidi
comunali il personale educativo svolge la sua attivita’ nel modo funzionalmente
piu’ idoneo a favorire sia la stabilita’ quotidiana dei gruppi educativi che il
mantenimento del rapporto medio educatore/bambini con particolare riguardo alle
ore centrali della giornata in cui si
concentrano le attivita’ di gioco e di cura, che rappresentano momenti di
relazioni significative tra adulti e bambini.
2.
Nel limite dell’orario
di lavoro fissato dalle norme del CCNL destinato al rapporto diretto con i
bambini, sulla base dei criteri di organizzazione del lavoro fissati in sede di
concertazione per le conseguenti e differenziate articolazioni orarie delle
prestazioni di lavoro, al personale educativo di ruolo e’ riconosciuta un’indennita’ di disagio nelle misure di
seguito specificate:
-
€ 6,19
giornaliere attribuita sulla base dell’effettiva presenza;
-
€ 20,00 settimanali attribuita esclusivamente nel
caso di effettiva presenza per l’intera durata della settimana.
1.
L’indennita’
settimanale spetta integralmente nella misura fissata anche in caso di chiusura
delle strutture educative per festivita’ infrasettimanali.
2.
L’indennita’
giornaliera compete anche agli educatori assunti a tempo determinato
indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.
3.
L’indennita’
settimanale compete al personale
assunto a tempo determinato con contratto a tempo pieno con incarico di durata
pari o superiore a 5 mesi.
4.
Le indennita’ di
cui al presente articolo sostituiscono quelle previste dall’art. 34 del CCDI
31.7.2000.
5. Ai fini del riconoscimento della
professionalita’ acquisibile con il
servizio reso a contatto con i bambini
e per una tendenziale maggiore
continuita’ educativa legata all’impiego di personale assunto a tempo
determinato, l’Amministrazione Comunale individua specifici criteri di
valutazione dell’effettivo servizio prestato da detto personale.
Art. 186
Scuola dell’Infanzia
1.
Ai fini del miglioramento della qualita’ della scuola
dell’infanzia, il Collegio dei docenti, di concerto con i Coordinatori, elabora
il nuovo modello organizzativo della scuola. I modelli sono approvati dal
Dipartimento XI. I docenti svolgono le attivita’ didattiche nel modo
funzionalmente piu’ idoneo a realizzare il progetto educativo con la massima
collegialita’ attraverso differenziate articolazioni di prestazioni lavorative
del singolo docente.
2.
Nel limite dell’orario di lavoro fissato dalle norme
del CCNL destinato al rapporto diretto con i bambini, sulla base dei criteri di
organizzazione del lavoro fissati in sede di concertazione per le conseguenti e
differenziate articolazioni delle prestazioni di lavoro, al personale docente
di ruolo e’ riconosciuta un’indennita’
di disagio nelle misure di seguito specificate:
-
€ 6,19 giornaliere
attribuita sulla base dell’effettiva presenza;
-
€ 20,00 settimanali
attribuita esclusivamente nel caso di effettiva presenza per l’intera
durata della settimana;
3.
Alle insegnanti delle sezioni esclusivamente
antimeridiane e’ riconosciuta detta indennita’ di disagio nella misura di:
-
€ 3,72 giornaliere
attribuita sulla base dell’effettiva presenza;
-
€ 8,00 settimanali
attribuita esclusivamente nel caso di effettiva presenza per l’intera
durata della settimana;
4. L’indennita’
settimanale compete nella totale misura fissata anche in caso di chiusura delle
strutture educative per festivita’ infrasettimanali.
5. L’indennita’
giornaliera compete anche ai docenti assunti a tempo determinato
indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.
6. L’indennita’
settimanale compete al personale assunto a tempo determinato con contratto a
tempo pieno con incarico di durata pari o superiore a 5 mesi.
7. Le
indennita’ di cui al presente articolo sostituiscono quelle previste dall’art.34 del CCDI 31.7.2000.
8. Ai fini del
riconoscimento della professionalita’
acquisibile con il servizio reso a contatto con i bambini e per
una tendenziale maggiore continuita’ educativa legata all’impiego di
personale assunto a tempo determinato, l’Amministrazione Comunale individua
specifici criteri di valutazione dell’effettivo servizio prestato da detto
personale.
CAPO XXI
Art. 187
CAPO XXII
Art.
188
Contratto
a termine
(art. 7 CCNL del 14/9/2000)
1. In
applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n.230/1962[51]
e successive modificazioni e dall’art.23, comma 1, della legge n.56/1997[52],
gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale
a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di
personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi
di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli
articoli 4 e 5 della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di
astensione dal lavoro programmate (con l’esclusione delle ipotesi di sciopero),
l’assunzione a tempo determinato puo’ essere anticipata fino a trenta giorni al
fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) per la
sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di
astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della
legge n.1204/1971[53] e dagli articoli 6 e 7 della legge
n.903/1977[54], come
modificati dall’art.3 della legge n.53/2000; in tali casi l’assunzione a tempo
determinato puo’ avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di
astensione;
c) per soddisfare le
esigenze organizzative dell’ente nei casi di trasformazione temporanea di
rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
d) per lo
svolgimento di attivita’ stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni;
e) per soddisfare
particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di nuovi
servizi o dall’introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il
personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f) per attivita’
connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli
enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in
servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
g) per la temporanea
copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di
otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti
stessi.
2. Anche al fine di favorire standards di qualita’ nell’erogazione
dei servizi, gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell’art.8 del
CCNL dell’1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente
articolo.
3. Gli enti
disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto
dei principi di cui all’art.36 e 36 bis del D.Lgs.n.29/1993[55],
le procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a
termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui
alle lettere a) e b), l’ente puo’ procedere ad assunzioni a termine anche per
lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello
sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento
di mansioni superiori ai sensi dell’art.56 del D.Lgs.n.29/1993[56],
a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto.
5. Nei casi di cui
alle lettere a) e b), nel contratto individuale e’ specificato per iscritto la
causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito,
intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella
particolare ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto puo’
comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle
consegne.
6. Il rapporto di
lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza
del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque
con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
7. In tutti i casi
in cui il CCNL del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o
con corresponsione dell’indennita’ sostitutiva dello stesso, ad eccezione di
quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di
lavoro a tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per
ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non
puo’ superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno.
8. L’assunzione a
tempo determinato puo’ avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili
professionali per i quali e’ consentito, anche a tempo parziale.
9. Il lavoratore
assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di
lavoro, puo’ essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina,
dell’art. 14 bis del CCNL del ai 6.7.1995, non superiore comunque a due
settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per
quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art.14 bis del
CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle
parti puo’ recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennita’
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al
successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte e ove posto in essere dall’ente deve essere motivato.
10. Al personale
assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo
previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti
precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del
servizio prestato;
b) in caso di assenza
per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti
dagli artt.21 e 22, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638[57]
. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i
quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art.21,
comma 7, del CCNL del 6.7.1995, in misura proporzionalmente rapportata alla
durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza
inferiore a due mesi. Il trattamento economico non puo’ comunque essere erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del
posto e’ pari alla durata del contratto e non puo’ in ogni caso superare il
termine massimo fissato dal citato art. 21 del CCNL del 6.7.1995;
c) possono essere
concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15
giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi
dell’art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995;
d) in tutti i casi
di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale,
quando per la brevita’ del rapporto a termine non sia possibile applicare il
disposto dell’art.14, comma 5, del CCNL stipulato in data 6.7.1995, il
contratto e’ stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti
dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine
prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione
il rapporto e’ risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art.
2126 c.c.
e) sono comunque
fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge
n.53/2000.
11. Il
contratto a termine e’ nullo e produce unicamente gli effetti di cui all’art.
2126 c.c. quando:
a) l’applicazione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al
di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
12. La proroga ed il rinnovo deI contratto a tempo
determinato sono disciplinati dall’art.2, comma 2, della legge n.230/1962 ,come
modificato ed integrato dall’art.12 della legge n.196/1997 [58]
13. In nessun caso
il rapporto di lavoro a tempo determinato puo’ trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
14. I periodi di assunzione
con contratto di lavoro a termine presso un ente, per un periodo di almeno 12
mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell’ambito
delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti
vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali e’ stato
sottoscritto il contratto a termine.
15. Nel caso in cui
la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi, fermi
restando i limiti e le modalita’ di legge, il lavoratore dovra’ essere
informato di quanto previsto dall’art.23, comma 4, della legge n.56/1987[59]
in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.
(Art. 7, comma 10, CCNL del 14/09/2000)
10. Al
personale assunto a
tempo determinato si
applica il trattamento
economico e normativo previsto
dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti
precisazioni:
a) le
ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
b) in caso
di assenza per
malattia, fermi restando
- in quanto compatibili - i criteri stabiliti
dagli artt.21 e
22, si applica l’art. 5
del D.L. 12
settembre 1983 n.
463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 [60].
I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali
spetta il trattamento ridotto sono stabiliti
secondo i criteri
di cui all.art.21, comma 7,
del CCNL del 6.7.1995, in misura proporzionalmente
rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si
tratti di periodo
di assenza inferiore
a due mesi. Il trattamento economico non
puo’ comunque essere
erogato oltre la
cessazione del rapporto
di lavoro. Il periodo di conservazione del posto e’ pari alla durata del
contratto e non puo’ in ogni caso superare il termine massimo fissato dal
citato art. 21 del CCNL del 6.7.1995;
c) possono essere
concessi permessi non
retribuiti per motivate esigenze
fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in
caso di matrimonio ai sensi dell’art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995;
d) in tutti
i casi di assunzioni a
tempo determinato per
esigenze straordinarie e,
in generale, quando per la brevita’ del rapporto a termine non sia
possibile applicare il disposto dell0’art.14, comma 5, del CCNL stipulato in
data 6.7.1995, il contratto e’ stipulato
con riserva di
acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il
dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in
possesso dei requisiti
previsti per l.assunzione il rapporto e’
risolto con effetto immediato,
salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
e) sono comunque
fatte salve tutte
le altre ipotesi
di assenza dal
lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge
per i lavoratori
dipendenti, compresa la
legge n.53/2000.
1.
Il personale a
tempo determinato ha diritto di usufruire dei permessi retribuiti di seguito
elencati:
a)
Permesso per
matrimonio: 15 giorni consecutivi di
permesso retribuito per matrimonio
purché fruito nell’ambito del rapporto
di lavoro a termine;
b)
Donazione sangue e
di emocomponenti: 1 giorno di permesso retribuito. Si applica, in materia,
quanto previsto dall’art. 13 della
L.107/1990 .
c)
Permesso per
decesso o grave infermita’ del coniuge, anche legalmente separato, purché non
sia intervenuto divorzio, di un componente la famiglia anagrafica o di un
parente entro il secondo grado, anche non convivente (genitori, figli,
fratelli, nonni, nipoti come figlio di figlio): 3 giorni lavorativi annui. Si applica quanto previsto in materia dall’art. 4, comma 1
della legge n. 53/2000;
d)
Permesso per esami:
i dipendenti a tempo determinato, a condizione che si tratti di lavoratori “studenti”, possono beneficiare dei permessi retribuiti previsti
dall’art 10 della legge n. 300/1970,
limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove d’esame e nel
limite di 8 giorni all’anno, possono inoltre fruire di permessi retribuiti per
la partecipazione ai concorsi fino al limite di 8 giorni l’anno, in proporzione
alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato.
e)
Controlli prenatali: si applica quanto previsto in materia
dall’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2001.
1. Al personale a tempo determinato sono riconosciuti permessi non retribuiti per un limite massimo di 15 giorni complessivi, per
le medesime causali per le quali ai dipendenti
a tempo indeterminato sono
concessi i permessi per motivi personali e familiari previsti dall’art. 19, comma 2, del CCNL del 06/07/1995, tenute
presenti le cause indicate a titolo esemplificativo nell’art. 78 del presente
CCDI.
1. Il personale a
tempo determinato ha diritto di usufruire dei congedi di seguito elencati:
a)
congedo di maternita’: si applica in materia la disciplina
prevista dagli art. 16 e dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 e
dall’art. 17 del CCNL del 14.09.2000;
b)
congedo di maternita’ successivo alla
scadenza del contratto: si applica, in materia, la disciplina
prevista dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 151/2001;
c) congedo
parentale: si rinvia alla disciplina prevista dall’art. 32 e ss. del D.Lgs.
151/2001 e dall’art. 17 del CCNL del 14.09.2000;
d) riposi
per allattamento: si rinvia alla disciplina
prevista dagli artt. 39 e ss. del D.Lgs.
151/2001;
e) congedo
per la malattia del figlio: si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 47 e
ss. del D.Lgs. n 151/2001 e dall’art 17, comma 6, del CCNL del 14.09.2000.
Al personale a tempo determinato si applica la disciplina prevista dall’art.
33 dalla legge n. 104/1992.
Ferie
Al personale a tempo
determinato si applica la disciplina prevista dall’art. 7, comma 10, lett. a),
del CCNL del 14/09/2000.
Art. 195
(Disciplina dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato)
1-
Il Comune di Roma
puo’ stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,
limitandone il ricorso alle ipotesi di carattere eccezionale, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo o collegate a situazioni di urgenza non
fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalita’ del
reclutamento ordinario, ovvero per punte di attivita’ o per attivita’ connesse
ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che
comportino l’attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte
con il personale in servizio.
2-
Il ricorso al
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non e’ consentito
per i profili della categoria A, per quelli dell’area di Vigilanza Urbana e per
quelli del personale educativo e docente degli asili nido e delle scuole dell’infanzia.
Sono, altresi’, escluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di
funzioni nell’ambito delle competenze del Sindaco in qualita’ di Ufficiale di
Governo.
3-
E’ vietato il
ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
4-
Il lavoratore
utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ha
diritto ad avere il trattamento economico corrispondente a quello previsto dal
CCNL applicato dal Comune di Roma per i propri dipendenti di pari profilo
professionale, categoria e posizione economica, ivi compresi gli eventuali
miglioramenti economici derivanti dalla successiva contrattazione collettiva.
5-
I lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione
di lavoro a tempo determinato dovranno essere adibiti alle mansioni previste
per i lavoratori del Comune di Roma, del corrispondente profilo professionale e
posizione economica di accesso alle categorie B,C,D.
6-
Il numero dei
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato non puo’ superare
il limite del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo
indeterminato in servizio presso l’Ente, arrotondato, in caso di frazione, all’unita’
superiore.
7-
I lavoratori con
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, qualora
partecipino a programmi o progetti di produttivita’, hanno diritto all’erogazione
dei connessi trattamenti economici.
8-
L’Amministrazione
comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere
disciplinare nei confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti
da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7 della legge 27
maggio 1970 n. 300.
9-
Il Comune di Roma e’
tenuto, nei riguardi dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro
a tempo determinato, ad assicurare tutte le misure, le informazione e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal
D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e ss. mm., in particolare per quanto concerne i
rischi specifici connessi all’attivita’ lavorativa in cui saranno impegnati.
10-
I lavoratori con
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato hanno diritto di
esercitare presso il Comune di Roma i diritti di liberta’ e di attivita’
sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente.
11-
I dirigenti delle
macrostrutture che hanno necessita’ di utilizzare lavoratori con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato provvedono alla tempestiva e
preventiva informazione alle R.S.U. ed alle OO.SS. rappresentative, in ordine
ai motivi, al numero dei lavoratori, alla durata prevista dei contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato ed ai relativi costi. Nei casi
di motivate ragioni d’urgenza i dirigenti delle macrostrutture forniscono
prontamente l’informazione e comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
richiesta.
12-
Alla fine di
ciascun anno l’Amministrazione fornisce alle R.S.U. ed alle OO.SS.
rappresentative tutte le informazioni necessarie alla verifica della
percentuale fissata dal comma 6, il numero dei lavoratori, il loro profilo
professionale, i motivi che hanno determinato la stipulazione dei
contratti e la durata degli stessi.
13-
In conformita’ alle
vigenti disposizioni di legge, e’ fatto divieto all’Amministrazione di attivare
rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti
diversi dalle agenzie abilitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Art. 196
Telelavoro
(Art. 4 della legge n. 191/1998 )
(D.P.R. n. 70/1999 )
(Art.1 CCNL del 14/09/2000)
Art. 4 L. 191/1998 - Telelavoro
1. Allo scopo di
razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione
attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29[61],
possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono
installare, nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio,
apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari
e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita’ di salario,
la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa
determinazione delle modalita’ per la verifica dell’adempimento della
prestazione lavorativa.
2. I
dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro
originaria.
3. Con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le modalita’ organizzative per l’attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell’adempimento della
prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le
singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure
organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente
articolo.
4. Nella
materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La
contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a
distanza, adegua alle specifiche modalita’ della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme
sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle
amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 . Regolamento recante disciplina
del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma
3, della L. 16 giugno
1998, n. 191 .
Art.1- Finalita’.
1. Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29[62], possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, cosi’ come previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalita’ organizzative disciplinate nel presente decreto.
2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Restano salve le competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dall’articolo 4, comma 4, della legge n. 191 del 1998.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto s’intende:
a) per «lavoro a distanza» l’attivita’ di telelavoro svolta in conformita’ alle disposizioni del presente decreto;
b) per «telelavoro» la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29[63], in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce;
c) per «sede di lavoro» quella dell’ufficio al quale il dipendente e’ assegnato.
Art.3 - Progetti di telelavoro.
1. Nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente, l’organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attivita’ interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita’ di effettuazione secondo princi’pi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita’ di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefi’ci, diretti e indiretti.
3. Nell’ambito del progetto di cui al comma 2, le amministrazioni definiscono le modalita’ per razionalizzare e semplificare attivita’, procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro, l’economicita’ e la qualita’ del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita’ di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e’ approvato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate piu’ strutture, il progetto e’ approvato dal responsabile dell’ufficio dirigenziale generale od equiparato.
6. Il progetto puo’ prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita’ in telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di uniformita’, garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
Art.4- Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria.
1. L’amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l’altro, consentano di valorizzare i benefi’ci sociali e personali del telelavoro.
2. La prestazione di telelavoro puo’ effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l’amministrazione abbia preventivamente verificato la conformita’ alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.
3. Il dipendente addetto al telelavoro puo’ richiedere per iscritto all’amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all’articolo 3.
Art. 5 - Postazione di telelavoro.
1. La postazione di telelavoro e’ il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attivita’ di telelavoro.
2. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano altresi’ la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi.
3. I collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano altresi’ tutte le spese di gestione e di manutenzione.
4. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l’amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo.
5. La postazione di telelavoro puo’ essere utilizzata esclusivamente per le attivita’ inerenti al rapporto di lavoro.
6. Nell’ambito del progetto di cui all’articolo 3, le amministrazioni definiscono le modalita’ per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.
Art. 6 - Regole tecniche.
1. L’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l’identificazione, alle esigenze di adeguamento all’evoluzione scientifica e tecnologica ed alla tutela della sicurezza dei dati.
Art. 7 - Verifica dell’adempimento della prestazione.
1. Il progetto di cui all’articolo 3 determina i criteri, orientati ai risultati, per l’individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro.
2. La verifica dell’adempimento della prestazione e’ effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti parametri.
Art. 8 - Trattamento economico e normativo.
1. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalita’ della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita’ per l’accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29[64], applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione, l’introduzione, l’organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate dal presente decreto.
Art. 1 - Ambito di applicazione e durata
1.Il
presente accordo quadro si applica al personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29[65].
Considerato
il carattere sperimentale dell’istituto, all’inizio del secondo biennio di
applicazione le parti valuteranno l’opportunita’ di procedere ad eventuali
modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle valutazioni dell’Osservatorio
di cui all’articolo 7.
Art. 2 - Finalita’ e obiettivi del telelavoro
1.
Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialita’ positive del
telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e
strumenti idonei ad assicurare:
a) alla pubblica amministrazione la concreta possibilita’ di avvalersi
funzionalmente di tale forma di flessibilita’ lavorativa;
b) al lavoratore di scegliere una diversa modalita’ di prestazione del
lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni
personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di
formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione,
informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei
processi innovatori.
Art. 3 -
Relazioni sindacali
1.Le relazioni sindacali si svolgono
secondo criteri di responsabilita’, correttezza, trasparenza e tempestivita’;
gli istituti di partecipazione sindacale debbono essere attivati e conclusi in
tempi strettamente congrui rispetto all’avvio e all’attuazione dei progetti.
2.
Le Amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei
progetti di cui all’art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70.
3.
A livello di Amministrazione, la concertazione ha per oggetto le modalita’ di
realizzazione dei progetti e l’ambito delle professionalita’ impiegate mediante
il telelavoro.
La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore
dalla data di ricezione della richiesta.
Nella
concertazione le parti verificano la possibilita’ di un accordo mediante un
confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti
giorni dalla sua attivazione; dell’esito della concertazione e’ redatto verbale
dal quale risultino le posizione delle parti nelle materie oggetto della
stessa.
4.
A livello di Amministrazione, la contrattazione integrativa determina gli
eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari
dalle particolari condizioni della prestazione.
Decorsi
trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo,
le parti riassumono la rispettiva liberta’ d’iniziativa.
5.
Nell’ambito di ciascun comparto, la contrattazione potra’ disciplinare gli
aspetti strettamente legati alle specificita’ del comparto e, in particolare:
a)
criteri generali per l’esatta
individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione;
b) criteri generali per l’articolazione del tempo di lavoro e per la
determinazione delle fasce di reperibilita’ telematica;
c) forme di copertura
assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso;
d) iniziative di formazione legate alla specificita’ del comparto.
Art. 4 - Assegnazione ai progetti di telelavoro
l. Nell’ambito dei progetti di telelavoro di cui all’art. 3
del DPR 8 marzo 1999, n. 70, l’Amministrazione procedera’ con le modalita’
previste dall’art. 4 dello stesso DPR n. 70 all’assegnazione a posizioni di
telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette
posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorita’ per coloro che
gia’ svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni
analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle
attivita’ di competenza.
2.
In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l’Amministrazione
utilizzera’ i seguenti criteri di scelta:
a) situazioni di disabilita’ psico-fisiche tali da rendere disagevole
il raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti
di familiari o conviventi, debitamente certificate;
c) maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla
sede.
3. L’assegnazione a progetti di
telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunita’, quanto a
possibilita’ di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di
socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.
4. L’assegnazione a progetti di
telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione
e’ revocabile a richiesta del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di
tempo indicato nel progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni
eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto),
o d’ufficio da parte dell’amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione
alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalita’ e in tempi
compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 10 giorni dalla
richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di cui al comma 2, lettera b), oppure
nel termine previsto dal progetto.
5.
In conformita’ all’articolo 3, comma 6, del citato DPR n. 70, il dirigente,
sulla base di quanto previsto dal progetto, puo’ esercitare le sue funzioni
svolgendo parte della propria attivita’ in telelavoro.
Art. 5 - Postazione di lavoro e adempimenti dell’Amministrazione
1.Il telelavoro si realizza secondo le
modalita’ previste dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile,
decentrato in centri – satellite, servizi in rete o altre forme flessibili
anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove
sia tecnicamente possibile la prestazione "a distanza", diverso dalla
sede dell’ufficio al quale il dipendente e’ assegnato.
2.Le
spese per l’installazione e la manutenzione della postazione di telelavoro, che
puo’ essere utilizzata esclusivamente per le attivita’ attinenti al rapporto di
lavoro, sono a carico dell’amministrazione; sono, del pari, a carico dell’amministrazione
le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. Le attrezzature
informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgimento del
telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore per la durata
del progetto. La contrattazione di comparto prevedera’ forme di copertura
assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso.
3. Fermo restando che nessun
dispositivo di controllo puo’ essere attivato all’insaputa dei lavoratori, l’amministrazione
e’ tenuta ad informare il lavoratore circa le modalita’ attraverso le quali
avviene la valutazione del lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione
della prestazione del lavoratore nel rispetto di tali modalita’ possono essere
utilizzati ai fini dell’esercizio dei poteri datoriali.
4.
Ciascun progetto prevedera’ la possibilita’ che siano disposti, con frequenza
media da definirsi eventualmente nella contrattazione di comparto, rientri
periodici del lavoratore presso la sede di lavoro.
5.
L’amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in
piena conformita’ con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e
salute dei lavoratori. L’amministrazione e’ tenuta a fornire al lavoratore la
formazione necessaria perché la prestazione di lavoro sia effettuata in
condizioni di sicurezza per sé e per le persone che eventualmente vivono negli
ambienti prossimi al suo spazio lavorativo.
6. Le amministrazioni, nell’ambito
delle attivita’ formative dedicate ai lavoratori, prevedono l’effettuazione di
iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato
livello di professionalita’ e socializzazione per gli addetti al telelavoro.
Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresi’, ai dirigenti degli
uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano attivita’ di telelavoro.
7. Debbono essere assicurate forme di comunicazione
tempestiva – ivi compreso l’utilizzo dell’e-mail – per rendere partecipe il
lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo piu’ direttamente
connesse con le sue legittime aspettative, come indicato nell’articolo 2, lettera b)
Art. 6 - Diritti ed obblighi del lavoratore
1. Avendo riguardo agli obiettivi ed
alle modalita’ attuative del progetto, allo scopo anche di valorizzare l’autonomia
nella gestione del tempo e dell’attivita’ lavorativa, la prestazione del
telelavoro e’ orientata a modelli innovativi di distribuzione dell’orario di
lavoro, ferma restando la stessa quantita’ oraria globale prevista per il
personale che presta la sua attivita’ nella sede e secondo i criteri generali
definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b).
Eventuali
brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a
guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del
completamento dell’orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause
strutturali, e’ facolta’ dell’amministrazione, sentite le OO.SS., richiedere il
temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.
2.
Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua
abitazione, e’ tenuto a consentire, con modalita’ concordate, l’accesso alle
attrezzature di cui ha l’uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché
del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla
sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in
materia di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle
attrezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve strettamente
attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.
3.
Al lavoratore, la cui postazione di lavoro e’ ubicata presso la sua abitazione,
dovra’ essere corrisposta una somma, che potra’ per alcune spese essere anche
forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e
telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all’effettuazione della
prestazione.
L’importo
di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza
predeterminata, e’ fissato dal progetto con le modalita’ previste dall’articolo
3, comma 4, e sara’ rideterminato con riferimento all’andamento dei prezzi e
delle tariffe dei servizi indispensabili per l’effettuazione del telelavoro.
4.
Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, e’ quello previsto dalla
contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata, che si applica
ai lavoratori del comparto.
Del
pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festivita’ e
permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina
contrattuale prevista per la generalita’ dei lavoratori del comparto.
5.
E’ garantito l’esercizio dei diritti sindacali.
Il
lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all’attivita’
sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla istituzione, nelle
amministrazioni e negli enti che impiegano telelavoro, di una bacheca sindacale
elettronica, nonché dall’utilizzo dell’e-mail con le rappresentanze sindacali
sul luogo di lavoro.
Art. 7 -
Osservatorio sul telelavoro
1. In considerazione della
sperimentalita’ del telelavoro, sara’ istituito presso l’A.Ra.N., per il primo
biennio di attuazione, un Osservatorio formato da un componente per ciascuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da tre
componenti nominati dall’Aran. Tale Osservatorio, avvalendosi eventualmente
dell’apporto di esperti, nonché dei Comitati pari opportunita’, ove costituiti,
dovra’, durante il biennio, raccogliere dati e informazioni circa l’andamento
delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento dell’amministrazione
e sull’organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine del biennio l’Osservatorio
redigera’ un rapporto, che sara’ reso pubblico, ed orientera’ le parti per
introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella contrattazione
collettiva
2.
La contrattazione di comparto istituira’, altresi’, Osservatori di comparto,
anche quali sensori settoriali dell’Osservatorio intercompartimentale.
Art.1 CCNL
14/09/2000 - Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il telelavoro determina una
modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa
realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del
telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attivita’ lavorativa
dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta
la prestazione dell’attivita’ lavorativa da centri appositamente attrezzati
distanti dalla sede dell’ente e al di fuori del controllo diretto di un
dirigente.
2. Gli enti, previa informazione ed
eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all’art.10, comma 2, del
CCNL dell’1.04.1999, possono definire progetti per la sperimentazione del
telelavoro nei limiti e con le modalita’ stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999
n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile
delle risorse umane.
3. I singoli partecipanti ai progetti
sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell’art.4
del CCNL quadro del 23.3.2000.
4. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti
da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri
nella sede di lavoro originaria,che non puo’ comunque essere inferiore ad un
giorno per settimana.
5. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo
parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del
dipendente in relazione all’attivita’ da svolgere, fermo restando che in ogni
giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni
di servizio in due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario
di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la
durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione
discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive,
straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che
comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni
delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti
dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi
contenuti. In nessun caso il lavoratore puo’ eseguire lavori per conto proprio
o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell’ente.
7. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione,
installata e collaudata a cura e a spese dell’ente, sul quale gravano i costi
di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso
di telelavoro a domicilio potra’ essere installata una linea telefonica presso
l’abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell’ente,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto
prevede l’entita’ dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese
sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle
intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
8. Gli enti, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con
esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.
Gli enti provvedono altresi’ alla copertura assicurativa INAIL.
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneita’ dell’ambiente
di lavoro avviene all’inizio dell’attivita’ e periodicamente ogni sei mesi,
concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalita’ della
stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, e’
inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La contrattazione decentrata integrativa definisce l’eventuale
trattamento accessorio compatibile con la specialita’ della prestazione nell’ambito
delle finalita’ indicate nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.
11. E’ garantito al lavoratore l’esercizio
dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai
fini della sua partecipazione all’attivita’ sindacale, il lavoratore deve poter
essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica
e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze
sindacali sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresi’ invitati
a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione
previste dall’ordinamento vigente.
13. E’ istituito, presso l’ARAN, un
osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di
rappresentanti, del Comitato di Settore e delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL che, con riunioni annuali, verifica l’utilizzo
dell’istituto e degli eventuali problemi.
Art. 197
Il telelavoro nel
Comune di Roma
1. Nell’ambito degli
obiettivi fissati annualmente, la Giunta Comunale, sulla base dei progetti
speciali approvati dai dirigenti responsabili dei servizi, approva, previa
concertazione con le Organizzazioni sindacali sui contenuti, il progetto
generale per la sperimentazione del telelavoro nel Comune di Roma, con il quale
individua gli obiettivi da raggiungere mediante il ricorso a forme di
telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento, e stabilisce il
numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento per la realizzazione
degli obiettivi individuati.
2. Il progetto speciale di
telelavoro e’ approvato dal dirigente responsabile del servizio nel cui ambito
si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa con il dirigente
responsabile del sistema informativo.
3. Il Dipartimento I -
Politiche delle Risorse Umane e del Decentramento procede all’assegnazione a
posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a
ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste nel progetto generale ed in
quelli speciali, rimanendo ferma la ordinaria competenza del dirigente preposto
alla specifica struttura comunale nel cui ambito viene realizzato il progetto
speciale approvato dalla Giunta Comunale per gli adempimenti attinenti alla
gestione del rapporto di telelavoro instaurato con il dipendente assegnato allo stesso progetto speciale.
7. La prestazione di lavoro
in posizione di telelavoro effettuata nel Comune di Roma e’ disciplinata,
inoltre, dalle norme stabilite dalla Legge 16.06.1998 n. 191 “Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché
norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza
nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica”, dal D.P.R. 8.03.1999 n. 70 “Regolamento recante disciplina del
telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 4, comma 3, della
L. 16 giugno 1998, n. 191”, dall’”Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro nelle
P.A., in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3, della
Legge 16.06. 1998, n. 191” del 23.03.2000 e dall’art.1 del C.C.N.L. 14.09.2000.
Art. 198
Art.4 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a. assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b. trasformazione di rapporti di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo’ superare il 25 per cento
della dotazio-ne organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare
responsabilita’ preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare
delle stesse puo’ ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a
tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli.
Il predetto limite e’ arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unita’.
2bis.(omissis)
3. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’art. 5, comma 1, del presente CCNL. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti.
4. Nel caso che gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l’attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalita’ di cui al comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve essere indicata l’eventuale attivita’ di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 7 e ss.
5. L’ente, entro il predetto
termine, puo’, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto
di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa
comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del
dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita’ del servizio.
6. Nel caso di cui al comma 4 continua a trovare applicazione l’art. 1, comma
59, della L.662/96, l’art. 39, comma 27 della L.n.449/1997 in materia di
individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l’art.15, comma 1,
lett. e) del CCNL dell’1.04.1999.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilita’, possono svolgere un’altra attivita’ lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
8. Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attivita’ che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione ai soggetti di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attivita’ esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma – e la specifica attivita’ di servizio, l’ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10. Il dipendente e’ tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale presta servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attivita’ lavorativa esterna.
11. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell’art.4 del CCNL dell’1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze organizzative, e’ possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
12. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 11 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:
a. ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
b. ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
c. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
13. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico.
14. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilita’ del posto in organico.
15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilita’ del posto in organico.
16. Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999 sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
Art.5 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non puo’ essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non puo’ superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo’ essere:
a. orizzontale, con orario
normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (5 o 6 giorni);
b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente
a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o
di determinati periodi dell’anno, in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c. con combinazione delle due modalita’ indicati nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della
prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3
dell’art. 4 vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il
personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono
concordati con il dipendente.
Art.6 - Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
della peculiarita’ del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, puo’ essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all’art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di piu’ di una settimana.
3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo e’ ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta’ organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art.52, comma 2, lett. d) maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale puo’ effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attivita’ lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), incrementata del rateo della tredicesima mensilita’, con una maggiorazione pari al 15 %.
6. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o
straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite
massimo mensile dal comma 2, la percentuale di maggiorazione di cui ai
precedenti commi 4 e 5 e’ elevata al 50%".
7. Il consolidamento nell’orario
di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario,
svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull’utilizzo
del lavoro aggiuntivo e straordinario per piu’ di sei mesi effettuato dal
lavoratore stesso.
8. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a
tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. In entrambe le
ipotesi il relativo trattamento economico e’ commisurato alla durata della prestazione
giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita’ si applica anche per le altre
assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze
per malattia. In presenza di part-time verticale, e’ comunque riconosciuto per
intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla
L.n.1204/71[66], anche per
la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico,
spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, e’ commisurato alla
durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione
facoltativa ed i permessi per maternita’, spettano per intero solo per i
periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il rela-tivo
trattamento economico e’ commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini
previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con
riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e’ proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennita’ integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
10. I trattamenti accessori
collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti,
nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono
applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina
prevista dai contratti integrativi decentrati.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono
corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e’ disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 8 della legge n. 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs.n. 61/2000.
Art. 199
1.
La presente
disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale si applica al personale del
Comune di Roma e riguarda tutti i profili professionali previsti nella
dotazione organica del Comune di Roma.
Presentazione delle
domande
1. Le domande di trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sottoscritte dagli interessati,
debbono essere trasmesse al Dipartimento I – Politiche delle Risorse Umane e
del Decentramento, corredate del parere dei Dirigenti Responsabili delle
strutture da cui dipendono funzionalmente con cadenza semestrale, entro il 30
aprile per le trasformazioni con decorrenza 1° luglio dello stesso anno ed
entro il 31 ottobre dell’anno precedente per le trasformazioni con decorrenza
dal 1° gennaio. Sono fatte salve le deroghe al termine della cadenza semestrale
per le istanze prodotte dai dipendenti aventi diritto di precedenza, che si
trovino nelle particolari situazioni indicate nei punti 1), 2), 3) e 4) dell’art.
205 del presente contratto.
2. Le domande sono trasmesse al competente
Dipartimento I anche per il tramite degli Uffici di appartenenza, fermo
restando l’obbligo di presentarle alla struttura di appartenenza entro i
termini indicati del 30 aprile e del 31 ottobre. Tale struttura avra’ cura di
far pervenire al Dipartimento I tali istanze entro e non oltre i successivi 15
giorni, trascorsi i quali le istanze saranno esaminate dal Dipartimento I per
la formalizzazione della trasformazione del rapporto di lavoro con riferimento
al semestre successivo.
3. Il personale appartenente al settore
educativo-scolastico puo’ inviare la domanda con le stesse modalita’ sopradescritte, ai fini della
decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale dall’inizio dell’anno
scolastico successivo, esclusivamente entro il 31 maggio di ogni anno.
4. La domanda, fermo restando quanto stabilito
al precedente comma 1, deve contenere:
a)
Nome, cognome, luogo e data di nascita;
b)
Ufficio di
appartenenza;
c)
Categoria,
posizione economica e profilo professionale;
d)
Esplicita richiesta
di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
e)
Motivo della
richiesta (personale/familiare o per altra attivita’ lavorativa)
f)
La percentuale
della prestazione lavorativa nonché la sua durata e collocazione.
1. Nel rispetto della cadenza semestrale di cui al precedente art.
200, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
avviene entro 60 giorni dalla presentazione della domanda dell’interessato,
completa dei dati richiesti, tramite atto del Dipartimento per le politiche
delle risorse umane e decentramento e successivo contratto individuale di
lavoro stipulato in forma scritta indicante:
a)
la durata della
prestazione lavorativa;
b)
la collocazione
temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all’anno;
c)
il relativo
trattamento economico.
2. Decorso il termine di 60 giorni senza che l’Amministrazione si sia
pronunciata, la trasformazione del rapporto di lavoro si determina
automaticamente.
Tipologie del rapporto a tempo parziale
1.
Il rapporto di
lavoro a tempo parziale si articola in tre diverse tipologie: orizzontale,
verticale e misto.
2.
Il tempo parziale
orizzontale prevede la prestazione del servizio in tutti i giorni lavorativi
della settimana, con orario ridotto.
3.
Il tempo parziale
verticale prevede una ripartizione della prestazione:
a)
su alcuni giorni
della settimana;
b)
su alcune settimane
del mese;
c)
su alcuni mesi dell’anno.
4.
Il tempo parziale
misto consente la prestazione su tutti o alcuni giorni della settimana
lavorativa con esclusione della prestazione stessa in alcuni mesi dell’anno.
5.
La prestazione
lavorativa resa in tempo parziale deve essere ricompresa tra una percentuale
minima del 33,33% ed una massima del 91,67% secondo le tipologie previste nella
seguente tabella:
|
PERCENTUALE DI TEMPO PARZIALE |
PERCENTUALE DI RIDUZIONE |
PART-TIME ORIZZONTALE O VERTICALE ORE SETTIMANALI |
PART-TIME
VERTICALE
SETTIMANE
LAVORATIVE
ANNUE
|
PART-TIME
VERTICALE
MESI LAVORATIVI |
PART-TIME MISTO
MESI LAVORATIVI CON ORARIO SETTIMANALE
RIDOTTO |
|
91,67 |
8,33 |
33 |
- |
11 |
- |
|
83,33 |
16,67 |
30 |
- |
10 |
- |
|
76,40 |
23,60 |
27,30 |
- |
- |
11 (per 30 ore settimanali) |
|
75 |
25 |
27 |
39 |
9 |
- |
|
69,45 |
30,55 |
25 |
- |
- |
10 (per 30 ore settimanali) |
|
66,67 |
33,33 |
24 |
- |
8 |
- |
|
60 |
40 |
21,36 |
- |
- |
- |
|
55,56 |
44,44 |
20 |
- |
- |
10 (per 24 ore settimanali) |
|
50 |
50 |
18 |
26 |
6 |
- |
|
33,33 |
66,67 |
12 |
- |
4 |
- |
Nel caso di
prestazione lavorativa a tempo parziale resa per svolgere un’altra attivita’ di
cui all’art. 203 del presente contratto la percentuale massima di tempo
parziale non potra’ essere superiore al 50%.
6. Il lavoratore
interessato concorda con il dirigente responsabile l’articolazione della
prestazione e la sua collocazione oraria, cercando di contemperare il diritto
del primo e l’interesse generale al regolare svolgimento del servizio. In caso
di mancato accordo si ricorre alla concertazione come prevista dall’art. 18 del presente CCDI, fatte salve le
norme generali in tema di tutela del lavoratore.
7. E’ necessario,
comunque, assicurare almeno tre ore continuative in ogni giornata lavorativa.
8. In ogni caso, l’articolazione oraria dovra’
essere coerente con la disciplina degli orari di lavoro in vigore per il personale con rapporto di
lavoro a tempo pieno.
9. Nell’ambito del settore
scolastico-educativo sono autorizzabili esclusivamente rapporti di lavoro a
tempo parziale con attivita’ lavorativa pari al 50% o 75% di quella prevista
per il tempo pieno. In tale settore, nel limite delle suindicate percentuali, e’
possibile autorizzare la tipologia orizzontale e quella verticale,
limitatamente alla ripartizione della prestazione su almeno 3 giorni
settimanali ovvero su determinati periodi dell’anno (settimane o mesi) in
relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica ed
alla conseguente programmazione dell’attivita’ didattica, sulla base della
deliberazione del collegio dei docenti o del gruppo educativo e previo parere
del coordinatore educativo e del direttore educativo. La prestazione lavorativa
inerente la tipologia verticale dovra’ coincidere con il funzionamento dell’attivita’
didattica.
10. Per il personale docente delle scuole dell’infanzia
e delle scuole gestite dal Comune di Roma nonché per il personale educativo
degli asili nido la percentuale di tempo parziale e’ calcolata anche sul monte
ore per lo svolgimento delle attivita’ integrative di cui agli artt. 30, 31 e
32 del C.C.N.L. sottoscritto il 14 settembre 2000 (attivita’ di programmazione,
di documentazione, di valutazione e di collaborazione con gli organi collegiali
e con le famiglie), ferma restando l’integrale partecipazione ad almeno un
modulo formativo nei limiti della percentuale di tempo parziale autorizzata.
11. Negli
asili nido il Coordinatore, di concerto con
il Gruppo Educativo, assicurera’, attraverso l’organizzazione del lavoro, la
distribuzione del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale fra le tre
sezioni del nido.
12.
Per garantire la funzionalita’
del servizio e’ consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo
parziale entro il limite massimo del 25% del personale insegnante in servizio o
del personale educativo in servizio presso i singoli asili nido, con
arrotondamento per difetto per arrivare comunque all’unita’, fermo restando il
rispetto del 25% delle singole categorie previsto dal contratto collettivo di
lavoro.
13.
I docenti delle scuole dell’infanzia
con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono accedere al rapporto di
lavoro a tempo parziale nelle sezioni funzionanti con il solo turno
antimeridiano, occorrendo assicurare l’unicita’ di insegnante per sezione.
Nelle sezioni funzionanti a tempo pieno, e’ possibile prevedere l’applicazione
della disciplina del tempo parziale, limitatamente ad uno dei due docenti
assegnati alle sezioni per garantire la stabilita’ di una figura di
riferimento.
Art. 203
Svolgimento di altra attivita’
1.
Nel rispetto della
normativa vigente, ai fini dello svolgimento di un’altra attivita’ lavorativa,
subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali se
non richiesta per l’accesso a determinati profili professionali dell’Amministrazione,
puo’ essere richiesto il passaggio al tempo parziale. In tal caso la
prestazione lavorativa non potra’ essere superiore alla meta’ di quella a tempo
pieno.
2.
Nelle domande
presentate per lo svolgimento di un’altra attivita’ lavorativa gli interessati
debbono precisare l’attivita’ di lavoro autonomo o subordinato che intendono
esercitare e l’indirizzo della sede presso la quale avra’ luogo lo svolgimento
di tale attivita’. Gli interessati devono anche dichiarare espressamente che
tale attivita’ non e’ in palese contrasto né in concorrenza con quella
istituzionalmente svolta presso il Comune di Roma e che la stessa e’ svolta nel
rispetto della vigente disciplina delle incompatibilita’ per i pubblici
dipendenti.
3.
La domanda di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere corredata
del parere, debitamente motivato se contrario, del Dirigente responsabile della
struttura di appartenenza, sulla esistenza del conflitto di interessi.
4.
La trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale puo’ essere negata nel caso il lavoro
autonomo o subordinato interferisca, risulti in conflitto di interessi o in
concorrenza con la specifica attivita’ di servizio svolta dal dipendente.
5. I dipendenti che ottengono la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale per lo svolgimento di altra attivita’
lavorativa sono tenuti a comunicare all’Amministrazione, in forma scritta, l’effettivo
inizio dell’attivita’ lavorativa esterna o l’ eventuale variazione dell’attivita’
lavorativa esterna gia’ precedentemente comunicata entro il termine di 15
giorni decorrenti dall’inizio della stessa.
Art. 204
Differimento della trasformazione
1. Quando
dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale derivi, in
relazione alle mansioni e alla posizione lavorativa del dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalita’ del servizio, l’Amministrazione puo’ rinviare,
con atto motivato, la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non
superiore a sei mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di 60 giorni dalla
presentazione della domanda dell’interessato entro il quale avviene la
trasformazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 201 del presente
contratto.
1. E’ consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro a
tempo parziale fino al limite massimo del 25% della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con
arrotondamento per eccesso per arrivare comunque all’unita’, con esclusione
delle posizioni di lavoro di particolare responsabilita’, fermo restando quanto previsto dall’art. 4,
comma 11, del C.C.N.L. successivo a quello dell’1 aprile 1999 sottoscritto il
14 settembre 2000. In caso di domande eccedenti tale limite sara’ data la
precedenza a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni, indicate
in ordine di priorita’:
1)
dipendenti
portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
2)
familiari o
conviventi che assistono in via continua ed esclusiva persone portatrici di
handicap non inferiore al 70 per cento o persone in particolari condizioni
psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti, anche
se non conviventi;
3)
genitori con figli
minori in relazione al loro numero;
4)
le seguenti
situazioni familiari e personali debitamente documentate:
a)
persone a carico,
per le quali e’ riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11
febbraio 1980 n. 18;
b)
familiari a carico
portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo
cronico o grave debilitazione psicofisica;
c)
figli di eta’
inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo;
5)
aver superato i
sessanta anni di eta’ ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo
servizio;
6)
esistenza di
motivate e documentate esigenze di studio.
2. Le situazioni di cui al numero 4), lettera
b), del comma 1 sono documentate con certificazione, originale o in copia
conforme, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, dalla struttura
associativa convenzionata o dalle preesistenti commissioni sanitarie
provinciali. Le altre situazioni possono essere documentate con dichiarazioni
sostitutive dell’interessato, rese ai sensi della normativa vigente.
3. Le domande presentate sulla base delle
situazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 possono derogare al
termine della cadenza semestrale di cui al precedente art. 2, comma 1, e ad
esse non si applica il contenuto di cui all’art. 5 sul differimento della
trasformazione del rapporto di lavoro.
4. Le situazioni di cui ai punti 1), 2) e 3)
del comma 1 hanno precedenza rispetto alle altre elencate, qualora le richieste
di tempo parziale eccedano i contingenti fissati dal presente regolamento e
dalle vigenti norme contrattuali.
(Lavoro straordinario e lavoro aggiuntivo)
1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale puo’ effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole
giornate di effettiva attivita’ lavorativa nella misura massima del 10% della
durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori
ad un mese e da utilizzare nell’arco di piu’ di una settimana.
2. E’ consentita la prestazione di attivita’ lavorativa in
protrazione, rispetto all’orario ordinario, per il recupero di permessi brevi
gia’ fruiti.
3. In presenza di specifiche e comprovate esigenze
organizzative o di particolari situazioni di difficolta’ organizzative
derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise,
il dirigente responsabile puo’ richiedere al personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale orizzontale, previo suo consenso ed entro il limite del tempo
pieno giornaliero, lo svolgimento di prestazioni di lavoro aggiuntivo rispetto
a quelle autorizzate. Il ricorso al lavoro aggiuntivo e’ ammesso nella misura
massima del 10% della durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo
parziale, riferita a periodi non superiori a un mese e da utilizzare nell’arco
di piu’ di una settimana.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale puo’
fruire di benefici previsti dalla legge che comportino riduzioni dell’orario di
lavoro.
5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale con attivita’ di lavoro ricompresa nelle aree di pronto intervento
individuate dal Comune di Roma, puo’ essere messo in reperibilita’ nelle sole
giornate in cui e’ prevista l’attivita’ lavorativa, per un numero di ore non
superiore al limite massimo del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo
parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Si applica in materia di
reperibilita’ la disciplina prevista dall’art. 23 del C.C.N.L. del 14/09/00 e
dall’art. 11 del C.C.N.L. del 05/10/01.
Art. 207
Computo delle ferie, recupero delle festivita’ soppresse e permessi
personali
1. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno.
2. I lavoratori a tempo parziale verticale e
misto hanno diritto al seguente numero di giorni di ferie, calcolato
proporzionalmente alle giornate di lavoro prestate nell’anno:
|
Giornate lavorate settimanali |
Giornate di ferie (su settimana di 5
giorni lavorativi) |
Giornate di ferie (su settimana di 6
giorni lavorativi) |
|
2 |
11 |
11 |
|
3 |
17 |
16 |
|
4 |
22 |
21 |
|
5 |
- |
27 |
Mesi
lavorati annui
|
|
|
|
11 |
26 |
29 |
|
10 |
23 |
27 |
|
9 |
21 |
24 |
|
8 |
19 |
21 |
|
6 |
14 |
16 |
|
4 |
9 |
11 |
|
10 x 3 giorni settimanali |
14 |
13 |
|
10 x 4 giorni settimanali |
18 |
17 |
|
10 x 5 giorni settimanali |
23 |
22 |
|
11 x 4 giorni settimanali |
21 |
19 |
|
11 x 5 giorni settimanali |
26 |
24 |
|
Settimane lavorate annue |
|
|
|
26 |
14 |
16 |
|
39 |
21 |
24 |
3.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale verticale e misto neo assunti hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie ridotte anche in proporzione a quanto previsto dall’art. 18, commi 3, 4 e
5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6-7-1995.
4.
I lavoratori a tempo parziale verticale e
misto hanno diritto al seguente numero di giornate di riposo per recupero delle
festivita’ soppresse, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1977, n. 937, proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell’anno,
secondo il seguente prospetto:
|
PERIODO LAVORATIVO IN PART-TIME VERTICALE
E MISTO |
GG. ANNUI DI RIFERIMENTO IN PART-TIME
VERTICALE E MISTO |
GG. ANNUI DI RIPOSO PER RECUPERO
FESTIVITA’ SOPPRESSE |
|
2 GG settimanali su
5 |
144 |
2 |
|
2 GG settimanali su
6 |
120 |
1 |
|
3 GG settimanali su
5 |
216 |
2 |
|
3 GG settimanali su
6 |
180 |
2 |
|
4 GG settimanali su
5 |
288 |
3 |
|
4 GG settimanali su
6 |
240 |
3 |
|
5 GG settimanali su
6 |
300 |
3 |
|
11 MESI LAVORATI/ANNO |
330 |
4 |
|
10 MESI
LAVORATI/ANNO |
300 |
3 |
|
9 MESI
LAVORATI/ANNO |
270 |
3 |
|
8 MESI
LAVORATI/ANNO |
240 |
3 |
|
6 MESI
LAVORATI/ANNO |
180 |
2 |
|
4 MESI
LAVORATI/ANNO |
120 |
1 |
|
10 Mesi x 3 GG
settimanali su 5 |
180 |
2 |
|
10 Mesi x 3 GG
settimanali su 6 |
150 |
2 |
|
10 Mesi x 4 GG settimanali
su 5 |
240 |
3 |
|
10 Mesi x 4 GG
settimanali su 6 |
200 |
2 |
|
10 Mesi x 5 GG
settimanali su 6 |
250 |
3 |
|
11 Mesi x 4 GG
settimanali su 5 |
264 |
3 |
|
11 Mesi x 4 GG
settimanali su 6 |
220 |
2 |
|
11 Mesi x 5 GG
settimanali su 6 |
275 |
3 |
5.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto
ad un numero di ore di permessi brevi in proporzione alla percentuale di
attivita’ lavorativa prestata.
Art. 208
1. ASSENZE PER MALATTIA. I dipendenti a tempo
parziale verticale e misto hanno diritto ad un periodo di comporto
proporzionato al minor numero di giornate lavorate nel corso del triennio di
riferimento, previsto dai contratti collettivi, secondo il seguente schema:
|
PERIODO
LAVORATIVO IN PART-TIME VERTICALE E MISTO |
GG. DI COMPORTO NEL TRIENNIO NEL
PART-TIME VERTICALE E MISTO |
2 GG
settimanali su 5
|
216 |
|
2 GG settimanali su 6 |
180 |
|
3 GG settimanali su 5 |
324 |
|
3 GG settimanali su 6 |
270 |
|
4 GG settimanali su 5 |
432 |
|
4 GG settimanali su 6 |
360 |
|
5 GG settimanali su 6 |
450 |
|
11 MESI LAVORATI/ANNO |
495 |
|
10 MESI LAVORATI/ANNO |
450 |
|
9 MESI LAVORATI/ANNO |
405 |
|
8 MESI LAVORATI/ANNO |
360 |
|
6 MESI LAVORATI/ANNO |
270 |
|
4 MESI LAVORATI/ANNO |
180 |
10 Mesi x 3 GG
settimanali su 5
|
270 |
|
10 Mesi x 3 GG settimanali su 6 |
225 |
10 Mesi x 4 GG
settimanali su 5
|
360 |
|
10 Mesi x 4 GG settimanali su 6 |
300 |
|
10 Mesi x 5 GG settimanali su 6 |
375 |
|
11 Mesi x 4 GG settimanali su 5 |
396 |
|
11 Mesi x 4 GG settimanali su 6 |
330 |
|
11 Mesi x 5 GG settimanali su 6 |
412 |
Nel computo delle assenze per malattia dei dipendenti a
tempo parziale verticale e misto i giorni non previsti come lavorativi dalla
collocazione temporale dell’orario di lavoro autorizzato non sono calcolati.
Nel caso in cui, nel triennio di
riferimento, il dipendente abbia svolto attivita’ lavorativa in parte a tempo
pieno ed in parte a tempo parziale, si procede all’applicazione del criterio di
proporzionalita’ tenendo conto dei diversi periodi di comporto maturati in
costanza dei diversi rapporti di lavoro.
2. CONGEDO DI MATERNITA’. In presenza di tempo
parziale verticale e misto e’ riconosciuto per intero il periodo di congedo di
maternita’ o di paternita’ disciplinato dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, anche per la parte non cadente nel periodo lavorativo. Il relativo
trattamento economico e’ commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera.
3. CONGEDO PARENTALE – CONGEDO PER LA MALATTIA
DEL FIGLIO - RIPOSI E PERMESSI PER MATERNITA’ - PERMESSO RETRIBUITO PER
MATRIMONIO. Spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli
lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e’ commisurato
alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
4.
PERMESSI PREVISTI DALLA
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104.
|
TEMPO PARZIALE VERTICALE |
Permesso giornaliero (2 ore) per intero. |
Permesso mensile (3 giorni) ridotto proporzionalmente alle giornate
effettivamente lavorate. |
|
|
|
|
|
TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE |
Permesso giornaliero (2 ore) ridotto proporzionalmente alle ore
lavorate. |
Permesso mensile (3 giorni) per intero. |
Nel caso in cui la fruizione dei 3 giorni di
permesso mensile sia effettuata in ore, nel limite massimo di 18, le stesse ore
subiscono la riduzione corrispondente alla percentuale di orario a tempo
parziale adottato.
5. PERIODO DI PROVA E
PREAVVISO. In presenza di tempo parziale verticale e misto non si riducono i
termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso, i quali vanno
calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
6. DIRITTO ALLO STUDIO. Le ore di permesso
straordinario retribuito per motivi di studio sono riproporzionate in ragione
del minore orario lavorativo.
7. PERMESSI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI
PERSONALI E PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED ESAMI. In presenza di tempo
parziale verticale e misto i giorni di permesso retribuiti per particolari
motivi personali o familiari, compresa la nascita figli, e per la
partecipazione a concorsi ed esami, previsti dai vigenti contratti collettivi,
sono cosi’ riproporzionati:
|
PERIODO LAVORATIVO IN PART-TIME VERTICALE
E MISTO |
GG. ANNUI DI RIFERIMENTO IN PART-TIME
VERTICALE E MISTO |
GG. ANNUI DI PERMESSO RETRIBUITO PER
MOTIVI PERSONALI |
GG. ANNUI DI PERMESSO RETRIBUITO PER
CONCORSI ED ESAMI |
2 GG
settimanali su 5
|
144 |
1 |
3 |
|
2 GG settimanali su 6 |
120 |
1 |
3 |
|
3 GG settimanali su 5 |
216 |
2 |
5 |
|
3 GG settimanali su 6 |
180 |
2 |
4 |
|
4 GG settimanali su 5 |
288 |
2 |
6 |
|
4 GG settimanali su 6 |
240 |
2 |
5 |
|
5 GG settimanali su 6 |
300 |
2 |
7 |
|
11 MESI LAVORATI/ANNO |
330 |
3 |
7 |
|
10 MESI LAVORATI/ANNO |
300 |
2 |
7 |
|
9 MESI LAVORATI/ANNO |
270 |
2 |
6 |
|
8 MESI LAVORATI/ANNO |
240 |
2 |
5 |
|
6 MESI LAVORATI/ANNO |
180 |
2 |
4 |
|
4 MESI LAVORATI/ANNO |
120 |
1 |
3 |
10 Mesi x 3 GG
settimanali su 5
|
180 |
2 |
4 |
10 Mesi x 3 GG
settimanali su 6
|
150 |
1 |
3 |
10 Mesi x 4 GG
settimanali su 5
|
240 |
2 |
5 |
|
10 Mesi x 4 GG settimanali su 6 |
200 |
2 |
4 |
|
10
Mesi x 5 GG settimanali su 6 |
250 |
2 |
5 |
11 Mesi x 4 GG settimanali
su 5
|
264 |
2 |
6 |
11 Mesi x 4 GG
settimanali su 6
|
220 |
2 |
5 |
11 Mesi x 5 GG
settimanali su 6
|
275 |
2 |
6 |
8. ASPETTATIVA – I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto a fruire dell’istituto dell’aspettativa
secondo la disciplina prevista per i dipendenti a tempo pieno.
I dipendenti a tempo parziale verticale e
misto hanno diritto a fruire delle diverse tipologie di aspettativa, per
periodi la cui durata deve essere riproporzionata in conformita’ alla
percentuale di servizio prevista, non computando i giorni o i periodi non
previsti come lavorativi.
1.
Il trattamento
economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e’
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennita’ di comparto, spettanti
al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e
profilo professionale, di pari anzianita’.
2.
Al ricorrere delle
condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero
le aggiunte di famiglia.
3.
I trattamenti
accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della
prestazione lavorativa sono applicati in favore del personale a tempo parziale
anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla durata
della prestazione lavorativa.
4.
Le ore di lavoro
aggiuntivo e di lavoro straordinario sono retribuite secondo quanto previsto
dall’art. 6, commi 4, 5 e 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, successivo a
quello dell’1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000 e successive
integrazioni e modificazioni.
5.
Qualora le ore di
lavoro aggiuntivo o straordinario siano eccedenti rispetto al limite stabilito
dai commi 1 e 3 dell’art. 206 del presente contratto, la percentuale di
maggiorazione prevista dall’art. 6, commi 4, 5, e 6 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del 14 settembre 2000 e successive integrazioni e
modificazioni e’ elevata al 50%.
Art. 210
Utilizzazione dei risparmi di spesa
1.
Le risorse
finanziarie che si liberano per effetto delle trasformazioni dei rapporti di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno ripartite, nel rispetto della
legislazione vigente, secondo le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.
1.
Il lavoratore con
rapporto di lavoro a tempo parziale puo’ ottenere, previo parere espresso dal
Dirigente responsabile da cui dipende funzionalmente, modifiche della
percentuale dell’attivita’ lavorativa decorsi 12 mesi dalla prima
trasformazione del rapporto di lavoro o dall’ultima modifica della percentuale
stessa. In tal caso e’ necessaria la stipulazione di un nuovo contratto
individuale di lavoro.
2.
Modifiche della
tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o
misto) e/o della collocazione giornaliera, settimanale o mensile, nell’ambito
della stessa percentuale, possono essere autorizzate, compatibilmente con le
esigenze di servizio, decorsi 6 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di
lavoro o dall’ultima modifica. Tali modifiche costituiscono allegati al
contratto individuale di lavoro, sottoscritti dal lavoratore e dal dirigente
responsabile e trasmessi in copia, per conoscenza, al Dipartimento I -
Politiche delle risorse umane e decentramento.
3.
L’istanza del lavoratore
- gia’ autorizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale in relazione alla sussistenza delle particolari situazioni di
natura personale e/o familiare indicate all’art. 205 del presente contratto -
volta ad ottenere la modifica della trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale ai fini dello svolgimento di una seconda attivita’ lavorativa
non potra’ essere esaminata prima che siano trascorsi 6 mesi dalla prima
trasformazione gia’ ottenuta.
4.
Per le modifiche di
cui ai precedenti commi valgono i tempi e le modalita’ previsti per la
procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
5.
La disciplina
contenuta nel presente articolo si applica, nel rispetto della disponibilita’ della
dotazione organica ed entro il limite della percentuale lavorativa indicata nel
contratto di assunzione, anche nei confronti dei lavoratori assunti con
rapporto di lavoro a tempo parziale. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono
dalla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Rientro al tempo pieno
1. Il diritto al rientro al rapporto a tempo
pieno puo’ essere esercitato alla scadenza di un biennio dalla trasformazione a
tempo parziale, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del
biennio, e comunque non prima di 12 mesi, a condizione che vi sia la
disponibilita’ del posto in organico.
2. I dipendenti che intendono rientrare al
tempo pieno alla scadenza del biennio o prima di essa dovranno farne richiesta
scritta, previa comunicazione al dirigente responsabile, indirizzata al
Dipartimento I - Politiche delle Risorse Umane e Decentramento , almeno 60
giorni prima della data di rientro al tempo pieno. Gli effetti del rientro al
tempo pieno decorrono dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
3. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro
a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a
tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi
sia la disponibilita’ del posto in organico.
4. Il rientro a tempo pieno nel settore
scolastico-educativo dovra’ coincidere con l’inizio dell’anno scolastico.
5. Il dipendente gia’ con precedente rapporto di lavoro a tempo
parziale che sia rientrato al rapporto a tempo pieno non puo’ ottenere una
nuova trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data del rientro a tempo pieno, anche
se tale rientro a tempo pieno sia conseguito a determinazioni dell’Amministrazione
connesse a procedimenti di progressione verticale. E’ ammessa deroga al termine
indicato solo in presenza delle motivazioni attinenti all’esistenza di
situazioni connesse alle particolari condizioni personali e/o familiari di cui
all’art. 205, del presente contratto.
Art. 213
Informazione alle organizzazioni sindacali
1. L’Amministrazione informa con cadenza
semestrale le organizzazioni sindacali di cui all’art. 2 del presente CCDI sull’andamento
delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale
ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
Art.
214
Rinvio
norme vigenti
TITOLO
V
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art. 215
Nozione di
retribuzione
(Art.52 CCNL 14 settembre 2000)
1. La retribuzione e’ corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del
trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata
integrativa prevede diverse modalita’ temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto
Regioni-Autonomie locali e’ definita come segue:
a) Retribuzione mensile che e’ costituito dal valore
economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria
(A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d’accesso previste nelle categorie
B e D (B3 e D3);
b) Retribuzione base mensile che e’ costituita dal valore della retribuzione
mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla
progressione economica nella categoria nonché dall’indennita’ integrativa
speciale, i cui valori sono i riportati nella tabella A allegata al presente
CCNL;
c) Retribuzione individuale mensile che e’ costituita dalla retribuzione base
mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di
anzianita’, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni
personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) Retribuzione globale di fatto mensile o annuale che e’ costituita dall’importo
della retribuzione individuale per 12 mensilita’ cui si aggiunge il rateo della
13^mensilita’ nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle
indennita’ contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento; sono
esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di
indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per
trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la
corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro
ridotto ai sensi dell’art.22 del CCNL dell’1.4.1999 si procede al conseguente
riproporzionamento del valore del predetto divisore
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente
retribuzione mensile per 26.
5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui
all’art.18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, il trattamento economico e’ lo
stesso previsto per i giorni di ferie.
CAPO I
Indennita’ per specifiche responsabilita’
Categoria C e B
Art. 216
Modifiche all’art.17
del CCNL dell’1.4.1999
(art. 36 comma 2 del CCNL 22.1.2004)
2.All’art. 17, comma 2, e’ aggiunta la seguente lettera:
i) compensare le specifiche responsabilita’ del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresi’, i compiti di responsabilita’ eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilita’ affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L’importo massimo del compenso e’ definito in € 300 annui lordi.
Art. 217
Indennita’ per specifiche responsabilita’ del
personale di categoria B e C
1. L’indennita’ di cui al comma 2 dell’articolo
36 del CCNL 22.1.2004 compensa le specifiche responsabilita’ del personale di
Categoria C e B ed e’ fissata nella
misura di € 300 annui lordi.
2. L’incarico viene conferito con atto formale
dell’ente per le qualifiche di seguito elencate:
|
Ufficiale di stato Civile, di Anagrafe,
Elettorale nonché i messi notificatori con
funzioni di ufficiale giudiziario |
Ufficiali Anagrafici Ufficiali Stato Civile Ufficiali Elettorali Messi notificatori con funzioni di ufficiale giudiziario |
|
Addetti ai Tributi |
Responsabili dei tributi |
|
Addetti ai
servizi di protezione civile |
Personale che svolge funzioni di protezione civile |
|
Responsabili Servizi Informatici e
telematici |
Responsabili di reti, redazione pagine web, archivisti informatici |
|
Addetti agli uffici per le relazioni con il
pubblico |
Al personale addetto alle relazioni con il pubblico (URP) |
3. L’indennita’
di cui al presente articolo viene erogata a favore dei dipendenti che abbiano
svolto effettivamente le attivita’ cui sono preposti, non viene piu’
corrisposta qualora il dipendente non sia piu’ adibito alle funzioni
individuate.
4. Ad
ogni dipendente non puo’ essere attribuita piu’ di un’indennita’ per specifiche
responsabilita’, anche nel caso in cui ricorrano responsabilita’ diverse.
5. L’erogazione
delle indennita’ di cui al presente articolo decorre dall’ 1 gennaio 2005.
6. In
considerazione della particolare struttura organizzativa del Comune di Roma, al
personale di alcuni servizi, tra i quali Autoparco, Giardini, Musei e
Segnaletica, Provveditorato, ecc. Categoria C e B, incaricato con atto formale
di specifiche responsabilita’ organizzative relative al servizio e alla
gestione del personale e’ attribuita una indennita’ annua pari ad € 500, con
decorrenza 1/9/05.
7. La
suddetta indennita’ e’ revocabile e la sua corresponsione e’ subordinata all’effettivo
esercizio dei compiti e delle prestazioni correlati. Entro 30 giorni dalla
sottoscrizione del presente CCDI le parti
definiscono i criteri, le modalita’, la tipologia del servizio per l’attribuzione
delle specifiche responsabilita’ del personale di cui al precedente comma.
CAPO II
Indennita’ economiche
Art. 218
Indennita’ per le articolazioni degli orari di lavoro
1.
A decorrere dal 1.6.2004 sono incrementate del 20% le
indennita’ per articolazione degli orari di lavoro di cui agli artt. 34 e 35
del CCDI 31.7.2000 ed ulteriori accordi nel merito. Un ulteriore incremento del
5% decorrera’ dal 1.1.2006 salvo quanto diversamente disposto dal presente
contratto per taluni settori e categorie interessati da nuove discipline dei
compensi per articolazione oraria.
2.
Vengono, pertanto, confermate le indennita’ giornaliere
legate alla presenza in servizio e alle articolazioni dell’orario di lavoro di
cui agli accordi vigenti e gia’ previste dall’art. 34 del CCDI del 31.7.2000 e
sono, parimenti, confermate tutte le altre indennita’ relative alle
articolazioni degli orari di lavoro (diurni, notturni e festivi).
3.
Nei casi di part-time orizzontale l’indennita’, ove
spettante in base alle articolazioni orarie praticate, viene riconosciuta in
misura proporzionalmente ridotta
4.
Nei casi di part-time verticale l’indennita’, ove
spettante, e’ riconosciuta per intero nei periodi in cui l’orario settimanale
non ha riduzioni e in misura proporzionale alla durata della prestazione nelle
settimane a orario ridotto
Art. 219
Indennita’ per la flessibilita’ dell’orario di entrata
1.
Al fine di assicurare una migliore copertura dei servizi negli orari pomeridiani,
per il numero strettamente necessario di dipendenti appartenenti alle categorie
A, B e C, che aderiscano su base volontaria, ad esclusione del settore
educativo-scolastico e della polizia municipale, l’orario di lavoro potra’,
nell’ambito dell’attivita’ di lavoro programmata dall’ufficio, avere inizio tra
le ore 11,00 e le ore 13,00 per un solo giorno a settimana, a condizione che la
durata della prestazione in orario ordinario nello stesso giorno non sia
superiore a 7 ore e 12 minuti e che non sia preceduta da lavoro straordinario.
2.
Per tale flessibilita’ e’ riconosciuta una indennita’
giornaliera di € 5,00.
Art.
220
Indennita’
attivita’ di sportello al pubblico
1. A
decorrere dal 1 settembre 2005 il disagio correlato alle attivita’ di sportello
e’ remunerato nella misura di 1 euro per ogni ora di lavoro svolto in maniera
esclusiva e continua in rapporto con l’utenza.
2. L’indennita’
e’ corrisposta al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) Che
l’attivita’ sia prestata in strutture destinate espressamente e secondo orari
predeterminati al ricevimento del pubblico quali URP e, sportelli anagrafici
b) Che
il lavoro sia rivolto esclusivamente al rapporto con l’utente esterno
c) Che
il rapporto non sia direttamente correlato ai compiti istituzionali propri del
profilo professionale (personale della P.M. – personale dei servizi educativi
scolastici )”.
Art. 221
Operatori del
Nucleo del Decoro Urbano e Operatori Comunali della mobilita’
Art. 222
Ispettori Annonari
Art. 223
Turnazioni
(Art.22
CCNL 14 settembre 2000)
1. Gli enti, in
relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono
istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva
rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni
lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa
indennita’, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far
risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in
orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla
articolazione adottata nell’ente.
3. I turni diurni,
antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che
prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni
non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali
esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamita’ o eventi naturali. Per
turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del
mattino.
5. Al personale
turnista e’ corrisposta una indennita’ che compensa interamente il disagio
derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori
sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le
22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art.52,
comma 2, lett. c)
- turno notturno o
festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52,
comma 2, lett. c)
- turno festivo
notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52,
comma 2, lett. c).
6. L’indennita’ di cui al comma 5 e’ corrisposta solo per i
periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri
derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse
previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Art. 224
Trattamento
per attivita’ prestata in giorno festivo - riposo compensativo
(Art.
24 CCNL 14 settembre 2000)
1. Al
dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno
di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di
cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il
bimestre successivo.
2. L’attivita’
prestata in giorno festivo infrasettimanale da’ titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.
3. L’attivita’
prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro
su cinque giorni, da’ titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non
festivo.
4. La maggiorazione
di cui al comma 1 e’ cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla
prestazione.
5. Anche in assenza
di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo e’
dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2,
lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno
la maggiorazione dovuta e’ del 30%.
Art. 225
Reperibilita’
(Art.23 CCNL 14 settembre 2000)
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, puo’ essere
istituito il servizio di pronta reperibilita’. Esso e’ remunerato con la somma
di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso
con le risorse previste dall’art.15 del CCNL dell’1.4.1999.Tale importo e’
raddoppiato in caso di reperibilita’ cadente in giornata festiva, anche
infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovra’ raggiungere il posto di lavoro
assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non puo’ essere messo in reperibilita’ per piu’ di 6
volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra piu’ soggetti anche volontari.
4. L’indennita’ di reperibilita’ di cui al comma 1 non compete durante l’orario
di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennita’ e’ frazionabile in
misura non inferiore a quattro ore ed e’ corrisposta in proporzione alla sua
durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilita’
cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato,
il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non e’
chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo
compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro
settimanale.
Art. 226
Indennita’ maneggio valori
(Art.36 CCNL 14 settembre 2000)
1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio
di valori di cassa compete una indennita’ giornaliera proporzionata al valore
medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennita’, stabiliti
in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo
di L. 1000 a un massimo di L.3000. Ai relativi oneri si fa fronte, in
ogni caso, con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
2. Tale indennita’ compete per le sole giornate nelle quali il dipendente e’
effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
Art. 227
Indennita’ di rischio
(Art.37 CCNL 14 settembre 2000)
1.
Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le
prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi
pregiudizievoli per la salute e per l’integrita’ personale, assicurando
comunque le condizioni di rischio gia’ riconosciute presso l’ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il
periodo di effettiva esposizione al rischio, un’ indennita’ mensile di
L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui
all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del
30.6.2000.
Art.
228
Trattamento
di trasferta
(Art. 41 CCNL del 14/9/2000 come modificato dall’art. 16 bis CCNL del
5/10/2001)
1.
Il presente articolo si applica ai dipendenti
comandati a prestare la propria attivita’ lavorativa in localita’ diversa dalla
dimora abituale e distante piu’ di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel
caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la
localita’ sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa
dalla localita’ piu’ vicina a quella della trasferta. Ove la localita’ della
trasferta si trovi oltre la localita’ di dimora abituale le distanze si
computano da quest’ultima localita’.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla
normale retribuzione, compete:
a) una indennita’ di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
· L.40.000 (leggasi € 20.66) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
· L.1.650 (leggasi € 0.85) per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in
caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia,
aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come
segue:
· 1 classe – cuccetta
1 classe per i viaggi in ferrovia;
· classe economica per i viaggi in aereo;
c) il rimborso delle
spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni
individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 12;
d) il compenso per
lavoro straordinario, nel caso che l’attivita’ lavorativa nella sede della
trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro
previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo
effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si
considera attivita’ lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e
quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Ai soli fini del
comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il
tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente puo’
essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto,
sempreché la trasferta riguardi localita’ distante piu’ di 10 Km dalla
ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di
tale mezzo risulti piu’ conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso
si applica l’art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l’indennita’ di cui
al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso
delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed
una indennita’ chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina
verde per ogni Km.
5. Per le trasferte di
durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa
sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per
uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.43.100 (leggasi € 22.26)
per il primo pasto e di complessive L.85.700 (leggasi € 44.26) per i due
pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il
rimborso per il primo pasto.
Nei casi di missione
continuativa nella medesima localita’ di durata non inferiore a trenta giorni e’
consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo,
sempreché risulti economicamente piu’ conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima localita’.
6. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per
collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’ente spettano i
rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta
delegazione.
7. Gli enti
individuano, previo confronto con le organizzazioni Sindacali, particolari
situazioni che, in considerazione della impossibilita’ di fruire, durante le
trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al
comma 5 la somma forfettaria di L. 40.000 lorde (leggasi € 20.66).
Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso
delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al
personale per l’espletamento dell’incarico affidato.
8. Nel caso in cui il
dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l’indennita’ di cui al comma
2 viene ridotta del 70%. Non e’ ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennita’
di trasferta in misura intera.
9. L’indennita’ di
trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4
ore o svolte come normale servizio d’istituto del personale di vigilanza o di
custodia, nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’ente.
10. L’indennita’ di
trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta
continuativa nella medesima localita’.
11. Il dipendente
inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una
anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente
spettante per la trasferta.
12. Gli enti stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni sindacali,
con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie
esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di
dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare,
la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalita’
procedurali.
13. Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente
articolo con le seguenti modifiche:
- l’indennita’ di trasferta di cui al comma
1, lettera a) e’ aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del
comma 8;
-
i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono
incrementati del 30%.
Gli enti integrano le
percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle
norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all’estero del personale
civile delle amministrazioni dello Stato.
14. Agli oneri
derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia’
previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalita’.
CAPO III
Produttivita’
2.
Gli
incentivi legati agli incrementi della produttivita’ individuale e collettiva
finalizzata al miglioramento quali-quantitativo dei servizi resi all’utenza
saranno corrisposti a seguito dei risultati accertati ogni anno secondo il
sistema di valutazione permanente.
2.
Rappresenta
motivo di esclusione dai compensi legati alla produttivita’ individuale e
collettiva l’aver riportato una
valutazione della prestazione inferiore a 66 punti e/o l’aver lavorato un
numero di giornate inferiore a 110.
2.
Una quota non inferiore al 30% del
fondo per la produttivita’ sara’ riservata a progetti-obiettivo di particolare
valore strategico come, ad esempio, lo sportello unico del cittadino, la
semplificazione delle procedure amministrative, l’implementazione dei servizi a
domicilio per specifiche categorie di utenti disagiati ecc. .
3.
Tali proposte dovranno collocarsi in
un progetto generale redatto sulla base degli indirizzi determinati dalla
Giunta Comunale per realizzare significativi miglioramenti dei livelli di
efficienza, efficacia e qualita’ dei servizi istituzionali.
4.
Su proposta dell’Amministrazione le
parti si incontrano, entro il 31 marzo di ciascun anno, per definire, in
contrattazione, i progetti e le conseguenti quote da destinare agli stessi.
Art. 230
Criteri delle forme di incentivazione di specifiche attivita’
e prestazioni previste da particolari norme di legge
1. Gli
incentivi di cui all’art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. sono corrisposti
secondo quanto stabilito nel relativo regolamento approvato con deliberazione
della G.C. n. 725 del 25 novembre 2003
Art.
231
Resta ferma l’applicazione degli accordi
decentrati del Comune di Roma che prevedono istituti contrattuali di miglior
favore.
Art.
232
(Principi generali per la progressione verticale)
Delibera G.C. n.3381/97 art. 2 punto 4 (“Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi. Requisiti di
accesso alle qualifiche funzionali e modalita’ concorsuali”)
(Progressione economica all’interno della categoria - Criteri
generali per la progressione economica orizzontale - Progressione orizzontale
per l’anno 2004/ 2005 - Criteri di ammissione alla selezione 2004/2005)
Circolari GB/93874 del 3.10.2000 (“Prima
attuazione della progressione economica orizzontale per l’anno 2000”)
GB/106085 del 7.12.2005 (“Sistema
informativo del personale : proroga termini inserimento dati PEO 2000”)
GB/6410 del 19.1.2001 (“Progressione
orizzontale 2000”)
GB/109887 del 4.10.2001 (“Progressione economica orizzontale 2000 –
modifiche al C.C.D.I.”)
GB/16732 del 25.2.2002 (“Progressione economica orizzontale 2001)
Rif. art. 72
(Ferie e riposi per
festivita’ soppresse)
Circolari GB/73096/2002 (Ferie
- Chiarimenti applicazione D.Lgs 151/2001); 8510/1997 (Ferie - Diritto a fruire delle ferie relative ad anni
precedenti, in caso di assenza per lunghe malattie); 95156/1993 (Piano
ferie); 5603/1999 (Utilizzazione personale neo-assunto. Periodo di prova
– Ferie); 27650/1999 (Ferie
1999 dei dipendenti capitolini);
GB13244/2001(Festivita’ 2 giugno).
Rif. art. 75
(Festivita’ religiose
ebraiche)
Circolari GB/10629/1994 (Festivita’ ebraiche); GB41183/2003
(Festivita’ religiose ebraiche); GB103359/2004 (Festivita’ religiose ebraiche
anno 2005).
Rif. art. 78
(Permessi per particolari
motivi personali o familiari)
Circolari GB/31033/2005 (Modalita’ di fruizione del permesso per
lutto); 13362/1997 (Permessi
retribuiti - Applicazione del contratto collettivo decentrato 31/01/1997);
114082/1996 (Chiarimenti art. 19 CCNL 06/07/1995: documentazione probatoria); 39603/1996
(Permessi retribuiti - Linee
interpretative del CCNL 06/07/1995); 24552/1996 (Assenza dal servizio per
candidatura elettorale) ; 155520/1995
(Assenze per accertamenti diagnostici o
visite mediche); 142615/1995 (Permessi
retribuiti per lutto - Modalita’ di concessione); 115614/1995 (Assenza per funzione di
tutore; 44831/1995 (Applicazione art. 19 CCNL 06/07/1995)).
Rif. art. 79
(Permessi retribuiti
per eventi e cause particolari)
Circolare
GB/117839/2001 (Permessi retribuiti art.4, comma 1, L. 53/2000).
Rif. art. 81
(Permessi per l’espletamento delle funzioni di pubblico ministero)
Circolare GB/17328/2004
(Permessi per l’espletamento di funzione di Pubblico Ministero).
Rif. art. 82
(Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario
o di vice procuratore onorario)
Circolare GB/35851/2004 (Assenze per l’esercizio
delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario) e anni precedenti.
Rif. art. 84
(Convocazione da parte dell’autorita’ giudiziaria)
Circolare
GB/15930/2004 (Permesso retribuito per convocazione autorita’ giudiziaria);
52497/1996 (Convocazione autorita’ giudiziaria).
Rif. art. 85
(Permesso per donazione di sangue e di emocomponenti)
Circolare GB/67637/2002
(Donazione di sangue) e anni precedenti.
Rif. art. 87
(Permessi per donazione di midollo osseo)
Circolare GB/67637/2002
(Donazione di midollo osseo).
Rif. art. 90
(Disciplina diritto
allo studio)
Circolare
GB/84644/2005 (Autorizzazione dei
permessi straordinari per motivi di studio. Anno 2005)
Rif. art. 91
(Permessi per
handicap)
Circolari n.
GB/65186/2005 (Permessi previsti dall’art. 33, comma 6, L. 104/92 - effetti
sulla maturazione delle ferie); GB25012/2005 (Permessi
retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e 3, L. 104/1992 - incidenza sulla
tredicesima mensilita’); GB12271/2003 (Chiarimenti
applicativi della legge 104/1992) e anni precedenti.
Rif. art. 122
(Assenze per malattia)
Circolari GB 36617/2005 (Comunicazione IPA periodi di malattia); GB31371/2005 (Trattamento economico periodi di malattia per infortunio);GB26711/2005 ( Assenza dal servizio per malattia riconosciuta dipendente da causa di sevizio); GB36005/2002 (Malattia - Periodi di comporto); GB22260/2001 (Malattia - C.C.N.L. successivo a quello dell’1.4.1999); 5583/1999 (Malattia - Comunicazioni assenze per malattia); 15589/1998 (Riduzione economica durante l’assenza per malattia); 89193/1997( Richieste applicazione art. 21, commi 2 e 3, CCNL 1994/97);13362/1997 (Applicazione del contratto collettivo decentrato); 23823/1996 e 27114/1996 (Malattia - Applicazione art. 21, comma 4, del CCNL);82492/1996 (Certificazione sanitaria); 38581/1996 (Malattia - Effetti economici e giuridici ai sensi degli artt. 21 e 22 CCNL); 45044/1996( Malattia - Effetti economici e giuridici ai sensi degli artt. 21 e 22) ; 38581/1996( Malattia - Lavoratori affetti da tubercolosi); 117628/1996 (Modalita’ di calcolo delle assenze dal servizio);104709/1996(Risoluzione del rapporto di lavoro per superamento dei limiti massimi contrattuali); 38581//1996 (Esempi pratici applicazione art. 21 del CCNL); 117711/1995 (Nuova disciplina delle assenze per malattia) e anni precedenti.
Rif. art. 123
(Malattia oraria e modalita’ di giustificazione dalle assenze)
Circolare GB 13362/1997(Applicazione del contratto collettivo decentrato).
Rif. art. 124
(Terapie salvavita)
Circolare GB46167/2005
(Trattamento delle assenze per
terapie salvavita); GB36005/2002 (Terapie salvavita – periodo di
comporto);GB137589/2001( Terapie salvavita).
Rif. art. 125
(Cure termali)
Circolari GB37326/2002 (Chiarimenti in materia di fruizione);
39603/1996 (Linee interpretative del CCNL 1994-1997); 154841/1995
(Cure termali - Chiarimenti in materia di permessi retribuiti);15405/1995
(Cure termali - Chiarimenti in tema di modifiche del congedo straordinario).
Circolare GB22260/2001(C.C.N.L. successivo a quello dell’1.4.1999 code contrattuali. Disciplina degli art.10,11,12,13,14,21).
Rif. art. 128
(Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio)
Circolari GB
36005/2002 ( Infortuni- Periodo di comporto); GB22260/2001 ( C.C.N.L.
successivo a quello dell’1.4.1999 code contrattuali. Disciplina degli
art.10,11,12,13,14,21); 38581/1996
( Infortuni e malattia dovuta al riconoscimento della causa di sevizio –
Effetti economici e giuridici dell’art. 22 CCNL).
Rif. art. 129
(Esercizio di funzioni presso i seggi elettorali)
Circolare GB 47787/2003 ( Elezioni
trattamento del personale impegnato nelle operazioni elettorali)
Rif. art. 130
(Aspettativa per motivi personali)
Circolare
GB22260/2001(Aspettativa - C.C.N.L. successivo a quello dell’1.4.1999 code
contrattuali. Disciplina degli art.10,11,12,13,14,21)
Circolare GB117839/2001(Congedi per eventi e cause particolari. Art. 4 legge 8 marzo 2000 n. 53)
Rif. art. 132
(Cumulo di Aspettative)
Circolare
GB22260/2001(Aspettativa - C.C.N.L. successivo a quello dell’1.4.1999 code
contrattuali. Disciplina degli art.10,11,12,13,14,21).
Rif. art. 134
(Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio)
Circolare
GB22260/2001(Aspettativa - C.C.N.L. successivo a quello dell’1.4.1999 code
contrattuali. Disciplina degli art.10,11,12,13,14,21).
Rif. art. 135
(Aspettativa per
ricongiungimento al coniuge che presta servizio all’estero)
Circolari GB22260/2001
(Aspettativa - C.C.N.L. successivo a quello dell’1.4.1999 code contrattuali.
Disciplina degli art.10,11,12,13,14,21); 90658/1996 (Aspettativa -
Rientro in servizio dall’aspettativa).
Rif. art.
136
(Aspettativa per l’esercizio di pubbliche
funzioni elettive e per candidatura elettorale)
Circolare
GB13247/2001(D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplina dell’aspettativa
per candidatura e mandato elettorale).
Rif. art. 142
(Assenze per attivita’ di
volontariato nell’ambito del servizio di protezione civile)
Circolare GB13072/2005 ( Trattamento delle assenze dei dipendenti impegnati in attivita’ di volontariato di protezione civile).
Circolari GB 116969/2001 ( Autorizzazione temporanea di mansioni superiori); 44009/1999 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori); 36447/1999(Attribuzione temporanea di mansioni superiori); 28677/1999 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori).
Rif. Art. 165
(Buono pasto)
Circolari GB/76524
del 16.7.2001 (“Buoni pasto”)
GB/86514 del
31.7.2001 (“Buoni pasto”)
GB/8256 del
31.1.2003 (“Modalita’ applicative dell’accordo
sindacale sottoscritto con le OO.SS. – RSU in data 14.11.2002 in materia di
buoni pasto dei dipendenti”)
Rif. artt. 185 e 186
(Asili nido e Scuola dell’infanzia)
Deliberazioni G.C.
n. 463 del 2.8.2002 e n. 2890 del 18.7.1997 per le parti relative alle assenze
dal servizio che risultino in contrasto con gli articoli
182,183,184,185,186,187 del presente CCDI.
Circolare GB44864/2003(Rapporto di lavoro a tempo determinato. Disciplina normativa).
Rif. art. 189
(Assenze del personale a tempo determinato)
Circolari GB37243/2004(Trattamento di lavoro a tempo
determinato); GB39438/2004(Rapporto di lavoro a tempo determinato).
GB44864/2003(Rapporto di lavoro a tempo determinato. Disciplina normativa). Deliberazioni G.C. n.463 del 2.8.2002 e n.
2890 del 18.7.1997 per le parti relative alle assenze dal servizio che
risultino in contrasto con gli articoli 182,183,184,185,186,187 del presente
CCDI.
Rif. art. 190
(Permessi retribuiti – Personale a tempo determinato)
Circolare GB44864/2003(Rapporto di lavoro a tempo determinato. Disciplina normativa).
Rif. art. 191
(Permessi non retribuiti – Personale a tempo determinato)
Circolare GB44864/2003(Rapporto di lavoro a tempo
determinato. Disciplina normativa).
Rif. art. 192
(Congedi dei genitori – Personale a tempo determinato)
Circolare GB41623/2004 (Rapporto di lavoro a tempo determinato. Congedo di maternita’); GB44864/2003 (Rapporto di lavoro a tempo determinato. Disciplina normativa).
Rif. art. 193
(Permessi legge 104/1992 – Personale a tempo determinato)
Circolare GB44864/2003 (Rapporto di lavoro a tempo
determinato. Disciplina normativa).
Rif. art. 194
(Ferie – Personale a tempo determinato)
Circolare GB44864/2003 (Rapporto di lavoro a tempo determinato. Disciplina normativa).
Rif. art. 195
(Disciplina dei
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Deliberazione G. C. n. 237 del 28 aprile 2004, punto 1)
seconda alinea.
Rif. artt. da
198 a 214
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
Regolamento sul
rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del Comune di Roma (Approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 708 del 30/11/2001, modificata con
la delibera della Giunta Comunale n 51 12/02/2002);
Circolari GB60748/2003
(Congedo di maternita’ e paternita’ nel rapporto di lavoro a tempo parziale)
GB73096/2002 (Part-time - Chiarimenti applicazione D.Lgs. 151/2001);
GB63101/2002 (Incentivazione per orario pomeridiano) ;
GB22314/2002 (Part-time - Parziale modifica dell’art. 9, comma 2, della deliberazione
della Giunta Comunale n. 708 del 30/11/01); GB134577/2001(Part-time -
Regolamento sul rapporto di lavoro a tempo parziale, deliberazione G.C.
n. 708/01);GB36776/2001(Part-time - Adeguamento del rapporto di
lavoro a tempo parziale. Sospensione del rapporto); GB23815/2001(Part-time-
Adeguamento del rapporto di lavoro a tempo parziale);75541/1999 (Modifica
del rapporto da tempo pieno a tempo parziale); 54487/1999 (Part-time –
Delibera G.C. n. 1483 del 20.07.1999);49009/1997 (Part-time –
concessione autorizzazione ex art. 18 della deliberazione C.C. n. 73/1995 e
part- time).
Rif. art. 229
(Trattamento di trasferta)
Circolare GB64665/2002 (Trattamento
giuridico ed economico di trasferta).
Rif. art. 230
(Criteri generali relativi ai
sistemi incentivanti la produttivita’ e il miglioramento dei servizi)
Circolare GB/20998 del 17.3.2003 (“Sistema incentivante la
produttivita’ e il miglioramento dei servizi anno 2002)
Gli articoli 16, 40, 44, 45, 48, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
118,123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 170, 171, 172,
173, 174, 175 del “Regolamento Generale per il Personale
degli Uffici e dei Servizi” risultano disapplicati per effetto della disciplina
introdotta dai C.C.N.L. stipulati successivamente all’entrata in vigore del
D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 riguardante “Razionalizzazione dell’organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego a norma dell’art. 2 della L. 23 ottobre 1992, 421”.
Le parti convengono che l’acquisizione ordinaria delle risorse umane avviene esclusivamente per mezzo di assunzioni a tempo indeterminato e che solo in via straordinaria possa ricorrersi alle forme flessibili di lavoro previste dalla contrattazione collettiva. Cio’ in ragione della necessita’ di avviare una comune riflessione in merito al fenomeno del ricorso alla flessibilita’ nelle prestazioni di lavoro, in tutte le sue forme, nell’amministrazione comunale e sugli effetti che il fenomeno produce sulle aspettative professionali e di vita dei lavoratori non stabili.
Le parti nel
riaffermare il valore della solidarieta’ e della coesione sociale tra i
lavoratori, a tempo determinato e indeterminato, e tra generazioni di
lavoratori, concordano sulla necessita’ di costituire presso il Dipartimento
delle Risorse umane un Osservatorio paritetico del lavoro flessibile con il
compito di effettuare il monitoraggio quantitativo e qualitativo dell’area del
lavoro flessibile e di formulare proposte operative finalizzate alla previsione
di un programma di riduzione, in tempi brevi, dell’area del lavoro precario.
Dichiarazione n. 2
Le parti si impegnano entro il 15 novembre 2005 ad individuare le modalita’ di realizzazione delle progressioni verticali previste dalla delibera di Giunta Comunale n. 523/2004 e s.m.i. concernente la dotazione organica del comparto del Comune di Roma
Dichiarazione congiunta n. 3
Con riferimento all’art. 37 le parti concordano che il sistema di valutazione finalizzato al miglioramento della qualita’ delle prestazioni, alla valorizzazione e allo sviluppo professionale delle risorse umane e alle progressioni economiche costituisce parte integrante e qualificante, del presente contratto. A tale fine concordano sulla imprescindibile necessita’ di definire entro il 10 novembre 2005 tutta la disciplina connessa al sistema della valutazione delle prestazioni.
Con riferimento all’art.
69 le parti riconoscono nella formazione del personale lo strumento
fondamentale orientato alla acquisizione mirata, sistematica, valutata nei suoi
effetti sul personale e sull’organizzazione, di competenze aggiuntive ed anche
sostitutive di quelle gia’ disponibili e, soprattutto, utili allo sviluppo
appropriato della risorsa umana in vista delle trasformazioni delle attivita’ e
dei modelli organizzativi. Le parti si impegnano altresi’ a distinguere le
attivita’ di formazione da quelle di aggiornamento.
Pertanto l’attivita’ formativa e’ un processo permanente al quale tutti i membri dell’organizzazione devono prendere parte regolarmente sia per rafforzare la propria capacita’ individuale sia per contribuire alla capacita’ complessiva dell’amministrazione di affrontare le questioni poste in un contesto istituzionale, tecnologico e sociale in costante cambiamento.
Le parti si impegnano a definire le modalita’ e le risorse per assicurare, nel triennio di programmazione, che i processi formativi e di aggiornamento coinvolgano tutti i lavoratori, garantendo un monte ore minimo individuale e risorse economiche nel biennio a regime pari all’1% della spesa complessiva del personale.
Le attivita’ di formazione e aggiornamento avvengono di norma in orario di lavoro.
Le parti si impegnano, altresi’, ad adottare il principio di certificazione del credito formativo acquisito, che va preso in considerazione nella valutazione della professionalita’ individuale.
Dichiarazione congiunta n. 5
Con riferimento all’art. 165 le parti concordano sulla necessita’ di trovare adeguata soluzione per l’attribuzione del buono pasto per quelle tipologie di lavoro che non consentano di interrompere la prestazione lavorativa senza pregiudizio della continuita’ del servizio.
Dichiarazione
congiunta n. 6
L’attivita’ propedeutica di cui al punto precedente nell’ambito degli specifici protocolli, potra’ essere finalizzata anche alla costituzione di un Osservatorio epidemiologico sulla salute del personale appartenente alla Polizia Municipale. L’Osservatorio dovra’ prevedere la presenza di una commissione mista paritetica composta da rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, rappresentanti delle sigle sindacali firmatarie del CCNL e da esperti in medicina del lavoro.
Dichiarazione congiunta n. 7
Con riferimento alla disciplina dell’art. 17 del CCNL 21.1.2004, viene previsto che una quota parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada e’ destinata esclusivamente a finalita’ assistenziali e previdenziali a favore del personale della polizia locale.
Le Parti
concordano sulla necessita’ di accantonare, nell’ambito dei proventi derivanti
dall’art. 208 c.d.s., una percentuale finalizzata alla costituzione di un fondo
per la previdenza integrativa degli appartenenti alla Polizia Municipale..
Dichiarazione
congiunta n. 8
Con riferimento all’art. 188 l’Amministrazione riconosce il diritto alla ripetizione delle somme trattenute, a valere sulla tredicesima mensilita’ ai dipendenti che hanno fruito dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 nei limiti dei termini della prescrizione.
Con riferimento alla disciplina dell’art. 230 le parti in ossequio a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002 che ha stabilito che l’attivita’ del “ vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilita’ stradale rientra tra le attivita’ protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtu’ del principio generale secondo cui “a parita’ di rischio infortunistico deve corrispondere parita’ di tutela”, le parti concordano di avviare ogni utile iniziativa presso l’INAIL al fine di adeguata copertura assicurativa al personale in questione.
Dichiarazione congiunta n. 10
Con riferimento all’art. 50 le parti concordano che gli incarichi di posizione organizzativa collegati alle funzioni di indirizzo e controllo degli organi politici, trovano una piu’ adeguata definizione e remunerazione al di fuori dell’Area delle posizioni organizzative. A tal fine l’Amministrazione si impegna a individuare ulteriori risorse senza alcuna riduzione del fondo destinato alle posizioni organizzative di cui al presente contratto.
Dichiarazione congiunta n. 11
Con riferimento all’articolo 229 le parti concordano sulla necessita’ di definire attraverso la contrattazione integrativa di livello centrale, la quota, del fondo per la produttivita’, comunque non inferiore al 30 per cento, riservata a progetti-obiettivo di particolare valore strategico per l’amministrazione.
Nella stessa sede sono individuati i progetti e le connesse risorse economiche assegnate a ciascuno di essi.
Le parti concordano altresi’, fermi restando i progetti in atto o comunque avviati, sulla nullita’ dei progetti definiti al di fuori della contrattazione integrativa di livello centrale.
Con riferimento all’articolo 6 le parti concordano sulla necessita’ di definire entro il 31 dicembre, attraverso la contrattazione integrativa di livello centrale, la destinazione delle eventuali risorse residue nell’anno di riferimento, valutando la possibilita’ di destinare tali risorse medesime alla istituzione di nuove indennita’ o all’aumento di quelle esistenti.
Dichiarazione congiunta n. 12
Con riferimento all’art. 230 le parti si impegnano a dare effettiva applicazione dell’art. 208 del Codice della Strada per attivare entro il 15 novembre 2005, le procedure volte a destinare una quota parte dei proventi derivanti da attivita’ sanzionatoria al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
In particolare, le parti concordano sull’individuazione di progetti incentivanti, che vedano coinvolti gli operatori della Polizia Municipale, finalizzati alla tutela degli utenti della strada e per il miglioramento della circolazione.
All’interno di tali progetti dovranno essere valorizzati alcuni elementi del servizio, comunque coerenti con gli obiettivi di cui sopra, tra i quali, ad esempio, l’espletamento del turno di viabilita’ da prestarsi, fin dall’inizio in uniforme, senza la possibilita’ di poter fruire dell’istituto della flessibilita’ oraria della vigente normativa contrattuale, nonché il riconoscimento dell’indennita’ di presenza giornaliera nei giorni festivi.
Dichiarazione congiunta n. 13
Le parti si impegnano a definire attraverso un tavolo
ad hoc la quantificazione del fondo ex articolo 15 CCNL 1.4.1999 relativamente
alle istituzioni in essere, verificando rispetto agli attuali fondi la
necessita’ dei conseguenti trasferimenti aggiuntivi.
Si conferma altresi’ il modello di relazioni sindacali previsto dal presente testo di CCDI.
Le parti si impegnano a verificare entro il 15 novembre 2005 l’applicazione dell’art. 37 del CCNL 14 settembre 2000.
Le parti convengono che le sanzioni disciplinari debbano ritenersi definitive ove vengano confermate o riformate con sentenza passata in giudicato dell’A.G. competente, ovvero ove non siano piu’ impugnabile innanzi alla A.G. stessa.
Conseguentemente, per quanto concerne la selezione per la PEO, il dipendente potra’ parteciparvi, e conseguirla, qualora non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura divenute definitive nel biennio precedente alla data di effettuazione della selezione medesima.
Le parti si impegnano a verificare entro il 15 novembre 2005 l’impatto organizzativo della disciplina contenuta nell’articolo 215 relativo all’attivita’ di sportello.
Le parti auspicano l’implementazione della
norma dell’articolo 3 della legge regionale Regione Lazio n. 1 del 13 gennaio
2005 e concordano sulla necessita’ che la quota parte dei proventi derivanti
dall’attivita’ di polizia tributaria prevista dall’art. 3, comma 1, lettera g,
confluisca nel fondo della produttivita’.
Dichiarazione congiunta n.18
L’Amministrazione comunale, le OO.SS. e la R.S.U. del Comune di Roma, con riferimento alle sollecitazioni evidenziate in diverse assemblee di consultazione, considerano il progetto di riorganizzazione degli orari della scuola dell’infanzia e dei nidi un fattore interno alla politica di mantenimento del servizio pubblico in ambito educativo ed una risorsa necessaria per la razionalizzazione dei costi complessivi della rete di servizi: questa innovazione non e’ alternativa al completo mantenimento degli attuali standard di qualita’ delle prestazioni ed in particolare del rapporto quantitativo e qualitativo educatore/insegnante-bambino nell’ambito di quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale nazionale e decentrato. Si confermano, altresi’, gli accordi di miglior favore stipulati, tra le parti, rispetto agli orari delle educatrici e delle insegnanti.
Si riafferma, nell’ambito dei principi e dei criteri stabiliti all’interno dell’accordo allegato al contratto, il ruolo di autonomia progettuale in capo ai Collegi docenti e ai Gruppi educativi che sono i protagonisti, insieme ai Coordinatori, nella gestione di questa innovazione organizzativa.
Le parti convengono sulla necessita’ di un monitoraggio costante della prima fase della nuova organizzazione, con modalita’ tecniche da definire in una successiva sessione negoziale, da convocare entro una settimana dalla firma del presente CCDI.
Si impegnano, altresi’, a fissare l’apertura di un tavolo contrattuale, che si aprira’ il 10/11 e si chiudera’ entro il 31/12/2005, al fine di definire in modo compiuto la fine della fase transitoria riguardante la gestione del personale ausiliario di nidi e scuole dell’infanzia, concretizzando un progetto globale riguardante il ruolo, l’organizzazione e la valorizzazione economica di OSSE, Cuochi, AEC, Dietiste e Portieri.
L’articolazione del monte ore prevista nel verbale d’intesa a partire dall’anno scolastico 2006/2007 sara’ anticipata all’anno 2005/2006 per le insegnanti che, per tale periodo, hanno completato il monte ore di aggiornamento e formazione per il periodo 2003/2005.
Le insegnanti che sono nella condizione di avere ore di aggiornamento a credito avranno riconosciute le medesime ore nell’anno scolastico 2006/2007.
Coloro che non hanno completato il monte ore previsto dal precedente accordo del luglio 2003 debbono invece concludere il percorso formativo entro il 30 giugno 2006 secondo le regole e l’articolazione del predetto accordo.
Le parti concordano che il percorso formativo e’ un elemento fondamentale della professionalita’ dei docenti e costituisce un fattore fondante della qualita’ del servizio, pertanto condividono l’obbligatorieta’ del percorso formativo proposto dall’Amministrazione.
Dichiarazione
congiunta n. 19
Le parti concordano sulla necessita’ di valutare in
apposita coda contrattuale l’impatto prodotto dall’istituto del riposo
compensativo in luogo della prestazione di lavoro straordinario sia in termini
economici che organizzativi e ogni possibile soluzione finalizzata a garantire la tutela economica dei
lavoratori.
Dichiarazione congiunta n. 20
Le parti concordano che a fronte di richieste di mobilita’ interna per avvicinamento all’abitazione ai sensi della legge n. 104/92 l’Amministrazione e’ tenuta a dare esecuzione con immediatezza alle richieste, fatte salve esigenze tecnico-organizzative delle strutture di appartenenza, che debbono essere adeguatamente motivate e valutate dal Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e Decentramento.
In ogni caso l’Amministrazione e’ tenuta a provvedere nei sei mesi successivi per i casi di cui all’articolo 3, comma 3 della legge n. 104/92 citata.
Dichiarazione congiunta n. 21
Le parti
convengono sulla necessita’ che l’Amministrazione valuti le particolari esigenze espresse dal personale che, per
motivi adeguatamente documentati, chieda di utilizzare forme flessibili dell’orario
di lavoro, dando la priorita’ ai dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare, anche tenendo in considerazione le esigenze del
personale con figli in eta’ scolare.
[1]
L. 937/1977 “Attribuzione di giornate di
riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni”
Art.
1
Ai
dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali,
anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono
attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei
giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le
due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la
disciplina del congedo ordinario.
Le
quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell’anno
solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione
dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500
giornaliere lorde.
Art. 52, comma 5, CCNL
14/09/2000 (Nozione di retribuzione)
5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui
all’art. 18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, il trattamento economico e’ lo
stesso previsto per i giorni di ferie.
Art. 36, comma 3, Costituzione
della Repubblica Italiana
Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo’ rinunziarvi.
[2]Inoltre, l’art. 47, comma 4, del D.Lgs n. 151/2001,
prevede che “La malattia del bambino
che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1e 2”, dell’art.
47 citato, riguardanti la malattia di figli di eta’ non superiore ad otto anni,
riportata all’art. 116 del presente CCDI.
[3] Art. 52, comma 2,
lettere a) e b) CCNL 14/09/2000 (Nozione di retribuzione).
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto
Regioni-Autonomie locali e’ definita come segue:
a) Retribuzione mensile che e’ costituito dal valore economico mensile previsto
per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre
posizioni d’accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3);
b) Retribuzione base mensile che e’ costituita dal valore della
retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici
derivanti dalla progressione economica nella categoria nonché dall’indennita’
integrativa speciale, i cui valori sono i riportati nella tabella A allegata al
presente CCNL.
[4] V. CCNL del
14/09/2000.
[5]
Art. 8 Costituzione della Repubblica Italiana
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze
[6] Si veda art. 91 del presente CCDI.
[7] Ora D.P.R. n. 194/2001. V. Capo VII del presente CCDI.
[8] Art. 433 Codice Civile (Persone obbligate)
All’obbligo di prestare gli
alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o
legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi
anche naturali;
3) i genitori e, in loro
mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle
germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
[9] V. artt. 79 e 131 del presente CCDI.
[10] Vedi al riguardo gli articoli 112 e 114 del presente CCDI.
[11] Ora art. 33 D.Lgs 151/2001.
[12] Ora art. 33 D.Lgs 151/2001.
[13] Ora art. 33 D.Lgs 151/2001.
[14] Corte Costituzionale,
sentenza 16/06/2005 n. 233: e’ stata dichiarata l’illegittimita’ dell’art. 42,
comma 5, del D.Lgs. 151/2001, “ nella parte in cui non prevede il diritto di
uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravita’ a fruire del
congedo ivi indicato nell’ipotesi in
cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in
situazione di handicap grave perché totalmente inabili”.
[15] Ora D.Lgs. 151/2001
[16] Ora art. 16 D.Lgs n.
151/2001
[17] Ora artt. 28 e 29 D.Lgs n. 151/2001
[18] Ora art. 32 D.Lgs n 151/2001.
[19] Ora art. 47 D.Lgs n. 151/2001.
[20] Ora art. 32 D.Lgs n. 151/2001.
[21] Ora artt. 39 e 41 D.Lgs n. 151/2001.
[22] Ora art. 17, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 151/2001, riportato all’art. 107 del presente CCDI, che disciplina l’interdizione dal lavoro disposto dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro per gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
[23] In materia di interdizione dal lavoro si rinvia anche alle ipotesi previste dall’art. 7, comma 6, e dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 151/2001.
[24] Ora art. 16 D.Lgs. 151/2001.
[25] Ora artt. 28 e 29 D.Lgs. 151/2001
[26] Ora art. 16 del D.Lgs. 151/01
[27] Ora artt. 28 e 29 del D.Lgs. 151/01
[28] Corte Costituzionale, sentenza 16/06/2005 n. 233: e’ stata dichiarata l’illegittimita’ dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, “ nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravita’ a fruire del congedo ivi indicato nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di handicap grave perché totalmente inabili”
[29] Ora art 39 e 41del D.Lgs. 151/2001
[30] Corte
Costituzionale, sentenza 26 marzo- 1
aprile 2003, n. 104: e’ stata dichiarata l’illegittimita’ del presente comma
nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39,40e 41 si
applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, “ entro il primo anno
di vita del bambino”anziché entro il primo anno dall’ingresso del minore nella
famiglia.
[31] Ora art 32 del D.Lgs. 151/2001
[32] Ora art 32 del D.Lgs. 151/2001
[33] Ora congedo di maternita’ o paternita’
[34] Ora art 47 del D.Lgs. 151/2001
[35] Del D.Lgs. n. 151/2001.
[36] Ora “Categoria”.
[37] Ora “Categoria”.
[38] Il testo del comma 7 bis e’ riportato al successivo
art. 124.
[40] Ora D.Lgs. n. 151/2001.
[41] Gli artt. 7, comma 3 e 11 del R.D. n. 484/1936 prevedono anche “per l’arruolamento” nel Corpo militare della C.R.I. il consenso dell’Amministrazione cui l’aspirante appartiene.
[42] Ora
art. 50, comma 7, D.lgs 267/00.
[43] Integrato
con l’art. 16 del CCNL 05/10/2001.
[44] Ora art. 7, comma 1 e art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001.
[45] Ora art. 52, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001.
[46] Ora art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.
[47] Ora “Categoria”.
[48] Ora “Categoria”.
[49] Ora “Categoria”.
[50] Ora “Categoria”.
[51] Ora D.Lgs. n. 368/2001.
[52] Abrogato dal D.Lgs. n. 368/2001.
[53] Ora artt. 16,17,21,32,34,47, 48, 51 del D.Lgs. n. 151/2001.
[54] Ora artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 151/2001.
[55] Ora artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001.
[56] Ora art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.
[57] Ora art. 63 del D.Lgs. n. 151/2001.
[58] Ora D.Lgs. n. 368/2001.
[59] Ora D.Lgs. n. 368/2001.
[60] Ora art. 63 del D.Lgs. n. 151/2001.
[61] Ora art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001.
[62] Ora art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001.
[63] Ora art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001.
[64] Ora art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001.
[65] Ora art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001.
[66] Ora “congedo di maternita’” ex D.Lgs. n. 151/01.