ROMA
CONTRATTO
COLLETTIVO
DECENTRATO
INTEGRATIVO
2002-2005
(Art. 4 del CCNL 1998-2001)
Il presente contratto integrativo, oltre a disciplinare le materie demandate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa nel testo in grassetto, riporta a titolo di ricognizione le norme previste dai CCNL e dalle disposizioni di legge, al fine di consentire all’Amministrazione, ai dipendenti capitolini e alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU del Comune di Roma, di avere uno strumento organico delle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.
Delle disposizioni non afferenti alla contrattazione integrativa, e’ richiamata la fonte di disciplina nella rubrica dell’articolo.
TITOLO I
Ambito di applicazione, soggetti, durata e
procedura.
Art. 1
Ambito di applicazione
1.
Il presente
contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato , escluso quello con
qualifica dirigenziale, fermo restando quanto previsto specificatamente per le
forme di lavoro flessibili e per il personale con contratto a tempo
determinato.
1.
La delegazione trattante di parte pubblica, costituita
ai sensi del primo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, e’ individuata con
deliberazione della Giunta Comunale.
2.
La delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi
del secondo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, e’ composta da:
a.
componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria del
Comune di Roma (R.S.U.) in numero complessivamente non superiore a quindici
unita’;
b.
di norma due rappresentanti per ciascuna Organizzazione
Sindacale territoriale di categoria rappresentativa nel Comparto.
3.
Il Coordinatore della R.S.U. si impegna a fornire
tempestiva comunicazione dei nominativi facenti parte delle delegazioni
trattanti prima dell’inizio di ogni incontro.
1.
Il presente contratto ha validita’ quadriennale e
comunque per tutta la vigenza del CCNL del 22 gennaio 2004, fatta salva la
facolta’ per ciascuna delle parti di chiederne la revisione almeno tre mesi
prima dell’inizio di un nuovo esercizio finanziario.
2.
Vengono definite con apposito accordo annuale le somme
relative alla costituzione ed alle modalita’ di erogazione delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttivita’.
3.
Il contratto collettivo decentrato integrativo conserva
la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo.
4.
Con cadenza quadrimestrale le parti attivano la verifica congiunta
dell’applicazione degli istituti previsti nel presente CCDI
5.
Gli effetti del presente C.C.D.I. decorrono, salvo
diversa indicazione, dalla data della stipula dello stesso.
1. La
sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dovra’
avvenire attraverso lo svolgimento delle fasi previste dall’art. 5 del CCNL
1998-2001.
2.
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione la parte pubblica trasmettera’
all’A.R.A.N. il testo del contratto con la specificazione delle modalita’ di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
Art. 5
Criteri generali,
ripartizione e destinazione delle risorse
ai sensi degli articoli 31 e
31 bis CCNL 22.1.2004
1.
Le risorse destinate all’incentivazione delle politiche delle risorse
umane e della produttivita’ (ex art. 15 del CCNL 1.4.1999 e successive
modificazioni ed integrazioni) sono determinate annualmente
dall’Amministrazione e oggetto di contrattazione con le OO.SS..
2. Con
effetto dal 31.12.2003 e a valere dall’anno 2004 tale fondo e’ composto da una
parte definita “RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE” (art. 31 comma 2) che sono
storicizzate anche per gli anni futuri, e da una parte di “RISORSE EVENTUALI e
VARIABILI” (art. 31 comma 3) che puo’ variare di anno in anno secondo le
disposizioni previste.
3. Le
risorse finanziarie cosi’ determinate vengono ripartite nel rispetto della
disciplina degli artt. 33, 35, 36, 37 del CCNL 22/1/04, nonché della richiamata
disciplina dell’art. 17 del CCNL 1.4.1999 con i seguenti criteri:
-
finanziare
l’indennita’ di comparto nella misura prevista dall’art. 33 CCNL 22.01.04
-
finanziare
il fondo per la progressione economica orizzontale secondo gli artt. 34 e 35
CCNL 22.01.04;
-
prevedere le risorse necessarie per compensare
l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita’ affidate il
personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni
organizzative (art. 36, comma 1);
-
compensare le specifiche responsabilita’ del
personale di Cat. B, C, D attribuite con atto formale dell’Ente derivanti da
specifiche qualifiche (ad esempio ufficiale di stato civile e anagrafe ( art.
36, comma 2);
-
quantificare le risorse necessarie per le indennita’
contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all’organizzazione dei
servizi da erogare alla collettivita’, secondo la disciplina vigente e le
specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, rischio, reperibilita’, maneggio valori, orario notturno,
festivo, festivo notturno,);
-
identificare le risorse per riconoscere attivita’
svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione
nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all’art.15 del CCNL
1.4.1999,;
-
prevedere il fondo per le retribuzioni di posizione
e di risultato in relazione alle esigenze della struttura organizzativa
dell’Ente, con riferimento a posizioni di responsabilita’, di servizio e
posizioni caratterizzate da alto grado di responsabilita’ e professionalita’
(artt. 8,9 e 10 CCNL del 31.3.1999);
-
istituzione del fondo per la valorizzazione delle
alte professionalita’ (art. 10 CCNL del 22.01.2004);
-
mantenere nel limite consentito dal fondo le risorse
destinate ad erogare compensi incentivanti la produttivita’, proseguendo nell’attivita’
di valutazione delle prestazioni, dando continuita’ al riconoscimento di
contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed
efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del
CCNL 22.01.2004).
4. Entro
il 30 novembre di ciascun anno le parti si incontrano per stabilire l’utilizzo
delle risorse per l’anno successivo, procedendo, ove occorra, alla modifica e/o
alla integrazione dei criteri di cui al presente accordo.
·
TABELLE PER
LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 15 CCNL 1.4.1999 e s.m.i.
·
TABELLE PER
LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE EX ART. 17 CCNL 1.4.1999 e s.m.i.
Art. 6
1. Le
parti concordano di monitorare periodicamente l’andamento della spesa del
fondo.
2.
A seguito di detta verifica le parti si riservano, sulla base delle
disponibilita’ accertate nell’anno di riferimento, di destinare le eventuali
risorse residue all’implementazione delle finalita’ previste dall’art. 17 del
CCNL 1.4.1999, valutando la possibilita’ di destinare tali risorse alla
istituzione di nuove indennita’ o all’aumento quelle esistenti, fatta salva la
compatibilita’ del consolidamento delle risorse relative, considerando anche le
risorse aggiuntive previste nel C.C.N.L. 2002-2005 in riferimento al secondo biennio economico.
3.
I proventi derivanti dalle fattispecie previste dall’art. 43 della
legge 449/97 saranno destinati alla incentivazione del personale nella percentuale che
sara’ definita in apposito regolamento
previa concertazione tra le parti.
Adeguamento alle norme sulla
semplificazione amministrativa
e al codice dell’Amministrazione digitale
1. Allo
scopo di ridurre i tempi di applicazione delle procedure amministrative di
gestione del personale comunale ed i relativi costi economici,
l’Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/90 e dal
D.lgs.82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”, provvedera’ alla
semplificazione delle procedure, con informatizzazione delle stesse attraverso
il sistema informativo delle risorse umane e alla trasmissione dei cedolini
degli stipendi a quanti sono dotati di casella di posta elettronica personale,
cosi’ come previsto dalla legge 311/2004.
TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali
1. A norma dell’art.
3 del CCNL 22/1/04, le relazioni sindacali nel Comune di Roma sono improntate
ai principi di lealta’ e correttezza, nel quadro di un impegno comune per
sviluppare tanto la qualita’ e quantita’ dei servizi resi ai cittadini quanto
la professionalita’ e le concrete condizioni di lavoro dei dipendenti.
2. Le relazioni
sindacali in una grande amministrazione pubblica locale costituiscono altresi’
il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema
contrattuale e, dall’altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard
dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed
occupazionale attraverso una maggiore efficienza del sistema delle autonomie.
3. Per questo nel
Comune di Roma in cui il decentramento delle funzioni ai Municipi fortemente
avanzato e’ necessaria una estesa e coordinata articolazione delle relazioni
sindacali che riguardi i Municipi, ma anche i Dipartimenti, gli Uffici
Extradipartimentali, le Istituzioni ed il Corpo della Polizia Municipale.
4. Il direttore del
Dipartimento I – Politiche delle
Risorse Umane e Decentramento, unitamente ai dirigenti preposti agli uffici e
ai servizi dell’Amministrazione comunale sono responsabili della corretta
applicazione degli istituti contrattuali definiti nel CCNL e nel CCDI.
5. La delegazione
trattante di parte pubblica adotta le iniziative necessarie per assicurare la
coerenza delle relazioni sindacali in ogni articolazione
dell’Amministrazione.
6. Le controversie
sull’interpretazione o l’applicazione delle norme del CCDI, su motivata
richiesta di una delle parti, sono esaminate dalle delegazioni trattanti a
livello centrale, entro 5 giorni dalla richiesta.
7. L’interpretazione
autentica resa in tale sede e’ espressa in un verbale interpretativo,
vincolante per le parti in ogni articolazione dell’Amministrazione comunale.
Art. 9
Indizione di scioperi a livello locale
1. Le
parti si impegnano a costruire entro due mesi dalla sottoscrizione del presente
CCDI un protocollo relativo alle modalita’ di esercizio del diritto di sciopero,
in applicazione della legge 146/90 e successive modificazioni, incluso il
riesame dei cosiddetti “servizi minimi essenziali”, nel rispetto di quanto previsto “dall’accordo collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni
Autonomie Locali” sottoscritto il 19/9/2002”.
Capo I - Modelli
relazionali
Art. 10
Istituti
1. Il sistema
delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
Ø Contrattazione
Ø Concertazione
Ø Informazione
Ø Forme di partecipazione
Art. 11
Articolazione delle Relazioni Sindacali
1. Il sistema delle Relazioni Sindacali, nell’ambito delle varie
strutture dell’Amministrazione comunale, si articola come di seguito
dettagliato:
Ø
Relazioni sindacali di
livello Centrale, che possono essere articolate anche per Area professionale
(tra le quali il settore educativo scolastico ed il Corpo della Polizia
Municipale);
Ø
Relazioni sindacali di
livello Decentrato (Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali, Municipi );
Ø
Relazioni sindacali di
livello di Istituzione.
Art. 12
Forme di partecipazione
1. Al fine di consentire l’approfondimento di specifiche
problematiche puo’ essere prevista la costituzione di Osservatori a
composizione mista paritetica, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione,
con funzioni non negoziali per
raccogliere dati e formulare
proposte relativamente alle seguenti materie:
·
Innovazioni organizzative
nel lavoro (telelavoro, part-time, ecc.);
·
Ambiente, igiene e sicurezza
del lavoro;
·
Promozione delle pari
opportunita’;
·
Iniziative per il benessere
dei dipendenti e delle loro famiglie;
·
Tutela e valorizzazione del
personale portatore di handicap.
2. Tali organismi non hanno
funzione negoziale, sono paritetici e valorizzano la presenza femminile.
3. L’Amministrazione comunale, la RSU e le
OO.SS. concordano la promozione di conferenze di organizzazione per
Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali, Municipi e Istituzioni, prevedendo
anche il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti.
Art. 13
Commissione mista
paritetica sulle relazioni sindacali
1. Ai fini di
rafforzare l’impegno reciproco per lo sviluppo corretto delle relazioni
sindacali, di prevenire iniziative unilaterali e per reclamarne il rispetto, le
parti costituiscono, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto, la Commissione mista paritetica composta come segue:
a. sei
rappresentanti dell’Amministrazione;
b. il coordinatore
della RSU;
c. cinque
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL;
2. Al fine di
monitorare e verificare costantemente la corretta ed omogenea tenuta delle
relazioni sindacali nell’ambito delle varie strutture dell’Amministrazione,
tutti gli accordi, i verbali di concertazione e le intese comunque denominate,
stipulate nell’ambito dell’Amministrazione comunale ai sensi del CCDI, sono
trasmessi in copia alla Commissione; uguale procedura viene prevista anche per
quanto concerne l’andamento relativo alla spesa del fondo del salario
accessorio del personale e la verifica di ulteriori eventuali risorse.
3. Tutti gli accordi
siglati tra le parti nell’ambito dell’Amministrazione Comunale dovranno essere
forniti in copia ai componenti della Commissione entro tre giorni lavorativi
dall’inizio di ogni riunione, anche mediante pubblicazione sulla rete civica
4. La Commissione,
su istanza di una delle parti, esamina tutta la documentazione pervenuta e
interviene segnalando comportamenti lesivi delle norme di correttezza e lealta’
nelle relazioni sindacali.
5. La Commissione si
pronuncia entro 10 giorni dalla trasmissione dell’istanza.
6. Fino a tale data
le parti si astengono dall’adottare iniziative unilaterali.
7. Entro tale
termine la Commissione redige un verbale di valutazione pubblicizzato a cura
dell’Amministrazione sul sito Internet del Comune e sul periodico Incomune e in
ogni altro modo opportuno nonché dalle rappresentanze sindacali nelle bacheche
predisposte nei luoghi di lavoro.
8. Nel caso di
comportamenti lesivi accertati dalla Commissione, i relativi atti dovranno
essere adeguati alla decisione, al fine di ristabilire corrette relazioni
sindacali.
9. Gli atti della
Commissione sono trasmessi al Collegio di controllo di cui all’art. 30, comma 7
del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma.
Art. 14
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
(Art. 4 CCNL 1 aprile 1999)
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato
integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della
disciplina, stabilita dall’art.17.
2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le
seguenti materie:
a) i criteri per la
ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15,
per le finalita’ previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista
dallo stesso articolo 17;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla
base di obiettivi e programmi di incremento della produttivita’ e di
miglioramento della qualita’ del servizio; i criteri generali delle metodologie
di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di
ripartizione delle risorse destinate alle finalita’ di cui all’art.17, comma 2,
lett. a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e
la corresponsione dei compensi relativi alle finalita’ previste nell’art. 17,
comma 2, lettere e), f), g);
d) i programmi annuali e
pluriennali delle attivita’ di formazione professionale, riqualificazione e
aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento
dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla
sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a
facilitare l’attivita’ dei dipendenti disabili ;
f) implicazioni in ordine alla qualita’ del lavoro e alla professionalita’ dei
dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi,
tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunita’, per le finalita’ e con le procedure indicate dall’art.
28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalita’ della legge 10
aprile 1991, n. 125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attivita’ e
prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15,
comma 1, lettera k);
i) le modalita’ e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui
all’art.22;
l) le modalita’ di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina
e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art.35 del D.Lgs. 29/93;
m) criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa
riguarda, altresi’, le materie previste dall’art. 16, comma 1, del CCNL
stipulato in data 31.3.1999:
4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art.3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle
trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un
massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive
prerogative e liberta’ di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di
cui al comma 2, lett. d), e) , f) ed m).
5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri
non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto
dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
Art.
15
Contrattazione
1. La contrattazione
integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a)
Individuazione delle risorse
finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttivita’ e loro ripartizione nelle voci previste dall’art. 17 del CCNL
1998/2001 e dall’art. 31 e seguenti del
CCNL 2002/2005 ed in particolare:
-
criteri di incentivazione e
meccanismi di valutazione;
-
definizione delle indennita’
di diversa natura, comprese quelle di nuova istituzione, e dei relativi criteri
di quantificazione e di corresponsione;
-
completamento ed
integrazione dei criteri per la progressione economica nelle categorie di cui
al CCNL del 31/3/99 relativo all’ordinamento professionale.
b)
Indirizzi per le politiche
di pari opportunita’.
c)
Linee di indirizzo dei
processi di ristrutturazione dell’Amministrazione comunale, ivi compresi i
processi di esternalizzazione e di dismissione di servizi.
d)
Tutela della qualita’ del
lavoro e della professionalita’ dei dipendenti in relazione ai processi di
innovazione organizzativa o tecnologica.
e)
Criteri e modalita’ della
mobilita’ esterna e per la gestione delle eccedenze di personale.
f)
Politiche degli orari di
lavoro e criteri per la loro attuazione.
g)
Criteri generali dei
programmi annuali e pluriennali di formazione, riqualificazione e aggiornamento
del personale.
h)
Linee di indirizzo per
migliorare la qualita’ dell’ambiente di lavoro e le condizioni operative degli
addetti con particolare attenzione agli adempimenti rivolti a facilitare
l’attivita’ dei dipendenti disabili.
i)
Definizione di strumenti di
verifica di efficacia degli accordi (osservatori, strumenti di monitoraggio
ecc.), in particolare sui risultati occupazionali e sulla modernizzazione dei
servizi.
j)
Impianto generale e criteri
del sistema di sviluppo delle risorse umane relativi all’Ordinamento
Professionale.
Art. 16
Concertazione
(Art 6 CCNL 22 gennaio 2004)
1.
Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta l’informazione, ai
sensi dell’art.7, puo’ attivare, entro i successivi 10 giorni, la
concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine e’
fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva
autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di
concertazione, nelle materie ad essa riservate non puo’ essere sostituita da
altri modelli di relazioni sindacali.
2. La concertazione
si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del
31.3.1999 e per le seguenti materie:
a) articolazione dell’orario di servizio;
b) calendari delle
attivita’ delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il
passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attivita’ o di
disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
d) andamento dei
processi occupazionali;
e) criteri generali
per la mobilita’ interna.
3. La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto
giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le
parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita’,
correttezza e trasparenza.
4. La concertazione
si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta. Dell’esito della stessa e’ redatto specifico verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti.
5. La parte
datoriale e’ rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai
soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti,
individuati secondo i rispettivi ordinamenti."
Art.17
Relazioni sindacali
(Art. 16 CCNL 31 marzo 1999)
1. In attesa di
rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante la contrattazione
collettiva integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie di
contrattazione decentrata di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995,
sono integrate dalle seguenti:
Ø
completamento
ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della
categoria di cui all’art. 5, comma 2;
Ø
modalita’
di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento
della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di
cui all’art. 14.
2.
Nell’ambito della revisione del sistema delle relazioni sindacali, da attuarsi
in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998-2001, le parti convengono che
le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono
comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle
seguenti materie:
a)
svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
b) valutazione delle
posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
c) conferimento
degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione
periodica;
d) metodologia
permanente di valutazione di cui all’art. 6;
e) individuazione
delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione
economica interna alla categoria di cui all’art. 5;
f) individuazione
dei nuovi profili di cui all’art. 3, comma 6;
g) attuazione delle
regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all’art. 14, comma
2.
Le procedure di concertazione di cui al presente comma sono effettuate attraverso un confronto che deve comunque concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.
Art. 18
Concertazione
1. Ciascuno dei
soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del C.C.N.L. dell’1/4/1999, ricevuta
l’informazione, puo’ attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione
mediante richiesta scritta.
2. In caso di
urgenza, il termine e’ fissato in cinque giorni lavorativi.
3. Decorso il
termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di
concertazione.
4. La procedura di
concertazione, nelle materie ad essa riservate non puo’ essere sostituita da
altri modelli di relazioni sindacali.
5. La concertazione
si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data
di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano,
nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita’, correttezza e
trasparenza.
6. La concertazione
si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta.
7. Dell’esito della
stessa e’ redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti.
8. La parte
datoriale e’ rappresentata al tavolo di concertazione dai soggetti,
espressamente designati con apposita deliberazione della Giunta comunale.
9. Alle R.S.U. ed
alle OO.SS. dovra’ essere fornita tutta
la necessaria documentazione eventualmente anche su supporto informatico, oltre
che cartaceo.
10. Sono materie di concertazione:
a)
articolazione orari di
servizio;
b)
calendario nidi e scuola
dell’infanzia;
c)
criteri per il passaggio dei
dipendenti ad altre attivita’ e funzioni;
d)
andamento occupazionale e
piani assunzionali;
e)
criteri generali per la
mobilita’ interna, ivi compresa la mobilita’ nella stessa struttura;
f)
criteri generali per
l’applicazione della classificazione, per le modalita’ delle progressioni
interne, per il conferimento degli incarichi e il sistema di valutazione delle
posizioni organizzative, per la metodologia permanente di valutazione;
g)
programmazione delle spese
per il personale nell’ambito del DPEF e delle previsioni di bilancio;
h)
criteri fondamentali della
dotazione organica e delle sue modificazioni;
i)
regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e servizi dell’Amministrazione e relative modificazioni;
j)
regolamenti organizzativi
delle istituzioni;
k) criteri generali sul decentramento di funzioni ai municipi;
l)
indirizzi strategici per la
gestione del personale per le materie oggetto di contrattazione decentrata;
m) iniziative atte a promuovere il benessere dei dipendenti capitolini e
delle rispettive famiglie, ivi compresa l’attivita’ dei patronati.
Art. 19
Informazione
(Art. 7 CCNL 1 aprile 1999)
1. L’ente informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, sugli atti di
valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse
umane.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL
prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa,
l’informazione deve essere preventiva.
3. Ai fini di una piu’ compiuta informazione le parti, su richiesta di
ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in
presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e
dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali
processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche
conto di quanto stabilito dall’art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998.
4. Nei casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e’ prevista la
consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione e’ altresi’
effettuata nelle materie in cui essa e’ prevista dal D.Lgs. 29/93.
Art. 20
Informazione
1.
L’ente
informa in modo preventivo, nel termine di dieci giorni, i soggetti sindacali
sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario (tra i quali
bilancio preventivo e consuntivo annuale relativo alle spese per il personale),
concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione
complessiva delle risorse umane.
2.
L’ente
informa preventivamente, nel termine di dieci giorni, le RSU, le OO.SS., i
rappresentanti della sicurezza sugli atti di valenza generale e di competenza,
anche di carattere finanziario, concernenti le materie di contrattazione e
concertazione; annualmente, prima della predisposizione del bilancio, sara’
effettuata una riunione di verifica riguardo alle attivita’ dell’Ente.
3.
L’informazione
preventiva dovra’ anche riguardare i processi di dismissione e/o
esternalizzazione di servizi o di parti di essi, nonché il ricorso al lavoro temporaneo (cosiddetto
“lavoro interinale”).
4.
Trimestralmente
l’Amministrazione informa dettagliatamente i soggetti sindacali sugli organici
di fatto, distribuiti per categorie e profili professionali, nonché
sull’andamento della spesa per il personale, con particolare riferimento al
fondo di cui all’articolo 17 del CCNL 1.4.1999.
5.
Nei casi di
cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e’ prevista oltre alla informazione la
consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione e’ altresi’
effettuata nelle materie in cui essa e’ prevista dal D.Lgs. n. 165/2001
Art. 21
Relazioni sindacali di livello Decentrato
1.
Per delega del Direttore del
Dipartimento I - Politiche delle Risorse Umane e Decentramento i dirigenti
preposti ai Dipartimenti, Uffici Extra-dipartimentali, Municipi e Unita’
Organizzative curano le relazioni sindacali nelle forme e nei limiti previsti
dal presente articolo.
2.
Nell’ambito di ciascun
Dipartimento, Ufficio Extra-dipartimentale e
Municipio si svolge la contrattazione, nelle forme previste dal CCNL e
dal CCDI e nell’ambito dei criteri generali definiti a livello centrale, sulle
seguenti materie:
a)
criteri per la ripartizione
delle risorse finanziarie per lo sviluppo delle risorse umane e per la
produttivita’ tra le unita’
organizzative;
b)
iniziative di promozione
delle pari opportunita’;
c)
iniziative per migliorare
l’ambiente di lavoro e le condizioni operative degli addetti con particolare
attenzione agli adempimenti rivolti a facilitare l’attivita’ dei dipendenti
disabili;
d)
iniziative per tutelare e
valorizzare la qualita’ del lavoro e la professionalita’ dei dipendenti in
relazione a innovazioni organizzative e tecnologiche, o all’ampliamento dei
servizi resi alla collettivita’.
3.
Nell’ambito di ciascun
Dipartimento, Ufficio Extra-dipartimentale e Municipio si svolge la
concertazione, nelle forme previste dal CCNL e dal CCDI, e nell’ambito dei
criteri generali definiti a livello centrale, con le seguenti modalita’:
a. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del
C.C.N.L. dell’1/4/1999, ricevuta l’informazione, puo’ attivare, entro i
successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta.
b. In caso di
urgenza, il termine e’ fissato in cinque giorni lavorativi.
c. Decorso il
termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di
concertazione.
d. La procedura di
concertazione, nelle materie ad essa riservate non puo’ essere sostituita da
altri modelli di relazioni sindacali.
e. La concertazione
si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data
di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano,
nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita’, correttezza e
trasparenza.
f.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta
giorni dalla data della relativa richiesta.
g. Dell’esito della stessa e’ redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
h. La parte
datoriale e’ rappresentata al tavolo di concertazione dai soggetti,
espressamente designati con apposita deliberazione della Giunta comunale.
i.
Alle R.S.U. ed alle OO.SS. dovra’ essere fornita tutta la necessaria documentazione
eventualmente anche su supporto informatico, oltre che cartaceo.
La concertazione si svolge
sulle seguenti materie:
a)
criteri per l’articolazione
degli orari di servizio;
b)
criteri per l’applicazione
dei sistemi di incentivazione del personale e per l’accesso alle indennita’ previste dal contratto;
c)
criteri per l’accesso dei
dipendenti alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale.
d)
e’ materia di informazione
preventiva l’articolazione in unita’ organizzative e servizi di ciascun
dipartimento, direzione centrale, ufficio extra-dipartimentale o municipio.
4. I direttori dei Dipartimenti, Uffici Extra-dipartimentali e Municipi
assicurano l’informazione tempestiva ai lavoratori sui provvedimenti adottati
nelle materie specificate ai commi precedenti.
5. Trimestralmente i
responsabili delle Unita’ Organizzative informano:
a)
Sulla effettiva
distribuzione di ogni forma di retribuzione incentivante o accessoria, per categoria,
profilo professionale e singolo ufficio;
b)
Sulle prestazioni di lavoro
straordinario svolte dai dipendenti, per categoria, profilo professionale e
singolo ufficio;
c)
Sulla effettiva
partecipazione dei dipendenti alle iniziative di formazione.
6. Sono nulli accordi o intese,
anche nell’ambito dei verbali di concertazione, che siano in contrasto con le
disposizioni del CCNL e del CCDI. Il
dirigente che sottoscriva tali accordi o intese ne risponde personalmente.
Art. 22
Relazioni sindacali di livello di Istituzione
1. Le relazioni
sindacali nell’ambito delle Istituzioni “Biblioteche di Roma”, “Agenzia per le Tossicodipendenze” e di
eventuali altre che vengano istituite si svolgono sugli istituti cosi’ come
previsti per le relazioni sindacali di livello Centrale, avendo le Istituzioni
autonomia gestionale sulle risorse umane e di bilancio ad esse assegnate dal
Comune.
2. Sono
nulli gli accordi o le intese in contrasto con le disposizioni del CCNL e il
dirigente che sottoscriva tali accordi o intese ne risponde personalmente.
Art. 23
Relazioni sindacali del Corpo della Polizia
Municipale
1.
Le relazioni sindacali nell’ambito del Corpo della Polizia
Municipale si svolgono a livello centrale a cura del Comando del Corpo della
Polizia Municipale nonché a livello decentrato a cura delle singole Unita’
Organizzative municipali di Polizia Municipale.
2.
Nel Comando del Corpo della Polizia Municipale
si svolge la contrattazione sulle seguenti materie, nel rispetto delle
disposizioni contenute nella deliberazione della G.C. n. 249 del 7/5/2002 e
nella deliberazione della G.C. n. 607 del 14/10/2003:
a)
criteri per la ripartizione
delle risorse finanziarie per lo sviluppo delle risorse umane e per la
produttivita’ tra le unita’
organizzative;
b)
iniziative di promozione
delle pari opportunita’;
c)
iniziative per migliorare
l’ambiente di lavoro e le condizioni operative degli addetti con particolare
attenzione agli adempimenti rivolti a facilitare l’attivita’ dei dipendenti
disabili;
d)
iniziative per tutelare e
valorizzare la qualita’ del lavoro e la professionalita’ dei dipendenti in
relazione a innovazioni organizzative e tecnologiche, o all’ampliamento dei
servizi resi alla collettivita’.
3. Nel Comando del Corpo della Polizia Municipale
si svolge la concertazione sulle seguenti materie, nel rispetto delle
disposizioni contenute nella deliberazione della G.C. n. 249 del 7/5/2002 e
nella deliberazione della G.C. n. 607 del 14/10/2003:
a)
criteri per la mobilita’
interna del personale;
b)
criteri per l’articolazione
degli orari di servizio;
c)
criteri per l’organizzazione
complessa;
d)
criteri per l’applicazione
dei sistemi di incentivazione del personale e per l’accesso alle indennita’ previste dal contratto;
e) criteri per l’accesso dei dipendenti alle iniziative di formazione e
aggiornamento professionale;
f) criteri per l’avvicendamento del personale nelle mansioni.
4
Sulla base delle relazioni
sindacali previste a livello di Comando del Corpo, nelle Unita’ Organizzative Municipali di P.M. si svolge
la concertazione per l’applicazione delle materie di cui alla lettera a), b) e
c) dell’art. 21, comma 3, ultima parte
nonché per l’applicazione:
a) dei sistemi di incentivazione del
personale e per l’accesso delle indennita’ previste del contratto;
b)
dei criteri per l’accesso dei dipendenti alle iniziative di formazione;
c)
dei criteri per l’avvicendamento del personale nelle mansioni ;
d)
dei criteri per la mobilita’ interna del personale;
e) di
ulteriori articolazioni organizzative nei casi previsti dal Regolamento del
Corpo della Polizia Municipale.
5. Il Comandante della Polizia
Municipale ed i Dirigenti delle singole U.O. assicurano l’informazione
tempestiva ai lavoratori sui provvedimenti adottati nelle materie di propria
competenza.
6. Trimestralmente il Comandante della Polizia Municipale ed i
Dirigenti delle singole U.O. informano:
a) sulla effettiva distribuzione di ogni forma di retribuzione
incentivante o accessoria, per categoria, profilo professionale e singolo
ufficio;
b) sulle prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dipendenti, per categoria,
profilo professionale e singolo ufficio;
c) sulla effettiva partecipazione dei dipendenti alle iniziative di
formazione.
7. Sono nulli accordi o intese, anche nell’ambito dei verbali di
concertazione, che siano in contrasto con le disposizioni del CCNL e del
CCDI. Il dirigente che sottoscriva tali
accordi o intese ne risponde personalmente.
Art. 24
Tempi, modi e forme dell’azione sindacale
1.
I tempi, i modi e le forme
dell’azione sindacale rappresentano un elemento importantissimo di garanzia su
cui calibrare il funzionamento dell’intero sistema delle relazioni sindacali.
2.
Le parti firmano accordi che
debbono essere esigibili nei tempi previsti.
3.
A seguito di motivata
contestazione da parte dei soggetti sindacali, il dirigente sospende gli atti
emanati in violazione delle norme sulla contrattazione, sulla concertazione e
sulla informazione preventiva.
Art. 25
Delegazioni trattanti
1.
La composizione di tutte le
delegazioni centrali e decentrate viene comunicata alle parti per iscritto.
2.
Per parte sindacale vengono
riconosciuti come soggetti negoziali la RSU e le OO.SS. in ogni ambito di azione sindacale.
3.
A tale scopo tutte le
convocazioni pervengono al Coordinatore della RSU e alle OO.SS. firmatarie del
CCNL.
4.
Le convocazioni di livello
Centrale o di Area professionale dovranno pervenire al Coordinatore della RSU ed alle OO.SS. 5
giorni prima della riunione o in casi urgenti 3 giorni; il coordinatore RSU e
le OO.SS. dovranno comunicare i nominativi dei componenti interessati alla
convocazione, almeno 48 ore prima.
5.
Per quanto concerne le
relazioni sindacali nei dipartimenti, Uffici extradipartimentali, Municipi,
Istituzioni e Unita’ Organizzative, entro 15 giorni dall’approvazione del CCDI,
il Coordinatore RSU comunica, ove non gia’ attuato, all’Amministrazione i
nominativi dei componenti individuati come referenti.
6.
I Dirigenti convocheranno
nominativamente i soggetti individuati.
7.
Le sigle sindacali
rappresentative intervengono in ogni livello negoziale di norma con due
rappresentanti.
8.
Le modalita’ tecniche di
convocazione e le procedure di attivazione del confronto debbono essere
codificate come vincolo per l’intera delegazione di parte datoriale.
Capo II – Prerogative
Sindacali
Art. 26
Diritto di assemblea
(Art. 2
CCNQ 7 agosto 1998)
1. Fatta salva la
competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di
miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti
pubblici hanno diritto di partecipare , durante l’orario di lavoro, ad
assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 10
ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che
riguardano la generalita’ dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere
indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su
materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 10.
3. La convocazione,
la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio gestione del personale
con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali
e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno
spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per
iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione
dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea e’
effettuata dai responsabili delle singole unita’ operative e comunicata
all’ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui
l’attivita’ lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea e’ svolta di norma
all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si
applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo
svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuita’ delle
prestazioni indispensabili nelle unita’ operative interessate secondo quanto
previsto dai singoli accordi di comparto.
Art. 27
Diritto di assemblea
(Art.
56 CCNL 14.9.2000)
1. I dipendenti degli enti hanno diritto di partecipare,
durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati
con l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
2. Per tutte le altre modalita’ di esercizio del diritto di
assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell’art. 2
dell’Accordo collettivo quadro sulle modalita’ di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998.
Art. 28
Assemblee
1.
La RSU e le OO.SS. a norma dell’art. 2 del CCNQ del
7/8/98 indicono le assemblee dei lavoratori in modo congiunto o disgiunto.
2.
Nel caso di indizione di
assemblee da parte di singoli componenti della RSU la convocazione deve essere
comunicata al Coordinatore.
3.
Le assemblee possono essere
convocate a livello di ente, di area professionale, di dipartimento, municipio
o ufficio extradipartimentale, istituzione, agenzia o a livello di unita’
organizzativa, ovvero per area professionale in ciascuno di tali livelli.
4.
Il limite di fruizione
individuale del singolo dipendente e’ di 12 ore annuali, considerate a tutti
gli effetti orario di servizio, con la conservazione della normale retribuzione
intesa come comprendente tutte le voci, sia fondamentali sia accessorie, che la
compongono .
5.
L’assemblea ha una durata
minima di un’ora e massima di due ore, salvo in caso di materie di interesse
generale per le quali la durata puo’ essere estesa fino ad un massimo di 3 ore.
6.
Nei casi in cui l’attivita’
lavorativa sia articolata in turni e per gli uffici con servizi continuativi
aperti al pubblico l’assemblea e’ svolta
ad inizio o fine turno di lavoro.
7.
Il personale e’ autorizzato
ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario alla
partecipazione dei lavori dell’assemblea.
8.
L’Amministrazione, cosi’
come previsto dal CCNQ 7/8/98, provvede
a verificare il raggiungimento del limite di fruizione individuale del singolo dipendente attraverso forme
e modalita’ adeguate di rilevazione della presenza.
9.
In caso di assemblee che
interessino il personale educativo scolastico ovvero il personale operante in
sedi distaccate ove si eroghino servizi al pubblico (limitatamente al caso di
assemblee tenute in sedi diverse) detti servizi saranno riattivati entro 30
minuti dal termine dell’assemblea stessa.
10. La comunicazione dell’indizione dell’assemblea deve essere inoltrata
all’amministrazione, nella persona del
dirigente responsabile del livello organizzativo interessato dall’assemblea,
con almeno 72 ore lavorative di anticipo e deve contenere la data, il luogo e
l’orario dell’assemblea stessa. L’Amministrazione
individua un luogo idoneo per lo svolgimento dell’assemblea medesima, e cura
l’informazione immediata agli utenti sugli eventuali disservizi che ne possono
derivare.
11. Per condizioni eccezionali, motivate per le esigenze degli organi istituzionali,
o per particolari esigenze dei servizi resi ai cittadini, il Dirigente del
livello organizzativo interessato dalla richiesta di assemblea comunica, in
forma scritta e motivata alle rappresentanze sindacali promotrici, la
necessita’ di spostamento della data, dell’orario o del luogo
dell’assemblea. La comunicazione deve
essere trasmessa almeno 48 ore prima
alle rappresentanze sindacali promotrici, e deve contenere una
disponibilita’ alternativa per il luogo, la data e l’orario dell’assemblea che comunque
non puo’ essere oltre le 72 dal primo orario di convocazione, ferma l’autonomia
delle rappresentanze sindacali nel fissare la nuova convocazione.
Art. 29
Strumenti per l’esercizio delle attivita’
sindacali
1.
L’Amministrazione garantisce
l’installazione di bacheche per la RSU e per le OO.SS. in ogni luogo di lavoro, con esclusione di
ogni altra organizzazione o
associazione.
2.
L’Amministrazione assicura
alla RSU ed alle OO.SS. la disponibilita’ di uno spazio di comunicazione su Intranet, sul sito Internet dell’Amministrazione
comunale e sul periodico “InComune” distribuito tra i dipendenti comunali. Tali spazi debbono essere esattamente
identificati per permettere al lettore di riconoscerne l’autonoma responsabilita’
sindacale.
3.
La disponibilita’ di sedi
permanenti di proprieta’ dell’Amministrazione comunale per le OO.SS. e’
consentita secondo le modalita’ attualmente in uso.
4.
In ciascuna macrostruttura
e’ individuato un locale permanentemente e gratuitamente a disposizione della
RSU e OO.SS. rappresentative, organizzato con gli arredi e la strumentazione
tecnica concordati, secondo le oggettive disponibilita’, nell’ambito della
medesima macrostruttura. In caso di
assoluta impossibilita’ di individuare tale locale per oggettiva carenza di
spazi, l’Amministrazione individua le modalita’ di utilizzazione di idonei
locali per lo svolgimento di riunioni comunque connesse all’attivita’
sindacale.
5.
L’utilizzazione di tali
locali e’ subordinato alle esigenze istituzionali e ai vincoli derivanti dalle
disposizioni sulle campagne elettorali e referendarie.
Art. 30
Referendum dei lavoratori
1.
Ai sensi dell’art. 21 della
Legge 300/70, possono essere indetti,
al di fuori dell’orario di lavoro, dalle RSU, previa approvazione
dell’assemblea generale e dalle OO.SS., referendum su materie riguardanti le
attivita’ sindacali, concordandone le modalita’ organizzative con il
Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e Decentramento.
Titolarita’
e flessibilita’ in tema di permessi sindacali
(Art. 10 CCNQ 7
agosto 1998)
1. I dirigenti
sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad
usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri
od orari, di cui all’art. 9 per l’espletamento del loro mandato, sono:
- i componenti delle RSU;
- i dirigenti
sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai
sensi dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- i dirigenti
sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei
luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 5
dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- dirigenti
sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non
collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto
all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle
prerogative e liberta’ sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalita’
vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e
terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle
associazioni sindacali rappresentative.
3. I dirigenti
sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro
spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per
presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi
sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti
al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti
dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all’estero per
la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni
degli organismi direttivi statutari.
5. I permessi
sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al
comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto
massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere
cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a
trimestre.
6. Nell’utilizzo dei
permessi deve comunque essere garantita la funzionalita’ dell’attivita’
lavorativa della struttura o unita’ operativa - comunque denominata - di
appartenenza del dipendente . A tale scopo, della fruizione del permesso
sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura
secondo le modalita’ concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva
utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra
nella responsabilita’ dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con
le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni
sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al
di fuori dell’orario di lavoro. Ove cio’ non sia possibile sara’ comunque
garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti
collettivi - l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalita’
idonee a tal fine.
Art. 32
Soggetti titolari delle prerogative sindacali
1. I soggetti titolari delle prerogative sindacali sono previsti
dal primo comma dell’art. 10 del CCNQ “sulle modalita’ di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”
sottoscritto il 7/8/98:
a)
componenti delle RSU;
b)
dirigenti sindacali dei
terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative;
c)
dirigenti sindacali delle
associazioni sindacali rappresentative, aventi titolo a partecipare alla
contrattazione collettiva integrativa;
d)
dirigenti sindacali
componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed
Organizzazioni Sindacali non collocati in distacco o aspettativa.
Titolarita’ in tema di aspettative
e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilita’
(Art.
12 CCNQ 7 agosto 1998)
1. I dirigenti
sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari
delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono
fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro
mandato. E’ possibile l’applicazione delle flessibilita’ previste dall’art. 7 in misura non
superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso
articolo.
2. I dirigenti
sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno,
cumulabili anche trimestralmente.
3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare
il diritto ivi previsto devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per
il tramite della propria associazione sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica l’art. 10 comma 6.
Art. 34
Gestione delle prerogative sindacali
1.
Al fine della fruizione
delle prerogative sindacali i soggetti previsti dall’art. 24 dovranno essere
previamente accreditati presso il Dipartimento I – U.O. Relazioni Sindacali -
Servizio Relazioni Sindacali – con una
comunicazione di nomina proveniente dall’Organizzazione Sindacale di
appartenenza.
2.
La nomina sindacale dovra’
essere inviata, per conoscenza, all’ufficio del personale della macrostruttura
di appartenenza del dirigente sindacale
in argomento.
3.
Le eventuali revoche dovranno
essere comunicate con le stesse modalita’ di cui al precedente comma.
4.
I distacchi sindacali
retribuiti e le aspettative sindacali non retribuite sono disciplinati e
concessi secondo le modalita’ previste dagli articoli 5, 7 e 12 del CCNQ del
7/8/98 nel rispetto dei contingenti previsti dal CCNQ relativo al biennio in
essere.
5.
I distacchi sindacali
retribuiti sono concessi ai dipendenti a tempo pieno o parziale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato che siano componenti degli organismi direttivi statutari
delle proprie confederazioni ed organizzazioni rappresentative.
6.
Nel caso di frazionamento
dei distacchi sindacali retribuiti e delle aspettative sindacali non
retribuite, sino al limite massimo del 50% della prestazione lavorativa, e’
necessario che sia sottoscritto un accordo tra il dipendente interessato e la
struttura di competenza sulla tipologia oraria prescelta, cosi’ come previsto
dall’art. 7 del CCNQ 7/8/1998.
7.
I distacchi sindacali
retribuiti e le aspettative sindacali non retribuite, con prestazione
lavorativa ridotta sino al limite massimo del 50%, sono equiparabili al lavoro
part-time per il diritto alle ferie, cosi’ come previsto dal vigente CCNQ del
7/8/98
8.
I permessi sindacali
retribuiti e non retribuiti sono concessi secondo le previsioni del CCNQ del
7/8/98 nel rispetto dei contingenti previsti dal CCNQ relativo al biennio in
essere.
9.
Annualmente, entro il 31
marzo, l’Amministrazione determina la ripartizione del monte ore dei permessi
sindacali, di competenza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e della
R.S.U. del Comune di Roma, per il personale del Comparto Regioni-Autonomie
Locali, cosi come previsto dal CCNQ del 3.8.2004.
10. In caso di richiesta di permesso sindacale retribuito da attingere al
monte ore assegnato alla RSU o alle OO.SS. rappresentative ovvero in caso di
richiesta di permesso sindacale per la partecipazione agli organismi direttivi
statutari della O.S. di appartenenza la RSU o la O.S. dovra’ inoltrare la
richiesta di permesso all’ufficio personale della U.O. di appartenenza del
dirigente sindacale, accreditato con almeno 24 ore di anticipo e potra’ anche
essere anticipata con qualsiasi altra forma di comunicazione.
11. La U.O. di appartenenza provvedera’ alla registrazione del permesso con
le modalita’ operative stabilite con circolari del Dipartimento I Politiche
delle Risorse Umane e Decentramento.
12. Analoga procedura dovra’ essere applicata nei casi di richiesta di
permessi sindacali non retribuiti.
13. L’eventuale superamento del monte ore dei permessi retribuiti assegnato
alla RSU o alle OO.SS., secondo quanto previsto dal CCNQ del 7/8/98, non puo’
essere soggetto a recupero nell’anno
successivo.
14. Le riunioni con le quali l’amministrazione assicura i vari livelli di
relazioni sindacali avvengono normalmente al di fuori dell’orario di lavoro.
15. La partecipazione, a seguito di convocazione nominativa, alle
riunioni effettuate durante l’orario di lavoro per la conduzione delle
attivita’ di contrattazione integrativa e concertazione avviene con la
formula del servizio reso, nei limiti
numerici posti dall’art. 1 e secondo le
modalita’ previste dall’art. 24.
16. La tutela in materia di trasferimento per chi ricopre incarichi
sindacali, secondo quanto previsto dalla legge e dall’accordo quadro vigente,
e’ finalizzato ad evitare arbitrarie interferenze con il libero esercizio del
rapporto di rappresentanza tra i lavoratori ed i loro rappresentanti; pertanto
le parti concordano che la tutela:
a)
si applica a chi ricopre
incarichi di rappresentanza sindacale ed ai componenti della RSU;
b)
cessa di operare in caso di
trasferimento volontario del lavoratore;
c)
non si applica nell’ambito
della stessa sede dell’unita’ operativa;
d)
non si applica ad incarichi
di rappresentanza sindacale comunicati contestualmente alla data di presa
visione del provvedimento di trasferimento.
17.
Ai
dipendenti in permesso sindacale retribuito sono riconosciute tutte le
indennita’ legate alla presenza in servizio, di cui all’art. 10, comma 4
del CCNQ 7.8.1998.
TITOLO III
CAPO I
Progressione verticale
Art. 35
Progressione verticale nel sistema di classificazione
1. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno.
Analoga procedura puo’ essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie.
2. Gli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni procedono alla copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalita’ acquisibile esclusivamente dall’interno degli stessi enti con le medesime procedure previste dal presente articolo.
3. Alle procedure selettive del presente articolo e’ consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
4. Anche i posti ammessi a selezione ai sensi del comma 1 sono coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalita’ da selezionare.
5. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo, non e’ soggetto al periodo di prova.
1.
Le parti
si impegnano a concludere entro il 31 dicembre 2005 il confronto per
disciplinare la progressione verticale nell’ambito dell’Amministrazione,
secondo i seguenti principi:
a) Individuazione
delle professionalita’ “acquisibili solo dall’interno dell’ente”, a norma
dell’art. 91, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;
b) Ricorso al metodo del corso-concorso con valutazione
finale come metodo prioritario per i percorsi di progressione verticale
riservati ai dipendenti dell’Amministrazione;
c) Possibilita’
di accesso alla progressione verticale per i dipendenti che abbiano il possesso
del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l’accesso
dall’esterno (titolo di scuola media superiore per l’accesso alla categoria D e titolo di scuola media inferiore per
l’accesso alla categoria C, ferma ovviamente la necessita’ degli specifici
titoli eventualmente richiesti dalle corrispondenti figure professionali);
d) Determinare
eventuali ed eccezionali percorsi di progressione verticale su cui attivare
possibili deroghe al punto c);
2.
Le parti
concordano di individuare il corso-concorso quale modalita’ preferenziale nelle
procedure concorsuali interne per l’accesso alle figure professionali di
categoria D ed ai posti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche
nella categoria stessa, nel rispetto della normativa vigente.
3.
Le parti
concordano che un’adeguata valorizzazione di tutte le professionalita’
esistenti nel Comune di Roma deve accompagnare le operazioni di innovazione e
trasformazione in corso, e rappresentare un elemento qualificante per riassetti
futuri. In particolare in relazione al trasferimento di funzioni di cui al
decreto legislativo n. 112/98 e della legge regionale n. 14/99 ed al processo
di costituzione dei comuni metropolitani.
In questo quadro, le operazioni di
riorganizzazione dell’ente debbono contestualmente comportare adeguati processi
di selezione verticale del personale, paralleli alla identificazione delle
responsabilita’.
CAPO II
Art. 37
Sistema di valutazione
(art. 6 CCNL 31/3/1999)
1. In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione e’ di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed e’ tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell’art.16, comma 2.
Art. 38
Progressione economica all’interno della categoria
(art. 5 CCNL 31/3/1999)
1. All’interno di ciascuna categoria e’ prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13.
2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per i passaggi nell’ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalita’ dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l’esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con piu’ elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attivita’ lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all’impegno e alla qualita’ della prestazione individuale;
d) per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all’interno della categoria D, secondo la disciplina dell’art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:
diverso impegno e qualita’ delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacita’ di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilita’;
iniziativa personale e capacita’ di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro.
Art. 39
Sistema di valutazione
Dichiarazione
congiunta n. 3
Art. 40
1. La PEO si sviluppa mediante
l’acquisizione in sequenza nel tempo di incrementi economici che si sommano al
trattamento tabellare iniziale.
2. Le procedure di selezione si
effettuano previa concertazione con le OO.SS. annualmente per categoria, in
relazione alle risorse disponibili nel fondo.
3. Sono ammessi a partecipare
alle selezioni i dipendenti che alla data di svolgimento della selezione:
-
Hanno maturato un’anzianita’ di servizio
effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno due anni;
-
Non abbiano riportato sanzioni disciplinari
definitive superiori alla censura nel biennio precedente.
4. I dipendenti che alla data
della selezione risultano essere in posizione di “sospensione cautelare dal
servizio”, vi partecipano ugualmente ma senza conseguirla, in attesa della
definizione della relativa situazione disciplinare.
Art. 41
1. Per
l’anno 2004 e’ stabilito, sulla base delle risorse individuate ai sensi
dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999, e successive modifiche e integrazioni, un
numero complessivo di progressioni - sulla base di criteri analoghi a quelli
gia’ previsti per la progressione economica orizzontale per l’anno 2001, di cui
all’accordo dell’11 febbraio 2002 – riservate ai dipendenti che maturano i
requisiti nell’arco temporale che va dal 01/07/2004 al 01/06/2005.
Art. 42
1.
Sono ammessi a
partecipare alla selezione per la PEO i dipendenti in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
i dipendenti che
durante il predetto arco temporale hanno maturato almeno un anno di permanenza
effettiva nella posizione economica immediatamente inferiore o un termine
inferiore a seguito di sentenza passata in giudicato;
b)
non aver riportato provvedimenti disciplinari
definitivi superiori alla censura nel biennio precedente.
Art. 43
1. La progressione
orizzontale per l’anno 2004 si effettua secondo i seguenti criteri:
a)
La progressione
economica orizzontale per l’anno 2004 si effettua in un arco temporale che va
dal 1 luglio 2004 al 1 giugno 2005.
b)
Effettuano la
progressione i dipendenti che sulla base del
punteggio conseguito rispetto ai macro - fattori di valutazione
(esperienza acquisita min.1 anno – valutazione prestazione min. punti 5 –
titoli culturali e formativi), raggiungano almeno 50 punti con le modalita’ di
cui alla tabella seguente;
c)
La progressione
orizzontale decorre dal 1 luglio 2004, ad eccezione di quei dipendenti che
maturino il requisito di accesso in data successiva per i quali la progressione
decorre dal primo giorno del mese di maturazione del requisito.
2. Effettuano la progressione
orizzontale tutti i dipendenti che, secondo lo schema seguente, abbiano
acquisito almeno 50 punti, in base ai seguenti macro-fattori di valutazione:
|
Macro fattore di valutazione |
Indicatore |
Punteggio |
|
Esperienza
acquisita |
Il processo di accumulazione dell’esperienza espresso in periodi di servizio effettivamente svolti a partire dalla data di assunzione |
da 1 a 10 anni = 40 da 11 a 20 anni = 45 da 21 a 30 anni = 50 da 31 a 40 anni = 55 |
|
Valutazione della
prestazione |
L’attestazione positiva del dirigente di riferimento rispetto alla qualita’ del lavoro svolto e dei compiti affidati |
Da 5 a 10 punti |
|
Titoli culturali
e formativi (*) (*) Il punteggio viene attribuito ai titoli di
maggior valore posseduti e viene valutato un solo titolo di studio. |
Titoli di studio rilasciati da istituti legalmente riconosciuti |
· Scuola dell’obbligo = 10 · Diploma prof.le = 15 · Diploma di maturita’ = 20 · Specializzazione post maturita’ = 23 · Diploma universitario e Lauree brevi = 25 · Diploma di laurea (classi di spec.) = 30 · Diploma di perfezionamento post lauream = 32 · Diploma di specializzazione post lauream = 35 · Dottorato di ricerca = 38 |
3. La scheda di valutazione semplificata relativa
al fattore “prestazione” per l’anno 2004 e’ pertanto la seguente:
Numero
Individuale
|
|
Cognome
|
|
Nome
|
|
|
Categoria e livello
economico |
CAT: |
L.E. |
|
Macrostruttura di
appartenenza ( Dipartimento, Municipio, Ufficio extradip.le):
________________________________________________ U.O.:________________________________________________ |
|
|
FATTORI DI
VALUTAZIONE
( Categorie B - C -
D )
|
PUNTI DA 1 A 2 PER
FATTORE |
|
1 |
Conoscenze professionali e preparazione tecnica necessarie per il corretto svolgimento del proprio ruolo. |
|
|
2 |
Impegno e qualita’ delle prestazioni svolte: affidabilita’, rispetto dei processi lavorativi, precisione ed accuratezza, rispetto dei tempi, capacita’ di svolgere la mansione con la necessaria perizia. |
|
|
3 |
Orientamento all’utenza sia interna che esterna ed alla collaborazione all’interno del proprio ufficio e tra diversi uffici. Capacita’ di lavorare in gruppo. |
|
|
4 |
Capacita’ di adattamento ai cambiamenti organizzativi e di adeguare conseguentemente il proprio modo di lavorare. Capacita’ di gestire processi di lavoro senza formalismi, capacita’ di operare in ambienti diversi, con interlocutori diversi ed elasticita’ nell’interpretazione del proprio ruolo. |
|
|
5 |
Iniziativa personale e capacita’ di proporre soluzioni innovative e/o migliorative dell’organizzazione del lavoro per conseguire risultati migliori in termini di tempo, efficienza, qualita’ e risparmio di risorse |
|
|
|
TOTALE PUNTEGGIO |
|
Art. 44
Dichiarazione
congiunta n. 3
Art. 45
Criteri di
ammissione alla selezione
Dichiarazione congiunta n. 3
Art. 46
Dichiarazione
congiunta n. 3
Art. 47
Dichiarazione
congiunta n. 3
CAPO III
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 48
AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
(Art. 8 CCNL del 31/3/1999)
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unita’ organizzative di particolare complessita’, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attivita’ con contenuti di alta professionalita’ e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizioni di albi professionali;
c) lo svolgimento di attivita’ di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
Art. 49
CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI ICARICHI PER LE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
( Art. 9 CCNL 31/3/1999)
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7 e 9 e dal titolo II, capo II;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
Art. 50
VALORIZZAZIONE
DELLE ALTE PROFESSIONALITA’
(ART. 10 CCNL
22.1.2004)
1. Gli enti valorizzano le alte professionalita’ del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalita’, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell.’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilita’ nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ ente.
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente:
a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilita’ di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;
c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.
4. L’importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi puo’ variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato puo’ essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente.
5.Le risorse previste dall’art. 32, comma 7, integrano quelle gia’ disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.
Art. 51
RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
(Art. 10 CCNL del 31/3/1999)
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 e’ composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita’ previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilita’. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate
3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa e’ corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non puo’ essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennita’ assorbite ai sensi del comma 1.
Art. 52
Criteri organizzativi
1.
Sulla base del vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si procede alla definizione delle
posizioni sub-dirigenziali delle strutture:
-
posizioni
organizzative preposte prioritariamente al coordinamento dei Servizi come
prevede il provvedimento attuativo del vigente regolamento di organizzazione;
-
posizioni
per specifiche responsabilita’ di ambiti organizzativi (Uffici, Settori, ecc.)
e/o attivita’ complessa (procedimento amministrativo, progetto, incarico di
studio).
2.
In relazione a tale quadro di
riferimento negli articoli successivi vengono richiamati i contenuti che definiscono
i vari profili di responsabilita’, nonché fissate le relative indennita’.
Art.
53
Servizio
1. La
suddivisione della Unita’ Organizzativa in segmenti sottostanti assume la
denominazione di Servizio e la relativa responsabilita’ e’ affidata all’incarico,
in ogni caso, non dirigenziale e in via prioritaria alle Posizioni
Organizzative.
2. Per
Servizio si intende l’Unita’ operativa costituita in relazione ai servizi
erogati, alle attivita’ e processi gestiti e alle competenze con compiti di rilevanza
sia interna che esterna. Al servizio e’ preposto un incaricato di Posizione
Organizzativa oppure il personale di Categoria D, con funzioni di coordinamento
con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa e con
responsabilita’ dirette in relazione ai risultati ottenuti. Sono strutture
equiparate ai servizi le unita’ di staff: articolazioni organizzative che
svolgono funzioni strumentali o di supporto alle strutture ed agli organi
politico-istituzionali, nel campo della organizzazione, programmazione,
controllo di gestione, verifica dei risultati, controllo strategico, della
comunicazione interna/esterna, della gestione e sviluppo risorse umane, della
gestione delle risorse finanziarie, del supporto informativo ed informatico e
della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
Art.
54
Posizione
di specifica responsabilita’: responsabilita’ di ambito organizzativo
1. La
posizione di specifica responsabilita’ puo’ essere attribuita al personale di
Categoria D e consiste nella responsabilita’ di un ambito organizzativo non
rientrante fra quelli attribuiti agli incaricati di posizione organizzativa,
afferente particolari compiti inerenti le competenze assegnate alla struttura
organizzativa di riferimento.
2.
La responsabilita’ e’ attribuita al personale inquadrato nei profili afferenti
la Categoria D ed e’ compensata con l’indennita’ annua di cui al comma 1
dell’articolo 36 del CCNL 22.1.2004 e
disciplinata all’articolo 68 del presente CCDI.
Art. 55
Posizione di specifica
responsabilita’: responsabile di procedimento amministrativo
1. La
responsabilita’ di procedimento amministrativo ricorre quando il procedimento
amministrativo corrisponde all’assunzione di una responsabilita’ conclusiva,
nei confronti dell’interno o dell’esterno, nonché in un’attivita’
amministrativa strutturata, complessa e destinata a produrre effetti finali.
2. I
responsabili sono individuati con le modalita’ di cui al regolamento in materia
di termine e di responsabilita’ di procedimento amministrativo.
3. La
responsabilita’ e’ attribuita al personale inquadrato nei profili afferenti la
categoria D ed e’ compensata con l’indennita’ annua di cui al comma 1
dell’articolo 36 del CCNL 22.1.2004 e
disciplinata all’art. 68 del presente CCDI.
Art. 56
Posizione di specifica
responsabilita’: responsabile di progetto o incarico di studio
1. La
responsabilita’ di progetto o incarico di studio ricorre quando il processo
corrisponde all’assunzione di una responsabilita’ conclusiva rispetto ad
un’attivita’ tecnico-amministrativa strutturata, complessa e destinata a
produrre effetti finali a supporto dei processi decisionali dell’Ente.
2. La responsabilita’ e’ attribuita al personale inquadrato nei
profili afferenti la categoria D ed e’ compensata con l’indennita’ annua di cui
al comma 1 dell’articolo 36 del CCNL 22.1.2004 e disciplinata all’art. 68 del
presente CCDI.
Art. 57
Area delle Posizioni
Organizzative
1. Gli
incarichi di posizione organizzativa di cui alla all’articolo 8 del CCNL
31.3.1999 rispondono a precise esigenze organizzative e produttive delle varie
strutture del Comune di Roma che comportino l’assunzione diretta di elevata
responsabilita’ da parte del personale inquadrato in categoria D.
2. Le
posizioni organizzative, ad eccezione di quelle di cui al punto b) e c) dell’articolo
8 del CCNL del 31.3.1999, devono necessariamente comportare la gestione di
risorse professionali, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli
obiettivi programmatici assegnati attraverso un’assunzione diretta di prodotto
e di risultato.
3. Le
posizioni organizzative, cosi’ come prevede il provvedimento attuativo
dell’articolo 16 e successivi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, sono preposte prioritariamente al coordinamento dei
Servizi.
4. Il
fabbisogno di posizioni organizzative a livello di struttura viene determinato
sulla base dei parametri di complessita’ organizzativa correlati alla proposta
di ristrutturazione organizzativa di cui all’articolo 16 e successivi del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi entro i limiti
del fondo di cui alla tabella per la ripartizione delle risorse, previa
concertazione con le OO.SS..
5. Per
poter accedere all’Area delle Posizioni Organizzative e’ necessario:
a. essere inquadrato da almeno 18 mesi
nella Categoria D;
b. per i dipendenti provenienti da altri
enti a seguito di processi di mobilita’ obbligatoria gia’ titolari di P.O., non
ricorrono le condizioni previsti dal punto a).
6.
I percorsi selettivi sono aperti a tutti
i dipendenti di Categoria D in servizio presso il Comune di Roma
indipendentemente dalla struttura di appartenenza.
7.
Gli incarichi sono attribuiti al
personale appartenente alla categoria D in servizio presso l’Amministrazione
Comunale in possesso dei requisiti richiesti. Ogni struttura amministrativa che
indice l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa, ha la competenza di classificare le posizioni organizzative
indette per famiglie professionali (come da deliberazione della Giunta comunale
in materia di dotazione organica) nonché il dovere di trasmettere a tutte le
strutture del Comune di Roma il bando di selezione, affinché i rispettivi
Uffici competenti provvedano a darne tempestiva informativa ai lavoratori
ascritti alla categoria D in servizio presso le medesime. Al Bando
di selezione, puo’ infatti partecipare
il personale appartenente alla categoria D in servizio presso
l’Amministrazione Capitolina.
8.
I dipendenti di categoria D possono
presentare la domanda di partecipazione al bando di selezione, oltre che nella
struttura di appartenenza, anche presso altre due strutture del Comune di Roma
a scelta dell’interessato .
9.
E’ ammesso a partecipare il dipendente di
categoria D appartenente alla famiglia professionale attinente ai processi contenuti
nella Posizione Organizzativa messa a bando.
10. I
dipendenti in posizione di distacco presso Commissioni e Gruppi consiliari
dell’Amministrazione comunale, possono presentare domanda di partecipazione
alle strutture di provenienza.
11. Compete
al Dipartimento I:
-
l’elaborazione del bando cittadino;
-
la divulgazione delle procedure
applicative;
-
l’immediato trasferimento dei dipendenti
risultati assegnatari delle posizioni, oggetto del bando cittadino, per i quali
non e’ richiesto il nulla osta del dirigente della struttura di provenienza.
12. Le
strutture direttamente interessate provvedono alla selezione dei candidati e al
conferimento dell’incarico.
13. Il
Direttore apicale della struttura, congiuntamente al Dirigente di Unita’
Organizzativa (ove nominato) responsabile della posizione organizzativa da
assegnare, formulano la proposta finale di attribuzione dell’incarico che
dovra’ essere approvata in sede di Consiglio di Dipartimento, Ufficio
extradipartimentale o Municipale.
14. Il
provvedimento di incarico dovra’ essere trasmesso al Dipartimento I, Politiche
Risorse Umane e Decentramento, corredato della copia dall’apposito verbale del
Consiglio di struttura, da cui risulti l’iter istruttorio e le relative
valutazioni finali.
Art. 58
Criteri per il conferimento
degli incarichi
di posizione
organizzativa
1. L’attribuzione
dell’incarico al personale di categoria D avviene mediante atto del Dirigente
apicale, adottato d’intesa con il Dirigente della U.O. di riferimento (ove
nominato), tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare ed in conformita’ con le regole di cui all’art. 9 del C.C.N.L.
31/3/1999.
2. Ai
fini della selezione sono applicati i criteri generali di seguito elencati,
nonché i relativi punteggi e sottofattori di cui all’allegato A) del presente
Capo :
a)
Capacita’ e comportamenti organizzativi;
b)
Esperienze professionali maturate;
c)Curriculum
professionale e titoli culturali.
3. L’atto
di incarico deve essere motivato e deve contenere gli obiettivi assegnati, ricompresi
nella DPO del Dirigente e approvati nel PEG o strettamente inerenti le
competenze assegnate alla P.O. e considerati fondamentali ai fini
dell’attivita’.
4.
Gli incarichi relativi alle posizioni
organizzative sono conferiti per un periodo di tre anni.
5.
La graduatoria redatta da ogni struttura
di riferimento per ogni tipo di posizione messa a bando, avra’ la durata di tre
anni. Pertanto nel caso si rendesse vacante la posizione organizzativa ricoperta dal vincitore della selezione nel
periodo di durata dell’incarico (revoca, dimissioni, trasferimento, part-time,
pensionamento) si potra’ attingere alla graduatoria ancora in vigore. Nel caso
di scorrimento della graduatoria, l’incarico conferito, avra’ durata residuale
fino alla scadenza indicata nell’avviso di selezione cui si partecipa.
6.
Gli obiettivi, cosi’ come il livello di
raggiungimento, devono risultare da apposito documento sottoscritto dal
Direttore competente e dall’incaricato di posizione organizzativa per
accettazione.
7.
Per i dipendenti che abbiano conseguito
una valutazione di risultato rispetto agli obiettivi assegnati, superiore o
uguale al 70%, l’incarico viene automaticamente confermato per l’esercizio
successivo.
8.
Qualora i risultati non siano stati
raggiunti per il livello minimo richiesto, ma siano superiori al 51%,
l’incarico potra’ essere motivatamente confermato al medesimo soggetto che lo
ricopre o revocato.
9.
Qualora i risultati attesi siano
inferiori al 52% per due esercizi consecutivi, la titolarita’ della posizione
organizzativa puo’ essere revocata.
10.
Sono esclusi dall’incarico di posizione
organizzativa i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
11.
I dipendenti in part-time possono
candidarsi ad un incarico di posizione organizzativa solo con contestuale
impegno a trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in
caso di nomina.
12.
Restano fermi i limiti previsti per il
rientro al tempo pieno previsti di cui al presente CCDI.
13.
Sono esclusi dalla selezione i dipendenti
con provvedimenti disciplinari superiori alla censura sanzionati nel biennio
precedente.
14.
In caso di prolungata assenza, ed in
presenza di improcrastinabili esigenze organizzative con provvedimento
motivato, il Direttore competente propone l’attribuzione ad altro titolare
della P.O. della Unita’ Organizzativa dei compiti ascritti alla posizione
vacante con conseguente incremento del 50% della retribuzione di risultato,
correlato sia alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi sia al periodo
temporale dell’incarico aggiuntivo.
15.
Il dipendente incaricato puo’ rassegnare
le proprie dimissioni, con nota scritta e motivata, non prima di sei mesi dal
conferimento dell’incarico.
Art.
59
Criteri
per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa
1. Gli incarichi
possono essere revocati prima della scadenza, con provvedimento motivato in
relazione a:
-
mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati al termine dell’anno finanziario, ovvero raggiungimento degli
obiettivi in percentuale inferiore al 52%;
-
grave o reiterata inosservanza delle
direttive del dirigente di riferimento adeguatamente documentata;
-
grave o reiterata responsabilita’ per
errori di gestione adeguatamente documentate;
-
provvedimento disciplinare superiore alla
censura.
2.Il Dirigente apicale
della struttura, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una
valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni del
dipendente anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da persona di sua fiducia. La stessa procedura di contraddittorio
vale anche per la revoca anticipata dell’incarico.
3.
Il Dirigente apicale della struttura, prima di procedere alla definitiva
formalizzazione della revoca, avvia un procedimento di contestazione in forma
scritta e di confronto in contraddittorio, acquisendo le valutazioni del
dipendente anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
4. L’incarico di
posizione organizzativa puo’ essere altresi’ revocato anticipatamente per
motivate ragioni organizzative, in relazione a nuovi assetti organizzativi
degli uffici e dei servizi del Comune di Roma, nell’esercizio di nuove
funzioni, competenze e nuove modalita’ gestionali dei servizi pubblici locali.
In tali ipotesi, al dipendente, ove disponibile, va assicurata l’attribuzione
di un’altra posizione organizzativa attinente alla famiglia professionale di
riferimento, nell’ambito della macrostruttura comunale, prescindendo dalla
graduatoria.
Art.
60
Valorizzazione
delle alte professionalita’
Criteri
per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa di cui
all’articolo 8, lettera b) e c) del CCNL 31.3.1999
Dichiarazione congiunta n. 11
Art.
61
Retribuzione di posizione
1. Per gli incarichi
di posizione organizzativa di cui alla all’articolo 8, lettera a) del CCNL
31.3.1999 vengono previste due fasce di retribuzione di posizione:
|
Fascia
Economica |
Retribuzione
di posizione |
Retribuzione
di risultato |
|
Fascia A |
€
10.329,14 |
€
2.582,28 |
|
Fascia B |
€ 8.263,31 |
€
2.065,83 |
Art. 62
Compensi aggiuntivi
1. Al personale con incarico di posizione organizzativa
spetta la retribuzione di posizione e la eventuale retribuzione di risultato,
che assorbono e ricomprendono ogni trattamento accessorio.
2. Per il personale incaricato di
posizione organizzativa e’ comunque fatta salva la corresponsione dei compensi
correlati ai seguenti istituti:
a)
prestazioni
per lavoro straordinario elettorale e compensi ISTAT per prestazioni connesse
ad indagini periodiche ed attivita’ di settore rese al di fuori dell’orario di
servizio;
b)
incentivi
ex art. 18 della legge n. 109/1994;
c)
compensi
derivanti dall’applicazione dell’art. 12, comma 1, lettera b) del decreto legge
n. 437/1996 convertito nella legge n. 556/1996;
d)
compensi
per commissioni d’appalto, commissioni di concorso, docenze, purché tali
attivita’ non rientrino tra i compiti
istituzionali e siano rese fuori dell’orario di lavoro.
3. Il responsabile di area della
vigilanza di categoria D incaricato della posizione di lavoro apicale conserva
l’indennita’ di vigilanza prevista dall’art. 37, comma
1, lettera b), del CCNL del 6/7/1995.
Art. 63
Valutazione dell’incaricato ai fini della
corresponsione della
retribuzione di risultato
1. Il dirigente di
riferimento, tenuto conto della programmazione, cosi’ come definita nel PEG e
delle attivita’ inerenti i settori di competenza delle posizioni organizzative
provvede ad assegnare, annualmente, gli obiettivi alle posizioni organizzative.
2. Possono essere
assegnati da un minimo di tre ad un massimo di cinque obiettivi e devono essere
congrui, realistici, misurabili e coerenti con gli obiettivi del dirigente.
3. Gli obiettivi ed i
relativi pesi devono essere comunicati agli incaricati di posizione organizzativa
e concordati con i Direttori di struttura.
4. I risultati
conseguiti da ogni posizione organizzativa, sugli obiettivi alla stessa
assegnati, sono soggetti a valutazione annuale al fine di corrispondere la
retribuzione di risultato.
5. Le metodologie ed i
criteri di valutazione sono elaborati dal Dipartimento I in coerenza con quelli
utilizzati dall’Amministrazione nel sistema di valutazione dei dirigenti e,
prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi
dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999.
6. Responsabile della
valutazione finale e’ il dirigente apicale della struttura sentito il dirigente
dell’unita’ organizzativa, con cui la posizione collabora.
7. Il soggetto
valutatore e’ il dirigente cui la
posizione organizzativa direttamente si riferisce. Nel caso di posizioni,
preposte agli uffici di staff del direttore apicale, “soggetto valutatore” e
“responsabile della valutazione finale” coincidono.
8. Per ogni obiettivo
considerato dovra’ essere indicato il peso ed il relativo grado di
raggiungimento. Sulla base di questi due elementi si arriva al calcolo della
percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi. Alla “percentuale
complessiva di raggiungimento degli obiettivi” corrispondera’ una determinata quota della retribuzione di
risultato.
9. Sulla valutazione
espressa il dirigente e’ tenuto a dare la massima informativa ai dipendenti
incaricati.
10. In caso di
valutazione non positiva del dirigente, e conseguente contestazione del
dipendente incaricato, sara’ applicata la stessa procedura di “contraddittorio”
gia’ prevista in caso di revoca anticipata dell’incarico.
11. In caso di
valutazione parzialmente positiva dovra’ comunque essere garantito il
contraddittorio con il valutato, anche assistito dalle rappresentanze sindacali
o da persona di sua fiducia. Il contraddittorio con il direttore della
struttura si dovra’ chiudere, entro 20 giorni dalla data della richiesta
dell’incaricato di posizione organizzativa, con una riformulazione o convalida
della proposta iniziale.
12. L’indicazione degli obiettivi della posizione ed il livello di
raggiungimento dei relativi risultati, saranno inseriti sul Sistema Informativo
Integrato del Personale.
Art. 64
Retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato e’
corrisposta in un’unica soluzione annuale in relazione al raggiungimento degli
obiettivi.
2. La determinazione del valore economico, nel rispetto
degli importi massimi fissati dal presente CCDI, sara’ rapportata alla
percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi (percentuale rilevata
dalla scheda contenuta nel successivo allegato B), secondo il seguente schema:
|
Tipologia valutazione |
% Raggiungimento obiettivi |
% Retribuzione di risultato |
|
Non
Positiva |
Da
0 al 51% |
Retribuzione di risultato pari a 0 |
|
Parzialmente Positiva |
Dal
52% al 61% |
Retribuzione di risultato pari al 60%
dell’importo massimo previsto |
|
Dal
62% all’81% |
Retribuzione di risultato pari all’80%
dell’importo massimo previsto |
|
|
Positiva |
Dall’82%
al 100% |
Retribuzione di risultato pari al 100%
dell’importo massimo previsto |
3. Per gli incarichi di durata inferiore ai 10 mesi e
superiori ai 90 giorni la corresponsione della retribuzione di risultato e’
rapportata al periodo temporale durante il quale e’ stata ricoperta la
posizione, quantificata in dodicesimi di anno.
4. Non spetta la retribuzione di risultato nei seguenti
casi:
-
attestazione del dirigente di raggiungimento
dei risultati da parte dell’incaricato di posizione organizzativa inferiore al
52% rispetto ai parametri predefiniti;
-
incarico di posizione organizzativa inferiore
a 90 giorni;
-
lunghe
assenze dal servizio per malattia, infortunio od aspettativa, per un periodo
superiore al 50% della durata dell’incarico.
5. La retribuzione di risultato, massima,
e’ pari al 25% del valore della retribuzione di posizione attribuita.
ALLEGATO A – CRITERI DI CONFERIMENTO DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE art.8 del CCNL
31.3.1999.
|
Fattore
1 Capacita’ e
comportamenti organizzativi |
Fattore
2 Esperienze
professionali maturate |
Fattore
3 Curriculum professionale
e requisiti culturali |
Totale |
|
max
20 |
Max
60 |
max 20 |
100 |
Fattore
1. Capacita’ e comportamenti organizzativi (massimo 20 punti)
|
Sotto fattori |
Punteggio max
attribuibile |
Scala di valutazione |
|
Flessibilita’
nella gestione del lavoro e del tempo Capacita’
di applicare le norme alle diverse situazioni e di adattare il proprio modo
di lavorare alle mutevoli esigenze poste dal contesto. |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 Non
adeguata punteggio 1 |
|
Motivazione,
clima interno, guida delle risorse umane Capacita’
di motivare i collaboratori creando
un clima di fiducia e collaborazione |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 Non
adeguata punteggio 1 |
|
Innovazione
e sviluppo delle competenze Capacita’
di realizzare gli obiettivi nuovi e originali assegnati e di promuovere i
processi di cambiamento |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 Non
adeguata punteggio 1 |
|
Qualita’
dell’apporto personale Capacita’
di ricercare dati e informazioni e di individuare le possibili linee di
azione e proporre le conseguenti azioni. |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 Non
adeguata punteggio 1 |
|
Integrazione
ed adattamento Capacita’
di lavorare in gruppo e cooperare stabilendo positivi rapporti di
collaborazione con persone anche di altri settori, per risolvere un problema
o realizzare un progetto assegnato |
4 |
Eccellente punteggio 4 Buona punteggio 3 Adeguata punteggio 2 Non
adeguata punteggio 1 |
|
Punteggio
massimo |
20 |
|
Fattore
2. Esperienze professionali maturate valutate in base agli atti ed ai titoli di
servizio fino ad un massimo di 60 punti
|
Sotto fattori |
|
Punteggio massimo |
|
Responsabilita’
di servizio o ufficio (1) precedentemente svolta all’interno
dell’Amministrazione inerente l’incarico da ricoprire, valutata in base agli
atti di servizio |
Punteggio attribuibile
per anno fino a un max di tre anni 10 |
30 |
|
Responsabilita’
servizio o ufficio (1) precedentemente svolta all’interno dell’Amministrazione
parzialmente inerente l’incarico da ricoprire valutata in base agli atti di servizio |
Punteggio attribuibile
per anno fino a un max di tre anni 8 |
24 |
|
Responsabilita’
servizio o ufficio (1) precedentemente
svolta all’interno dell’Amministrazione in settori diversi da quello a cui si
riferisce l’incarico da ricoprire valutata in base agli atti di servizio |
Punteggio attribuibile
per anno fino a un max di tre anni 6 |
18 |
|
Attribuzione
dell’art. 35 del vigente CCDI |
Punteggio per ogni ex
art. 35 attribuito fino ad un massimo di tre 4 |
12 |
|
L’aver
ricoperto l’incarico di posizione organizzativa (dal 16 febbraio 2002) |
Punteggio per ogni
anno di incarico fino ad un massimo di tre 5 |
15 |
|
Ulteriori
atti di servizio |
Punteggio attribuibile 8 |
15 |
|
-
L’aver
conseguito l’ex VIII q.f. per
concorso (2) |
||
|
-
L’aver
conseguito la categoria D3 per progressione (2) |
Punteggio attribuibile 4 |
|
|
-
Idoneita’
ad un concorso per l’area della dirigenza |
Punteggio attribuibile 7 |
|
|
Punteggio massimo |
60 |
|
(1)Si considera negli
ultimi tre anni che tipo di responsabilita’ e’ stata ricoperta ( ad esempio 3
anni di attivita’ di direzione inerente l’incarico, oppure 3 anni di cui 2 anni
di attivita’ di direzione inerente l’incarico e uno non inerente l’incarico ).
Il punteggio attribuibile per ogni anno puo’ essere diviso in dodicesimi.
Pertanto periodi superiori a quindici giorni sono calcolati come un mese,
mentre periodi inferiori non sono attribuibili.
(2) Il punteggio non e’
cumulabile con quello dell’ex VIII q.f. conseguita per concorso.
Fattore
3. Curriculum professionale e titoli culturali fino ad un massimo di 20 punti
Sottofattore:
Curriculum professionale (max 7 punti)
|
Sotto fattori |
Punteggio |
Punteggio massimo |
|
Incarichi di docenza svolti all’interno
dell’Amministrazione e/o autorizzati presso altri enti su materie attinenti
la posizione messa a bando |
0,10 punti per ogni
giornata di docenza di min.4 ore |
3 |
|
|
|
|
|
Incarichi in qualita’ di membro di
Commissione o Gruppo di Lavoro svolti all’interno dell’Amministrazione su
materie attinenti la posizione messa bando |
0,10 ad incarico
affidato con specifico provvedimento |
3 |
|
|
|
|
|
Pubblicazioni, qualitativamente e
quantitativamente congrue, attinenti direttamente ai contenuti della
posizione messa a bando |
0,20 ad
articolo/pubblicazione |
1 |
|
Punteggio
massimo |
7 |
|
Sottofattore:
Requisiti culturali (max 13 punti)