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STRESS
DA LAVORO - ACCORDO EUROPEO DELL´8 OTTOBRE 2004
Lo
stress è uno stato di malessere "che si manifesta con sintomi
fisici, psichici o sociali legati all´incapacità delle persone di
colmare uno scarto tra i loro bisogni e le loro aspettative e la
loro attività lavorativa", ma "non è una malattia",
anche se "una esposizione prolungata allo stress può diminuire
l´efficienza lavorativa e causare problemi di salute".
Così
riporta il testo dell´accordo europeo quadro firmato l´8 ottobre
2004 dalle quattro maggiori organizzazioni europee di lavoratori ed
imprenditori, e precisamente la Confederazione europea dei sindacati
- CES, l’ Unione delle confederazioni industriali d´Europa -
UNICE, l’Unione europea dell´artigianato e delle PMI - UEAPME e
il Centro europeo delle imprese pubbliche e delle imprese di
interesse economico generale - CEEP),
L´accordo
quadro europeo sottoscritto l´8 ottobre 2004. per combattere
insieme lo stress sui posti di lavoro, è stato sottoposto alla
Commissione europea, e firmato dopo 9 mesi di negoziati.
La
violenza sul lavoro, il logorio e lo stress post-traumatico saranno
discussi successivamente nell´ambito del dialogo sociale europeo.
L´accordo
volontario e non vincolante ha per obiettivo di "aumentare la
consapevolezza e la comprensione di imprenditori, lavoratori e loro
rappresentanti sulla questione dello stress lavorativo".
"Non propone ricette miracolose, perchè lo stress è un
problema complesso, che varia secondo le persone e le aziende".
Un
alto tasso di assenteismo, di turnover, di conflittualità o di
contestazioni dei dipendenti sono alcuni dei segnali che dovrebbero
allertare gli imprenditori e i manager aziendali sul malessere delle
loro compagini.
Fattori
di stress "oggettivi" sono l´organizzazione del lavoro,
le condizioni e l´ambiente lavorativi, la comunicazione.
Fattori
"soggettivi" sono "le pressioni psicologiche e
sociali, la sensazione di incapacità ad affrontarle, l´impressione
di non essere sostenuti".
Gli
imprenditori "hanno l´obbligo legale di proteggere la
sicurezza e la salute dei lavoratori", conformemente alla
direttiva europea 39 dell´89.
Gli
Stati membri avranno tre anni di tempo dalla firma dell´accordo per
trasporre nelle legislazioni nazionali le disposizioni contenute nel
testo.
Un
bilancio delle realizzazioni sarà fatto al quarto anno.
Una
guida per ridurre lo stress
L’Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro in occasione della
settimana europea sullo stress legato al lavoro, ha pubblicato una
relazione dal titolo “Combattere la pressione psico-sociale
e ridurre lo stress legato al lavoro”.
La
guida intende offrire alle imprese orientamenti pratici per ridurre
lo stress e combatterne le cause, tra le quali figurano la violenza
e l’intimidazione sul luogo di lavoro.
Accordo
europeo dell´8 ottobre 2004
ACCORDO
EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004)
(Accordo
siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria
europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP -
associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di
interesse economico generale)
1.
Introduzione
Lo
stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e
nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori.
Avendo individuato l’esigenza di un’azione comune specifica in
relazione a questo problema e anticipando una consultazione sullo
stress da parte della Commissione, le parti sociali europee hanno
inserito questo tema nel programma di lavoro del dialogo sociale
2003-2005. Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque
luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla
dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di
contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di
lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.
Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una
maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e
sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.
Nel considerare lo stress da lavoro è essenziale tener conto delle
diversità che caratterizzano i lavoratori.
2.
Oggetto
Lo
scopo dell’accordo è migliorare la consapevolezza e la
comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro,
dei lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro
attenzione sui sintomi che possono indicare l’insorgenza di
problemi di stress da lavoro. L’obiettivo di questo accordo è di
offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta
di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da
lavoro. Il suo scopo non è quello di colpevolizzare (far
vergognare) l’individuo rispetto allo stress. Riconoscendo che la
soppraffazione e la violenza sul lavoro sono fattori stressogeni
potenziali ma che il programma di lavoro 2003-2005 delle parti
sociali europee prevede la possibilità di una contrattazione
specifica su questi problemi, il presente accordo non riguarda né
la violenza sul lavoro, né la soppraffazione sul lavoro, né lo
stress post-traumatico.
3.
Descrizione dello stress e dello stress da lavoro
Lo
stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni
fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le
persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle
richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace
di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e
queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo
dell’individuo stesso –ndt), ma di fronte ad una esposizione
prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di
reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a
situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi
della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili.
Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo
stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di
salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di
lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e risurre
l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul
lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da
lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e
l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una
comunicazione “povera”, ecc.
4.
Individuazione dei problemi di stress da lavoro
Data
la complessità del fenomeno stress, questo accordo non intende
fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress.
Tuttavia, un alto assenteismo o un’elevata rotazione del
personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte
dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la
presenza di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di
stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori
quali l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione
dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza
tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei
lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l’ambiente di
lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al
calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza
circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione,
un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi ( pressioni
emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla
situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.): Se il
problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per
prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le
misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste
misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei
lavoratori e/o dei loro rappresentanti.
5.
Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori
In
base alla direttiva quadro 89/391 (quella che ha originato la 626-
ndt), tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda
anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscano un
rischio per la salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il
dovere generale di rispettare le misure di protezione decise dal
datore di lavoro. I problemmi associati allo stress possono essere
affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti rischi,
programmando una politica aziendale specifica in materia di stress
e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress
individuato.
6.
Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro
Per
prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a
varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o
tutte e due insieme. Si possono introdurre misure specifiche per
ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono
rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata che sia
contemporaneamnte preventiva e valutabile.
Dove l’azienda non può disporre al suo interno di competenze
sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in conformità alle
leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi.
Una volta definite, le misure anti-stress dovrebbero essere
riesaminate regolarmente per valutarne l’efficacia e stabilire se
utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora
appropriate o necessarie. Queste misure possono comprendere ad
esempio:
•
misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli
obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare
un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e
ai team di lavoro , di portare a coerenza responsabilità e
controllo sul lavoro, di migliorare l’organizzazione, i processi,
le condizioni e l’ambiente di lavoro.
•
la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro
consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress,
delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per
adattarsi al cambiamento
•
l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro
rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e
nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.
7.
Attuazione e controllo nel tempo
In
base all’art. 139 del Trattato questo accordo-quadro europeo
volontario impegna i membri dell’UNICE/UEAPME, del CEEP e della
CES ( e del Comitato di Collegamento EUROCADRES/CEC) ad
implementarlo in accordo con le procedure e le pratiche proprie
delle parti sociali nei vari Stati membri e nei paesi dell’Area
Economica Europea . I firmatari invitano anche le loro
organizzazioni affiliate nei paesi candidati ad attuare questo
accordo. L’implementazione di questo accordo sarà effettuata
entro tre anni dalla data della sua firma. Le organizzazioni
affiliate notificheranno l’applicazione dell’accordo al Comitato
del dialogo sociale. Nel corso dei primi tre anni successivi alla
firma dell’accordo il Comitato del dialogo sociale predisporrà
una tabella annuale riassuntiva della situazione relativa
all’implementazione dell’accordo. Nel corso del quarto anno il
Comitato redigerà un rapporto completo sulle azioni intraprese ai
fini dell’attuazione dell’accordo. I firmatari valuteranno e
riesamineranno l’accordo in qualunque momento su richiesta di uno
di loro una volta trascorsi cinque anni dalla data della firma. In
caso di domande in merito al contenuto dell’ accordo le
organizzazioni affiliate interessate possono rivolgersi
congiuntamente o separatamente ai firmatari che risponderanno loro
congiuntamente o separatamente. Nell’attuare questo accordo i
membri delle organizzazioni firmatarie evitino di imporre oneri
inutili alle PMI. L’attuazione di questo accordo non costituisce
un valido motivo per ridurre il livello generale di protezione
concesso ai lavoratori nell’ambito di questo accordo. Questo
accordo non pregiudica il diritto delle partner sociali di
concludere, ai livelli adeguati, incluso il livello europeo, accordi
che adattino e/o completino questo accordo in modo da prendere in
considerazione le esigenze specifiche delle parti sociali
interessate
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