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Ecco il testo dell'articolo 73 Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) ": 1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge. 2. Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n.690,(art. 17:Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri [reali] e le guardie di citta'.) portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. 3.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43
della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali, possono
portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto
durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie
mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di
legge. (art.43:Guardie
Telegrafiche e di Strade Ferrate ed ai Cantonieri, Agenti destinati dal
Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali Leggi e Regolamenti
dello Stato 4. La facolta' di portare le armi senza licenza e' attribuita soltanto ai fini della difesa personale.
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